02012R0748 — IT — 01.01.2018 — 006.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 224 dell'21.8.2012, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 gennaio 2013 |
L 4 |
36 |
9.1.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2014 |
L 23 |
12 |
28.1.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/1039 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2015 |
L 167 |
1 |
1.7.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 |
L 3 |
3 |
6.1.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2012
che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:
a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;
b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio;
c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;
d) la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale;
e) il rilascio di certificati acustici;
f) l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze;
h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
i) l’emissione di direttive di navigabilità.
2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) per «JAA» si intendono le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities);
b) per «JAR» si intendono le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements);
c) per «parte 21» si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione stabilite nell’allegato I del presente regolamento;
d) per «parte M» si intendono i requisiti di aeronavigabilità applicabili adottati in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008;
e) «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
f) «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;
g) «ETSO»: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l’«Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;
h) «EPA»: European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo significa che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;
i) «aeromobile ELA1», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;
iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;
j) «aeromobile ELA2», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
iii) un aerostato;
iv) un aerostato ad aria calda;
v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
— peso statico massimo 3 %,
— spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
— progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
— comandi non servoassistiti;
vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.
Articolo 2
Omologazione di prodotti, parti e pertinenze
1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).
2. In deroga al paragrafo 1, l’aeromobile, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I dell’allegato I (parte 21). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P dell’allegato I (parte 21), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.
Articolo 3
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità
1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:
i) la sua base di omologazione era costituita:
— dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
— per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
—
— uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure
— uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.
L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;
ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
iii) le dirf applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;
b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:
i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);
ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e
iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
b) non si applicano i punti 21.A.15 lettere a), b) e c) dell’allegato I (parte 21);
c) in deroga al punto 21.A.17 A dell’allegato I (Parte 21), la base di omologazione è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;
d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:
a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b) non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);
c) la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.103(a)(2) e (b) dell’allegato I (parte 21).
4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.433(a) dell’allegato I (parte 21).
5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.
Articolo 4
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare
1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.
2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:
a) qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b) non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);
c) la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;
d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).
▼M2 —————
Articolo 6
Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze
1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b) non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);
c) i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;
d) gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).
Articolo 7
Permesso di volo
Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.
Articolo 7 bis
Dati relativi all’idoneità operativa
1. Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.
2. Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.
3. Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.
4. I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.
Articolo 8
Imprese di progettazione
1. Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).
2. In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui principale sede di attività sia ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato, relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta, a condizione che:
a) lo Stato sia lo Stato di progettazione; e
b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.
3. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro ai sensi delle procedure e delle prescrizioni JAA in vigore prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
Articolo 9
Imprese di produzione
1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).
2. In deroga al paragrafo 1, il produttore, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:
a) lo Stato sia lo Stato di produzione; e
b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.
3. Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
Articolo 10
Misure adottate dall’Agenzia
1. L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
2. Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.
Articolo 11
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE 21
Omologazione di aeromobili e di prodotti, parti e pertinenze correlati e certificazioni delle imprese di progettazione e produzione
|
Indice |
|
|
21.1. |
Generalità |
|
SEZIONE A — |
REQUISITI TECNICI |
|
CAPITOLO A — |
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
21.A.1 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.2 |
Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato |
|
21.A.3A |
Avarie, malfunzionamenti e difetti |
|
21.A.3B |
Direttive di aeronavigabilità |
|
21.A.4 |
Coordinamento tra progettazione e produzione |
|
CAPITOLO B — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI |
|
21.A.11 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.13 |
Ammissibilità |
|
21.A.14 |
Dimostrazione di idoneità |
|
21.A.15 |
Domanda |
|
21.A.16A |
Specifiche di certificazione |
|
21.A.16B |
Condizioni speciali |
|
21.A.17A |
Premesse fondamentali per l’omologazione del tipo |
|
21.A.17B |
Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa |
|
21.A.18 |
Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili |
|
21.A.19 |
Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione |
|
21.A.20 |
Conformità alle premesse per l’omologazione del tipo, alle premesse per l’omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale |
|
21.A.21 |
Rilascio del certificato di omologazione |
|
21.A.23 |
Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto |
|
21.A.31 |
Progetto di tipo |
|
21.A.33 |
Verifiche e prove |
|
21.A.35 |
Prove di volo |
|
21.A.41 |
Certificato di omologazione del tipo |
|
21.A.44 |
Obblighi del titolare |
|
21.A.47 |
Trasferibilità |
|
21.A.51 |
Durata e validità |
|
21.A.55 |
Conservazione della documentazione |
|
21.A.57 |
Manuali |
|
21.A.61 |
Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità |
|
21.A.62 |
Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa |
|
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO D — |
MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI |
|
21.A.90A |
Finalità |
|
21.A.90B |
Modifiche standard |
|
21.A.91 |
Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo |
|
21.A.92 |
Ammissibilità |
|
21.A.93 |
Domanda |
|
21.A.95 |
Modifiche di minore entità |
|
21.A.97 |
Modifiche di maggiore entità |
|
21.A.101 |
Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili |
|
21.A.103 |
Rilascio dell’approvazione |
|
21.A.105 |
Conservazione della documentazione |
|
21.A.107 |
Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità |
|
21.A.108 |
Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa |
|
21.A.109 |
Obblighi e contrassegno EPA |
|
CAPITOLO E — |
CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE |
|
21.A.111 |
Finalità |
|
21.A.112A |
Ammissibilità |
|
21.A.112B |
Dimostrazione di idoneità |
|
21.A.113 |
Domanda di un certificato supplementare di omologazione |
|
21.A.114 |
Dimostrazione di conformità |
|
21.A.115 |
Rilascio di un certificato supplementare di omologazione |
|
21.A.116 |
Trasferibilità |
|
21.A.117 |
Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare |
|
21.A.118A |
Obblighi e contrassegno EPA |
|
21.A.118B |
Durata e validità |
|
21.A.119 |
Manuali |
|
21.A.120A |
Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità |
|
21.A.120B |
Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa |
|
CAPITOLO F — |
PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE |
|
21.A.121 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.122 |
Ammissibilità |
|
21.A.124 |
Domanda |
|
21.A.125A |
Rilascio di un’autorizzazione a procedere |
|
21.A.125B |
Non conformità |
|
21.A.125C |
Durata e validità |
|
21.A.126 |
Sistema di verifica della produzione |
|
21.A.127 |
Prove: aeromobile |
|
21.A.128 |
Prove: motori ed eliche |
|
21.A.129 |
Obblighi del costruttore |
|
21.A.130 |
Dichiarazione di conformità |
|
CAPITOLO G — |
APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE |
|
21.A.131 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.133 |
Ammissibilità |
|
21.A.134 |
Domanda |
|
21.A.135 |
Rilascio dell’approvazione di impresa di produzione |
|
21.A.139 |
Sistema qualità |
|
21.A.143 |
Manuale d’impresa |
|
21.A.145 |
Requisiti per l’approvazione |
|
21.A.147 |
Modifiche all’impresa di produzione approvata |
|
21.A.148 |
Trasferimenti di sede |
|
21.A.149 |
Trasferibilità |
|
21.A.151 |
Condizioni di approvazione |
|
21.A.153 |
Modifiche alle condizioni di approvazione |
|
21.A.157 |
Indagini |
|
21.A.158 |
Non conformità |
|
21.A.159 |
Durata e validità |
|
21.A.163 |
Privilegi |
|
21.A.165 |
Obblighi del titolare |
|
CAPITOLO H — |
CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ |
|
21.A.171 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.172 |
Ammissibilità |
|
21.A.173 |
Classificazione |
|
21.A.174 |
Domanda |
|
21.A.175 |
Lingua |
|
21.A.177 |
Emendamenti o modifiche |
|
21.A.179 |
Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri |
|
21.A.180 |
Verifiche |
|
21.A.181 |
Durata e validità |
|
21.A.182 |
Identificazione degli aeromobili |
|
CAPITOLO I — |
CERTIFICATI ACUSTICI |
|
21.A.201 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.203 |
Ammissibilità |
|
21.A.204 |
Domanda |
|
21.A.207 |
Emendamenti o modifiche |
|
21.A.209 |
Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri |
|
21.A.210 |
Verifiche |
|
21.A.211 |
Durata e validità |
|
CAPITOLO J — |
APPROVAZIONE DOA |
|
21.A.231 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.233 |
Ammissibilità |
|
21.A.234 |
Domanda |
|
21.A.235 |
Rilascio dell’approvazione di impresa di progettazione |
|
21.A.239 |
Assicurazione qualità del progetto |
|
21.A.243 |
Informazioni |
|
21.A.245 |
Requisiti per l’approvazione |
|
21.A.247 |
Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto |
|
21.A.249 |
Trasferibilità |
|
21.A.251 |
Termini di approvazione |
|
21.A.253 |
Modifiche alle condizioni di approvazione |
|
21.A.257 |
Indagini |
|
21.A.258 |
Non conformità |
|
21.A.259 |
Durata e validità |
|
21.A.263 |
Privilegi |
|
21.A.265 |
Obblighi del titolare |
|
CAPITOLO K — |
PARTI E PERTINENZE |
|
21.A.301 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.303 |
Conformità ai requisiti applicabili |
|
21.A.305 |
Approvazione di parti e pertinenze |
|
21.A.307 |
Messa in servizio di parti e pertinenze per l’installazione |
|
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO M — |
RIPARAZIONI |
|
21.A.431A |
Campo d’applicazione |
|
21 A.431B |
Riparazioni standard |
|
21.A.432A |
Ammissibilità |
|
21.A.432B |
Dimostrazione di idoneità |
|
21.A.433 |
Progetto di riparazione |
|
21.A.435 |
Classificazione delle riparazioni |
|
21.A.437 |
Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione |
|
21.A.439 |
Produzione di parti per la riparazione |
|
21.A.441 |
Esecuzione delle riparazioni |
|
21.A.443 |
Limitazioni |
|
21.A.445 |
Danni non riparati |
|
21.A.447 |
Conservazione della documentazione |
|
21.A.449 |
Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità |
|
21.A.451 |
Obblighi e contrassegno EPA |
|
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO O — |
AUTORIZZAZIONI ETSO |
|
21.A.601 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.602A |
Ammissibilità |
|
21.A.602B |
Dimostrazione di idoneità |
|
21.A.603 |
Domanda |
|
21.A.604 |
Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit) |
|
21.A.605 |
Requisiti relativi ai dati |
|
21.A.606 |
Rilascio dell’autorizzazione ETSO |
|
21.A.607 |
Privilegi dell’autorizzazione ETSO |
|
21.A.608 |
Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP) |
|
21.A.609 |
Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO |
|
21.A.610 |
Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati |
|
21.A.611 |
Modifiche di progetto |
|
21.A.613 |
Conservazione della documentazione |
|
21.A.615 |
Verifiche dell’Agenzia |
|
21.A.619 |
Durata e validità |
|
21.A.621 |
Trasferibilità |
|
CAPITOLO P — |
PERMESSO DI VOLO |
|
21.A.701 |
Campo d’applicazione |
|
21.A.703 |
Ammissibilità |
|
21.A.705 |
Autorità competente |
|
21.A.707 |
Domanda di permesso di volo |
|
21.A.708 |
Condizioni di volo |
|
21.A.709 |
Domanda di approvazione delle condizioni di volo |
|
21.A.710 |
Approvazione delle condizioni di volo |
|
21.A.711 |
Rilascio del permesso di volo |
|
21.A.713 |
Modifiche |
|
21.A.715 |
Lingua |
|
21.A.719 |
Trasferibilità |
|
21.A.721 |
Verifiche |
|
21.A.723 |
Durata e validità |
|
21.A.725 |
Rinnovo del permesso di volo |
|
21.A.727 |
Obblighi del titolare di un permesso di volo |
|
21.A.729 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO Q — |
IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE |
|
21.A.801 |
Identificazione di prodotti |
|
21.A.803 |
Trattamento dei dati identificativi |
|
21.A.804 |
Identificazione di parti e pertinenze |
|
21.A.805 |
Identificazione di parti critiche |
|
21.A.807 |
Identificazione degli articoli ETSO |
|
SEZIONE B — |
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI |
|
CAPITOLO A — |
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
21.B.5 |
Campo d’applicazione |
|
21.B.20 |
Obblighi dell’Autorità competente |
|
21.B.25 |
Requisiti d’impresa per l’Autorità competente |
|
21.B.30 |
Procedure documentate |
|
21.B.35 |
Modifiche organizzative e delle procedure |
|
21.B.40 |
Composizione delle controversie |
|
21.B.45 |
Resoconti/coordinamento |
|
21.B.55 |
Conservazione della documentazione |
|
21.B.60 |
Direttive di aeronavigabilità |
|
CAPITOLO B — |
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI |
|
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO D — |
MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI |
|
21.B.70 |
Approvazione delle modifiche al certificato di omologazione del tipo |
|
CAPITOLO E — |
CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE |
|
CAPITOLO F — |
PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE |
|
21.B.120 |
Indagini |
|
21.B.125 |
Non conformità |
|
21.B.130 |
Rilascio di autorizzazione a procedere |
|
21.B.135 |
Mantenimento dell’autorizzazione a procedere |
|
21.B.140 |
Emendamento dell’autorizzazione a procedere |
|
21.B.145 |
Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere |
|
21.B.150 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO G — |
APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE |
|
21.B.220 |
Non conformità |
|
21.B.225 |
Non conformità |
|
21.B.230 |
Rilascio del certificato |
|
21.B.235 |
Monitoraggio continuo |
|
21.B.240 |
Emendamento di una approvazione di impresa di produzione |
|
21.B.245 |
Sospensione e revoca dell’approvazione di impresa di produzione |
|
21.B.260 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO H — |
CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ |
|
21.B.320 |
Indagini |
|
21.B.325 |
Rilascio del certificato di aeronavigabilità |
|
21.B.326 |
Certificato di aeronavigabilità |
|
21.B.327 |
Certificato ristretto di aeronavigabilità |
|
21.B.330 |
Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità |
|
21.B.345 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO I — |
CERTIFICATI ACUSTICI |
|
21.B.420 |
Indagini |
|
21.B.425 |
Rilascio di certificati acustici |
|
21.B.430 |
Sospensione e revoca di certificati acustici |
|
21.B.445 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO J — |
APPROVAZIONE DOA |
|
CAPITOLO K — |
PARTI E PERTINENZE |
|
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO M — |
RIPARAZIONI |
|
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) |
|
|
CAPITOLO O — |
AUTORIZZAZIONI ETSO |
|
CAPITOLO P — |
PERMESSO DI VOLO |
|
21.B.520 |
Indagine |
|
21.B.525 |
Rilascio del permesso di volo |
|
21.B.530 |
Revoca del permesso di volo |
|
21.B.545 |
Conservazione della documentazione |
|
CAPITOLO Q — |
IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE |
|
Appendici |
|
|
Appendice I — |
Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione; |
|
Appendice II — |
Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità; |
|
Appendice III — |
Modulo AESA 20a — Permesso di volo; |
|
Appendice IV — |
Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da organismi approvati); |
|
Appendice V — |
Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità; |
|
Appendice VI — |
Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità; |
|
Appendice VII — |
Modulo AESA 45 — Certificato acustico; |
|
Appendice VIII — |
Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobile; |
|
Appendice IX — |
Modulo AESA 53 — Certificato di immissione in servizio; |
|
Appendice X — |
Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzione; |
|
Appendice XI — |
Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione; |
|
Appendice XII — |
Categorie di prove di volo e delle relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo 85 |
21.1. Generalità
Ai fini del presente allegato I (parte 21), per «autorità competente» si intende:
a) per le imprese con sede principale d’attività in uno Stato membro, l’autorità designata da detto Stato membro, o l’Agenzia, se così richiesto da tale Stato membro; oppure
b) per le imprese con sede principale d’attività in un paese terzo, l’Agenzia.
