02013D0529 — IT — 09.07.2018 — 002.001


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►B

DECISIONEN. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

(GU L 165 dell'18.6.2013, pag. 80)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2016/374 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2016

  L 70

20

16.3.2016

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2018/841 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

  L 156

1

19.6.2018




▼B

DECISIONEN. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione fissa le norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura («LULUCF») come primo passo verso l'inclusione di tali attività nell'impegno di riduzione delle emissioni dell'Unione, ove opportuno. Essa non stabilisce obblighi di contabilizzazione o di comunicazione per i privati ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni in merito alle azioni LULUCF da loro intraprese, volte a limitare o a ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«emissioni» : le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nell'atmosfera derivanti da sorgenti;

b)

«assorbimenti» : gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra dall'atmosfera a opera di pozzi;

c)

«imboschimento» : la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata foresta per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale trasformazione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

d)

«rimboschimento» : la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, limitata a un terreno che era foresta, ma che ha cessato di essere foresta prima del 1o gennaio 1990 e che è stato riconvertito in foresta nel periodo dopo il 31 dicembre 1989;

e)

«disboscamento» : la trasformazione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989;

f)

«gestione delle foreste» : ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta che influenza le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta;

g)

«gestione delle terre coltivate» : ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente non adibito alla produzione di colture;

h)

«gestione dei pascoli» : ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il tipo di vegetazione e di animali prodotti;

i)

«rivegetazione» : qualsiasi azione antropica diretta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento o di rimboschimento;

j)

«riserva di carbonio» : la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

k)

«drenaggio e riumidificazione delle zone umide» : ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o riumidificazione di aree che sono state drenate e/o riumidificate dopo il 31 dicembre 1989, che abbiano una superficie minima di 1 ettaro e su cui sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra attività per la quale è predisposta e mantenuta una contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, e dove il drenaggio consista in una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione antropica diretta, di tale drenaggio;

l)

«sorgente» : qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

m)

«pozzo» : qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

n)

«comparto di carbonio» : la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

o)

«precursore di un gas a effetto serra» : un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

p)

«prodotto legnoso» : qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

q)

«foresta» : un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato V. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato V, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

r)

«copertura arborea» : la quota di una determinata superficie coperta dalla proiezione verticale del perimetro delle chiome arboree, espressa in percentuale;

s)

«densità di popolazione» : la densità di alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in base a un metodo definito dallo Stato membro;

t)

«disturbi naturali» : ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

u)

«livello di fondo» : la media delle emissioni provocate da disturbi naturali in un dato periodo, esclusi i valori statisticamente anomali, calcolata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

v)

«valore di emivita» : il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale;

w)

«ossidazione istantanea» : metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta;

x)

«abbattimento di salvataggio» : ogni attività di utilizzazione consistente nel recupero di legname, che può essere ancora utilizzato almeno in parte, proveniente da terreni colpiti da disturbi naturali.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza tra tali definizioni e le eventuali modifiche delle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'allegato V per aggiornare i valori in esso elencati conformemente alle modifiche delle definizioni relative agli aspetti specificati nell'allegato V adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.

Articolo 3

Obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione LULUCF

1.  Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a) imboschimento;

b) rimboschimento;

c) disboscamento;

d) gestione delle foreste.

2.   ►M2  Per il periodo di contabilizzazione che inizia il 1o gennaio 2021 e i successivi, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione annuale che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie:

a) gestione delle terre coltivate;

b) gestione dei pascoli.

