02012R0267 — IT — 01.08.2026 — 041.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

(GU L 088 del 24.3.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 350/2012 DEL CONSIGLIO  del 23 aprile 2012

  L 110

17

24.4.2012

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 708/2012 DEL CONSIGLIO  del 2 agosto 2012

  L 208

1

3.8.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2012 DEL CONSIGLIO  del 2 agosto 2012

  L 208

2

3.8.2012

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2012 DEL CONSIGLIO  del 15 ottobre 2012

  L 282

16

16.10.2012

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2012 DEL CONSIGLIO  del 6 novembre 2012

  L 307

5

7.11.2012

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2012 DEL CONSIGLIO  del 14 novembre 2012

  L 318

1

15.11.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 1263/2012 DEL CONSIGLIO  del 21 dicembre 2012

  L 356

34

22.12.2012

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1264/2012 DEL CONSIGLIO  del 21 dicembre 2012

  L 356

55

22.12.2012

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 522/2013 DEL CONSIGLIO  del 6 giugno 2013

  L 156

3

8.6.2013

 M10

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO  del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO  del 10 ottobre 2013

  L 272

1

12.10.2013

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1154/2013 DEL CONSIGLIO  del 15 novembre 2013

  L 306

3

16.11.2013

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2013 DEL CONSIGLIO  del 26 novembre 2013

  L 316

1

27.11.2013

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (EU) N. 1361/2013 DEL CONSIGLIO  del 17 dicembre 2013

  L 343

7

19.12.2013

 M15

REGOLAMENTO (UE) N. 42/2014 DEL CONSIGLIO  del 20 gennaio 2014

  L 15

18

20.1.2014

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO  del 16 aprile 2014

  L 119

1

23.4.2014

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2014 DEL CONSIGLIO  del 7 novembre 2014

  L 325

3

8.11.2014

 M18

REGOLAMENTO (UE) 2015/229 DEL CONSIGLIO  del 12 febbraio 2015

  L 39

1

14.2.2015

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/230 DEL CONSIGLIO  del 12 febbraio 2015

  L 39

3

14.2.2015

 M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/549 DEL CONSIGLIO  del 7 aprile 2015

  L 92

12

8.4.2015

►M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1001 DEL CONSIGLIO  del 25 giugno 2015

  L 161

1

26.6.2015

 M22

REGOLAMENTO (UE) 2015/1327 DEL CONSIGLIO  del 31 luglio 2015

  L 206

18

1.8.2015

 M23

REGOLAMENTO (UE) 2015/1328 DEL CONSIGLIO  del 31 luglio 2015

  L 206

20

1.8.2015

►M24

REGOLAMENTO (UE) 2015/1861 DEL CONSIGLIO  del 18 ottobre 2015

  L 274

1

18.10.2015

►M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1862 DEL CONSIGLIO  del 18 ottobre 2015

  L 274

161

18.10.2015

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2204 DEL CONSIGLIO  del 30 novembre 2015

  L 314

10

1.12.2015

 M27

REGOLAMENTO (UE) 2016/31 DEL CONSIGLIO  del 14 gennaio 2016

  L 10

1

15.1.2016

 M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/74 DEL CONSIGLIO  del 22 gennaio 2016

  L 16

6

23.1.2016

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/603 DEL CONSIGLIO  del 18 aprile 2016

  L 104

8

20.4.2016

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1375 DELLA COMMISSIONE  del 29 luglio 2016

  L 221

1

16.8.2016

►M31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/77 DEL CONSIGLIO  del 16 gennaio 2017

  L 12

24

17.1.2017

 M32

REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO  dell'8 giugno 2017

  L 146

1

9.6.2017

 M33

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1124 DEL CONSIGLIO  del 23 giugno 2017

  L 163

4

24.6.2017

►M34

REGOLAMENTO (UE) 2018/827 DEL CONSIGLIO  del 4 giugno 2018

  L 140

3

6.6.2018

►M35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/855 DEL CONSIGLIO  del 27 maggio 2019

  L 140

1

28.5.2019

 M36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE  del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M37

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/847 DEL CONSIGLIO  del 18 giugno 2020

  L 196

1

19.6.2020

►M38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1695 DEL CONSIGLIO  del 12 novembre 2020

  L 381

6

13.11.2020

►M39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1242 DEL CONSIGLIO  del 29 luglio 2021

  L 272

4

30.7.2021

 M40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE  dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M41

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1010 DEL CONSIGLIO  del 27 giugno 2022

  L 170

17

28.6.2022

►M42

REGOLAMENTO (UE) 2023/720 DEL CONSIGLIO  del 31 marzo 2023

  L 94

1

3.4.2023

►M43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/853 DEL CONSIGLIO  del 24 aprile 202.3

  L 110

25

25.4.2023

 M44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2121 DEL CONSIGLIO  del 9 ottobre 2023

  L 2121

1

10.10.2023

►M45

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2196 DEL CONSIGLIO  del 16 ottobre 2023

  L 2196

1

17.10.2023

►M46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2074 DEL CONSIGLIO  del 26 luglio 2024

  L 2074

1

29.7.2024

►M47

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2465 DELLA COMMISSIONE  del 10 settembre 2024

  L 2465

1

12.9.2024

►M48

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1559 DEL CONSIGLIO  del 25 luglio 2025

  L 1559

1

28.7.2025

►M49

REGOLAMENTO (UE) 2025/1975 DEL CONSIGLIO  del 29 settembre 2025

  L 1975

1

29.9.2025

►M50

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1980 DEL CONSIGLIO  del 29 settembre 2025

  L 1980

1

29.9.2025

►M51

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1982 DEL CONSIGLIO  del 29 settembre 2025

  L 1982

1

29.9.2025

►M52

REGOLAMENTO (UE) 2026/759 DEL CONSIGLIO  del 30 marzo 2026

  L 759

1

31.3.2026

►M53

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/775 DEL CONSIGLIO  del 30 marzo 2026

  L 775

1

31.3.2026

►M54

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1838 DEL CONSIGLIO  del 24 luglio 2026

  L 1838

1

27.7.2026

►M55

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1883 DEL CONSIGLIO  del 30 luglio 2026

  L 1883

1

30.7.2026

►M56

REGOLAMENTO (UE) 2026/1867 DEL CONSIGLIO  del 30 luglio 2026

  L 1867

1

31.7.2026


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 332, 4.12.2012, pag.  31 (267/2012)

 C2

Rettifica, GU L 041, 12.2.2013, pag.  14 (709/2012)

 C3

Rettifica, GU L 268, 10.10.2013, pag.  18 (1264/2012)

 C4

Rettifica, GU L 093, 28.3.2014, pag.  85 (267/2012)

►C5

Rettifica, GU L 216, 22.7.2014, pag.  5 (267/2012)

 C6

Rettifica, GU L 198, 23.7.2016, pag.  50 (2015/1861)

 C7

Rettifica, GU L 297, 18.11.2019, pag.  8 (267/2012)

►C8

Rettifica, GU L 91046, 19.12.2025, pag.  1 (2025/1982)

►C9

Rettifica, GU L 90062, 2.2.2026, pag.  1 (2025/1980)

►C10

Rettifica, GU L 90314, 23.4.2026, pag.  1 (2026/759)


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▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010



CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

"succursale" di un ente finanziario o creditizio : una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all’attività di ente finanziario o creditizio;

b)

"servizi di intermediazione" :

i) 

la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

ii) 

la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

c)

"richiesta" :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all’esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i) 

una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;

ii) 

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

d)

"contratto o transazione" : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

e)

"autorità competenti" : le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell’allegato X;

f)

"ente creditizio" : un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ), comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

g)

"territorio doganale dell’Unione" : il territorio quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 3 );

h)

"risorse economiche" : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

i)

"ente finanziario" :

i) 

un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change");

ii) 

un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( 4 ), nella misura in cui svolga attività che rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva;

iii) 

un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 5 );

iv) 

un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o

v) 

un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 6 ), fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti,

comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;

j)

"congelamento di risorse economiche" : il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l’altro, la vendita, l’affitto e le ipoteche;

k)

"congelamento di fondi" : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l)

"fondi" :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) 

i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento;

ii) 

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività;

v) 

i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii) 

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

m)

"beni" : prodotti, materiali e attrezzature;

n)

"assicurazione" : un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

o)

"persona, entità o organismo iraniana/o" :

i) 

lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell’Iran;

ii) 

qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii) 

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv) 

qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell’Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;

p)

"riassicurazione" : l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

q)

"comitato delle sanzioni" : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006);

r)

"assistenza tecnica" : qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

s)

"territorio dell’Unione" : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M49

t)

"trasferimento di fondi" :

i) 

un’operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini «ordinante», «beneficiario» e «prestatore di servizi di pagamento» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

ii) 

un’operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

▼M24 —————

▼M49 —————

▼B

CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

▼M24 —————

▼M49

Articolo 2

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

▼C10

2.  
Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compresi i software, che sono prodotti a duplice uso quali definiti nel regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.
3.  
Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821, in relazione ai beni e alle tecnologie specificati all’allegato I, parte A, del presente regolamento.

▼M49

4.  
Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.
5.  
Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 9 ) (“elenco comune delle attrezzature militari”).

Articolo 3

1.  
Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato II bis, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.

▼M52

2.  
Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821. Le autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione.

▼M49

3.  
Nell’allegato II bis figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
4.  
Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
5.  

Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato II bis qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività:

a) 

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) 

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

c) 

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

6.  
Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata.
7.  
Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 10 ).
8.  
Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.;

▼M49 —————

▼M24

Articolo 4 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato III o qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.
2.  
Nell'allegato III figurano i prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

Articolo 4 ter

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

b) 

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

c) 

concludere qualsiasi tipo di accordo con una persona, un'entità o un organismo iraniani, o qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, inclusa l'accettazione di prestiti o crediti erogati da tale persona, entità od organismo, che consenta a tale persona, entità od organismo di partecipare o di aumentare la propria partecipazione, autonomamente o nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato, ad attività commerciali in cui rientrino tecnologie elencate nell'allegato III.

Articolo 4 quater

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Iran.

▼M49

Articolo 5

1.  

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; e

c) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.

2.  

È soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata la fornitura di:

a) 

assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato II bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) 

finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all’allegato II bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

3.  

Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:

a) 

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) 

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

c) 

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 6

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, non si applicano:

a) 

ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;

b) 

alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell’AIEA;

c) 

ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993;

d) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; o

e) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 per la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie specificati nella parte C dell’allegato I del presente regolamento.

▼M56

Articolo 7

1.  

Fatto salvo l’articolo 1 ter del regolamento (UE) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione:

a) 

siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; o

b) 

si riferiscano ai beni e alle tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I o alla prestazione di assistenza tecnica o finanziaria relativa ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, necessari alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, per scopi ufficiali in Iran.

bis.  

Una deroga ai sensi del paragrafo 1 può essere concessa solo:

a) 

se, nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; e

b) 

in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (UE) 2021/821, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione di cui a tale regolamento.

2.  
Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼M49

Articolo 8

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2.  

Negli allegati VI e VI bis figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:

a) 

prospezione di greggio e gas naturale;

b) 

produzione di greggio e gas naturale;

c) 

raffinazione;

d) 

liquefazione di gas naturale.

3.  
Negli allegati VI e VI bis figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.
4.  
Negli allegati VI e VI bis non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o II bis.

Articolo 9

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.

Articolo 10

1.  

I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

a) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del … 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi;

b) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi;

c) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI bis concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 30 settembre 2025 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi; o

d) 

alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all’installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c),

purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2.  
I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 10 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2.  
Nell’allegato VI ter figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.

Articolo 10 ter

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI ter o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 quater

1.  
I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.
2.  
I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

▼M49

Articolo 10 quinquies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i software elencati nell’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2.  
Nell’allegato VII bis figurano i software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 10 sexies

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai software elencati nell’allegato VII bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai software di cui all’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10 septies

I divieti di cui agli articoli 10 quinquies e 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Articolo 11

1.  

È vietato:

a) 

importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:

i) 

sono originari dell’Iran; o

ii) 

sono stati esportati dall’Iran;

b) 

acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran;

c) 

trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e

d) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o importati dall’Iran.

2.  
Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.

Articolo 12

1.  

I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:

a) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

b) 

all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;

c) 

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);

d) 

l’acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall’Iran destinato alla propulsione di motori navali;

e) 

l’acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore,

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2.  
Il divieto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

Articolo 13

1.  

È vietato:

a) 

importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:

i) 

sono originari dell’Iran; o

ii) 

sono stati esportati dall’Iran;

b) 

acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran;

c) 

trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e

d) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran.

2.  
Ai fini del presente articolo, per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.

Articolo 14

1.  

I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano:

a) 

all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

b) 

all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;

c) 

ai prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data, o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),

purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.

2.  
Il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

Articolo 14 bis

1.  

È vietato:

a) 

acquistare, trasportare o importare nell’Unione gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

b) 

scambiare gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;

c) 

fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all’assicurazione e alla riassicurazione in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b).

2.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) 

al gas naturale esportato da uno Stato diverso dall’Iran qualora il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell’Iran all’interno dell’infrastruttura di uno Stato diverso dall’Iran;

b) 

all’acquisto di gas naturale all’interno dell’Iran da parte di cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l’energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche; o

c) 

all’esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall’Iran verso l’Unione.

3.  
Ai fini del presente articolo, per “gas naturale” si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV bis.
4.  
Ai fini del paragrafo 1, per “scambiare” si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente.

Articolo 15

1.  

È vietato:

a) 

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

b) 

acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

c) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

2.  
Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

▼M49

Articolo 15 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2.  
Nell’allegato VII ter figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.
3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e II bis.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 15 ter

1.  

È vietato:

a) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell’allegato VII ter, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII ter, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai beni elencati negli allegati I, II e II bis.

Articolo 15 quater

I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Articolo 16

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.

CAPO III

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI DETERMINATE IMPRESE

Articolo 17

1.  

Sono vietati:

a) 

la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;

b) 

l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;

c) 

la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:

a) 

alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;

b) 

alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale; o

c) 

all’industria petrolchimica.

3.  

Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), si applicano le definizioni seguenti:

a) 

la «prospezione di greggio e gas naturale» comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;

b) 

la «produzione di greggio e gas naturale» comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;

c) 

per «raffinazione» si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili;

d) 

per «industria petrolchimica» si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell’allegato V.

4.  
È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5.  

Ai fini del paragrafo 4, per «cooperazione» si intende:

a) 

la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran; e

b) 

la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.

Articolo 18

1.  
La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un’entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell’allegato II bis è soggetta all’autorizzazione da parte dell’autorità competente interessata.
2.  

Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle attività seguenti:

a) 

attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante;

b) 

sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; o

c) 

esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 19

1.  

In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, purché:

a) 

l’investimento sia a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e

b) 

nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un’entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2.  
Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 20

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché:

a) 

la transazione sia richiesta da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025; e

b) 

l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 21

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché:

a) 

la transazione sia richiesta da un accordo o contratto concluso prima del 30 settembre 2025; e

b) 

l’autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 22

È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un’impresa che svolge una o più delle seguenti attività:

a) 

estrazione di uranio;

b) 

arricchimento e ritrattamento dell’uranio;

c) 

produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

▼M24 —————

▼B

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. L’allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell’UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell’UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell’UNSCR 1929 (2010).
2.  

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all’allegato IX. L’allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:

a) 

partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran, anche mediante la partecipazione all’acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

▼M11

b) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);

c) 

membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRGC o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto;

▼M7

d) 

altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate;

▼M11

e) 

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per loro conto, oppure persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali all'IRISL o ad entità da essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto.

▼B

Conformemente all’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall’IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall’IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.

L’obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell’IRISL e delle entità possedute o controllate dall’IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattenimento dell’equipaggio ad esse legato da contratto.

3.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX.

▼M49

4.  
Fatte salve le deroghe previste agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis o 29, è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui agli allegati VIII e IX.

▼B

5.  
Gli allegati VIII e IXriportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
6.  
Gli allegati VIII e IXriportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati VIII e IXcontengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell’elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre la data della designazione.

▼M42

7.  

I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a) 

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b) 

da organizzazioni internazionali;

c) 

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d) 

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e) 

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f) 

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato VIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato IX.

▼M49 —————

▼M49

Articolo 24

In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) 

i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o sono riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la sentenza non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX;

d) 

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non è contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; ed

e) 

qualora si applichi l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro ha notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni.

Articolo 25

In deroga all’articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a) 

l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX;

ii) 

il pagamento non contribuirà a un’attività vietata a norma del presente regolamento. Se il pagamento funge da corrispettivo per un’attività commerciale che è già stata effettuata e l’autorità competente di un altro Stato membro aveva dato previa conferma che l’attività non era vietata al momento in cui è stata effettuata, si considera, prima facie, che il pagamento non contribuirà a un’attività vietata;

iii) 

il pagamento non viola l’articolo 23, paragrafo 3; e

b) 

se si applica l’articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 26

1.  

In deroga all’articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

a) 

l’autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i) 

necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

iii) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

iv) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti dovuti in relazione alla dismissione di bandiera di navi; e

b) 

se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  
In deroga all’articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera in Iran la cui costruzione sia iniziata prima del 30 settembre 2025, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all’articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata.

Articolo 27

In deroga all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Articolo 28

In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) 

che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali o per coprire gli interessi di prestiti commerciali; o

b) 

che determinati fondi o risorse economiche congelati della Banca centrale dell’Iran siano sbloccati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il rimborso di un credito spettante in base a un contratto o un accordo concluso da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani prima del 30 settembre 2025], ove il contratto o l’accordo preveda il rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima della concessione dell’autorizzazione.

Articolo 28 bis

I divieti di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate nell’allegato IX:

a) 

che sono titolari di diritti derivati da una concessione originaria prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa di cui all’articolo 39, nella misura in cui tali atti e transazioni riguardino la partecipazione di tali entità a detto accordo;

b) 

nella misura necessaria all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dall’autorità competente in questione e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼M49 —————

▼M49

Articolo 29

1.  
L’articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figurano nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa immediatamente l’autorità competente in merito a tali transazioni.
2.  

L’articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 23, paragrafi 1 o 2.

3.  
Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30.

▼B

CAPO V

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

▼M24 —————

▼M7 —————

▼M24 —————

▼M49

Articolo 30

1.  

È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento come definiti all’articolo 49 e, dall’altro:

a) 

enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

b) 

succursali e controllate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;

c) 

succursali e controllate, non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e

d) 

enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran,

a meno che tali trasferimenti ricadano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3.

2.  

I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3:

a) 

trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

b) 

trasferimenti relativi a rimesse personali;

c) 

trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento;

d) 

trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

e) 

trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un’entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione;

f) 

trasferimenti necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

3.  

I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:

a) 

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a 100 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a 40 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000  EUR o equivalente;

b) 

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo pari o superiore a 100 000  EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo pari o superiore a 40 000  EUR o equivalente necessitano dell’autorizzazione preliminare da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse;

c) 

per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 10 000  EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse.

4.  
Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000  EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.
5.  
Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi a un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Le notifiche e le richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi da un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento.

Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazioni sono rivolte, nel caso di trasferimento a un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dall’ordinante e, nel caso di trasferimento da un’entità rientrante nell’ambito del paragrafo 1, lettere da a) a d), dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario.

6.  

Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell’ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

a) 

esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;

b) 

impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite;

c) 

conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) 

se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L’UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 30 bis

1.  

