02012R0648 — IT — 12.08.2022 — 020.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
la Banca dei regolamenti internazionali;
le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:
Giappone;
Stati Uniti d’America;
Australia;
Canada;
Hong Kong;
Messico;
Singapore;
Svizzera;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:
banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;
enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;
Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.
A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.
La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; |
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2) |
«repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati; |
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3) |
«compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni; |
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4) |
«sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva; |
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5) |
«derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006; |
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6) |
«categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse; |
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7) |
«derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento; |
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8) |
«controparte finanziaria» :
a)
un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b)
un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
c)
un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
d)
un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;
e)
un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
f)
un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;
g)
un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ); |
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9) |
«controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8; |
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10) |
«schemi pensionistici» :
a)
gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;
b)
le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;
c)
le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;
d)
altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:
i)
siano riconosciuti dal diritto interno; e
ii)
siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche; |
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11) |
«rischio di credito di controparte» : rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione; |
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12) |
«accordo di interoperabilità» : accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni; |
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13) |
«autorità competente» : l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22; |
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14) |
«partecipante diretto» : impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione; |
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15) |
«cliente» : impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata; |
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16) |
«gruppo» : il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE; |
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17) |
«ente finanziario» : impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE; |
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18) |
«società di partecipazione finanziaria» : ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( 6 ); |
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19) |
«impresa di servizi ausiliari» : un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi; |
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20) |
«partecipazione qualificata» : una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 7 ), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta; |
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21) |
«impresa madre» : un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; |
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22) |
«impresa figlia» : un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese; |
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23) |
«controllo» : la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE; |
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24) |
«stretti legami» : situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a)
partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure
b)
legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo; |
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25) |
«capitale» : il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 8 ), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti; |
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26) |
«riserve» : le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 9 ), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio; |
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27) |
«consiglio» : il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale; |
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28) |
«membro indipendente del consiglio» : un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio; |
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29) |
«alta dirigenza» : la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio; |
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30) |
«obbligazione garantita» : l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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31) |
«veicolo dell’obbligazione garantita» : l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita. |
Articolo 2 bis
Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 3
Operazioni infragruppo
In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:
un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:
la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;
l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;
entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;
un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o
un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.
Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono:
incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento); o
coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.
TITOLO II
COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC
Articolo 4
Obbligo di compensazione
Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:
sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:
tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;
tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;
tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e
sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a).
L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:
se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.
A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.
I partecipanti diretti e i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 a integrazione del presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al presente paragrafo, primo comma, devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di quanto segue:
obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi, fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali con le singole controparti;
fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;
obblighi che facilitano i servizi di compensazione a condizioni eque e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei rischi correlati, in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi e ai benefici; e
criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente legati ai servizi di compensazione forniti.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), a condizione che:
nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];
il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e
l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.
Articolo 4 bis
Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione
Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:
ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e
diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).
La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.
Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo.
Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:
a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; né
all'elusione dell'obbligo di compensazione.
Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.
Articolo 5
Procedura dell’obbligo di compensazione
Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall’espletamento della procedura di riconoscimento di cui all’articolo 25, l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:
la categoria di derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4;
la data o le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica.
▼M12 —————
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE ( 11 ).
Dopo la notifica, l’AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.
Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:
il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;
il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;
la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.
Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM può tener conto dell’interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell’impatto sulla concorrenza nell’Unione.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:
il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;
l’esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;
la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;
il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;
il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;
la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo1.
Articolo 6
Registro pubblico
Il registro comprende:
le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4;
le CCP autorizzate in conformità dell’articolo 17 o riconosciute in conformità dell’articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento, con indicazione delle CCP che sono autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;
le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;
le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3;
▼M12 —————
le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica.
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 6 bis
Sospensione dell'obbligo di compensazione
L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale in conformità dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 5;
è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;
la sospensione dell'obbligo di compensazione per tali specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.
Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22.
La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è soddisfatta.
Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.
Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.
La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale.
L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.
Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.
L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7.
La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.
Articolo 6 ter
Sospensione dell’obbligo di compensazione in caso di risoluzione
Se la CCP presenta i presupposti previsti all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), l’autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento o l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento possono chiedere alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente responsabile della vigilanza del partecipante diretto della CCP in risoluzione, di sospendere l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte se sussistono i presupposti seguenti:
la CCP in risoluzione è autorizzata a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione per le quali è chiesta la sospensione; e
la sospensione dell’obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte è necessaria per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione in relazione alla risoluzione della CCP e tale sospensione è proporzionata agli obiettivi.
La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).
L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.
L’AESFEM trasmette la sua richiesta motivata all’autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, e al CERS contemporaneamente alla trasmissione della richiesta alla Commissione.
Ai fini dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del parere emanato dall’AESFEM di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione.
Se respinge la sospensione richiesta, la Commissione ne fornisce i motivi per iscritto all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. Tale informazione non è resa pubblica.
L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 86, paragrafo 3.
La sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6 è valida per lo stesso periodo iniziale.
L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 86, paragrafo 3.
La richiesta è corredata della prova che continuano a sussistere i presupposti indicati al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).
L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla notificazione della richiesta alla Commissione.
La richiesta di cui al primo comma non è resa pubblica.
Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notificazione della richiesta e, se lo ritiene necessario, previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere per la Commissione sull’eventuale persistere dei motivi per la sospensione tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. L’AESFEM trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.
L’atto di esecuzione che proroga la sospensione dell’obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6.
La proroga della sospensione dell’obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell’obbligo di compensazione.
Articolo 7
Accesso alle CCP
Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:
i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e
la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.
Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.
L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.
Articolo 8
Accesso a una sede di negoziazione
L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 9
Obbligo di segnalazione
Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:
stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;
stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.
In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:
entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e
l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.
Le controparti notificano alle rispettive autorità competenti l'intenzione di applicare l'esenzione di cui al terzo comma. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, le autorità competenti notificate non manifestino disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al terzo comma.
Per garantire che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati necessari per adempiere all'obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria fornisce alla controparte finanziaria i dati dei contratti derivati OTC conclusi tra le stesse, di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. La controparte non finanziaria ha la responsabilità di garantire l'esattezza di tali dati.
Fatto salvo il primo comma, le controparti non finanziarie che hanno già investito per predisporre un sistema di segnalazione possono decidere di segnalare a un repertorio di dati sulle negoziazioni i dati relativi ai contratti derivati OTC che hanno concluso con le controparti finanziarie. In tal caso, le controparti non finanziarie informano le controparti finanziarie con le quali hanno concluso contratti derivati OTC di tale decisione prima di segnalare i dati. In tale situazione, le controparti non finanziarie hanno la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza.
Una controparte non finanziaria che non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e concluda un contratto derivato OTC con un soggetto stabilito in un paese terzo non è tenuta alla segnalazione a norma del presente articolo e non ha la responsabilità giuridica di segnalare i dati di tali contratti derivati OTC né di garantirne l'esattezza alle seguenti condizioni:
tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell'Unione;
il regime giuridico in materia di segnalazione a cui è soggetto tale soggetto di un paese terzo è stato dichiarato equivalente a norma dell'articolo 13; e
la controparte finanziaria del paese terzo ha segnalato tali informazioni a norma del regime giuridico in materia di segnalazione di tale paese terzo a un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia soggetto all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, un accesso diretto e immediato ai dati.
In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.
Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.
Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:
le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;
le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (legal entity identifier — LEI);
il codice internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number — ISIN);
l'identificativo unico dell'operazione (unique trade identifier — UTI);
i metodi e le modalità di segnalazione;
la frequenza delle segnalazioni;
la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.
Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 ( 14 ) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 10
Controparti non finanziarie
Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), la controparte non finanziaria:
ne informa immediatamente l'ESMA e la pertinente autorità competente e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;
stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a);
diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a), che appartengono alle categorie di attività rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione o, se la controparte non finanziaria non ha calcolato la sua posizione, che appartengono a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione.
La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione della posizione.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e
i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.
Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di compensazione di cui al primo comma, lettera b), e, ove necessario tenendo conto in particolare dell'interconnessione delle controparti finanziarie, propone di modificare le norme tecniche di regolamentazione in conformità del presente paragrafo.
Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.
Articolo 11
Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP
Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:
la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;
processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.
Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).
Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).
Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;
non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;
le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;
le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;
le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;
i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:
le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione di cui al paragrafo 3;
le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;
le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;
i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.
Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, tranne quelli di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
L'EBA, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.
Articolo 12
Sanzioni
Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.
Articolo 13
Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme
La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:
sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente regolamento;
garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e
sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.
Articolo 13 bis
Modifiche dei contratti preesistenti ai fini dell’attuazione delle riforme degli indici di riferimento
I paragrafi 1 e 2 si applicano solo ai contratti derivati OTC la cui modifica o novazione:
è necessaria al fine di sostituire un indice di riferimento nel contesto di una riforma degli indici di riferimento;
non modifica la sostanza economica o il fattore di rischio rappresentato dal riferimento a un indice di riferimento in tale contratto; e
non include altre modifiche dei termini giuridici del contratto che non è collegato all’indice di riferimento cui si riferisce e, quindi, può modificare il contratto in modo tale da imporre di fatto che sia considerato come un nuovo contratto.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP
CAPO 1
Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP
Articolo 14
Autorizzazione delle CCP
Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un’incidenza sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 15
Estensione delle attività e dei servizi
L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’articolo 17.
L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 16
Requisiti patrimoniali
L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 17
Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione
L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’articolo 19. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.
L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.
Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.
La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.
Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.
L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.
Articolo 18
Collegio
Il collegio è composto da:
il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b);
l’autorità competente della CCP;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di cui all’articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 15 );
le autorità competenti responsabili per la vigilanza dei partecipanti diretti della CCP diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato;
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;
i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati;
le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla rispettiva valuta di emissione. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.
L’autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri del collegio. L’autorità competente della CCP aggiorna tale elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L’autorità competente della CCP notifica tale elenco all’Aesfem entro trenta giorni di calendario dall’istituzione del collegio o dalla modifica della sua composizione. Dopo il ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente della CCP, l’Aesfem pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo l’elenco dei membri di tale collegio.
Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:
la redazione del parere di cui all’articolo 19;
lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’articolo 84;
l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e
l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24.
Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.
Tale accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:
le procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3;
le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;
la frequenza delle riunioni del collegio;
il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall’autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell’articolo 21, paragrafo 4;
gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;
le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.
L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.
L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 19
Parere del collegio
Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.
Nei casi in cui il collegio può fornire un parere, qualsiasi banca centrale di emissione che è membro del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere h) e i), può adottare raccomandazioni relative alla valuta che emette.
Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.
Se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti.
I membri del collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.
Articolo 20
Revoca dell’autorizzazione
Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP:
non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito;
abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.
Articolo 21
Riesame e valutazione
Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Su richiesta dell’Aesfem, le autorità competenti possono invitare il personale dell’Aesfem a partecipare alle ispezioni in loco.
L’autorità competente può trasmettere all’Aesfem tutte le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.
CAPO 2
Vigilanza e sorveglianza delle CCP
Articolo 22
Autorità competente
Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.
Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.
CAPO 3
Cooperazione
Articolo 23
Cooperazione tra autorità
Articolo 23 bis
Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate
Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all’Aesfem prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1.
Se il progetto di decisione sottoposto all’Aesfem in conformità del paragrafo 2 rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 24
Situazioni di emergenza
L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l’Aesfem, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.
CAPO 3 bis
Comitato di vigilanza delle CCP
Articolo 24 bis
Comitato di vigilanza delle CCP
Il comitato di vigilanza delle CCP è composto:
dal presidente, con diritto di voto;
da due membri indipendenti, con diritto di voto;
dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto; qualora uno Stato membro abbia designato varie autorità competenti, ciascuna delle autorità competenti designate di detto Stato membro può decidere di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione ai sensi della presente lettera; tuttavia, per le procedure di voto di cui all’articolo 24 quater, i rappresentanti dei rispettivi Stati membri sono considerati complessivamente un solo membro con diritto di voto;
le banche centrali di emissione seguenti:
se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 10 del presente articolo in relazione alle CCP di classe 2 e all’articolo 25, paragrafo 2 bis, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto;
se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 7, lettera c), punto iv), del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.
La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un’unica domanda indirizzata per iscritto al presidente.
Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell’equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà.
Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall’incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall’incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione.
Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l’incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 14 del presente regolamento, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all’Aesfem dall’articolo 23 bis, paragrafo 3, del presente regolamento e dalle lettere seguenti:
con periodicità almeno annuale, conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tenendo conto, ove possibile, dell’effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell’Unione;
promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:
sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate dalle autorità competenti di cui all’articolo 22 nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;
sui progetti di decisione sottoposti da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma;
sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma;
sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;
è informato e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso gli stessi.
Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all’Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo.
Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può:
in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l’Aesfem adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata;
presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni da adottare in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti attribuiti alle autorità competenti di cui all’articolo 22 del presente regolamento.
Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell’Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di:
preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP;
realizzare le analisi necessarie al comitato di vigilanza delle CCP per l’assolvimento dei suoi compiti;
sostenere il comitato di vigilanza delle CCP nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.
Articolo 24 ter
Consultazione delle banche centrali di emissione
Articolo 24 quater
Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP
Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.
Articolo 24 quinquies
Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza
Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell’articolo 25 septdecies, dell’articolo 85, paragrafo 6, e dell’articolo 89, paragrafo 3 ter del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi.
Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi.
Articolo 24 sexies
Responsabilità
CAPO 4
Rapporti con i paesi terzi
Articolo 25
Riconoscimento delle CCP di paesi terzi
L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:
la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;
la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;
sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;
la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio ( 16 ), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;
la CCP non è stata considerata di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica a norma del paragrafo 2 bis ed è pertanto una CCP di classe 1.
L’Aesfem determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i criteri seguenti:
la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP nell’Unione e al di fuori dell’Unione nella misura in cui le sue attività possono avere un impatto sistemico sull’Unione o su uno o più dei suoi Stati membri, compreso:
il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell’Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l’esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione, anche laddove questi siano stati designati dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e
il profilo di rischio della CCP, fra l’altro in termini di rischio giuridico, operativo e commerciale;
l’effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe:
sui mercati finanziari, anche sulla liquidità dei mercati serviti;
sugli enti finanziari;
sul sistema finanziario nel suo complesso; o
sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
la struttura della partecipazione diretta della CCP, compresa, nella misura in cui l’informazione è disponibile, la struttura della rete di clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione dei suoi partecipanti diretti;
la misura in cui esistono servizi di compensazione alternativi di strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione forniti da altre CCP ai partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai rispettivi clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione;
il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò può influire sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro il 2 gennaio 2021.
Fatto salvo l’esito della procedura di riconoscimento, l’Aesfem, dopo aver condotto la valutazione di cui al primo comma, comunica alla CCP richiedente se essa è considerata o meno una CCP di classe 1 entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che la domanda della CCP è completa conformemente al paragrafo 4, secondo comma.
Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l’Aesfem riconosce tale CCP come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione solo se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 1. L’Aesfem tiene conto, conformemente all’articolo 25 bis, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che quest’ultima rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo;
le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all’Aesfem conferma scritta, entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 conformemente al paragrafo 2 bis, o, a seguito del riesame conformemente al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria:
presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione previa richiesta motivata di quest’ultima, se l’Aesfem non ha ottenuto altrimenti tali informazioni;
cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione, nell’ambito della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell’articolo 25 ter, paragrafo 3;
aprire, o notificare l’intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione;
rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell’ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti in materia di margini, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità.
I requisiti di cui al punto iv) garantiscono l’efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP e sono allineati a quelli di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento.
L’applicazione dei requisiti di cui al punto iv) costituisce una condizione per il riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perdura, l’applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.
Prima di imporre o prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv), la banca centrale di emissione ne informa l’Aesfem, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi e fornisce loro una spiegazione circa gli effetti dei requisiti che intende imporre sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all’obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla propria valuta di emissione. L’Aesfem presenta alla banca centrale di emissione un parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o del progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l’Aesfem considera, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell’Aesfem o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f).
La banca centrale di emissione informa inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv).
La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l’Aesfem e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti di cui al punto iv), in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP.
Qualora una banca centrale di emissione imponga i requisiti di cui alla presente lettera dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, il rispetto di tali requisiti è considerato una condizione per il riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all’Aesfem conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti.
Se una banca centrale di emissione non ha fornito una conferma scritta all’Aesfem entro il termine stabilito, l’Aesfem può considerare tale requisito soddisfatto;
la CCP ha fornito all’Aesfem:
una dichiarazione scritta, firmata dal suo rappresentante legale, che esprime il consenso incondizionato della CCP a:
un parere legale motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che il consenso espresso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;
la CCP ha attuato tutte le necessarie misure e posto in essere tutte le necessarie procedure per garantire l’effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);
la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater.
L’Aesfem, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 bis del presente articolo, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che tale CCP non dovrebbe essere riconosciuta come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione. L’accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non all’interezza della raccomandazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Nella sua valutazione, inoltre, l’Aesfem:
spiega come il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non sarebbe sufficiente a far fronte al rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
descrive le caratteristiche dei servizi di compensazione forniti dalla CCP, compresi i requisiti in materia di liquidità e regolamento mediante consegna fisica associati alla fornitura di tali servizi;
fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività, tenendo conto dei seguenti elementi:
l’esistenza di potenziali sostituti alternativi per la fornitura dei servizi di compensazione in questione nelle valute interessate ai partecipanti diretti, e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione;
le possibili conseguenze dell’inclusione dei contratti in essere detenuti presso la CCP nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione.
In base alla sua valutazione, l’Aesfem raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che non è opportuno riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività di compensazione.
La Commissione dispone di un minimo di trenta giorni lavorativi durante i quali valutare la raccomandazione dell’Aesfem.
Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione in cui specifica:
che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b) del presente comma, tutti i servizi di compensazione di tale CCP di paese terzo, o alcuni di essi, possono essere forniti a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione solo dopo che tale CCP sia stata autorizzata in questo senso in conformità dell’articolo 14;
un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento;
le condizioni alle quali la CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b);
le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione.
Nell’indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al quarto comma, lettere a) e b), la Commissione considera:
le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità;
se e in quale misura le operazioni compensate in essere debbano essere incluse nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione, tenendo conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell’inclusione;
le possibili implicazioni sul piano dei costi per i partecipanti diretti e, se tale informazione è disponibile, per i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.
Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l’Aesfem consulta:
l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’articolo 42;
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
le banche centrali che emettono tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.
La CCP richiedente fornisce all’Aesfem tutte le informazioni necessarie ai fini del suo riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’Aesfem accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’Aesfem fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L’Aesfem trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi.
La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1 e ai paragrafi 2, lettere da a) a d) e 2 ter per le CCP di classe 2. Essa è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Entro centottanta giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l’Aesfem informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.
L’Aesfem pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento, indicandone la classificazione come CCP di classe 1 o CCP di classe 2.
L’Aesfem, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo:
se la CCP intende estendere o ridurre la gamma di attività e servizi nell’Unione, nel cui caso la CCP informa l’Aesfem presentando tutte le informazioni necessarie; e
in ogni caso almeno ogni cinque anni.
Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l’Aesfem determina che la CCP di un paese terzo che è stata classificata come CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l’Aesfem fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare tale periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell’autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che:
le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;
tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;
il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.
La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da parte di un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell’Aesfem di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.
L’Aesfem controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.
Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, l’Aesfem ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater. Tutte queste informazioni sono trattate in via riservata.
L’Aesfem presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.
L’Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:
il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’Aesfem relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi, quali modifiche significative ai modelli e ai parametri di rischio, estensione delle attività e dei servizi della CCP, modifiche alla struttura dei conti dei clienti e all’utilizzo dei sistemi di pagamento che incidono in maniera rilevante sull’Unione;
il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;
il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l’accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies;
le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;
le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l’efficace esecuzione delle decisioni adottate dall’Aesfem in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies;
le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l’Aesfem, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni;
il consenso delle autorità dei paesi terzi all’ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all’Aesfem nell’ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all’articolo 83.
Ove ritenga che un’autorità competente di un paese terzo non applichi qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma del presente paragrafo, l’Aesfem ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso, la Commissione può decidere di riesaminare l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25 bis
Conformità comparabile
La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell’Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue:
gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;
le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.
La Commissione adotta l’atto delegato di cui al primo comma in conformità dell’articolo 82 entro il 2 gennaio 2021.
Articolo 25 ter
Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento
L’Aesfem chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti.
Se una banca centrale di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all’Aesfem.
Articolo 25 quater
Collegio delle CCP di paesi terzi
Il collegio è composto da:
il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio;
i due membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP;
le autorità competenti di cui all’articolo 22; negli Stati membri in cui più di un’autorità è stata designata come competente in conformità dell’articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione;
le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell’Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP;
le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli stabiliti nell’Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP;
i membri del SEBC.
Articolo 25 quinquies
Commissioni
L’Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all’atto delegato adottato a norma del paragrafo 3:
commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all’articolo 25;
commissioni annuali associate alle funzioni dell’Aesfem in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell’articolo 25.
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue:
i tipi di commissione;
le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;
l’importo delle commissioni;
le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:
una CCP che presenta domanda di riconoscimento;
una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 1 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;
una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 ter.
Articolo 25 sexies
Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies
I poteri conferiti all’Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 25 septies
Richiesta di informazioni
Nell’inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:
il presente articolo quale base giuridica della richiesta;
la finalità della richiesta;
le informazioni richieste;
il termine entro il quale fornire le informazioni;
che la persona alla quale sono richieste le informazioni non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;
Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:
il presente articolo quale base giuridica della richiesta;
la finalità della richiesta;
le informazioni richieste;
il termine entro il quale fornire le informazioni;
le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 25 duodecies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove si ometta di fornire le informazioni richieste, o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’Aesfem e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 25 octies
Indagini generali
Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem sono abilitati a:
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
convocare e chiedere alle CCP di classe 2, o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte;
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
Su richiesta motivata all’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.
Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.
Articolo 25 nonies
Ispezioni in loco
Se utile all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all’Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco.
Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.
I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, qualora le persone interessate non si sottopongano all’ispezione.
Articolo 25 decies
Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 25 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 octies e 25 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 25 sexies.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’Aesfem nelle sue attività.
Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
Articolo 25 undecies
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l’Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.
I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.
I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.
Se un’azione o un’omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all’allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni.
Articolo 25 duodecies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
una CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettera a);
una persona di cui all’articolo 25 septies, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 25 septies;
una CCP di classe 2:
a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 25 octies; o
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 25 nonies.
Articolo 25 terdecies
Audizione delle persone interessate
Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
Articolo 25 quaterdecies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.
Articolo 25 quindecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.
Articolo 25 sexdecies
Modifiche dell’allegato IV
Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV.
Articolo 25 septdecies
Revoca del riconoscimento
Lasciando impregiudicato l’articolo 25 octodecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all’articolo 25 se:
la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;
la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, o non soddisfa più una qualsiasi di tali condizioni, e in una qualsiasi di tali situazioni, non ha adottato la misura correttiva richiesta dall’Aesfem entro un termine fissato adeguatamente, di massimo sei mesi;
l’Aesfem non è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità a norma del presente regolamento rispetto alla CCP interessata a causa della mancata trasmissione all’Aesfem, da parte dell’autorità del paese terzo competente per la CCP, di tutte le informazioni pertinenti o della mancata cooperazione con l’Aesfem conformemente all’articolo 25, paragrafo 7;
l’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.
L’Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare.
Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l’Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.
Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.
Articolo 25 octodecies
Misure di vigilanza dell’Aesfem
Qualora constati, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti:
richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;
infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies;
emanare una comunicazione pubblica;
revocare il riconoscimento della CCP o il suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare, a norma dell’articolo 25 septdecies.
L’Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza della violazione;
se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistematiche nelle procedure della CCP, nei suoi sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno;
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.
Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’Aesfem può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO IV
REQUISITI DELLE CCP
CAPO 1
Requisiti organizzativi
Articolo 26
Disposizioni generali
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27
Alta dirigenza e consiglio
I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.
Articolo 28
Comitato dei rischi
Articolo 29
Conservazione dei dati
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 30
Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate
Articolo 31
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia.
L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.
L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»).
L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.
L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:
risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o
sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita ( 17 ), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.
Articolo 32
Valutazione
Nel valutare la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:
la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;
se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;
l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.
Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.
La valutazione dell’autorità competente relativa alla notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.
Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;
l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;
una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.
Articolo 33
Conflitti di interesse
Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:
le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;
le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.
Articolo 34
Continuità operativa
L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 35
Esternalizzazione
Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:
l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;
il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;
le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;
l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;
l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;
il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;
la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;
la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;
il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;
il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.
La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente. La decisione dell’autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.
CAPO 2
Norme sulla condotta negli affari
Articolo 36
Disposizioni generali
Articolo 37
Requisiti di partecipazione
La CCP informa l’autorità competente di eventuali evoluzioni negative di rilievo riguardo al profilo di rischio di uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti determinato nel contesto della valutazione della CCP di cui al primo comma, o di altra valutazione con conclusione simile, compreso un aumento del rischio che uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti comporta per la CCP, che quest’ultima ritiene possano attivare una procedura in caso di inadempimento.
Articolo 38
Trasparenza
Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.
Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.
Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:
spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;
descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;
sono documentate.
Articolo 39
Segregazione e portabilità
Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:
le attività e posizioni sono registrate in conti separati;
è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;
le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.
CAPO 3
Requisiti prudenziali
Articolo 40
Gestione delle esposizioni
Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.
Articolo 41
Requisiti in materia di margini
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 42
Fondo di garanzia in caso di inadempimento
Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 43
Altre risorse finanziarie
Articolo 44
Controlli relativi al rischio di liquidità
Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 45
Linee di difesa in caso di inadempimento
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 45 bis
Restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall’inadempimento
Nel caso di un evento significativo diverso dall’inadempimento di cui all’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente può richiedere alla CCP di astenersi da una delle seguenti azioni per un periodo specificato dall’autorità competente, che non può superare i cinque anni:
procedere a una distribuzione di dividendi o assumere un impegno irrevocabile di procedere a una distribuzione di dividendi, fatta eccezione per i diritti ai dividendi espressamente indicati nel regolamento (UE) 2021/23 come forma di compensazione;
riacquistare azioni ordinarie;
creare un’obbligazione di pagare una remunerazione variabile quale definita dalla politica retributiva della CCP ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, benefici pensionistici discrezionali o le indennità di buonuscita per l’alta dirigenza di cui all’articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’autorità competente non limita la facoltà della CCP di intraprendere una delle azioni di cui al primo comma se quest’ultima è giuridicamente obbligata a intraprendere tale azione e l’obbligo è anteriore agli eventi di cui al primo comma.
Articolo 46
Requisiti in materia di garanzie
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;
gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e
le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 47
Politica di investimento
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 48
Procedure in caso di inadempimento
Articolo 49
Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori
I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono.
L’Aesfem provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.
Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;
la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;
la frequenza delle prove;
il periodo di tempo oggetto delle prove;
le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 gennaio 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 50
Regolamento
CAPO 4
Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 50 bis
Calcolo di KCCP
Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue:
dove:
|
KCCP |
= |
il capitale ipotetico; |
|
i |
= |
l'indice che individua il partecipante diretto; |
|
EADi |
= |
l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i, comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri; |
|
RW |
= |
un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e |
|
coefficiente di capitale |
= |
8 %. |
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:
la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;
le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).
L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 ter
Regole generali per il calcolo di KCCP
Ai fini del calcolo di KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti:
le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:
per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi;
per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EADi) utilizzando la formula seguente:
EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}
dove:
|
EADi |
= |
il valore dell'esposizione; |
|
i |
= |
l'indice che individua il partecipante diretto; |
|
EBRMi |
= |
il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto il derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto; |
|
IMi |
= |
il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; |
|
DFi |
= |
il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i. |
Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;
per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono EBRMi conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento.
per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento;
una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di KCCP margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;
una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;
se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale nel calcolo;
le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;
nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell'EADi separatamente per ogni sottoconto e calcolano l'EADi totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto;
ai fini della lettera f), se il DFi non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DFi per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto;
le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante.
Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento.
Articolo 50 quater
Segnalazione di informazioni
Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:
il capitale ipotetico (KCCP);
la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);
l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP).
▼M13 —————
Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;
la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;
le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 quinquies
Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare
Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:
se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;
▼M13 —————
TITOLO V
ACCORDI DI INTEROPERABILITÀ
Articolo 51
Accordi di interoperabilità
Articolo 52
Gestione dei rischi
Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:
attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall’accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;
fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;
individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l’inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;
individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall’accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.
Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.
Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell’accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell’inadempimento di una delle CCP firmatarie dell’accordo di interoperabilità.
Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell’accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L’accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.
Articolo 53
Predisposizione di margini fra le CCP
Articolo 54
Approvazione degli accordi di interoperabilità
L’AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.
TITOLO VI
REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI
CAPO 1
Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni
Articolo 55
Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni
Articolo 56
Domanda di registrazione
Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'ESMA, in alternativa:
una domanda di registrazione;
una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.
Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:
il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'ESMA elabora un formato semplificato.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 57
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione
Articolo 58
Esame della domanda
Articolo 59
Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione
L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1.
Articolo 60
Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63
I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 61
Richiesta di informazioni
Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
dichiara la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e
indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
dichiara la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;
indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 62
Indagini generali
Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
Articolo 63
Ispezioni in loco
Articolo 64
Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 60.
Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle attività di vigilanza.
Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 82.
Articolo 65
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.
L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:
per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettera c), all’allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all’allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed ►M12 EUR 200 000 ◄ ;
per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000 ;
per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000 .
Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.
I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.
I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.
Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.
Articolo 66
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o
la persona di cui all’articolo 61, paragrafo 1:
a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 61;
a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 62; o
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 63.
Articolo 67
Audizione delle persone interessate
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
Articolo 68
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale.
L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.
Articolo 69
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.
Articolo 70
Modifiche dell’allegato II
Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato II.
Articolo 71
Revoca della registrazione
Fatto salvo l’articolo 73, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.
Articolo 72
Commissioni di vigilanza
Articolo 73
Misure di vigilanza dell’AESFEM
Qualora constati, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:
richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;
infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 65;
emanare una comunicazione pubblica;
in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.
L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza della violazione;
se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.
Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 74
Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti
Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda:
la portata del compito da delegare;
i tempi di esecuzione del compito; e
la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa.
CAPO 2
Rapporti con i paesi terzi
Articolo 75
Equivalenza e accordi internazionali
La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e
vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.
Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.
In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:
il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall’altro, e
le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.
Articolo 76
Accordi di cooperazione
Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l’AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione.
L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell’Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.
Articolo 76 bis
Reciproco accesso diretto ai dati
Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo sono debitamente autorizzati;
i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo sono sottoposti su base continuativa a vigilanza e ad applicazione efficaci;
sono previste garanzie di segretezza professionale, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle enunciate nel presente regolamento;
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.
Articolo 77
Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione
Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:
di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;
che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2; e
che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.
Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.
Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.
L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.
TITOLO VII
REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI
Articolo 78
Requisiti generali
I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:
procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
procedure atte a verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;
politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 79
Affidabilità operativa
Articolo 80
Salvaguardia e registrazione
Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.
Articolo 81
Trasparenza e disponibilità dei dati
I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:
l’ESMA;
l’EBA;
l’EIOPA;
il CERS;
l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;
l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;
i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 20 );
le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;
le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 );
le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;
l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 );
le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 );
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;
autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;
le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento;
le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis;
le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 ( 24 ).
Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;
i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 82
Esercizio della delega
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 83
Segreto professionale
Articolo 84
Scambio di informazioni
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 85
Relazioni e riesame
Entro il 17 giugno 2023 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:
l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ) sul livello di compensazione da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione all'interno di ciascun tipo di controparte, in particolare per quanto riguarda le controparti finanziarie con un volume limitato di attività in derivati OTC e l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 sulla qualità e sull'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni nonché sulla qualità delle informazioni rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni;
le modifiche del quadro normativo in materia di segnalazione, comprese la diffusione e l'attuazione della delega in materia di segnalazione stabilite all'articolo 9, paragrafo 1 bis, e in particolare l'impatto sull'onere di segnalazione per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione;
l'accessibilità ai servizi di compensazione, in particolare se l'obbligo di fornire servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, risulti efficace nel facilitare l'accesso alla compensazione.
Entro il 18 dicembre 2019 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, l'ESMA, in collaborazione con l'EIOPA, l'EBA e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:
se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;
il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, nell'ambito di ciascuna categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;
le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;
le implicazioni delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), per gli schemi pensionistici;
l'impatto di altri requisiti di legge sui differenziali di costo tra le operazioni in contratti derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013;
se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.
La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.
Le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte di tali schemi.
La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto di rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti, degli schemi pensionistici e di altre parti pertinenti in relazione a dette soluzioni tecniche praticabili, al fine di monitorare gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici, compreso il trasferimento, da parte di tali schemi, di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. La Commissione prende in considerazione gli sforzi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici nel redigere le relazioni di cui al primo comma.
Entro il 18 dicembre 2020 la Commissione elabora una relazione in cui valuta:
se gli obblighi di segnalare le operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e a norma del presente regolamento crei una duplicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni per i derivati non OTC e se la segnalazione delle operazioni non OTC possa essere ridimensionata o semplificata per tutte le controparti senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni;
la necessità e l'opportunità di allineare l'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
se le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto della misura in cui detti servizi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione e della potenziale disincentivazione della compensazione centrale.
La Commissione presenta la relazione di cui al primo comma, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entro il 18 maggio 2020, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione valuta:
la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati dei contratti derivati che devono essere segnalati sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti e se tali obblighi debbano essere allineati;
la fattibilità di un'ulteriore semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e tenendo conto delle misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;
l'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;
in cooperazione con il CERS, se sia opportuno esentare dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo, paragrafo 1, le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio; la relazione:
analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione del rischio post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato nei portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di ribilanciamento;
illustra le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in cui questi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione al fine di gestire il rischio sistemico; e
valuta in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione;
se l'elenco di strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, conformemente all'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ).
La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.
Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull’applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.
Entro il 2 gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione nella quale è valutata l’efficacia:
dei compiti dell’Aesfem, in particolare del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all’articolo 22 e i collegi di cui all’articolo 18;
del quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi;
del quadro per assicurare la parità di condizioni presso le CCP autorizzate ai sensi dell’articolo 14 nonché tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell’articolo 25;
della ripartizione delle responsabilità tra l’Aesfem, le autorità competenti e le banche centrali di emissione.
La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 86
Procedura di comitato
Articolo 87
Modifica della direttiva 98/26/CE
all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:
«Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 88
Siti Internet
L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:
i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5;
le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;
le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;
le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;
le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;
i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;
le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;
il registro pubblico di cui all’articolo 6.
Articolo 89
Disposizioni transitorie
L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.
I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.
L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.
Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma del presente paragrafo, l’Aesfem determina che una CCP riconosciuta prima dell’1 gennaio 2020 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 bis, l’Aesfem fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o di una delle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e dall’impatto sui partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.
Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
la CCP non dispone di un fondo di garanzia;
la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.
Articolo 90
Personale e risorse dell’Aesfem
Entro il 2 gennaio 2022, l’Aesfem valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 91
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle violazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1
Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività dei repertori stessi;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono adeguate procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.
Violazioni connesse ai requisiti operativi:
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l’integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.
Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.
Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d’informazioni dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’AESFEM di richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3;
i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c);
i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 73;
i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'ESMA a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.
ALLEGATO II
Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 3
I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all’articolo 65, paragrafo 2:
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:
se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;
se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell’organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;
se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;
se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;
se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell’accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;
se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l’AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:
se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;
se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;
se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;
se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.
ALLEGATO III
Elenco delle violazioni di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 1
Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:
le CCP di classe 2 violano l’articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.
Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell’esercizio delle attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività della CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario, le norme che le disciplinano o i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell’Aesfem tali risultati;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 1, o l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e l’esperienza necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell’Aesfem e dei revisori i verbali delle sue riunioni;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno di tali gruppi di rappresentanti disponga della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l’Aesfem delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l’Aesfem abbia chiesto di essere debitamente informata;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l’Aesfem di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all’Aesfem di controllare il rispetto del presente regolamento da parte delle CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell’Aesfem e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all’Aesfem sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi di tali partecipazioni;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all’Aesfem su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, o all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l’utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie sufficienti e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e per assicurarne l’ordinato ritiro;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l’accesso separato ai servizi specifici forniti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.
Violazioni connesse ai requisiti operativi:
le CCP di classe 2 violano l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell’articolo 25, gli attivi e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano tempestivamente e regolarmente liquidate o trasferite;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi senza l’approvazione di ESMA;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e senza ritardo, di distinguere nei conti presso la CCP stessa gli attivi e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP gli attivi e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi clienti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP gli attivi e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera o, se necessario, a tenere conto dei potenziali effetti prociclici;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti in materia di margini, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all’inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attivi presso terzi senza provvedere affinché gli attivi appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dagli attivi appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli da 41a 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l’Aesfem prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente tali modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità della metodologia adottata, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l’Aesfem dei risultati delle prove effettuate o non ottengono la convalida dell’Aesfem prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri qualora l’Aesfem non abbia consentito l’adozione provvisoria di tale modifica prima della sua convalida;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando le CCP hanno l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 bis o l’articolo 50 ter, allorché non calcolano il KCCP come specificato in tali articoli o non rispettano le regole per il calcolo del KCCP di cui all’articolo 50 bis, paragrafo 2, all’articolo 50 ter e all’articolo 50 quinquies;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il KCCP almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall’Aesfem in conformità dell’articolo 50 bis, paragrafo 3;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione che le CCP rispettino i requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla sede di negoziazione, sia al sistema di regolamento interessato;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti gli attivi e le posizioni detenute per conto di un’altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza l’approvazione preliminare dell’Aesfem.
Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all’Aesfem le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all’Aesfem le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all’articolo 38, paragrafo 1, salvo nei casi in cui l’Aesfem ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l’importo dell’ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, oppure rendendo accessibile tale strumento su base non garantita.
le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) della seconda frase di tale paragrafo.
le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all’articolo 49, paragrafo 1;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all’articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere da a) a e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;
le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall’Aesfem in conformità dell’articolo 50 quater, paragrafo 2.
Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:
le CCP violano l’articolo 25 septies allorché omettono di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 3, o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni dell’Aesfem in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’Aesfem di richiesta di informazioni in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 3;
le CCP o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera c);
le CCP violano l’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera e), allorché non soddisfano la richiesta da parte dell’Aesfem di documentazione del traffico telefonico e del traffico dati;
le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall’Aesfem ai sensi dell’articolo 25 octodecies;
le CCP di classe 2 non si sottopongono a un’ispezione in loco prevista da una decisione di ispezione adottata dall’Aesfem ai sensi dell’articolo 25 nonies.
ALLEGATO IV
Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 25 undecies, paragrafo 3
I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 2:
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:
se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1 ;
se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5 ;
se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell’organizzazione della CCP, in particolare nelle sue procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2 ;
se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP si applica un coefficiente di 1,5 ;
se la violazione è stata commessa intenzionalmente si applica un coefficiente di 2;
se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell’accertata violazione si applica un coefficiente di 1,7 ;
se l’alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l’Aesfem nello svolgimento delle indagini si applica un coefficiente di 1,5 .
Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:
se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi si applica un coefficiente di 0,9 ;
se l’alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione si applica un coefficiente di 0,7 ;
se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’Aesfem si applica un coefficiente di 0,4 ;
in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6 .
( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 4 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 6 ) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.
( 7 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
( 8 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
( 9 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 10 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)
( 11 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 12 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/23, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).
( 13 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 14 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
( 16 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 17 ) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.
( 18 ) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.
( 19 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1;
( 20 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
( 21 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
( 22 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
( 23 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( 24 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 25 ) Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28 maggio 2019, pag. 42).
( 26 ) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
( 27 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.