 ◄

In relazione alla contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, per il periodo contabile compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal 2016 al 2018, gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli. Gli Stati membri dovrebbero informare in merito alla conformità di tali sistemi alle metodologie IPCC e alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione riguardante le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra;

b) anteriormente al 1o gennaio 2022, gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, le stime annuali iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli usando, ove opportuno, le metodologie IPCC. Gli Stati membri dovrebbero usare almeno la metodologia descritta come livello 3, come specificato nelle pertinenti linee guida IPCC. Gli Stati membri sono incoraggiati a usare tali stime per individuare le categorie fondamentali e sviluppare, per le categorie fondamentali, proprie metodologie di livello 2 e di livello 3 per stimare in modo deciso e accurato le emissioni e gli assorbimenti;

c) entro il 15 marzo 2022 gli Stati membri trasmettono le loro stime annuali finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli;

d) uno Stato membro può chiedere una deroga per rinviare il termine di cui alla lettera c), se la determinazione delle stime finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli non può essere ragionevolmente effettuata entro il termine ivi stabilito per almeno una delle seguenti ragioni:

i) la contabilizzazione richiesta può essere effettuata, per motivi di fattibilità tecnica, solo in fasi che superano il termine stabilito;

ii) il completamento della contabilizzazione entro il termine fissato sarebbe sproporzionatamente costoso.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare della deroga trasmettono una richiesta motivata alla Commissione entro il 15 gennaio 2021.

Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga per un periodo massimo di tre anni civili a decorrere dal 15 marzo 2022. In caso contrario respinge la richiesta, motivando la sua decisione.

Se necessario, la Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato.

La richiesta di deroga è considerata accolta se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro sei mesi dal ricevimento della richiesta originaria dello Stato membro o delle informazioni supplementari richieste.

3.  Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri possono inoltre predisporre e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide.

4.  La contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 include le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra:

a) biossido di carbonio (CO2);

b) metano (CH4);

c) ossido di azoto (N2O).

5.  Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove le contabilizzazioni siano state predisposte e mantenute conformemente alla presente decisione, a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1o gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente.

Articolo 4

Norme generali in materia di contabilizzazione

1.  Nell'ambito della contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–).

2.  Nel predisporre e mantenere la loro contabilizzazione, gli Stati membri garantiscono la precisione, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti al momento della stima delle emissioni e degli assorbimenti connessi alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

3.  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in più di una categoria di attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono contabilizzati in un'unica categoria per evitare la doppia contabilizzazione.

4.  Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che rientra in una delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3. Essi garantiscono che tali superfici siano identificabili nell'ambito della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente.

5.  Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti comparti:

a) biomassa epigea;

b) biomassa ipogea;

c) lettiera;

d) legno morto;

e) carbonio organico nel suolo;

f) prodotti legnosi.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) a e), se il comparto di carbonio in questione non costituisce una sorgente. Gli Stati membri considerano che un comparto di carbonio non costituisce una sorgente solo quando ciò è dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili.

6.  Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, al termine di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I specificando in tale contabilizzazione il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali netti nel corso del pertinente periodo di contabilizzazione.

7.  Gli Stati membri mantengono una catalogazione completa e accurata di tutti i dati impiegati per conformarsi ai loro obblighi a norma della presente decisione almeno fino a quando la stessa è in vigore.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 12, al fine di modificare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione, al fine di garantire che essi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori.

Articolo 5

Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

1.  Nella contabilizzazione relativa all'imboschimento e al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano foresta al 31 dicembre 1989. Gli Stati membri possono riportare le emissioni dell'imboschimento e del rimboschimento in un'unica contabilizzazione.

2.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti netti risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento come il totale delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuno degli anni compresi nel relativo periodo di contabilizzazione, sulla base di dati trasparenti e verificabili.

3.  Gli Stati membri tengono la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti sui terreni che sono stati identificati nella contabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, come la categoria di attività di imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non sia più condotta su quei terreni.

4.  Ciascuno Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di risoluzione spaziale specificata nell'allegato V nei calcoli per le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.

Articolo 6

Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività di gestione delle foreste, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II.

2.  Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, relativa alla gestione delle foreste, un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5 % delle emissioni da loro registrate nel proprio anno o periodo di riferimento specificato nell'allegato VI, come trasmesso all’UNFCCC nella corrispondente comunicazione dello Stato membro adottata a norma delle pertinenti decisioni in sede di COP relative all’anno o al periodo di riferimento per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano conformi all'appendice II della decisione 2/CMP.6 e siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo almeno agli aspetti seguenti:

a) comparti di carbonio e gas a effetto serra;

b) superficie oggetto di gestione forestale;

c) prodotti legnosi;

d) disturbi naturali.