I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un’entità o un organismo iraniani che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue:

a) 

i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000  EUR o equivalente;

b) 

tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000  EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all’autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000  EUR o equivalente;

c) 

per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000  EUR o equivalente occorre l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni negate.

2.  
Per i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 10 000  EUR o equivalente non occorre né un’autorizzazione preliminare né una notifica.
3.  

Alle notifiche e alle richieste di autorizzazione riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:

a) 

nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi:

i) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un’entità o di un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

ii) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un’entità o da un organismo iraniani situati fuori dall’Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

iii) 

se, nei casi di cui ai punti i) e ii), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l’ordinante o il beneficiario;

iv) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un’entità o un organismo iraniani situati nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

v) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un’entità o un organismo iraniani nell’Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante, o per suo conto, alle autorità competenti degli Stati membri in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

vi) 

se, nei casi di cui ai punti iv) e v), il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, un’entità o un organismo iraniani, dall’ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, un’entità o un organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, il beneficiario o l’ordinante;

vii) 

nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un’entità o un organismo iraniani in cui né l’ordinante né il beneficiario né i rispettivi prestatori di servizi di pagamento rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma in cui un prestatore di servizi di pagamento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento funge da intermediario, quest’ultimo deve adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un’entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento che tratta il trasferimento è tenuto ad adempiere l’obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;

viii) 

nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell’Unione recano un riferimento all’autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo;

b) 

nel caso di un trasferimento di fondi effettuato per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:

i) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti a una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dall’ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’ordinante è residente;

ii) 

le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti da una persona, un’entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.

Articolo 30 ter

1.  
Ove un’autorizzazione sia stata concessa a norma degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 28 bis, gli articoli 30 e 30 bis non si applicano.

Il requisito dell’autorizzazione preliminare dei trasferimenti di fondi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettere b) e c), fa salva l’esecuzione di trasferimenti di fondi previamente notificati a o autorizzati dall’autorità competente anteriormente al 30 settembre 2025. Tali trasferimenti di fondi sono eseguiti prima del 1o gennaio 2026.

Gli articoli 30 e 30 bis non si applicano ai trasferimenti di fondi di cui all’articolo 29.

2.  
L’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 30 bis, paragrafo 1, si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia eseguito in un’unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate.

Ai fini del presente regolamento, per “operazioni apparentemente collegate” si intende:

a) 

una serie di trasferimenti consecutivi dagli o agli stessi enti finanziari o creditizi rientranti nell’ambito dell’articolo 30, paragrafo 1, lettere da a) a d), o dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia pertinente fissata agli articoli 30 e 30 bis ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione; o

b) 

una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

3.  
Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, lettere b), e c), e dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti concedono l’autorizzazione, alle condizioni che ritengono appropriate, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l’autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o obblighi di cui al presente regolamento.

Un’autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.

4.  
Ai fini dell’articolo 30 bis, paragrafo 1, lettera c), l’autorizzazione è considerata concessa se un’autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un’obiezione perché è in corso un’inchiesta, l’autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull’applicazione della legge necessarie per svolgere l’inchiesta.
5.  

Le persone, le entità o gli organismi seguenti non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 30 e 30 bis:

a) 

persone, entità o organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente creditizio o finanziario;

b) 

persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi; o

c) 

persone, entità o organismi che forniscono a enti creditizi o finanziari unicamente sistemi di compensazione e di regolamento.

Articolo 31

1.  
Le succursali e le controllate rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, quali definite all’articolo 49, di enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data della transazione entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l’informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis o VII ter del presente regolamento nonché, se l’esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2.  
Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se necessario al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio le informazioni sulle notifiche di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.

Articolo 33

1.  

Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 è vietato:

a) 

aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1;

b) 

aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1;

c) 

aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;

d) 

costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

2.  

È vietato:

a) 

autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1;

b) 

concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione;

c) 

concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 30 settembre 2025;

d) 

acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1.

Articolo 34

È vietato:

a) 

vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025 ai seguenti soggetti o dai soggetti seguenti:

i) 

l’Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) 

un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 30, paragrafo 1;

iii) 

una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

iv) 

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) 

fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 30 settembre 2025 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);

c) 

assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 35

1.  

È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni:

a) 

all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

b) 

a una persona, un’entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica; o

c) 

a una persona fisica o a una persona giuridica, un’entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b).

2.  
Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all’intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell’Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell’Unione.
3.  
La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o la riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX.

La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un’entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un’entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un’entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell’attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

4.  
Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 30 settembre 2025 ma, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.

▼M49

CAPO VI

RESTRIZIONI AI TRASPORTI

Articolo 36

1.  
Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell’arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 11 ) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 12 ), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
2.  
Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 37

1.  
La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.
2.  
La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.
3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un’autorità competente, a spese dell’importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 37 bis

1.  

È vietato fornire i seguenti servizi a petroliere e navi mercantili che battono bandiera della Repubblica islamica dell’Iran o sono possedute, noleggiate o gestite, direttamente o indirettamente, da una persona, un’entità o un organismo iraniani:

a) 

servizi di classificazione di qualsiasi tipo, tra cui, ma non esclusivamente:

i) 

la definizione e l’applicazione di regole di classificazione o specifiche tecniche riguardanti la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione di navi, nonché i sistemi di gestione di bordo;

ii) 

l’esecuzione di controlli e ispezioni secondo le regole e le procedure di classificazione;

iii) 

l’assegnazione di una notazione di classe e il rilascio, la convalida o il rinnovo di certificati di conformità con le regole o specifiche di classificazione;

b) 

la supervisione della progettazione, costruzione e riparazione di navi e loro parti, compresi blocchi, elementi, macchine, impianti elettrici e impianto di controllo, e la partecipazione a tali attività, nonché l’assistenza tecnica, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria relativi;

c) 

l’ispezione, il collaudo e la certificazione di apparecchiature, materiali e componenti navali e la supervisione dell’installazione a bordo e la supervisione dell’integrazione dei sistemi;

d) 

l’esecuzione di controlli, ispezioni, audit e visite di verifica e il rilascio, il rinnovo o la convalida, per conto dell’amministrazione dello Stato di bandiera, dei pertinenti certificati e documenti di conformità, a norma della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata (SOLAS 1974) e del relativo protocollo del 1988, della convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, modificato (MARPOL 73/78), della convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata (COLREG 1972), della convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL 1966) e del relativo protocollo del 1988, della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, come modificata (STCW) e della convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (TONNAGE 1969).

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica dal 1o gennaio 2026.

Articolo 37 ter

1.  

È vietato mettere a disposizione navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici:

a) 

a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani; o

b) 

a qualsiasi altra persona, entità o altro organismo, a meno che i fornitori delle navi abbiano adottato i provvedimenti atti a evitare che la nave sia utilizzata per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio o prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran.

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti e dai contratti accessori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), purché l’importazione e il trasporto del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi o dei prodotti petrolchimici iraniani siano stati notificati all’autorità competente a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 14, paragrafo 1.

▼B

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M49

a) 

persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e IX;

▼B

b) 

qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso;

c) 

qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).

2.  
Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3.  
In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
4.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 39

Ai fini degli articoli 8 e 9, dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 30 e 35, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 30 settembre 2025, da parte di un governo sovrano diverso dall’Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un’entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all’articolo 8, l’autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI.

▼B

Articolo 40

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

▼M49

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;

▼B

b) 

collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

▼M49

Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui alle disposizioni dell’articolo 2, 4 bis, 4 ter, 5, paragrafo 1, 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis o 37 ter.

▼B

Articolo 42

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

▼M24 —————

▼M49

3.  
La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 30 e 31, delle informazioni di cui agli articoli 30 e 31 da parte di una persona, di un’entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

▼M24 —————

▼M49

Articolo 43

1.  
Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell’Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, ove l’applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un’entità o un organismo iraniani.
2.  
Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 30 e 35.
3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione. In caso di minaccia per l’ambiente e/o per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’Unione che richieda misure urgenti, lo Stato membro interessato può concedere un’autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 43 bis

1.  

In deroga agli articoli 8 e 9, all’articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda persone, entità od organismi iraniani di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, nella misura in cui si riferiscono a persone, entità e organismi elencati nell’allegato IX, nonché agli articoli 30 e 35, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività connesse alla prospezione o allo sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell’Unione svolte in virtù di una licenza di prospezione o sfruttamento rilasciata da uno Stato membro a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IX, purché:

a) 

la licenza di prospezione o di sfruttamento di idrocarburi sul territorio dell’Unione sia stata rilasciata prima della data di designazione della persona, dell’entità o dell’organismo elencati nell’allegato IX; e

b) 

l’autorizzazione sia necessaria per evitare o rimediare a danni ambientali nell’Unione o prevenire la distruzione permanente del valore della licenza, anche rendendo sicure la condotta e l’infrastruttura utilizzate per l’attività oggetto della licenza, su base temporanea. Tale autorizzazione può includere misure adottate conformemente alla legislazione nazionale.

2.  
La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto per il periodo necessario e la sua validità non supera la validità della licenza rilasciata alla persona, all’entità o all’organismo elencati nell’allegato IX. Qualora l’autorità competente consideri necessaria la surrogazione nei contratti o la corresponsione di indennità, il periodo di validità della deroga non supera i cinque anni.
3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell’autorizzazione. In caso di minaccia per l’ambiente dell’Unione che richieda misure urgenti per evitare danni ambientali, lo Stato membro interessato può concedere un’autorizzazione senza previa notifica e informa gli altri Stati membri e la Commissione entro tre giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione.

▼B

Articolo 44

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

▼M49

a) 

i fondi congelati a norma dell’articolo 23 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27;

▼B

b) 

problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

▼M49

Articolo 45

La Commissione:

a) 

modifica l’allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) 

modifica gli allegati II bis, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 46

1.  
Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato VIII.
2.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato IX.
3.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
5.  
Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato VIII.
6.  
L’elenco di cui all’allegato IX è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

▼B

Articolo 47

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 48

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato X. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato X.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato X.

Articolo 49

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 50

Il regolamento (UE) n. 961/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M52




ALLEGATO I

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafo 1

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quali ivi definiti, ad eccezione di quelli specificati nella parte A. I divieti pertinenti non si applicano all'esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati nella parte C conclusi prima del 30 settembre 2025.

PARTE A



 

Descrizione

1.

Sistemi e apparecchiature di "sicurezza dell'informazione" per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, compresi i componenti necessari per i servizi di funzionamento, installazione (compresa l'installazione in loco), manutenzione (controllo), riparazione, revisione e rinnovamento relativi a tali sistemi e apparecchiature, come segue:

a.  sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione" relativi a reti quali wifi, 2G, 3G, 4G o reti fisse (classica, ADSL o a fibra ottica), come segue, e loro componenti appositamente progettati per la "sicurezza dell'informazione":

N.B.:  per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), si veda la voce 7A005 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

1.  progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note tecniche:

1.  Le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.  L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.

3.  La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".

Nota:  1.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.  un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.  un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.  fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (ad esempio RSA);

2.  calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (ad esempio Diffie-Hellman su Z/pz); o

3.  logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 1.a.1.b.2, superiore a 112 bit

(per es. Diffie-Hellman su una curva ellittica);

2.

"Software" per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici, la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi, come segue:

a.  "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.b.1;

b.  "software" specifico come segue:

1.  "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

3.

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 1.a.1 o di "software" specificato in 2.a. o 2.b.1 del presente elenco, per l'utilizzo finale per i servizi di telecomunicazione pubblici e la fornitura di servizi Internet o la protezione a cura dell'operatore di rete di tali servizi.

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai beni seguenti:



Voce dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

Descrizione

0A001

"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

a.  "reattori nucleari";

b.  contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";

c.  apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un "reattore nucleare";

d.  barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in un "reattore nucleare", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

e.  tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare";

f.  tubi o fasci di tubi di zirconio metallo o leghe di zirconio, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati come guaina del combustibile in un "reattore nucleare", e in quantità superiori a 10 kg;

N.B.:  Per i tubi di zirconio resistenti alla pressione cfr. 0A001.e. e per i tubi della calandria cfr. 0A001.h.

g.  pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari";

h.  "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

Nota:  In 0A001.h. si intende per 'componenti interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

i.  scambiatori di calore come segue:

1.  generatori di vapore appositamente progettati o predisposti per essere utilizzati nel circuito di raffreddamento primario o intermedio di un "reattore nucleare";

2.  altri scambiatori di calore appositamente progettati o predisposti per essere utilizzati nel circuito di raffreddamento primario di un "reattore nucleare";

Nota:  0A001.i. non sottopone ad autorizzazione gli scambiatori di calore per i sistemi ausiliari del reattore, ad esempio il sistema di raffreddamento di emergenza o il sistema di raffreddamento del calore di decadimento.

j.  strumenti di rivelazione dei neutroni appositamente progettati o predisposti per determinare i livelli di flusso neutronico nel nocciolo di un "reattore nucleare"; o

k.  'schermi termici esterni' appositamente progettati o predisposti per essere utilizzati in un "reattore nucleare" per la riduzione delle perdite di calore e per la protezione del sistema di contenimento.

Nota tecnica:

In 0A001.k. si intendono per 'schermi termici esterni' le strutture principali al di sopra del contenitore del recipiente in pressione del reattore che riducono la perdita di calore dal reattore e la temperatura all'interno del sistema di contenimento.

0C002

Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.

PARTE C



Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

Descrizione

5A002

Sistemi, apparecchiature e componenti di "sicurezza dell'informazione", come segue:

a.  sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:

N.B.:  per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7A005.

1.  progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:

Note tecniche:

1.  Le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.

2.  L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.

3.  La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".

Nota:  5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.

a.  un "algoritmo simmetrico" utilizzante una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o

b.  un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:

1.  fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (ad esempio RSA);

2.  calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (ad esempio Diffie-Hellman su Z/pz); o

3.  logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es. Diffie-Hellman su una curva ellittica);

5D002

"software" come segue:

a.  "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.c.1;

c.  "software" specifico come segue:

1.  "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;

Nota:  5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":

a.  il "software" necessario per l'"utilizzazione" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;

b.  il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.

5E002

"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco.




ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altri scopi.

N.B.:   Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo «sviluppo» o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell'allegato III sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

3. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

4. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma dei regolamenti (CE) n. 423/2007, (UE) n. 961/2010 o del presente regolamento.

5. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A.    BENI



A0.  Materiali, impianti ed apparecchiature nucleari

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo o

b.  Lampade a catodo cavo all'uranio

II.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4  mm ma non superiore a 2 mm

II.A0.005

Componenti di recipienti di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.  1. Dispositivi di tenuta

b.  Componenti interni o

c.  Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

0A001

II.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

Nota:  questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6K– 1 a 20 oC (ad esempio silicio fuso o zaffiro).

Nota:  in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5,

6A005.e

II.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10– 6K– 1 a 20 oC (ad esempio silicio fuso).

0B001.g,

6A005.e.2

II.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichel o rivestiti di nichel, o leghe di nichel contenenti oltre il 40 % in peso di nichel, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe da vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.  Pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.  Pompe da vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h. o

c.  Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2,

2B231

II.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

0B006

II.A0.013

"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5  kg equivalente TNT.



A1.  Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HP(CAS 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

II.A1.002

Fluoro gassoso (CAS 7782-41-4), con una purezza almeno del 95 %.

II.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

Nota:  questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1B231,

1A225

II.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 oC); o

b.  carico di rottura uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 oC).

1C002.b.4,

1C202.a

II.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1  mm.

1C003.a

II.A1.009

'Materiali fibrosi o filamentosi' o materiali preimpregnati, come segue:

N.B.  Si veda anche II.A1.019.a.

a.  'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  un 'modulo specifico' superiore a 10 × 106 m; o

2.  'carico di rottura specifico' superiore a 17 ×104 m

b.  'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  un 'modulo specifico' superiore a 3,18  × 106 m; o

2.  'carico di rottura specifico' superiore a 76,2 ×103 m

c.  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti da 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.

Nota:  questa voce non comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o 'preformati di fibre di carbonio', come segue:

a.  costituiti dai 'materiali fibrosi o filamentosi' specificati in II.A1.009;

b.  'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio impregnati in una 'matrice' di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 oC) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

Nota:  questa voce non comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti alla voce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

II.A1.012

Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, 'aventi' carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 oC).

Nota tecnica:

L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

1C216

II.A1.013

Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e

b.  massa superiore a 5 kg.

Nota:  questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

1C226

II.A1.014

Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

II.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro (CAS 126-73-8) o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

II.A1.016

'Acciai Maraging', diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012.

Nota tecnica:

gli 'acciai Maraging' sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichel, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.

II.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.  tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 μm contenenti il 97 % o più in peso di tungsteno;

b.  molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 μm contenenti il 97 % o più in peso di molibdeno; o

c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali:

1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso il 97 % o più di tungsteno;

2.  tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o

3.  tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno.

II.A1.018

Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica:

a.  contenuto di ferro tra 30 % e 60 %; o

b.  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

II.A1.019

"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, non vietati dall'allegato I o dall'allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.  "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio;

Nota:  II.A1.019a. non comprende i tessuti.

b.  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio; o

c.  "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui di poliacrilonitrile (PAN).



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1  g in valore efficace tra 0,1  Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a 'tavola vuota';

Nota tecnica:

I 'sistemi di collaudo a vibrazione che incorporano un controllore numerico' sono sistemi le cui funzioni sono, parzialmente o interamente, controllate automaticamente da segnali elettronici registrati e codificati digitalmente.

b.  controllori numerici, combinati con 'software' di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.;

Nota tecnica:

Per 'larghezza di banda di controllo in tempo reale' si intende la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.; o

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.

Nota tecnica:

Per 'tavola vuota' si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

II.A2.002

Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:

a.  macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

Nota:  questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

b.  componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.  che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2  g × mm per kg di massa rotante;

Nota:  II.A2.003. non sottopone ad autorizzazione le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali.

b.  'teste indicatrici' progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in 2B119.a.

Nota tecnica:

Le 'teste indicatrici' sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

II.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3  m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3  m (funzionamento sopra la parete).

2B225

II.A2.006

Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 oC, come segue:

a.  forni di ossidazione;

b.  forni per trattamento termico in atmosfera controllata.

Nota:  in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.

2B226

2B227

II.A2.007

"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF6)"; e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e "accuratezza" migliore di ± 1 % (fondo scala); o

2.  fondo scala di 200 kPa o superiore e "accuratezza" migliore di 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichel e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  nichel o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichel;

e.  tantalio o leghe di tantalio;

f.  titanio o leghe di titanio o

g.  zirconio o leghe di zirconio.

Nota:  questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filtri sinterizzati metallici di nichel o leghe di nichel contenenti più del 40 % in peso di nichel.

Nota:  questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.

Nota tecnica:

ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.

II.A2.014

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:

N.B.:  si veda anche III.A2.008.

a.  costituite da uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichel e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o 'carbonio grafite';

5.  nichel o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichel;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio

8.  zirconio o leghe di zirconio; o

9.  niobio (columbio) o leghe di niobio; o

b.  costituite da acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.014.a.

Nota tecnica:

il 'carbonio grafite' è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e

II.A2.015

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

N.B.:  si veda anche III.A2.009

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05  m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:

a.  costituite da uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichel e 20 % di cromo;

2.  fluoropolimeri;

3.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.  grafite o 'carbonio grafite';

5.  nichel o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichel;

6.  tantalio o leghe di tantalio;

7.  titanio o leghe di titanio

8.  zirconio o leghe di zirconio;

9.  carburo di silicio;

10.  carburo di titanio; o

11.  niobio (columbio) o leghe di niobio; o

b.  costituita da acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015.a.

Nota:  questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

II.A2.016

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6  m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 oC) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:

N.B.:  CFR. ANCHE III.A2.010.

a.  costituite da uno dei seguenti materiali:

1.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichel e 20 % di cromo;

2.  ceramiche;

3.  ferrosilicio;

4.  fluoropolimeri;

5.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.  grafite o 'carbonio grafite';

7.  nichel o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichel;

8.  tantalio o leghe di tantalio;

9.  titanio o leghe di titanio

10.  zirconio o leghe di zirconio;

11.  niobio (columbio) o leghe di niobio; o

12.  leghe di alluminio; o

b.  costituite da acciaio inossidabile e da uno o più materiali specificati in II.A2.016.a.

Nota tecnica:

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

2B350.i



A3.  Materiali elettronici

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A3.001

Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping; e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1  % per un periodo di 4 ore.

Nota:  Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

3A227

II.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  sistema di aspirazione a fascio molecolare che inietta un fascio collimato di molecole da analizzare in una regione della sorgente di ioni in cui le molecole sono ionizzate da un fascio di elettroni; e

2.  una o più 'trappole fredde' che possono essere raffreddate ad una temperatura di 193 K (- 80 oC);

e.  non utilizzato

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

Note tecniche:

1.  Gli spettrometri di massa a bombardamento di elettroni in II.A3.002.d. sono noti anche come spettrometri di massa per impatto elettronico o spettrometri di massa a ionizzazione elettronica.

2.  In II.A3.002.d.2. per 'trappola fredda' si intende un dispositivo che intrappola le molecole di gas condensandole o congelandole su superfici fredde. Ai fini di II.A3.002.d.2., una pompa da vuoto criogenica a elio gassoso a circuito chiuso non è una 'trappola fredda'.

3A233

II.A3.004

Variatori o generatori di frequenza, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13., utilizzabili per azionare motori a frequenza variabile o fissa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 VA;

b.  funzionanti ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e

c.  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2  %.

Note tecniche:

1.  I variatori di frequenza in II.A3.004 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.

2.  I variatori di frequenza in II.A3.004 possono essere commercializzati come generatori, apparecchiature elettroniche di collaudo, alimentatori a corrente alternata, variatori di velocità per motori, variatori di velocità (VSD), variatori di frequenza (VFD), unità di comando a frequenza variabile (AFD), azionamenti a velocità regolabile (ASD).

3A225,

0B001.b.13



A6.  Sensori e laser

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A6.001

Barre di granato di ittrio (YAG)

II.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:

apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000  nm – 17 000  nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e 'specchi deformabili', compresi gli specchi bimorfi.

Nota:  questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

6A003

II.A6.004

"Laser" ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.

Nota:  questa voce non comprende i "laser" ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

a.  "laser" a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100; o

b.  cortine di "laser" a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.  I "laser" a semiconduttore sono comunemente chiamati diodi "laser".

2.  Questa voce con comprende i "laser" definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

3.  Questa voce non comprende i diodi "laser" con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200  nm – 2 000  nm.

6A005.b

II.A6.006

"Laser" a semiconduttore "accordabili" e cortine di "laser" a semiconduttore "accordabili", con lunghezza di onda compresa tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore "accordabile" di tale lunghezza di onda.

Note:

1.  I "laser" a semiconduttore sono comunemente chiamati diodi "laser".

2.  Questa voce con comprende i "laser" a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Laser" "accordabili" allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  "laser" in titanio-zaffiro; o

b.  "laser" in alessandrite.

Nota:  questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000  nm ma non superiore a 1 100  nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

Nota:  questa voce non comprende i "laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.  tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1 kHz;

b.  componenti a frequenza di ripetizione; o

c.  celle di Pockels.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy(silicio) [5 × 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

il termine Gy (silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c

II.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti "accordabili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

d.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Note:

1.  Questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.

2.  Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori "laser" a coloranti "accordabili" ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

6A205.c

II.A6.012

"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda compresa tra 9 000  nm e 11 000  nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota:  questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori "laser" ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., 0B001.h.6. e 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

"Laser" a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda compresa tra 500 e 600 nm; e

2.  potenza di uscita media uguale o superiore a 15 W.

6A005.b

II.A6.014

"Laser" ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  lunghezza d'onda compresa tra 5 000 e 6 000  nm;

2.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

3.  potenza di uscita media superiore a 100 W; e

4.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

Nota:  questa voce non sottopone ad autorizzazione i "laser" industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di "laser" sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns.

 



A7.  Materiale avionico e di navigazione

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A7.001

Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:

I.  Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o 'veicoli spaziali' per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" ("CEP") o inferiore (migliore); o

2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

b.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi un'accuratezza di posizionamento di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;

c.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o

2.  progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo.

Nota:  i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7  g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04  g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000  Hz; e

b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04  g2/Hz e 0,01  g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000  Hz;

2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a 2,62 radianti/s (150 gradi/s); o

3.  conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

Nota tecnica:

I.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

II.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

III.  Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

7A003

7A103



A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.A9.001

Bulloni esplosivi.

II.B.    TECNOLOGIA



N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

II.B.001

Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A. (Beni).

Nota tecnica:

Il termine 'tecnologia' comprende anche il software.




ALLEGATO II bis

Beni e tecnologie di cui all'articolo all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821.

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.:   per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1. Sono sottoposti ad autorizzazione, secondo le disposizioni della sezione III.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2. Sono vietati, secondo le disposizioni dell'allegato II, sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

3. La "tecnologia" "necessaria" per l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

4. L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma dei regolamenti (CE) n. 423/2007, (UE) n. 961/2010 o del presente regolamento.

5. L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

III.A.    BENI



A0.  Materiali, impianti ed apparecchiature nucleari

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A0.015

'Camere a guanti' (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi.

Nota tecnica:

Sono definite 'camere a guanti' le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all'interno dell'apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all'esterno dell'apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell'apparecchiatura.

0B006

III.A0.016

Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Rilevatori di fughe di elio.

0A001

0B001.c



A1.  Materiali, prodotti chimici, 'microrganismi' e 'tossine'

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 650 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.  poliimmidi fluorurate contenenti in peso il 10 % o più di fluoro combinato;

c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.  fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

 

III.A1.004

Apparecchiature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

Nota:  questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c

1A004.c

III.A1.020

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  acciai legati 'aventi carico di rottura' uguale o superiore a 1 200 MPa a 293 K (20 oC); o o

b)  acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota:  le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica:

L''acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto' ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.

1C116

1C216

III.A1.021

Materiale composito carbonio-carbonio.

1A002.b.1

III.A1.022

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Leghe di titanio in lamiere o piastre 'aventi carico di rottura' uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 oC).

Nota:  le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

III.A1.024

Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue:

a.  diisocianato di toluene (TDI);

b.  diisocianato di metilendifenile (MDI);

c.  diisocianato di isoforone (IPDI);

d.  perclorato di sodio;

e.  xilidina;

f.  polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE); o

g.  etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE).

Nota tecnica:

Questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50 % da una delle sostanze chimiche di cui sopra.

1C111

III.A1.025

"Sostanze lubrificanti" contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:

a.  Perfluoroalchiletere, (CAS 60164-51-4);

b.  Perfluoropolialchiletere, PFPE, (CAS 6991-67-9).

Nota tecnica:

Per 'sostanze lubrificanti' si intendono oli e fluidi.

1C006

III.A1.026

Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2 % in peso).

1C002.b



A2.  Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti:

N.B.:  Si veda anche II.A2.014.

Nota:  per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

N.B.:  Si veda anche II.A2.015.

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05  m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti:

Nota 1:  per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.015.a.

Nota 2:  questa voce non comprende i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d

III.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6  m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 oC) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali:

N.B.:  si veda anche II.A2.016.

Nota: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016.a.

Nota tecnica:

i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

2B350.i

III.A2.017

Macchine a scarica elettrica (EDM) per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:

a.  macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite, o a tuffo;

b.  macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo.

Nota:  Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo.

2B001.d

III.A2.018

Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di (3 + L/1 000 ) μm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Saldatrici a fascio elettronico con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Saldatrici e tagliatrici laser con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Tagliatrici al plasma con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", e i relativi componenti appositamente progettati.

2B001.e.1

III.A2.022

Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotori o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell'intervallo 600-2 000  Hz.

2B116

III.A2.023

Pompe da vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Pompe da vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati.

Nota 1:  III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature.

Nota 2:  La condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Filtri dell'aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1 000  mm:

a.  Filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA);

b.  Filtri dell'aria a bassissima penetrazione (ULPA).

Nota:  III.A2.025 non concerne i filtri dell'aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche.

2B352.d



A3.  Materiali elettronici

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi quantitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

III.A3.005

'Variatori di frequenza', generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a.  potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W;

b.  in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e

c.  controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2  %.

Nota tecnica:

'Variatori di frequenza' includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.

Note:

1.  La voce I.A3.005 non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (ad esempio macchine utensili, torni, macchine per circuiti stampati), di modo che i variatori di frequenza non possono essere utilizzati per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate.

2.  La voce III.A3.005 non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo.

3A225

0B001.b.13



A6.  Sensori e laser

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A6.012

'Sensori di vuoto e pressione', azionati a energia elettrica e con un'accuratezza di misurazione del 5 % o meno (più accurati).

Nota tecnica:

'Sensori di vuoto e pressione' includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi.

0B001.b

III.A6.013

Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:

a.  microscopi elettronici a scansione;

b.  microscopi Auger a scansione;

c.  microscopi elettronici a trasmissione;

d.  microscopi a forza atomica;

e.  microscopi a scansione di forza;

f.  attrezzature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alla voce III.A6.013, lettere da a) a e), che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:

1.  spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS);

2.  spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o

3.  spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).

6B



A7.  Materiale avionico e di navigazione

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A7.002

Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1 000  mV/g o superiore.

7A001



A9.  Materiale aerospaziale e propulsione

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.A9.002

'Celle di carico' capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN.

Nota tecnica:

Per 'celle di carico' si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione.

Nota:  La voce III.A9.002 non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte.

9B117

III.A9.003

Turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:

a.  turbine a gas appositamente progettate per la produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW;

b.  palette, statori, camere di combustione e ugelli di iniezione di combustibile, appositamente progettati per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla voce III.A9.003.a;

c.  apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" e la "produzione" di turbine a gas per la produzione di energia elettrica specificate alla voce III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.    TECNOLOGIA



N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

III.B.001

'Tecnologia' necessaria per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte III A. (Beni).

Nota tecnica:

Il termine 'tecnologia' comprende anche il software.

 

▼M30




ALLEGATO III

CATEGORIA 1 - MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

1A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

1A002

“Strutture” o prodotti laminati “compositi” aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  costituiti da una “matrice” organica e materiali specificati in 1C010.c., 1C010.d. o 1C010.e.; o

b.  costituiti da una “matrice” metallica o di carbonio e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio con:

a.  un “modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m; e

b.  un “carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m; o

2.  materiali specificati in 1C010.c.

Nota 1:   1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati compositi costruiti con “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  area non superiore a 1 m2;

b.  lunghezza non superiore a 2,5 m; e

c.  larghezza superiore a 15 mm.

Nota 2:   1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati appositamente progettati per le seguenti applicazioni esclusivamente civili:

a.  articoli sportivi;

b.  industria automobilistica;

c.  industria delle macchine utensili;

d.  settore medico.

Nota 3:   1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati contenenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e appositamente progettati per le seguenti applicazioni:

a.  forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli;

b.  apparecchiature per la produzione di monocristalli (boule) di silicio.

Nota 4:   1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati appositamente progettati per una specifica applicazione.

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

1A102

Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

M6A2

Componenti risaturati pirolizzati (ad esempio carbonio-carbonio) aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. progettati per sistemi a razzo; e b. utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

1B    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

1B001

Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati “compositi”, specificati in 1A002, o di “materiali fibrosi o filamentosi”, specificati in 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 1B101 E 1B201.

 

 

a.  macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati “compositi” utilizzando “materiali fibrosi o filamentosi”;

M6B1a

Macchine per l'avvolgimento di filamenti o ‘macchine per la posa di fibre’ i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione

b.  ‘macchine per la messa in opera di nastri’ , i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri sono coordinati e programmati secondo cinque o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , appositamente progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule di aerei o di ‘missili’ ;

Nota:   In 1B001.b. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

Nota tecnica:

Ai fini di 1B001.b. le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capacità di mettere in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza superiore a 25 mm e inferiore o uguale a 305 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di messa in opera.

M6B1b

‘Macchine per la messa in opera di nastri’ i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di missili;

Nota:   Ai fini di 6.B.1.a. e 6.B.1.b., si applicano le seguenti definizioni:

1.  una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina. Le bande di filamenti completamente o parzialmente impregnate di resina comprendono quelle ricoperte di polvere secca che aderisce nella fase di riscaldamento.

2.  Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ e le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ sono macchine che eseguono processi simili in cui si usano teste guidate dal computer per porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ in uno stampo per creare una parte o una struttura. Queste macchine hanno la capacità di tagliare e riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di messa in opera.

3.  Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ hanno la capacità di porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la macchina può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.

4.  Le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capacità di porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 304,8 mm, ma non possono porre in opera ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la macchina può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.

c.  macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strutture “composite”;

Nota tecnica:

Ai fini di 1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

M6B1c

Macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strutture composite;

Nota:   6.B.1.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine tessili non modificate per le utilizzazioni finali dichiarate.

d.  apparecchiature appositamente progettate o modificate per la produzione di fibre di rinforzo, come segue:

 

Apparecchiature progettate o modificate per la produzione di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, catrame o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

M6B1d1

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.  apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;

M6B1d2

2.  apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

M6B1d3

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio)

4.  apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;

e.  apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in 1C010.e.;

f.  apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali “compositi”, come segue:

1.  sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;

2.  apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato;

g.  ‘macchine per la posa di cavi di filamenti’ , i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di cavi sono coordinati e programmati secondo due o più assi di ‘servoposizionamento primario’ , appositamente progettate per la fabbricazione di strutture “composite” per cellule di aerei o di ‘missili’ ;

Nota tecnica:

Ai fini di 1B001.g. le ‘macchine per la posa di cavi’ hanno la capacità di porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di posa.

Nota tecnica:

1.  Ai fini di 1B001, gli assi di ‘servoposizionamento primario’ controllano, sotto la direzione di un programma informatico, la posizione del dispositivo di estremità (testa) rispetto al pezzo, al fine di garantire che sia correttamente orientato e diretto per realizzare il processo desiderato.

2.  Ai fini di 1B001, una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina.

M6B1e

Apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati e di preformati, compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

Nota:   Esempi di componenti ed accessori per le macchine specificate in 6.B.1. sono forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti

1B002

Apparecchiature per la produzione di leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, appositamente progettate per evitare la contaminazione e appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.

N.B.:  CFR. ANCHE 1B102.

M4B3d

“Apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la “produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati specificati in 4.C.2.c., 4.C.2.d. o 4.C.2.e. Nota: 4.B.3.d. include: a. | i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua; b. apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua; c. apparecchiature utilizzabili per la “produzione” di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad esempio azoto).

Note:

1.  Solo i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua, utilizzabili per propellenti solidi o loro costituenti specificati in 4.C., e i mulini a getto fluido specificati in 4.B., sono quelli specificati in 4.B.3.

2.  Le forme di “apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo non specificate in 4.B.3.d. saranno valutate conformemente a 4.B.2.

1B101

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la “produzione” di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 1B201.

Nota:  I componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o per l'incollaggio di strutture composite, laminati e loro manufatti.

 

 

a.  macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;

M6B1a

Macchine per l'avvolgimento di filamenti o ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando materiali fibrosi o filamentosi, e controlli di coordinazione e di programmazione;

b.  macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di “missili”;

M6B1b

‘Macchine per la messa in opera di nastri’ i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di missili;

Nota:

Ai fini di 6.B.1.a. e 6.B.1.b., si applicano le seguenti definizioni:

1.  una ‘banda di filamenti’ è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina. Le bande di filamenti completamente o parzialmente impregnate di resina comprendono quelle ricoperte di polvere secca che aderisce nella fase di riscaldamento.

2.  Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ e le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ sono macchine che eseguono processi simili in cui si usano teste guidate dal computer per porre una o più ‘bande di filamenti’ in uno stampo per creare una parte o una struttura. Queste macchine hanno la capacità di tagliare e riavviare la direzione individuale delle ‘bande di filamenti’ durante il processo di messa in opera.

3.  Le ‘macchine per la posa di fibre/cavi di filamenti’ hanno la capacità di porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la macchina può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.

4.  Le ‘macchine per la messa in opera di nastri’ hanno la capacità di porre in opera una o più ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 304,8 mm, ma non possono porre in opera ‘bande di filamenti’ di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm. Questo si riferisce all'ampiezza minima del materiale che la macchina può porre in opera, a prescindere dalla capacità superiore della macchina.

c.  apparecchiature progettate o modificate per la “produzione” di “materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano), compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.  apparecchiature per la deposizione in fase di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

M6B1d

Apparecchiature progettate o modificate per la produzione di materiali fibrosi o filamentosi, come segue:

1.  apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano) compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

2.  apparecchiature per la deposizione sotto forma di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

3.  apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

d.  apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in 9C110.

Nota:   In 1B101.d. sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

M6B1e

Apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati, compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

Nota:   Esempi di componenti ed accessori per le macchine specificate in 6.B.1. sono forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o incollaggio di strutture composite, loro laminati e manufatti

1B102

“Apparecchiature di produzione” di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1B115.b.

a.  “apparecchiature di produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la “produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento.

b.  componenti appositamente progettati per le “apparecchiature di produzione” specificate in 1B002 o 1B102.a.

Nota:   1B102 comprende:

a.  i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

b.  apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

c.  apparecchiature utilizzabili per la “produzione” di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad esempio azoto).

M4B3d

“Apparecchiature di produzione” di polveri di metallo utilizzabili per la “produzione”, in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati specificati in 4.C.2.c., 4.C.2.d. o 4.C.2.e.

Nota:   4.B.3.d. comprende:

a.  i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

b.  apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

c.  apparecchiature utilizzabili per la “produzione” di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad esempio azoto).

Note:

1.  Solo i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua, utilizzabili per propellenti solidi o loro costituenti specificati in 4.C., e i mulini a getto fluido specificati in 4.B., sono quelli specificati in 4.B.3.

2.  Le forme di “apparecchiature per la produzione” di polveri di metallo non specificate in 4.B.3.d. saranno valutate conformemente a 4.B.2.

1B115

Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

 

 

a.  “apparecchiature di produzione” per la “produzione”, il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento;

M4B1

“Apparecchiature di produzione”, e loro componenti appositamente progettati, per la “produzione”, il trattamento o il collaudo di accettazione di propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 4.C.

b.  “apparecchiature di produzione” per la “produzione”, il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento.

Nota:   1B115.b. non sottopone ad autorizzazione i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119.

Nota 1:   Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

Nota 2:   1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la “produzione”, il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.

M4B2

“Apparecchiature di produzione”, diverse da quelle descritte in 4.B.3., e loro componenti appositamente progettati, per la produzione, il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione di propellenti solidi o loro costituenti specificati in 4.C.

1B116

Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573  K (1 300  °C) a 3 173  K (2 900  °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

M6B2

Iniettori appositamente progettati per i processi di cui alla voce 6.E.3.

1B117

Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri; e

b.  almeno un ‘albero per miscelare/impastare’ montato fuori centro.

Nota:   In 1B117.b. ‘albero per miscelare/impastare’ non si riferisce a deagglomeratori o a coltelli-mandrino.

M4B3a

Miscelatori a colata discontinua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri; e

2.  almeno un “albero per miscelare/impastare” montato fuori centro;

Nota:   Alla voce 4.B.3.a.2. “albero per miscelare/impastare” non si riferisce a deagglomeratori o a coltelli-mandrino .

1B118

Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  due o più alberi per miscelare/impastare; o

b.  un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione.

M4B3b

Miscelatori a colata continua in grado di mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa e con capacità di controllo della temperatura della camera di miscelazione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  due o più alberi per miscelare/impastare; o

2.  un unico albero rotante a movimento oscillatorio dotato di denti/punte per impastare sia sull'albero che all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione;

1B119

Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.

M4B3c

Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 4.C

1C    Materiali



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

1C001

Materiali appositamente progettati per assorbire le onde elettromagnetiche, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1C101.

a.  materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2 × 108 Hz e inferiori a 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:

a.  materiali assorbenti di tipo filiforme costituiti da fibre naturali o sintetiche a carica non magnetica per consentire l'assorbimento;

b.  materiali assorbenti senza perdita magnetica e con superficie incidente non planare, comprendenti piramidi, coni, prismi e superfici spiraliformi;

c.  materiali assorbenti di tipo planare, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  costituiti da almeno uno dei materiali seguenti:

a.  materiali in schiuma plastica (flessibili o non flessibili) a carica di carbonio, o materiali organici, compresi i leganti, in grado di produrre una eco superiore al 5 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % dellafrequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 450 K (177 °C)); o

b.  materiali ceramici in grado di produrre una eco superiore al 20 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 800 K (527 °C);

Nota tecnica:

I campioni per le prove di assorbimento in 1C001.a., nota 1.c.1., devono essere di forma quadrata con un lato pari ad almeno 5 volte la lunghezza d'onda della frequenza centrale ed essere posizionati nel campo lontano della sorgente radiante.

2.  resistenza alla trazione inferiore a 7 × 106 N/m2; e

3.  resistenza alla compressione inferiore a 14 × 106 N/m2;

d.  materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  gravità specifica superiore a 4,4; e

2.  temperatura massima di funzionamento di 548 K (275 °C).

Nota 2:   I materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1 dell'1C001.a.

b.  materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 1,5 × 1014 Hz e inferiori a 3,7 × 1014 Hz e non trasparenti nel dominio visibile;

Nota:   1C001.b. non sottopone ad autorizzazione i materiali appositamente progettati o formulati per una delle applicazioni seguenti:

a.  marcatura laser di polimeri; o

b.  saldatura laser di polimeri.

c.  materiali polimerici intrinsecamente conduttori con ‘conduttività elettrica di volume’ superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o ‘resistività superficiale’ inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:

1.  polianilina;

2.  polipirrolo;

3.  politiofene;

4.  poli fenilene-vinilene; o

5.  poli tienilene-vinilene.

Nota:   1C001.c. non sottopone ad autorizzazione i materiali in forma liquida.

Nota tecnica:

La ‘conduttività elettrica di volume’ e la ‘resistività superficiale’ sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti.

M17C1

Dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnologia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.

Note:

1.  17.C.1. comprende materiali strutturali e rivestimenti (incluse le vernici) appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

2.  17.C.1. non sottopone ad autorizzazione i rivestimenti (incluse le vernici) appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

1C007

Polveri ceramiche, materiali ceramici non “compositi”, materiali “compositi” a matrice ceramica e materiali precursori, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1C107.

M6C5

Materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in radome di missili utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

a.  polveri ceramiche di boruri di titanio semplici o complessi, aventi impurità metalliche totali, non comprese le aggiunte intenzionali, inferiori a 5 000  ppm, dimensione media della particella uguale o inferiore a 5 μm e non più del 10 % di particelle superiori a 10 μm;

b.  materiali ceramici non “compositi”, sotto forma grezza o semilavorata, composti di boruri di titanio con densità uguale o superiore al 98 % del valore teorico;

Nota:   1C007.b. non sottopone ad autorizzazione gli abrasivi.

c.  materiali “compositi” ceramica-ceramica, a “matrice” di vetro o di ossido e rinforzati con fibre aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  costituite da uno dei seguenti materiali:

a.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-Al-O-N; o

d.  Si-O-N; e

2.  con un “carico di rottura specifico” superiore a 12,7 × 103 m;

d.  materiali “compositi” ceramica-ceramica, con o senza fase metallica continua, contenenti particelle, materiale filiforme o fibre, nei quali i carburi o i nitruri di silicio, di zirconio o di boro costituiscono la “matrice”;

e.  materiali precursori (cioè materiali speciali polimerici o metallo-organici) per la produzione di qualsiasi fase o di tutte le fasi dei materiali specificati in 1C007.c., come segue:

1.  polidiorganosilani (per la produzione di carburo di silicio);

2.  polisilazani (per la produzione di nitruro di silicio);

3.  policarbosilazani (per la produzione di ceramiche comprendenti componenti di silicio, di carbonio e di azoto);

f.  materiali “compositi” ceramica-ceramica a “matrice” di vetro o di ossido rinforzati con fibre continue corrispondenti a uno dei sistemi seguenti:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1); o

2.  Si-C-N.

Nota:   1C007.f. non sottopone ad autorizzazione i materiali “compositi” contenenti fibre corrispondenti a detti sistemi con un carico di rottura specifico della fibra inferiore a 700 MPa a 1 273  K (1 000  °C) o una resistenza allo scorrimento della fibra superiore all'1 % dell'allungamento da scorrimento ad un carico di 100 MPa e ad una temperatura di 1 273  K (1 000  °C) per un periodo di 100 ore.

M6C6

Materiali al carburo di silicio, come segue:

a.  ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.;

materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

1C010

“Materiali fibrosi o filamentosi”, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1C210 E 9C110.

a.  “materiali fibrosi o filamentosi” organici aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

1.  “modulo specifico” superiore a 12,7 × 106 m; e

2.  “carico di rottura specifico” superiore a 23,5 × 104 m;

Nota:   1C010.a. non sottopone ad autorizzazione il polietilene.

b.  “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  “modulo specifico” superiore a 14,65 × 106 m; e

2.  “carico di rottura specifico” superiore a 26,82 × 104 m;

Nota:   1C010.b. non sottopone ad autorizzazione:

a.  i “materiali fibrosi o filamentosi” per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  area non superiore a 1 m2;

2.  lunghezza non superiore a 2,5 m; e

3.  larghezza superiore a 15 mm;

b.  i “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25 mm.

c.  “materiali fibrosi o filamentosi” inorganici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  “modulo specifico” superiore a 2,54 × 106 m; e

2.  punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione superiore a 1 922  K (1 649  °C) in ambiente inerte;

Nota:   1C010.c. non sottopone ad autorizzazione:

a.  le fibre di allumina policristalline, polifasate e discontinue, a forma di fibre tagliate o di piastre irregolari, contenenti il 3 % o più in peso di silice ed aventi “modulo specifico” inferiore a 10 × 106 m;

b.  le fibre di molibdeno e di leghe di molibdeno;

c.  le fibre di boro;

d.  le fibre di ceramiche discontinue il cui punto di fusione, rammollimento, decomposizione o sublimazione in ambiente inerte è inferiore a 2 043  K (1 770  °C).

Note tecniche:

1.  Ai fini del calcolo del “carico di rottura specifico”, del “modulo specifico” o del peso specifico di “materiali fibrosi o filamentosi” in 1C010.a., 1C010.b. 1C010.c., il carico di rottura e il modulo devono essere determinati utilizzando il metodo A descritto nella norma ISO 10618 (2004) o norme nazionali equivalenti.

2.  La valutazione del “carico di rottura specifico”, del “modulo specifico” o del peso specifico dei “materiali fibrosi o filamentosi” non unidirezionali (ad esempio tessuti, tappeti irregolari o trecce) in 1C010 deve essere basata sulle proprietà meccaniche dei monofilamenti unidirezionali costituenti (ad esempio monofilamenti, filati, fasci di fibre o cavi) prima della trasformazione in “materiali fibrosi o filamentosi” non unidirezionali.

d.  “materiali fibrosi o filamentosi” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  costituiti da uno degli elementi seguenti:

a.  polieteriimmidi specificate in 1C008.a.; o

b.  materiali specificati in 1C008.d., fino a 1C008.f.; o

2.  costituiti da materiali specificati in 1C010.d.1.a. o 1C010.d.1.b. e “miscelati” con altre fibre specificate in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.;

 

 

e.  “materiali fibrosi o filamentosi” completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame (preimpregnati), “materiali fibrosi o filamentosi” rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o “preformati di fibre di carbonio”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  “materiali fibrosi o filamentosi” inorganici specificati in 1C010.c.; o

b.  “materiali fibrosi o filamentosi” organici o al carbonio, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  “modulo specifico” superiore a 10,15 × 106 m; e

2.  “carico di rottura specifico” superiore a 17,7 × 104 m; e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  resina o catrame specificati in 1C008 o 1C009.b.;

b.  ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)’ uguale o superiore a 453 K (180 °C) e con resina fenolica; o

c.  ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)’ uguale o superiore a 505 K (232 °C) e con resina o catrame non specificati in 1C008 o 1C009.b., esclusa la resina fenolica;

Nota 1:   I “materiali fibrosi o filamentosi” rivestiti di metallo o di carbonio (preformati) o i “preformati di fibre di carbonio”, non impregnati di resina o di catrame, sono specificati dai “materiali fibrosi o filamentosi” in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e. non sottopone ad autorizzazione:

a.  i “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio impregnati in una “matrice” di resina epossidica (preimpregnati) per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di “aeromobili civili”, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  area non superiore a 1 m2;

2.  lunghezza non superiore a 2,5 m; e

3.  larghezza superiore a 15 mm;

b.  “materiali fibrosi o filamentosi” al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm, completamente o parzialmente impregnati di resina o di catrame, quando si utilizzano resina o catrame diversi da quelli specificati da 1C008 o 1C009.b.

Nota tecnica:

La ‘temperatura di transizione vetrosa per analisi meccanica dinamica (DMA Tg)’ dei materiali specificati da 1C010.e. è determinata con il metodo descritto nella norma ASTM D 7028-07, o norma nazionale equivalente, su un campione asciutto. Nel caso dei materiali termoindurenti, il grado di indurimento di un campione asciutto deve essere almeno del 90 % quale definito dalla norma ASTM E 2160-04 o norma nazionale equivalente.

M6C1

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per i beni specificati in 6.A.1., costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi carico di rottura specifico superiore a 7,62 × 104 m e modulo specifico superiore a 3,18 × 106 m.

Nota:   Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 6.C.1. sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 145 °C determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme nazionali equivalenti.

Note tecniche:

1.  Alla voce 6.C.1. per “carico di rottura specifico” s'intende il carico di rottura espresso in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5) %

2.  Alla voce 6.C.1. per “modulo specifico” s'intende il modulo Young in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5) %.

1C011

Metalli e composti, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1C111.

 

 

a.  metalli con particelle di dimensioni inferiori a 60 μm di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, ricavate da materiali costituiti per il 99 % o più di zirconio, magnesio e loro leghe;

Nota tecnica:

Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

Nota:   I metalli o le leghe in 1C011.a. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

M4C2d

polveri di metallo di uno dei seguenti metalli: zirconio (CAS 7440-67-7), berillio (CAS 7440-41-7), magnesio (CAS 7439-95-4), o leghe degli stessi, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche dimisurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno dei summenzionati metalli;

Nota:   In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione, l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

Nota tecnica:

Il contenuto naturale di afnio (CAS 7440-58-6) nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

b.  boro o leghe di boro aventi particelle di dimensioni uguali o inferiori a 60 μm, come segue:

1.  boro con un grado di purezza pari o superiore all'85 % in peso;

2.  leghe di boro con un tenore di boro pari o superiore all'85 % in peso;

Nota:   I metalli o le leghe in 1C011.b. sono sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che siano incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

c.  nitrato di guanidina (CAS 506-93-4);

d.  nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:   Cfr. anche l'elenco dei materiali di armamento per le polveri di metallo mescolate con altre sostanze per ottenere una miscela formulata per uso militare.

M4C2e

polveri di metallo di boro (CAS 7440-42-8) o leghe di boro con un contenuto pari o superiore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;

Nota:   In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione, l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

1C101

Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in ‘missili’ , sottosistemi di “missili” o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.

Nota 1:   1C101 comprende:

a.  materiali strutturali e rivestimenti appositamente progettati per ridurre la riflettività radar;

b.  rivestimenti, incluse le vernici, appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

Nota 2:   1C101 non comprende i rivestimenti appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

Nota tecnica:

In 1C101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M17A1

Dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnologia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A o 20.A.

M17C1

Materiali per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnologia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.

Note:

1.  17.C.1. comprende materiali strutturali e rivestimenti (incluse le vernici) appositamente progettati per ridurre o adattare opportunamente la capacità di emissione o di riflessione negli spettri a microonde, infrarosso o ultravioletto dello spettro elettromagnetico.

2.  17.C.1. non sottopone ad autorizzazione i rivestimenti (incluse le vernici) appositamente utilizzati per il controllo termico dei satelliti.

1C102

Materiali risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

M6C2

Componenti risaturati pirolizzati (ad esempio carbonio-carbonio) aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. progettati per sistemi a razzo; e b. utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

1C107

Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come segue:

 

 

a.  grafiti a grani fini con densità di massa uguale o superiore a 1,72 g/cm3 misurata a 288 K (15 °C) ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 μm, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:

1.  cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm;

2.  tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm; o

3.  blocchi di dimensioni uguali o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.:   Cfr. anche 0C004

M6C3

Grafiti a grani fini con densità di massa di almeno 1,72 g/cm3 misurata a 15 °C ed aventi una dimensione dei grani uguale o inferiore a 100 × 10– 6 m (100 μm), utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro, che possono essere lavorate in uno dei seguenti prodotti:

a.  cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm;

b.  tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm; o

c.  blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm.

b.  grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di razzi e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

N.B.:   Cfr. anche 0C004

M6C4

Grafiti ottenute per pirolisi o grafiti rinforzate con fibre, utilizzabili per ugelli di motori a razzo e per punte di ogive di veicoli di rientro utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

c.  materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100MHz e 100 GHz), per l'uso in cupole di protezione di antenne (radome) utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M6C5

Materiali ceramici compositi (con costante dielettrica inferiore a 6 per frequenze comprese tra 100 MHz e 100 GHz), per l'uso in radome di missili utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

d.  ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M6C6a

Ceramiche rinforzate al carburo di silicio non ossidate lavorabili a macchina utilizzabili per punte di ogive utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.;

e.  materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro e alette di ogive utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

M6C6b

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

1C111

Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011, come segue:

a.  sostanze propulsive:

 

 

1.  polvere sferica o sferoidale di alluminio, diversa da quella specificata nell'elenco dei materiali di armamento, con particelle di dimensione inferiore a 200 μm e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591- 1:1988 o a norme nazionali equivalenti;

Nota tecnica:

Una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (ASTM E-11).

2.  Polveri di metalli, diverse da quelle specificate nell'elenco dei materiali di armamento, come segue:

M4C2c

polvere sferica o sferoidale di alluminio (CAS 7429-90-5) con particelle di dimensione inferiore a 200 × 10– 6 m (200 μm) e contenuto di alluminio in peso uguale o superiore al 97 % se almeno il 10 % del peso totale è costituito di particelle di diametro inferiore a 63 μm conformemente alla norma ISO 2591-1:1988 o a norme nazionali equivalenti;

Nota tecnica:

Una dimensione di particella di 63 μm (ISO R-565) corrisponde a una rete a maglia fitta 250 (Tyler) o 230 (norma ASTM E-11).

a.  polveri di metallo di zirconio, berillio o magnesio, o leghe di questi metalli, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione quali utilizzo di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno degli elementi seguenti:

1.  zirconio;

2.  berillio; o

3.  magnesio;

Nota tecnica:

Il contenuto naturale di afnio nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

M4C2d

polveri di metallo di uno dei seguenti metalli: zirconio (CAS 7440-67-7), berillio (CAS 7440-41-7), magnesio (CAS 7439-95-4), o leghe degli stessi, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate, costituite per il 97 % o più in peso da uno dei summenzionati metalli;

Nota:   In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione, l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

Nota tecnica:

Il contenuto naturale di afnio (CAS 7440-58-6) nello zirconio (normalmente dal 2 % al 7 %) è conteggiato con lo zirconio.

b.  polveri di metallo di boro o leghe di boro con un contenuto pari o superiore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione quali utilizzo di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;

Nota:   1C111a.2.a. e 1C111a.2.b. sottopongono ad autorizzazione le miscele di polveri con una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con grane differenti) se una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione.

M4C2e

polveri di metallo di boro (CAS 7440-42-8) o leghe di boro con un contenuto pari o superiore all'85 % di boro in peso, se almeno il 90 % del totale delle particelle in volume o in peso delle particelle è costituito da particelle di dimensioni inferiori a 60 μm (determinate mediante tecniche di misurazione quali utilizzazione di un setaccio, diffrazione mediante laser o scansione ottica), di forma sferica, atomizzata, sferoidale, in scaglie o macinate;

Nota:   In una distribuzione multimodale delle particelle (per esempio le miscele con grane differenti) in cui una o più modalità sono sottoposte ad autorizzazione, l'intera miscela di polveri è sottoposta ad autorizzazione.

3.  sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente liquido, come segue:

a.  triossido di diazoto (CAS 10544-73-7);

b.  diossido di azoto (CAS 10102-44-0)/tetrossido di diazoto (CAS 10544-72-6);

c.  pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);

d.  ossidi misti di azoto (MON);

Nota tecnica:

Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in triossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2 ) che possono essere utilizzate in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad esempio MON3 contiene il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40 % in peso).

e.  per l'acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA), CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

f.  per i composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto, CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C238;

M4C4a

sostanze ossidanti utilizzabili per motori a razzo a propellente solido, come segue:

1.  triossido di diazoto (CAS 10544-73-7)

2.  diossido di azoto (CAS 10102-44-0) / tetraossido di diazoto (CAS 10544-72-6);

3.  pentossido di diazoto (CAS 10102-03-1);

4.  ossidi misti di azoto (MON);

Nota tecnica:

Gli ossidi misti di azoto (MON) sono soluzioni di ossido nitrico (NO) in triossido di diazoto/diossido di azoto (N2O4/NO2) che possono essere utilizzati in sistemi missilistici. Esiste una serie di composizioni che possono essere definite MONi o MONij, dove i e j sono interi che rappresentano la percentuale di ossido di azoto nella miscela (ad esempio MON3 contiene il 3 % di ossido di azoto, MON25 il 25 % di ossido di azoto. Un limite massimo è MON40, 40 % in peso).

5.  acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

6.  composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto;

Nota:   La voce 4.C.4.a.6.non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto (NF3) (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso in quanto non utilizzabile per applicazioni missilistiche.

4.  derivati dell'idrazina, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

a.  trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);

b.  tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);

c.  N,N diallilidrazina (CAS 5164-11-4);

d.  allilidrazina (CAS 7422-78-8);

e.  etilen-diidrazina;

f.  dinitrato di monometilidrazina;

g.  nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;

h.  azide di idrazinio (CAS 14546-44-2);

i.  azide di dimetilidrazinio;

j.  dinitrato di idrazinio (CAS 13464-98-7);

k.  diidrazina dell'acido di diimmidoossalico (CAS 3457-37-2);

l.  nitrato di 2-idrossietilidrazina (HEHN);

m.  per il perclorato di idrazinio, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

n.  diperclorato di idrazinio (CAS 13812-39-0);

o.  nitrato di metilidrazina (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.  nitrato di dietilidrazina (DEHN);

q.  nitrato di 3,6-diidrotetrazina (nitrato di 1,4-diidrotetrazina) (DHTN);

M4C2b

derivati dell'idrazina, come segue:

1.  monometilidrazina (MMH) (CAS 60-34-4);

2.  dimetilidrazina asimmetrica (UDMH) (CAS 57-14-7);

3.  nitrato di idrazina (CAS 13464-97-6);

4.  trimetilidrazina (CAS 1741-01-1);

5.  tetrametilidrazina (CAS 6415-12-9);

6.  N,N diallilidrazina (CAS 5164-11-4);

7.  allilidrazina (CAS 7422-78-8);

8.  etilen-diidrazina (CAS 6068-98-0);

9.  dinitrato di monometilidrazina;

10.  nitrato di dimetilidrazina asimmetrica;

11.  azide di idrazinio (CAS 14546-44-2);

12.  1,1- azide di dimetilidrazinio (CAS 227955-52-4) / 1,2- azide di dimetilidrazinio (CAS 299177-50-7);

13.  dinitrato di idrazinio (CAS 13464-98-7);

14.  diidrazina dell'acido di diimmidoossalico (CAS 3457-37-2);

15.  2- idrossietilidrazina (HEHN);

16.  perclorato di idrazinio (CAS 27978-54-7);

17.  diperclorato di idrazinio (CAS 13812-39-0);

18.  nitrato di metilidrazina (MHN) (CAS 29674-96-2);

19.  1,1- nitrato di dietilidrazina (DEHN)/1,2- nitrato di 3,6-diidrotetrazina (DEHN) (CAS 363453-17-2);

20.  nitrato di 3,6-diidrotetrazina (DHTN);

Nota tecnica:

il nitrato di 3,6-diidrotetrazina è anche indicato come nitrato di 1,4 diidrazina.

5.  materiali ad alta densità di energia, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, utilizzabili nei ‘missili’ o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.;

a.  combustibile misto che incorpora combustibili sia solidi che liquidi, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 × 106 J/kg;

b.  altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (quali cubano, soluzioni ioniche, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 × 109 J/m3, misurata a 20 °C e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota:   1C111.a.5.b. non sottopone ad autorizzazione i combustibili fossili raffinati e biocombustibili derivati da vegetali, inclusi i combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non siano appositamente formulati per i ‘missili’ o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.

Nota tecnica:

In 1C111.a.5. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M4C2f

materiali ad alta densità di energia utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A, come segue:

1.  combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad esempio l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 × 106 J/kg;

2.  altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad esempio cubano, soluzioni ioniche, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 × 109 J/m3, misurata a 20 °C e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa).

Nota:   La voce 4.C.2.f.2. non sottopone ad autorizzazione i combustibili fossili raffinati e biocombustibili derivati da vegetali, inclusi i combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile, a meno che non siano appositamente formulati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.

6.  combustibili sostitutivi dell'idrazina, come segue:

a.  1.2-dimetilaminoetilazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

M4C2g

Combustibili di sostituzione dell'idrazina, come segue: | 1,2-dimetilaminoetilazide (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

b.  sostanze polimeriche:

1.  polibutadiene con terminali carbossilici (CTPB);

2.  polibutadiene con terminali idrossilici (HTPB), diverso da quello specificato nell'elenco dei materiali di armamento;

3.  polibutadieneacido acrilico (PBAA);

4.  polibutadiene-acido acrilico-acrilonitrile (PBAN);

5.  politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG);

Nota tecnica:

Il politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG) è un copolimero a blocchi del poli 1,4-butandiolo (CAS 110-63-4) e polietilenglicole (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.  poliglicidilnitrato (PGN o poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

M4C5

Sostanze polimeriche, come segue:

a.  polibutadiene con terminali carbossilici) (CTPB);

b.  polibutadiene con terminali ossidrilici) (HTPB);

c.  polimero di azoturo di glicidile (GAP);

d.  polibutadieneacido acrilico (PBAA);

e.  polibutadieneacido acrilico — Acrilonitrile (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

f.  politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG).

Nota tecnica:

Il politetraidrofurano-polietilenglicole (TPEG) è un copolimero a blocchi del poli 1,4-butandiolo (CAS 110-63-4) e polietilenglicole (PEG) (CAS 25322-68-3).

g.  poliglicidilnitrato (PGN o poly-GLYN) (CAS 27814-48-8)

c.  altri additivi e agenti per propellenti:

 

 

1.  per carborani, decaborani, pentaborani e relativi derivati,

CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO;

M4C6c1

Carborani, decarborani, pentaborani e relativi derivati

2.  trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

M4C6d1

trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.  2-nitrodifenilammina (CAS 119-75-5);

M4C6e1

2-nitrodifenilammina (CAS 119-75-5);

4.  trimetiloletano trinitrato (TMETN) (CAS 3032-55-1);

M4C6d2

trimetiloletano trinitrato (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.  dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0);

M4C6d4

dinitrato glicol dietilenico (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6.  derivati del ferrocene, come segue:

a.  per il catocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

b.  per l'etil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

c.  per il propil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

d.  per l'n-butil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

e.  per il pentil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

f.  per il diciclopentil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

g.  per il dicicloesil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

h.  per il dietil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

i.  per il dipropil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

j.  per il dibutil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

k.  per il diesil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

l.  per l'acetil-ferrocene /1,1'-diacetil-ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

m.  per gli acidi carbossilici del ferrocene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

n.  per il butacene, cfr. l'elenco dei materiali di armamento;

o.  altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento;

Nota:   1C111.c.6.o. non sottopone ad autorizzazione i derivati del ferrocene che contengono un gruppo funzionale aromatico di sei atomi di carbonio legato alla molecola di ferrocene.

M4C6c2

derivati del ferrocene, come segue:

a.  catocene (CAS 37206-42-1);

b.  etil-ferrocene (CAS 1273-89-8);

c.  propil-ferrocene;

d.  n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e.  pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);

f.  diciclopentil-ferrocene (CAS 125861-17-8);

g.  dicicloesil-ferrocene;

h.  dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);

i.  dipropil-ferrocene;

j.  dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);

k.  diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);

l.  acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);

m.  acido carbossilico del ferrocene (CAS 1271-42-7) / 1,1'- acido ferrocendicarbossilico (CAS 1293-87-4);

n.  butacene (CAS 125856-62-4);

o.  altri derivati del ferrocene utilizzabili come modificatori della velocità di combustione del propellente per razzi;

Nota:   La voce 4.C.6.c.2.o non sottopone ad autorizzazione i derivati del ferrocene che contengono un gruppo funzionale aromatico di sei atomi di carbonio legato alla molecola di ferrocene.

7.  4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR), diverso da quello specificato nell'elenco dei materiali di armamento.

Nota:   Per i propellenti e costituenti chimici per i propellenti non specificati in 1C111, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

M4C6d5

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso-DAMTR);

1C116

Acciai Maraging, utilizzabili in ‘missili’ , aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.:   CFR. ANCHE 1C216.

M6C8

Acciai Maraging, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  carico di rottura, misurato alla temperatura di 20 °C, pari o superiore a:

1.  0,9 GPa nella soluzione allo stato ricotto, o

2.  1,5 GPa nella soluzione in fase di indurimento per precipitazione, e

b.  una delle forme seguenti:

1.  fogli, lamiere o tubi con spessore delle lamiere o delle pareti uguale o inferiore a 5,0 mm, o

2.  forme tubolari con spessore delle pareti uguale o inferiore a 50 mm e con diametro interno uguale o superiore a 270 mm.

Nota tecnica:

Gli acciai Maraging sono leghe di ferro:

a.  generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichel, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega, e

b.  sottoposte a cicli di trattamento termico per facilitare il processo di trasformazione martensitico (soluzione allo stato ricotto) e successivamente induriti per invecchiamento (fase di indurimento per precipitazione).

1C117

Materiali per la fabbricazione di componenti di ‘missili’ , come segue:

a.  tungsteno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di tungsteno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);

b.  molibdeno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di molibdeno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);

c.  materiali in tungsteno sotto forma solida aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  una delle composizioni seguenti dei materiali:

a.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso il 97 % o più di tungsteno;

b.  tungsteno infiltrato con rame contenente in peso l'80 % o più di tungsteno; o

c.  tungsteno infiltrato con argento contenente in peso l'80 % o più di tungsteno; e

2.  utilizzabili per fabbricare uno dei prodotti seguenti:

a.  cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm;

b.  tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm; o

c.  blocchi di dimensioni uguali o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm.

Nota tecnica:

In 1C117 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio capaci di una gittata superiore a 300 km.

M6C7

Materiali per la fabbricazione di componenti di missili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1 o 19.A.2, come segue:.

a.  tungsteno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di tungsteno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);

b.  molibdeno e sue leghe sotto forma di particelle con un tenore di molibdeno uguale o superiore al 97 % in peso e dimensione delle particelle uguale o inferiore a 50 × 10 – 6 m (50 μm);

c.  materiali in tungsteno sotto forma solida aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  una delle composizioni seguenti dei materiali: i. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; ii. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, o iii. tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, e

2.  utilizzabili per fabbricare uno dei prodotti seguenti: i. cilindri aventi diametro uguale o superiore a 120 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm; ii. tubi aventi diametro interno uguale o superiore a 65 mm, spessore di parete uguale o superiore a 25 mm e lunghezza uguale o superiore a 50 mm; o iii. blocchi di dimensioni pari o superiori a 120 mm × 120 mm × 50 mm.

1C118

Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS) avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichelio in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

2.  contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale; e

3.  microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti); e

b.  avente una delle seguenti forme:

1.  lingotti o barre di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in ogni dimensione;

2.  fogli di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore uguale o inferiore a 3 mm; o

3.  tubi aventi diametro esterno uguale o superiore a 600 mm e spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm.

M6C9

Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS) utilizzabile nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1., avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  contenuto di cromo in peso compreso tra 17,0 e 23,0 in percentuale e contenuto di nichel in peso compreso tra 4,5 e 7,0 in percentuale;

2.  contenuto di titanio in peso superiore a 0,10 in percentuale, e

3.  microstruttura ferritica-austenitica (definita anche come microstruttura a due fasi) contenente almeno il 10 % in volume di austenite (conformemente alla norma ASTM E-1181-87 o a norme nazionali equivalenti), e

b.  una delle forme seguenti:

1.  lingotti o barre di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in ogni dimensione;

2.  fogli di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore uguale o inferiore a 3 mm, o

3.  tubi aventi diametro esterno uguale o superiore a 600 mm e spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm.

1C238

Trifluoruro di cloro (ClF3).

M4C4a6

composti contenenti fluoro e uno o più alogeni, ossigeno o azoto;

Nota:  La voce 4.C.4.a.6. non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto (NF3) (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso in quanto non utilizzabile per applicazioni missilistiche.

1D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

1D001

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 1B001 fino a 1B003.

M6D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione dei beni specificati in 6.B.1.

1D101

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione dei beni specificati in 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 o 1B119.

M4D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione di apparecchiature specificate in 4.B. per la “produzione” e la manipolazione di materiali specificati in 4.C.

M6D1

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione dei beni specificati in 6.B.1.

1D103

“Software” appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/ infrarossa e segnatura acustica.

M17D1

“Software” appositamente progettati per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica (ossia tecnologia dell'invisibile), per applicazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A.

Nota:  17.D.1. comprende i “software” appositamente progettati per l'analisi della riduzione della segnatura.

1E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

1E001

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 1A001.b., 1A001.c., 1A002 fino a 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C.

M

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 1.A., 1.B. o 1.D.

1E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizzazione” di beni specificati in 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 fino a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 fino a 1C118, 1D101 o 1D103.

M

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 1.A., 1.B. o 1.D.

1E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di “software” specificato in 1D001, 1D101 o 1D103.

M6E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 6.A., 6.B., 6.C. o 6.D.

M17E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 17.A., 17.B., 17.C. o 17.D.

Nota:  17.E.1. comprende database appositamente progettati per l'analisi della riduzione della segnatura.

1E103

[M6E2] “Tecnologia” per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzata per la “produzione” di materiali “compositi” o di materiali “compositi” parzialmente lavorati.

M6E2

“Dati tecnici” (comprese le condizioni di trattamento) e procedure per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzate per la produzione di materiali compositi o di materiali compositi parzialmente lavorati, utilizzabili per apparecchiature o materiali specificati in 6.A. o 6.C.

1E104

“Tecnologia” per la “produzione” di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1 573  K (1 300  °C) a 3 173  K (2 900  °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

Nota:   1E104 comprende la “tecnologia” per la composizione dei gas precursori, per le velocità di flusso e per i programmi e i parametri di controllo dei processi.

M6E1

 

CATEGORIA 2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

2A001

Sistemi di cuscinetti e cuscinetti antifrizione e loro componenti, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 2A101.

Nota:  2A001 non sottopone ad autorizzazione sfere aventi tolleranze di grado 5 o meno specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 3290.

a.  cuscinetti a sfere e cuscinetti a rulli pieni, aventi tutte le tolleranze specificate dal fabbricante secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 4 (o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi sia anelli sia elementi volventi (ISO 5593), costruiti con monel o berillio;

Nota:   2A001.a. non sottopone ad autorizzazione i cuscinetti a rulli conici.

b.  non utilizzato;

c.  sistemi di cuscinetti magnetici attivi costituiti da uno degli elementi seguenti:

1.  materiali con densità di flusso uguali o superiori a 2,0 T e resistenza allo snervamento superiore a 414 MPa;

2.  tutti i tipi progettati per la polarizzazione omopolare di elettromagneti tridimensionali per attuatori; o

3.  sensori di posizione ad alta temperatura [450 K (177 °C) e superiore.

M3A7

Cuscinetti radiali a sfere, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

b)  diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

c)  larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

2A101

Cuscinetti radiali a sfere, diversi da quelli specificati in 2A001, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

b.  diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

c.  larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

M3A7

Cuscinetti radiali a sfere, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  diametro del foro dell'anello interno compreso tra 12 e 50 mm;

b)  diametro del foro dell'anello esterno compreso tra 25 e 100 mm; e

c)  larghezza compresa tra 10 e 20 mm.

2B004

“Presse isostatiche” a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 2B104 e 2B204.

a.  un ambiente termicamente controllato nella cavità chiusa ed una cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 406 mm; e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  pressione di lavoro massima superiore a 207 MPa;

2.  ambiente termicamente controllato a temperature superiori a 1 773  K (1 500  °C); o

3.  capacità di impregnazione con idrocarburi ed eliminazione dei prodotti di decomposizione gassosa risultanti.

Nota tecnica:

La dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include i dispositivi di fissaggio. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.

N.B.:   Per stampi, matrici e utensili appositamente progettati, cfr. 1B003, 9B009 e l'elenco dei materiali di armamento.

M6B3

Presse isostatiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 MPa;

b)  progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 600 °C; e

c)  cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

2B009

Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 2B109 E 2B209.

a.  tre o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura”; e

b.  forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN.

Nota tecnica:

Ai fini di 2B009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

M3B3

Macchine per fluotornitura, e loro componenti appositamente progettati, che:

a)  possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di controllo numerico o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate alla consegna; e

b)  hanno più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura.

Nota:   Questa voce non include macchine non utilizzabili nella “produzione” di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

Ai fini della presente voce sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B104

“Presse isostatiche” diverse da quelle specificate in 2B004, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 2B204.

a.  pressione massima di funzionamento uguale o superiore a 69 MPa;

b.  progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 873 K (600 °C); e

c.  cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

M6B3

Presse isostatiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  pressione di lavoro massima uguale o superiore a 69 MPa;

b)  progettate per raggiungere e mantenere un ambiente a temperatura controllata uguale o superiore a 600 °C; e

c)  cavità di lavoro con diametro interno uguale o superiore a 254 mm.

2B105

Forni per la deposizione chimica in fase di vapore, diversi da quelli specificati in 2B005.a., progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.

M6B4

Forni per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio.

2B109

Macchine per fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 e loro componenti appositamente progettati, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 2B209.

a.  macchine per fluotornitura aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  possibilità di essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di “controllo numerico” o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate; e

2.  più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il “controllo di contornatura”.

b.  componenti appositamente progettati per le macchine per la fluotornitura specificate in 2B009 o 2B109.a.

Nota:   2B109 non sottopone ad autorizzazione macchine non utilizzabili nella produzione di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per i sistemi specificati in 9A005, 9A007.a. o 9A105.a.

Nota tecnica:

Ai fini di 2B109 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

M3B3

Macchine per fluotornitura, e loro componenti appositamente progettati, che:

a)  possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di controllo numerico o unità di controllo a calcolatore, anche se non ne sono equipaggiate alla consegna; e

b)  hanno più di due assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura.

Nota:   Questa voce non include macchine non utilizzabili nella “produzione” di componenti ed apparecchiature per propulsione (cioè corpi di contenimento di motori) per sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

Ai fini della presente voce sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B116

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o a circuito chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far vibrare un sistema con un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‘tavola vuota’ ;

b.  controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ superiore a 5 kHz e progettato per essere utilizzato con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.;

Nota tecnica:

In 2B116.b. per ‘larghezza di banda di controllo in tempo reale’ si intende la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’ , ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‘tavola vuota’ , e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 2B116.a.

Nota tecnica:

In 2B116 per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

M15B1

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A. e loro componenti, come segue:

a)  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o a circuito chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di far vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace tra 20 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a “tavola vuota”;

b)  controllori numerici, combinati con “software” di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con “larghezza di banda di controllo in tempo reale” superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 15.B.1.a.;

Nota tecnica:

La “larghezza di banda di controllo in tempo reale” è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c)  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 15.B.1.a.;

d)  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a “tavola vuota”, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in 15.B.1.a.

Nota tecnica:

I sistemi di collaudo a vibrazione che incorporano un controllore numerico sono sistemi le cui funzioni sono, parzialmente o interamente, controllate automaticamente da segnali elettronici registrati e codificati digitalmente.

2B117

Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

M6B5

Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 6.B.3. o 6.B.4., progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro.

2B119

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 2B219

a.  Macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  non in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e

4.  in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

Nota:   2B119.a. non sottopone ad autorizzazione le macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature medicali.

M9B2a

Apparecchiature, come segue:

1.  macchine di bilanciamento aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani, e

4.  che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

b.  teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in 2B119.a.

Nota tecnica:

Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

M9B2b

teste indicatrici (conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento) progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in 9.B.2.a.;

2B120

Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  due o più assi;

b.  progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, informazioni sul segnale o entrambi; e

c.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:

a.  in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s o uguali o inferiori a 30 gradi/s; e

b.  risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e precisione uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;

2.  stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore di (inferiore a) ± 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più; o

3.  “precisione” di posizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 5 archi al secondo.

Nota 1:   2B120 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, cfr. 2B008.

Nota 2:   I simulatori di movimento o le tavole di velocità restano sottoposti ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.

M9B2c

Simulatori di movimento/tavole di velocità (apparecchiature in grado di simulare il movimento) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  due o più assi;

2.  progettati o modificati per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi; e

3.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  aventi tutte le caratteristiche seguenti per ogni singolo asse:

1.  in grado di realizzare velocità uguali o superiori a 400 gradi/s o uguali o inferiori a 30 gradi/s; e

2.  risoluzione di velocità uguale o inferiore a 6 gradi/s e accuratezza uguale o inferiore a 0,6 gradi/s;

b.  stabilità di velocità nelle condizioni peggiori uguale o migliore (inferiore) a più o meno 0,05 % calcolata in media su 10 gradi o più; o

c.  “accuratezza” di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al secondo.

2B121

Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in 2B120, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  due o più assi; e

b.  “precisione” di posizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 5 archi al secondo.

Nota:   2B121 non sottopone ad autorizzazione le tavole di rotazione progettate o modificate per macchine utensili o apparecchiature medicali. Per le tavole di rotazione per macchine utensili, cfr. 2B008.

M9B2d

Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) aventi le caratteristiche seguenti:

1.  due o più assi; e

2.  “accuratezza” di posizionamento uguale o minore (migliore) di 5 archi al secondo;

2B122

Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e progettate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, informazioni sul segnale o entrambi.

Nota:   Le centrifughe specificate in 2B122 restano sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal fatto che al momento dell'esportazione vi siano incorporati contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto.

M9B2e

Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e progettate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, segnale di misura o entrambi

2D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

2D001

“Software” diverso da quello specificato in 2D002, come segue:

a.  “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparecchiature specificate in 2A001 o 2B001;

b.  “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2A001.c., 2B001 o 2B003 fino a 2B009.

Nota:   2D001 non sottopone ad autorizzazione il “software” di programmazione delle parti che genera codici di “controllo numerico” per la lavorazione delle diverse parti.

M3D

SOFTWARE

2D101

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o 2B219 fino a 2B122.

N.B.:  CFR. ANCHE 9D004.

M3D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “mezzi di produzione” e macchine di fluotornitura specificati in 3.B.1. o 3.B.3.

M6D2

“Software” appositamente progettato o modificato per le apparecchiature specificate in 6.B.3., 6.B.4. o 6.B.5.

M15D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 15.B utilizzabile per i sistemi di collaudo specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

2E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

2E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature o “software” specificati in 2A, 2B o 2D.

Nota:   2E001 comprende la “tecnologia” per l'integrazione dei sistemi a sonda nelle macchine di misura coordinate specificate in 2B006.a.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

2E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” delle apparecchiature specificate in 2A o 2B.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

2E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizzazione” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 fino a 2B122 o 2D101.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

CATEGORIA 3 — MATERIALI ELETTRONICI

3A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

3A001

Dispositivi e componenti elettronici e relativi componenti appositamente progettati:

a.  circuiti integrati di uso generale, come segue:

Nota 1:   La condizione di esportabilità delle fette (finite o non finite) nelle quali sia stata determinata la funzione deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in 3A001.a.

Nota 2:   I circuiti integrati comprendono i tipi seguenti:

— “circuiti integrati monolitici”;

— “circuiti integrati ibridi”;

— “circuiti integrati multichip”;

— “circuiti integrati a film” compresi i circuiti integrati di silicio su zaffiro;

— “circuiti integrati ottici”;

— “circuiti integrati tridimensionali”.

 

 

1.  circuiti integrati progettati o previsti come circuiti resistenti alle radiazioni per sopportare:

a.  una dose totale di 5 × 103 Gy (silicio) o più;

b.  un tasso della dose di 5 × 106 Gy (silicio)/s o più; o

c.  una fluenza (flusso integrato) di neutroni (1MeV equivalente) di 5 × 1013 n/cm2 o superiore sul silicio, o il valore equivalente per altri materiali;

Nota:   3A001.a.1.c. non sottopone ad autorizzazione i metalli isolanti semiconduttori (MIS).

M18A1

“Microcircuiti”“resistenti alle radiazioni” utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

M18A2

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

Un “rivelatore” è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

3A101

Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:

a.  convertitori analogico-numerici, utilizzabili in “missili”, progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate;

M14A1

Convertitori analogico-digitali, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  progettati per rispondere alle specifiche militari per apparecchiature rinforzate; o

b)  Progettati o modificati per utilizzazione militare ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

M14A1b1

1.  “microcircuiti” di convertitori analogico-digitali “resistenti alle radiazioni” o aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  previsti per funzionare in una gamma di temperature da – 54 °C a oltre + 125 °C; e

b.  ermeticamente chiusi; o

M14A1b2

2.  schede o moduli a circuiti stampati di convertitori analogico-digitali del tipo a ingresso di potenza, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  per funzionare in una gamma di temperature da – 45 °C a oltre + 80 °C; e

b.  contenenti i “microcircuiti” specificati in 14.A.1.b.1.

b.  acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento (“bremsstrahlung”) di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2MeV, e sistemi contenenti tali acceleratori.

Nota:   3A101.b. non specifica le apparecchiature appositamente progettate per usi medicali.

M15B5

Acceleratori in grado di fornire radiazione elettromagnetica, prodotta per radiazione di frenamento (bremsstrahlung) di elettroni accelerati, uguale o superiore a 2 MeV, e apparecchiature contenenti gli accelerometri utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

Nota:   La voce 15.B.5. non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per usi medicali.

Nota tecnica:

Alla voce 15.B. per “tavola vuota” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

3A102

‘Batterie termiche’ progettate o modificate per ‘missili’ .

Note tecniche:

1.  In 3A102 per ‘batterie termiche’ si intendono batterie monouso contenenti un sale inorganico solido non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorporano un materiale pirolitico che, una volta innescato, scioglie l'elettrolito e attiva la batteria.

2.  In 3A102 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M12A6

Batterie termiche progettate o modificate per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

Nota:   La voce 12.A.6. non sottopone ad autorizzazione le batterie termiche appositamente progettate per sistemi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio che non sono in grado di avere una “portata” uguale o superiore a 300 km.

Nota tecnica:

Per batterie termiche si intendono batterie monouso contenenti un sale inorganico non conduttivo come elettrolito. Queste batterie incorporano un materiale pirolitico che, quando innescato, scioglie l'elettrolito e attiva la batteria.

3D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

3D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 3A101.b.

M15D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 3A101.b.

3E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

3E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B o 3C.

Nota 1:   3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per la “produzione” di apparecchiature o componenti sottoposti ad autorizzazione in 3A003.

Nota 2:   3E001 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” per lo “sviluppo” o la “produzione” di circuiti integrati specificati in 3A001.a.3. fino a 3A001.a.12. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  impiego della “tecnologia” a 0,130 μm o più; e

b.  con incorporazione di strutture multistrato, con tre o meno strati metallici.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

3E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 3A001.a.1., 3A001.a.2., 3A101, 3A102 o 3D101.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

3E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” dei “software” specificati in 3D101.

M15E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 15.B. o 15.D.

CATEGORIA 4 — CALCOLATORI

4A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

4A001

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, loro “assiemi elettronici” e loro componenti appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 4A101.

 

 

a.  appositamente progettati per presentare una delle caratteristiche seguenti:

1.  previsti per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 228 K (– 45 °C) o superiore a 358 K (85 °C); o

Nota:   4A001.a.1. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori appositamente progettati per applicazioni automobilistiche o ferroviarie civili o per “aeromobili civili”.

2.  capacità di resistere a livelli di radiazione superiori ad uno dei valori seguenti:

a.  dose totale di 5 × 103 Gy (silicio);

b.  tasso della dose di 5 × 106 Gy (silicio)/s; o

c.  variazione dell'evento singolo 1 × 10– 8 errore/bit/giorno;

Nota:   4A001.a.2. non sottopone ad autorizzazione i calcolatori appositamente progettati per applicazioni per “aeromobili civili”.

b.  non utilizzato.

M13A1

Calcolatori analogici, calcolatori numerici o analizzatori differenziali numerici, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., aventi una delle seguenti caratteristiche:

a)  previsti per funzionare in modo continuo in una gamma di temperature da – 45 °C a oltre + 55 °C; o

b)  progettati come rinforzati o “resistenti alle radiazioni”.

4A003

“Calcolatori numerici”, “assiemi elettronici” e loro apparecchiature collegate, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota 1:   4A003 comprende quanto segue:

— 'processori vettoriali';

— processori matriciali;

— processori numerici di segnale;

— processori logici;

— apparecchiature progettate per il “miglioramento dell'immagine”;

— apparecchiature progettate per il “trattamento del segnale”.

Nota 2:   La condizione di esportabilità dei “calcolatori numerici” e delle apparecchiature collegate descritti in 4A003 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

a.  i “calcolatori numerici” o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o sistemi;

b.  i “calcolatori numerici” o le apparecchiature collegate non siano un “elemento principale” delle altre apparecchiature o sistemi; e

N.B. 1:   La condizione di esportabilità di apparecchiature per il “trattamento del segnale” o il “miglioramento dell'immagine” appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di “elemento principale”.

N.B. 2:   La condizione di esportabilità di “calcolatori numerici” o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni).

c.  la “tecnologia” relativa ai “calcolatori numerici” e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E.

d.  non utilizzato

 

 

e.  apparecchiature che effettuano conversioni analogico-numeriche che superano i limiti specificati in 3A001.a.5;

M14A1b2

Schede o moduli a circuiti stampati di convertitori analogico-digitali del tipo a ingresso di potenza, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a)  previsti per funzionare in una gamma di temperature da – 45 °C a oltre + 80 °C; e

b)  contenenti i “microcircuiti” specificati in 14.A.1.b.1.

4A101

Calcolatori analogici, “calcolatori numerici” o analizzatori differenziali numerici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1., di tipo rinforzato e progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

M13A1b

Progettati come rinforzati o “resistenti alle radiazioni”.

4A102

“Calcolatori ibridi” appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104.

Nota:   L'autorizzazione per l'esportazione deve essere richiesta solo se tali apparecchiature sono fornite con il “software” specificato in 7D103 o 9D103.

M16A1

Calcolatori ibridi (combinati analogici/digitali) appositamente progettati per modellizzare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei sistemi specificati in 1.A. o dei sottosistemi specificati in 2.A.

Nota:  L'autorizzazione per l'esportazione deve essere richiesta solo se tali apparecchiature sono fornite con il “software” specificato in 16.D.1.

4E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

4E001

a.  “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” delle apparecchiature o dei “software” specificati in 4A o in 4D.

b.  “tecnologia” diversa da quella specificata in 4E001.a., appositamente progettata o modificata per lo “sviluppo” o la “produzione” delle apparecchiature se:

1.  “calcolatori numerici” aventi una “prestazione di picco adattata” (“APP”) superiore a 1,0 teraFLOPS ponderato (WT);

2.  “assiemi elettronici” appositamente progettati o modificati per essere in grado di migliorare la prestazione mediante aggregazione di processori in modo che la “APP” dell'aggregazione superi i limiti di cui in 4E001.b.1.

c.  “tecnologia” per lo “sviluppo” di “software di intrusione”.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

CATEGORIA 5 — TELECOMUNICAZIONI E “SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE”

Parte 1 — Telecomunicazioni

5A1    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

5A101

Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per ‘missili’ .

Nota tecnica:

In 5A101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

Nota:   5A101 non sottopone ad autorizzazione:

a.  apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti;

b.  apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine;

c.  apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o di tipo ‘salvaguardia della vita umana’ (ad esempio integrità dei dati, sicurezza di volo);

M12A4

Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

Note:

1.  12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate o modificate per aeromobili con equipaggio o satelliti.

2.  12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature a terra progettate o modificate per applicazioni terrestri o marine.

3.  12.A.4. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la “salvaguardia della vita umana” (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

5D1    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

5D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione di apparecchiature specificate in 5A101.

M12D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 12.A.4. o 12.A.5., utilizzabile per sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

5E1    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

5E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 5A101.

M12E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” specificati in 12.A. o 12.D.

CATEGORIA 6 — SENSORI E LASER

6A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

6A002

Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 6A102.

a.  rivelatori ottici, come segue:

1.  rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale”, come segue:

Nota:   Ai fini di 6A002.a.1., i rivelatori a stato solido comprendono le “matrici sul piano focale”.

a.  rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm ma non superiori a 300 nm; e

2.  risposta minore dello 0,1 % della risposta di picco per lunghezze d'onda superiori a 400 nm;

M18A2

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

b.  rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 900 nm ma non superiori a 1 200  nm; e

2.  “costante di tempo” della risposta uguale o inferiore a 95 ns;

c.  rivelatori a stato solido “qualificati per impiego spaziale” aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 200  nm ma non superiori a 30 000  nm;

d.  “matrici sul piano focale”“qualificate per impiego spaziale” con oltre 2 048 elementi per matrice e aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm.

M11A2

Sensori passivi per la determinazione dei rilevamenti rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

6A006

“Magnetometri”, “gradiometri magnetici”, “gradiometri magnetici intrinseci”, sensori di campo elettrico subacquei, “sistemi di compensazione” e loro componenti appositamente progettati, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A103.d.

Nota:   6A006 non sottopone ad autorizzazione gli strumenti appositamente progettati per applicazioni nel campo della pesca o per effettuare misure biomagnetiche per diagnostiche medicali.

a.  “magnetometri” e sottosistemi, come segue:

1.  “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di “superconduttori” (SQUID) e hanno una delle caratteristiche seguenti:

a.  sistemi SQUID progettati per funzionamento fisso senza sottosistemi appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto e aventi una ‘sensibilità’ uguale o inferiore a (migliore di) 50 fT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz; o

b.  sistemi SQUID aventi una ‘sensibilità’ del magnetometro in moto inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz e appositamente progettati per ridurre il rumore durante il moto;

2.  “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” di pompaggio ottico o di precessione nucleare (protoni/Overhauser) aventi una ‘sensibilità’ inferiore a (migliore di) 20 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz;

3.  “magnetometri” che utilizzano “tecnologie” fluxgate aventi una ‘sensibilità’ uguale o inferiore a (migliore di) 10 pT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a una frequenza di 1 Hz;

4.  “magnetometri” a bobina di induzione aventi una ‘sensibilità’ inferiore a (migliore di):

a.  0,05 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze inferiori ad 1 Hz;

b.  1 × 10– 3 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze uguali o superiori ad 1 Hz ma non superiori a 10 Hz; o

c.  1 × 10– 4 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz a frequenze superiori a 10 Hz;

5.  “magnetometri” a fibre ottiche aventi una ‘sensibilità’ inferiore a (migliore di) 1 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

b.  sensori di campo elettrico subacquei aventi una ‘sensibilità’ inferiore a (migliore di) 8 nanovolt per metro per radice quadrata di Hz se misurata a 1 Hz;

c.  “gradiometri magnetici”, come segue:

1.  “gradiometri magnetici” che impiegano “magnetometri” multipli specificati in 6A006.a.;

2.  “gradiometri magnetici intrinseci” a fibre ottiche aventi una ‘sensibilità’ di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,3 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

3.  “gradiometri magnetici intrinseci” che utilizzano “tecnologie” diverse da quelle delle fibre ottiche, aventi una ‘sensibilità’ di gradiente di campo magnetico inferiore a (migliore di) 0,015 nT/m (valore efficace) per radice quadrata di Hz;

d.  “sistemi di compensazione” per sensori di campo elettrico magnetici o subacquei che offrono prestazioni uguali o migliori di quelle previste dai parametri specificati in 6A006.a., 6A006.b. o 6A006.c.;

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a)  compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90 gradi) e di rollio (± 180 gradi);

b)  in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico locale, e

c)  progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione.

Nota:  I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

6A007

Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 6A107.

a.  gravimetri progettati o modificati per uso terrestre e aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 10 μGal;

Nota:   6A007.a. non sottopone ad autorizzazione i gravimetri per uso terrestre di tipo ad elemento di quarzo (Worden).

b.  gravimetri progettati per piattaforme mobili, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  precisione statica inferiore a (migliore di) 0,7 milligal; e

2.  precisione in servizio (operativa) inferiore a (migliore di) 0,7 milligal con ‘tempo di salita fino al valore stazionario’ inferiore a 2 minuti sotto qualsiasi combinazione di compensazioni ed influenze dinamiche presenti;

Nota tecnica:

Ai fini di 6A007.b., per ‘tempo di salita fino al valore stazionario’ (denominato anche tempo di risposta del gravimetro) si intende il tempo durante il quale gli effetti di disturbo delle accelerazioni indotte dalla piattaforma (rumore ad alta frequenza) sono ridotti.

c.  gradiometri a gravità.

M12A3

Gravimetri o gradiometri a gravità progettati o modificati per l'impiego aeronautico o marino, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a)  gravimetri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  accuratezza statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7 milligal; e

2.  un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;

b)  gradiometri a gravità.

6A008

Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 6A108.

Nota:   6A008 non sottopone ad autorizzazione:

— radar secondari di sorveglianza (SSR);

— radar per uso civile automobilistico;

— video o monitor utilizzati per il controllo del traffico aereo (ATC);

— radar meteorologici;

— apparecchiature radar di avvicinamento di precisione (PAR) conformi alle norme dell'ICAO che utilizzano allineamenti lineari (monodimensionali) orientabili elettronicamente o antenne passive posizionate meccanicamente.

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione, di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velocità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

a.  funzionanti a frequenze da 40 GHz a 230 GHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  potenza di uscita media superiore a 100 mW; o

2.  precisione di localizzazione uguale o inferiore (migliore di) 1 m in distanza e uguale o inferiore (migliore di) 0,2 gradi in azimut;

b.  aventi una banda passante accordabile superiore al ± 6,25 % della ‘frequenza di funzionamento centrale’ ;

Nota tecnica:

La ‘frequenza di funzionamento centrale’ corrisponde alla metà della somma della frequenza di funzionamento specificata più elevata e della frequenza di funzionamento specificata più bassa.

c.  in grado di funzionare in modo simultaneo su più di due frequenze portanti;

M12A5b

strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risoluzione angolare migliore di 1,5 mrad;

2.  portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace).

3.  risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

6A102

‘Rivelatori’ resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati in 6A002, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore), ed utilizzabili per “missili”, progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale 5 × 105 rad (silicio).

Nota tecnica:

Ai fini di 6A102 un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

M18A2

“Rivelatori” appositamente progettati o modificati per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore) e utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

un ‘rivelatore’ è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto.

6A107

Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:

a.  gravimetri, diversi da quelli specificati in 6A007.b., progettati o modificati per l'impiego aeronautico o marino, aventi una precisione statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7 milligal e un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;

b.  componenti appositamente progettati per gravimetri specificati in 6A007.b. o 6A107.a. e gradiometri a gravità specificati in 6A007.c.

M12A3

Gravimetri o gradiometri a gravità progettati o modificati per l'impiego aeronautico o marino, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a)  gravimetri aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  accuratezza statica o operativa uguale o inferiore a (migliore di) 0,7 milligal; e

2.  un tempo di salita fino al valore stazionario uguale o inferiore a 2 minuti;

b)  gradiometri a gravità.

6A108

Sistemi radar e sistemi di inseguimento, diversi da quelli specificati in 6A008, come segue:

a.  sistemi radar e sistemi radar a laser progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104;

Nota:   6A108.a. include quanto segue:

a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

b.  apparecchiature sensori di immagini;

c.  apparecchiature per la cartografia e la correlazione (sia digitale che analogica) di scenari;

d.  apparecchiature radar per la navigazione Doppler.

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione, di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velocità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

b.  sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili nei ‘missili’ , come segue:

1.  sistemi per l'inseguimento che utilizzano un traslatore di codice che funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velocità durante il volo;

2.  strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  risoluzione angolare migliore di 1,5 milliradianti;

b.  portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace);

c.  risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

Nota tecnica:

In 6A108.b. per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M12A5

Sistemi per l'inseguimento di precisione, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2., come segue:

a.  sistemi per l'inseguimento che utilizzano un traslatore di codice installato sul razzo o su un veicolo aereo senza equipaggio che funziona in collegamento con sistemi di superficie, avionici o con sistemi satellitari di navigazione per la misurazione in tempo reale sia della posizione che della velocità durante il volo;

b.  strumentazione radar per la misura della distanza, compresi gli inseguitori ottici o all'infrarosso associati, avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  risoluzione angolare migliore di 1,5 mrad;

2.  portata uguale o superiore a 30 km con una risoluzione in distanza migliore di 10 m (valore efficace); e

3.  risoluzione della velocità migliore di 3 m/sec.

6B    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

6B008

Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.

N.B.:  CFR. ANCHE 6B108.

M17B1

Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar, utilizzabile per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A.

6B108

Sistemi, diversi da quelli specificati in 6B008, appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in ‘missili’ e loro sottosistemi.

Nota tecnica:

In 6B108 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km.

M17B1

Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar, utilizzabile per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A.

6D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

6D002

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 6A002.b., 6A008 o 6B008.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6D102

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” dei materiali specificati in 6A108.

M11D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in11.A.1., 11.A.2. o 11.A.4.

M12D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 12.A.4. o 12.A.5., utilizzabile per sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

6D103

“Software” che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i ‘missili’ .

Nota tecnica:

In 6D103 per ‘missile’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M12D2

“Software” che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2.

6E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

6E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature, materiali o “software” specificati in 6A, 6B, 6C o 6D.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 6A, 6B o 6C.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

6E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'“utilizzazione” di apparecchiature o di “software” specificati in 6A002, 6A007.b. e 6A007.c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103.

Nota:   6E101 sottopone ad autorizzazione soltanto la “tecnologia” per le apparecchiature specificate in 6A008 quando progettate per applicazioni avioniche ed utilizzabili in “missili”.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

CATEGORIA 7 — MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE

7A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

7A001

Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A101.

N.B.:   Per gli accelerometri angolari o rotazionali cfr. 7A001.b.

a.  accelerometri lineari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 15 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 130 micro g in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno; o

b.  “stabilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 130 ppm in rapporto ad un valore di calibrazione fisso su un periodo di un anno;

2.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 15 g ma inferiori o uguali a 100 g ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g su un periodo di un anno; e

b.  “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250  ppm su un periodo di un anno; o

3.  progettati per essere utilizzati in sistemi di navigazione inerziale o sistemi di guida e specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g;

Nota:   7A001.a.1. e 7A001.a.2. non sottopongono ad autorizzazione gli accelerometri unicamente limitati alla misurazione della vibrazione o degli urti.

M9A3

Accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250  ppm, e

b.  “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g.

Nota:   La voce 9.A.3. non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

Note tecniche:

1.  Per “polarizzazione” si intende l'uscita di un accelerometro in assenza di accelerazione.

2.  Per “fattore di scala” si intende il rapporto tra la modifica in uscita e la modifica in entrata.

3.  La misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.

4.  Al punto 2.214 (ripetibilità (giroscopio, accelerometro)), nella sezione Definizioni dello standard IEEE per la terminologia dei sensori inerziali 528-2001, la “ripetibilità” è definita come: “Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si verificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi”.

b.  accelerometri angolari o rotazionali, specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

M9A5

Accelerometri o giroscopi di qualsiasi tipo, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, specificati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g, e loro componenti appositamente progettati.

Nota:   9.A.5. non comprende gli accelerometri progettati per misurare le vibrazioni o gli urti.

7A002

Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A102.

N.B.:   Per gli accelerometri angolari o rotazionali cfr. 7A001.b.

a.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare inferiori o uguali a 100 g ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  variazione di velocità inferiore a 500 gradi al secondo ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 0,5 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di un mese ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso; o

b.  “spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale a 0,0035 gradi per radice quadrata di ora; o

Nota:   7A002.a.1.b. non sottopone ad autorizzazione i “giroscopi a massa rotante”.

2.  variazione di velocità uguale o superiore a 500 gradi per secondo e avente una delle caratteristiche seguenti:

a.  “stabilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 4 gradi per ora se misurata in un ambiente di 1 g su un periodo di tre minuti ed in rapporto ad un valore di calibrazione fisso; o

b.  “spostamento angolare casuale” minore (migliore di) o uguale a 0,1 gradi per radice quadrata di ora; o

Nota:   7A002.a.2.b. non sottopone ad autorizzazione i “giroscopi a massa rotante”.

M9A4

Giroscopi di qualsiasi tipo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2., aventi “stabilità” della “velocità di precessione” inferiore a 0,5 gradi (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

Note tecniche:

1.  La “velocità di precessione” è definita come la componente dell'uscita di un giroscopio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata ed espressa in velocità angolare. (IEEE STD 528-2001, punto 2.56).

2.  La “stabilità” è definita come la misura della capacità di un determinato meccanismo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo continuo a condizioni di funzionamento fisse. (Questa definizione non si riferisce alla stabilità dinamica o alla servo stabilità.) (IEEE STD 528-2001, punto 2.247).

b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 100 g.

M9A5

Accelerometri o giroscopi di qualsiasi tipo, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, specificati per funzionare a livelli di accelerazione superiori a 100 g, e loro componenti appositamente progettati.

Nota:   9.A.5. non comprende gli accelerometri progettati per misurare le vibrazioni o gli urti.

7A003

‘Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ , aventi una delle caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A103.

Nota 1:   Le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ incorporano accelerometri o giroscopi per misurare le variazioni di velocità e di orientamento al fine di stabilire o mantenere direzione o posizione senza esigere un riferimento esterno una volta allineati. Le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ includono:

— sistemi di riferimento di rotta e di assetto (AHRSs);

— girobussole;

— unità inerziali di misurazione (IMU);

— sistemi di navigazione inerziale (INS);

— sistemi di riferimento inerziale (IRS);

— unità di riferimento inerziale (IRU).

Nota 2:   7A003 non sottopone ad autorizzazione le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ omologati per essere utilizzati su “aeromobili civili” dalle autorità dell'aviazione civile di uno o più Stati partecipanti.

Note tecniche:

1.  I ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ indicano la posizione in modo indipendente, e comprendono:

a.  sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS);

b.  “navigazione con riferimenti a basi di dati” (“DBRN”).

2.  ‘Errore circolare probabile’ (‘CEP’ ): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

a.  progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, che forniscono la posizione senza l'utilizzo dei ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ ed aventi una delle precisioni seguenti dopo un normale allineamento:

1.  tasso di ‘errore circolare probabile’ (‘CEP’ ) pari o inferiore (migliore) a 0,8 miglia nautiche per ora);

2.  ‘CEP’ pari o inferiore (migliore) a 0,5 % della distanza percorsa); o

3.  ‘CEP’ della deriva totale pari o inferiore (migliore) a 1 miglio nautico in un periodo di 24 ore;

Nota tecnica:

I parametri di prestazione in 7A003.a.1., 7A003.a.2. e 7A003.a.3. si applicano tipicamente alle ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ progettate rispettivamente per “aeromobili”, veicoli e navi. Tali parametri derivano dall'utilizzo di riferimenti specializzati di aiuto diversi da quelli per il posizionamento (ad esempio altimetri, contachilometri, registrazioni di velocità). Di conseguenza, i valori di prestazione specificati non possono essere convertiti prontamente tra tali parametri. Le apparecchiature progettate per piattaforme multiple sono valutate a fronte di ogni voce applicabile in 7A003.a.1., 7A003.a.2., o 7A003.a.3.

b.  progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi con un ‘riferimento di aiuto al posizionamento’ integrato che forniscono la posizione dopo la perdita di tutti i ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ per un periodo fino a 4 minuti, aventi una precisione inferiore (migliore) di 10 metri di ‘CEP’ ;

Nota tecnica:

7A003.b. si riferisce a sistemi in cui le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ e altri ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare prestazioni miglio.

c.  progettati per “aeromobili”, veicoli terrestri o navi, provvisti di determinazione della rotta o del nord vero e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  una velocità angolare massima di funzionamento minore (inferiore) di 500 °/s e una precisione di rotta senza l'utilizzo di ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ pari o inferiore a (migliore di) 0,07 °/s (Lat.) (equivalenti a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine); o

2.  una velocità angolare massima di funzionamento pari o superiore a (maggiore di) 500 °/s e una precisione di rotta senza l'utilizzo di ‘riferimenti di aiuto al posizionamento’ pari o inferiore a (migliore di) 0,2 °/s (Lat.) (equivalenti a 17 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine); o

d.  che forniscono misurazioni di accelerazione o di velocità angolare, in più di una dimensione, e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  prestazioni specificate in 7A001 o 7A002, lungo qualsiasi asse, senza l'utilizzo di riferimenti di aiuto; o

2.  “qualificati per impiego spaziale” e che forniscono misurazioni di velocità angolare aventi “spostamento angolare casuale” lungo qualsiasi asse pari o inferiore a (migliore di) 0,1 gradi per radice quadrata di ora.

Nota:   7A003.d.2. non sottopone ad autorizzazione le ‘apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale’ , che contengono “giroscopi a massa rotante” come unico tipo di giroscopi.

M2A1d

“Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di raggiungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata” (ad es. un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per missili con “portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

M9A6

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente progettati.

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90 gradi) e di rollio (± 180 gradi);

b.  in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico locale, e

c.  progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione.

Nota:   I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

7A004

‘Inseguitori stellari’ e loro componenti, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A104.

a.  ‘inseguitori stellari’ con una precisione di azimut specifica uguale o inferiore a (migliore di) 20 secondi di arco in tutto il ciclo di vita specifico dell'apparecchiatura;

b.  componenti appositamente progettati per le apparecchiature specificate in 7A004.a., come segue:

1.  capi ottici o deflettori;

2.  unità di trattamento dei dati.

Nota tecnica:

Gli ‘inseguitori stellari’ sono anche noti come sensori di assetto stellari o bussole giroastrali.

M9A2

Bussole giroastrali ed altri dispositivi che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

7A005

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A105.

N.B.:   Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

a.  uso di un algoritmo di decrittografia appositamente progettato o modificato per uso governativo per accedere al codice di misura della distanza per il posizionamento e il tempo; o

b.  uso di ‘sistemi di antenne adattive’ .

Nota:   7A005.b. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di ricezione GNSS che utilizzano solo componenti progettati per filtrare, convertire, o combinare i segnali provenienti da più antenne omnidirezionali che non utilizzano tecniche di antenna adattiva.

Nota tecnica:

Ai fini di 7A005.b. i ‘sistemi di antenne adattive’ generano dinamicamente uno o più nulli spaziali in una rete di antenne con trattamento del segnale nel dominio del tempo o della frequenza.

M11A3

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo) aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A; o

b.  progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;

2.  utilizzano funzioni di decrittazione, progettate o modificate per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati GNSS crittografati; o

3.  appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente) in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

Nota:   11.A.3.b.2. e 11.A.3.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la “salvaguardia della vita umana” (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

7A006

Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 7A106.

a.  “controllo della potenza irradiata”; o

b.  uso della modulazione a spostamento di fase.

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione, di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velocità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

7A101

Accelerometri lineari, diversi da quelli specificati in 7A001, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei ‘missili’ , aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g; e

b.  “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250  ppm;

Nota:   7A101 non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

Note tecniche:

1.  In 7A101 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

2.  In 7A101 la misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.

M9A3

Accelerometri lineari, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  “ripetibilità” del “fattore di scala” inferiore a (migliore di) 1 250  ppm, e

b.  “ripetibilità” di “polarizzazione” inferiore a (migliore di) 1 250 micro g.

Nota:  La voce 9.A.3. non sottopone ad autorizzazione gli accelerometri appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello a foro.

Note tecniche:

1.  Per “polarizzazione” si intende l'uscita di un accelerometro in assenza di accelerazione.

2.  Per “fattore di scala” si intende il rapporto tra la modifica in uscita e la modifica in entrata.

3.  La misurazione della “polarizzazione” e del “fattore di scala” si riferisce a una deviazione standard (1 sigma) rispetto a una calibrazione fissa nell'arco di un anno.

4.  Al punto 2.214 (ripetibilità (giroscopio, accelerometro)), nella sezione Definizioni dello standard IEEE per la terminologia dei sensori inerziali 528-2001, la “ripetibilità” è definita come: “Il grado di concordanza tra misurazioni ripetute di una stessa variabile alle medesime condizioni operative quando tra le misurazioni si verificano variazioni nelle condizioni o periodi non operativi”.

7A102

Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili in ‘missili’ , aventi ‘stabilità’ della “velocità di precessione” inferiore a 0,5° (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

Note tecniche:

1.  In 7A102 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

2.  In 7A102 la ‘stabilità’ è definita come la capacità di un determinato meccanismo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo continuo a condizioni di funzionamento fisse (IEEE STD 528-2001, punto 2247).

M9A4

Giroscopi di qualsiasi tipo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2., aventi “stabilità” della “velocità di precessione” inferiore a 0,5 gradi (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.

Note tecniche:

1.  La “velocità di precessione” è definita come la componente dell'uscita di un giroscopio funzionalmente indipendente dalla rotazione di entrata ed espressa in velocità angolare. (IEEE STD 528-2001, punto 2.56).

2.  La “stabilità” è definita come la misura della capacità di un determinato meccanismo o coefficiente di prestazione di restare invariato quando esposto in modo continuo a condizioni di funzionamento fisse. (Questa definizione non si riferisce alla stabilità dinamica o alla servo stabilità.) (IEEE STD 528-2001, punto 2.247).

7A103

Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione, diversi da quelli specificati in 7A003, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri o giroscopi come segue, e sistemi che incorporano tali apparecchiature:

1.  accelerometri specificati in 7A001.a.3., 7A001.b. o 7A101 o giroscopi specificati in 7A002 o 7A102; o

2.  accelerometri specificati in 7A001.a.1. o 7A001.a.2. progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili nei ‘missili’ ;

Nota:   7A103.a. non specifica le apparecchiature contenenti gli accelerometri specificati in 7A001 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello in foro.

M9A6

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente progettati.

b.  sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per essere utilizzati nei ‘missili’ ;

M9A1

Sistemi di strumenti di volo integrati, che comprendono stabilizzatori giroscopici o piloti automatici, progettati o modificati per l'utilizzazione nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 e loro componenti appositamente progettati.

c.  ‘sistemi di navigazione integrati’ progettati o modificati per ‘missili’ e in grado di fornire una precisione di navigazione uguale o inferiore a 200 m di errore circolare probabile (CEP);

Nota tecnica:

Un ‘sistema di navigazione integrato’ è costituito in genere dei seguenti componenti:

1.  un dispositivo di misura inerziale (ad esempio un sistema di riferimento di rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione inerziale);

2.  uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in modo periodico o continuo, durante il volo (ad esempio ricevitori satellitari di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler); e

3.  hardware e software di integrazione;

M9A7

“Sistemi di navigazione integrati” progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. e in grado di fornire una accuratezza di navigazione uguale o inferiore a 200 m CEP.

Nota tecnica:

Un “sistema di navigazione integrato” è costituito in genere di tutti i seguenti componenti:

a.  un dispositivo di misurazione inerziale (ad esempio un sistema di riferimento di rotta e di assetto, un'unità di riferimento inerziale o un sistema di navigazione inerziale);

b.  uno o più sensori esterni utilizzati per aggiornare la posizione e/o la velocità, in modo periodico o continuo, durante il volo (ad esempio ricevitori satellitari di navigazione, altimetri di tipo radar e/o radar Doppler), e

c.  hardware e software di integrazione.

N.B.  Per il “software” di integrazione, cfr. voce 9.D.4.

d.  sensori magnetici di direzione a tre assi progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione, diversi da quelli specificati in 6A006, aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati;

1.  compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90 gradi) e rollio (± 180 gradi);

2.  in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico locale.

Nota:   I sistemi di controllo di volo e navigazione in 7A103.d. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

Nota tecnica:

In 7A103 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M9A8

Sensori magnetici di direzione a tre assi, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

a.  compensazione interna dell'inclinazione sugli assi di beccheggio (± 90 gradi) e di rollio (± 180 gradi);

b.  in grado di fornire un'accuratezza azimutale migliore di (inferiore a) 0,5 gradi rms a ± 80 gradi di latitudine, con riferimento al campo magnetico locale, e

c.  progettati o modificati per essere integrati nei sistemi di controllo di volo e navigazione.

Nota:   I sistemi di controllo di volo e navigazione alla voce 9.A.8. comprendono gli stabilizzatori giroscopici, i piloti automatici e i sistemi di navigazione inerziali.

7A104

Bussole giroastrali ed altri dispositivi, diversi da quelli specificati in 7A004, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

M9A2

Bussole giroastrali ed altri dispositivi che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati.

7A105

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo), diverse da quelle specificate in 7A005, aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, nei razzi sonda specificati in 9A104 o nei veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.; o

b.  progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;

2.  che utilizzano funzioni di decrittazione, progettati o modificati per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati crittografati; o

3.  appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente) in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

Nota:   7A105.b.2. e 7A105.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la ‘salvaguardia della vita umana’ (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

M11A3

Apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS o Galileo) aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

a.  progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A; o

b.  progettati o modificati per impiego avionico ed aventi una delle seguenti caratteristiche:

1.  in grado di fornire informazioni di navigazione a velocità superiori a 600 m/s;

2.  utilizzano funzioni di decrittazione, progettate o modificate per servizi militari o governativi, per avere accesso a segnali/dati GNSS crittografati; o

3.  appositamente progettati per utilizzare dispositivi anti-interferenze (ad esempio antenne auto-adattive o antenne orientabili elettronicamente) in grado di funzionare in un ambiente di contromisure attive o passive.

Nota:   11.A.3.b.2. e 11.A.3.b.3. non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate per servizi GNSS commerciali, civili o per la “salvaguardia della vita umana” (ad esempio integrità dei dati, sicurezza in volo).

7A106

7A106Altimetri diversi da quelli specificati in 7A006, di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

M11A1

Sistemi radar e sistemi radar a laser, compresi altimetri, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

Nota tecnica:

I sistemi radar a laser incorporano tecniche specializzate di trasmissione, di scansione, di ricezione e di trattamento del segnale per l'utilizzazione di laser per l'ecometria, la radiogoniometria e la discriminazione degli obiettivi in base all'ubicazione, alla velocità radiale e alle caratteristiche riflettenti dei corpi.

7A115

Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.

Nota:   7A115 comprende sensori per le apparecchiature seguenti:

a.  apparecchiature per la cartografia delle linee di livello del terreno;

b.  apparecchiature sensori di immagini (sia attive che passive);

c.  apparecchiature passive per l'interferometria.

M11A2

Sensori passivi per la determinazione dei rilevamenti rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.

7A116

Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

a.  sistemi di comando di volo idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici);

M10A1

Sistemi di comando di volo pneumatici, idraulici, meccanici, elettroottici o elettromeccanici (compresi i sistemi di comando di volo elettrici o a fibre ottiche) progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A.

b.  apparecchiature di controllo di assetto;

M10A2

Apparecchiature di controllo di assetto progettate o modificate per i sistemi specificati in 1.A.

c.  servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi specificati in 7A116.a. o 7A116.b., e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10 g tra 20 Hz e 2 kHz.

M10A3

Servovalvole per comando di volo progettate o modificate per i sistemi in 10.A.1. o 10.A.2. e progettate o modificate per operare in un ambiente vibratorio ad un valore efficace superiore a 10 g tra 20 Hz e 2 kHz.

Nota:   I sistemi, le apparecchiature o le servovalvole specificati in 10.A. possono essere esportati come parte di un aeromobile con equipaggio o un satellite o in quantità appropriate alla sostituzione di parti di un aeromobile con equipaggio.

7A117

7A117 “Complessi di guida” utilizzabili nei ‘missili’ in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un “CEP” di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).

M2A1d

“Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di raggiungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata” (ad es. un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per missili con “portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

7B    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

7B001

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate in 7A.

Nota:   7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, calibrazione o allineamento per la ‘manutenzione di livello I o II’ .

Note tecniche:

1.   ‘Manutenzione di livello I’

L'avaria di una unità di navigazione inerziale è rivelata sull'aeromobile dalle indicazioni dell'unità di controllo e visualizzazione (UCV) o dal messaggio di stato del sottosistema corrispondente. Seguendo le istruzioni del manuale del fabbricante, la causa dell'avaria può essere localizzata al livello dell'unità intercambiabile in linea (UIL) mal funzionante. L'operatore provvede quindi alla rimozione di questa unità e alla sua sostituzione con una di ricambio.

2.   ‘Manutenzione di livello II’

L'unità intercambiabile in linea (UIL) mal funzionante viene spedita al laboratorio di manutenzione (del fabbricante o dell'operatore responsabile della ‘manutenzione di livello II’ ). Nel laboratorio l'unità in avaria viene collaudata con vari mezzi appropriati per verificare e localizzare il modulo difettoso [assieme rimpiazzabile in laboratorio (SRA)] responsabile dell'avaria. Questo assieme viene rimosso e sostituito con un ricambio funzionante. L'assieme difettoso (o eventualmente l'intera unità intercambiabile in linea) è allora rinviato al fabbricante. La ‘manutenzione di livello II’ non comprende lo smontaggio e la riparazione di accelerometri o giroscopi sottoposti ad autorizzazione.

M2B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi specificati in 2.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modificate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

Nota:   Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

a.  per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualificazione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o migliore:

1.  diffusometri (10 ppm);

2.  riflettometri (50 ppm);

3.  profilometri (5 angstrom);

b.  per altre apparecchiature inerziali:

1.  tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.  tester di piattaforma per IMU;

3.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

8.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

11.  stazioni di collaudo per accelerometri;

12.  macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

M10B1

Apparecchiature di collaudo, di calibrazione e di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate in 10.A.

7B002

Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a “laser” ad anelli, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 7B102.

a.  diffusometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 10 ppm;

b.  profilometri aventi una precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 0,5 nm (5 angstrom).

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modificate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

Nota:  Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

a.  per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualificazione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o migliore:

1.  diffusometri (10 ppm);

2.  riflettometri (50 ppm);

3.  profilometri (5 angstrom);

b.  per altre apparecchiature inerziali:

1.  tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.  tester di piattaforma per IMU;

3.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

8.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

11.  stazioni di collaudo per accelerometri;

12.  macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7B003

Apparecchiature appositamente progettate per la “produzione” di apparecchiature specificate in 7A.

Nota:   7B003 comprende:

— stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

— stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

— stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

— stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

— dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

— stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

— macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

M2B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi specificati in 2.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modificate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

Nota:   Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

a.  per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualificazione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o migliore:

1.  diffusometri (10 ppm);

2.  riflettometri (50 ppm);

3.  profilometri (5 angstrom);

b.  per altre apparecchiature inerziali:

1.  tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.  tester di piattaforma per IMU;

3.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

8.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

11.  stazioni di collaudo per accelerometri;

12.  macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7B102

Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a “laser”, aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modificate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

Nota:   Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

a.  per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualificazione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o migliore:

1.  diffusometri (10 ppm);

2.  riflettometri (50 ppm);

3.  profilometri (5 angstrom);

b.  per altre apparecchiature inerziali:

1.  tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.  tester di piattaforma per IMU;

3.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

8.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

11.  stazioni di collaudo per accelerometri;

12.  macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7B103

“Mezzi di produzione” e “apparecchiature di produzione” come segue:

 

 

a.  “mezzi di produzione” appositamente progettati per le apparecchiature specificate in 7A117;

M2B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati in 2.A

b.  “apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 7B001 fino a 7B003, progettate o modificate per l'uso con le apparecchiature specificate in 7A.

M2B2*

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi specificati in 2.A.

M9B1

“Apparecchiature di produzione” e altre apparecchiature di collaudo, calibrazione e allineamento, diverse da quelle specificate in 9.B.2., progettate o modificate per l'utilizzazione con le apparecchiature specificate in 9.A.

Nota:   Le apparecchiature specificate in 9.B.1. comprendono:

a.  per i giroscopi a laser, le seguenti apparecchiature utilizzate per la qualificazione di specchi, aventi l'accuratezza di soglia di seguito indicata, o migliore:

1.  diffusometri (10 ppm);

2.  riflettometri (50 ppm);

3.  profilometri (5 angstrom);

b.  per altre apparecchiature inerziali:

1.  tester di modulo per unità di misura inerziale;

2.  tester di piattaforma per IMU;

3.  dispositivi di manipolazione dell'elemento stabile per IMU;

4.  dispositivi di equilibrazione della piattaforma per IMU;

5.  stazioni di collaudo per la messa a punto di giroscopi;

6.  stazioni di equilibratura dinamica di giroscopi;

7.  stazioni di collaudo per il rodaggio di motori di trascinamento di giroscopi;

8.  stazioni di svuotamento e di riempimento di giroscopi;

9.  dispositivi di centrifugazione per cuscinetti di giroscopi;

10.  stazioni di allineamento dell'asse degli accelerometri;

11.  stazioni di collaudo per accelerometri;

12.  macchine per l'avvolgimento di bobine di giroscopi a fibre ottiche.

7D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

7D002

“Codice sorgente” per il funzionamento o il mantenimento di qualsiasi apparecchiatura di navigazione inerziale comprese le apparecchiature inerziali non specificate in 7A003 o 7A004 o sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‘AHRS’).

Nota:   7D002 non sottopone ad autorizzazione i “codici sorgente” per l'“utilizzazione” di sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‘AHRS’ ) cardanici.

Nota tecnica:

I sistemi di riferimento di rotta e di assetto (‘AHRS’ ) differiscono generalmente dai sistemi di navigazione inerziali in quanto i sistemi ‘AHRS’ forniscono informazioni relative alla rotta ed all'assetto e normalmente non forniscono le informazioni sull'accelerazione, la velocità e la posizione associate ai sistemi di navigazione inerziale.

M2D3

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “complessi di guida” specificati in 2.A.1.d.

Nota:   2.D.3. include “software”, appositamente progettato o modificato per incrementare le prestazioni di “complessi di guida” al fine di raggiungere o superare l'accuratezza specificata in 2.A.1.d.

M9D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 9.A. o 9.B.

7D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103.

M2D

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “mezzi di produzione” specificati in 2.B.1.

M9D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 9.A. o 9.B.

M10D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 10.A. o 10.B.

Nota:   Il “software” specificato in 10.D.1. può essere esportato come parte di un aeromobile con equipaggio o un satellite o in quantità appropriate alla sostituzione di parti di un aeromobile con equipaggio.

M11D1&2

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 11.A.1., 11.A.2. o 11.A.4.

“Software” appositamente progettato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 11.A.3.

7D102

“Software” di integrazione, come segue:

a.  per le apparecchiature specificate in 7A103.b.;

M9D2

“Software” di integrazione per le apparecchiature specificate in 9.A.1.

b.  appositamente progettato per le apparecchiature specificate in 7A003 o 7A103.a.;

M9D3*

“Software” di integrazione appositamente progettato per le apparecchiature specificate in 9.A.6.

c.  progettato o modificato per le apparecchiature specificate in 7A103.c.

Nota:   Una forma comune di “software” di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.

M9D4

“Software” di integrazione progettato o modificato per i “sistemi di navigazione integrati” specificati in 9.A.7.

Nota:   Una forma comune di “software” di integrazione utilizza il filtraggio Kalman.

7D103

“Software” appositamente progettato per modellare o simulare i “complessi di guida” specificati in 7A117 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o con i razzi sonda specificati in 9A104.

Nota:   Il “software” specificato in 7D103 rimane sottoposto ad autorizzazione quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.

M16D1

“Software” appositamente progettato per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei sistemi specificati in 1.A. o dei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

Nota tecnica:   La modellizzazione comprende in particolare l'analisi aerodinamica e termodinamica dei sistemi.

7E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

7E001

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 e 7D101fino a 7D103.

Nota:   7E001 comprende “tecnologie” fondamentali di gestione esclusivamente per le apparecchiature specificate in 7A005.a.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

7E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di apparecchiature specificate in 7A o 7B.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

7E003

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A004.

Nota:   7E003 non sottopone ad autorizzazione la “tecnologia” di manutenzione direttamente associata alla calibrazione, alla rimozione o sostituzione di unità intercambiabili in linea (UIL) e di assiemi rimpiazzabili in laboratorio danneggiati o non riparabili di “aeromobili civili” come descritto per la ‘manutenzione di livello I’ o per la ‘manutenzione di livello II’ .

N.B.:   Cfr. le note tecniche in 7B001.

M2E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” specificati in 2.A., 2.B. o 2.D.

M9E1

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo”, la “produzione” o l'“utilizzazione” di apparecchiature o “software” specificati in 9.A., 9.B., o 9.D.

Nota:   Le apparecchiature o il “software” specificati in 9.A. o 9.D. possono essere esportati come parte di un aeromobile con equipaggio, un satellite, un veicolo terrestre, una nave marina/sottomarina o apparecchiature per rilievi geofisici o in quantità appropriate alla sostituzione di parti di tali applicazioni.

7E004

Altre “tecnologie”, come segue:

a.  “tecnologia” per lo “sviluppo” o la “produzione” di uno dei seguenti elementi:

1.  non utilizzato;

2.  sistemi di dati aerei basati esclusivamente su dati statici di superficie, cioè che eliminano la necessità di sensori aerodinamici convenzionali;

3.  visualizzatori tridimensionali per “aeromobili”;

4.  non utilizzato;

5.  attuatori elettrici (cioè insiemi di attuatori elettromeccanici, elettroidrostatici ed integrati) appositamente progettati per il “controllo di volo primario”;

6.  “rete di sensori ottici per il controllo di volo” appositamente progettata per il funzionamento di “sistemi di controllo attivo di volo”; o

7.  sistemi “DBRN” progettati per navigazione subacquea che utilizzano basi di dati sonar o di gravità in grado di fornire una precisione di posizionamento uguale o inferiore a (migliore di) 0,4 miglia nautiche;

b.  “tecnologia” di “sviluppo”, come segue, per i “sistemi di controllo attivo di volo” (compresi i “sistemi di comando di volo elettrici” o i “sistemi di comando di volo a fibre ottiche”):

1.  “tecnologia” fotonica per rilevare lo stato dei componenti di controllo dell'aeromobile o del volo, trasferire i dati di controllo del volo, o comandare il movimento dell'attuatore, “necessaria” per i “sistemi di controllo attivo di volo” di tipo “sistemi di comando di volo a fibre ottiche”;

2.  non utilizzato;

3.  algoritmi in tempo reale per l'analisi dell'informazione dei sensori dei componenti per predire e mitigare preventivamente le degradazioni e le avarie dei “sistemi di controllo attivo di volo”;

Nota:   7E004.b.3. non sottopone ad autorizzazione gli algoritmi per la manutenzione off-line.

4.  algoritmi in tempo reale per identificare le avarie dei componenti e riconfigurare i controlli della forza e del momento per mitigare le degradazioni e le avarie dei “sistemi di controllo attivo di volo”;

Nota:   7E004.b.4. non sottopone ad autorizzazione gli algoritmi per l'eliminazione degli effetti dei guasti mediante il confronto di fonti di dati ridondanti, o le risposte off-line pre-pianificate alle avarie anticipate.

5.  integrazione di dati di controllo numerico di volo, di navigazione e di propulsione in un sistema numerico di gestione del volo per il “controllo globale del volo”;

 

 

Nota:   7E004.b.5. non sottopone ad autorizzazione:

a.  “tecnologia” di “sviluppo” per l'integrazione dei dati di controllo numerico di volo, di navigazione e di propulsione in un sistema numerico di gestione del volo per l'“ottimizzazione della traiettoria di volo”;

b.  “tecnologia” per lo “sviluppo” di sistemi di strumenti integrati di volo per “aeromobili” solo per la navigazione o l'avvicinamento VOR, DME, ILS o MLS.

6.  non utilizzato;

7.  “tecnologia”“necessaria” per determinare i requisiti funzionali per i “sistemi di comando di volo elettrici” avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  comandi del ‘ciclo interno’ di stabilità della cellula che richiedono frequenze di chiusura del ciclo di 40 Hz o superiori; e

Nota tecnica:

‘Ciclo interno’ si riferisce alle funzioni dei “sistemi di controllo attivo di volo” che automatizzano i controlli di stabilità della cellula.

b.  avente una delle caratteristiche seguenti:

1.  corregge l'instabilità aerodinamica, misurata in un qualsiasi punto dell'inviluppo di volo di progetto, di una cellula che perderebbe il controllo recuperabile in assenza di correzione entro 0,5 secondi;

2.  accoppia i comandi su due o più assi compensando nel contempo le ‘variazioni anomale dello stato dell'aeromobile’ ;

Nota tecnica:

Le ‘variazioni anomale dello stato dell'aeromobile’ includono il cedimento strutturale in volo, la perdita di spinta dei motori, la superficie di controllo disabilitata o spostamenti destabilizzanti del carico.

3.  esegue le funzioni specificate in 7E004.b.5.; o

Nota:   7E004.b.7.b.3. non sottopone ad autorizzazione gli autopiloti.

4.  consente all'aeromobile di avere un volo controllato stabile, in fasi diverse dal decollo o dall'atterraggio, con un angolo di attacco superiore a 18 gradi, un angolo di scivolata di 15 gradi, un rapporto di beccheggio o di imbardata di 15 gradi/secondo o un rapporto di rollio di 90 gradi/secondo;

8.  “tecnologia”“necessaria” per determinare i requisiti funzionali per i “sistemi di comando di volo elettrici” avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.  nessuna perdita di controllo dell'aeromobile in caso di una sequenza consecutiva di due singole avarie qualsiasi nel “sistema di comando di volo elettrico”; e

b.  probabilità di perdita di controllo dell'aeromobile inferiore a (migliore di) 1 × 10– 9 avarie per ora di volo;

Nota:   7E004.b. non sottopone ad autorizzazione la tecnologia associata a comuni elementi e funzionalità informatiche (ad esempio, acquisizione dei segnali di input, trasmissione dei segnali di output, programmi per calcolatori e caricamento dei dati, test integrati e meccanismi di pianificazione dei compiti) che non offrono funzioni specifiche dei sistemi di controllo di volo.

c.  “tecnologia” per lo “sviluppo” di sistemi per elicotteri, come segue:

1.  comandi di volo elettrici o a fibre ottiche a più assi che combinano in un solo elemento di comando almeno due delle funzioni seguenti:

a.  comandi generali di passo;

b.  comandi ciclici di passo;

c.  comandi di imbardata;

2.  “sistema anticoppia con comando di circolazione o comando di direzione con comando di circolazione”;

3.  pale di rotori che incorporano “profili aerodinamici a geometria variabile” per sistemi che utilizzano il comando individuale delle pale.

M10E1

“Tecnologia” di progettazione per l'integrazione della fusoliera, del sistema di propulsione e delle superfici di comando di un veicolo aereo, progettata o modificata per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2., per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche per l'intero regime di volo di un veicolo aereo senza equipaggio.

7E101

“Tecnologia”, in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115 fino a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 fino a 7D103.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

7E102

“Tecnologia” per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:

a.  “tecnologia” per la progettazione di sistemi di schermatura;

b.  “tecnologia” per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni;

c.  “tecnologia” di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere i beni di cui ai precedenti 7E102.a. e 7E102.b. resistenti alle radiazioni.

M11E1

“Tecnologia” di progettazione per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:

a.  “tecnologia” per la progettazione di sistemi di schermatura;

b.  “tecnologia” per la progettazione di configurazione di circuiti e sottosistemi elettrici resistenti alle radiazioni;

c.  “tecnologia” di progettazione per la determinazione dei criteri per rendere quanto sopra resistente alle radiazioni.

7E104

“Tecnologia” per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

M10E2

“Tecnologia” di progettazione per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo, progettata o modificata per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1., per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema a razzo.

CATEGORIA 9 — MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE

9A    Sistemi, apparecchiature e componenti



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

9A001

Motori aeronautici a turbina a gas aventi una delle caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A101.

a.  che incorporano almeno una delle “tecnologie” specificate in 9E003.a., 9E003.h. o 9E003.i.; o

Nota 1:   9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  omologati dalle autorità dell'aviazione civile di uno o più “Stati partecipanti”; e

b.  volti a motorizzare aeromobili con equipaggio non militare per i quali le autorità dell'aviazione civile di uno o più “Stati partecipanti” hanno rilasciato per l'aeromobile con quello specifico tipo di motore:

1.  una certificazione di tipo civile; o

2.  un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Nota 2:   9A001.a. non sottopone ad autorizzazione i motori aeronautici a turbina a gas progettati per le unità di potenza ausiliarie (APU) approvate dalle autorità per l'aviazione civile di uno “Stato partecipante”.

b.  progettati per motorizzare aeromobili ad una velocità di crociera uguale o superiore a 1 Mach per più di trenta minuti.

M3A1

Turboreattori e turboreattori a doppio flusso, come segue:

a.  Motori aventi le due caratteristiche seguenti:

1.  “valore massimo di spinta” maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un “valore massimo di spinta” maggiore di 8,89 kN (a motore non installato); e

2.  consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg N– 1 h– 1 (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni statiche utilizzando l'atmosfera standard ICAO);

Nota tecnica:

In 3.A.1.a.1., il “valore massimo di spinta” è la spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta certificatodel tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore.

b.  Motori progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2., indipendentemente dalla spinta o dal consumo specifico di carburante.

Nota:  I motori specificati in 3.A.1. possono essere esportati come parte di un aeromobile con equipaggio o in quantità appropriate per parti di un aeromobile con equipaggio.

9A004

Veicoli di lancio nello spazio, “veicoli spaziali”, “piattaforme spaziali”, “carichi utili dei veicoli spaziali”, sistemi o apparecchiature di bordo di “veicoli spaziali'”, e apparecchiature terrestri, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A104.

a.  veicoli di lancio nello spazio;

b.  “veicoli spaziali”;

c.  “piattaforme spaziali” ;

d.  “carichi utili dei veicoli spaziali” che incorporano prodotti specificati in 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. o 9A010.c.;

e.  sistemi e apparecchiature di bordo, appositamente progettati per i “veicoli spaziali” e aventi una delle funzioni seguenti:

1.  ‘gestione dei dati di telemetria e di comando’ ;

Nota:   Ai fini di 9A004.e.1., la ