02013A1018(01) — IT — 06.12.2021 — 002.001


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ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

(GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO  dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

  L 233

3

6.8.2014

 M2

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA  del 17 dicembre 2014

  L 367

119

23.12.2014

►M3

DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA  del 6 dicembre 2021

  L 163

12

29.6.2023




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ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra



IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea, in appresso «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso «la Serbia»,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunità e con i suoi Stati membri.

CONSIDERATA l’importanza del presente accordo, nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell’Europa sudorientale, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell’ambito del Patto di stabilità.

CONSIDERATI la disponibilità dell’Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell’Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all’adesione all’UE sulla base del trattato sull’Unione europea (in appresso: il «trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.

VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all’Unione europea.

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell’OSCE, segnatamente quelli dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: «l’Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.

RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all’OMC.

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea.

CONSIDERANDO l’impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.

PERSUASI che l’accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento.

TENENDO PRESENTE l’impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso: «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l’Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;

RICORDANDO l’accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l’integrazione nell’economia mondiale.

RICORDANDO che il 1o gennaio 2008 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti ( 1 ) e l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare ( 2 ) (in appresso denominato «accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia»);

DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1.  
È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra.
2.  

Gli obiettivi di tale associazione sono:

a) 

aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

b) 

contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;

c) 

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;

d) 

sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

e) 

aiutare la Serbia a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante;

f) 

promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia;

g) 

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

Articolo 3

Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche «ADM») e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

— 
l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
— 
la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4

Le parti contraenti ribadiscono l’importanza attribuita all’adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY.

Articolo 5

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l’attuazione del presente accordo rientrano nell’ambito delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.

Articolo 6

La Serbia s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 7

Le parti ribadiscono l’importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 8

L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche «il CSA») istituito dall’articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l’attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

Articolo 9

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 10

1.  
Nell’ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l’Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
2.  

Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:

a) 

la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all’Unione europea;

b) 

una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;

c) 

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

d) 

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell’Unione europea.

Articolo 11

1.  
Il dialogo politico avviene nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli.
2.  

Su richiesta delle parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

a) 

all’occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, il segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall’altra;

b) 

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d’Europa e altri consessi internazionali;

c) 

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell’agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

Articolo 12

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 125.

Articolo 13

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell’ambito del forum UE-Balcani occidentali.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 14

Conformemente all’impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

La Serbia attua integralmente l’accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

Articolo 15

Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

a) 

il dialogo politico;

b) 

l’instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell’OMC;

c) 

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;

d) 

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.

All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Serbia a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l’ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l’Unione europea.

La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 17

Cooperazione con altri paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA

1.  
La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all’adesione all’UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2.  
La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un’unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell’articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell’articolo V del GATS.

I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l’accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 18

1.  
Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2.  
Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.
3.  

Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione:

a) 

degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

b) 

dei dazi antidumping o compensativi;

c) 

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4.  

Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a) 

la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 3 ) del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b) 

la tariffa serba applicata ( 4 ).

5.  

Qualora, successivamente alla firma dell’accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

a) 

dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b) 

dall’adesione della Serbia all’OMC o

c) 

da riduzioni successive dopo l’adesione della Serbia all’OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6.  
La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 19

Definizione

1.  
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.
2.  
Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

1.  
I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
2.  
Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.

Articolo 21

Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali

1.  
I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.
2.  
Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3.  
I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4.  
Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 23

Riduzione accelerata dei dazi doganali

La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1.  
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.
2.  
Per «prodotti agricoli e della pesca» s’intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.
3.  
La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91 , 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

Articolo 25

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari della Serbia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcasse.

▼M1

4.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (in appresso: il «protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea»), l'Unione europea concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione europea dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 181 000  t (peso netto).

▼B

Articolo 27

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
2.  

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:

a) 

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III a);

b) 

abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c) 

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.

▼M1

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia applica i dazi doganali relativi alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea nell'ambito dei quantitativi indicati, elencati all'allegato IIIe.

▼B

Articolo 28

Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.

Articolo 29

Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

▼M1

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea aumenta di 26 t il volume del contingente tariffario annuo per le importazioni di carpe di cui all'allegato IV.
4.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, l'Unione europea apre un contingente tariffario in franchigia doganale per le importazioni di prodotti della sottovoce SA 1604 entro un limite annuo di 15 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti è applicata un'aliquota del 70 % del dazio NPF.

▼B

Articolo 30

Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.
2.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

▼M1

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, la Serbia apre un contingente tariffario per le importazioni di carpe vive (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) del codice NC 0301 93 00 cui viene applicata un'aliquota del 10 % entro un contingente annuo di 20 t. Alle importazioni che eccedono i contingenti è applicata un'aliquota del 60 % del dazio NPF.

▼B

Articolo 31

Clausola di revisione

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC e dell’eventuale adesione della Serbia all’OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 32

Clausola di salvaguardia relativa all’agricoltura e alla pesca

1.  
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l’articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
2.  
Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115 % in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all’occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30 % in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell’aumento.

Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell’allegato V del protocollo 3.

La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l’applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle parti.

Le disposizioni dell’articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.

3.  
Le parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.

Articolo 33

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

1.  
La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 5 ), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.
2.  
La Serbia vieta l’uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell’indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l’indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
3.  
La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4.  
I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l’uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l’uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all’origine geografica delle merci.
5.  
Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.
6.  
La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.
7.  
La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 34

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Articolo 35

Concessioni più favorevoli

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 36

Standstill

1.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati.
2.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3.  
Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.

Articolo 37

Divieto di discriminazione fiscale

1.  
La Comunità e la Serbia si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2.  
I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 38

Dazi di carattere fiscale

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 39

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

1.  
Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2.  
Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.
3.  
Nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all’Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Serbia sanciti nel presente accordo.

Articolo 40

Dumping e sovvenzioni

1.  
Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 41.
2.  
Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 41

Clausola di salvaguardia

1.  
Si applicano tra le parti le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2.  

Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a) 

grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice oppure

b) 

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.  
Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell’applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell’aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all’articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

4.  
Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti interessate.
5.  

Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all’esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

b) 

Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.  
Qualora la Comunità o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.

Articolo 42

Clausola di penuria

1.  

Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a) 

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure

b) 

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.  
Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3.  
Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti possono mettersi d’accordo, nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4.  
Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.
5.  
Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 43

Monopoli di Stato

La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 44

Norme di origine

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 45

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 46

Mancata cooperazione amministrativa

1.  
Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2.  
Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3.  

Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s’intende, fra l’altro:

a) 

la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b) 

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;

c) 

il reiterato rifiuto di ottenere l’autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.  

L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) 

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

b) 

Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

c) 

Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione

5.  
Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 47

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 48

L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 49

1.  

Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

a) 

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;

b) 

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell’articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.

2.  
Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.

Articolo 50

1.  

Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

a) 

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l’accesso all’occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

b) 

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.  
Dopo tre anni, il CSA valuta l’opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 51

1.  

Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

a) 

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

b) 

le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

c) 

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.  
La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 52

Definizione

Ai fini del presente accordo:

a) 

per «società comunitaria» o «società serba» s’intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Serbia. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Serbia viene considerata una società comunitaria o serba se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o della Serbia;

b) 

per «consociata» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società;

c) 

per «filiale» di una società s’intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l’estensione;

d) 

per «stabilimento» s’intende:

i) 

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l’accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un’altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) 

per quanto riguarda le società comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunità;

e) 

per «attività» s’intende l’esercizio di attività economiche;

f) 

le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) 

per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Serbia» s’intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunità o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunità e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Serbia e controllate da cittadini della Comunità o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;

h) 

per «servizi finanziari» s’intendono le attività descritte nell’allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l’ambito di applicazione di tale allegato.

Articolo 53

1.  

La Serbia agevola l’avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:

a) 

per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b) 

per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.  

A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono

a) 

per lo stabilimento di società serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b) 

per l’attività delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

3.  
Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l’attività di società di un’altra parte nel loro territorio.
4.  
Dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Serbia che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5.  

Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a) 

a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;

b) 

a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società serbe, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

c) 

Dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

Articolo 54

1.  
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 56, le parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all’allegato VI, lo stabilimento e l’attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.
2.  
Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.
3.  
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 55

1.  
Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo ( 6 ) (in appresso: «l’ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2.  
Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 56

1.  
Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività nel suo territorio di filiali di società di un’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2.  
La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 57

Nell’intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 58

1.  
Una società comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una società serba stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2.  

I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l’organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) 

le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:

i) 

dirigono l’impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

ii) 

svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

iii) 

hanno facoltà di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) 

i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

c) 

per «persona trasferita all’interno della società» s’intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione nel territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell’altra parte.

3.  

L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società serba oppure una consociata o una filiale serba di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:

a) 

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;

b) 

la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 59

1.  
La Comunità e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2.  
Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Serbia e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3.  
Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terrà conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 60

1.  
Le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Serbia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l’entrata in vigore del presente accordo.
2.  
Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo l’entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 61

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:

1. 

nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità intesa globalmente, l’effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunità.

2. 

Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3. 

Nell’applicare i principi del paragrafo 2, le parti:

a) 

evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b) 

aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c) 

ciascuna parte concede, tra l’altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all’accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all’uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. 

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall’ECAA.

5. 

Prima della conclusione dell’ECAA, le parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

6. 

La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7. 

A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.

CAPITOLO IV

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 62

Le parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia.

Articolo 63

1.  
Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2.  
Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l’acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.
4.  
Quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Serbia e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
6.  
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o della Serbia, la Comunità e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
7.  
Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti contraenti del presente accordo.
8.  
Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 64

1.  
Durante i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2.  
Entro la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 65

1.  
L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2.  
Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all’esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 66

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 65.

Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini serbi e società o cittadini comunitari.

Articolo 68

1.  
Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2.  
Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3.  
Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 69

1.  
Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione.
2.  
Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia informano senza indugio l’altra parte.
3.  
Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 70

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell’articolo V del GATS.

Articolo 71

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l’elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 72

1.  
Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l’acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2.  
Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 8 dello stesso.
3.  
In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell’acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell’acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.

4.  
La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l’applicazione delle leggi.

Articolo 73

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.  

Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Serbia:

i) 

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) 

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;

iii) 

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.  
Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3.  
Le parti assicurano che vengano conferiti ad un’autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4.  
La Serbia istituisce un’autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5.  
La Comunità, da una parte, e la Serbia, dall’altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l’impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6.  
La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
7.  
a) 

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

b) 

Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.  
Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell’ambito di programmi di fattibilità.
9.  

Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

a) 

il paragrafo 1, punto iii), non si applica;

b) 

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10.  
Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l’adozione, ad opera della Comunità o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 74

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.

Articolo 75

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.  
A norma del presente articolo e dell’allegato VII, le parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2.  
Dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono a imprese e cittadini dell’altra parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3.  
La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4.  
La Serbia s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5.  
Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 76

Appalti pubblici

1.  
La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell’OMC.
2.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.  
A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
4.  
Al più tardi dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.

All’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell’arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

— 
le preferenze devono essere limitate al 15 % per la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;
— 
le preferenze devono essere limitate al 10 % per la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;
— 
le preferenze devono essere limitate al 5 % per la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; e
— 
le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo.
5.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l’accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6.  
Per quanto riguarda lo stabilimento, l’attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Serbia, nonché l’occupazione e la circolazione della manodopera per l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.

Articolo 77

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.  
La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2.  

A tale scopo, le parti si adoperano per:

a) 

promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

b) 

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

c) 

incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 7 );

d) 

se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 78

Tutela dei consumatori

Le parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un’efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell’economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un’infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l’applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti garantiscono:

a) 

una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

b) 

l’armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

c) 

un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

d) 

un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;

e) 

scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.

Articolo 79

Condizioni di lavoro e pari opportunità

La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 80

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione della legge e l’amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l’indipendenza e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 81

Protezione dei dati personali

A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Articolo 82

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, dovrebbe comprendere un’assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

a) 

lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;

b) 

la redazione di testi legislativi;

c) 

una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni;

d) 

la formazione del personale;

e) 

la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi;

f) 

la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

a) 

nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b) 

nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 83

Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

1.  
Le parti collaborano per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l’accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell’accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia, compreso l’obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantiscono loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia.

2.  
La Serbia è disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

Articolo 84

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.  
Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2.  
La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 85

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1.  
Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2.  
Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di droga.

Articolo 86

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

a) 

il traffico e la tratta di esseri umani;

b) 

le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

c) 

la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

d) 

la frode fiscale;

e) 

l’usurpazione di identità;

f) 

il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

g) 

il traffico illecito di armi;

h) 

la falsificazione di documenti;

i) 

il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;

j) 

la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 87

Lotta al terrorismo

Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

a) 

attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;

b) 

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c) 

attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 88

1.  
La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
2.  
Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L’elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3.  
Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all’interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Articolo 89

Politica economica e commerciale

La Comunità e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l’elaborazione e l’attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

A tal fine, la Comunità e la Serbia collaborano per procedere a:

a) 

scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

b) 

un’analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l’elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e

c) 

promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l’accesso a nuove tecnologie.

La Serbia si sforza di instaurare un’economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell’unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità serbe, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.

La cooperazione in quest’ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea.

Articolo 90

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all’Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all’acquis comunitario. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

Articolo 91

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra la Serbia e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

Articolo 92

Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le parti, in particolare, collaborano - mediante l’elaborazione e l’adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell’organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

Articolo 93

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

Articolo 94

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell’industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l’ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis comunitario nell’ambito della politica industriale.

Articolo 95

Piccole e medie imprese

Le parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

Articolo 96

Turismo

La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l’esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis comunitario pertinente.

La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 97

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all’acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 98

Pesca

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 99

Dogane

Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all’acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.

Articolo 100

Fiscalità

Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all’ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell’amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l’ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Articolo 101

Cooperazione nel settore sociale

In materia di occupazione, le parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell’industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l’esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l’adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in tale materia.

Articolo 102

Istruzione e formazione

Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Serbia, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l’istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell’ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Serbia, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Serbia.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in tale materia.

Articolo 103

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l’altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 104

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

La Serbia allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 105

Società dell’informazione

Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Serbia con quelle della Comunità.

Le parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell’informazione in Serbia, con l’obiettivo globale di preparare la società all’era digitale, attrarre investimenti e garantire l’interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 106

Reti e servizi di comunicazione elettronici

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Serbia di recepire l’acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 107

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Serbia prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Serbia informazioni più specialistiche.

Articolo 108

Trasporti

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel campo dei trasporti.

La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Serbia, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l’accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell’Europa sudorientale in linea con il memorandum d’intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Serbia un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 109

Energia

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell’energia ed è sviluppata in vista di un’integrazione graduale della Serbia nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti:

a) 

formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l’ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell’approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l’agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di energia con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

b) 

promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

c) 

definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore.

Articolo 110

Sicurezza nucleare

Le parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare:

a) 

il miglioramento delle leggi e delle normative delle parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

b) 

la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell’energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all’occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale;

c) 

la responsabilità di terzi nel settore dell’energia nucleare.

Articolo 111

Ambiente

Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l’impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull’allineamento della legislazione serba con l’acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un’attenzione particolare alla ratifica e all’attuazione del protocollo di Kyoto.

Articolo 112

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Articolo 113

Sviluppo regionale e locale

Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 114

Pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Serbia, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell’intera popolazione serba e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e la Serbia.

La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l’amministrazione locale.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 115

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, la Serbia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, verso il conseguimento delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l’impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L’aiuto concesso alla Serbia è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l’economia.

Articolo 116

L’assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell’ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia.

L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la tutela ambientale.

Articolo 117

Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.

Articolo 118

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 119

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 120

1.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall’altro, da membri del governo della Serbia.
2.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3.  
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5.  
Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 121

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell’ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 122

1.  
Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall’altro, da rappresentanti del governo della Serbia.
2.  
Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all’articolo 121.

Articolo 123

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Articolo 124

Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 125

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 126

Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 127

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 128

1.  

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) 

il regime applicato dalla Serbia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

b) 

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Serbia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese della Serbia.

2.  
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 129

1.  
Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2.  
Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3.  
Ciascuna delle parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l’articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.  
Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l’altra parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell’ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124.

5.  
Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e sul protocollo 3 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l’applicazione.

Articolo 130

1.  
In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una parte ritiene che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può prendere misure a norma dell’articolo 129, paragrafo 4.

2.  
Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
Le parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell’articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.  
Per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall’avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Articolo 131

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall’altro.

Articolo 132

Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

L’accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari, firmato il 21 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Al riesame di cui all’articolo 8 dell’accordo quadro si procede in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all’occorrenza, l’accordo quadro.

Articolo 133

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l’altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell’accordo.

Articolo 134

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s’intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall’altro.

Articolo 135

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio della Serbia.

L’accordo non si applica nel Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. Ciò non pregiudica né lo status attuale del Kosovo né la determinazione del suo status definitivo nel quadro di tale risoluzione.

Articolo 136

Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 137

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 138

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Articolo 139

Accordo interinale

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Serbia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s’intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

За Републику Србиjу

signatory

ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

ALLEGATI

— 
Allegato I (articolo 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità
— 
Allegato II (articolo 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»
— 
Allegato III (articolo 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità
— 
Allegato IV (articolo 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi
— 
Allegato V (articolo 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità
— 
Allegato VI (articolo 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»
— 
Allegato VII (articolo 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

— 
Protocollo 1 (articolo 25) – Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Serbia
— 
Protocollo 2 (articolo 28) – Vino e bevande spiritose
— 
Protocollo 3 (articolo 44) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
— 
Protocollo 4 (articolo 61) – In materia di trasporti terrestri
— 
Protocollo 5 (articolo 73) – Sugli aiuti di Stato all’industria siderurgica
— 
Protocollo 6 (articolo 99) – Sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
— 
Protocollo 7 (articolo 129) – Composizione delle controversie

ALLEGATO I




ALLEGATO I (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 21

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all’entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione viene ridotto all’70 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Descrizione

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

altro:

altro:

2501 00 91

Sale per l’alimentazione umana:

ex 2501 00 91

Iodato

ex 2501 00 91

Non iodato, per raffinatura

2501 00 99

altro

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516 , anche trattati termicamente

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 :

2522 20 00

Calce spenta

2522 30 00

Calce idraulica

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2529

Feldspato; leucite; lina e sienite-nefelinica; spatofluore:

2529 10 00

Feldspato

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

liquefatti:

2711 12

Propano:

Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:

2711 12 11

destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

altro:

destinato ad altri usi:

2711 12 94

di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

2711 12 97

altro

2711 14 00

Etilene, propilene, butilene e butadiene

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio:

2801 10 00

Cloro

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

Gas rari:

2804 21 00

Argo

2804 29

altro

2804 30 00

Azoto

2804 40 00

Ossigeno

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:

2806 10 00

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

2807 00

Acido solforico; oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:

2809 10 00

Pentaossido di difosforo

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

altri acidi inorganici:

2811 19

altro:

2811 19 10

Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

2811 21 00

Diossido di carbonio

2811 29

altro

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:

2812 90 00

altro

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

2816 10 00

Idrossido e perossido di magnesio

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:

2818 30 00

Idrossido di alluminio

2820

Ossidi di manganese

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

2825 50 00

Ossidi e idrossidi di rame

2825 80 00

Ossidi di antimonio

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

2826 90

altro:

2826 90 80

altro:

ex 2826 90 80

Fluorosilicati di sodio o di potassio

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

2827 10 00

Cloruro di ammonio

2827 20 00

Cloruro di calcio

altri cloruri:

2827 35 00

di nichel

2827 39

altro:

2827 39 10

di stagno

2827 39 20

di ferro

2827 39 30

di cobalto

2827 39 85

altro:

ex 2827 39 85

di zinco

Ossicloruri e idrossicloruri:

2827 41 00

di rame

2827 49

altro

2827 60 00

Ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

2828 90 00

altro

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:

Clorati:

2829 19 00

altro

2829 90

altro:

2829 90 10

Perclorati

2829 90 80

altro

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

2830 90

altro:

2830 90 11

Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

2830 90 85

altro:

ex 2830 90 85

diversi da solfuro di zinco o da solfuro di cadmio

2831

Ditioniti e solfossilati:

2831 90 00

altro

2832

Solfiti; tiosolfati:

2832 10 00

Solfiti di sodio

2832 20 00

altri solfiti

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

Solfati di sodio:

2833 19 00

altro

altri solfati:

2833 21 00

di magnesio

2833 25 00

di rame

2833 29

altro:

2833 29 20

di cadmio; di cromo; di zinco

2833 29 60

di piombo

2833 29 90

altro

2833 30 00

Allumi

2833 40 00

Perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

Nitriti

Nitrati:

2834 29

altro

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

Fosfati:

2835 22 00

di mono o di disodio

2835 24 00

di potassio

2835 25

Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

2835 26

altri fosfati di calcio

2835 29

altro

Polifosfati:

2835 31 00

Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

2835 39 00

altro

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

2836 40 00

Carbonati di potassio

2836 50 00

Carbonato di calcio

altro:

2836 99

altro:

Carbonati:

2836 99 17

altro:

ex 2836 99 17

Carbonati di ammonio, incl. carbonato di ammonio commerciale

ex 2836 99 17

Carbonati di piombo

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

di sodio:

2839 11 00

Metasilicati

2839 19 00

altro

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

Manganiti, manganati e permanganati:

2841 61 00

Permanganato di potassio

2841 69 00

altro

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:

2842 10 00

Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimiqua definita o no

2842 90

altro:

2842 90 10

Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no:

2849 90

altro:

2849 90 30

di tungsteno

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:

2853 00 10

Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

2853 00 30

Aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi:

Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 13 00

Cloroformio (triclorometano)

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 50

Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 50 90

altro

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2910 40 00

Dieldrin (ISO, INN)

2910 90 00

altro

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

2912 11 00

Metanale «formaldeide»

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 29 00

altro

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2917 20 00

Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

2918 14 00

Acido citrico

2930

Tiocomposti organici:

2930 30 00

Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

3004

Medicamenti (escl. i prodotti delle voci 3002 , 3005 e 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto:

3004 90

altro:

condizionati per la vendita al minuto:

3004 90 19

altro

3102

Concimi minerali o chimici fosfatici:

3102 10

Urea, anche in soluzione acquosa:

Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

3102 29 00

altro

3102 30

Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

3102 90 00

altro, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

ex 3102 90 00

Esclusa la calciocianammide

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

3202 90 00

altro

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:

3206 19 00

altro

3206 20 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

3206 49

altro:

3206 49 30

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90

altro:

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90 13

Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

3212 90

altro:

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:

3212 90 31

a base di polvere di alluminio

3212 90 38

altro

3212 90 90

Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

altro:

3506 91 00

Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

3601 00 00

Polveri propellenti

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:

3606 90

altro:

3606 90 10

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:

3802 10 00

Carboni attivati

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:

3806 20 00

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

3810 90

altro:

3810 90 90

altro

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 :

3817 00 50

Alchilbenzene lineare

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 30 00

Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

3824 40 00

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

3824 50

Malte e calcestruzzo, non refrattari

3824 90

altro:

3824 90 40

Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

altro:

Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

3824 90 61

Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

3824 90 64

altro

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie:

3901 10

Polietilene di densità inferiore a 0,94

3901 10 90

altro

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:

3916 20

di polimeri di cloruro di vinile:

3916 20 10

di poli(cloruro di vinile)

3916 90

di altre materie plastiche:

3916 90 90

altro

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:

3917 10 10

di proteine indurite

altri tubi:

3917 31 00

Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 32

Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

altro:

3917 32 91

Budella artificiali

3917 40 00

Accessori:

ex 3917 40 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

3920 10

di polimeri di etilene:

di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

di polietilene di densità:

inferiore a 0,94:

3920 10 23

Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati

altro:

non stampati:

3920 10 24

Fogli estensibili

3920 10 26

altro

3920 10 27

stampati

3920 10 28

uguale o superiore a 0,94

3920 10 40

altro

di spessore superiore a 0,125 mm:

3920 10 89

altro

3920 20

di polimeri di propilene

3920 30 00

di polimeri di stirene

di polimeri di cloruro di vinile:

3920 43

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:

3920 49

altro

di polimeri acrilici:

3920 51 00

di poli(metacrilato di metile)

3920 59

altro

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:

3920 61 00

di policarbonati

3920 62

di poli(etilene tereftalato):

3920 63 00

di poliesteri non saturi

3920 69 00

di altri poliesteri

di cellulosa e suoi derivati chimici:

3920 71

di cellulosa rigenerata:

3920 71 10

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm:

ex 3920 71 10

diversi da quelli per dializzatore

3920 71 90

altro

3920 73

di acetato di cellulosa:

3920 73 50

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

3920 73 90

altro

3920 79

di altri derivati della cellulosa

3920 79 90

altro

di altre materie plastiche:

3920 92 00

di poliammidi

3920 93 00

di resine amminiche

3920 94 00

di resine fenoliche

3920 99

di altre materie plastiche:

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3920 99 21

Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

3920 99 28

altro

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3920 99 55

Fogli di poli(alcool vinilico) orientati biassalmente, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(vinilalcool)

3920 99 59

altro

3920 99 90

altro

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

3921 90

altro

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

4002 19

altro

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

altro:

4005 99 00

altro

4007 00 00

Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

di gomma alveolare:

4008 11 00

Lastre, fogli e nastri

4008 19 00

altro

di gomma non alveolare:

4008 29 00

altro:

ex 4008 29 00

diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:

Nastri trasportatori:

4010 11 00

rinforzati soltanto di metallo

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 20

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 10

con un indice di carico inferiore o uguale a 121:

ex 4011 20 10

con cerchioni di diametro non superiore a 61 cm

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 61 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4011 62 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 63 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

altro:

4011 92 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4011 93 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 94 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

per usi tecnici:

4205 00 11

Cinghie di trasmissione o di trasporto

4205 00 19

altro

4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche«, di vesciche o di tendini:

ex 4206 00 00

diversi dai catgut

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

altro:

4411 94

con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3:

4411 94 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 94 10

con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm3

4411 94 90

altro:

ex 4411 94 90

con massa volumica inferiore o uguale a 0,35 g/cm3

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

4412 31

Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:

4412 31 10

di Acajou d’Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan

altro:

4412 94

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:

4412 94 10

Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

ex 4412 94 10

escluso quello contenente almeno un pannello di particelle

4412 99

altro:

4412 99 70

altro

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

di materiali vegetali:

4602 11 00

di bambù:

ex 4602 11 00

diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 12 00

di rattan:

ex 4602 12 00

diversi da impagliature per bottiglie o lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 19

altro:

altro:

4602 19 99

altro

4602 90 00

altro

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano:

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 55

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4802 61

in rotoli

4802 61 15

di peso inferiore a 72 g/m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico

ex 4802 61 15

esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 61 80

altro

4802 62 00

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

ex 4802 62 00

esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 69 00

altri

ex 4802 69 00

esclusa la carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m2:

4804 59

altri

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

4805 11 00

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

4805 12 00

Carta paglia da ondulare

4805 19

altri

Testliner:

4805 24 00

di peso non superiore a 150 g per m2

4805 25 00

di peso superiore a 150 g per m2

4805 30

Carta da imballaggio al solfito

altro:

4805 91 00

di peso non superiore a 150 g per m2

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4810 29

altro

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 31 00

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

4810 32

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

4810 39 00

altro

altra carta ed altro cartone

4810 92

a più strati

4810 99

altro

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803 , 4809 o 4810 :

4811 10 00

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

4811 51 00

con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

ex 4811 51 00

copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4811 59 00

altro

ex 4811 59 00

copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4811 90 00

altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 10

Carta igienica:

4818 10 10

di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

4818 10 90

di peso superiore a 25 g per strato e per m2

4818 40

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili:

Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:

4818 40 19

altro

4818 50 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 90

altri:

4823 90 85

altri

ex 4823 90 85

copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

4908

Decalcomanie di ogni genere

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

Copricapo di sicurezza:

6506 10 80

di altre materie

altro:

6506 91 00

di gomma o di materia plastica

6506 99

di altre materie

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 :

6603 20 00

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

6603 90

altro:

6603 90 10

Impugnature e pomi

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:

altre mole ed oggetti simili:

6804 22

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 :

6812 80

di crocidolite:

6812 80 10

lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 80 10

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 80 90

altro:

ex 6812 80 90

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

altro:

6812 91 00

Indumenti, accessori per l’abbigliamento, calzature e copricapo

6812 92 00

Carta, cartoni e feltri

6812 93 00

Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6812 99

altro:

6812 99 10

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 99 10

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 99 90

altro:

ex 6812 99 90

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

non contenenti amianto:

6813 89 00

altro:

ex 6813 89 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:

6814 90 00

altro

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

6815 20 00

Lavori di torba

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili):

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

ex 6902 10 00

blocchi per forni per vetro

6902 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:

6902 20 99

altro:

ex 6902 20 99

blocchi per forni per vetro

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6903 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

7002 20

Barre e bacchette

Tubi:

7002 32 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 90

altro vetro:

7004 90 70

Vetro detto di «orticoltura»

7006 00

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 90

altro

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:

altro:

7009 91 00

non incorniciati

7009 92 00

incorniciati

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 20 00

Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l’edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 90

altro

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 90

altro:

7018 90 10

Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 12 00

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 19

altro:

7019 19 90

di fibre in fiocco

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 32 00

Veli:

ex 7019 32 00

di larghezza inferiore o uguale a 200 cm

altri tessuti:

7019 51 00

di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

7019 90

altro

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

7102 10 00

non selezionati

non industriali:

7102 31 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7102 39 00

altro

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

7104 90 00

altro

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d’argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:

per usi non monetari:

7108 11 00

Polveri

7108 13

semilavorato:

7108 20 00

per uso monetario

7109 00 00

Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:

7111 00 00

Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 90

altro

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7117

Minuterie di fantasia:

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:

7117 11 00

gemelli e bottoni simili

7117 19

altro:

senza parti di vetro:

7117 19 91

dorate, argentate o platinate

7118

Monete

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:

altro:

7213 91

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:

7213 91 10

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

fusi:

7307 11

di ghisa non malleabile:

7307 11 90

altro

7307 19

altro

altri, di acciai inossidabili:

7307 21 00

Flange

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati:

7307 22 90

Gomiti e curve

7307 23

Accessori da saldare testa a testa

7307 29

altro

7307 29 10

filettati

7307 29 90

altri

altro:

7307 91 00

Flange

7307 92

Gomiti, curve e manicotti, filettati:

7307 92 90

Gomiti e curve

7307 93

Accessori da saldare testa a testa:

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:

7307 93 11

Gomiti e curve

7307 93 19

altro

il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:

7307 93 91

Gomiti e curve

7307 99

altro

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7308 30 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7308 90

altro:

7308 90 10

Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

altro:

unicamente o principalmente di lamiere:

7308 90 59

altro

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

per materie liquide:

7309 00 30

con rivestimento interno o calorifugo

altri, di capacità:

7309 00 51

superiore a 100 000  l

7309 00 59

inferiore o uguale a 100 000  l

7309 00 90

per materie solide

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

altre tele metalliche, griglie e reti:

7314 41

zincate:

7314 41 90

altro

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

Catene a maglie articolate e loro parti:

7315 11

Catene a rulli:

7315 11 90

altro

7315 12 00

altre catene

7315 19 00

parti

7315 20 00

Catene antisdrucciolevoli

altre catene e catenelle:

7315 82

altre catene, a maglie saldate:

7315 82 10

di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

7315 89 00

altro

7315 90 00

altre parti

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

Rame raffinato:

7403 12 00

Barre da filo (Wire-bars)

7403 13 00

Billette

7403 19 00

altro

Leghe di rame:

7403 22 00

a base di rame-stagno (bronzo)

7403 29 00

altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405 )

7405 00 00

Leghe madri di rame

7408

Fili di rame:

di rame raffinato:

7408 11 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):

senza supporto:

7410 12 00

di leghe di rame

7413 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di;rame, non isolati per l’elettricità:

7413 00 20

di rame raffinato:

ex 7413 00 20

anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

7413 00 80

di leghe di rame:

ex 7413 00 80

anche muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 11 00

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

7418 19

altro

7419

Altri lavori di rame:

7419 10 00

Catene, catenelle e loro parti

altro:

7419 91 00

colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

7419 99

altro:

7419 99 10

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate

7419 99 30

Molle

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):

senza supporto:

7607 11

semplicemente laminati

7607 19

altro:

7607 19 10

di spessore inferiore a 0,021 mm

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 19 99

altro

7607 20

su supporto:

7607 20 10

di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:

7607 20 99

altro

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7610 90

altro:

7610 90 90

altro

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

8202 20 00

Lame di seghe a nastro

Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):

8202 31 00

con parte operante di acciaio

8202 39 00

altri, comprese le parti

altre lame di seghe:

8202 91 00

Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

8202 99

altro:

con parte operante di acciaio:

8202 99 19

per la lavorazione di altre materie

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

8203 10 00

Lime, raspe ed utensili simili

8203 20

Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:

8203 20 90

altro

8203 30 00

Cesoie per metalli ed utensili simili

8203 40 00

Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 20

Filiere per trafilare o estrudere i metalli:

8207 20 90

con parte operante di altre materie

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:

8301 20 00

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 10 00

Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

ex 8302 10 00

non destinate ad aeromobili civili

8302 20 00

Rotelle:

ex 8302 20 00

non destinate ad aeromobili civili

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 42 00

altri, per mobili:

ex 8302 42 00

non destinate ad aeromobili civili

8302 49 00

altro:

ex 8302 49 00

non destinate ad aeromobili civili

8302 50 00

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

8302 60 00

Congegni di chiusura automatica per porte:

ex 8302 60 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:

8303 00 10

Casseforti

8303 00 90

Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:

8305 10 00

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:

Statuette ed altri oggetti da ornamento:

8306 29

altro

8306 30 00

Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:

8307 90 00

di altri metalli comuni

8308

Fermagli, momtature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:

8309 90

altro:

8309 90 10

Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

8309 90 90

altro:

ex 8309 90 90

diverse dalle capsule di alluminio per scatole per alimenti e lattine per bevande

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:

8311 30 00

Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

8415 10

del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):

8415 10 90

del tipo sistemi ad elementi separati

altro:

8415 82 00

altri, con attrezzatura frigorifera:

ex 8415 82 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 83 00

senza attrezzatura frigorifera:

ex 8415 83 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 90 00

Parti:

ex 8415 90 00

diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81 , 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 :

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

8418 10 20

di capacità superiore a 340 l:

ex 8418 10 20

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 10 80

altro:

ex 8418 10 80

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Parti:

8418 99

altro

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

Essiccatori:

8419 32 00

per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

8419 40 00

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50 00

Scambiatori di calore:

ex 8419 50 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 89

altro:

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d’acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

8419 89 98

altro

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

Parti:

8421 91 00

di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

ex 8421 91 00

diversi dagli apparecchi della sottovoce 8421 19 94 e dagli idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 99

8421 99 00

altro

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

altri apparecchi:

8424 81

per l’agricoltura o l’orticoltura

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

Paranchi:

8425 19

altro:

8425 19 20

azionati a mano, a catena:

ex 8425 19 20

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8425 19 80

altro:

ex 8425 19 80

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru:

Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti:

8426 11 00

Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

8426 20 00

Gru a torre

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 10

Ascensori e montacarichi:

8428 10 20

a funzionamento elettrico:

ex 8428 10 20

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8428 10 80

altro:

ex 8428 10 80

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve:

altre macchine di sondaggio o di perforazione:

8430 49 00

altro

8430 50 00

altre macchine ed apparecchi, semoventi

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

8450 20 00

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

8450 90 00

Parti

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

8465 10

Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

altro:

8465 91

Macchine per segare

8465 92 00

Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

8465 93 00

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

8465 94 00

Macchine per curvare o montare

8465 95 00

Foratrici o mortasatrici

8465 96 00

Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

8465 99

altro:

8465 99 90

altro

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:

8470 50 00

Registratori di cassa

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

8474 20

Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:

8474 31 00

Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

8474 90

Parti

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:

Macchine automatiche per la vendita di bevande:

8476 21 00

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

8476 90 00

Parti

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

8479 50 00

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:

8480 30

Modelli per forme:

8480 30 90

altro

8480 60

Forme per materie minerali

Forme per gomma o materie plastiche:

8480 71 00

per formare ad iniezione o per compressione

8480 79 00

altro

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 10

Riduttori di pressione:

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:

8481 30

Valvole di ritegno:

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza:

8481 80

altri apparecchi:

altro:

Valvole di regolazione:

8481 80 51

di temperatura

altro:

8481 80 81

Rubinetti a sfera e a maschio

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):

8482 30 00

Cuscinetti a rulli a botte

8482 50 00

Cuscinetti a rulli cilindrici

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 10

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:

8483 10 95

altro:

ex 8483 10 95

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 20

Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:

8483 20 90

altro

8483 30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

Supporti:

8483 30 32

per cuscinetti a rotolamento di ogni specie:

ex 8483 30 32

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 30 38

altro:

ex 8483 30 38

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40

Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:

Ingranaggi:

8483 40 21

con ruote cilindriche:

ex 8483 40 21

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 23

con ruote coniche o cilindro-coniche:

ex 8483 40 23

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 25

con vite senza fine:

ex 8483 40 25

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 29

altro:

ex 8483 40 29

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:

8483 40 51

Cambi di velocità:

ex 8483 40 51

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 40 59

altro:

ex 8483 40 59

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:

8483 50 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 50 20

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 50 80

altro:

ex 8483 50 80

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 90

Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:

altro:

8483 90 81

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 90 81

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8483 90 89

altro:

ex 8483 90 89

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:

8484 90 00

altro:

ex 8484 90 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 40

Convertitori statici:

8504 40 30

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità:

ex 8504 40 30

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

8505 90

altri, comprese le parti:

8505 90 10

Elettromagneti

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:

8510 10 00

Rasoi

8510 20 00

Tosatrici

8510 30 00

Apparecchi per la depilazione

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

8512 20 00

altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

8512 30

Apparecchi di segnalazione acustica:

8512 30 10

del tipo utilizzato per autoveicoli

8512 90

Parti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

8516 29

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 29 10

altro:

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

8517 12 00

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

ex 8517 12 00

per reti cellulari (telefonini cellulari)

8517 18 00

altri

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 61

Stazioni fisse

8517 61 00

altri

ex 8517 61 00

non destinati ad aeromobili civili

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex 8517 62 00

Esclusi gli apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

8517 70

Parti:

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

8517 70 11

Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia:

ex 8517 70 11

non destinate ad aeromobili civili

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 10

a nastri magnetici:

8521 10 95

altro:

ex 8521 10 95

non destinati ad aeromobili civili

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

Supporti magnetici:

8523 21 00

Schede munite di una pista magnetica

8523 29

altro:

Nastri magnetici; dischi magnetici:

altro:

8523 29 33

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall’utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

ex 8523 29 33

di larghezza superiore a 6,5 mm

8523 29 39

altro:

ex 8523 29 39

di larghezza superiore a 6,5 mm

8523 40

Supporti ottici:

altro:

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:

8523 40 25

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall’immagine

unicamente per la riproduzione del suono:

8523 40 39

di diametro superiore a 6,5 cm

altro:

altro:

8523 40 51

Dischi digitali versatili (DVD)

8523 40 59

altro

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 80

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

Telecamere:

8525 80 19

altro

Videocamere digitali:

8525 80 99

altro

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

Antenne:

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 39

Altre

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 :

8531 10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili:

8531 10 30

del tipo utilizzato per edifici

8531 10 95

altro:

ex 8531 10 95

non destinati ad aeromobili civili

8531 90

Parti:

8531 90 85

altro

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 90

altri apparecchi:

8536 90 10

Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

8543 70

altre macchine ed apparecchi:

8543 70 30

Amplificatori d’antenne

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:

funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:

8543 70 55

altro

8543 70 90

altro

ex 8543 70 90

non destinati ad aeromobili civili

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V:

8544 42

muniti di pezzi di congiunzione:

8544 42 10

dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni:

ex 8544 42 10

per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8544 49

altro:

8544 49 20

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

8703 10

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

8703 90

altro

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine:

8707 10

degli autoveicoli della voce 8703 :

8707 10 90

altro

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

8711 20

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3:

8711 30

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3:

8711 40 00

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3:

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

8716 39

altro:

altro:

nuovi:

altro:

8716 39 59

altro

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:

altro:

8901 90 91

senza propulsione meccanica

8901 90 99

a propulsione meccanica

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

altro:

8903 99

altro:

8903 99 10

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

altro:

8903 99 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:

9001 10 90

altro

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

Montature:

9003 11 00

di materie plastiche

9003 19

di altre materie:

9003 19 30

di metalli comuni

9003 19 90

di altre materie

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

9028 90

parti ed accessori:

9028 90 90

altro

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 10 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 9401 10 00

diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 80

di altre materie:

ex 9405 60 80

non destinate ad aeromobili civili

Parti:

9405 99 00

altro:

ex 9405 99 00

diverso dalle parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60 , di metalli comuni destinati ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

altro:

di ferro o di acciaio:

9406 00 31

Serre

9506

Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica, l’atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all’aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 11

Sci:

9506 12 00

Attacchi per sci

9506 19 00

altro

Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:

9506 21 00

Tavole a vela

9506 29 00

altro

Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

9506 31 00

Bastoni completi

9506 32 00

Palle

9506 39

altro

9506 40

Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

9506 59 00

altro

Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 61 00

Palle da tennis

9506 62

gonfiabili:

9506 62 10

di cuoio

9506 69

altro

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:

9506 70 10

Pattini da ghiaccio

9506 70 90

parti ed accessori

altro:

9506 91

Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica

9506 99

altro

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

9507 30 00

Mulinelli per la pesca

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9607

Chiusure lampo e loro parti

9607 20

Parti:




ALLEGATO I (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 21

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all’entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

e) 

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Descrizione

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 21 00

Acido acetico

2930

Tiocomposti organici:

2930 90

altro:

2930 90 85

altro:

ex 2930 90 85

Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

3006 10

Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria:

3006 10 30

Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

ex 3006 10 30

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche, alveolari, esclusi quelli di polimeri di stirene o di polimeri di cloruro di vinile

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 20

base di polimeri acrilici o vinilici

3208 90

altro:

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

3208 90 11

Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

3208 90 19

altro:

ex 3208 90 19

altro diverso da:

— vernici per l’isolamento elettrico a base di poliuretano (PUR) ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 36 %);

— vernici per l’isolamento elettrico a base di polietere-imide (PEI) ottenuto da copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 20 % o più di sostanze solide (massimo 40 %);

— vernici per l’isolamento elettrico a base di poliamidimide (PAI) ottenuto da anidride dell’acido trimetil-di-isocianico, sotto forma di soluzione in N-metilpirrolidone, contenente, in peso, 25 % o più di sostanze solide (massimo 40 %)

altro:

3208 90 91

a base di polimeri sintetici

3208 90 99

a base di polimeri naturali modificati

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

altro:

3304 99 00

altro

3305

Preparazioni per capelli:

3305 10 00

Shampooings

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

3306 10 00

Dentifrici

3306 90 00

altro

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 41 00

Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 20

Saponi presentati in altre forme

3401 30 00

Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

3402 90

altro:

3402 90 90

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

3407 00 00

Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso:

ex 3407 00 00

diverse dalle preparazioni per uso odontoiatrico

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:

3506 10 00

prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

altro:

3506 99 00

altro

3604

Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 90 00

altro

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:

3606 10 00

Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

3606 90

altro:

3606 90 90

altro

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

3825 90

altro:

3825 90 10

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:

3916 10 00

di polimeri di etilene

3916 20

di polimeri di cloruro di vinile:

3916 20 90

altro

3916 90

di altre materie plastiche:

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3916 90 11

di poliesteri

3916 90 13

di poliammidi

3916 90 15

di resine epossidiche

3916 90 19

altro

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3916 90 51

di polimeri di propilene

3916 90 59

altro

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

Tubi rigidi:

3917 21

di polimeri di etilene:

3917 21 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 21 90

altro:

ex 3917 21 90

diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 22

di polimeri di propilene:

3917 22 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22 90

altro:

ex 3917 22 90

diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 23

di polimeri di cloruro di vinile:

3917 23 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 23 90

altro:

ex 3917 23 90

diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 29

di altre materie plastiche

altri tubi:

3917 32

Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 32 10

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3917 32 31

di polimeri di etilene

3917 32 35

di polimeri di cloruro di vinile:

ex 3917 32 35

diversi da quelli per dializzatore

3917 32 39

altro

3917 32 51

altro

altro:

3917 32 99

altro

3917 33 00

Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

ex 3917 33 00

diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

3917 39

altro

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

Prodotti alveolari:

3921 13

di poliuretani

3921 14 00

di cellulosa rigenerata

3921 19 00

di altre materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 29

di altre materie plastiche

3923 30

Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

3923 40

Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

3923 50

Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

3923 50 10

Capsule otturanti o coprituraccioli

3923 90

altro

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 90

altro

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3925 90

altro

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :

3926 30 00

Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

3926 40 00

Statuette ed altri oggetti da ornamento

3926 90

altro:

3926 90 50

Cestelli ed articoli simili per filtrare l’acqua all’entratra dei tombini

altro:

3926 90 92

ottenuti da fogli

3926 90 97

altro:

ex 3926 90 97

altro diverso da:

— prodotti farmaceutici e per l’igiene (comprese le tettarelle per bébé);

— materiale per lenti a contatto

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

non rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 11 00

senza accessori

4009 12 00

con accessori:

ex 4009 12 00

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:

4009 21 00

senza accessori

4009 22 00

con accessori:

ex 4009 22 00

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili:

4009 31 00

senza accessori

4009 32 00

con accessori:

ex 4009 32 00

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 41 00

senza accessori

4009 42 00

con accessori:

ex 4009 42 00

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:

Nastri trasportatori:

4010 12 00

rinforzati soltanto di materie tessili

4010 19 00

altro

Cinghie di trasmissione:

4010 31 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 32 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

4010 33 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 34 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

4010 35 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

4010 36 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

4010 39 00

altro

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4011 20

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 90

con un indice di carico superiore a 121

ex 4011 20 90

con cerchioni di diametro non superiore a 61 cm

4011 40

dei tipi utilizzati per motocicli:

4011 50 00

dei tipi utilizzati per biciclette

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 69 00

altro

altro:

4011 99 00

altro

4013

Camere d’aria, di gomma:

4013 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 90

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4013 20 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4013 90 00

altro

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

Guanti, mezzoguanti e muffole:

4015 19

altro

4015 90 00

altro

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

altro:

4016 91 00

Rivestimenti e tappeti da pavimento

4016 92 00

Gomme per cancellare

4016 93 00

Giunti:

ex 4016 93 00

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 95 00

altri oggetti gonfiabili

4016 99

altro:

4016 99 20

Manicotti di dilatazione:

ex 4016 99 20

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

altro:

per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :

4016 99 52

Pezzi gomma-metallo

4016 99 58

altro

altro:

4016 99 91

Pezzi gomma-metallo:

ex 4016 99 91

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 99 99

altro:

ex 4016 99 99

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:

ex 4304 00 00

articoli di pelliccia artificiale

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

di legno:

4410 11

Pannelli di particelle:

4410 11 10

greggi o semplicemente levigati

4410 11 30

rivestiti sulle superfici di strati con carta impregnata di melamina

4410 11 50

rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

4410 11 90

altro

4410 19 00

altro

ex 4410 19 00

Esclusi i pannelli detti «waferboard»

4410 90 00

altro

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF):

4411 12

di spessore inferiore o uguale a 5 mm:

4411 12 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 12 10

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 12 90

altro:

ex 4411 12 90

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 13

di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm:

4411 13 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 13 10

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 13 90

altro:

ex 4411 13 90

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 14

di spessore superiore a 9 mm:

4411 14 10

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie:

ex 4411 14 10

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4411 14 90

altro:

ex 4411 14 90

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

altro:

4411 92

con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:

4412 10 00

di bambù:

ex 4412 10 00

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:

4412 32 00

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:

4412 39 00

altro

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:

4414 00 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 60 00

Pali e travi

4418 90

altro:

4418 90 10

di legni lamellari

4418 90 80

altro

4421

Altri lavori di legno:

4421 10 00

Grucce per indumenti

4421 90

altro:

4421 90 91

di pannelli di fibre

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

di materiali vegetali:

4602 11 00

di bambù:

ex 4602 11 00

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 12 00

di rattan:

ex 4602 12 00

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4602 19

altro:

altro:

4602 19 91

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 :

4808 10 00

Carta e cartone ondulati, anche perforati

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 30 00

Tovaglie e tovaglioli da tavola

4818 90

altro

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:

4821 90

altro

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 70

Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:

4909 00 10

Cartoline postali stampate o illustrate

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

altro:

4911 91 00

Immagini, incisioni e fotografie:

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

6401 10

Calzature con puntale protettivo di metallo:

Altre calzature:

6401 92

che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

6401 99 00

altro:

ex 6401 99 00

altre, diverse da quelle che coprono la caviglia

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

Calzature per lo sport:

6402 12

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6402 19 00

altro

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

Calzature per lo sport:

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

6403 19 00

altro

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 59

altro:

altro:

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 59 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 31

inferiore a 24 cm

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 35

per uomo

6403 59 39

per donna

6403 59 50

Pantofole ed altre calzature da camera

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 91

inferiore a 24 cm

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 95

per uomo

6403 59 99

per donna

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

Copricapo di sicurezza:

6506 10 10

di materia plastica

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 :

6603 90

altro:

6603 90 90

altro

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente:

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69:

6806 20

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:

6806 90 00

altro

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

6813 20 00

contenenti amianto:

ex 6813 20 00

Guarnizioni per freni non destinate ad aeromobili civili

non contenenti amianto:

6813 81 00

Guarnizioni per freni:

ex 6813 81 00

non destinate ad aeromobili civili

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

altri lavori:

6815 91 00

contenenti magnesite, dolomite o cromite

6815 99

altro:

6815 99 10

di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

6815 99 90

altro

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 90 00

altro:

ex 6902 90 00

diversi da quelli a base di carbonio o zirconio

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

6908 90

altro:

altro:

altro:

altro:

6908 90 99

altro

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica:

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

6909 12 00

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

6909 19 00

altro

6909 90 00

altro

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:

6911 90 00

altro

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:

6913

Statuette ed altri oggetti da ornamento

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 90

altro

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

Vetri temperati:

7007 11

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

7007 19

altro:

7007 19 20

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

7007 19 80

altro

Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007 21

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007 21 20

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori

7007 21 80

altro:

ex 7007 21 80

diverse dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili

7007 29 00

altro

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 90

altro:

altro:

altri, di capacità nominale:

di meno di 2,5 l:

per prodotti alimentari e bevande:

Bottiglie e boccette:

di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 45

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 53

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 55

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

7011 90 00

altro

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015 ), non lavorati otticamente

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 90 00

altro

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l’edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 10 00

Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

7018 20 00

Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7018 90

altro:

7018 90 90

altro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 11 00

Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 39 00

altro

7019 40 00

Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

altri tessuti:

7019 52 00

di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7019 59 00

altro

7020 00

Altri lavori di vetro:

7020 00 05

Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all’inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

altro:

7020 00 10

di quarzo o di altra silice, fusi

7020 00 30

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7020 00 80

altro

7117

Minuterie di fantasia:

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:

7117 19

altro:

7117 19 10

con parti di vetro

senza parti di vetro:

7117 19 99

altro

7117 90 00

altro

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 39 00

di spessore inferiore a 3 mm

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati:

altro:

7216 91

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

7216 99 00

altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

non rivestiti, anche lucidati:

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 39

altro

7217 20

zincate:

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 30

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

7217 20 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 40 00

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7302 90 00

altro

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità:

7312 10

Trefoli e cavi:

7312 10 20

di acciai inossidabili:

ex 7312 10 20

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

altri, la cui sezione trasversale massima è:

inferiori o uguali a 3 mm:

7312 10 49

altro:

ex 7312 10 49

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

superiori a 3 mm:

Trefoli:

7312 10 61

non rivestiti:

ex 7312 10 61

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

rivestiti:

7312 10 65

zincati:

ex 7312 10 65

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 69

altro:

ex 7312 10 69

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 90 00

altro

ex 7312 90 00

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

7314 20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversalemassima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

7314 39 00

altro

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzateaccessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

altri apparecchi:

7321 89 00

altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:

ex 7321 89 00

a combustibili solidi

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, incl. i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

Radiatori e loro parti:

7322 11 00

di ghisa

7322 19 00

altro

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

altro:

7323 91 00

di ghisa, non smaltati

7323 93

di acciai inossidabili

7323 94

di ferro o acciaio, smaltati:

7323 94 10

Oggetti per il servizio della tavola

7323 99

altro:

7323 99 10

Oggetti per il servizio della tavola

altro:

7323 99 99

altro

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

Vasche da bagno:

7324 21 00

di ghisa, anche smaltate

7324 90 00

altre, comprese le parti:

ex 7324 90 00

altro diverso da oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

Leghe di rame:

7403 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

7407

Barre e profilati di rame:

di leghe di rame:

7407 29

altro

7408

Fili di rame:

di rame raffinato:

7408 19

altro

di leghe di rame:

7408 22 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):

senza supporto:

7410 11 00

di rame raffinato

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

7418 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

7419

Altri lavori di rame:

altro:

7419 99

altro:

7419 99 90

altro

7604

Barre e profilati di alluminio:

di leghe di alluminio:

7604 29

altro:

7604 29 10

Barre

7605

Fili di alluminio:

di alluminio non legato:

7605 19 00

altro

di leghe di alluminio:

7605 21 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7605 29 00

altro

7608

Tubi di alluminio:

7608 20

di leghe di alluminio:

altro:

7608 20 81

semplicemente estrusi a caldo:

ex 7608 20 81

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

7615

Oggetti per uso domestico o d’igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

7616

Altri lavori di alluminio

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

8202 10 00

Seghe

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 13 00

con parte operante di cermet

8207 19

altri, comprese le parti:

8207 19 90

altro

8207 30

Utensili per imbutire, stampare o punzonare

8207 40

Utensili per maschiare o filettare

8207 50

Utensili per forare

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

8207 70

Utensili per fresare

8207 80

Utensili per tornire

8207 90

altri utensili intercambiabili:

con parte operante di altre materie:

8207 90 30

Lame da cacciavite

8207 90 50

Utensili per tagliare ingranaggi

altri, con parte operante:

di cermet:

8207 90 71

per la lavorazione dei metalli

8207 90 78

altro

di altre materie:

8207 90 91

per la lavorazione dei metalli

8207 90 99

altro

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

8211 10 00

Assortimenti

altro:

8211 91

Coltelli da tavola a lama fissa

8211 92 00

altri coltelli a lama fissa

8211 93 00

Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8211 94 00

Lame

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

8215 10

Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

8215 20

altri assortimenti

altro:

8215 99

altro

8301

Lucchetti, serrature e catenacci, a chiave, a segreto o elettrici, di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:

8301 10 00

Lucchetti

8301 30 00

Serrature del tipo utilizzato per mobili

8301 40

altre serrature

8301 50 00

Fermagli e montature a fermaglio con serratura

8301 60 00

Parti

8301 70 00

Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 30 00

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 41 00

per edifici

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:

8305 20 00

Punti metallici presentati in barrette

8305 90 00

altro, comprese le parti

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:

8307 10 00

di ferro o di acciaio:

ex 8307 10 00

diversi da quelli muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:

8309 10 00

Tappi a corona

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione:

8311 10

Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:

8311 20 00

Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:

Caldaie a vapore:

8402 11 00

Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

8402 12 00

Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402 19

altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:

8402 20 00

Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:

8404 10 00

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

8404 20 00

Condensatori per macchine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 31 00

di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8407 32

di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3:

8407 33

di cilindrata superiore a 250 cm3 ed inferiore o uguale a 1 000  cm3:

8407 33 90

altro

8407 34

di cilindrata superiore a 1 000  cm3:

8407 34 10

destinati all’industria del montaggio:

— dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 ;

— degli autoveicoli della voce 8703 ;

— degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 800  cm3;

— degli autoveicoli della voce 8705

ex 8407 34 10

diversi dagli autoveicoli della voce 8703

altro:

nuovi, di cilindrata:

8407 34 91

inferiori o uguali a 1 500  cm3

8407 34 99

superiori a 1 500  cm3

8407 90

altri motori

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 20

Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

altro:

per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

8408 20 31

inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 35

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

8408 20 51

inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 55

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 20 55

diversi da quelli per l’industria del montaggio

8408 90

altri motori

altro:

nuovi, di potenza:

8408 90 41

inferiore o uguale a 15 kW:

ex 8408 90 41

non destinati ad aeromobili civili

8408 90 43

superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:

ex 8408 90 43

non destinati ad aeromobili civili

8408 90 45

superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:

ex 8408 90 45

non destinati ad aeromobili civili

8408 90 47

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 90 47

non destinati ad aeromobili civili

8412

Altri motori e macchine motrici:

Motori idraulici:

8412 21

a movimento rettilineo (cilindri):

8412 21 20

Sistemi idraulici:

ex 8412 21 20

non destinati ad aeromobili civili

8412 21 80

altro:

ex 8412 21 80

non destinati ad aeromobili civili

8412 29

altro:

8412 29 20

Sistemi idraulici:

ex 8412 29 20

non destinati ad aeromobili civili

altro:

8412 29 81

Motori oleoidraulici:

ex 8412 29 81

non destinati ad aeromobili civili

8412 29 89

altro:

ex 8412 29 89

non destinati ad aeromobili civili

Motori pneumatici:

8412 31 00

a movimento rettilineo (cilindri):

ex 8412 31 00

non destinati ad aeromobili civili

8412 39 00

altro:

ex 8412 39 00

non destinati ad aeromobili civili

8412 80

altro:

8412 80 10

Macchine a vapore d’acqua o ad altri vapori

8412 80 80

altro:

ex 8412 80 80

non destinate ad aeromobili civili

8412 90

Parti:

8412 90 20

di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

ex 8412 90 20

non destinati ad aeromobili civili

8412 90 40

di motori idraulici:

ex 8412 90 40

non destinati ad aeromobili civili

8412 90 80

altro:

ex 8412 90 80

non destinati ad aeromobili civili

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

8413 11 00

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 19 00

altro:

ex 8413 19 00

non destinati ad aeromobili civili

8413 20 00

Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 :

ex 8413 20 00

non destinate ad aeromobili civili

8413 30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

8413 30 80

altro:

ex 8413 30 80

non destinate ad aeromobili civili

8413 40 00

Pompe per calcestruzzo

8413 50

altre pompe volumetriche alternative:

8413 50 20

Aggregati idraulici:

ex 8413 50 20

non destinati ad aeromobili civili

8413 50 40

Pompe dosatrici:

ex 8413 50 40

non destinate ad aeromobili civili

altro:

Pompe a pistoni:

8413 50 61

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 50 61

non destinate ad aeromobili civili

8413 50 69

altro:

ex 8413 50 69

diverse dalle pompe a pistone membrana di capacità superiore a 15 l/s e non destinate ad aeromobili civili

8413 50 80

altro:

ex 8413 50 80

non destinati ad aeromobili civili

8413 60

altre pompe volumetriche rotative:

8413 60 20

Aggregati idraulici:

ex 8413 60 20

non destinati ad aeromobili civili

altro:

Pompe ad ingranaggi:

8413 60 31

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 31

non destinate ad aeromobili civili

8413 60 39

altro:

ex 8413 60 39

non destinate ad aeromobili civili

Pompe a segmenti oscillanti:

8413 60 61

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 61

non destinate ad aeromobili civili

8413 60 69

altro:

ex 8413 60 69

non destinate ad aeromobili civili

8413 60 70

Pompe a vite elicoidali:

ex 8413 60 70

non destinate ad aeromobili civili

8413 60 80

altro:

ex 8413 60 80

non destinate ad aeromobili civili

8413 70

altre pompe centrifughe:

Pompe sommerse:

8413 70 21

monocellulari

8413 70 29

multicellulari

8413 70 30

Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d’acqua calda

altre, con bocca di mandata di diametro:

8413 70 35

inferiore o uguale a 15 mm:

ex 8413 70 35

non destinate ad aeromobili civili

superiore a 15 mm:

8413 70 45

Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:

ex 8413 70 45

non destinate ad aeromobili civili

Pompe radiali:

monocellulari:

a flusso semplice:

8413 70 51

monoblocco:

ex 8413 70 51

non destinate ad aeromobili civili

8413 70 59

altro:

ex 8413 70 59

non destinate ad aeromobili civili

8413 70 65

a flussi multipli:

ex 8413 70 65

non destinate ad aeromobili civili

8413 70 75

multicellulari:

ex 8413 70 75

non destinate ad aeromobili civili

altre pompe centrifughe:

8413 70 81

monocellulari:

ex 8413 70 81

non destinate ad aeromobili civili

8413 70 89

multicellulari:

ex 8413 70 89

non destinate ad aeromobili civili

altre pompe; elevatori per liquidi:

8413 81 00

Pompe:

ex 8413 81 00

non destinate ad aeromobili civili

8413 82 00

Elevatori per liquidi

Parti:

8413 91 00

di pompe:

ex 8413 91 00

non destinate ad aeromobili civili

8413 92 00

di elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

8414 30

Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

8414 30 20

di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:

ex 8414 30 20

non destinati ad aeromobili civili

di potenza superiore a 0,4 kW:

8414 30 89

altro:

ex 8414 30 89

non destinati ad aeromobili civili

8414 40

Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

Ventilatori:

8414 51 00

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

ex 8414 51 00

non destinati ad aeromobili civili

8414 59

altro:

8414 59 20

assiali:

ex 8414 59 20

non destinati ad aeromobili civili

8414 59 40

centrifughi:

ex 8414 59 40

non destinati ad aeromobili civili

8414 59 80

altro:

ex 8414 59 80

non destinati ad aeromobili civili

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

8414 80

altro:

Turbocompressori:

8414 80 11

monocellulari:

ex 8414 80 11

non destinati ad aeromobili civili

8414 80 19

multicellulari:

ex 8414 80 19

non destinati ad aeromobili civili

Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all’ora:

8414 80 22

inferiore o uguale a 60 m3

ex 8414 80 22

non destinati ad aeromobili civili

8414 80 28

superiore a 60 m3

ex 8414 80 28

non destinati ad aeromobili civili

superiore a 15 bar, aventi una portata all’ora:

8414 80 51

inferiore o uguale a 120 m3

ex 8414 80 51

non destinati ad aeromobili civili

8414 80 59

superiore a 120 m3

ex 8414 80 59

non destinati ad aeromobili civili

Compressori volumetrici rotativi:

8414 80 73

a un albero:

ex 8414 80 73

non destinati ad aeromobili civili

a più alberi:

8414 80 75

a vite:

ex 8414 80 75

non destinati ad aeromobili civili

8414 80 78

altro:

ex 8414 80 78

non destinati ad aeromobili civili

8414 80 80

altro:

ex 8414 80 80

non destinati ad aeromobili civili

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:

8416 10

Bruciatori a combustibili liquidi

8416 30 00

Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

8417 80

altro:

8417 80 20

Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

8417 80 80

altro

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 :

Frigoriferi per uso domestico:

8418 21

a compressione:

8418 21 10

di capacità superiore a 340 l:

altro:

altri, di capacità:

8418 21 91

inferiore o uguale a 250 l

8418 21 99

superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

8418 29 00

altro

ex 8418 29 00

esclusi quelli ad assorbimento, elettrici

8418 30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

8418 30 20

di capacità inferiore o uguale a 400 l:

ex 8418 30 20

non destinati ad aeromobili civili

8418 30 80

di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

ex 8418 30 80

non destinati ad aeromobili civili

8418 40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

8418 40 20

di capacità inferiore o uguale a 250 l:

ex 8418 40 20

non destinati ad aeromobili civili

8418 40 80

di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

ex 8418 40 80

non destinati ad aeromobili civili

8418 50

altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):

8418 50 19

altro

altri mobili frigoriferi:

8418 50 91

Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

8418 50 99

altro

altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

8418 61 00

pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 :

ex 8418 61 00

non destinate ad aeromobili civili

8418 69 00

altro:

ex 8418 69 00

diverse dalle pompe di calore e da quelle destinate ad aeromobili civili

Parti:

8418 91 00

Mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419 11 00

a riscaldamento immediato, a gas

8419 19 00

altro

Essiccatori:

8419 31 00

per prodotti agricoli

8419 39

altro

altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 81

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

8419 81 20

Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:

ex 8419 81 20

non destinati ad aeromobili civili

8419 81 80

altro:

ex 8419 81 80

non destinati ad aeromobili civili

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421 39

altro:

8421 39 20

Apparecchi per filtrare o depurare l’aria:

ex 8421 39 20

non destinati ad aeromobili civili

Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

8421 39 40

mediante processo umido:

ex 8421 39 40

non destinati ad aeromobili civili

8421 39 90

altro:

ex 8421 39 90

non destinati ad aeromobili civili

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

Lavastoviglie:

8422 11 00

di tipo familiare

8422 19 00

altro

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

8423 10

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

8423 30 00

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

altri apparecchi e strumenti per pesare:

8423 81

di portata inferiore o uguale a 30 kg

8423 82

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000  kg

8423 89 00

altro

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 10

Estintori, anche carichi:

8424 10 20

di peso inferiore o uguale a 21 kg:

ex 8424 10 20

non destinati ad aeromobili civili

8424 10 80

altro:

ex 8424 10 80

non destinati ad aeromobili civili

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

altri verricelli; argani:

8425 31 00

a motore elettrico:

ex 8425 31 00

non destinati ad aeromobili civili

8425 39

altro:

8425 39 30

a motore con accensione a scintilla o per compressione:

ex 8425 39 30

non destinati ad aeromobili civili

8425 39 90

altro:

ex 8425 39 90

non destinati ad aeromobili civili

Binde e martinetti:

8425 41 00

Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

8425 42 00

altre binde e martinetti, idraulici:

ex 8425 42 00

non destinati ad aeromobili civili

8425 49 00

altro:

ex 8425 49 00

non destinati ad aeromobili civili

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru:

altre macchine ed apparecchi, semoventi:

8426 41 00

su pneumatici

8426 49 00

altro

altre macchine ed apparecchi:

8426 91

costruiti per essere montati su un veicolo stradale

8426 99 00

altro

ex 8426 99 00

non destinati ad aeromobili civili

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:

8428 20 30

costruiti per essere portati su trattori agricoli

altri:

8428 20 91

per prodotti alla rinfusa

8428 20 98

altri

ex 8428 20 98

non destinati ad aeromobili civili

altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:

8428 33 00

altri, a nastro o a cinghia:

ex 8428 33 00

non destinati ad aeromobili civili

8428 39

altro:

8428 39 20

Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli:

ex 8428 39 20

non destinati ad aeromobili civili

8428 39 90

altro:

ex 8428 39 90

non destinati ad aeromobili civili

8428 90

altre macchine ed apparecchi:

8428 90 30

Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

altro:

Caricatori appositamente costruiti per l’agricoltura:

8428 90 71

costruiti per essere portati su trattori agricoli

8428 90 79

altro

altro:

8428 90 91

Spalatrici e ammassatrici meccaniche

8428 90 95

altro:

ex 8428 90 95

altre diverse da ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie

8429

Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

Apripista (bulldozers, angledozers):

8429 11 00

su cingoli:

ex 8429 11 00

di potenza superiore a 250 kW

8429 19 00

altro

8429 40

Compattatori e rulli compressori

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:

8429 51

Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:

altro:

8429 51 91

Caricatori a cingoli

8429 51 99

altro

8429 52

Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

8429 59 00

altro

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 :

Tosatrici da prato:

8433 11

a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

8433 19

altro

8433 20

Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

8433 30

altre macchine ed apparecchi da fienagione

8433 40

Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:

8433 51 00

Mietitrici-trebbiatrici

8433 52 00

altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

8433 53

Macchine per la raccolta di radici o tuberi:

8433 53 30

Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

8433 59

altro:

Falciatrinciacaricatrici:

8433 59 11

semoventi

8433 59 19

altro

8433 60 00

Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:

8435 10 00

Macchine ed apparecchi

8436

Altre macchine ed apparecchi per l’agricoltura, l’orticoltura, la silvicoltura, l’avicoltura o l’apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l’avicoltura

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:

8437 10 00

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

8437 80 00

altre macchine ed apparecchi

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

Macchine completamente automatiche:

8450 11 90

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

8450 12 00

altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

altro

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:

Macchine per asciugare:

8451 21

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

8451 29 00

altro

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

8456 10 00

operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:

ex 8456 10 00

diverse da quelle utilizzate nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore

8456 20 00

operanti con ultrasuoni

8456 30

operanti per elettroerosione

8456 90 00

altro

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 :

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

8463 10

Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:

8463 10 90

altro

8463 20 00

Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

8463 30 00

Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

8463 90 00

altro

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:

8474 32 00

Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

8474 39

altro

8474 80

altre macchine ed apparecchi

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

altre macchine ed apparecchi meccanici:

8479 82 00

per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

8479 89

altro:

8479 89 60

Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 80

altri apparecchi:

Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria:

8481 80 11

Mescolatori, mitigatori

8481 80 19

altro

Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:

8481 80 31

Valvole termostatiche

8481 80 39

altro

8481 80 40

Valvole per pneumatici e camere d’aria

altro:

Valvole di regolazione:

8481 80 59

altro

altro:

Valvole a saracinesca:

8481 80 61

di ghisa

8481 80 63

di acciaio

8481 80 69

altro

Valvole a globo:

8481 80 71

di ghisa

8481 80 73

di acciaio

8481 80 79

altro

8481 80 85

Valvole a farfalla

8481 80 87

Valvole a membrana

8481 90 00

Parti

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):

8482 10

Cuscinetti a sfere:

8482 10 90

altro

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 10

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:

Manovelle ed alberi a gomito:

8483 10 21

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 10 21

non destinati ad aeromobili civili

8483 10 25

di acciaio fucinato:

ex 8483 10 25

non destinati ad aeromobili civili

8483 10 29

altro:

ex 8483 10 29

non destinati ad aeromobili civili

8483 10 50

Alberi articolati:

ex 8483 10 50

non destinati ad aeromobili civili

8483 30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:

8483 30 80

Cuscinetti:

ex 8483 30 80

non destinati ad aeromobili civili

8483 40

Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:

8483 40 30

Alberi filettati a sfere o a rulli:

ex 8483 40 30

non destinati ad aeromobili civili

8483 40 90

altro:

ex 8483 40 90

non destinati ad aeromobili civili

8483 60

Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:

8483 60 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:

ex 8483 60 20

non destinati ad aeromobili civili

8483 60 80

altro:

ex 8483 60 80

non destinati ad aeromobili civili

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 c) del presente capitolo; parti ed accessori:

8486 30

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

8486 30 30

Apparecchiature per l’attacco a secco di tracciati su substrati LCD

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 10

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

8501 20 00

Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

ex 8501 20 00

diversi da quelli di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501 31 00

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 31 00

diversi dai motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili

8501 32

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501 32 20

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 32 20

non destinati ad aeromobili civili

8501 32 80

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 32 80

non destinati ad aeromobili civili

8501 33 00

di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 33 00

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori, destinati ad aeromobili civili

8501 34

di potenza superiore a 375 kW:

8501 34 50

Motori di trazione

altri, di potenza:

8501 34 92

superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW:

ex 8501 34 92

diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 34 98

superiore a 750 kW:

ex 8501 34 98

diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 53

di potenza superiore a 75 kW:

altri, di potenza:

8501 53 94

superiore a 375 kW ma inferiore o uguale a 750 kW

8501 53 99

superiore a 750 kW

Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 62 00

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

ex 8501 62 00

non destinati ad aeromobili civili

8501 63 00

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8501 63 00

non destinati ad aeromobili civili

8501 64 00

di potenza superiore a 750 kVA:

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8502 11

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8502 11 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

non destinati ad aeromobili civili

8502 11 80

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8502 11 80

non destinati ad aeromobili civili

8502 12 00

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 12 00

non destinati ad aeromobili civili

8502 13

di potenza superiore a 375 kVA:

8502 13 20

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 13 20

non destinati ad aeromobili civili

8502 13 40

di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

non destinati ad aeromobili civili

8502 13 80

di potenza superiore a 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

non destinati ad aeromobili civili

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

8502 20 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

non destinati ad aeromobili civili

8502 20 40

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 20 40

non destinati ad aeromobili civili

8502 20 60

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 20 60

non destinati ad aeromobili civili

8502 20 80

di potenza superiore a 750 kVA:

ex 8502 20 80

non destinati ad aeromobili civili

altri gruppi elettrogeni:

8502 39

altro:

8502 39 20

Turbogeneratori:

ex 8502 39 20

non destinati ad aeromobili civili

8502 39 80

altro:

ex 8502 39 80

non destinati ad aeromobili civili

8502 40 00

Convertitori rotanti elettrici:

ex 8502 40 00

non destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 10

Ballast per lampade o tubi a scarica:

8504 10 20

Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:

ex 8504 10 20

non destinate ad aeromobili civili

8504 10 80

altro:

ex 8504 10 80

non destinate ad aeromobili civili

altri trasformatori:

8504 31

di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

Trasformatori di misura:

8504 31 21

per tensioni:

ex 8504 31 21

non destinati ad aeromobili civili

8504 31 29

altro:

ex 8504 31 29

non destinati ad aeromobili civili

8504 31 80

altro:

ex 8504 31 80

non destinati ad aeromobili civili

8504 34 00

di potenza superiore a 500 kVA

8504 40

Convertitori statici:

altro:

8504 40 40

Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:

ex 8504 40 40

non destinati ad aeromobili civili

altro:

altro:

Ondulatori:

8504 40 84

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

ex 8504 40 84

non destinati ad aeromobili civili

8504 50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

8504 50 95

altro:

ex 8504 50 95

non destinate ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

8505 20 00

accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8505 90

altre, comprese le parti:

8505 90 30

dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

8505 90 90

parti

8506

Pile e batterie di pile elettriche:

8506 10

al diossido di manganese:

alcaline:

8506 10 11

Pile cilindriche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 10

al piombo, dei tipi utilizzati per l’avviamento dei motori a pistone:

di peso inferiore o uguale a 5 kg:

8507 10 41

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 41

non destinati ad aeromobili civili

8507 10 49

altro:

ex 8507 10 49

non destinati ad aeromobili civili

di peso superiore a 5 kg:

8507 10 92

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 92

non destinati ad aeromobili civili

8507 10 98

altro:

ex 8507 10 98

non destinati ad aeromobili civili

8507 20

altri accumulatori al piombo:

Accumulatori di trazione:

8507 20 41

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 41

non destinati ad aeromobili civili

8507 20 49

altro:

ex 8507 20 49

non destinati ad aeromobili civili

altro:

8507 20 92

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 92

non destinati ad aeromobili civili

8507 20 98

altro:

ex 8507 20 98

non destinati ad aeromobili civili

8507 30

al nichel-cadmio:

8507 30 20

ermeticamente chiusi:

ex 8507 30 20

non destinati ad aeromobili civili

altro:

8507 30 81

Accumulatori di trazione:

ex 8507 30 81

non destinati ad aeromobili civili

8507 30 89

altro:

ex 8507 30 89

non destinati ad aeromobili civili

8507 40 00

al nichel-ferro:

ex 8507 40 00

non destinati ad aeromobili civili

8507 80

altri accumulatori:

8507 80 20

Accumulatori a idruri di nichel:

ex 8507 80 20

non destinati ad aeromobili civili

8507 80 30

Accumulatori al litio-ion:

ex 8507 80 30

non destinati ad aeromobili civili

8507 80 80

altro:

ex 8507 80 80

non destinati ad aeromobili civili

8507 90

Parti:

8507 90 20

Piastre di accumulatori:

ex 8507 90 20

non destinate ad aeromobili civili

8507 90 30

Separatori:

ex 8507 90 30

non destinati ad aeromobili civili

8507 90 90

altro:

ex 8507 90 90

non destinati ad aeromobili civili

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8514 10

Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):

8514 20

Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:

8514 40 00

altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

8516 60

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:

8516 60 10

Cucine

8516 80

Resistenze scaldanti:

8516 80 20

accoppiate ad un supporto di materia isolante:

ex 8516 80 20

diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili

8516 80 80

altro:

ex 8516 80 80

diverse da quelle accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili

8516 90 00

Parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:

ex 8517 62 00

Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:

8518 21 00

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:

ex 8518 21 00

non destinati ad aeromobili civili

8518 22 00

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

ex 8518 22 00

non destinati ad aeromobili civili

8518 29

altro:

8518 29 95

altro:

ex 8518 29 95

non destinati ad aeromobili civili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 60 00

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

ex 8525 60 00

non destinati ad aeromobili civili

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 72

altri, a colori:

altro:

con tubo immagini incorporato:

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

8528 72 35

superiore al 52 cm ed inferiore o uguale al 72 cm

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V:

8535 10 00

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

Interruttori automatici:

8535 21 00

per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535 29 00

altro

8535 30

Sezionatori ed interruttori:

8535 90 00

altro

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 10

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

8536 20

Interruttori automatici

8536 30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

Portalampade, spine e prese di corrente:

8536 61

Portalampade

8536 70

Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8536 90

altri apparecchi:

8536 90 01

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

8536 90 85

altro

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 10 00

Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»:

ex 8539 10 00

non destinati ad aeromobili civili

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

8539 32

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

8539 39 00

altro

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 41 00

lampade ad arco

8539 49

altro:

8539 49 10

a raggi ultravioletti

8539 90

Parti:

8539 90 10

Zoccoli

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:

8540 20

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:

8540 20 80

altro

8540 40 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

8540 50 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

8540 60 00

altri tubi catodici

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:

8540 71 00

Magnetron

8540 72 00

Clistron

8540 79 00

altro

altre lampade, tubi e valvole:

8540 81 00

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89 00

altro

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

Fili per avvolgimenti:

8544 11

di rame

8544 19

altro

8544 70 00

Cavi di fibre ottiche

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie:

8606 10 00

Carri cisterna e simili

8606 30 00

Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

altro:

8606 91

coperti e chiusi:

8606 91 80

altro:

ex 8606 91 80

Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

8606 99 00

altro

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

8701 20

Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 10

nuovi

8701 90

altro:

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

nuovi, di potenza del motore:

8701 90 35

superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 90 kW

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3:

8703 21 10

nuovi:

ex 8703 21 10

nella prima fase di smontaggio

8703 22

di cilindrata superiore a 1 000  cm3 ed inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 22 10

nuovi:

ex 8703 22 10

nella prima fase di smontaggio

ex 8703 22 10

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 22 90

usati

8703 23

di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 3 000  cm3:

nuovi:

8703 23 11

Campers e motorcaravans

8703 23 19

altro:

ex 8703 23 19

nella prima fase di smontaggio

ex 8703 23 19

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 23 90

usati

8703 24

di cilindrata superiore a 3 000  cm3:

8703 24 10

nuovi:

ex 8703 24 10

nella prima fase di smontaggio

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 31 10

nuovi:

ex 8703 31 10

nella prima fase di smontaggio

8703 31 90

usati

8703 32

di cilindrata superiore a 1 500  cm3 ed inferiore o uguale a 2 500  cm3:

nuovi:

8703 32 11

Campers e motorcaravans

8703 32 19

altro:

ex 8703 32 19

nella prima fase di smontaggio

ex 8703 32 19

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 32 90

usati

8703 33

di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

nuovi:

8703 33 11

Campers e motorcaravans

8703 33 19

altro:

ex 8703 33 19

nella prima fase di smontaggio

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

8704 21 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

8704 21 31

nuovi:

ex 8704 21 31

nella prima fase di smontaggio

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500  cm3:

8704 21 91

nuovi:

ex 8704 21 91

nella prima fase di smontaggio

8704 22

di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

8704 22 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

8704 22 91

nuovi:

ex 8704 22 91

nella prima fase di smontaggio

8704 23

di peso a pieno carico superiore a 20 t:

8704 23 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

8704 23 91

nuovi:

ex 8704 23 91

nella prima fase di smontaggio

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

8704 31 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800  cm3:

8704 31 31

nuovi:

ex 8704 31 31

nella prima fase di smontaggio

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800  cm3:

8704 31 91

nuovi:

ex 8704 31 91

nella prima fase di smontaggio

8704 32

di peso a pieno carico superiore a 5 t:

8704 32 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

8704 32 91

nuovi:

ex 8704 32 91

nella prima fase di smontaggio

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore:

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine:

8707 10

degli autoveicoli della voce 8703 :

8707 10 10

destinate all’industria del montaggio

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

8711 10 00

con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8711 50 00

con motore a pistone alternativo, di cilindrata superiore a 800 cm3

8711 90 00

altro

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :

di motocicli (compresi i ciclomotori):

8714 11 00

Selle

8714 19 00

altro

altro:

8714 91

Telai e forcelle, e loro parti

8714 92

Cerchioni e raggi

8714 93

Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

8714 94

Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

8714 95 00

Selle

8714 96

Pedali e pedaliere, e loro parti

8714 99

altro

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

8716 10

Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

8716 20 00

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:

8716 31 00

Cisterne

8716 39

altro:

8716 39 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

altro:

nuovi:

8716 39 30

Semirimorchi

altro:

8716 39 51

con un asse

8716 39 80

usati

8716 40 00

altri rimorchi e semirimorchi

8716 80 00

altri veicoli

8716 90

Parti

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

Montature:

9003 19

di altre materie:

9003 19 10

di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

9004 10

Occhiali da sole

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

9028 10 00

Contatori di gas

9028 20 00

Contatori di liquidi

9028 30

Contatori di elettricità

9028 90

parti ed accessori:

9028 90 10

di contatori elettrici

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:

9105

Altri orologi

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 20 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

9401 30 10

imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

9401 80 00

altri mobili per sedersi

9401 90

Parti:

9401 90 10

di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

altro:

9401 90 80

altro

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 10

Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

9403 20

altri mobili di metallo:

9403 20 20

Letti:

ex 9403 20 20

non destinati ad aeromobili civili

9403 20 80

altro:

ex 9403 20 80

non destinati ad aeromobili civili

9403 70 00

Mobili di materie plastiche:

ex 9403 70 00

non destinati ad aeromobili civili

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:

9403 81 00

di bambù o rattan

9403 89 00

altro

9403 90

Parti:

9403 90 10

di metallo

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

9404 10 00

Sommier

Materassi:

9404 21

di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9404 30 00

Sacchi a pelo

9404 90

altro

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 10

Lampadari ed altri apparecchi per l’illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l’illuminazione delle aree o vie pubbliche:

di materie plastiche:

9405 10 21

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 28

altro:

ex 9405 10 28

non destinati ad aeromobili civili

9405 10 30

di ceramica

9405 10 50

di vetro

di altre materie:

9405 10 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 98

altro:

ex 9405 10 98

non destinati ad aeromobili civili

9405 20

Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

9405 30 00

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

9405 40

altri apparecchi elettrici per l’illuminazione:

9405 50 00

Apparecchi per l’illuminazione non elettrici

9405 60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 20

di materie plastiche:

ex 9405 60 20

non destinate ad aeromobili civili

Parti:

9405 91

di vetro

Articoli per completare gli apparecchi per l’illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):

9405 92 00

di materie plastiche:

ex 9405 92 00

diverse dalle parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60 , destinati ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

altro:

di ferro o di acciaio:

9406 00 38

altro

9406 00 80

di altre materie

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

ex 9503 00 10

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili

Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori

9503 00 21

Bambole

9503 00 29

parti ed accessori

9503 00 30

Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 35

di materie plastiche

9503 00 39

di altre materie:

ex 9503 00 39

non di legno

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 41

imbottiti

9503 00 49

altro:

ex 9503 00 49

non di legno

9503 00 55

Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

Puzzle:

9503 00 69

altro

9503 00 70

altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

altri giocattoli e modelli, a motore:

9503 00 75

di materie plastiche

9503 00 79

di altre materie

altro:

9503 00 81

Armi giocattolo

9503 00 85

Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

altro:

9503 00 95

di materie plastiche

9503 00 99

altro

9504

Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 10 00

Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone

9504 20

Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:

9504 20 90

altro

9504 30

Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

9504 40 00

Carte da giuoco

9504 90

altro

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

9507 10 00

Canne da pesca

9507 20

Ami, anche montati su alamatori

9507 90 00

altro

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 21 00

Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

9603 29

altro

9603 30

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l’applicazione di prodotti cosmetici:

9603 30 90

Pennelli per l’applicazione di prodotti cosmetici

9603 40

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30 ); tamponi e rulli per dipingere:

9603 50 00

altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9607

Chiusure lampo e loro parti:

Chiusure lampo:

9607 11 00

con dentini di metalli comuni

9607 19 00

altro

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 10

Nastri inchiostratori

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l’acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516 , e loro parti

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l’applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

9702 00 00

Incisioni, stampe e litografie, originali

9703 00 00

Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia

9704 00 00

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età




ALLEGATO I (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 21

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) 

all’entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione viene ridotto all’85 % del dazio di base;

b) 

il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

c) 

il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base;

d) 

il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e) 

il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f) 

il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.



Codice NC

Descrizione

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:

altro:

3006 92 00

Rifiuti farmaceutici

3303 00

Profumi ed acque da toletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:

3304 10 00

Prodotti per il trucco delle labbra

3304 20 00

Prodotti per il trucco degli occhi

3304 30 00

Preparazioni per manicure o pedicure

altro:

3304 91 00

Ciprie, comprese le polveri compatte

3305

Preparazioni per capelli

3305 20 00

Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

3305 30 00

Lacche per capelli

3305 90

altro

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3307 30 00

Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 49 00

altro

3307 90 00

altro

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 11 00

da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

altro

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

3402 90

altro:

3402 90 10

Preparazioni tensioattive:

ex 3402 90 10

diverse da quelle per la flottazione di minerali (agenti schiumogeni)

3604

Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 10 00

Articoli per fuochi d’artificio

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:

3825 10 00

Rifiuti urbani

3825 20 00

Fanghi di depurazione

3825 30 00

Rifiuti clinici

Residui di solventi organici:

3825 41 00

alogenati

3825 49 00

altro

3825 50 00

Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:

3825 61 00

contenenti principalmente costituenti organici

3825 69 00

altro

3825 90

altro:

3825 90 90

altro

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l’imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:

3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

di polimeri di etilene

3923 50

Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:

3923 50 90

altro

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:

3925 20 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

3925 30 00

Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :

3926 10 00

Oggetti per l’ufficio e per la scuola

3926 20 00

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

Pneumatici rigenerati:

4012 11 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4012 12 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 4012 13 00

non destinati ad aeromobili civili

4012 19 00

altro

4012 20 00

Pneumatici usati:

ex 4012 20 00

non destinati ad aeromobili civili

4012 90

altro:

4013

Camere d’aria, di gomma:

4013 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

altro:

4016 94 00

Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

4205 00 90

altro

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:

4414 00 90

di altri legni

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 10

Finestre, portefinestre e loro intelaiature e stipiti

4418 20

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

4421

Altri lavori di legno:

4421 90

altro:

4421 90 98

altro

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 20

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non

4821 10

stampate

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

4823 61 00

di bambù

4823 69

altro

4823 90

altro:

4823 90 40

Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

4823 90 85

altro

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:

4909 00 90

altro

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

altro:

4911 99 00

altro:

ex 4911 99 00

diversi dagli elementi ottici variabili (ologrammi)

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:

Altre calzature:

6401 99 00

altro:

ex 6401 99 00

che ricoprono il ginocchio

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

Altre calzature:

6402 91

che ricoprono la caviglia

6402 99

altro

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

6403 40 00

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

che ricoprono la caviglia

6403 59

altro:

6403 59 05

Calzature con suola principale di legno, senza suola interna

Altre calzature:

6403 91

che ricoprono la caviglia

6403 99

altro

6405

Altre calzature

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

6806 10 00

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

ex 6902 10 00

diversi dai blocchi per forni per vetro

6902 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

6902 20 10

contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

altri:

6902 20 91

contenenti, in peso, più del 7 % ma meno del 45 % di allumina (Al2O3).

6902 20 99

altri

ex 6902 20 99

esclusi i blocchi per forni per vetro

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

6908 10

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

6908 90

altro:

di terracotta comune:

6908 90 11

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

altre, il cui più grande spessore è:

6908 90 21

inferiore o uguale a 15 mm

6908 90 29

superiore a 15 mm

altro:

6908 90 31

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

altro:

6908 90 51

di superficie non superiore a 90 cm2

altro:

6908 90 91

di grès

6908 90 93

di maiolica o di terraglia

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:

6911 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 10 00

di porcellana

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 90

altro:

7010 90 10

Barattoli per sterilizzare

altro:

7010 90 21

ottenuti a partire da un tubo di vetro

altri, di capacità nominale:

7010 90 31

uguale o superiore a 2,5 l

di meno di 2,5 l:

per prodotti alimentari e bevande:

Bottiglie e boccette:

di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 41

uguale o superiore a 1 l

7010 90 43

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 47

di meno di 0,15 l

di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 51

uguale o superiore a 1 l

7010 90 57

di meno di 0,15 l

altri, di capacità nominale:

7010 90 61

uguale o superiore a 0,25 l

7010 90 67

di meno di 0,25 l

per altri prodotti:

7010 90 91

di vetro non colorato

7010 90 99

di vetro colorato

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7020 00

Altri lavori di vetro:

Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:

7020 00 07

non finite

7020 00 08

finite

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

7208 10 00

arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo:

ex 7208 10 00

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:

7208 25 00

di spessore di 4,75 mm o più

7208 26 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

7208 27 00

di spessore inferiore a 3 mm

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 36 00

di spessore superiore a 10 mm

7208 37 00

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

7208 38 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

7208 40 00

non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

7208 51

di spessore superiore a 10 mm:

di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:

7208 51 98

inferiore a 2 050  mm

7208 52

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:

altri, di larghezza:

7208 52 99

inferiore a 2 050  mm

7208 53

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:

7208 53 90

altro

7208 54 00

di spessore inferiore a 3 mm

7208 90

altro:

7208 90 20

forati:

ex 7208 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7208 90 80

altro:

ex 7208 90 80

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:

arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

7209 15 00

di spessore di 3 mm o più

7209 16

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

7209 16 90

altro:

ex 7209 16 90

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 17

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

7209 17 90

altro:

ex 7209 17 90

altro diverso da:

— contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio;

— di larghezza pari a 1 500  mm o più; oppure

— di larghezza pari a 1 350  mm o più ma non superiore a 1 500  mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm

7209 18

di spessore inferiore a 0,5 mm:

altro:

7209 18 91

di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm:

ex 7209 18 91

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 18 99

di spessore inferiore a 0,35 mm:

ex 7209 18 99

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:

7209 26

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:

7209 26 90

altro

7209 27

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm:

7209 27 90

altro:

ex 7209 27 90

altro diverso da:

— di larghezza uguale a 1 500  mm o più; oppure

— di larghezza pari a 1 350  mm o più ma non superiore a 1 500  mm e di spessore pari a 0,6 mm o più ma non superiore a 0,7 mm

7209 90

altro:

7209 90 20

forati:

ex 7209 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7209 90 80

altro:

ex 7209 90 80

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

stagnati:

7210 11 00

di spessore di 0,5 mm o più

7210 12

di spessore inferiore a 0,5 mm:

7210 12 20

Latta:

ex 7210 12 20

di spessore di 0,2 mm o più

7210 12 80

altro

7210 70

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:

7210 90

altro:

7210 90 40

stagnati e stampati

7210 90 80

altro

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:

semplicemente laminati a caldo:

7211 14 00

altri, di spessore di 4,75 mm o più

7211 19 00

altro

semplicemente laminati a freddo:

7211 23

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

altro:

7211 23 30

di spessore di 0,35 mm o più

7211 29 00

altro

7211 90

altro:

7211 90 20

forati:

ex 7211 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7211 90 80

altro:

ex 7211 90 80

contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

7212 10

stagnati:

7212 10 90

altro

7212 40

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati:

Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:

7216 61

ottenuti da prodotti laminati piatti

7216 69 00

altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

non rivestiti, anche lucidati:

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 10 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 31

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

7217 10 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 20

zincate:

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 30

rivestiti di altri metalli comuni:

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 30 41

ramati

7217 90

altro:

7217 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 90 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

saldati, di acciai inossidabili:

7306 11 10

saldati longitudinalmente:

ex 7306 11 10

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

7306 19

altro:

saldati longitudinalmente:

7306 19 11

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

7306 30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

altro:

altri, con diametro esterno:

inferiore o uguale a 168,3 mm:

7306 30 77

altro:

ex 7306 30 77

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

7306 61

di sezione quadrata o rettangolare:

aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:

7306 61 19

altro:

ex 7306 61 19

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

aventi parete di spessore superiore a 2 mm:

7306 61 99

altro:

ex 7306 61 99

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69

di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:

7306 69 90

altro:

ex 7306 69 90

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità:

7312 10

Trefoli e cavi:

altri, la cui sezione trasversale massima è:

superiore a 3 mm:

Cavi, compresi i cavi chiusi:

non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:

7312 10 81

superiore al 3 mm ed inferiore o uguale al 12 mm:

ex 7312 10 81

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 83

superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm:

ex 7312 10 83

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 85

superiore al 24 mm ed inferiore o uguale al 48 mm:

ex 7312 10 85

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 89

superiore a 48 mm:

ex 7312 10 89

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 98

altro:

ex 7312 10 98

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzateaccessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

Apparecchi di cottura e scaldapiatti:

7321 11

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321 12 00

a combustibili liquidi

7321 19 00

altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi:

ex 7321 19 00

a combustibili solidi

altri apparecchi:

7321 81

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:

7321 82

a combustibili liquidi:

7321 90 00

Parti

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:

7323 10 00

Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

altro:

7323 92 00

di ghisa smaltati

7323 94

di ferro o acciaio, smaltati:

7323 94 90

altro

7323 99

altro:

altro:

7323 99 91

dipinti o verniciati

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7324 10 00

Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

ex 7324 10 00

non destinati ad aeromobili civili

Vasche da bagno:

7324 29 00

altro

7407

Barre e profilati di rame:

7407 10 00

di rame raffinato

di leghe di rame:

7407 21

a base di rame-zinco (ottone)

7408

Fili di rame:

di leghe di rame:

7408 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

7408 29 00

altro

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

7411

Tubi di rame

7412

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:

7604

Barre e profilati di alluminio

7604 10

di alluminio non legato

di leghe di alluminio:

7604 21 00

Profilati cavi

7604 29

altro:

7604 29 90

Profilati

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:

di forma quadrata o rettangolare:

7606 11

di alluminio non legato:

7606 12

di leghe di alluminio:

7606 12 10

Nastri di alluminio per tende veneziane

altro:

7606 12 50

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

altri, di spessore:

7606 12 93

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7606 12 99

uguale o superiore a 6 mm

altro:

7606 91 00

di alluminio non legato

7606 92 00

di leghe di alluminio

7608

Tubi di alluminio:

7608 10 00

di alluminio non legato:

ex 7608 10 00

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7608 20

di leghe di alluminio:

7608 20 20

saldati:

ex 7608 20 20

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

altro:

7608 20 89

altro:

ex 7608 20 89

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7610 10 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7610 90

altro:

7610 90 10

Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:

altro:

8215 91 00

argentati, dorati o platinati

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 34

di cilindrata superiore a 1 000  cm3:

altro:

8407 34 30

usati

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 10

Motori per la propulsione di navi:

usati:

8408 10 19

altro

8408 90

altri motori:

altro:

8408 90 27

usati:

ex 8408 90 27

non destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

altro:

8415 81 00

con attrezzatura frigorifera e valvola d’inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

ex 8415 81 00

non destinate ad aeromobili civili

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 :

8418 50

altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):

8418 50 11

per prodotti congelati

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:

8432 10

Aratri:

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:

8432 21 00

Erpici a dischi (polverizzatori)

8432 29

altro:

8432 30

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:

8432 40

Spanditori di letame e distributori di concimi:

8432 80 00

altre macchine ed apparecchi

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

Macchine completamente automatiche:

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:

8450 11 11

a caricamento frontale

8450 11 19

a caricamento dall’alto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 40

altri motori a corrente alternata, monofase:

8501 40 20

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 20

diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 40 80

di potenza superiore a 750 W:

ex 8501 40 80

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 51 00

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 51 00

diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 52

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:

8501 52 20

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 52 20

non destinati ad aeromobili civili

8501 52 30

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:

ex 8501 52 30

non destinati ad aeromobili civili

8501 52 90

di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 52 90

non destinati ad aeromobili civili

8501 53

di potenza superiore a 75 kW:

8501 53 50

Motori di trazione

altri, di potenza:

8501 53 81

superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 53 81

non destinati ad aeromobili civili

Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 61

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8501 61 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

non destinati ad aeromobili civili

8501 61 80

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8501 61 80

non destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

Trasformatore con dielettrico liquido:

8504 21 00

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:

8504 22

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:

8504 22 10

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

8504 22 90

di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504 23 00

di potenza superiore a 10 000 kVA

altri trasformatori:

8504 32

di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

8504 32 20

Trasformatori di misura:

ex 8504 32 20

non destinati ad aeromobili civili

8504 32 80

altro:

ex 8504 32 80

non destinati ad aeromobili civili

8504 33 00

di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

ex 8504 33 00

non destinati ad aeromobili civili

8504 40

Convertitori statici:

altro:

altro:

8504 40 55

Caricatori di accumulatori:

ex 8504 40 55

non destinati ad aeromobili civili

altro:

8504 40 81

Raddrizzatori:

ex 8504 40 81

non destinati ad aeromobili civili

Ondulatori:

8504 40 88

di potenza superiore a 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

non destinati ad aeromobili civili

8504 40 90

altro:

ex 8504 40 90

non destinati ad aeromobili civili

8508

Aspirapolvere:

a motore elettrico incorporato:

8508 11 00

di potenza inferiore o uguale a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

8508 19 00

altro

8508 70 00

Parti

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508 :

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

8516 10

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 21 00

Radiatori ad accumulazione

8516 29

altro:

8516 29 50

Radiatori per convezione

altro:

8516 29 91

con ventilatore incorporato

8516 29 99

altro

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

8516 31

Asciugacapelli:

8516 32 00

altri apparecchi per parrucchiere

8516 33 00

Apparecchi per asciugare le mani

8516 40

Ferri da stiro elettrici

8516 50 00

Forni a microonde

8516 60

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti:

Fornelli (comprese le piastre di cottura):

8516 60 51

da fissare

8516 60 59

altro

8516 60 70

Griglie e girarrosti

8516 60 80

Forni da fissare

8516 60 90

altro

altri apparecchi elettrotermici

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

Tostapane

8516 79

altro

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 69

altro:

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

8517 69 39

altro:

ex 8517 69 39

non destinati ad aeromobili civili

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

8518 10

Microfoni e loro supporti:

8518 10 95

altro:

ex 8518 10 95

non destinati ad aeromobili civili

8518 30

cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante:

8518 30 95

altro:

ex 8518 30 95

non destinati ad aeromobili civili

8518 40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

8518 40 30

utilizzati in telefonia o per la misura:

ex 8518 40 30

non destinati ad aeromobili civili

altro:

8518 40 81

aventi un solo canale:

ex 8518 40 81

non destinati ad aeromobili civili

8518 40 89

altro:

ex 8518 40 89

non destinati ad aeromobili civili

8518 90 00

Parti

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 90 00

altro

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

8525 50 00

Apparecchi trasmittenti

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

Monitor con tubo catodico:

8528 49

altro:

altri monitor:

8528 59

altro:

Proiettori:

8528 69

altro:

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 71

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:

8528 72

altri, a colori:

8528 72 10

Teleproiettori

8528 72 20

Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

altro:

con tubo immagini incorporato:

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:

8528 72 31

inferiore o uguale a 42 cm

8528 72 33

superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm

8528 72 39

superiore a 72 cm

altro:

con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:

8528 72 51

inferiore o uguale a 75 cm

8528 72 59

superiore a 75 cm

8528 72 75

con parametri di scanning superiori a 625 righe

altro:

8528 72 91

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

8528 72 99

altro

8528 73 00

altri, in bianco e nero o in altre monocromie

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

Antenne:

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 31

per ricezione via satellite

8529 10 39

altro

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:

ex 8529 10 65

non destinate ad aeromobili civili

8529 10 69

altro:

ex 8529 10 69

non destinate ad aeromobili civili

8529 10 80

Filtri e separatori di antenne:

ex 8529 10 80

non destinati ad aeromobili civili

8529 10 95

altro:

ex 8529 10 95

non destinati ad aeromobili civili

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

8539 21

alogeni, al tungsteno

8539 22

altre, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

8539 29

altro

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

8539 31

fluorescenti, a catodo caldo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V:

8544 42

muniti di pezzi di congiunzione:

8544 42 90

altro

8544 49

altro:

altro:

8544 49 91

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

altro:

8544 49 93

per tensioni inferiori o uguali a 80 V

8544 49 95

per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000  V

8544 49 99

per una tensione di 1 000  V

8544 60

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

8701 10 00

Motocoltivatori

8701 20

Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 90

usati

8701 30

Trattori a cingoli:

8701 30 90

altro

8701 90

altro:

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

nuovi, di potenza del motore:

8701 90 11

inferiore o uguale a 18 kW

8701 90 20

superiore a 18 kW ma inferiore o uguale a 37 kW

8701 90 25

superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 59 kW

8701 90 31

superiore a 59 kW ma inferiore o uguale a 75 kW

8701 90 50

usati

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8702 90

altro:

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

di cilindrata superiore a 2 800  cm3:

8702 90 11

nuovi

8702 90 19

usati

di cilindrata inferiore o uguale a 2 800  cm3:

8702 90 31

nuovi

8702 90 39

usati

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3:

8703 21 10

nuovi:

ex 8703 21 10

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 21 90

usati

8703 24

di cilindrata superiore a 3 000  cm3:

8703 24 10

nuovi:

ex 8703 24 10

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 24 90

usati

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3:

8703 31 10

nuovi:

ex 8703 31 10

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 31 90

usati

8703 33

di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

nuovi:

8703 33 19

altro:

ex 8703 33 19

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 33 90

usati

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

altro:

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500  cm3:

8704 21 31

nuovi:

ex 8704 21 31

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 21 39

usati

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500  cm3:

8704 21 91

nuovi:

ex 8704 21 91

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 21 99

usati

8704 22

di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

altro:

8704 22 91

nuovi:

ex 8704 22 91

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 22 99

usati

8704 23

di peso a pieno carico superiore a 20 t:

altro:

8704 23 91

nuovi:

ex 8704 23 91

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 23 99

usati

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:

altro:

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800  cm3:

8704 31 31

nuovi:

ex 8704 31 31

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 31 39

usati

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800  cm3:

8704 31 91

nuovi:

ex 8704 31 91

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 31 99

usati

8704 32

di peso a pieno carico superiore a 5 t:

altro:

8704 32 91

nuovi:

ex 8704 32 91

diversi da quelli nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8704 32 99

usati

8704 90 00

altro

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):

8705 30 00

Autopompe antincendio

8705 40 00

Autocarri betoniere

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

9301

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 30

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

9401 30 90

altro

9401 40 00

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:

9401 51 00

di bambù o rattan

9401 59 00

altro

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401 61 00

imbottiti

9401 69 00

altro

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00

imbottiti

9401 79 00

altro

9401 90

Parti:

altro:

9401 90 30

di legno

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

altri mobili di legno

9403 90

Parti:

9403 90 30

di legno

9403 90 90

di altre materie

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

Materassi:

9404 29

di altre materie

9406 00

Costruzioni prefabbricate:

9406 00 11

Case mobili su ruote

altro:

9406 00 20

di legno

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole:

ex 9503 00 10

Carrozzelle e passeggini per bambole

altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 39

di altre materie:

ex 9503 00 39

di legno

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 49

altro:

ex 9503 00 49

di legno

Puzzle:

9503 00 61

di legno

9504

Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 20

Bigliardi di ogni tipo e loro accessori, di ogni specie:

9504 20 10

Bigliardi

9506

Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica, l’atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all’aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 62

gonfiabili:

9506 62 90

altro

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

9603 10 00

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

9603 90

altro:

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 20 00

Cuscinetti per timbri

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

di cui all’articolo 26, paragrafo 3

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

0102

 

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

 

altro:

 

delle specie domestiche:

 

di peso superiore a 300 kg:

 

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

destinati alla macellazione:

10

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

altro:

11

21

31

91

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

altro:

ex 0102 90 71

 

destinati alla macellazione:

10

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

altro:

21

91

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

Carcasse o mezzene

91

Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

0201 20

 

in altri pezzi non disossate:

ex 0201 20 20

 

Quarti detti «compensati»:

91

Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

Busti e quarti anteriori:

91

Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

Selle e quarti posteriori:

91

Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

(1)   

L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III (a)



CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

Codice NC

Descrizione

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 10

riproduttori di razza pura:

0102 90

altro:

0102 90 90

altro

0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

riproduttori di razza pura

altro:

0103 91

di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

altro

0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

altro

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 10

della specie ovina:

0104 10 10

riproduttori di razza pura

0104 20

della specie caprina:

0104 20 10

riproduttori di razza pura

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 11

Galli e galline:

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

0105 11 11

Razze ovaiole

0105 11 19

altro

altro:

0105 11 91

Razze ovaiole

0105 12 00

Tacchini e tacchine

0105 19

altro

altro:

0105 99

altro

0106

Altri animali vivi

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

fresche o refrigerate:

0203 11

in carcasse o mezzene:

0203 11 90

altro

0203 19

altro:

0203 19 90

altro

congelate:

0203 21

in carcasse o mezzene:

0203 21 90

altro

0203 22

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

altro

0203 29

altro:

0203 29 90

altro

0205 00

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

0206 10 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

di primati

0210 92 00

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0210 99

altro:

Carni:

0210 99 10

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

delle specie ovina e caprina:

0210 99 21

non disossate

0210 99 29

disossate

0210 99 31

di renne

0210 99 39

altro

Frattaglie:

altro:

Fegati di volatili:

0210 99 71

Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0210 99 79

altro

0210 99 80

altro

0406

Formaggi e latticini:

0406 40

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

0406 90

altri formaggi

altro:

0406 90 35

Kefalo-Tyri

altro:

altro

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

superiore a 47 % ma inferiore a 72 %:

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

di volatili da cortile:

da cova:

0407 00 11

di tacchine o di oche

0407 00 19

altri

0407 00 90

altro

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:-

Tuorli:

0408 11

essiccati

0408 19

altro:

0408 19 20

inadatti ad uso alimentare

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

0511 10 00

Sperma di tori

altro:

0511 99

altro:

0511 99 10

Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 :

0601 10

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

0601 20

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

0601 20 10

piantimi, piante e radici di cicoria

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

0602 90

altro:

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

0602 90 20

Barbatelle di ananassi

0602 90 30

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

altro:

Piante da pien’aria:

altre piante da pien’aria:

0602 90 51

Piante vivaci

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 10 00

destinato alla semina

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

Cicorie:

0705 21 00

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

altro

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 20 00

Asparagi

0709 90

altro:

Olive:

0709 90 31

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

altro

0709 90 40

Capperi

0709 90 50

Finocchi

0709 90 70

Zucchine

0709 90 80

Carciofi

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 80

altri ortaggi o legumi:

0710 80 10

Olive

0710 80 80

Carciofi

0710 80 85

Asparagi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

Olive

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

Ortaggi o legumi:

0711 90 70

Capperi

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

0713 10

Piselli (Pisum sativum):

0713 10 10

destinati alla semina

0713 20 00

Ceci

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 39 00

altro

0713 90 00

altro

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

Mandorle:

0802 11

con guscio

0802 12

sgusciate

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacchi

0802 60 00

Noci macadamia

0802 90

altro

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806

Uve, fresche o secche:

0806 20

secche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

0807 20 00

Papaie

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

0808 20

Pere e cotogne:

0808 20 90

Cotogne

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 40

Prugne e prugnole:

0809 40 90

Prugnole

0810

Altre frutta, fresche:

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0810 50 00

Kiwi

0810 60 00

Durian

0810 90

altro

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

altro:

0811 20 39

Ribes nero (cassis)

0811 20 51

Ribes rosso

0811 20 59

More di rovo o di gelso

0811 20 90

altro

0811 90

altro:

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

0811 90 11

Frutta tropicale e noci tropicali

altro:

0811 90 31

Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 39

altro

altro:

0811 90 50

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium

0811 90 85

Frutta tropicale e noci tropicali

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

altro:

0812 90 20

Arance

0812 90 30

Papaie

0812 90 40

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

0812 90 98

altro

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 40

altre frutta:

0813 40 50

Papaie

0813 40 60

Tamarindi

0813 40 70

Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 40 95

altro

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

senza prugne:

0813 50 12

Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 50 15

altro

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 :

0813 50 31

di noci tropicali

0813 50 39

altro

altri miscugli:

0813 50 91

non contenenti prugne e fichi

0813 50 99

altro

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

Caffè non torrefatto:

0901 11 00

non decaffeinizzato

0901 12 00

decaffeinizzato

0901 90

altro

0902

Tè, anche aromatizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

Pepe:

0904 11 00

non tritate né polverizzate

0904 12 00

tritate o polverizzate

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

0910 10 00

Zenzero

0910 20

Zafferano

0910 30 00

Curcuma

altre spezie:

0910 91

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

0910 99

altro:

0910 99 10

Semi di fieno greco

Timo:

non tritati né polverizzati:

0910 99 31

Serpillo (Thymus serpyllum)

0910 99 33

altro

0910 99 39

tritati o polverizzati

0910 99 50

Foglie di alloro

0910 99 60

Curry

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

1001 10 00

frumento (grano) duro

1001 90

altro:

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo:

1003 00 10

destinato alla semina

1004 00 00

Avena

1006

Riso

1007 00

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 10 00

Farina di segala

1102 90

altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

Semole e semolini:

1103 19

di altri cereali:

1103 19 10

di segala

1103 19 40

di avena

1103 19 50

di riso

1103 19 90

altro

1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

1103 20 50

di riso

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

Cereali schiacciati o in fiocchi:

1104 12

di avena

1104 19

di altri cereali:

altro:

1104 19 91

Fiocchi di riso

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

1104 22

di avena:

1104 22 30

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 22 50

perlati

1104 22 98

altro

1104 29

di altri cereali:

di orzo:

1104 29 01

mondati (decorticati o pilati)

1104 29 03

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 30

Germi di cereali, interi, schiaccati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 20

di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1106 30

dei prodotti del capitolo 8

1107

Malto, anche torrefatto:

1107 10

non torrefatto:

di frumento:

1107 10 11

presentato in forma di farina

1107 10 19

altro

1108

Amidi e fecole; inulina:

Amidi e fecole:

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

1108 14 00

Fecola di manioca

1108 19

altri amidi e fecole

1108 20 00

Inulina

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

1203 00 00

Copra

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1209

Semi, frutti e spore da sementa:

Semi da foraggio:

1209 22

di trifoglio (Trifolium spp.):

1209 23

di festuca

1209 24 00

di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

1209 25

di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 29

altro

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

altro:

1209 91

Semi di ortaggi

1209 99

altro

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

altro:

1212 91

Barbabietole da zucchero

1212 99

altro

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214 90

altro

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

Succhi ed estratti vegetali:

1302 11 00

Oppio

1302 19

altro:

1302 19 05

Oleoresina di vaniglia

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 32

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 90

di semi di guar

1302 39 00

altro

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

Grassi di maiale (compreso lo strutto):

1501 00 11

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1501 00 90

Grasso di volatili

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

1507 10 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1507 90

altro:

1507 90 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

Olio di cotone e sue frazioni:

1512 21

Olio greggio, anche depurato del gossipolo

1512 29

altro

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

Olio di lino e sue frazioni:

1515 11 00

Olio greggio

1515 19

altro

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni

1515 90

altro:

Olio di semi di tabacco e sue frazioni

Olio greggio:

1515 90 21

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1515 90 29

altro

altro:

1515 90 31

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

1515 90 39

altro

altri oli e loro frazioni:

Oli greggi:

1515 90 40

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

altro:

1515 90 51

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 59

concreti, altrimenti presentati; fluidi

altro:

1515 90 60

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

altro:

1515 90 91

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1515 90 99

concreti, altrimenti presentati; fluidi

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

altro:

1516 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

altro:

1516 20 95

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d’illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

altro:

1516 20 96

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d’illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

1516 20 98

altro

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana:

1518 00 31

greggi

1518 00 39

altro

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:

contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva:

1522 00 31

paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 39

altro

altro:

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)

1522 00 99

altro

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 20

di fegato di qualsiasi animale:

di volatili della voce 0105 :

1602 31

di tacchino

1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

Lattosio e sciroppo di lattosio:

1702 11 00

contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702 19 00

altro

1702 20

Zucchero e sciroppo d’acero

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

1702 30 10

Isoglucosio

altro:

contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

1702 30 59

altro

altro:

1702 30 91

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 60 80

Sciroppo di inulina

1702 60 95

altro

1702 90

altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 60

Miele artificiale, anche misto con miele naturale

Zuccheri e melassi, caramellati:

1702 90 71

contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio

altro:

1702 90 75

in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

altro

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altro:

2001 90 10

«Chutney» di manghi

2001 90 65

Olive

2001 90 91

Frutta tropicale e noci tropicali

2001 90 93

Cipolle

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 60 00

Asparagi

2005 70

Olive

2005 91 00

Germogli di bambù

2005 99

altro:

2005 99 20

Capperi

2005 99 30

Carciofi

2005 99 50

Miscugli di ortaggi

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

2006 00 10

Zenzero

altro:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2006 00 35

Frutta tropicale e noci tropicali

altro:

2006 00 91

Frutta tropicale e noci tropicali

2006 00 99

altro

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 10

Preparazioni omogeneizzate:

altro:

2007 10 91

di frutta tropicale

altro:

2007 91

di agrumi

2007 99

altro:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

2007 99 20

Puree e paste di marroni

altro:

2007 99 93

di frutta tropicale e noci tropicali

2007 99 98

altro

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

Arachidi:

altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:

superiore a 1 kg:

2008 11 92

tostate

2008 11 94

altro

inferiore o uguale a 1 kg:

2008 11 96

tostate

2008 11 98

altro

2008 19

altro, compresi i miscugli

2008 20

Ananassi

2008 30

Agrumi

2008 40

Pere:

con aggiunta di alcole:

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 40 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 19

altro

altro:

2008 40 21

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

altro

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 40 31

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

altro

2008 50

Albicocche:

con aggiunta di alcole:

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 50 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 19

altro

altro:

2008 50 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 39

altro

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 50 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 59

altro

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

con aggiunta di alcole:

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 70 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 19

altro

altro:

2008 70 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 39

altro

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 70 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 59

altro

2008 80

Fragole:

con aggiunta di alcole:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 80 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 19

altro

altro:

2008 80 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 39

altro

2008 92

Miscugli:

con aggiunta di alcole:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 12

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 14

altro

altro:

2008 92 16

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 18

altro

altro:

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 32

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 34

altro

altro:

2008 92 36

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 92 38

altro

senza aggiunta di alcole:

contenenti zuccheri addizionati:

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

2008 92 51

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

altro:

Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

2008 92 72

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

altro:

2008 92 76

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

uguale o superiore a 5 kg:

2008 92 92

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

2008 92 94

di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

2008 99

altro:

con aggiunta di alcole:

Zenzero:

2008 99 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 19

altro

altro:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 24

Frutta tropicale

altro:

2008 99 31

Frutta tropicale

altro:

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 36

Frutta tropicale

altro:

2008 99 38

Frutta tropicale

senza aggiunta di alcole:

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 41

Zenzero

2008 99 46

Frutti della passione, guaiave e tamarindi

2008 99 47

Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 99 51

Zenzero

2008 99 61

Frutti della passione e guaiave

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

Succhi di arancia:

2009 11

congelati:

2009 19

altro

Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 21 00

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 29

altro

2009 39

altro:

di un valore Brix superiore a 67:

2009 39 11

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 39 19

altro

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

Succhi di limone:

2009 39 59

senza zuccheri addizionati

2009 49

altro:

di un valore Brix superiore a 67:

2009 49 11

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

altro:

2009 49 99

senza zuccheri addizionati

2009 80

Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

di un valore Brix superiore a 67:

altro:

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

2009 80 34

Succhi di frutta tropicale

altro:

2009 80 36

Succhi di frutta tropicale

2009 80 38

altro

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

altro:

altro:

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 85

Succhi di frutta tropicale

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 88

Succhi di frutta tropicale

senza zuccheri addizionati:

2009 80 97

Succhi di frutta tropicale

2009 90

Miscugli di succhi:

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

altro:

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 41

contenenti zuccheri addizionati

2009 90 49

altro

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

altro:

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 90 92

Miscugli di succhi di frutta tropicale

senza zuccheri addizionati:

2009 90 97

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 98

altro

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

di granturco

2302 40

di altri cereali:

2302 50 00

di legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

2306 10 00

di semi di cotone

2306 20 00

di semi di lino

di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

2306 49 00

altro

2306 50 00

di noce di cocco o di copra

2306 60 00

di noci o di mandorle di palmisti

2306 90

altro

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

2309 90

altro:

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

Oli essenziali di agrumi:

3301 12

di arancio

3301 13

di limone

3301 19

altro

3301 24

di menta piperita (Mentha piperita)

3301 25

di altra menta

3301 29

altro:

di garofano, di niauli, di ylangylang:

3301 29 11

non deterpenati

3301 29 31

deterpenati

altro:

deterpenati:

3301 29 71

di geranio; di gelsomino; di vetiver

3301 29 79

di lavanda o di lavandina

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

3302 10 40

altro

3302 10 90

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 90

altro:

3501 90 10

Colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

3502 90

altro

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:

4101 20

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

4101 90 00

altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 :

4301 30 00

dei seguenti agnelli: «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe

4301 60 00

di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

4301 80

altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:

4301 90 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

5003 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

52

COTONE

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi I cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale (20 %) verrà abolito alla data dell’entrata in vigore del presente accordo.



Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0102 90

altro:

 

 

 

 

 

 

delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 29

altro

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 10

della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0104 10 80

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0104 20

della specie caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 20 90

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

 

 

 

 

 

0105 11

Galli e galline:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0105 11 99

altro

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0105 94 00

Galli e galline

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0204 50

Carni di animali della specie caprina

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0206 10 91

Fegati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

della specie bovina, congelati:

 

 

 

 

 

 

0206 21 00

Lingue

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 22 00

Fegati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 29

altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 10

destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

90  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0206 80

altri, freschi o refrigerati:

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0206 90

altri, congelati:

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

 

 

 

 

 

di tacchino:

 

 

 

 

 

 

0207 24

interi, freschi o refrigerati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 25

interi, congelati:

 

 

 

 

 

 

0207 25 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 25 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

80  %

70  %

50  %

40  %

10  %

0  %

0207 26

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 27

Pezzi e frattaglie, congelati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

di anatre, di oche o di faraone:

 

 

 

 

 

 

0207 32

interi, freschi o refrigerati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 33

interi, congelati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 34

Fegati grassi, freschi o refrigerati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0207 35

altri, freschi o refrigerati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0207 36

altri, congelati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

 

 

 

 

 

Lardo:

 

 

 

 

 

 

0209 00 30

grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0209 00 90

Grasso di volatili

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

95  %

90  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401 20 19

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

superiore a 3 %:

 

 

 

 

 

 

0401 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0401 20 99

altro

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0402 10 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0402 29

altro

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0402 91

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

0402 99

altro

95  %

75  %

55  %

35  %

15  %

0  %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 90

altro:

 

 

 

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

inferiore o uguale a 1,5 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 13

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 19

superiore a 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

inferiore o uguale a 1,5 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 33

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 39

superiore a 27 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

inferiore o uguale a 3 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 53

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 59

superiore a 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

inferiore o uguale a 3 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 63

superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0403 90 69

superiore a 6 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

0404 10

Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0404 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0406

Formaggi e latticini:

 

 

 

 

 

 

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

90  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0406 90

altri formaggi:

 

 

 

 

 

 

0406 90 01

destinati alla trasformazione

90  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

Tuorli:

 

 

 

 

 

 

0408 11

secchi:

 

 

 

 

 

 

0408 11 20

inadatti ad uso alimentare

80  %

60  %

40  %

30  %

10  %

0  %

0408 11 80

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 19

altro:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0408 19 81

liquidi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 19 89

altri, compresi congelati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0408 91

secchi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0408 99

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 :

 

 

 

 

 

 

0601 20

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

 

 

 

 

 

 

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0601 20 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

 

 

 

 

 

 

0602 10

Talee senza radici e marze

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90

altro:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

Piante da pien’aria:

 

 

 

 

 

 

Alberi, arbusti e arboscelli:

 

 

 

 

 

 

0602 90 41

da bosco

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0602 90 45

Talee radicate e giovani piante

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90 49

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altre piante da pien’aria:

 

 

 

 

 

 

0602 90 59

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Piante d’appartamento:

 

 

 

 

 

 

0602 90 70

Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0602 90 91

Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0602 90 99

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

freschi:

 

 

 

 

 

 

0603 11 00

Rose

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 12 00

Garofani

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 13 00

Orchidee

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 14 00

Crisantemi

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 19

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0603 90 00

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

35  %

0  %

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0701 90

altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 10

destinate alla fabbricazione della fecola

95  %

80  %

65  %

40  %

25  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 50

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

95  %

80  %

65  %

40  %

25  %

0  %

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

 

 

 

 

 

0703 10

Cipolle e scalogni

90  %

70  %

50  %

30  %

10  %

0  %

0703 20 00

Agli

90  %

70  %

50  %

30  %

10  %

0  %

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0704 90

altro:

 

 

 

 

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

80  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0704 90 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0706 10 00

Carote e navoni

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

0  %

0706 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0708 90 00

altri legumi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 30 00

Melanzane

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedanirapa

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Funghi e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 59

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90

altro:

 

 

 

 

 

 

0709 90 10

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0709 90 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 10 00

Patate

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Legumi da granella, anche sgranati:

 

 

 

 

 

 

0710 29 00

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710 30 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Funghi:

 

 

 

 

 

 

0710 80 61

del genere Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0710 80 69

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

Funghi e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0711 59 00

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 50

Cipolle

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

0712 20 00

Cipolle

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

 

 

 

 

 

 

0712 31 00

Funghi del genere Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 39 00

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

 

 

 

 

 

0713 10

Piselli (Pisum sativum):

 

 

 

 

 

 

0713 10 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0713 32 00

Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis)

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

0713 33

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

 

 

 

 

 

 

0713 33 10

destinati alla semina

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0713 33 90

altro

90  %

80  %

60  %

50  %

30  %

0  %

0713 40 00

Lenticchie

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

 

 

 

 

Nocciole (Corylus spp.):

 

 

 

 

 

 

0802 21 00

con guscio

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0802 22 00

sgusciate

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

Noci comuni:

 

 

 

 

 

 

0802 31 00

con guscio

95  %

90  %

85  %

70  %

65  %

0  %

0802 32 00

sgusciate

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

 

 

 

 

 

Meloni (compresi i cocomeri):

 

 

 

 

 

 

0807 11 00

Cocomeri

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0807 19 00

altro

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

 

 

 

 

0808 20

Pere e cotogne:

 

 

 

 

 

 

Pere:

 

 

 

 

 

 

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0808 20 50

altro

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

 

 

 

 

0809 10 00

Albicocche

70  %

60  %

40  %

30  %

15  %

0  %

0809 20

Ciliege:

 

 

 

 

 

 

0809 20 95

altro

70  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

 

 

 

 

0809 30 10

Pesche noci

80  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 30 90

altro

95  %

90  %

75  %

60  %

40  %

0  %

0810

Altra frutta, fresca:

 

 

 

 

 

 

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi:

 

 

 

 

 

 

0810 20 10

Lamponi

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0810 20 90

altro

70  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0811 10

Fragole:

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0811 20 11

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0811 20 19

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0811 20 31

Lamponi

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90

altro:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

 

 

 

 

 

 

0811 90 19

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0811 90 75

Ciliege acide (Prunus cerasus)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90 80

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0811 90 95

altro

95  %

90  %

75  %

60  %

40  %

0  %

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:

 

 

 

 

 

 

0812 10 00

Ciliege

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0812 90

altro:

 

 

 

 

 

 

0812 90 10

Albicocche

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

0813 10 00

Albicocche

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 30 00

Mele

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 40

altra frutta:

 

 

 

 

 

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 40 30

Pere

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

 

 

 

 

 

 

0813 50 19

con prugne

95  %

90  %

80  %

60  %

40  %

0  %

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

 

 

Caffè torrefatto:

 

 

 

 

 

 

0901 21 00

non decaffeinizzato

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0901 22 00

decaffeinizzato

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0  %

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:

 

 

 

 

 

 

altre spezie:

 

 

 

 

 

 

0910 99

altro:

 

 

 

 

 

 

0910 99 91

non tritate né polverizzate

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

0910 99 99

tritate o polverizzate

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1003 00

Orzo:

 

 

 

 

 

 

1003 00 90

altro

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005

Granturco:

 

 

 

 

 

 

1005 10

destinato alla semina

 

 

 

 

 

 

ibrido:

 

 

 

 

 

 

1005 10 15

ibrido semplice

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005 10 19

altro

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1005 10 90

altro

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

Farina di frumento (grano):

 

 

 

 

 

 

1101 00 11

di frumento (grano) duro

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0  %

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

 

 

 

 

Semole e semolini:

 

 

 

 

 

 

1103 11

di frumento

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1103 13

di granturco:

 

 

 

 

 

 

1103 13 10

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

80  %

70  %

50  %

40  %

30  %

0  %

1103 19

di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

1103 19 30

di orzo

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

0  %

1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 10

di segala

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 20

di orzo

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 30

di avena

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1103 20 60

di frumento

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

0  %

1103 20 90

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

 

 

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

 

 

 

 

 

1104 19

di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

1104 19 10

di frumento

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 30

di segala

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 50

di granturco

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

di orzo:

 

 

 

 

 

 

1104 19 61

Cereali schiacciati

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 19 69

Fiocchi

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

1104 19 99

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

 

 

 

 

 

1104 22

di avena:

 

 

 

 

 

 

1104 22 20

mondata (decorticata o pilata)

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 22 90

soltanto spezzata

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 23

di granturco

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29

di altri cereali:

 

 

 

 

 

 

di orzo:

 

 

 

 

 

 

1104 29 05

perlato

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 07

soltanto spezzato

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 09

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato

 

 

 

 

 

 

1104 29 11

di frumento

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 18

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 30

perlato

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

soltanto spezzato:

 

 

 

 

 

 

1104 29 51

di frumento

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 55

di segala

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 59

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

1104 29 81

di frumento

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 85

di segala

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1104 29 89

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

 

 

 

 

 

 

1106 10 00

di legumi da granella secchi della voce 0713

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107

Malto, anche torrefatto:

 

 

 

 

 

 

1107 10

non torrefatto:

 

 

 

 

 

 

di frumento:

 

 

 

 

 

 

1107 10 91

presentato in forma di farina

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107 10 99

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1107 20 00

tostato

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

 

 

 

 

Amidi e fecole:

 

 

 

 

 

 

1108 12 00

Amido di granturco

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1108 13 00

Fecola di patate

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati:

 

 

 

 

 

 

1206 00 10

destinati alla semina

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

1206 00 91

sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1206 00 99

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:

 

 

 

 

 

 

1208 10 00

di fave di soia

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

0  %

1208 90 00

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1209

Semi, frutti e spore da sementa:

 

 

 

 

 

 

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

Semi da foraggio:

 

 

 

 

 

 

1209 21 00

di erba medica

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

0  %

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:

 

 

 

 

 

 

1210 10 00

Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1210 20

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

 

 

 

 

1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0  %

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

 

 

 

 

 

 

Grassi di maiale (compreso lo strutto):

 

 

 

 

 

 

1501 00 19

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

altro

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1507 90

altro:

 

 

 

 

 

 

1507 90 90

altro

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1512 11

Olio greggio:

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512 11 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

1512 11 91

di girasole

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512 11 99

di cartamo

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1512 19

Altri:

 

 

 

 

 

 

1512 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

95  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

Olio di lino e sue frazioni:

 

 

 

 

 

 

1515 21

Olio greggio

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1515 29

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 90

altro:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 91

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

1517 90 99

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0  %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

1601 00 99

altro

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

 

 

 

 

1602 32

di galli e di galline:

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1602 39

altro

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 90

altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 30

Isoglucosio

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1702 90 80

Sciroppo di inulina

100  %

80  %

70  %

60  %

10  %

0  %

1703

Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:

 

 

 

 

 

 

1703 10 00

Melassi di canna

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

1703 90 00

altro

90  %

80  %

65  %

50  %

35  %

0  %

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

0  %

2001 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 50

Funghi

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

2001 90 99

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2002 90

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2003 10

Funghi del genere Agaricus

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003 20 00

Tartufi

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2003 90 00

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

2004 10 10

semplicemente cotte

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2004 10 99

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 30

Crauti, capperi e olive

80  %

70  %

50  %

30  %

20  %

0  %

altro, compresi i miscugli:

 

 

 

 

 

 

2004 90 91

Cipolle, semplicemente cotte

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0  %

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

2005 20 20

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 20 80

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

 

 

 

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 59 00

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2005 99

altro:

 

 

 

 

 

 

2005 99 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

60  %

50  %

40  %

30  %

15  %

0  %

2005 99 40

Carote

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2005 99 60

Crauti

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2005 99 90

altro

60  %

50  %

40  %

30  %

15  %

0  %

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

 

 

 

 

 

 

2006 00 31

Ciliege

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2006 00 38

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2007 99

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2007 99 10

Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 33

di fragole

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2007 99 35

di lamponi

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2007 99 39

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2007 99 55

Puree di mele

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2007 99 57

altro

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 91

Puree di mele

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2008 40

Pere:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 59

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 40 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 79

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 40 90

senza zuccheri addizionati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50

Albicocche:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

2008 50 69

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 50 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 79

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 50 92

superiore o uguale a 5 kg

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 94

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 50 99

inferiore a 4,5 kg

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60

Ciliege:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

 

 

 

2008 60 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60 19

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2008 60 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 60 39

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 69

altro

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 70 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 79

altro

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 70 92

superiore o uguale a 5 kg

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 70 98

inferiore a 5 kg

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2008 92

Miscugli:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

contenenti zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 59

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:

 

 

 

 

 

 

2008 92 74

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 92 78

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

uguale o superiore a 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 93

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 96

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

inferiore a 4,5 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 92 97

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 92 98

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99

altro:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

2008 99 21

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 23

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

 

 

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 28

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2008 99 34

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

 

 

 

 

 

 

2008 99 37

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2008 99 40

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 43

Uva

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 49

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 62

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2008 99 67

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

senza zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 99 99

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

Succhi di arancia:

 

 

 

 

 

 

2009 12 00

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Succhi di altri agrumi:

 

 

 

 

 

 

2009 31

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39

altro:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 39 31

contenenti zuccheri addizionati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 39

senza zuccheri addizionati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

Succhi di limone:

 

 

 

 

 

 

2009 39 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 55

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

di altri agrumi:

 

 

 

 

 

 

2009 39 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 95

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 39 99

senza zuccheri addizionati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

Succhi di ananasso:

 

 

 

 

 

 

2009 41

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 49

altro:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 19

altro

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 49 30

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2009 49 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 49 93

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

80  %

60  %

40  %

20  %

10  %

0  %

2009 69

altro:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 69 51

concentrati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

2009 80

Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 80 89

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0  %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 90

altro:

 

 

 

 

 

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

 

 

 

 

2106 90 30

di isoglucosio

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 51

di lattosio

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2106 90 55

di glucosio o di maltodestrina

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

2206 00 10

Vinello

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

spumanti:

 

 

 

 

 

 

2206 00 31

Sidro e sidro di pere

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2209 00 91

inferiore o uguale a 2 litri

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2209 00 99

superiore a 2 litri

75  %

65  %

50  %

40  %

25  %

0  %

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

 

 

 

 

 

 

2302 30

di frumento:

 

 

 

 

 

 

2302 30 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2302 30 90

altro

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:

 

 

 

 

 

 

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

 

 

 

 

 

 

2303 10 11

superiore a 40 % in peso

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2303 10 19

uguale o inferiore a 40 % in peso

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303 10 90

altro

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

 

 

 

 

 

 

2303 20 10

Polpe di barbabietole

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2303 20 90

altro

90  %

75  %

70  %

60  %

45  %

0  %

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione dell’olio di soia

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

 

 

 

 

 

 

2306 30 00

di semi di girasole

90  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0  %

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

 

 

 

 

 

 

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

 

 

 

 

altri, comprese le premiscele:

 

 

 

 

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

 

 

 

 

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

 

 

 

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 35

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 39

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 41

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 43

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 49

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2309 90 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 59

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 70

non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

2309 90 99

altro

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0  %

ALLEGATO III (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. I dazi stagionali (20 %) continueranno ad essere applicati durante e dopo il periodo di transizione.



Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

95  %

80  %

65  %

40  %

30  %

20  %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0709 60 10

Peperoni

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0806

Uve, fresche o secche:

 

 

 

 

 

 

0806 10

fresche

80  %

70  %

50  %

30  %

15  %

0  %

0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

 

 

 

 

 

0808 10

Mele

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

 

 

 

 

 

0809 20

Ciliege:

80  %

60  %

45  %

30  %

15  %

0  %

0809 20 05

Ciliege acide (Prunus cerasus)

 

 

 

 

 

 

0809 40

Prugne e prugnole:

 

 

 

 

 

 

0809 40 05

Prugne

90  %

75  %

60  %

40  %

20  %

0  %

0810

Altre frutta, fresca:

 

 

 

 

 

 

0810 10 00

Fragole

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

0  %

ALLEGATO III (d)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali (ad valorem e/o dazio specifico) per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto. Ove venga applicato un dazio stagionale in aggiunta ad un dazio doganale ad valorem e/o specifico, detto dazio stagionale (20 %) verrà abolito alla data dell’entrata in vigore del presente accordo.



Codice NC

Descrizione

Entrata in vigore anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6 e successivi

in %

in %

in %

in %

in %

in %

0102

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0102 90

altro:

 

 

 

 

 

 

delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

0102 90 05

di peso inferiore o uguale a 80 kg

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 21

destinati alla macellazione

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:

 

 

 

 

 

 

0102 90 41

destinati alla macellazione

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0102 90 49

altro

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

di peso superiore a 300 kg:

 

 

 

 

 

 

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

 

 

 

 

0102 90 51

destinate alla macellazione

95  %

90  %

85  %

70  %

60  %

50  %

0102 90 59

altro

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

Vacche:

 

 

 

 

 

 

0102 90 61

destinate alla macellazione

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

0102 90 69

altro

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0102 90 71

destinate alla macellazione

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0102 90 79

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0103 91

di peso inferiore a 50 kg:

 

 

 

 

 

 

0103 91 10

delle specie domestiche

100  %

95  %

90  %

85  %

70  %

65  %

0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

 

 

 

 

delle specie domestiche:

 

 

 

 

 

 

0103 92 11

Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0103 92 19

altro

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

 

 

 

 

 

 

0104 10

della specie ovina:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall’anno)

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0203 11

in carcasse o mezzene:

 

 

 

 

 

 

0203 11 10

della specie suina domestica

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12 19

Spalle e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 12 90

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 19

altro:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 19 11

parti anteriori e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 19 13

Lombate e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0203 19 55

disossate

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 19 59

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

20  %

 

congelate:

 

 

 

 

 

 

0203 21

in carcasse o mezzene:

 

 

 

 

 

 

0203 21 10

della specie suina domestica

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0203 22

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 22 19

Spalle e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29

altro:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0203 29 11

parti anteriori e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29 13

Lombate e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

50  %

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0203 29 55

disossate

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0203 29 59

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

90  %

80  %

70  %

60  %

55  %

50  %

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0206 10 99

altro

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

40  %

0206 29

altro:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0206 29 99

altro

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

della specie suina, congelate:

 

 

 

 

 

 

0206 41 00

Fegati

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0206 49

altro

90  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

 

 

 

 

 

 

di galli e di galline:

 

 

 

 

 

 

0207 11

intere, fresche o refrigerate

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

35  %

0207 12

intere, congelate

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0207 13

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0207 14

Pezzi e frattaglie, congelati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

 

 

 

 

 

Lardo:

 

 

 

 

 

 

0209 00 11

fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0209 00 19

secco o affumicato

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

 

 

 

 

Carni della specie suina:

 

 

 

 

 

 

0210 11

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

salati o in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 11 19

Spalle e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

secchi o affumicati

 

 

 

 

 

 

0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0210 11 39

Spalle e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 11 90

altro

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 12

Pancette (ventresche) e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19

altro:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

salati o in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 30

parti anteriori e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 40

Lombate e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 50

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

secche o affumicate

 

 

 

 

 

 

0210 19 60

parti anteriori e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 70

Lombate e loro pezzi

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0210 19 81

disossate

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 89

altro

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 19 90

altro

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

0210 20

Carni della specie bovina

90  %

85  %

75  %

70  %

60  %

40  %

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

 

 

 

 

0210 99

altro:

 

 

 

 

 

 

Frattaglie:

 

 

 

 

 

 

della specie suina domestica:

 

 

 

 

 

 

0210 99 41

Fegati

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 49

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

della specie bovina:

 

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 59

altro

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 60

delle specie ovina e caprina

90  %

85  %

80  %

75  %

65  %

50  %

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

0402 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 10 19

altro

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0402 10 99

altro

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0402 21 17

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 21 19

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

 

 

 

 

 

0402 21 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0402 21 99

altro

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

45  %

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

inferiore o uguale a 3 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 13

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 19

superiore a 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

inferiore o uguale a 3 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 33

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0403 10 39

superiore a 6 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 10

Burro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0405 90

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0406

Formaggi e latticini:

 

 

 

 

 

 

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0406 90

altri formaggi:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0406 90 13

Emmental

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 19

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 21

Cheddar

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 23

Edam

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 25

Tilsit

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 27

Butterkäse

95  %

90  %

85  %

80  %

70  %

60  %

0406 90 29

Kashkaval

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 32

Feta

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

0406 90 35

Kefalo-Tyri

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0406 90 37

Finlandia

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0406 90 39

Jarlsberg

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

altro:

 

 

 

 

 

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorino

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 69

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:

 

 

 

 

 

 

0406 90 73

Provolone

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 78

Gouda

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 82

Camembert

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 84

Brie

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

 

 

0406 90 86

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 87

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 88

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 93

superiore a 72 %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0406 90 99

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

 

 

 

 

di volatili da cortile:

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

altro

100  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

0409 00 00

Miele naturale

95  %

90  %

70  %

60  %

40  %

30  %

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):

 

 

 

 

 

 

0602 40

Rosai, anche innestati

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0701

Patate, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0701 90

altro:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0701 90 90

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

Lattughe:

 

 

 

 

 

 

0705 11 00

Lattughe a cappuccio

95  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0705 19 00

altro

95  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0707 00 05

Cetrioli

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

0707 00 90

Cetriolini

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

95  %

90  %

75  %

70  %

55  %

40  %

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0709 60 91

del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 60 95

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 60 99

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0709 90

altro:

 

 

 

 

 

 

0709 90 60

Granturco dolce

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

30  %

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

Legumi da granella, anche sgranati:

 

 

 

 

 

 

0710 21 00

Piselli (Pisum sativum)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 22 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 80

altri ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

 

 

 

 

 

0710 80 51

Peperoni

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 80 59

altro

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

30  %

Funghi:

 

 

 

 

 

 

0710 80 70

Pomodori

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

30  %

0710 80 95

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0710 90 00

Miscugli di ortaggi

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

20  %

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

90  %

85  %

80  %

75  %

60  %

50  %

0711 90 80

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0711 90 90

Miscugli di ortaggi

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

0810

Altre frutta, fresche:

 

 

 

 

 

 

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium:

 

 

 

 

 

 

0810 40 10

Mirtilli rossi (frutti del Vaccinium vitis-idaea)

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0810 40 90

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

 

 

 

 

 

0813 20 00

Prugne

95  %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

 

 

 

 

 

 

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.

95  %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

1001 90

altro:

 

 

 

 

 

 

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

 

 

 

 

 

 

1001 90 99

altro

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

60  %

1005

Granturco:

 

 

 

 

 

 

1005 10

destinato alla semina:

 

 

 

 

 

 

ibrido:

 

 

 

 

 

 

1005 10 11

ibrido doppio e ibrido top-cross

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

1005 10 13

ibrido a tre vie

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

1005 90 00

altro

90  %

85  %

80  %

80  %

80  %

80  %

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

Farina di frumento (grano):

 

 

 

 

 

 

1101 00 15

di frumento (grano) tenero e di spelta

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

65  %

1101 00 90

Farina di frumento segalato

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

35  %

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

 

 

 

 

 

1102 20

Farina di granturco:

 

 

 

 

 

 

1102 20 10

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

90  %

85  %

80  %

75  %

70  %

65  %

1102 20 90

altro

100  %

90  %

85  %

75  %

70  %

65  %

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

 

 

 

 

Semole e semolini:

 

 

 

 

 

 

1103 13

di granturco:

 

 

 

 

 

 

1103 13 90

altro

95  %

90  %

85  %

70  %

55  %

25  %

1103 20

Agglomerati in forma di pellets:

 

 

 

 

 

 

1103 20 40

di granturco

95  %

90  %

85  %

70  %

55  %

30  %

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 90

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

20  %

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

 

 

 

 

1601 00 10

di fegato

90  %

80  %

60  %

40  %

20  %

20  %

altro:

 

 

 

 

 

 

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

 

 

 

 

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

della specie suina:

 

 

 

 

 

 

1602 41

Prosciutti e loro pezzi

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 42

Spalle e loro pezzi

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 49

altro, compresi i miscugli

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1602 50

della specie bovina

90  %

80  %

60  %

40  %

30  %

20  %

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 30

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

90  %

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

30  %

2001 90 70

Peperoni

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro, compresi i miscugli:

80  %

60  %

50  %

40  %

30  %

20  %

2004 90 98

altro

 

 

 

 

 

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

2007 10

Preparazioni omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2007 10 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2007 10 99

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2007 99

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

2007 99 31

di ciliege

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2008 60

Ciliege:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 60 50

superiore a 1 kg

80  %

60  %

60  %

60  %

60  %

60  %

2008 60 60

inferiore o uguale a 1 kg

80  %

60  %

60  %

60  %

60  %

60  %

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

 

 

 

 

 

2008 60 70

superiore o uguale a 4,5 kg

95  %

90  %

80  %

80  %

80  %

80  %

2008 60 90

inferiore a 4,5 kg

95  %

90  %

80  %

80  %

80  %

80  %

2008 80

Fragole:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

2008 80 50

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 80 70

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 80 90

senza zuccheri addizionati

90  %

80  %

60  %

40  %

40  %

40  %

2008 99

altro:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

 

 

 

 

 

2008 99 45

Prugne

90  %

80  %

60  %

60  %

40  %

30  %

2008 99 72

superiore o uguale a 5 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2008 99 78

inferiore a 5 kg

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

2009 50

Succhi di pomodoro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

Succhi di uva (compresi i mosti d’uva):

 

 

 

 

 

 

2009 61

di un valore Brix inferiore o uguale a 30

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69

altro:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

2009 69 11

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 19

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 69 59

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 69 71

concentrati

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 79

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 69 90

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

Succhi di mela:

 

 

 

 

 

 

2009 71

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 79

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80

Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 11

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 19

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

2009 80 35

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

Succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 80 50

di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2009 80 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 63

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 69

senza zuccheri addizionati

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

2009 80 71

Succhi di ciliege

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 73

Succhi di frutta tropicale

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 79

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 80 86

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

senza zuccheri addizionati:

 

 

 

 

 

 

2009 80 95

Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 96

Succhi di ciliege

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 80 99

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90

Miscugli di succhi:

 

 

 

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67:

 

 

 

 

 

 

miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 90 11

di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 19

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

2009 90 21

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 29

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

 

 

 

 

 

miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

 

 

 

 

 

 

2009 90 31

di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 39

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

2009 90 51

contenenti zuccheri addizionati

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 59

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

 

 

 

 

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

 

 

 

 

 

 

2009 90 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 73

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 79

senza zuccheri addizionati

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

altro:

 

 

 

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 90 94

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

 

 

 

 

 

 

2009 90 95

Miscugli di succhi di frutta tropicale

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2009 90 96

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 90

altro

 

 

 

 

 

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 59

altro

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

30  %

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

spumanti:

 

 

 

 

 

 

2206 00 39

altro

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

20  %

non spumanti, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2206 00 51

Sidro e sidro di pere

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2206 00 59

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2206 00 81

Sidro e sidro di pere

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2206 00 89

altro

90  %

80  %

70  %

60  %

50  %

40  %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2209 00 11

inferiore o uguale a 2 litri

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

20  %

2209 00 19

superiore a 2 litri

90  %

80  %

70  %

60  %

40  %

30  %

▼M1

ALLEGATO III (e)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

di cui all'articolo 27, paragrafo 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, ai prodotti elencati nel presente allegato saranno applicati dazi doganali (dazi ad valorem e/o dazi specifici) come indicato, nell'ambito dei quantitativi indicati per ciascun prodotto nel presente allegato.



Codice NC (2013)

Designazione delle merci

Contingente annuo

(tonnellate)

Aliquota del dazio contingentale

(% del dazio NPF)

0103

Animali vivi della specie suina

200

0 %

 

–  altri

 

 

0103 92

– –  di peso uguale o superiore a 50 kg

 

 

 

– – –  delle specie domestiche

 

 

0103 92 11

– – – –  Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

 

 

0103 92 19

– – – –  altri

 

 

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

200

0 %

 

–  della specie suina, congelate

 

 

0206 41 00

– –  Fegati

 

 

0206 49 00

– –  altre

 

 

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

70

5 %

0402 10

–  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

 

 

 

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 10 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

 

0402 10 19

– – –  altri

 

 

 

– –  altri

 

 

0402 10 99

– – –  altri

 

 

 

–  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

 

 

0402 21

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

 

 

0402 21 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

 

0402 21 18

– – – –  altri

 

 

0406

Formaggi e latticini

50

0 %

0406 10

–  Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

0406 10 20

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

 

 

0406 10 80

– –  altri

 

 

0406 30

–  Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

 

 

0406 30 10

– –  ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto “Schabziger”), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

 

 

 

– –  altri

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

 

 

0406 30 31

– – – –  inferiore o uguale a 48 %

 

 

0406 30 39

– – – –  superiore a 48 %

 

 

0406 30 90

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

 

 

0406 90

–  altri formaggi

 

 

 

– –  altri

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

 

 

0406 90 15

– – –  Gruyère, Sbrinz

 

 

0406 90 17

– – –  Bergkäse, Appenzell

 

 

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

 

 

0406 90 19

– – –  Formaggi di Glaris alle erbe (detti “Schabziger”) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate

 

 

0406 90 21

– – –  Cheddar

 

 

0406 90 23

– – –  Edam

 

 

0406 90 25

– – –  Tilsit

 

 

0406 90 27

– – –  Butterkäse

 

 

0406 90 29

– – –  Kashkaval

 

 

0406 90 32

– – –  Feta

 

 

0406 90 37

– – –  Finlandia

 

 

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

 

 

 

– – –  altri

 

 

0406 90 50

– – – –  Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

 

 

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

 

– – – – – –  inferiore o uguale a 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, Parmigiano reggiano

 

 

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, Pecorino

 

 

0406 90 69

– – – – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

 

 

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

 

 

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

 

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

 

 

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

 

 

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

 

 

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

 

 

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

 

 

 

– – – – – – –  altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

 

 

0406 90 87

– – – – – – – –  superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

 

 

0406 90 88

– – – – – – – –  superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

 

0406 90 93

– – – – – –  superiore a 72 %

 

 

0406 90 99

– – – – –  altri

 

 

0701

Patate, fresche o refrigerate

165

0 %

0701 90

–  altre

 

 

 

– –  altre

 

 

0701 90 90

– – –  altre

 

 

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

20

0 %

 

–  Legumi da granella, anche sgranati

 

 

0710 21 00

– –  Piselli (Pisum sativum)

 

 

1001

Frumento (grano) duro

300

0 %

 

–  altro

 

 

1001 99 00

– –  altro

 

 

1005

Granturco

270

0 %

1005 10

–  destinato alla semina

 

 

 

– –  ibrido

 

 

1005 10 15

– – –  ibrido semplice

 

 

1005 10 18

– – –  altro

 

 

ex 1005 10 18

– – – –  Granturco ibrido doppio e ibrido top-cross, destinato alla semina

 

 

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni,anche raffinati, ma non modificati chimicamente

60

5 %

 

–  Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

 

 

1512 19

– –  altri

 

 

1512 19 90

– – –  altri

 

 

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

150

0 %

1602 10 00

–  Preparazioni omogeneizzate

 

 

 

–  della specie suina

 

 

1602 41

– –  Prosciutti e loro pezzi

 

 

1602 42

– –  Spalle e loro pezzi

 

 

1602 49

– –  altre, compresi i miscugli

 

 

1602 50

–  della specie bovina

 

 

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

70

20 %

 

–  Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

1701 12

– –  di barbabietola

 

 

1701 12 90

– – –  altri

 

 

1701 14

– –  altri zuccheri di canna

 

 

1701 14 90

– – –  altri

 

 

 

–  altri

 

 

1701 91 00

– –  con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

1701 99

– –  altri

 

 

1701 99 10

– – –  Zuccheri bianchi

 

 

1701 99 90

– – –  altri

 

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

20

0 %

 

–  Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

 

 

2009 89

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

 

 

2009 89 96

– – – – – – –  Succhi di ciliege

 

 

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

75

0 %

2401 10

–  Tabacchi non scostolati

 

 

2401 10 35

– –  Tabacchi “light air cured”

 

 

2401 10 60

– –  Tabacchi “sun cured” del tipo orientale

 

 

2401 10 85

– –  Tabacchi “flue cured”

 

 

2401 20

–  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

 

 

2401 20 35

– –  Tabacchi “light air cured”

 

 

2401 20 60

– –  Tabacchi “sun cured” del tipo orientale

 

 

2401 20 85

– –  Tabacchi “flue cured”

 

 

2401 20 95

– –  altri

 

 

2401 30 00

–  Cascami di tabacco

 

 

▼B

ALLEGATO IV

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA COMUNITÀ AI PRODOTTI DELLA PESCA SERBI

di cui all’articolo 29, paragrafo 2

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Serbia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.



Codice NC

Descrizione

Dall’entrata in vigore dell’accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre (n+1)

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre

0301 91 10

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 15 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

0301 93 00

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

L’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604 , viene ridotta secondo il seguente calendario:



Anno

Anno 1

(% dazio)

Anno 3

(% dazio)

Anno 5 e successivi

(% dazio)

Dazio

90 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

ALLEGATO V

CONCESSIONI ACCORDATE DALLA SERBIA AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ

di cui all’articolo 30, paragrafo 2

Le importazioni in Serbia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito.



Codice NC

Descrizione

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

2013 e anni successivi

0301

Pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

altri pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 91

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 90

altro

90

75

60

40

20

0

0301 92 00

Anguille (Anguilla spp.)