▼M2 —————

▼B

5.  In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni delle decisioni 2/CMP.6 o 2/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche, al massimo entro sei mesi dalla data di adozione delle modifiche stesse.

6.  Quando uno Stato membro può disporre di metodologie migliori connesse ai dati utilizzati per determinare il livello di riferimento di cui all'allegato II, o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso esegue le correzioni tecniche opportune per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione della gestione delle foreste. Tali correzioni tecniche sono identiche a eventuali correzioni approvate nell'ambito del processo di revisione UNFCCC, ai sensi della decisione 2/CMP.7. Lo Stato membro interessato comunica tali correzioni alla Commissione al più tardi nell'ambito della presentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 525/2013.

7.  Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da disturbi naturali che sono state incluse nei loro livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo.

8.  La Commissione verifica le informazioni relative ai livelli di riferimento riveduti di cui ai paragrafi 4 e 5 e le correzioni tecniche di cui al paragrafo 6 al fine di assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse all'UNFCCC e quelle comunicate alla Commissione dagli Stati membri.

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per aggiornare i livelli di riferimento di cui all'allegato II qualora uno Stato membro modifichi il suo livello di riferimento in virtù dei paragrafi 4 e 5 e questo sia approvato attraverso i processi UNFCCC.

10.  Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato.

Articolo 7

Norme di contabilizzazione per i prodotti legnosi

1.  Ogni Stato membro registra nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni e gli assorbimenti provenienti da modifiche del comparto dei prodotti legnosi, comprese le emissioni di prodotti legnosi rimossi dalle proprie foreste prima del 1o gennaio 2013. Sono escluse le emissioni di prodotti legnosi già contabilizzati nell'ambito del protocollo di Kyoto nel periodo dal 2008 al 2012 sulla base dell'ossidazione istantanea.

2.  Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, relativa ai prodotti legnosi, gli Stati membri includono le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado e i valori di emivita di default indicati nell'allegato III:

a) carta;

b) pannelli di legno;

c) legno segato.

Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi di tali categorie. Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri di ciascun paese al posto delle metodologie e dei valori di emivita di default indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano almeno dettagliati e accurati quanto quelli indicati nell'allegato III.

Per i prodotti legnosi esportati i dati propri di ciascun paese fanno riferimento ai valori di emivita propri di ciascun paese e all'utilizzo di prodotti legnosi nel paese d'importazione.

Gli Stati membri non utilizzano per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione valori di emivita propri di ciascun paese che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori per la propria contabilità a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

I prodotti legnosi derivanti dal disboscamento sono contabilizzati sulla base dell'ossidazione istantanea.

3.  Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, la contabilizzazione avviene sulla base dell'ossidazione istantanea.

4.  Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti legnosi e destinati ai fini energetici, essi applicano anche a tal fine l'ossidazione istantanea.

A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato dall'esterno dell'Unione e indicare i paesi di origine di tale legno.

5.  I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore. Gli Stati membri includono pertanto nella loro contabilizzazione le emissioni e gli assorbimenti provenienti da prodotti legnosi solo quando tali emissioni e assorbimenti derivano da prodotti legnosi rimossi da terreni inclusi nella loro contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere le informazioni indicate all'allegato III al fine di riflettere le modifiche di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

Articolo 8

Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide

1.  Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, ogni Stato membro registra le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti di detto Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, come specificato nell'allegato VI.

2.  Quando uno Stato membro decide di predisporre e mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Norme di contabilizzazione per i disturbi naturali

1.  Quando le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da sorgenti che derivano da disturbi naturali.

2.  Se gli Stati membri applicano il paragrafo 1 del presente articolo, essi calcolano, conformemente al metodo di cui all'allegato VII, un livello di fondo per ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d). Le lettere a) e b) dell'articolo 3, paragrafo 1, hanno un livello di fondo comune. In alternativa, gli Stati membri possono applicare una metodologia specifica per paese, trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo dal 1990 al 2009.

3.  Gli Stati membri possono escludere dalla loro contabilizzazione LULUCF, ogni anno o al termine del rispettivo periodo di contabilizzazione, le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti che superano il livello di fondo calcolato conformemente al paragrafo 2 se:

a) le emissioni in un particolare anno del periodo di contabilizzazione superano il livello di fondo più un margine. Se il livello di fondo è calcolato conformemente al metodo di cui all'allegato VII, tale margine è pari al doppio della deviazione standard della serie storica utilizzata per calcolare il livello di fondo. Se il livello di fondo è calcolato mediante una metodologia specifica per paese, gli Stati membri descrivono il modo in cui è stato determinato il margine, nei casi in cui tale margine è necessario. Qualsiasi metodologia utilizzata evita l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di contabilizzazione;

b) gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 sono soddisfatti e comunicati dagli Stati membri.

4.  Ogni Stato membro che esclude le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate ai disturbi naturali in un anno specifico del periodo di contabilizzazione:

a) esclude dalla contabilizzazione per il resto del periodo di contabilizzazione tutti i successivi assorbimenti su terreni colpiti da disturbi naturali e in cui si sono verificate le emissioni di cui al paragrafo 3;

b) non esclude le emissioni derivanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute su quei terreni a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

c) non esclude le emissioni derivanti dal fuoco prescritto avvenuto su quei terreni in quell'anno specifico del periodo di contabilizzazione;

d) non esclude le emissioni su terreni che sono stati soggetti a disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5.  Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate a disturbi naturali solo se forniscono informazioni trasparenti che dimostrino:

a) che tutte le superfici colpite da disturbi naturali in quell'anno specifico di riferimento sono state individuate, come pure la loro localizzazione geografica, l'anno e le tipologie di disturbo naturale;

b) che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del rispettivo periodo di contabilizzazione su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c) quali metodi e criteri verificabili saranno utilizzati per identificare il disboscamento su tali terreni negli anni successivi del periodo di contabilizzazione;

d) ove possibile, quali misure volte a gestire o controllare l'impatto di tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro;

e) ove possibile, quali misure volte a ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 per rivedere gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Informazione sulle azioni LULUCF

1.  Non più tardi di diciotto mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione informazioni sulle loro azioni LULUCF attuali e future volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, come documento separato o come parte chiaramente identificabile delle loro strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 o di altre strategie o piani nazionali connessi al settore LULUCF. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. Se uno Stato membro trasmette tali informazioni come parte delle sue strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui al regolamento (UE) n. 525/2013, si applica il pertinente calendario specificato in detto regolamento.

Le informazioni sulle azioni LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato, di cui all'allegato I.

2.  Gli Stati membri includono nelle loro informazioni sulle azioni LULUCF almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3:

a) una descrizione delle tendenze delle emissioni e degli assorbimenti compresi, se possibile, i trend storici, nella misura in cui si possano ragionevolmente ricostruire;

b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per il periodo di contabilizzazione;

c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti;

d) un elenco delle misure più adatte per tener conto delle situazioni nazionali, comprese, se del caso, ma non limitate, alle misure indicative specificate all'allegato IV, che lo Stato membro sta pianificando o che sono da attuare al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c);

e) le politiche esistenti e pianificate al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione quantitativa o qualitativa dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e sugli assorbimenti, tenendo conto di altre politiche e misure connesse al settore LULUCF;

f) calendari indicativi di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d).

3.  La Commissione può fornire orientamenti e assistenza tecnica agli Stati membri per agevolare lo scambio di informazioni.

La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, sintetizzare le conclusioni ricavate da tutte le informazioni degli Stati membri sulle azioni LULUCF per facilitare lo scambio di conoscenze e buone prassi tra Stati membri.

4.  Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro una data a metà di ciascun periodo di contabilizzazione, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi di cui all'allegato I, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione delle azioni LULUCF.

La Commissione può pubblicare una relazione di sintesi sulla base delle relazioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni in merito alle loro azioni LULUCF e le relazioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione.

Articolo 11

Riesame

La Commissione riesamina le norme di contabilizzazione di cui alla presente decisione conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto, o ad altri atti legislativi dell'Unione o, in assenza di tali decisioni, entro il 30 giugno 2017 e presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da 8 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6 e all'articolo 9, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I



PERIODI DI CONTABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Periodo di contabilizzazione

Anni

Primo periodo di contabilizzazione

Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020




ALLEGATO II



LIVELLI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stato membro

Gg di biossido di carbonio (CO2) equivalenti per anno

Belgio

–2 499

Bulgaria

–7 950

▼M1

Croazia

–6 289

▼B

Repubblica ceca

–4 686

Danimarca

409

Germania

–22 418

Estonia

–2 741

Irlanda

–142

Grecia

–1 830

Spagna

–23 100

Francia

–67 410

Italia

–22 166

Cipro

–157

Lettonia

–16 302

Lituania

–4 552

Lussemburgo

–418

Ungheria

–1 000

Malta

–49

Paesi Bassi

–1 425

Austria

–6 516

Polonia

–27 133

Portogallo

–6 830

Romania

–15 793

Slovenia

–3 171

Slovacchia

–1 084

Finlandia

–20 466

Svezia

–41 336

Regno Unito

–8 268




ALLEGATO III

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO E VALORI DI EMIVITA PER DEFAULT DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Funzione di decadimento di primo grado con inizio da i = 1900 e che prosegue fino all'anno in corso:

(A) 
image

con C(1900) = 0.0

(B) 
image

dove:

i = anno

C(i) = la riserva di carbonio del comparto di prodotti legnosi all'inizio dell'anno i, Gg C

k = costante di decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1

image

, dove HL rappresenta l'emivita del comparto di prodotti legnosi, in anni).

Flusso entrante (i) = flusso entrante nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

ΔC (i) = variazione della riserva di carbonio nel comparto di prodotti legnosi nell'anno i, Gg C anno-1

Valori di emivita per default (HL):

2 anni per la carta

25 anni per i pannelli di legno

35 anni per il legno segato.




ALLEGATO IV

MISURE INDICATIVE CHE POSSONO ESSERE INCLUSE NELLE INFORMAZIONI SULLE AZIONI LULUCF TRASMESSE A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

a) Misure connesse alla gestione delle terre coltivate, come ad esempio:

 migliorare le pratiche agronomiche grazie a una migliore selezione delle varietà colturali,

 estendere la rotazione delle colture ed evitare o ridurre il ricorso al maggese completo,

 migliorare la gestione dei nutrienti, della lavorazione del terreno/dei residui e delle acque,

 incoraggiare le pratiche agro-forestali e le possibilità di cambiamento della copertura/uso dei terreni.

b) Misure connesse alla gestione e al miglioramento dei pascoli, come ad esempio:

 impedire la conversione dei pascoli in terre coltivate e il ritorno delle terre coltivate alla vegetazione originaria,

 migliorare la gestione dei pascoli modificando l'intensità e i periodi di pascolo,

 accrescere la produttività,

 migliorare la gestione dei nutrienti,

 migliorare la gestione degli incendi,

 introdurre specie più adeguate, in particolare specie con radici profonde.

c) Misure volte a migliorare la gestione dei suoli agricoli organici, in particolare le torbiere, come ad esempio:

 incentivare pratiche agricole sostenibili per le zone umide,

 incentivare pratiche agricole adattate, limitando in particolare il più possibile la perturbazione dei suoli o le pratiche estensive.

d) Misure volte a impedire il drenaggio e a incentivare la riumidificazione delle zone umide.

e) Misure connesse agli acquitrini esistenti o parzialmente drenati, come ad esempio:

 impedire un ulteriore drenaggio,

 promuovere la riumidificazione e il ripristino degli acquitrini,

 prevenire gli incendi di palude.

f) Ripristino dei terreni degradati.

g) Misure connesse ad attività forestali come ad esempio:

 effettuare operazioni di imboschimento e rimboschimento,

 conservare il carbonio nelle foreste esistenti,

 stimolare la produzione nelle foreste esistenti,

 accrescere il comparto dei prodotti legnosi,

 migliorare la gestione delle foreste, anche tramite una composizione ottimizzata delle specie, interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nonché grazie alla conservazione dei suoli.

h) Prevenzione del disboscamento.

i) Maggiore protezione contro disturbi naturali come gli incendi, gli agenti nocivi e le tempeste.

j) Misure per sostituire le materie prime energetiche e i materiali a elevate emissioni di gas a effetto serra con i prodotti legnosi.




ALLEGATO V



VALORI MINIMI PER SUPERFICIE, COPERTURA ARBOREA E ALTEZZA ARBOREA SPECIFICATI DALLO STATO MEMBRO PER LA DEFINIZIONE DI FORESTA

Stato membro

Superficie (ha)

Copertura arborea (%)

Altezza arborea (m)

Belgio

0,5

20

5

Bulgaria

0,1

10

5

▼M1

Croazia

0,1

10

2

▼B

Repubblica ceca

0,05

30

2

Danimarca

0,5

10

5

Germania

0,1

10

5

Estonia

0,5

30

2

Irlanda

0,1

20

5

Grecia

0,3

25

2

Spagna

1,0

20

3

Francia

0,5

10

5

Italia

0,5

10

5

Cipro

 

 

 

Lettonia

0,1

20

5

Lituania

0,1

30

5

Lussemburgo

0,5

10

5

Ungheria

0,5

30

5

Malta

 

 

 

Paesi Bassi

0,5

20

5

Austria

0,05

30

2

Polonia

0,1

10

2

Portogallo

1,0

10

5

Romania

0,25

10

5

Slovenia

0,25

30

2

Slovacchia

0,3

20

5

Finlandia

0,5

10

5

Svezia

0,5

10

5

Regno Unito

0,1

20

2




ALLEGATO VI



ANNO O PERIODO DI RIFERIMENTO

Stato membro

Anno di riferimento

Belgio

1990

Bulgaria

1988

▼M1

Croazia

1990

▼B

Repubblica ceca

1990

Danimarca

1990

Germania

1990

Estonia

1990

Irlanda

1990

Grecia

1990

Spagna

1990

Francia

1990

Italia

1990

Cipro

 

Lettonia

1990

Lituania

1990

Lussemburgo

1990

Ungheria

1985-87

Malta

 

Paesi Bassi

1990

Austria

1990

Polonia

1988

Portogallo

1990

Romania

1989

Slovenia

1986

Slovacchia

1990

Finlandia

1990

Svezia

1990

Regno Unito

1990




ALLEGATO VII

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1. Per il calcolo del livello di fondo, gli Stati membri forniscono informazioni sui livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali. A tal fine, gli Stati membri:

a) forniscono informazioni sulle tipologie di disturbi naturali compresi nella stima;

b) includono le stime delle emissioni annue totali per tali tipologie di disturbi naturali per il periodo 1990-2009, elencate per attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c) dimostrano che la coerenza delle serie storiche è assicurata per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodologie di stima delle emissioni, copertura di comparti e gas.

2. Il livello di fondo è calcolato per le attività elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, se lo Stato membro intende applicare le disposizioni sui disturbi naturali, come media della serie storica 1990-2009 escludendo tutti gli anni in cui sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali avviene secondo un processo iterativo, descritto nel modo seguente:

a) calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009;

b) esclusione dalla serie storica di tutti gli anni in cui le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c) ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 1990-2009 meno gli anni esclusi in b);

d) ripetizione di b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.