2013D0426 — IT — 14.02.2014 — 001.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2013 relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2013) 4951] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 211, 7.8.2013, p.5) |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 |
L 44 |
53 |
14.2.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2013
relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE
[notificata con il numero C(2013) 4951]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/426/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:|
(1) |
La peste suina africana è un’infezione virale altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati. |
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(2) |
Da quando la presenza di peste suina africana è stata confermata in Georgia nel 2007, la Russia ha segnalato numerosi focolai di tale malattia nella popolazione di maiali e cinghiali presenti in tutta la parte europea del suo territorio. In seguito alla segnalazione di un focolaio di peste suina africana nella regione russa di Leningrado, confinante con l’Estonia e con la Finlandia, è stata adottata la decisione 2011/78/UE della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante alcune misure volte a prevenire la trasmissione del virus della peste suina africana dalla Russia all’Unione ( 2 ), che stabilisce le disposizioni dirette a impedire l’introduzione di tale malattia nell’Unione. |
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(3) |
A norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 3 ), nonché dell’articolo 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 4 ), non sono autorizzate le importazioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di peste suina africana è confermata. |
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(4) |
Le misure stabilite dalla decisione 2011/78/UE garantiscono che i veicoli che hanno trasportato suini e che entrano nell’Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati. Tali misure tengono conto del rischio di diffusione della malattia considerando le vie di trasmissione e la sopravvivenza del virus nell’ambiente. |
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(5) |
Nel giugno 2013 la Bielorussia ha confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, vicina alla frontiera con la Lituania e con la Polonia. Considerando la prossimità di tale regione all’Unione, il rischio di introduzione della peste suina africana nel territorio dell’Unione è elevato. Le misure stabilite dalla decisione 2011/78/UE devono dunque essere applicate anche ai veicoli che entrano nell’Unione dalla Bielorussia. |
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(6) |
In particolare, occorre garantire che tutti i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell’Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati, e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate. |
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(7) |
Il trasportatore è tenuto a garantire, per ogni veicolo impiegato nel trasporto di animali o di mangimi, la tenuta di un registro contenente informazioni sulla pulizia e sulla disinfezione per un periodo minimo di tre anni. |
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(8) |
Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell’Unione, occorre abrogare la decisione 2011/78/UE e sostituirla con la presente decisione. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo per bestiame» un veicolo che è stato utilizzato per il trasporto di animali vivi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell’arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell’allegato I, fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all’occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l’ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell’allegato II, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda come minimo le informazioni stabilite da detto modello.
3. L’originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 deve essere conservato dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
Articolo 3
1. L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell’Unione dai paesi terzi elencati nell’allegato I, al fine di verificare se siano stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un’ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di animali e previamente puliti, l’autorità competente ne dà attestazione mediante l’emissione di un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.
3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure:
a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;
b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia un rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:
i) si rifiuta l’ingresso nell’Unione del veicolo per bestiame, o
ii) si effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell’applicazione delle misure di cui alla lettera a) entro un termine di 48 ore a decorrere dal momento dell’arrivo al confine dell’UE.
4. L’originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall’operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
5. L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione può sottoporre qualsiasi veicolo, compresi quelli che trasportano mangime, per il quale non si può escludere l’esistenza di un rischio significativo di introduzione della peste suina africana nel territorio dell’Unione, a una disinfezione in loco, delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo, ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
Articolo 4
La decisione 2011/78/UE è abrogata.
Articolo 4 bis
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Bielorussia
Russia
ALLEGATO II
MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE RESPONSABILE O DEL CONDUCENTE CHE ENTRANO NELL’UNIONE DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Il sottoscritto operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame dichiara che:
(inserire il numero della targa di immatricolazione)
…
— il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato:
—
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Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
— dopo lo scarico il veicolo per bestiame è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo], (eliminare se non pertinente) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico.
— La pulizia e la disinfezione sono state effettuate:
—
|
Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (indicare la sostanza e la sua concentrazione):
— …
— il prossimo carico di animali si svolgerà:
—
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Paese, regione, luogo |
Data (gg.mm.aa) |
Ora (hh:mm) |
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Data |
Luogo |
Firma dell’operatore responsabile/conducente |
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Nome dell’operatore responsabile/conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello) |
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ALLEGATO III
CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI VEICOLI PER BESTIAME CHE ENTRANO NELL’UNIONE DAI PAESI TERZI O DALLE PARTI DEL TERRITORIO DEI PAESI TERZI IN CUI LA PRESENZA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA È CONFERMATA
Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:
1. Il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione in data odierna e diaver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] ( 5 ), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti.
(inserire il numero/i numeri di targa)
2. Le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all’allegato II della decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione o in un’altra forma equivalente che comprende i punti di cui all’allegato II della decisione 2013/426/UE della Commissione.
( 1 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
( 2 ) GU L 30 del 4.2.2011, pag. 40.
( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
( 4 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
( 5 ) Eliminare se non pertinente.