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
21.A.1 Finalità
La presente sezione definisce le disposizioni generali che disciplinano i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati, o da rilasciare, in conformità alla presente Sezione.
21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato
Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto, una parte o una pertinenza in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che i suddetti richiedenti o titolari dimostrino di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare siano trasferite correttamente al momento e in seguito.
21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti
a) Sistema di raccolta, controllo ed analisi dei dati.
I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari, autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) o di approvazioni di progettazione di modifiche di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione emessa in base al presente regolamento, devono istituire un sistema per la raccolta, il controllo e l’analisi delle notifiche di non conformità e dei dati relativi ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre occorrenze che hanno o possano avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra. Le informazioni relative al sistema devono essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata ai sensi delle normative vigenti.
b) Come informare l’Agenzia
1) I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla progettazione di modifiche di maggiore entità o altre approvazioni emesse in conformità al presente regolamento sono tenuti ad informare l’Agenzia in merito a qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altre evenienze di cui siano venuti a conoscenza, in merito a un prodotto, una parte o una pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra, che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.
2) La notifica deve essere effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia, quanto prima possibile, ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall’identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.
c) Verifica delle segnalazioni
1) Quando una non conformità segnalata in base alla lettera b) del presente regolamento, o ai sensi del punto 21.A.129(f)(2) o 21.A.165(f)(2), è il risultato di una carenza di progettazione o di fabbricazione, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione alla progettazione di modifiche maggiori o dell’autorizzazione ETSO, o il fabbricante, a seconda dei casi, provvederà ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all’Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d’azione che intende avanzare.
2) Se l’Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare dei certificati o delle autorizzazioni di cui sopra, o il fabbricante, a seconda dei casi, sottoporrà i dati di riferimento all’Agenzia.
21.A.3B Direttive di aeronavigabilità
a) Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.
b) L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:
1) ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica, una parte o una pertinenza installati a bordo; e
2) vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.
c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:
1) proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;
2) ottenuta l’approvazione delle proposte di cui al punto l) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.
d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:
1) l’identificazione della condizione di non sicurezza;
2) l’identificazione dell’aeromobile interessato;
3) l’azione o le azioni correttive richieste;
4) il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;
5) la data di entrata in vigore.
21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione
I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:
a) un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e
b) garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
21.A.11 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.
21.A.13 Ammissibilità
Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui al punto 21.A.14.
21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa
a) L’impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo o un certificato ristretto di omologazione del tipo deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21), se il prodotto in questione è uno dei seguenti:
1) un aeromobile ELA2;
2) un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA2;
3) un motore a cilindri,
4) un’elica a passo fisso o variabile.
c) In deroga alla lettera a), il richiedente può scegliere la dimostrazione di idoneità fornendo all’Agenzia il programma di certificazione di cui al punto 21.A.20(b) se il prodotto è uno dei seguenti:
1) un aeromobile ELA1;
2) un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA1.
21.A.15 Domanda
a) Le domande di omologazione del tipo o omologazione limitata devono essere presentate all’Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.
b) Alla domanda di omologazione del tipo o omologazione ristretta di un aeromobile devono essere allegati una proiezione a tre viste dell’aeromobile in questione ed i dati di base preliminari, ivi compresi i limiti operativi e le caratteristiche di funzionamento proposti.
c) Alla domanda di omologazione del tipo per un motore di aeromobile o per un’elica devono essere allegati un disegno generale del dispositivo e una descrizione delle caratteristiche di costruzione e di funzionamento, nonché i limiti operativi proposti per il motore o per l’elica.
d) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile devono includere, o essere integrate da, dopo la prima domanda, la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa, costituiti, a seconda del caso, da:
1) il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;
2) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile per giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i) associata all’addestramento per l’abilitazione al tipo di pilota, o i dati provvisori, a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;
3) il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;
4) la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;
5) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento; e
6) altri elementi di idoneità operativa riferiti al tipo.
21.A.16A Specifiche di certificazione
Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia pubblica delle specifiche di certificazione, incluse le specifiche di certificazione per dati di idoneità operativa, che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti fondamentali dall’allegato I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Dette specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi, modificati o integrati i certificati.
21.A.16B Condizioni speciali
a) L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le specifiche di certificazione di riferimento non contengono parametri di sicurezza adeguati od appropriati al prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:
1) il prodotto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di costruzione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili; oppure
2) l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure
3) l’esperienza maturata con prodotti simili in servizio o prodotti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni di rischio.
b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione applicabili.
21.A.17A Premesse fondamentali per l’omologazione del tipo
a) Le premesse fondamentali da rendere note per l’emissione dei certificati di omologazione del tipo e dei certificati ristretti di omologazione del tipo, sono le seguenti.
1) le specifiche di certificazione di riferimento, definite dall’Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:
i) indicazioni contrarie da parte dell’Agenzia; oppure
ii) conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi voluta dal richiedente o prevista alle lettere c) e d);
2) Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù del punto 21.A.16B(a).
b) La domanda di omologazione del tipo aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione del tipo è valida per tre anni, a meno che il richiedente non dimostri, al momento della domanda, che la progettazione, la costruzione ed il collaudo del prodotto richiedono un periodo più lungo, dietro approvazione dell’Agenzia.
c) Qualora il certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato, o sia certo che non sarà rilasciato, entro la scadenza di cui alla lettera b), il richiedente può:
1) presentare una nuova domanda per il rilascio del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda, oppure
2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle specifiche di certificazione applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione del tipo nel termine stabilito alla lettera b) per la prima domanda.
d) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.
21.A.17B Premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa
a) L’Agenzia comunica al richiedente le premesse fondamentali per l’omologazione dei dati di idoneità operativa. Esse sono costituite da:
1) le specifiche di certificazione applicabili per dati di idoneità operativa pubblicate in conformità al punto 21.A.16 A che sono in vigore alla data della domanda o del supplemento di domanda, a meno che:
i) l’Agenzia accetti altri mezzi per dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 216/2008; oppure
ii) la rispondenza a specifiche di certificazione di emendamenti successivi è voluta dal richiedente;
2) tutte le condizioni speciali prescritte in conformità al punto 21.A.16B, lettera a).
b) Se un richiedente sceglie di osservare un emendamento alle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.
21.A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili
a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell'allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e:
1) per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi;
2) per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi;
3) per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi;
4) per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi. nonché
5) per gli aeromobili a rotore basculante, nel volume I, parte II, capitolo 13, secondo i casi.
b) I requisiti di riferimento in materia di emissioni, per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili e dei motori, sono prescritti nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago:
1) per la riduzione della fumosità, nel volume II, parte II, capitolo 2;
2) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità subsoniche, nel volume II, parte III, capitolo 2, e
3) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità supersoniche, nel volume II, parte III, capitolo 3.
c) Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia emana delle specifiche di certificazione che fungeranno da parametri per definire la rispondenza degli aeromobili ai requisiti acustici rispettivamente definiti alle lettere a) e b).
21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo
Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.
21.A.20 ►M2 Conformità alle premesse per l’omologazione del tipo, alle premesse per l’omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale ◄
a) il richiedente un certificato di omologazione del tipo o un certificato di omologazione del tipo ristretto deve dimostrare di operare in conformità alle premesse fondamentali di omologazione, alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.
b) Il richiedente fornisce all’Agenzia un programma di certificazione nel quale sono illustrati i mezzi per dimostrare la conformità. Durante il processo di certificazione, il documento è aggiornato in funzione delle esigenze.
c) Il richiedente registra la giustificazione di conformità nei documenti di conformità del programma di certificazione istituito alla lettera b).
d) Il richiedente deve rilasciare una dichiarazione della propria conformità alle premesse di certificazione ed ai requisiti ambientali di cui sopra, a norma del programma di certificazione istituito alla lettera b).
e) Qualora il richiedente sia titolare di un’approvazione DOA, la dichiarazione di cui alla lettera d) deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni del capitolo J.
21.A.21 Rilascio del certificato di omologazione del tipo
L’Agenzia accoglierà la domanda di omologazione relativa a un prodotto dopo che:
a) il richiedente avrà dimostrato la conformità operativa in accordo con il punto 21.A.14;
b) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d); e
c) si sarà dimostrato quanto segue:
1) il prodotto da omologare è conforme alle premesse fondamentali di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti ai punti 21.A.17 A e 21.A.18;
2) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
3) nessuna particolarità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;
4) il richiedente l’omologazione ha espressamente dichiarato il proprio intento a conformarsi al punto 21.A.44.
d) Nel caso di omologazioni di aeromobili, il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile, sono stati omologati con apposito certificato emesso o definito ai sensi del presente regolamento;
e) nel caso di un certificato di omologazione di aeromobile, è dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili definite al punto 21.A.17B;
f) In deroga alla lettera e), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.
21.A.23 Rilascio di un certificato di omologazione del tipo ristretto
a) Nel caso di un aeromobile non conforme al disposto del punto 21.A.21, lettera c), il richiedente ha diritto a un certificato di omologazione ristretto emesso dall’Agenzia dopo che:
1) si sarà conformato alle premesse fondamentali di omologazione decretate dall’Agenzia, che garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le finalità d’uso cui è destinato l’aeromobile, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
2) si sarà impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.44;
3) nel caso di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile, sarà dimostrato che i dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili designati al punto 21.A.17B.
b) In deroga al punto 3) della lettera a), e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), un certificato di omologazione del tipo ristretto può essere rilasciato prima che sia stata dimostrata la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.
c) Il motore o l’elica installati sull’aeromobile, o entrambi, devono:
1) essere opportunamente omologati mediante un certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure
2) dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione necessarie a garantire la sicurezza in volo dell’aeromobile.
21.A.31 Progetto di tipo
a) Il progetto di tipo deve comprendere:
1) i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto che è stato dimostrato conforme alle premesse di omologazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale;
2) le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto, necessari a garantirne la conformità;
3) la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e
4) qualsiasi altro dato necessario a consentire, per confronto, la determinazione di aeronavigabilità, caratteristiche acustiche, fumosità ed emissioni dei motori (se del caso) di prodotti successivi di tipo identico.
b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.
21.A.33 Verifiche e prove
a) Il richiedente deve eseguire le verifiche e le prove necessarie a dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale.
b) Prima di effettuare ogni prova prescritta nella lettera a), il richiedente deve aver determinato quanto segue.
1) Per l’esemplare di prova:
i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;
ii) che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;
iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame.
2) Che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test siano idonee allo scopo ed adeguatamente calibrate.
c) Il richiedente deve permettere all’Agenzia di condurre le opportune indagini per verificare la conformità alla lettera b).
d) Il richiedente deve consentire all’Agenzia di verificare ogni rapporto, nonché eseguire tutte le Verifiche ed effettuare o assistere a qualsiasi prova in volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo il punto 21.A.20(d) ed a verificare che nessuna particolarità o caratteristica del prodotto ne pregiudichi la sicurezza per gli usi per i quali è richiesta l’omologazione.
e) Per i test eseguiti direttamente dall’Agenzia o sotto la sua supervisione ai sensi della lettera d):
1) il richiedente deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di conformità alla lettera b), e;
2) non è consentito alterare i prodotti, le parti o le pertinenze sottoposti alle prove con modifiche che possano avere ripercussioni sulla dichiarazione di conformità, tra il momento della dimostrazione di conformità alla lettera b) ed il momento della presentazione del prodotto, parte o pertinenza all’Agenzia per le verifiche del caso.
21.A.35 Prove in volo
a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.
b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l’Agenzia ritiene necessarie:
1) a determinare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
2) verificare che vi siano garanzie sufficienti che l’aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili da certificare secondo il presente allegato I (parte 21), fatta eccezione per
i) alianti e alianti a motore,
ii) aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2,
iii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722 kg.
c) (Riservato)
d) (Riservato)
e) (Riservato)
f) Le prove in volo prescritte alla lettera b)2) devono includere:
1) per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo, e;
2) per tutti gli altri aeromobili, almeno 150 ore di esercizio.
21.A.41 Certificato di omologazione del tipo
Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto, il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato di omologazione del tipo ristretto dell’aeromobile inoltre, includono la premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.
21.A.44 Obblighi del titolare
Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato ristretto di omologazione del tipo:
a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 e 21.A.62; e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e
b) è tenuto a specificare la marcature in conformità al capitolo Q.
21.A.47 Trasferibilità
Il certificato di omologazione del tipo o il certificato di omologazione ristretto del tipo possono essere trasferiti unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa ai sensi del punto 21.A.14.
21.A.51 Durata e validità prolungata
a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);
2) il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo o il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all’Agenzia.
21.A.55 Conservazione della documentazione
Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.
21.A.57 Manuali
Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.
21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali istruzioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere ritardata sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.
b) Dovranno inoltre essere previste modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità; le modifiche saranno messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’impresa deve sottoporre all’Agenzia un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.
21.A.62 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e
c) su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:
1) l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e
2) chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)
CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
21.A.90A Finalità
Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.
21.A.90B Modifiche standard
a) Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:
1) relative a:
i) aeromobili con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700 kg;
ii) aerogiri con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175 kg;
iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,
2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e
3) che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.
b) I punti da 21.A.91 a 21A.109 non si applicano alle modifiche standard.
21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo
Le modifiche al certificato di omologazione del tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori, dati di idoneità operativa o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.
21.A.92 Ammissibilità
a) Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.
b) Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.
21.A.93 Domanda
La domanda di approvazione di una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve essere fatta nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia e deve comprendere:
a) una descrizione della modifica che specifichi:
1) tutte le parti del progetto di tipo e i manuali già approvati interessati dalla modifica, e
2) le specifiche di certificazione ed i requisiti di protezione ambientale in base ai quali la modifica è stata progettata, in conformità al punto 21.A.101.
b) L’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili.
c) Quando la modifica riguarda dati di idoneità operativa, la domanda deve includere o essere integrata dopo la prima domanda, in modo da includere le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa.
21.A.95 Modifiche di minore entità
Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo devono essere classificate e approvate:
a) dall’Agenzia; oppure
b) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
21.A.97 Modifiche di maggiore entità
a) Il richiedente che inoltra domanda di approvazione di una modifica di maggiore entità deve:
1) presentare all’Agenzia i dati comprovanti la necessità della modifica, insieme a tutti i dati descrittivi necessari da includere nel progetto di tipo;
2) dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione del caso ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nel punto 21.A.101;
3) conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.20(b), (c) e (d); e
4) se il richiedente è titolare di un’approvazione DOA, rilasciare la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d) secondo le prescrizioni del capitolo J;
5) osservare il punto 21.A.33 e, ove applicabile, il punto 21.A.35.
b) L’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato del tipo è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione del tipo cui afferisce la modifica in questione.
21.A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili
a) Il richiedente una modifica a un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato e in vigore alla data della domanda di modifica, a meno che il richiedente non scelga o non sia prevista dalle lettere e) ed f) la conformità alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti al punto 21.A.18.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), il richiedente può dimostrare che il prodotto modificato è conforme ad un precedente emendamento del codice di aeronavigabilità di cui alla lettera a), e di qualsiasi altra specifica di certificazione che l’Agenzia ritenga essere direttamente correlata. Le specifiche di certificazione precedentemente emendate, tuttavia, non possono essere anteriori alle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Il richiedente può dimostrare l’osservanza di un precedente emendamento delle specifiche di certificazione nelle seguenti eventualità.
1) L’Agenzia non ritiene significativa la modifica. Per determinare se una modifica è significativa, l’Agenzia la analizza nel contesto di tutte le modifiche rilevanti apportate in precedenza al progetto, oltre che di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, inserite nel certificato di omologazione del tipo del prodotto. Sono considerate automaticamente significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;
ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l’omologazione del prodotto da modificare.
2) Ogni settore, sistema parte o pertinenza che l’Agenzia non ritiene coinvolto nella modifica.
3) L’Agenzia ritiene che, per un/a determinato/a settore, sistema, parte o pertinenza interessato/a dalla modifica, la conformità alle specifiche di certificazione, di cui alla lettera a), non darebbe alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sarebbe inattuabile.
c) Il richiedente una modifica a un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o a un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361 kg (3 000 lb), può dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Se ritiene che la modifica sia significativa in un determinato settore, tuttavia, l’Agenzia può prescrivere l’osservanza di un emendamento alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, in vigore alla data della richiesta, e di tutte le specifiche di certificazione che ritenga direttamente collegate; a meno che l’Agenzia non giudichi che l’osservanza di quell’emendamento o di quella specifica di certificazione non dia alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia inattuabile.
d) Se l’Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, il richiedente dovrà osservare anche tutte le condizioni speciali, e i relativi emendamenti, prescritti al punto 21.A.16B, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nelle specifiche di certificazione in vigore alla data della richiesta di modifica.
e) La domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione del tipo ha validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia certo che non verrà approvata, entro la scadenza stabilita nella presente lettera, il richiedente può:
1) presentare una nuova domanda per la modifica del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda di modifica; oppure
2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle disposizioni della lettera a) per una data di domanda effettiva, scelta dal richiedente, che non sia anteriore a quella che precede la data di approvazione della modifica, nel limite di tempo stabilito alla presente lettera per la prima domanda di modifica.
f) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento delle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica a un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.
g) Quando la domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per gli aeromobili contiene o è integrata dopo la prima domanda per includervi modifiche ai dati di idoneità operativa, le premesse fondamentali di questi ultimi sono definite in conformità alle lettere a), b), c), d) ed f) di cui sopra.
21.A.103 Rilascio dell’approvazione
a) L’Agenzia approverà la modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo dopo che:
1) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d); e
2) si sarà dimostrato quanto segue:
i) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato al punto 21.A.101;
ii) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; e
iii) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;
3) nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa è dimostrato che le necessarie modifiche ai dati di idoneità operativa soddisfano le premesse fondamentali dei pertinenti dati di idoneità operativa definiti in conformità al punto 21.A.101 lettera g);
4) in deroga al punto 3, e su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità ad un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità alla premesse fondamentali dei dati di idoneità operativa prima che questi ultimi debbano essere effettivamente utilizzati.
b) Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione del tipo vengono approvate esclusivamente in conformità al punto 21.A.95 se il prodotto modificato è dichiaratamente conforme alle specifiche di certificazione del caso, come definito al punto 21.A.101.
21.A.105 Conservazione della documentazione
Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.
21.A.107 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Il titolare autorizzato ad apportare una modifica di minore entità ad un certificato di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di chiunque sia tenuto al rispetto dei termini delle suddette istruzioni.
b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere rese disponibili a tutti gli operatori conosciuti del prodotto interessato alle modifiche di minore entità e dovranno essere inoltre resi disponibili su richiesta a qualsiasi persona a cui si richiede di osservare una qualsiasi di queste istruzioni.
21.A.108 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e
c) su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:
1) dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e
2) di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA
Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:
a) adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.105 e 21.A.107 e 21.A.108; e
b) specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
21.A.111 Finalità
Il presente capo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione del tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare.
21.A.112A Ammissibilità
Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche («imprese») che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.112B.
21.A.112B Dimostrazione di idoneità
a) L’impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria idoneità, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.
c) In deroga alle lettere a) e b), un richiedente può scegliere la dimostrazione di idoneità per mezzo dell’approvazione dell’Agenzia di un programma di certificazione nel quale sono illustrati i mezzi per dimostrare la conformità di un COS relativo a un aeromobili, motori ed eliche definiti al punto 21.A.14(c).
21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare
a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.
b) Alla domanda di omologazione supplementare devono essere allegate le descrizioni, l’identificazione e le modifiche ai dati di idoneità operativa di cui al punto 21.A.93. unitamente alla prova che le informazioni su cui si basa la suddetta documentazione sono adeguate, in virtù di risorse proprie del richiedente o di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo.
21.A.114 Dichiarazione di osservanza
I richiedenti di omologazioni supplementari devono adempiere alle prescrizioni del punto 21.A.97.
21.A.115 Rilascio di certificati di omologazione del tipo supplementare
L’Agenzia rilascia il certificato di omologazione del tipo supplementare ai richiedenti che:
a) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d); e
b) si sarà dimostrato quanto segue:
1) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato al punto 21.A.101;
2) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; nonché
3) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;
c) hanno dimostrato la propria conformità operativa secondo il punto 21.A.112B;
d) nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo secondo il punto 21.A.113(b), se:
1) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni comunicate secondo il punto 21.A.93 e
2) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare per garantire il trasferimento di ogni responsabilità per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.
21.A.116 Trasferibilità
Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui al punto 21.A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti del punto 21.A.112B, fatta eccezione per gli aeromobili ELA1 per i quali la persona fisica o giuridica ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le sue attività per adempiere tali obblighi.
21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
a) Le modifiche di minore entità apportate al punto di un prodotto coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.
b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.
c) In deroga alla lettera b), un cambiamento di maggiore entità a quella parte di prodotto coperta da un’omologazione di tipo supplementare trasmessa da un titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.
21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA
I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:
a) adempiere alle obbligazioni:
1) di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120 e 21.A.120B;
2) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera d), 2);
continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;
b) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
21.A.118B Durata e validità
a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);
2) il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all’Agenzia.
21.A.119 Manuali
Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.
21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare di un aeromobile, motore o elica, è tenuto a fornire perlomeno una serie completa di variazioni alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, stilate in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche che incorporano le funzionalità oggetto del certificato, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a rendere disponibili tali variazioni, su richiesta, a tutte le persone chiamate al rispetto dei termini di dette istruzioni. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.
b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto soggetto a omologazione supplementare e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.
21.A.120B Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e
c) su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:
1) dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e
2) di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
21.A.121 Finalità
a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili, di prodotti, parti e pertinenze da fabbricarsi a cura di un’impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.
b) Il presente capitolo stabilisce le regole che stanno alla base dell’attività del fabbricante di un determinato prodotto, parte o strumento fabbricato in conformità a questo capitolo.
21.A.122 Ammissibilità
Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per la dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, purché:
a) il richiedente detenga o abbia richiesto un’approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte o pertinenza; oppure
b) il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione relativa al progetto.
21.A.124 Domanda
a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.
b) Dette richieste devono contenere quanto segue.
1) A seconda del caso, prove evidenti che:
i) il rilascio di un’approvazione all’impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure;
ii) l’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G è subordinata alla certificazione/approvazione del prodotto, parte o pertinenza secondo il presente capitolo.
2) una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A(b).
21.A.125A Rilascio di un’autorizzazione a procedere
L’autorità competente rilascerà al richiedente un’autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:
a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;
b) avrà fornito un manuale che contiene:
1) una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto alla lettera a);
2) una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;
3) una descrizione delle prove di cui ai punti 21.A.127 e 21.A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21.A.130(a);
c) avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21.A.3 e 21.A.129(d).
21.A.125B Non conformità
a) In caso di mancato rispetto evidente ed oggettivo dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare di un’autorizzazione a procedere, le non conformità saranno classificate come segue.
1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile;
2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.
b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).
c) Dopo il ricevimento delle non conformità in base al punto 21.B.125:
1) in caso di una non conformità di livello 1, il titolare dell’autorizzazione a procedere deve intraprendere azioni correttive soddisfacenti per l’autorità competente entro 21 giorni dalla conferma scritta delle non conformità;
2) in caso di una non conformità di livello due, il periodo di azione correttivo assicurato dall’autorità competente sarà appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso, all’inizio non sarà superiore a tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi in base a lla presentazione di un piano d’azione correttivo soddisfacente approvato dall’autorità competente;
3) una non conformità di livello 3 non richiede un’autorizzazione immediata da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere.
d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorizzazione a procedere può essere soggetta a limitazione, sospensione parziale o totale ed a revoca ai sensi del punto 21.B.145. Il titolare dell’autorizzazione a procedere dovrà rapidamente confermare il ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta autorizzazione.
21.A.125C Durata e validità
a) L’autorizzazione a procedere sarà emessa per un periodo limitato e comunque non superiore ad un anno e rimarrà valida a meno che:
1) il titolare della lettera d’autorizzazione non dimostri il rispetto dei requisiti applicabili presenti in questo capitolo; oppure
2) vi è la prova che il produttore non possa mantenere un livello di controllo soddisfacente della produzione di prodotti, parti o pertinenze nell’ambito di questo accordo; oppure
3) il produttore non fa più fronte ai requisiti previsti al punto 21.A.122, oppure
4) l’autorizzazione a procedere è stata ceduta, revocata ai sensi del punto 21.B.145 o è scaduta.
b) In caso di cessione, revoca o scadenza, l’autorizzazione a procedere dovrà essere restituita all’autorità competente.
21.A.126 Sistema di verifica della produzione
a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) dovrà determinare che:
1) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate, utilizzati nel prodotto finito, siano quelli specificati nei dati di progettazione;
2) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;
3) i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall’autorità competente;
4) le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi dei Capitoli D o E e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto finito.
b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) deve altresì garantire che:
1) le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;
2) i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;
3) i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;
4) i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto finito;
5) i materiali e le parti che sono accantonati perché difformi dai dati o dalle specifiche del progetto, ma per cui si vuole vagliare un’eventuale installazione nel prodotto finito, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di questa procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti ad ulteriore verifica in caso di riparazione o rielaborazione. I materiali e le parti che vengono scartati in virtù di questa procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non vengano incorporati nel prodotto finito;
6) i resoconti delle verifiche ispettive della produzione siano conservati, identificati in modo da ricollegarli al prodotto o al punto completato/a, se possibile, ed archiviati dal fabbricante allo scopo di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità del prodotto.
21.A.127 Prove: aeromobile
a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).
b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:
1) una verifica delle caratteristiche di manovra;
2) una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell’aeromobile);
3) una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell’aeromobile;
4) una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;
5) una verifica delle caratteristiche operative dell’aeromobile al suolo;
6) una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell’aeromobile sottoposto al test.
21.A.128 Prove: motori ed eliche
I produttori di motori o eliche fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ciascun motore o elica a passo variabile, ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l’idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).
21.A.129 Obblighi del fabbricante
Il fabbricante di un prodotto, una parte o una pertinenza realizzata ai sensi di questo capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) mettere ogni prodotto, parte o pertinenza a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli;
b) conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto ai dati di progettazione applicabili;
c) gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ciascun prodotto è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;
e) istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, ai fini della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, per individuare i trend non ottimali e definire le misure correttive, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;
f)
1) segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dal fabbricante abbiano successivamente rivelato difformità dai dati di progettazione applicabili, ed accertare con il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza;
2) riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi ritenuti fissati dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.3A(b)(2) oppure devono essere accettate dall’autorità competente dello Stato membro;
3) laddove il fabbricante sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili.
21.A.130 Dichiarazione di conformità
a) I fabbricanti di prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono rilasciare una dichiarazione di conformità, modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII), per l’aeromobile completo, o il modulo 1 AESA per altri prodotti, parti o pertinenze (cfr. l’appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell’impresa di fabbricazione.
b) La dichiarazione di conformità deve includere:
1) per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto o la pertinenza sono conformi al progetto approvato e in condizione di funzionare in sicurezza; e
2) per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21 A.127, lettera a); e
3) per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica sono stati sottoposti dal fabbricante a un test di funzionalità, a norma del punto 21 A.128; e
4) inoltre, nel caso di motori, una dichiarazione attestante che ciascun motore completo rispetta i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore.
c) I fabbricanti di detti prodotti, parti o pertinenze devono altresì:
1) in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, parte o pertinenza; o
2) in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile; o
3) in occasione della prima richiesta di rilascio di un documento di messa in servizio per un aeromobile, un motore, un’elica, una parte o una pertinenza,
presentare una dichiarazione di conformità all’autorità competente per la convalida.
d) L’autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
21.A.131 Finalità
Questo capitolo stabilisce:
a) il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di produzione i cui prodotti, parti e pertinenze si siano dimostrati conformi ai dati di progettazione applicabili.
b) Il presente capitolo stabilisce altresì le norme che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.
21.A.133 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione ai sensi del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:
a) giustificare che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione ai sensi del presente capitolo testimonierebbe la conformità ad uno specifico progetto;
b) detenere o avere richiesto un’approvazione specifica per il progetto;
c) avere garantito un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione specifica relativa al progetto.
21.A.134 Domanda
Le domande di approvazione di un’impresa di produzione devono essere inoltrate all’autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste al punto 21.A.143 ed i termini di approvazione secondo il punto 21.A.151.
21.A.135 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione
L’autorità competente approva l’impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.
21.A.139 Sistema qualità
a) L’impresa di produzione deve dimostrare di avere istituito un sistema qualità e di essere in grado di gestirlo in maniera adeguata. Il sistema qualità deve essere opportunamente documentato e deve permettere all’impresa di garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, realizzato/a dall’impresa stessa o da suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione di funzionare in sicurezza, affinché l’impresa possa godere dei privilegi esposti al punto 21.A.163.
b) Il sistema qualità deve prevedere quanto segue.
1) In linea con le finalità dall’approvazione, procedure di controllo per:
i) il rilascio, l’approvazione e la modifica dei documenti;
ii) la valutazione, l’audit ed il controllo di fornitori e subappaltatori;
iii) la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;
iv) l’identificazione e la rintracciabilità;
v) i processi di fabbricazione;
vi) l’ispezione ed il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;
vii) la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;
viii) il controllo degli elementi non conformi;
ix) il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;
x) la compilazione e la tenuta dei registri;
xi) la competenza e le qualifiche del personale;
xii) il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;
xiii) la movimentazione, il deposito ed il confezionamento;
xiv) gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;
xv) i lavori che rientrano nei termini di approvazione ed effettuati in sedi esterne alle infrastrutture approvate;
xvi) i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizione di funzionare in sicurezza;
xvii) rilascio di un permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo associate.
Le procedure di controllo devono contenere disposizioni specifiche per tutte le parti critiche.
2) Una funzione di assicurazione qualità indipendente, che sorvegli la conformità alle procedure documentate del sistema qualità e la loro adeguatezza. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone di cui si fa riferimento al punto 21.A.145(c)(2) e, in seconda battuta, al responsabile di cui al punto 21.A.145(c)(1), per garantire, come necessario, l’attuazione di misure correttive.
21.A.143 Manuale d’impresa
a) L’impresa di produzione deve fornire all’autorità competente un manuale che la riguardi e che contenga le seguenti informazioni.
1) Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell’impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell’impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.
2) I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall’autorità competente secondo il punto 21.A.145(c)(2).
3) I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui al punto 21.A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa.
4) Un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti 21.A.145(c)(1) e (2).
5) Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui al punto 21.A.145(d).
6) Una descrizione generale delle risorse umane.
7) Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell’impresa di produzione.
8) Una descrizione generale delle attività dell’impresa di produzione rilevanti ai fini dell’approvazione.
9) La procedura di notifica all’autorità competente delle modifiche in seno all’impresa.
10) La procedura di modifica del manuale dell’impresa di produzione.
11) Una descrizione del sistema qualità e delle procedure di cui al punto 21.A.139(b)(1).
12) In elenco dei terzi di cui al punto 21.A.139(a).
13. Se devono essere effettuate prove di volo, un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:
i) una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;
ii) i requisiti relativi all'equipaggio, tra cui composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;
iii) le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;
iv) una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;
v) le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;
vi) un elenco di documenti necessari per la prova di volo.
b) Il manuale deve essere emendato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa di produzione, ed all’autorità competente deve essere fornita copia delle modifiche.
21.A.145 Requisiti per l’approvazione
Sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.143, l’impresa di produzione deve dimostrare quanto segue:
a) in merito ai requisiti di approvazione generali: infrastrutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti ed utensili, processi e materiali, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati alle attribuzioni degli obblighi di cui al punto 21.A.165;
b) in merito ai dati necessari in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori:
1) l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, in misura idonea a determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;
2) l’impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;
3) i suddetti dati sono tenuti aggiornati ed a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;
c) in merito al personale ed ai responsabili di direzione:
1) l’impresa ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all’autorità competente. Il suo compito all’interno dell’impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri e che l’impresa operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale con riferimento al punto 21.A.143;
2) al fine di garantire che l’impresa osservi i requisiti del presente allegato I (parte 21), sono stati nominati ed identificati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al paragrafo 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per liberarsi delle loro responsabilità;
3) a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per esercitare le funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione, sussiste un coordinamento totale ed efficace in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori;
d) in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21.A.163, e nei termini ed ai sensi dell’approvazione:
1) le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;
2) l’impresa di produzione conserva la documentazione relativa a tutto il personale di certificazione, ivi compresi gli estremi delle sue autorizzazioni;
3) al personale abilitato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione.
21.A.147 Modifiche all’impresa di produzione approvata
a) Una volta rilasciata l’approvazione, tutte le modifiche all’impresa di produzione, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di prodotti, parti o pertinenze (acustica, fumosità ed emissione dei motori), ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall’autorità competente. Le richieste di approvazione devono essere notificate per iscritto all’autorità competente e l’impresa di produzione deve dimostrare ad essa prima dell’attuazione della modifica, che continuerà a osservare i requisiti di questo capitolo.
b) L’autorità competente prescriverà le condizioni in base a cui l’impresa di produzione approvata ai sensi di questo Capitolo può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità stessa non decreti la sospensione dell’approvazione.
21.A.148 Trasferimenti di sede
Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell’impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21.A.147.
21.A.149 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.147, l’approvazione di un’impresa di produzione non è trasferibile.
21.A.151 Termini di approvazione
I termini di approvazione identificano l’entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163.
Questi termini sono considerati parte integrante dell’approvazione di un’impresa di produzione.
21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione
Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.
21.A.157 Indagini
L’impresa di produzione deve provvedere affinché l’autorità competente possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessarie a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo.
21.A.158 Non conformità
a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, le non conformità saranno classificate come segue.
1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile.
2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.
b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).
c) Dopo avere ricevuto la notizia della non conformità in base al punto 21.B.225,
1) per le non conformità di livello 1, il titolare dell’approvazione deve intraprendere azioni correttive giudicate soddisfacenti dall’autorità competente entro e non oltre 21 giorni lavorativi dalla conferma per iscritto della non conformità;
2) per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall’autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi salvo la presentazione di un soddisfacente piano d’azione correttiva approvato dall’autorità competente;
3) una non conformità di livello 3 non richiede un’azione immediata da parte del titolare dell’approvazione.
d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’approvazione può essere limitata, sospesa o revocata, in toto o in parte, in conformità a quanto previsto al punto 21.B.245. Il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione è tenuto a fornire puntualmente la conferma del ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta approvazione.
21.A.159 Durata e validità prolungata
a) L’approvazione dell’impresa di produzione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) l’impresa di produzione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure
2) il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’autorità competente, in conformità al punto 21.A.157; oppure
3) non deve emergere prova del fatto che l’impresa di produzione non sia in grado di mantenere un controllo soddisfacente della produzione dei prodotti, delle parti o delle pertinenze oggetto dell’approvazione; oppure
4) l’impresa di produzione deve essere sempre conforme ai requisiti stabiliti al punto 21.A.133; oppure;
5) il certificato è stato ceduto o revocato ai sensi del punto 21.B.245.
b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente.
21.A.163 Privilegi
In forza dell’approvazione rilasciata secondo il punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:
a) espletare attività produttive ai sensi del presente allegato I (parte 21);
b) nel caso di aeromobili completi e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo 52 AESA) in conformità al punto 21.A.174, ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili, e di un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;
c) per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA) senza ulteriori dimostrazioni;
d) eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53 AESA) in merito agli interventi effettuati;
e) secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711(c) compresa l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).
21.A.165 Obblighi del titolare
I titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi.
a) garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;
b) vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità ai dati ed alle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;
c)
1) Controllare che tutti gli aeromobili completati siano conformi al progetto di tipo e in condizione di funzionare in sicurezza, prima di rilasciare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure
2) determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;
3) determinare inoltre, nel caso di motori, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili alla data di fabbricazione del motore;
4) controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modulo 1 AESA;
d) registrare tutti i dettagli del lavoro eseguito;
e) istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, al fine di individuare i trend non ottimali o affrontare eventuali mancanze, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;
f)
1) segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dall’impresa di produzione abbiano rivelato, in seguito, difformità dai dati di progettazione applicabili, ed indagare con il titolare del certificato o dell’approvazione per individuare le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza.
2) riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro, le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi stabiliti dall’agenzia in conformità al punto 21.A.3(b)(2) o essere accettate dalle autorità competenti dello Stato membro;
3) laddove il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili;
g) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;
h) istituire un sistema di archiviazione che includa i requisiti imposti a partner, fornitori e subappaltatori, garantendo la conservazione dei dati utilizzati per comprovare la conformità di prodotti, parti o pertinenze. Tali dati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente e conservati in modo da fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze;
i) qualora il titolare rilasci un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, sarà tenuto a controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizione di funzionare in sicurezza;
j) se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;
k) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21.A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
21.A.171 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per l’emissione dei certificati di aeronavigabilità.
21.A.172 Ammissibilità
Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro («Stato membro di registrazione»).
21.A.173 Classificazione
I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.
a) Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21).
b) Certificati ristretti di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili che:
1) sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21); o
2) hanno dato prova all’Agenzia di rispettare determinate determinate specifiche di aeronavigabilità e di garantire un adeguato livello di sicurezza.
21.A.174 Domanda
a) In forza del punto 21.A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
b) Le domande di certificazione o di certificazione ristretta devono includere:
1) la classe di certificazione per cui viene richiesta l’aeronavigabilità;
2) per nuovi aeromobili:
i) una dichiarazione di conformità:
— rilasciata secondo il punto 21.A.163(b), o
— rilasciata secondo il punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente, o
— per aeromobili importati, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la rispondenza dell’aeromobile ad un progetto approvato dall’Agenzia;
ii) uno schema di bilanciamento con i requisiti di carico;
iii) il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;
3) per aeromobili usati:
i) se originanti da uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;
ii) se non originanti da uno Stato non membro:
— una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile all’atto del trasferimento,
— uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico,
— il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile all’aeromobile in questione,
— la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, ivi incluse le limitazioni connesse ad un certificato di aeronavigabilità ristretto secondo il punto 21.B.327(c),
— una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità ristretto ed un certificato di verifica dell’aeronavigabilità emesso successivamente ad una verifica dell’aeronavigabilità in conformità al capitolo M;
c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alle lettere b)2)i) e b)3)ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.175 Lingua
I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.177 Emendamenti o modifiche
Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri
a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:
1) e rimane iscritta nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, viene trasferito insieme all’aeromobile;
2) e l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, verrà rilasciato:
i) su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un valido certificato di revisione dell’aeronavigabilità emesso secondo la parte M; e
ii) una volta soddisfatti i requisiti del punto 21.A.175.
b) Se è cambiata la proprietà dell’aeromobile e quest’ultimo dispone di un certificato ristretto di aeronavigabilità non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all’aeromobile a patto che quest’ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.
21.A.180 Verifiche
Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, il titolare del certificato di aeronavigabilità deve garantire l’accesso all’aeromobile per il quale il certificato è stato rilasciato.
21.A.181 Durata e validità
a) Il certificato di aeronavigabilità viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) conformità con il progetto del modello ed i requisiti di aeronavigabilità prolungata applicabili; e
2) iscrizione dell’aeromobile sul medesimo registro;
3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l’aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21.A.51;
4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.330.
b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.
21.A.182 Identificazione degli aeromobili
I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
21.A.201 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati acustici.
21.A.203 Ammissibilità
Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).
21.A.204 Domanda
a) In conformità a quanto stabilito al punto 21.A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
b) Le domande devono includere quanto segue.
1) Per aeromobili nuovi:
i) una dichiarazione di conformità:
— rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.163(b), o
— rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente, o
— per aeromobili importati, una dichiarazione sottoscritta dall’autorità esportatrice, comprovante la rispondenza dell’aeromobile ad un progetto approvato dall’Agenzia;
ii) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;
2) per aeromobili usati:
i) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e
ii) la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;
c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera b)(1) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.207 Emendamenti o modifiche
Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri
Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:
a) se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all’aeromobile; oppure
b) se l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.
21.A.210 Verifiche
Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dell’Agenzia, al fine di condurre le opportune Verifiche, il titolare del certificato acustico deve garantire l’accesso all’aeromobile per cui il certificato è stato rilasciato.
21.A.211 Durata e validità
a) Il certificato acustico viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) conformità con i requisiti applicabili del progetto del modello, di protezione ambientale e del mantenimento della aeronavigabilità applicabili; e
2) iscrizione dell’aeromobile nel medesimo registro; e
3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo il punto 21.A.51;
4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.430.
b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
21.A.231 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per l’approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.
21.A.233 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può richiedere un’approvazione ai sensi del presente capitolo:
a) in conformità ai requisiti dei punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B; oppure
b) per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, se richiesto allo scopo di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263.
21.A.234 Domanda
Le domande di approvazione di un’organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21.A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21.A.251.
21.A.235 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione
Una volta dimostrata la conformità dell’impresa ai requisiti del presente capitolo, l’Agenzia rilascia un’autorizzazione DOA.
21.A.239 Assicurazione qualità del progetto
a) L’impresa deve dimostrare di avere istituito, e di essere in grado di gestire, un sistema di assicurazione qualità per il controllo e la supervisione delle fasi di progettazione, e delle relative modifiche, di prodotti, parti e pertinenze per cui si richiede l’approvazione. Il sistema deve permettere all’impresa quanto segue:
1) garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse fondamentali applicabili di omologazione, alla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
2) garantire che le sue responsabilità siano trasferite correttamente in conformità:
i) alle prescrizioni del presente allegato I (parte 21);
ii) ai termini dell’approvazione rilasciata ai sensi del punto 21.A.251;
3) sorvegliare in modo indipendente l’osservanza e l’adeguatezza delle procedure documentate del sistema. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone responsabili dell’attuazione di misure correttive.
b) Il sistema di assicurazione qualità del progetto deve comprendere una funzione di verifica indipendente delle prove di osservanza in base alle quali l’impresa presenta all’Agenzia le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione.
c) L’impresa di progettazione deve specificare in che modo il sistema di assicurazione qualità del progetto valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, oltre che dei compiti da loro svolti, secondo metodi definiti in procedure scritte.
21.A.243 Informazioni
a) L'impresa di progettazione deve fornire all'Agenzia un breve manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la propria struttura organizzativa, le procedure in atto ed i prodotti, o le modifiche ai prodotti, che vengono progettati. Se devono essere effettuate prove di volo, è necessario fornire un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:
i) una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;
ii) i requisiti relativi all'equipaggio, tra i quali composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;
iii) le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;
iv) una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;
v) le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;
vi) un elenco di documenti necessari per la prova di volo.
b) Se parti, pertinenze o modifiche ai prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità in base al punto 21.A.239(b); deve contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni ed informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di partner o subappaltatori, nella misura necessaria a rilasciare tale dichiarazione.
c) Il manuale deve essere emendato perché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa, e all’Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.
d) L’impresa di progettazione deve fornire una dichiarazione relativa alle qualifiche ed all’esperienza del personale dirigente e delle altre persone che, al suo interno, hanno autorità decisionale in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale.
21.A.245 Requisiti per l’approvazione
L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:
a) il personale di tutte le divisioni tecniche è all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità, idoneità operativa e protezione dell’ambiente stabiliti per il prodotto;
b) in relazione alle questioni di aeronavigabilità, idoneità operativa e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.
21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto
Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.
21.A.249 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.247, l’approvazione DOA di un’impresa di progettazione non è trasferibile.
21.A.251 Termini di approvazione
I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.
21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione
Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. L’impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.
21.A.257 Indagini
a) L’impresa di progettazione deve provvedere affinché l’Agenzia possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessari a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili di questo capitolo.
b) L’impresa di progettazione deve consentire all’Agenzia di esaminare qualsiasi relazione ed effettuare tutte le verifiche necessarie, nonché effettuare o assistere a qualsiasi prova di volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo il punto 21.A.239(b).
21.A.258 Non conformità
a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare di un’approvazione DOA, le non conformità saranno classificate come segue.
1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile.
2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.
b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).
c) Una volta che sono state notificate le non conformità in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall’Agenzia:
1) in presenza di non conformità di livello 1, il titolare dell’approvazione DOA deve intraprendere azioni correttive atte a soddisfare l’Agenzia entro un periodo di non più di 21 giorni dalla conferma scritta della non conformità;
2) per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall’autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi subordinatamente alla presentazione di un soddisfacente piano d’azione correttiva approvato dall’autorità competente;
3) una non conformità di livello 3 non richiede un intervento immediato da parte del titolare dell’approvazione DOA.
d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia. Il titolare dell’approvazione DOA deve confermare rapidamente il ricevimento dell’avviso di sospensione o della revoca dell’approvazione DOA.
21.A.259 Durata e validità prolungata
a) L’approvazione DOA viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) l’impresa di progettazione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure;
2) il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’Agenzia, in conformità al punto 21.A.257; oppure;
3) non deve emergere prova del fatto che il sistema di assicurazione qualità dell’impresa non sia in grado di controllare e supervisionare in modo adeguato la progettazione dei prodotti che sono oggetto dell’approvazione, e le relative modifiche; oppure;
4) il certificato non deve essere ceduto o revocato in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito all’Agenzia.
21.A.263 Privilegi
a) Il titolare di un’approvazione DOA è autorizzato a svolgere attività di progettazione ai sensi del presente allegato I (parte 21) e nei limiti dell’approvazione stessa.
b) Fatte salve le disposizioni del punto 21.A.257(b), l’Agenzia accetta senza ulteriori verifiche i seguenti documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:
1) l’approvazione delle condizioni di volo richieste per un permesso di volo; oppure
2) un certificato di omologazione del tipo o l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo; oppure
3) un certificato di omologazione supplementare; oppure
4) un’autorizzazione ETSO in conformità al punto 21.A.602B(b)(1); oppure
5) un’approvazione di un progetto di riparazione di grande entità.
c) Il titolare di un’approvazione DOA, nei termini dell’approvazione stessa e nel rispetto delle procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:
1) classificare le modifiche al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni come «maggiori» o «minori»;
2) approvare le modifiche minori al certificato di omologazione del tipo e alle riparazioni minori;
3) pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: «il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J [XXXX].»;
4) approvare revisioni di minore entità al manuale di volo dell’aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette revisioni accompagnate della seguente dicitura: «la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. AESA.21J [XXXX].»;
5) approvare la progettazione di riparazioni maggiori a prodotti o propulsori ausiliari per i quali egli detenga il certificato di omologazione del tipo o il certificato di omologazione del tipo supplementare o autorizzazioni ETSO;
6) approvare le condizioni alle quali un permesso di volo può essere rilasciato conformemente al punto 21.A.710(a)(2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701(a)(15);
7) rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21.A.263(c)(6) le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l’impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.
21.A.265 Obblighi del titolare
Il titolare di un’approvazione DOA deve:
a) tenere il manuale d’impresa in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;
b) garantire che detto manuale sia utilizzato come documento operativo di base all’interno dell’impresa;
c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le modifiche e le riparazioni, a seconda del caso, soddisfino i requisiti applicabili e non presentino caratteristiche pericolose;
d) fatta eccezione per le modifiche o le riparazioni minori approvate in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263, rilasciare all’Agenzia dichiarazioni opportunamente documentate, a conferma della rispondenza alla lettera c);
e) fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni in merito alle azioni richieste dal punto 21.A.3B;
f) se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6), stabilire le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo;
g) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(7), stabilire la conformità con il punto 21.A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
21.A.301 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura relativa all’approvazione di parti e pertinenze.
21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili
La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire:
a) unitamente alle procedure di omologazione di cui ai capitoli B, D o E per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure
b) ove opportuno, in base alle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; o
c) per i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti.
21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze
Laddove l’approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.
21.A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l’installazione
L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e:
a) accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è contrassegnato in conformità al capitolo Q; o
b) una parte standard; o
c) nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che sia:
1) temporalmente non limitata, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;
2) realizzata in conformità alla progettazione applicabile;
3) contrassegnata in conformità al capitolo Q;
4) identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile;
5) destinata all’installazione in un aeromobile per il quale il proprietario ha verificato la conformità alle condizioni da 1 a 4 e ha accettato la responsabilità di tale conformità.
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)
CAPITOLO M — RIPARAZIONI
21.A.431A A Finalità
a) Il presente capitolo definisce la procedura per l’approvazione dei progetti di riparazione e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.
b) Il presente capitolo definisce le riparazioni standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo.
c) Con «riparazione» si intende l’eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, parte o pertinenza.
d) L’eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un’attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato I (parte 21).
e) La riparazione a un articolo ETSO diverso da un’unità di potenza ausiliaria è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nel punto 21.A.611.
21.A.431B Riparazioni standard
a) Le riparazioni standard sono riparazioni:
1) relative a:
i) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700 kg;
ii) aerogiri con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175 kg;
iii) veleggiatori e veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;
2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e
3) che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.
b) I punti da 21A.432A a 21A.451 non si applicano alle riparazioni standard.
21.A.432A Ammissibilità
a) Sono ammesse a richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.432B.
b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di progetti di riparazioni minori.
21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa
a) Il richiedente che domanda l’approvazione di un importante progetto di riparazione deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.
c) In deroga alle lettere a) e b), il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per un programma di certificazione che definisca, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21) per quanto attiene alla riparazione di un prodotto di cui al punto 21A.14(c).
21.A.433 Progetto di riparazione
a) Il richiedente di un’approvazione di un progetto di riparazione deve:
1) dimostrare la propria conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale integrati per riferimento nel certificato di omologazione del tipo o nel certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, a seconda dei casi, oppure ai requisiti vigenti alla data della richiesta (dell’approvazione del progetto di riparazione); deve conformarsi altresì a tutti gli emendamenti di dette specifiche di certificazione o condizioni speciali che l’Agenzia ritenga necessari/e a garantire un livello di sicurezza analogo a quanto stabilito dalle premesse di omologazione integrate per riferimento nel certificato di omologazione del tipo, nel certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU;
2) esibire, su richiesta, all’Agenzia, i dati che confermano quanto sopra;
3) dichiarare la conformità alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale di cui alla lettera a)1).
b) Se il richiedente non è il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, a seconda del caso, egli può conformarsi ai requisiti della lettera a) mediante l’uso delle proprie risorse o in virtù di un accordo con il titolare dei certificati di omologazione del tipo o i certificati supplementari di omologazione del tipo o dell’autorizzazione ETSO per APU.
21.A.435 Classificazione delle riparazioni
a) Una riparazione può essere «di maggiore entità» o «di minore entità». La classificazione si effettua in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica al certificato di omologazione del tipo.
b) La riparazione viene definita «di maggiore entità» o «di minore entità» secondo la lettera a):
1) dall’Agenzia; o
2) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
21.A.437 Rilascio dell’approvazione a un progetto di riparazione
Una volta dichiarata e dimostrata la conformità alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.A.433(a)(1), il progetto di riparazione viene approvato:
a) dall’Agenzia; o
b) da un’impresa debitamente approvata che sia anche titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, secondo una procedura concordata con l’Agenzia; o
c) solo nel caso di riparazioni minori, da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
21.A.439 Produzione di parti per la riparazione
Le parti e le pertinenze da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricate conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione:
a) secondo il capitolo F; oppure
b) da un’impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure
c) da un’impresa di manutenzione debitamente approvata.
21.A.441 Esecuzione delle riparazioni
a) L’esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma della parte M o della parte 145, a seconda dei casi, o da un’impresa di produzione debitamente approvata in conformità al capitolo G ed in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d).
b) L’impresa di progettazione deve fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l’installazione.
21.A.443 Limitazioni
L’approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto all’esercente, secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
21.A.445 Danni non riparati
a) Quando un danno ad un prodotto, parte o pertinenza non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:
1) dall’Agenzia; oppure
2) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure del punto 21.A.443.
b) Se l’impresa che esegue la valutazione del danno secondo la lettera a) non è né l’Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, o il produttore, a seconda del caso.
21.A.447 Conservazione della documentazione
Le informazioni progettuali, i disegni, i risultati delle prove, le istruzioni e le limitazioni eventualmente definite secondo il punto 21.A.443, oltre che i giustificativi della classificazione e le prove dell’approvazione del progetto, per tutte le riparazioni, devono:
a) essere archiviate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione e tenuti a disposizione dell’Agenzia;
b) essere conservati dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione, per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità di prodotti, parti o pertinenze riparati.
21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità determinate dalla progettazione della riparazione, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base ai requisiti applicabili, a tutti gli esercenti degli aeromobili che integrano la riparazione. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle modifiche a dette istruzioni, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia. Le modifiche alle istruzioni di cui sopra devono essere messe a disposizione, su richiesta, di tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma deve essere disponibile prima che uno qualsiasi dei prodotti completi il proprio numero di ore di funzionamento o i cicli ore/volo previsti.
b) Se il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione aggiorna le modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, dovrà comunicare gli aggiornamenti a tutti gli esercenti e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle istruzioni modificate. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione degli interessati in caso di aggiornamenti delle modifiche alle istruzioni.
21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA
a) I titolari di un’approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:
1) adempiere alle obbligazioni:
i) esposte nei punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 e 21.A.449;
ii) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, ai sensi del punto 21.A.433(b), a seconda dei casi;
2) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni o per i titolari di un’autorizzazione APU per cui si applica il punto 21.A.44, i titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione minore devono:
1) adempiere agli obblighi di cui ai punti 21.A.4, 21.A.447 e 21.A.449; e
2) specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
21.A.601 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.
21.A.602 Ammissibilità
Sono ammesse a richiedere l’autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi del punto 21.A.602B.
21.A.602B Dimostrazione di idoneità
L’entità che richiede un’autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.
a) Per la produzione, detenendo un’approvazione d’impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell’ottemperanza alle procedure del Capitolo F.
b) Per la progettazione:
1) nel caso di APU, detenendo un’approvazione DOA rilasciata dall’Agenzia in conformità al capitolo J;
2) per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21).
21.A.603 Domanda
a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nel punto 21.A.605.
b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente al punto 21.A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell’articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.
21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)
In merito alle autorizzazioni ETSO per un’unità di potenza ausiliaria:
a) si applicano i punti 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17 A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.606, lettera c), 21.A.610 e 21.A.615, tranne che nel caso di autorizzazioni ETSO emesse in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione del tipo;
b) per l’approvazione di modifiche di progetto, in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, hanno validità il capitolo D o il capitolo E della sezione. Se si applica il capitolo E, occorre il rilascio di un’autorizzazione ETSO separata in luogo del certificato di omologazione del tipo supplementare;
c) il capitolo M è applicabile all’approvazione dei progetti di riparazione.
21.A.605 Requisiti relativi ai dati
Il richiedente deve presentare all’Agenzia i seguenti documenti:
a) una dichiarazione che certifichi la conformità ai requisiti fissati in questo capitolo;
b) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance);
c) una copia dei dati tecnici richiesti dall’autorizzazione ETSO;
d) il manuale dell’impresa (od un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per il conseguimento dell’approvazione di un’impresa di produzione secondo il capitolo G, oppure il manuale (od un riferimento ad esso) a cui si fa riferimento al punto 21.A.125A(b) per le finalità di produzione senza approvazione dell’impresa di produzione in conformità al capitolo F;
e) per le APU, il manuale (od un riferimento al manuale) di cui al punto 21.A.243 per il conseguimento dell’approvazione di un’impresa di progettazione secondo il capitolo J;
f) per tutti gli altri articoli, le procedure di cui al punto 21.A.602B(b)(2).
21.A.606 Rilascio dell’autorizzazione ETSO
L’Agenzia rilascia un’autorizzazione ETSO dopo che il richiedente:
a) ha dimostrato la propria conformità operativa secondo il punto 21.A.602B;
b) ha dimostrato che l’articolo è conforme alle specifiche tecniche della norma ETSO di riferimento, e ne ha rilasciato la corrispondente dichiarazione;
c) essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.609.
21.A.607 Privilegi dell’autorizzazione ETSO
Il titolare di un’autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.
21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)
a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:
1) i dettagli di cui al punto 21.A.31, lettere a) e b), che identificano l’articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;
2) le prestazioni nominali dell’articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;
3) una dichiarazione di conformità comprovante che l’articolo risponde ai requisiti ETSO;
4) i riferimenti ai risultati dei test;
5) i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;
6) i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d’uno;
7) l’elenco delle discrepanze tollerate secondo il punto 21.A.610.
b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell’autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.
21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO
I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:
a) fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all’installazione in sicurezza;
b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi del punto 21.A.613;
c) preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all’articolo;
d) mettere a disposizione degli utenti e dell’Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all’uso ed alla manutenzione dell’articolo, nonché le relative modifiche;
e) contrassegnare ciascun articolo in conformità al punto 21.A.807;
f) conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.3A, 21.A.3B e 21.A.4;
g) continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21.A.602B.
21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati
a) Il fabbricante che chiede l’autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all’Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.
21.A.611 Modifiche di progetto
a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell’Agenzia. In questi casi, l’articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all’Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità al punto 21.A.603(b).
b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un’autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un’indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all’articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del punto 21.A.603.
c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell’articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi del punto 21.A.603.
21.A.613 Conservazione della documentazione
Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell’ambito del sistema qualità, si fa obbligo di tenere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione dell’articolo sottoposto a prova, e di archiviare detta documentazione per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità dell’articolo e del prodotto omologato nel quale esso andrà montato.
21.A.615 Verifiche dell’Agenzia
Su richiesta, i richiedenti ed i titolari di autorizzazioni ETSO relative ad articoli devono consentire all’Agenzia di:
a) presenziare a qualsiasi prova;
b) ispezionare gli archivi dei dati tecnici di tali articoli.
21.A.619 Durata e validità
a) L’autorizzazione ETSO viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) devono continuare a sussistere le condizioni richieste al momento della concessione dell’autorizzazione ETSO;
2) il titolare deve adempiere alle obbligazioni prescritti nel punto 21.A.609, oppure;
3) l’articolo non deve dar luogo a rischi intollerabili durante l’impiego, oppure
4) l’autorizzazione non deve essere ceduta o revocata secondo le procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato dovrà essere restituito all’Agenzia.
21.A.621 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni dei punti 21.A.147 e 21.A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi del presente allegato I (parte 21) non sono trasferibili.
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
21.A.701 Campo d’applicazione
a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:
1) sviluppo;
2) dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;
3) formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;
4) voli di prova di aeromobili di nuova produzione;
5) voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;
6) voli finalizzati a ottenere l’accettazione da parte dei clienti;
7) consegna o esportazione dell’aeromobile;
8) voli finalizzati a ottenere l’autorizzazione delle autorità;
9) indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;
10) mostre ed esibizioni aeree;
11) voli per spostare l’aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;
12) voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l’atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;
13) tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;
14) voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;
15) attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità.
b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.
21.A.703 Ammissibilità
a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21.A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.
b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di condizioni di volo.
21.A.705 Autorità competente
In deroga al punto 21.1 del presente allegato I (parte 21), per «autorità competente» si intende:
a) l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure
b) in caso di aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione.
21.A.707 Domanda di permesso di volo
a) Ai sensi del punto 21.A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all’autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest’ultima.
b) Le domande permesso di volo devono indicare:
1. lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21.A.701;
2. i motivi per i quali l’aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;
3. le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21.A.710.
c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.709.
21.A.708 Condizioni di volo
Le condizioni di volo comprendono:
a) la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;
b) le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l’utilizzo sicuro dell’aeromobile, tra cui:
1) le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;
2) eventuali condizioni o limitazioni imposte all'equipaggio per l'utilizzo dell'aeromobile, oltre a quelle definite nell'appendice XII del presente allegato I (parte 21);
3) eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio;
4) le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;
5) lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);
6) le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;
c) le prove che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);
d) il metodo usato per il controllo della configurazione dell’aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.
21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
a) Ai sensi del punto 21.A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:
1) quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all’Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure
2) quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all’autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.
b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:
1) le condizioni di volo proposte;
2) la documentazione giustificativa di tali condizioni; e
3) una dichiarazione attestante che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21.A.708(b).
21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo
a) Quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:
1) dall’Agenzia; oppure
2) da un’impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6).
b) Quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall’autorità competente o da dall’impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.
c) Prima di approvare le condizioni di volo, l’Agenzia, l’autorità competente o l’impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l’aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L’agenzia o l’autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le verifiche o le prove necessarie a tal fine.
21.A.711 Rilascio del permesso di volo
a) L’autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. l’appendice III) alle condizioni specificate al punto 21.B.525.
b) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.263(c)(7), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.
c) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.
d) Un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell’allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione ( 1 ), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710.
e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21.A.710.
f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all’autorità competente entro e non oltre tre giorni.
g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un’impresa ha rilasciato a norma della lettera b), c) o d), l’impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l’autorità competente.
21.A.713 Modifiche
a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21.A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21.A.709.
b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21.A.711.
21.A.715 Lingua
I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente.
21.A.719 Trasferibilità
a) Un permesso di volo non è trasferibile.
b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all’aeromobile purché quest’ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.
21.A.721 Verifiche
Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l’accesso all’aeromobile interessato su richiesta dell’autorità competente.
21.A.723 Durata e validità
a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:
1) sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21.A.711(e) associate al permesso di volo;
2) il permesso di volo non venga restituito o revocato;
3) l’aeromobile rimanga sullo stesso registro.
b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato.
c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all’autorità competente.
21.A.725 Rinnovo del permesso di volo
Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21.A.713.
21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.
21.A.729 Conservazione della documentazione
a) Il titolare dell’approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente tutti i documenti prodotti per determinare e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.
b) La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell’Agenzia o dell’autorità competente tutti i documenti relativi al rilascio dei permessi di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell’approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
21.A.801 Identificazione di prodotti
a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:
1) denominazione del fabbricante;
2) designazione del prodotto;
3) numero di serie del fabbricante;
4) qualsiasi ulteriore informazione che l’Agenzia ritenga appropriata.
b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d’elica o mozzi d’elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui alla lettera b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.
21.A.803 Trattamento dei dati identificativi
a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.
b) Sono vietate altresì la rimozione e l’installazione di targhe identificative di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.
c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti attuativi applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, sono autorizzati a:
1) rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a) su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU; o
2) rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi.
d) È vietato installare una targa di identificazione, rimossa ai sensi della lettera c) 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.
21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze
a) Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:
1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché
2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché
3) le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.
21.A.805 Identificazione di parti critiche
In aggiunta ai requisiti del punto 21.A.804, i fabbricanti di parti destinate all’installazione su prodotti omologati ed identificate come «parti critiche», devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.
21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO
a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:
1) denominazione e recapito del fabbricante;
2) nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell’articolo;
3) numero di serie o data di fabbricazione dell’articolo, o entrambi, e
4) numero ETSO applicabile.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.
c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
SEZIONE B
PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
21.B.5 Finalità
a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l’autorità competente dello Stato membro nell’esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all’emissione, alla riconferma, all’emendamento, alla sospensione ed alla revoca delle approvazioni e delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente allegato I (parte 21).
b) In conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia deve mettere a punto specifiche di certificazione e materiali di riferimento che agevolino gli Stati membri nell’esecuzione delle direttive della presente sezione.
21.B.20 Obblighi dell’autorità competente
L’autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.
21.B.25 Requisiti d’impresa per l’autorità competente
a) Generalità
Lo Stato membro deve designare un’autorità competente incaricata dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati.
b) Risorse
1) Il personale in forza deve essere in numero adeguato a portare a termine i compiti assegnati.
2) L’autorità competente dello Stato membro deve nominare un dirigente responsabile, o più dirigenti responsabili, che veglino sull’esecuzione della o delle attività di competenza, ivi incluse le comunicazioni con l’Agenzia e le altre autorità nazionali.
c) Qualifiche e formazione
Il personale addetto deve essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, la preparazione e l’esperienza necessarie all’esecuzione degli incarichi affidati.
21.B.30 Procedure documentate
a) L’autorità competente dello Stato membro deve stilare procedure documentate per descrivere la propria struttura organizzativa, oltre che i mezzi ed i metodi di rispondenza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di riferimento in ambito esecutivo per tutte le attività.
b) Una copia delle procedure e dei relativi emendamenti deve essere messa a disposizione dell’Agenzia.
21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure
a) L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a notificare all’Agenzia qualsiasi modifica significativa intervenuta a carico della propria struttura organizzativa e delle procedure documentate.
b) L’autorità competente dello Stato membro deve aggiornare tempestivamente le procedure documentate alla luce delle modifiche intervenute, per garantirne un’efficace implementazione.
21.B.40 Composizione delle controversie
a) L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.
b) In caso di controversia insanabile tra le autorità competenti degli Stati membri, è responsabilità dei dirigenti di cui al punto 21.B.25(b)(2) sottoporre la questione all’arbitrato dell’Agenzia.
21.B.45 Resoconti/coordinamento
a) Per favorire lo scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza di prodotti, parti e pertinenze, l’autorità competente dello Stato membro deve garantire un adeguato livello di coordinamento tra le squadre di certificazione, indagine, approvazione o autorizzazione al proprio interno, nonché con gli altri Stati membri e l’Agenzia.
b) L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia tutte le difficoltà riscontrate nella messa in atto del presente allegato I (parte 21).
21.B.55 Conservazione della documentazione
L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a conservare o a mantenere l’accesso a tutta la documentazione relativa ai certificati, approvazioni ed autorizzazioni emanati in base alle normative nazionali, e la cui responsabilità sia stata trasferita all’Agenzia, fintantoché la documentazione stessa non verrà trasferita all’Agenzia.
21.B.60 Direttive di aeronavigabilità
Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese non appartenente all’Unione, detta norma deve essere inoltrata all’Agenzia per la diffusione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 216/2008.
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)
CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
▼M2 —————
21.B.70 Approvazione delle modifiche al certificato di omologazione del tipo
L’approvazione delle modifiche ai dati di idoneità operativa è inclusa nell’approvazione della modifica al certificato di omologazione del tipo. Tuttavia, l’Agenzia utilizza una procedura separata di approvazione e di classificazione per gestire modifiche ai dati di idoneità operativa.
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
21.B.120 Indagini
a) L’autorità competente nominerà una squadra di indagine per ciascun richiedente o titolare di un’autorizzazione a procedere, per condurre tutte le attività relative a detta autorizzazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25 (b)(2).
b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.
c) L’autorità competente deve redigere le procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari delle autorizzazioni a procedere, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto, perlomeno, dei seguenti elementi:
1) valutazione delle domande ricevute;
2) designazione di una squadra di indagine;
3) preparazione e pianificazione delle indagini;
4) valutazione della documentazione (manuale, procedure ecc.);
5) audit e verifiche;
6) follow-up delle azioni correttive;
7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.
21.B.125 Non conformità
a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A del presente allegato, tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.125B(a).
b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:
1) in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;
2) per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.
c) L’autorità competente è tenuta a sospendere l’autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall’autorità competente.
21.B.130 Rilascio dell’autorizzazione a procedere
a) Accertata la conformità del fabbricante alle prescrizioni della sezione A, capitolo F, l’autorità competente emana un’autorizzazione a procedere, attestante la conformità dei singoli prodotti, parti o pertinenze (modulo 65 AESA, cfr. l’appendice XI) senza ulteriore indugio.
b) L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse all’autorizzazione.
c) La validità dell’autorizzazione a procedere non dovrà essere superiore ad un anno.
21.B.135 Mantenimento dell’autorizzazione a procedere
L’autorità competente considera valida l’autorizzazione a procedere subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti e pertinenze; e
b) le verifiche ispettive eseguite dall’autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) o del modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I), come prescritto nel punto 21.A.130, lettera c), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, o alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:
1) l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte o la pertinenza in corso di verifica, e rimanga valida;
2) il manuale descritto al punto 21.A.125 A(b), nello stato di emendamento dichiarato nell’autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l’ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;
3) la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
4) le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui al punto 21.A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
5) le verifiche da parte dell’autorità competente, descritte o invocate nell’autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;
6) la dichiarazione di conformità sia rispondente al punto 21.A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;
c) L’autorizzazione a procedere non è scaduta.
21.B.140 Emendamento dell’autorizzazione a procedere
a) L’autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità al punto 21.B.120, l’opportunità di emendare l’autorizzazione a procedere.
b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’autorizzazione a procedere.
21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere
a) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L’autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.
b) Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F.
21.B.150 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.
b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione a procedere;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.120;
3) l’autorizzazione a procedere, inclusi eventuali emendamenti;
4) i verbali degli incontri con il fabbricante.
c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo la scadenza dell’autorizzazione a procedere.
d) L’autorità competente deve altresì conservare in archivio tutte le dichiarazioni di conformità (modulo 52 AESA, cfr. l’appendice VIII) ed i certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA, cfr. l’appendice I) che ha ratificato.
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
21.B.220 Indagini
a) L’ autorità competente nominerà una squadra di approvazione per ciascun richiedente o titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, per condurre tutte le attività relative a detta approvazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25(b)(2).
b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione d’impresa.
c) L’ autorità competente deve stilare procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto perlomeno dei seguenti elementi:
1) valutazione delle domande ricevute;
2) designazione di una squadra di approvazione;
3) preparazione e pianificazione delle indagini;
4) valutazione della documentazione (manuale d’impresa, procedure ecc.);
5) audit;
6) follow-up delle azioni correttive;
7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione;
8) monitoraggio continuo.
21.B.225 Non conformità
a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un’approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A, le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.158(a).
b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:
1) in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;
2) per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.
c) Nel caso in cui l’impresa non si adegui alla tempistica concordata, l’autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell’approvazione.
21.B.230 Rilascio del certificato
a) Accertata la conformità dell’impresa di produzione con le prescrizioni applicabili della sezione A, capitolo G, l’autorità competente rilascia un’approvazione d’impresa (modulo 55 AESA, cfr. l’appendice X) senza ulteriore indugio.
b) Il numero di riferimento sarà menzionato sul modulo AESA 55 nel modo specificato dall’Agenzia.
21.B.235 Monitoraggio continuo
a) Per giustificare il mantenimento dell’approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve sottoporre quest’ultima a una costante sorveglianza, diretta a:
1) verificare che il sistema qualità del titolare dell’approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G;
2) verificare che l’impresa del titolare dell’approvazione operi in conformità del manuale;
3) verificare l’efficacia delle procedure delineate nel manuale d’impresa; nonché
4) monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.
b) Il controllo prolungato deve essere effettuato conformemente al punto 21.B.220.
c) Attenendosi ad un programma di monitoraggio continuo, l’autorità competente, nell’arco di 24 mesi, dovrà sottoporre l’approvazione dell’impresa a una revisione completa per verificarne l’ottemperanza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le attività di sorveglianza possono prevedere indagini di vario tipo nel corso del biennio. Il numero delle verifiche può variare in funzione della complessità dell’impresa, del numero delle sedi e della criticità della produzione. La frequenza minima dei controlli a carico del titolare dell’approvazione, nell’ambito del programma di sorveglianza dell’autorità competente, è di uno all’anno.
21.B.240 Emendamento dell’approvazione di un’impresa di produzione
a) Nello svolgimento delle attività di sorveglianza, l’autorità competente deve controllare anche eventuali modifiche minori.
b) L’autorità competente deve investigare, in conformità al punto 21.B.220, le modifiche di natura significativa apportate all’approvazione dell’impresa di produzione, o alla domanda di approvazione, da parte del titolare e, se necessario, deve disporre l’emendamento della portata e dei termini dell’approvazione.
c) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo G continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’approvazione dell’impresa di produzione.
21.B.245 Sospensione e revoca dell’approvazione di un’impresa di produzione
a) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorità competente può sospendere o revocare l’approvazione di un’impresa di produzione, in toto o in parte, come qui di seguito descritto.
1) In presenza di non conformità di livello 1, l’approvazione dell’impresa viene immediatamente sospesa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto previsto al punto 21.A.158(c)1, l’approvazione viene revocata.
2) In presenza di non conformità di livello 2, l’autorità competente deciderà in merito a qualsiasi restrizione al fine dell’approvazione mediante la sospensione temporanea dell’approvazione o di parti di essa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto stabilito al punto 21.A.158(c)(2), l’approvazione viene revocata.
b) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione devono essere comunicate per iscritto al titolare. L’autorità competente si impegna a comunicare i motivi della sospensione o della revoca e ad informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.
c) Il provvedimento di sospensione dell’approvazione può essere annullato solo dopo aver ripristinato la conformità alla sezione A, capitolo G.
21.B.260 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole approvazioni alle imprese di produzione.
b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare del certificato di approvazione di un’impresa di produzione;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.220, ivi incluse le non conformità rilevate in conformità al punto 21.B.225;
3) il programma di sorveglianza continua, ivi inclusi i resoconti delle indagini condotte;
4) il certificato di approvazione dell’impresa di produzione comprese eventuali modifiche;
5) i verbali degli incontri con il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione.
c) La documentazione deve essere conservata in archivio per almeno sei anni.
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
21.B.320 Indagini
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati ed autorizzazioni.
b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:
1) valutazione dell’idoneità del richiedente;
2) valutazione dell’ammissibilità della domanda;
3) classificazione dei certificati di aeronavigabilità;
4) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;
5) ispezione dell’aeromobile;
6) determinazione delle condizioni necessarie e di restrizioni o limiti per i certificati di aeronavigabilità.
21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità
a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili della sezione A del capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. l’appendice VI) senza ulteriore indugio.
b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo 24 AESA, cfr. l’appendice V) senza ulteriore indugio.
c) Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. l’appendice II).
21.B.326 Certificato di aeronavigabilità
L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
a) aeromobili nuovi:
1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);
2) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;
b) aeromobili usati:
1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:
i) l’aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché
ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché
iii) l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;
2) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.
21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:
1) aeromobili nuovi:
i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);
ii) quando l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme a un progetto approvato dall’Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;
2) aeromobili usati:
i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:
A) l’aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché
B) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché
C) l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003;
ii) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.
b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento (CE) n. 216/2008, e pertanto non idonei all’omologazione limitata, l’Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:
1) certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d’uso; nonché
2) definire le limitazioni per l’impiego dei suddetti aeromobili.
c) Le limitazioni d’uso accompagneranno i certificati ristretto di aeronavigabilità e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008.
21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità
a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.181(a) non è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità.
b) Alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca e informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.
21.B.345 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione è tenuta ad istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati di aeronavigabilità.
b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
1) i documenti forniti dal richiedente;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.320(b); e
3) una copia del certificato o autorizzazione al volo, ed eventuali emendamenti.
c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
21.B.420 Indagini
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.
b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell’ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:
1) valutazione dell’ammissibilità;
2) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;
3) ispezione dell’aeromobile.
21.B.425 Rilascio dei certificati acustici
Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, cfr. l’appendice VII) senza ulteriore indugio.
21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici
a) Se vi è prova evidente che alcune delle condizioni specificate nel punto 21.A.211(a) non sono soddisfatte, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato acustico.
b) All’atto dell’emissione dell’avviso di sospensione e revoca di un certificato acustico che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione specificherà le ragioni per la sospensione e la revoca ed informerà il detentore del certificato sul suo diritto di appello.
21.B.445 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti, con criteri minimi di conservazione, che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati acustici.
b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
1) i documenti forniti dal richiedente;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività ed i risultati finali delle indagini di cui al punto 21.B.420(b);
3) una copia del certificato e dei suoi emendamenti.
c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)
CAPITOLO M — RIPARAZIONI
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
21.B.520 Accertamenti
a) L’autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.
b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:
1) verifica dell’ammissibilità del richiedente;
2) verifica dell’ammissibilità della domanda;
3) valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;
4) ispezione dell’aeromobile;
5) approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).
21.B.525 Rilascio di permessi di volo
L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. l’appendice III) senza ulteriore indugio:
a) su presentazione delle informazioni richieste al punto 21.A.707; nonché
b) quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710; nonché
c) quando l’autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere verifiche, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l’aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21.A.708 prima del volo.
21.B.530 Revoca del permesso di volo
a) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione a un permesso di volo da essa rilasciato, l’autorità competente revoca il permesso.
b) Alla notifica di revoca del permesso di volo, l’autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca e informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.
21.B.545 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente istituisce un sistema di archiviazione dei documenti che consente un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione e revoca dei singoli permessi di volo.
b) L’archivio deve contenere quantomeno:
1) i documenti forniti dal richiedente;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.520(b); e
3) una copia del permesso di volo.
c) La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dopo la scadenza del permesso di volo.
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
Appendici
MODULI AESA
I modelli AESA («Agenzia europea per la sicurezza aerea») a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membro devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.
Appendice I — Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in sevizio
Appendice II — Modulo AESA 15a Certificato di revisione dell’aeronavigabilità
Appendice III — Modulo AESA 20a Permesso di volo
Appendice IV — Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)
Appendice V — Modulo AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata
Appendice VI — Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità
Appendice VII — Modulo AESA 45 Certificato acustico
Appendice VIII — Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell’aeromobile
Appendice IX — Modulo AESA 53 Certificato riammissione in sevizio
Appendice X — Modulo AESA 55 Certificato di approvazione di impresa di produzione
Appendice XI — Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione
Appendice XII — Categorie di prove di volo e delle relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo 85
Appendice I
Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all’allegato I (parte 21)
Istruzioni per l’uso del modulo 1 AESA
Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.
1. OGGETTO E USO
1.1. Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze («elementi»).
1.2. Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.
1.3. Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità.
1.4. Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.
1.5. Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.
1.6. Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.
1.7. Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.
1.8. Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di «dati approvati» e di «dati non approvati».
2. FORMATO GENERALE
2.1. Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.
2.2. Il certificato deve essere in formato «landscape» ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l’autorità competente.
2.3. La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.
2.4. Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.
2.5. Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.
2.6. Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.
2.7. Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.
2.8. Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.
2.9. Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.
3. COPIE
3.1. Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.
4. ERRORI SU UN CERTIFICATO
4.1. Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l’errore.
4.2. Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.
4.3. La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione: «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.
5. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE
Campo 1 Autorità competente di approvazione/Stato
Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».
Campo 2 Intestazione del modulo 1 AESA
«CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA»
Campo 3 Numero di riferimento del modulo
Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.
Campo 4 Società (nome e indirizzo)
Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.
Campo 5 Ordine/Contratto/Fattura
Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.
Campo 6 Elemento
Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.
Campo 7 Descrizione
Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).
Campo 8 Numero della parte
Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.
Campo 9 Quantità
Indicare il quantitativo di elementi.
Campo 10 Numero di serie
Se il regolamento richiede che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».
Campo 11 Status/Lavoro
Inserire o «PROTOTIPO» o «NUOVO».
Inserire «PROTOTIPO» per:
i) la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati;
ii) ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.
Inserire «NUOVO» per:
i) la produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati;
ii) ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell’entrata in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12;
iii) ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da «prototipo» (conformità solo a dati non approvati) a «nuovo» (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all’approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:
RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA «PROTOTIPO» A «NUOVO». IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);
il riquadro «dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» deve essere riportato nel campo 13a;
iv) l’esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell’immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall’acquirente (i cui particolari e quelli dell’autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l’aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).
Campo 12 Osservazioni
Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà «Nulla».
Inserire la giustificazione dell’autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).
Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.
Campo 13a Indicare solo uno dei due riquadri:
1) contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» se l’elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;
2) contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12» se l’elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).
Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.
Campo 13b Firma autorizzata
Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.
Campo 13c Numero di approvazione/autorizzazione
Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall’autorità competente.
Campo 13d Nome
Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.
Campo 13e Data
Inserire la data alla quale il campo 13b è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.
Campi 14a-14e Requisiti generali per i campi 14a-14e:
autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.
Responsabilità dell’utente/installatore
Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:
«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.
SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.
LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»
Appendice II
Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo AESA 15a
Appendice III
Appendice IV
Appendice V
Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24
Appendice VI
Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25
Appendice VII
Appendice VIII
Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52
Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo 52 AESA
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. L’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile rilasciata da un costruttore nell’ambito del punto 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21.A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.
1.2. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma del punto 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.
2. GENERALITÀ
2.1. La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l’autorità competente.
2.2. La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.
2.3. La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.
2.4. Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione riconosciuta.
3. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE
3.1. In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.
3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.
3.3. Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti.
3.4. Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.
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Campo 1 |
Inserire il nome dello Stato di produzione. |
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Campo 2 |
Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità. |
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Campo 3 |
In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico. |
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Campo 4 |
Il nome e l’indirizzo completi dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo. |
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Campo 5 |
Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. |
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Campo 6 |
Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto. |
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Campo 7 |
Se l’aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo. |
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Campo 8 |
Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore. |
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Campo 9 |
Descrizione completa del tipo di motore e dell’elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione. |
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Campo 10 |
Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell’aeromobile. |
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Campo 11 |
Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità. |
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Campo 12 |
Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità. |
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Campo 13 |
Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate. |
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Campo 14 |
Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell’aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: «NULLA». |
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Campo 15 |
Inserire «Certificato di aeronavigabilità» o «Certificato di aeronavigabilità ristretto» o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto. |
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Campo 16 |
In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore. |
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Campo 17 |
La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21.A.139, in particolare 21.A.139(b)(1)(vi), per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell’approvazione di impresa di produzione. |
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Campo 18 |
La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell’approvazione di produzione in conformità al punto 21.A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma. |
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Campo 19 |
Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile. |
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Campo 20 |
Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità. |
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Campo 21 |
Indicare il riferimento dell’autorizzazione dell’autorità competente. |
Appendice IX
CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO AESA 53
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO che appare nel MODELLO AESA 53 dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.
II campo LUOGO, che appare nel MODELLO AESA 53, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell'impresa (se diversa).
Appendice X
Certificati di approvazione dell’impresa di produzione di cui al capitolo G dell’allegato I (parte 21) — Modulo 55 AESA
Appendice XI
Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all’allegato I (parte 21), capitolo F
Appendice XII
Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo
A. Aspetti generali
La presente appendice definisce le qualifiche necessarie per l'equipaggio di condotta impegnato nello svolgimento di prove di volo per aeromobili certificati o da certificare in conformità a CS-23 per gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) pari o superiore a 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti.
B. Definizioni
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1. |
«Tecnico di prova di volo» : ogni tecnico che partecipa a operazioni di prove di volo a terra o in volo. |
|
2. |
«Tecnico responsabile di prova di volo» : tecnico di prova di volo al quale sono stati assegnati dei compiti in un aeromobile ai fini dello svolgimento di prove di volo o che assiste il pilota nell'esercizio dell'aeromobile e dei suoi sistemi durante le operazioni di prova di volo. |
|
3. |
«Prove di volo» : 3.1. voli effettuati per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze); 3.2. voli effettuati per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo; 3.3. i voli destinati a sperimentare nuovi concetti di progettazione, che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile; 3.4. voli di addestramento per prove di volo. |
C. Categorie di prove di volo
1. Aspetti generali
Le descrizioni che seguono riguardano i voli effettuati da imprese di progettazione e di produzione a norma dell'allegato I (parte 21).
2. Campo d'applicazione
Se alla prova partecipa più di un aeromobile, ogni volo individuale di aeromobile deve essere valutato a norma della presente appendice per determinare se si tratta di una prova di volo e, se del caso, la sua categoria.
I voli di cui al punto 6), lettera B, 3) sono i soli voli che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.
3. Categorie di prove di volo
Le prove di volo includono le quattro categorie seguenti:
3.1. Categoria Uno (1)
a) Volo(i) iniziale (i) di un nuovo tipo di aeromobile o di un aeromobile le cui caratteristiche di volo o di pilotaggio possono aver subito importanti modifiche;
b) voli durante i quali può essere prevista la possibilità di riscontrare caratteristiche di volo significativamente diverse da quelle già note;
c) voli effettuati per sperimentare caratteristiche o tecniche di aeromobili nuove o inusuali;
d) voli effettuati per determinare o espandere l'inviluppo di volo;
e) voli effettuati per determinare le prestazioni regolamentari, le caratteristiche di volo e le qualità di manovra quando ci si avvicina ai limiti dell'inviluppo di volo;
f) addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 1.
3.2. Categoria Due (2)
a) Voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile il cui tipo è non ancora stato certificato;
b) voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile di un tipo già certificato, dopo l'incorporazione di una modifica non ancora approvata e che:
i) richiedono una valutazione del comportamento generale dell'aeromobile; oppure
ii) richiedono una valutazione delle procedure di base relative all'equipaggio, quando è in funzione o è necessario un sistema nuovo o modificato; oppure
iii) devono volare intenzionalmente al di fuori dei limiti dell'inviluppo operativo attualmente approvato, ma all'interno dell'inviluppo di volo oggetto della sperimentazione.
c) Addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 2.
3.3. Categoria Tre (3)
Voli effettuati per il rilascio dell'attestato di conformità per un aeromobile di nuova costruzione che non richiede un volo al di fuori delle limitazioni del certificato di omologazione o del manuale di volo dell'aeromobile.
3.4. Categoria Quattro (4)
Voli non classificati di categoria 1 o 2 su un aeromobile di un tipo già certificato, nel caso di incorporazione di una modifica di progettazione non ancora approvata.
D. Competenza ed esperienza di piloti e ingegneri capo di prove di volo
1. Aspetti generali
Piloti e ingegneri capo di prove di volo devono possedere le competenze e l'esperienza specificate nella seguente tabella.
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Categorie di prove di volo |
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Aeromobili |
1 |
2 |
3 |
4 |
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aeromobili regionali (commuter) CS- 23 o aventi una velocità di progetto in picchiata superiore a 0.6 (MD) o un ceiling massimo al di sopra di 7 260 m (25 000 ft), CS- 25, CS- 27, CS- 29 o codici di aeronavigabilità equivalenti |
Competenza di livello 1 |
Competenza di livello 2 |
Competenza di livello 3 |
Competenza di livello 4 |
|
Altri CS-23 con MTOM pari o superiore a 2 000 kg |
Competenza di livello 2 |
Competenza di livello 2 |
Competenza di livello 3 |
Competenza di livello 4 |
1.1. Competenza di livello 1
1.1.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 ( 2 ).
1.1.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:
a) completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1; nonché
b) un minimo di 100 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.
1.2. Competenza di livello 2
1.2.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011.
1.2.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:
a) completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1 o livello 2; nonché
b) un minimo di 50 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.
I corsi di addestramento delle competenze di livello 1 o di livello 2 per tecnico responsabile di prova di volo devono vertere almeno sulle seguenti materie:
i) prestazioni;
ii) stabilità e controllo/caratteristiche di manovra;
iii) sistemi;
iv) gestione delle prove; nonché
v) gestione del rischio/sicurezza.
1.3. Competenza di livello 3
1.3.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Inoltre, il pilota in comando deve:
a) avere una abilitazione alla prova di volo, oppure
b) avere almeno 1 000 ore di esperienza di volo come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe, e
c) aver partecipato, per ogni classe o tipo di aeromobile, a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di aeronavigabilità di almeno cinque aeromobili.
1.3.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve:
a) soddisfare i livelli di competenza 1 o 2, oppure;
b) avere accumulato una esperienza significativa di volo rilevante per il compito in questione; nonché
c) aver partecipato a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di navigabilità di almeno cinque aeromobili.
1.4. Competenza di livello 4:
1.4.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Il pilota in comando deve avere un'abilitazione alla prova di volo o avere almeno 1 000 ore come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe.
1.4.2. La competenza ed esperienza richieste agli ingegneri capo di prove di volo sono definite nel manuale operativo dei prove di volo.
2. Ingegneri capo di prove di volo
Gli ingegneri capo di prove di volo devono ottenere un'autorizzazione dell'impresa di cui sono dipendenti che descriva l'ambito delle loro funzioni all'interno della stessa. L'autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome;
b) data di nascita;
c) esperienza e formazione;
d) posizione all'interno dell'impresa;
e) ambito dell'autorizzazione;
f) data del primo rilascio dell'autorizzazione;
g) data di scadenza dell'autorizzazione, se del caso; nonché
h) numero identificativo dell'autorizzazione.
Gli ingegneri capo di prove di volo sono nominati solo per un volo specifico se sono fisicamente e mentalmente idonei ad adempiere in sicurezza ai compiti e responsabilità assegnati.
L'impresa deve mettere a disposizione dei titolari tutti i documenti pertinenti relativi alle autorizzazioni.
E. Competenza ed esperienza di altri ingegneri di prova di volo.
Gli altri ingegneri di prova di volo a bordo dell'aeromobile devono avere un'esperienza e un addestramento adeguati ai compiti loro assegnati in qualità di membri dell'equipaggio, e in conformità al manuale operativo di prova di volo, se del caso.
L'impresa deve mettere a disposizione degli ingegneri di prova di volo interessati tutti i documenti pertinenti relativi alle loro attività di volo.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
|
Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione |
(GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6). |
|
Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione |
(GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3). |
|
Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione |
(GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16). |
|
Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione |
(GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40). |
|
Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione |
(GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3). |
|
Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione |
(GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3). |
|
Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione |
(GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30). |
|
Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione |
(GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5). |
ALLEGATO III
Tavola di Concordanza
|
Regolamento (CE) n. 1702/2003 |
Il presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1., paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h) |
|
— |
Articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j) |
|
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 2 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
|
Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) |
|
Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c) e d) |
— |
|
Articolo 2 bis, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 3, paragrafi da 2 a 5 |
|
Articolo 2 ter |
Articolo 4 |
|
Articolo 2 quater, paragrafo 1 |
Articolo 5 |
|
Articolo 2 quater, paragrafi 2 e 3 |
— |
|
Articolo 2 quinquies |
Articolo 6 |
|
Articolo 2 sexies, primo comma |
Articolo 7 |
|
Articolo 2 sexies, secondo comma |
— |
|
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 e la prima frase del punto 3 |
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4 e 5 |
— |
|
Articolo 3, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e la prima frase del punto 3 |
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4, 5 e 6 |
— |
|
— |
Articolo 10 |
|
— |
Articolo 11 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 12 |
|
Articolo 5, paragrafi da 2 a 5 |
— |
|
Allegato |
Allegato I |
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— |
Allegato II |
|
— |
Allegato III |
( 1 ) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).