2012R0742 — IT — 17.08.2012 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO del 16 agosto 2012 (GU L 219, 17.8.2012, p.1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO
del 16 agosto 2012
che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 ( 1 ), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 2 ), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Entità
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
1. |
Drex Technologies Holding S.A. |
Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg. |
Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano. |
►C1 17.8.2012 ◄ |
( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
( 2 ) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.