2012R0742 — IT — 17.08.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(GU L 219, 17.8.2012, p.1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 227, 23.8.2012, pag. 15  (742/2012)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 ( 1 ), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 2 ), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1



Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.

Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano.

►C1  17.8.2012 ◄



( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

( 2 ) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.