90

75

60

40

20

0

0301 93 00

Carpe

90

85

80

75

65

60

0301 99

altro:

 

 

 

 

 

 

di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

0301 99 19

altro

90

75

60

40

20

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :

 

 

 

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 11

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

90

75

60

40

20

0

0302 11 20

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

90

75

60

40

20

0

0302 11 80

altro

90

75

60

40

20

0

0302 19 00

altro

90

75

60

40

20

0

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 33

Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

0302 33 90

altro

90

75

60

40

20

0

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 69

altro:

 

 

 

 

 

 

di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

Carpe

90

75

60

40

20

0

0302 69 19

altro

90

75

60

40

20

0

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

90

75

60

40

20

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

 

 

 

 

 

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 21

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

90

75

60

40

20

0

0303 29 00

altro

90

75

60

40

20

0

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 39

altro

90

75

60

40

20

0

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 43

Tonnetti striati

90

75

60

40

20

0

0303 49

altro

90

75

60

40

20

0

Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0303 62 00

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 74

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

90

75

60

40

20

0

0303 79

altro

90

75

60

40

20

0

0303 80

Fegati, uova e lattimi

90

75

60

40

20

0

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

 

 

 

 

 

fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0304 11

Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 12

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 19

altro:

 

 

 

 

 

 

Filetti:

 

 

 

 

 

 

di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

90

75

60

40

20

0

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

90

75

60

40

20

0

0304 19 17

altro

90

75

60

40

20

0

0304 19 19

di altri pesci di acqua dolce

90

75

60

40

20

0

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

90

75

60

40

20

0

0304 19 33

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

90

75

60

40

20

0

0304 19 35

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

90

75

60

40

20

0

altra carne di pesci (anche tritata):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

di pesci di acqua dolce

90

75

60

40

20

0

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

Lati di aringhe

90

75

60

40

20

0

0304 19 99

altro

90

75

60

40

20

0

Filetti congelati:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 22 00

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 29

altro

90

75

60

40

20

0

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

Pesci spada (Xiphias gladius)

90

75

60

40

20

0

0304 92 00

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

90

75

60

40

20

0

0304 99

altro

90

75

60

40

20

0

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana:

90

75

60

40

20

0

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

congelate:

 

 

 

 

 

 

0306 13

Gamberetti

90

75

60

40

20

0

0306 14

Granchi

90

75

60

40

20

0

0306 19

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

90

75

60

40

20

0

non congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 23

Gamberetti

90

75

60

40

20

0

0306 24

Granchi

90

75

60

40

20

0

0306 29

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

90

75

60

40

20

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 39

altro

90

75

60

40

20

0

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 49

altro

90

75

60

40

20

0

Polpi o piovre (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 59

altro

90

75

60

40

20

0

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

90

75

60

40

20

0

altro, compresei farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

vivi, freschi o refrigerati

90

75

60

40

20

0

0307 99

altro

90

75

60

40

20

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

90

75

60

40

20

0

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

90

75

60

40

20

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

90

75

60

40

20

15

ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capo II)

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. 

Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. 

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

i) 

ramo vita;

ii) 

ramo danni;

2. 

riassicurazione e retrocessione;

3. 

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4. 

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B. 

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione):

1. 

raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

2. 

ogni genere di crediti, compresi, tra l’altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3. 

leasing finanziario;

4. 

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5. 

garanzie e impegni;

6. 

operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

a) 

strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);

b) 

cambi,

c) 

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

d) 

contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

e) 

valori mobiliari,

f) 

altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7. 

partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;

8. 

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9. 

gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10. 

servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11. 

disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12. 

servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) 

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) 

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) 

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

di cui all’articolo 75

1. L’articolo 75, paragrafo 4 del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

— 
trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
— 
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991).

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

— 
convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
— 
convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
— 
convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
— 
trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
— 
accordo dell’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell’Aia, 1960);
— 
convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
— 
accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
— 
protocollo dell’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
— 
accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
— 
convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
— 
trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
— 
convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
— 
convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
— 
accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
— 
trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
— 
accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
— 
trattato OMPI sul diritto d’autore (Ginevra, 1996);
— 
trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
— 
convenzione sul brevetto europeo;
— 
accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

PROTOCOLLO 1

sugli scambi tra la comunità e la serbia di prodotti agricoli trasformati



Articolo 1

1.  
La Comunità e la Serbia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2.  

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a) 

ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b) 

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c) 

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Serbia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell’articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a) 

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Serbia, oppure

b) 

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Serbia si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1

DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA SERBIA

I dazi sono fissati a zero per l’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Serbia elencati nella tabella seguente.



Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

superiore a 27 %

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

superiore a 6 %

0403 90

altri:

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

superiore a 27 %

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

altro

0511 99

altro:

Spugne naturali di origine animale:

0511 99 31

gregge

0511 99 39

altro

0511 99 85

altro:

ex 0511 99 85

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

di liquirizia

1302 13 00

di luppolo

1302 19

altro:

1302 19 80

altro

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

Agaragar

1302 32

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

altro:

1515 90 11

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

1517 90

altro:

1517 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

altro:

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

altro:

1518 00 91

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ;

altro:

1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

altro

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

contenenti uova

1902 19

altro

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

altro:

1902 20 91

cotte

1902 20 99

altro

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

2001 90

altro:

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2004 10

Patate:

altro:

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

2005 20

Patate:

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

Arachidi:

2008 11 10

Burro di arachidi

altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

2008 91 00

Cuori di palma

2008 99

altro:

senza aggiunta di alcole:

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altro:

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

altro:

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

altro

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

altri polialcoli:

2905 43 00

Mannitolo

2905 44

Dglucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altro

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

altro:

3302 10 21

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

altro

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine:

3501 90

altro:

3501 90 90

altro

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

Destrina

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

altro

3505 20

Colle

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1



DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE IN SERBIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

2008

2009

2010

2011

2012

dal 2013 in poi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

 

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

inferiore o uguale a 1,5 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 53

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 59

superiore a 27 %

90

70

60

50

30

0

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

inferiore o uguale a 3 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 10 99

superiore a 6 %

90

70

60

50

30

0

0403 90

altro:

 

 

 

 

 

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 73

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 79

superiore a 27 %

90

80

70

60

50

40

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

inferiore o uguale a 3 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

90

80

70

60

50

40

0403 90 99

superiore a 6 %

90

80

70

60

50

40

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

90

80

70

60

50

40

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

90

80

70

60

50

40

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0511 99

altro:

 

 

 

 

 

 

Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

gregge

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

altro

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

altro

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

90

80

70

60

40

30

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

Granturco dolce

75

55

35

25

10

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

Alghe

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

di liquirizia

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

di luppolo

0

0

0

0

0

0

1302 19

altro:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

altro

0

0

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

0

0

0

0

0

0

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1515 90

altri:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

ex 1515 90 11

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

90

80

70

60

50

40

1517 90

altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

90

75

55

35

15

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

90

75

60

45

30

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

0

0

0

0

0

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ;

0

0

0

0

0

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

altro

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1702 90

altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

1704 10

gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

80

60

40

20

10

0

1704 90

altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

preparazione detta: «cioccolato bianco»

75

50

25

0

0

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

0

0

0

0

0

0

1704 90 55

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

80

60

40

20

10

0

1704 90 61

Confetti e prodotti simili confettati

80

60

40

20

10

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

80

60

40

20

10

0

1704 90 71

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

80

60

40

20

10

0

1704 90 75

Caramelle

80

60

40

20

10

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

ottenuti per compressione

80

60

40

20

10

0

1704 90 99

altro

90

80

70

60

50

40

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

non contenente o contenente, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

90

70

50

40

20

0

1806 10 20

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %

90

70

50

40

20

0

1806 10 30

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 55 % e inferiore all’80 %

90

80

70

60

40

0

1806 10 90

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all’80 %

90

80

70

60

40

0

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %

90

70

50

40

20

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 %

90

70

50

40

20

0

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

90

70

50

40

20

0

1806 20 80

Glassatura al cacao

90

70

50

40

20

0

1806 20 95

altro

90

80

70

60

40

0

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

ripiene

85

70

50

40

20

0

1806 32

non ripiene

85

70

50

40

20

0

1806 90

altro:

 

 

 

 

 

 

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

contenenti alcole

90

80

70

60

40

0

1806 90 19

altro

90

80

70

60

40

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

ripieni

85

70

65

40

20

0

1806 90 39

non ripieni

90

80

70

60

40

0

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

85

70

65

40

20

0

1806 90 70

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

90

80

70

60

40

0

1806 90 90

altro

90

80

70

60

40

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

90

75

60

45

30

0

1901 90

altro:

 

 

 

 

 

 

Estratti di malto:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %

90

75

60

45

30

0

1901 90 19

altro

90

75

60

45

30

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno dell’1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

90

75

60

45

20

0

1901 90 99

altro

85

70

65

40

20

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

contenenti uova

95

90

80

60

50

0

1902 19

altro:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

85

70

65

40

20

0

1902 19 90

altro

90

75

60

45

30

0

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

cotte

90

75

60

45

30

0

1902 20 99

altro

90

75

60

45

30

0

1902 30

altre paste alimentari

90

75

60

45

30

0

1902 40

Cuscus

0

0

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

a base di granturco

90

70

50

30

10

0

1904 10 30

a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

altro

90

70

50

30

10

0

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

90

70

50

30

10

0

1904 30 00

Bulgur di grano

90

70

50

30

10

0

1904 90

altro

90

70

50

30

10

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

90

70

50

30

10

0

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

0

1905 20 30

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

0

0

1905 20 90

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

70

50

30

10

0

Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 31

biscotti con aggiunta di dolcificanti

90

80

70

60

40

0

1905 32

Cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %

90

80

70

60

40

0

altro:

 

 

 

 

 

 

Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

85

70

50

40

20

0

1905 32 19

altro

90

80

70

60

40

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

salate, anche ripiene

90

80

70

60

40

0

1905 32 99

altro

90

80

70

60

40

0

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

90

70

50

30

10

0

1905 90

altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

Pane azimo (mazoth)

90

70

50

30

10

0

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

90

70

50

30

10

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca

90

70

50

30

10

0

1905 90 45

Biscotti

90

80

70

60

40

0

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

90

70

50

30

10

0

altro:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

85

70

50

40

20

0

1905 90 90

altro

90

70

50

30

10

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

90

70

50

30

10

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

2008 11

Arachidi:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

Burro di arachidi

0

0

0

0

0

0

altro, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2008 99

altro:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

80

70

50

30

10

0

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

80

70

60

40

10

0

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

secchi

90

70

60

40

10

0

2102 10 39

altro

90

70

60

0

0

0

2102 10 90

altro

90

70

50

30

10

0

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

80

70

50

30

10

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

80

70

50

30

10

0

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

Farina di senapa

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

Senapa preparata

90

70

50

30

10

0

2103 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

«Chutney» di mango liquido

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

80

70

50

30

10

0

2103 90 90

altro

0

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

secche

80

70

50

0

0

0

2104 10 90

altro

80

70

50

30

10

0

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

80

70

50

30

10

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

80

70

60

50

40

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

0

0

0

0

0

0

2106 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

90

70

50

30

10

0

altro:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

90

70

50

30

10

0

2106 90 98

altro

85

70

55

40

20

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate

80

70

60

50

40

0

2201 90 00

altro

70

60

50

40

30

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :

 

 

 

 

 

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

80

70

50

40

20

0

2202 90

altro:

 

 

 

 

 

 

2202 90 10

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

85

70

50

40

20

0

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

inferiore a 0,2 %

90

80

70

60

40

0

2202 90 95

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

90

80

70

50

30

0

2202 90 99

uguale o superiore a 2 %

90

80

70

50

30

0

2203 00

Birra di malto:

 

 

 

 

 

 

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:

 

 

 

 

 

 

2203 00 01

presentata in bottiglie

80

70

50

0

0

0

2203 00 09

altro

80

70

60

50

30

0

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

80

70

60

50

30

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

90

70

50

30

10

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

95

90

80

70

50

40

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 14

Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 26

Grappa

90

80

70

60

40

0

2208 20 27

Brandy de Jerez

90

80

70

60

40

0

2208 20 29

altro

90

80

70

60

40

0

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

Distillato greggio

85

70

65

40

20

0

altro:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

Cognac

90

80

70

60

40

0

2208 20 64

Armagnac

90

80

70

60

40

0

2208 20 86

Grappa

80

70

50

30

10

0

2208 20 87

Brandy de Jerez

80

70

50

30

10

0

2208 20 89

altro

80

70

50

30

20

0

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

 

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 19

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 38

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

0

0

0

2208 30 58

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 78

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 30 88

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

0

0

0

0

0

0

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

inferiore o uguale a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2208 50 19

superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

60

40

30

0

2208 50 99

superiore a 2 litri

80

70

50

30

20

0

2208 60

Vodka:

80

70

50

30

20

0

2208 70

Liquori:

0

0

0

0

0

0

2208 90

altro:

 

 

 

 

 

 

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

inferiore o uguale a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2208 90 19

superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

inferiore o uguale a 2 litri:

80

70

60

50

40

30

2208 90 38

superiore a 2 litri:

80

70

60

50

40

30

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

Ouzo

0

0

0

0

0

0

altro:

 

 

 

 

 

 

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

di frutta:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

Calvados

0

0

0

0

0

0

2208 90 48

altro

80

70

60

50

40

30

altro:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

Korn

0

0

0

0

0

0

2208 90 54

Tequila

0

0

0

0

0

0

2208 90 56

altro

0

0

0

0

0

0

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

70

50

40

20

0

superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

di frutta

90

80

60

50

30

0

2208 90 75

Tequila

80

70

50

40

20

0

2208 90 77

altro

80

70

50

40

20

0

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

80

70

50

40

20

0

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

inferiore o uguale a 2 litri

80

70

50

40

30

20

2208 90 99

superiore a 2 litri

80

70

50

40

30

20

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

80

70

50

30

20

0

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

contenenti garofano

80

70

50

30

20

0

2402 20 90

altro

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

altro

80

70

50

30

20

0

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

100

100

100

100

100

100

altro:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

100

100

100

100

100

100

2403 99

altro:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

80

70

50

30

20

0

2403 99 90

altro

100

100

100

100

100

100

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

Mannitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

3301 90

altro

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

 

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

altro:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

altro

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

Caseine:

0

0

0

0

0

0

3501 90

altro:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

altro

0

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

Destrina

0

0

0

0

0

0

altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

altro

0

0

0

0

0

0

3505 20

Colle

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

0

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

0

0

0

0

0

0

▼M1

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1

CONTINGENTI TARIFFARI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN SERBIA DELLE MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Di cui all'articolo 25



Codice NC (2013)

Designazione delle merci

Contingente annuo

(tonnellate)

Aliquota del dazio contingentale

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

190

0 %

0403 10

–  Yogurt

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

0403 10 11

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

0403 10 13

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90

–  altri

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

0403 90 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

1180

0 %

2207 10 00

–  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

25

1 600

10 %

15 %

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco

2402 20 90

– –  altre

▼B

PROTOCOLLO 2

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati



Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

(1) 

un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

(2) 

un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

Gli accordi di cui all’articolo 1 del presente protocollo si applicano:

(1) 

ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

a) 

originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 8 ), quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici ( 9 ), quale modificato,

o

b) 

originari della Serbia e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione serba. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

(2) 

alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a) 

sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ( 10 ), quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d’applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose ( 11 ), quale modificato,

o

b) 

sono originarie della Serbia e sono state prodotte a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria;

(3) 

ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a) 

sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ( 12 ), quale modificato,

o

b) 

sono originari della Serbia e sono stati prodotti a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 2

ACCORDO

tra la comunità e la serbia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

▼M1

1. Le importazioni nell'Unione europea dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni specificate in appresso.



Codice NC

Designazione

delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativo annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

55 000

 (1)

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

12 300

 (1)

(1)   

Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle Parti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 .

▼B

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Serbia non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni in Serbia dei seguenti vini, di cui all’articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:



Codice della tariffa doganale serba

Designazione delle merci

(conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2)

Dazio applicabile

Quantitativo all’entrata in vigore (hl)

ex 2204 10

ex 2204 21

Vini spumanti di qualità

Vini di uve fresche

esenzione

25 000

4. La Serbia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente allegato dell’accordo sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

6. Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente allegato dell’accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d’accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ( 13 ), affinché il vino in questione sia conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d’accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

7. Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell’andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

8. Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9. Su richiesta di ognuna delle parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente allegato dell’accordo.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2

ACCORDO

tra la Comunità e la Serbia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Obiettivi

1.  
Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
2.  
Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato dell’accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s’intende per:

a) 

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti:

— 
un vino interamente elaborato sul territorio della parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte;
— 
una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte;
b) 

«indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

c) 

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d) 

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e) 

«designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull’etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

f) 

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g) 

«presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

h) 

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

i) 

«produzione», l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

j) 

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente allegato dell’accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

k) 

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

l) 

«accordo OMC»: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione del presente allegato dell’accordo, i prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

a) 

per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo:

— 
i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
— 
le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
— 
le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;
b) 

per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia:

— 
i riferimenti al nome «Serbia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
— 
le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
— 
le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte B.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e alla Serbia

1.  

In Serbia, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a) 

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

b) 

possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.  

Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Serbia e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a) 

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Serbia e

b) 

possono essere utilizzati in Serbia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.  

In Serbia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A:

a) 

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

b) 

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.  

Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Serbia di cui all’appendice 1, parte B:

a) 

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia e

b) 

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Serbia.

In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b, del protocollo 2, nella misura in cui fa riferimento alla legislazione dell’UE sulle bevande spiritose, le denominazioni di vendita delle bevande spiritose originarie della Serbia e commercializzate nell’UE non devono essere completate o sostituite da un’indicazione geografica.

3.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente allegato dell’accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4.  
Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte.
5.  

La protezione prevista dal presente allegato dell’accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

— 
la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
— 
l’indicazione geografica in questione sia tradotta;
— 
tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
— 
La denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
6.  
Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
7.  
Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.
8.  
Le disposizioni del presente allegato dell’accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
9.  
Nessuna disposizione del presente allegato dell’accordo obbliga una parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.
10.  
All’entrata in vigore del presente accordo, le parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6 dell’accordo TRIPs.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.  

In Serbia, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell’appendice 2:

a) 

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia e

b) 

possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.  
Nella Comunità, le menzioni tradizionali per la Serbia che figurano nell’appendice 2 non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
3.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente titolo, per la tutela reciproca delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti. A tal fine, le parti utilizzano i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4.  
Se più menzioni tradizionali di cui all’appendice 2 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede e non traggano in inganno i consumatori quanto all’origine effettiva del vino. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le menzioni tradizionali omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
5.  
La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: alla lingua o alle lingue e agli alfabeti nei quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nelle parti, come indicato nell’appendice 2.

Articolo 8

Marchi commerciali

1.  
Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione.
2.  
Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente allegato dell’accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

Articolo 9

Esportazioni

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte in un paese terzo, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’articolo 4, lettere a) e b), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare i prodotti originari dell’altra parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ALLEGATO DELL’ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.  
È istituito, conformemente all’articolo articolo 123 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.
2.  
Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente allegato dell’accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
3.  
Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente allegato dell’accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nella Comunità e in Serbia, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti

1.  
Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2.  
La Serbia nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3.  
L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente allegato dell’accordo.
4.  

Le parti:

a) 

modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4, con decisione del comitato interinale, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse;

b) 

decidono di comune intesa, con decisione del comitato interinale, di modificare le appendici del presente allegato dell’accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c) 

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6;

d) 

si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

e) 

si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente allegato dell’accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento del presente allegato dell’accordo

Le parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente allegato dell’accordo.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca fra le parti

1.  
Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente allegato dell’accordo, le parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.
2.  

Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

a) 

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente allegato dell’accordo, che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da trarre in inganno circa l’origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

b) 

se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno circa l’origine del vino.

3.  

Se una delle parti ha fondati motivi per sospettare che:

a) 

un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Serbia e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Serbia ovvero alle norme del presente accordo e

b) 

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell’altra parte.

4.  
Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte e/o delle norme del presente allegato dell’accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.  
Le parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente allegato dell’accordo.
2.  
La parte che chiede la consultazione comunica all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3.  
Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l’adozione delle misure.
4.  
Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’articolo 129 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente allegato dell’accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

I. 

Il presente allegato dell’accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a) 

in transito sul territorio di una delle parti; o

b) 

originari del territorio di una delle parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

II. 

Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

1. 

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

2. 
a) 

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) 

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

c) 

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

d) 

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

e) 

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

f) 

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L’esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.  
I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente allegato dell’accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2.  
Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato dell’accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell’allegato II del protocollo 2)

PARTE A:   NELLA COMUNITÀ

A) -    VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland
Steire
Steirerland
Weinland
Wien

BELGIO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse wijn
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

BULGARIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

Асеновград (Asenovgrad)
Черноморски район (Black Sea Region)
Брестник (Brestnik)
Драгоево (Dragoevo)
Евксиноград (Evksinograd)
Хан Крум (Han Krum)
Хърсово (Harsovo)
Хасково (Haskovo)
Хисаря (Hisarya)
Ивайловград (Ivaylovgrad)
Карлово (Karlovo)
Карнобат (Karnobat)
Ловеч (Lovech)
Лозица (Lozitsa)
Лом (Lom)
Любимец (Lyubimets)
Лясковец (Lyaskovets)
Мелник (Melnik)
Монтана (Montana)
Нова Загора (Nova Zagora)
Нови Пазар (Novi Pazar)
Ново село (Novo Selo)
Оряховица (Oryahovitsa)
Павликени (Pavlikeni)
Пазарджик (Pazardjik)
Перущица (Perushtitsa)
Плевен (Pleven)
Пловдив (Plovdiv)
Поморие (Pomorie)
Русе (Ruse)
Сакар (Sakar)
Сандански (Sandanski)
Септември (Septemvri)
Шивачево (Shivachevo)
Шумен (Shumen)
Славянци (Slavyantsi)
Сливен (Sliven)
Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)
Стамболово (Stambolovo)
Стара Загора (Stara Zagora)
Сухиндол (Suhindol)
Сунгурларе (Sungurlare)
Свищов (Svishtov)
Долината на Струма (Struma valley)
Търговище (Targovishte)
Върбица (Varbitsa)
Варна (Varna)
Велики Преслав (Veliki Preslav)
Видин (Vidin)
Враца (Vratsa)
Ямбол (Yambol)

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)
Тракийска низина (Thracian Lowlands)

CIPRO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού

Αφάμης o Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Afames o Laona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

REPUBBLICA CECA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Čechy

litoměřická

mělnická

Morava

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno
moravské zemské víno

FRANCIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola
Alsace, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Alsace o Vin d’Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un’unità geografica più piccola
Ajaccio
Aloxe-Corton
Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac
Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»
Arbois
Arbois Pupillin
Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages
Bandol
Banyuls
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn o Béarn Bellocq
Beaujolais Supérieur
Beaujolais, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Beaujolais-Villages
Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»
Beaune
Bellet o Vin de Bellet
Bergerac
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blanc Fumé de Pouilly
Blanquette de Limoux
Blaye
Bonnes Mares
Bonnezeaux
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»
Bourg
Bourgeais
Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un’unità geografica più piccola
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, preceduto da «Muscat de»
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Clos Vougeot
Collioure
Condrieu
Corbières, seguito o no da Boutenac
Cornas
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits
Côte Roannaise
Côte Rôtie
Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubance
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d’Auvergne, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Forez
Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots Bâtard-Montrachet
Crozes Ermitage
Crozes-Hermitage
Echezeaux
Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Ermitage
Faugères
Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillon
Grands Echezeaux
Graves
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliénas
Jurançon
L’Etoile
La Grande Rue
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lunel, preceduto o no da «Muscat de»
Lussac Saint-Émilion
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Mercurey
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Musigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages
Pessac-Léognan
Petit Chablis, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Pineau des Charentes
Pinot-Chardonnay-Macôn
Pomerol
Pommard
Pouilly Fumé
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Puisseguin Saint-Émilion
Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Quarts-de-Chaume
Quincy
Rasteau
Rasteau Rancio
Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé d’Anjou
Rosé de Loire
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny o Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Corse, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un’unità geografica più piccola
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet
Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d’Oléron o Saint-Sornin
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive, seguito o no da Val d’Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb
Vin de pays des Hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’Ile de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caume
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme
Vin de pays des Portes de Méditerranée
Vin de pays de la Principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
Vin de pays de la Sainte Baume
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L’Adour o Sables Fauves o Sables de l’Océan
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la Vallée du Paradis
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne

GERMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Nomi delle regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr

Walporzheim/Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer(*) o Mosel

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt/Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen

Elstertal

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Moseltal

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

GRECIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Tοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Tοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

UNGHERIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom o Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő (-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente o Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu (-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

ITALIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna
Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante
Barbaresco
Bardolino superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui o Acqui
Brunello di Motalcino
Carmignano
Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina
Chianti Classico
Fiano di Avellino
Forgiano
Franciacorta
Gattinara
Gavi o Cortese di Gavi
Ghemme
Greco di Tufo
Montefalco Sagrantino
Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane
Ramandolo
Recioto di Soave
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
Soave superiore
Taurasi
Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella
Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno
Aglianico del Vulture
Albugnano
Alcamo o Alcamo classico
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero o Sardegna Alghero
Alta Langa
Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:
— 
Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
— 
Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),
— 
Santa Maddalena (St.Magdalener),
— 
Terlano (Terlaner),
— 
Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),
— 
Valle Venosta (Vinschgau)
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea o Sardegna Arborea
Arcole
Assisi
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra o Bagnoli
Barbera d’Asti
Barbera del Monferrato
Barbera d’Alba
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignan o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice
Bardolino
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»
Campi Flegrei
Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena o Jerzu
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Cesanese di Affile o Affile
Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano
Cilento
Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Berici, seguito o no da«Barbarano»
Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
Colli del Trasimeno o Trasimeno
Colli della Sabina
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona
Colli di Faenza
Colli di Luni (Regione Liguria)
Colli di Luni (Regione Toscana)
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli d’Imola
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani, seguito o no da Todi
Colli Orientali del Friuli Picolit, seguito o no da Cialla o Rosazzo
Colli Perugini
Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia
Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano o Collio
Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, seguito o no da Pachino
Erbaluce di Caluso o Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani o Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (Regione Lombardia)
Garda (Regione Veneto)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi o Guardiolo
Irpinia
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison Pramaggiore
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (Regione Veneto)
Lugana (Regione Lombardia)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai
Marino
Marmetino di Milazzo o Marmetino
Marsala
Martina o Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera
Merlara
Molise
Monferrato, seguito o no da Casalese
Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzo, seguito o no da: Casauri o Terre di Casauria o Terre dei Vestini
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini o Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria
Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari
Nebiolo d’Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (Regione Umbria)
Orvieto (Regione Lazio)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro
Parrina
Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento
Pentro di Isernia o Pentro
Pergola
Piemonte
Pietraviva
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruché di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro o San Colombano
San Gimignano
San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de Goti
Santa Margherita di Belice
Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro
Savuto
Scanzo o Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca, seguito o no da Rayana
Serrapetrona
Sizzano
Soave
Solopaca
Sovana
Squinzano
Strevi
Tarquinia
Teroldego Rotaliano
Terracina, preceduto o no da Moscato dì
Terre dell’Alta Val Agri
Terre di Franciacorta
Torgiano
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi
Trento
Val d’Arbia
Val di Cornia, seguito o no da Suvereto
Val Polcevera, seguito o no da Coronata
Valcalepio
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)
Valdadige (Etschtaler), anche seguito o preceduto da Terra dei Forti (Regione Veneto)
Valdichiana
Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d’Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus
Valpolicella, seguito o no da Valpantena
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga o Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano
Vernaccia di San Gimignano
Vernacia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave o Piave
Vittoria
Zagarolo

2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (Regione Veneto)
Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese o Histonium
Delle Venezie (Regione Veneto)
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)
Dugenta
Emilia o dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate o del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena o Provincia di Modena
Montecastelli
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco o Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona o Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro o Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana o Toscano
Trexenta
Umbria
Valcamonica
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d’Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)
Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUSSEMBURGO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

MALTA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Island of Malta

Rabat

Mdina o Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta‘ Qali

Siggiewi

Gozo

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

PORTOGALLO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, seguito o no da Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madera o Madère o Madera o Vinho da Madera o Madera Weine o Madera Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

 

Ribatejo

 

Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

ROMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, seguito o no da

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernătești - Podgoria

 

Cotești

 

Cotnari

 

Crișana, seguito o no da

Biharia

Diosig

Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, seguito o no da

Boldești

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlați

Valea Călugărească

Zorești

Drăgășani

 

Huși, seguito o no da

Vutcani

Iana

 

Iași, seguito o no da

Bucium

Copou

Uricani

Lechința

 

Mehedinți, seguito o no da

Corcova

Golul Drâncei

Orevița

Severin

Vânju Mare

Miniș

 

Murfatlar, seguito o no da

Cernavodă

Medgidia

Nicorești

 

Odobești

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaș

 

Sâmburești

 

Sarica Niculițel, seguito o no da

Tulcea

Sebeș - Apold

 

Segarcea

 

Ștefănești, seguito o no da

Costești

Târnave, seguito o no da

Blaj

Jidvei

Mediaș

2.   Vini da tavola con indicazione geografica



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Colinele Dobrogei

Dealurile Crișanei

 

Dealurile Moldovei, o

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Hușilor

Dealurile lașilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

 

SLOVACCHIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj/-ská/-sky/-ské

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

SLOVENIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda
Haloze o Haložan
Koper o Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
Maribor o Mariborčan
Radgona-Kapela o Kapela Radgona
Prekmurje o Prekmurčan
Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje
Posavje
Primorska

SPAGNA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Finca Élez

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

Jumilla

La Mancha

 

La Palma

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Valtiendas

 

Vinos de Madrid

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

 

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra Barbanza e Iria
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Belchite
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Terra de Castelló
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra
Vino de la Tierra de Córdoba
Vino de la Tierra de Costa de Cantabria
Vino de la Tierra de Desierto de Almería
Vino de la Tierra de Extremadura
Vino de la Tierra Formentera
Vino de la Tierra de Gálvez
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
Vino de la Tierra de Ibiza
Vino de la Tierra de Illes Balears
Vino de la Tierra de Isla de Menorca
Vino de la Tierra de La Gomera
Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra
Vino de la Tierra de Liébana
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Torreperojil
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards
Welsh Vineyards

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire
Cheshire
Cornwall
Derbyshire
Devon
Dorset
East Anglia
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Isle of Wight
Isles of Scilly
Kent
Lancashire
Leicestershire
Lincolnshire
Northamptonshire
Nottinghamshire
Oxfordshire
Rutland
Shropshire
Somerset
Staffordshire
Surrey
Sussex
Warwickshire
West Midlands
Wiltshire
Worcestershire
Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire
Carmarthenshire
Denbighshire
Gwynedd
Monmouthshire
Newport
Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
The Vale of Glamorgan
Wrexham

B) -    BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1.    Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madera

2.(a)    Whisky

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

2.(b)    Whiskey

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione «Pot Still»)

3.    Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4.    Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:
— 
Fine
— 
Grande Fine Champagne
— 
Grande Champagne
— 
Petite Champagne
— 
Petite Fine Champagne
— 
Fine Champagne
— 
Borderies
— 
Fins Bois
— 
Bons Bois)
Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve
«Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare»,
«Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)»,
‘Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldjà,
«Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie»,
«Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe»,
«Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas»,
‘Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudjà,
«Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol»,
«Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo»
Vinars Târnave
Vinars Vaslui
Vinars Murfatlar
Vinars Vrancea
Vinars Segarcea

5.    Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6.    Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d’Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d’Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Ζιβανία/Zivania
Törkölypálinka

7.    Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d’Alsace
Quetsch d’Alsace
Framboise d’Alsace
Mirabelle d’Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige
Südtiroler Aprikot/Südtiroler
Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Williams trentino/Williams del Trentino
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošácka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Gönci barackpálinka
Pálinka
«Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan»,
‘Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistrà,
«Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel»,
«Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech»
Pălincă
Țuică Zetea de Medieșu Aurit
Țuică de Valea Milcovului
Țuică de Buzău
Țuică de Argeș
Țuică de Zalău
Țuică Ardelenească de Bistrița
Horincă de Maramureș
Horincă de Cămârzana
Horincă de Seini
Horincă de Chioar
Horincă de Lăpuș
Turț de Oaș
Turț de Maramureș

8.    Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados
Calvados du Pays d’Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9.    Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige
Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.    Bevande spiritose di frutta

Pacharán
Pacharán navarro

11.    Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandres Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
Vilniaus Džinas
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus
Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička

12.    Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.    Bevande spiritose all’anice

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ούζο/Ouzo

14.    Liquori

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry/Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkelių
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15.    Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punch

16.    Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Polska Wódka/Polish Vodka
Laugarício Vodka
Originali Lietuviška Degtinė
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns

17.    Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká

C)    VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein
Pelin
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

PARTE B:   IN SERBIA

A) -    VINI ORIGINARI DELLA SERBIA

1.    Vini di qualità prodotti in regioni determinate



in serbo

in inglese

Подрејони

(Контролисано порекло и квалитет/K.П.K.)

Виногорја (Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г.)

Regioni determinate

(Designazione controllata e qualità)

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

(Designazione controllata e qualità garantita)

Крајински

Кључко

Брзопаланачко

Михајловачко

Неготинско

Рајачко

Krajina

Ključ

Brza Palanka

Mihajlovac

Negotin

Rajac

Књажевачки

Борско

Бољевачко

Зајечарско

Врбичко

Џервинско

Кnjaževac

Bor

Boljevac

Zaječar

Vrbica

Džervin

Алексиначки

Ражањско

Сокобањско

Житковачко

Aleksinac

Razanj

Sokobanja

Žitkovac

Топлички

Прокупачко

Добричко

Toplica

Prokuplje

Dobrić

Нишки

Матејевачко

Сићевачко

Кутинско

Niš

Matejevac

Sićevo

Kutin

Нишавски

Белопаланачко

Пиротско

Бабушничко

Nišava

Bela Palanka

Pirot

Babušnica

Лесковачки

Бабичко

Пусторечко

Винарачко

Власотиначко

Leskovac

Babičko

Pusta reka

Vinarce

Vlasotince

Врањски

Сурдуличко

Вртогошко

Буштрањско

Vranje

Surdulica

Vrtogoš

Buštranje

Чачански

Љубићко

Јеличко

Cacak

Ljubić

Jelica

Крушевачки

Трстеничко

Темничко

Расинско

Жупско

Krusevac

Trstenik

Temnič

Rasina

Župa

Млавски

Браничевско

Ореовачко

Ресавско

Mlava

Braničevo

Oreovica

Resava

Јагодински

Јагодинско

Левачко

Јовачко

Параћинско

Jagodina

Jagodina

Levac

Jovac

Paraćin

Београдски

Грочанско

Смедеревско

Дубонско

Крњевачко

Belgrade

Gročka

Smederevo

Dubona

Krnjevo

Опленачки

Космајско

Венчачко

Рачанско

Крагујевачко

Oplenac

Kosmaj

Venčac

Rača

Kragujevac

Поцерски

Тамнавско

Подгорско

Cer

Tamnava

Podgorina

Сремски

Фрушкогорско

Srem

Fruška Gora

Јужнобанатски

Вршачко

Белоцркванско

Делиблатска пешчара

Southern Banat

Vršac

Bela Crkva

Deliblato Sands

Севернобанатски

Банатско-потиско

Northern Banat

Banat-Tisa

 

Палићко

Хоргошко

 

Palić

Horgoš

Северни … (*1)

Источко

Пећко

Northern Kosovo (*1)

Istok

Peć

Јужни … (*1)

Ђаковичко

Ораховачко

Призренско

Суворечко

Малишевско

Southern Kosovo (*1)

Đakovica

Orahovac

Prizren

Suva Reka

Mališevo

(*1)   

Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

2.    Vini da tavola con indicazione geografica



In serbo

(Контролисано порекло/K.П.)

In inglese

(Indicazione geografica/IG)

Тимочки

Нишавско-jужноморавски

Западноморавски

Шумадијско-великоморавски

Поцерски

Сремски

Банатски

Суботичко-хоргошка пешчара

Косовско-метохијски (*1)

Timok

Nišava – Južna Morava

Zapadna Morava

Šumadija – Velika Morava

Cer

Srem

Banat

Subotica-Horgoš Sands

Kosovo-Metohija (*1)

(*1)   

Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

B) -    BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SERBIA

1.    Acquavite di frutta

Српска шљивовица (Srpska sljivovica)

2.    Acquavite di vino

Лозовача из Поморавља (Lozovaca iz Pomoravlja)
Вршачка лозовача (Vrsacka lozovaca)
Тимочка лозовача (Timocka lozovaca)
Смедеревска лозовача (Smederevska lozovaca)
Вршачка комовица (Vrsacka komovica)
Жупска комовица (Zupska komovica)
Јастребачка комовица (Jastrebacka komovica)

3.    Altre bevande spiritose

Шумадијски чај (Sumadijski caj)
Линцура из Шумадије (Lincura iz Sumadije)
Пиротска линцура (Pirotska lincura)
Траварица са Хомоља (Travarica sa Homolja)
Траварица из Топлице (Travarica iz Toplice)
Клековача Бајина Башта (Klekovaca Bajina Basta)

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell’allegato II del protocollo 2)



PARTE A:  NELLA COMUNITÀ

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κάβα (Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (1)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tous

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillon

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d’origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

 

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d’Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latino

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC de la région Valle d’Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est!Est!!Est!!!

DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Latino

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (o LP o Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC/IGT de Bolzano

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος (Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)]

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d’origine controlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

Tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

Bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

Siller

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch/Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese/Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett/Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese/Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madera, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

VDT con IG Estremadura e Ribatejano

DO Madera, DO Porto

VDT con IG V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (o grande reserva)

DO Madera

V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madera

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserve

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

SLOVENIA

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

SLOVACCHIA

Forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completata dai numeri 3-6

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

Esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

BULGARIA

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

регионално вино (Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Ново (young)

Tutti

V.q.p.r.d. VDT con IG

Bulgaro

Премиум (premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Резерва (reserve)

Tutti

V.q.p.r.d. VDT con IG

Bulgaro

Премиум резерва (premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Специална резерва (special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Специална селекция (special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Колекционно (collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Розенталер (Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin cu indicație geografică

Tutti

VDT con IG

Rumeno

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

(1)   

Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(2)   

Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.



PARTE B:  IN SERBIA

Elenco delle menzioni tradizionali specifiche per i vini

Menzioni tradizionali specifiche

Vini interessati

Categoria di vini

Контролисано порекло/K.П. (Kontrolisano poreklo/K.P.)

Tutti

Vini da tavola con indicazione geografica (prodotti in una regione)

Контролисано порекло и квалитет/K.П.K. (Kontrolisano poreklo i kvalitet/K.P.K.)

Tutti

V.q.p.r.d. (prodotti in una regione determinata)

Контролисано порекло и гарантован квалитет/K.П.Г. (Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet/K.P.G.)

Tutti

V.q.p.r.d., (prodotti in una sottoregione)

Elenco delle menzioni tradizionali complementari per i vini

Menzioni tradizionali complementari

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

Сопствена берба (Production from own vineyards)

Tutti

VDT con IG, v.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Serbo

Архивско вино (Reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Касна берба (Late harvest)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Суварак (Overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Serbo

Младо вино (Young wine)

Tutti

VDT con IG e v.q.p.r.d.

Serbo

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

di cui all’Articolo 12 dell’Allegato II del Protocollo 2

a)    Serbia

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Serbia

Telefono: +381 11 3611880

Fax +381 11 3631652

e-mail: m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu

b)    Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax +32 2 296 62 92

e-mail: AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu

▼M3

PROTOCOLLO n. 3

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 14 ) ("convenzione"), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'"accordo pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3.  
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo ("norme transitorie") sono considerati originari dell'Unione europea o della Repubblica di Serbia.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui si basano le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o la Repubblica di Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

("norme" o "norme transitorie")

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Articolo 38

Liechtenstein

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Articolo 40

Principato di Andorra

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM" o "convenzione"). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base ad esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine "spedizione" si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per "contenuto massimo di materiali non originari" si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine "territori" comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Serbia, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 15 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a tale revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ("parti contraenti del SEE") se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Serbia, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Serbia e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 16 ). La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota1 –    Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 –    Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 –    Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…" oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 –    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 –    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 –    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 –    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex051191

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 071010 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex1512

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex1516

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

180610

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex2008

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 080610 , 200961 , 200969 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 080610 , 200961 , 200969 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex2402

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 240319 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex2403

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. (1)

oppure

Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

 

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex382499 ed ex382600

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex4012

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex4410 a ex4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex4418

- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno

 

- Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

— feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

— nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— oppure

— unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 560311 a 560314

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

— oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 560391 a 560394

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

— e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex6202 , ex6204 , ex6206 , ex6209 ed ex6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex6210 ed ex6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri:

 

 

--  ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--  altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex7102 , ex7103 ed ex7104

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

— greggi

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex7107 , ex7109 ed ex7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

721891 e 721899

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

722490

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex7307

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

— oppure

— fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 854231 a 854239

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

900150

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

— oppure

— fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritolu, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2) .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 ) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) (3)

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)(4)

(1)  Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 17 ) ):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari della Serbia o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari della Serbia:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in Serbia;

b) 

i prodotti ottenuti in Serbia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Serbia, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)   

Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 18 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…

a… ( 19 )

Mi impegno a informare immediatamente… (18)  qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO 4

in materia di trasporti terrestri



Articolo 1

Scopo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle parti mediante l’applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
La cooperazione riguarda l’intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
2.  

A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

— 
le infrastrutture di trasporto nel territorio dell’una o dell’altra parte, nella misura necessaria per conseguire l’obiettivo del presente protocollo;
— 
l’accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
— 
gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
— 
la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
— 
gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

traffico comunitario di transito : trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Serbia, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)

traffico di transito della Serbia : trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Serbia e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Serbia, effettuato da un vettore stabilito in Serbia;

c)

trasporto combinato :

trasporto di merci nel quale l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d’aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

— 
fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
— 
in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.

Articolo 5

Pianificazione

Lo sviluppo sul territorio serbo di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Serbia e della regione dell’Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per la Serbia. Questa rete è stata definita in un memorandum d’intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.  
La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell’articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all’articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
2.  
Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l’uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7

Disposizione generale

Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell’ambiente.

Articolo 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell’ambito dell’ammodernamento delle ferrovie serbe, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

— 
incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
— 
rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Serbia nell’ambito delle rispettive legislazioni;
— 
incoraggiare l’uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l’impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
— 
migliorare la rapidità e l’affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
— 
aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
— 
ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
— 
eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l’accesso al trasporto combinato;
— 
armonizzare, all’occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l’indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
— 
prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

— 
intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell’ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
— 
creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell’utente;
— 
preparare la partecipazione della Serbia all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TRASPORTI SU STRADA

Articolo 11

Disposizioni generali

1.  
Per quanto riguarda l’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Serbia oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell’attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Serbia sull’accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all’articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all’articolo 13, paragrafo 2, la Serbia collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2.  
Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Serbia e al traffico di transito serbo attraverso la Comunità.
3.  
Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all’articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Serbia, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell’articolo 121 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
4.  
Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l’inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell’Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Serbia che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.
5.  
Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Serbia. Ciascuna parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra parte contraente.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

— 
soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l’attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia;
— 
un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le parti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1.  
Le parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
2.  
Le parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull’imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3.  
In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Serbia per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Serbia si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l’importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
4.  
Fintantoché non sarà stato concluso l’accordo di cui al paragrafo 2 e all’articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Serbia, proposte dopo l’entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14

Pesi e dimensioni

1.  
La Serbia accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all’articolo 5. Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Serbia possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2.  
La Serbia cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all’articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15

Ambiente

1.  
Per tutelare l’ambiente, le parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
2.  
Nell’intento di fornire all’industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
3.  
I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l’ambiente possono circolare sul territorio delle parti senza ulteriori restrizioni.
4.  
Per quanto riguarda l’introduzione di nuove norme, le parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16

Aspetti sociali

1.  
La Serbia armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
2.  
La Serbia, quale parte contraente dell’Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell’evoluzione della normativa sociale nel settore.
3.  
Le parti collaborano per garantire l’attuazione e l’applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4.  
Le parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull’accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17

Disposizioni relative al traffico

1.  
Le parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
2.  
In generale, le parti favoriscono l’introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d’informazione sul traffico stradale.
3.  
Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4.  
Le parti cercano inoltre di armonizzare l’assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

Articolo 18

Sicurezza stradale

1.  
La Serbia armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.
2.  
La Serbia, quale parte contraente dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3.  
Le parti collaborano all’attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1.  
Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2.  
Le parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
3.  
Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l’adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione dell’ambito di applicazione

Se, in base all’esperienza acquisita durante l’applicazione del presente protocollo, una delle parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell’ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all’altra parte.

Articolo 21

Attuazione

1.  
La cooperazione tra le parti si svolge nell’ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell’articolo 123 del presente accordo.
2.  

In particolare, il sottocomitato:

a) 

elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell’ambiente;

b) 

analizza l’applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

c) 

procede, due anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

d) 

coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e la Serbia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l’omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 ( 20 ) ( 21 ):

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):



 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburi

Massa di ossidi di azoto

Massa di particolati

Fumo

 

 

(CO)

g/kWh

(HC)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT)

g/kWh

m-1

Riga B1

euro IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):



 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburi non metanici

Massa di metano

Massa di ossidi di azoto

Massa di particolati

 

 

(CO)

g/kWh

(NMHC)

g/kWh

(CH4()

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT) ()

g/kWh

Riga B1

euro IV

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

(1)   

Solo per motori a GN.

(2)   

Non si applica ai motori a gas.

2. In futuro, la Comunità e la Serbia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all’avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

PROTOCOLLO 5

sugli aiuti di stato all’industria siderurgica



1. Le parti riconoscono che la Serbia deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

2. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all’industria siderurgica, secondo la definizione di cui all’allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall’applicazione all’industria siderurgica dell’articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo, la Serbia può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

a) 

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

b) 

il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

c) 

la Serbia presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

4. La Serbia presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall’autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5. La Commissione europea sorveglia l’attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l’autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l’autorità serba per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Serbia per l’elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

7. Ciascuna parte garantisce un’assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Serbia e sull’attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

9. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell’altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall’invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

PROTOCOLLO 6

sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

«legislazione doganale» : le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente» : l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)

«autorità interpellata» : l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)

«dati personali» : tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione che viola la legislazione doganale» : tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’esame delle violazioni di detta legislazione.
2.  
L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3.  
L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2.  

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

a) 

se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) 

se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.  

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) 

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) 

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) 

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a) 

attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l’altra parte;

b) 

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) 

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e) 

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per:

a) 

consegnare tutti i documenti o

b) 

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall’autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

l’autorità richiedente;

b) 

la misura richiesta;

c) 

oggetto e ragione della domanda;

d) 

le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

f) 

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.  
Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
4.  
Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.  
Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall’autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2.  
Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L’autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2.  
Tale informazione può essere computerizzata.
3.  
Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

1.  

L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente protocollo:

a) 

possa pregiudicare la sovranità della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b) 

possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o

c) 

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca in un’indagine, in un’azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata potrebbe esigere.
3.  
Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4.  
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2.  
I dati personali possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
3.  
L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4.  
Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.  
L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Serbia e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2.  
Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.  

Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a) 

non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b) 

sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Serbia; e

c) 

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.  
In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Serbia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3.  
Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 119 del presente accordo.

PROTOCOLLO 7

Composizione delle controversie



CAPITOLO I

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 1

Obiettivo

L’obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

a) 

Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell’articolo 41, paragrafo 1), e l’articolo 47;

b) 

Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):

— 
Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58)
— 
Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3)
— 
Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 3, seconda frase)
— 
Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71);
c) 

Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:

— 
Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).

CAPITOLO II

Procedure di composizione delle controversie

Sezione I

Procedura di arbitrato

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

1.  
Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all’articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
2.  
Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l’oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall’altra parte o l’inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2.  
Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3.  
Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell’elenco compilato a norma dell’articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente.

Qualora le parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4.  
Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.
5.  
La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.
6.  
Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, le parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l’arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che le parti non decidano di procedere diversamente.

7.  
In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2.  
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.
3.  
Il lodo indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4.  
La parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
5.  
Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

Sezione II

Applicazione del lodo arbitrale

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole necessario per l’applicazione del lodo

1.  
La parte convenuta notifica alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2.  
In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.  
Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale

1.  
Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
2.  
In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
3.  
Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

1.  
Se la parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte ricorrente, un’offerta di compensazione temporanea.
2.  
Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell’articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l’applicazione dei benefici concessi a norma dell’articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione. La parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.
3.  
Se la parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4.  
La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

1.  
La parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla parte ricorrente.
2.  
Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3.  
Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d’interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l’acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.  
Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l’adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2.  
Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e vengono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all’unanimità di non divulgarli.

CAPITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Articolo 15

Elenco di arbitri

1.  
Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.
2.  
Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

Articolo 16

Nesso con gli obblighi OMC

In caso di adesione della Serbia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) 

i collegi arbitrali costituiti nell’ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

b) 

Il diritto delle parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

c) 

Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

Articolo 17

Termini

1.  
Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto a cui si riferiscono.
2.  
Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.
3.  
Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.

Articolo 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2.  
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri.
3.  
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo, tranne l’articolo 2.

ATTO FINALE



I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL’IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA,

in appresso denominata «la Serbia»,

dall’altra,

riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall’altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:



Allegato I (articolo 21) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 26) – Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 27) – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (articolo 29) – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi

Allegato V (articolo 30) – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (articolo 52) – Stabilimento: «servizi finanziari»

Allegato VII (articolo 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (articolo 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (articolo 28) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (articolo 44) – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (articolo 61) – In materia di trasporti terrestri

Protocollo 5 (articolo 73) – Aiuti di Stato all’industria siderurgica

Protocollo 6 (articolo 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 7 (articolo 129) – Composizione delle controversie

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all’articolo 3

Dichiarazione comune relativa all’articolo 32

Dichiarazione comune relativa all’articolo 75

I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho.

V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight.

Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta.

Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Gћal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunitatea Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

За Републику Србиjу

signatory

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all’articolo 3

Le parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle più serie minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa è quindi una preoccupazione comune delle Comunità europee, dei loro Stati membri e della Serbia.

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l’Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l’inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (cfr. documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola è stata inserita negli accordi tra l’Unione europea e quasi cento paesi.

Come membri responsabili della comunità internazionale, l’Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono.

In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell’UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le parti hanno deciso di inserire nell’articolo 3 del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell’Unione europea.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 32

Scopo delle misure di cui all’articolo 32 è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un’ulteriore trasformazione e impedire l’eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.

Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale.

Dichiarazione comune relativa all’articolo 75

Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all’articolo 39 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all’articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 22 ).

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, compresa la Serbia, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

— 
in applicazione dell’articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea ( 23 ), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;
— 
in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell’articolo 26, paragrafo 2.



( 1 )  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.

( 2 )  GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.

( 4 ) Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.

( 5 )  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( 6 ) Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

( 7 ) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.

( 8 )  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( 9 )  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

( 10 )  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2005.

( 11 )  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

( 12 )  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

( 13 )  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

( 14 )  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 15 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 16 )  GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 17 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 18 ) Nome e indirizzo del cliente.

( 19 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

( 20 ) Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1).

( 21 ) Questi valori limite saranno aggiornati a norma delle direttive pertinenti e in funzione delle eventuali revisioni future degli stessi.

( 22 )  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

( 23 )  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).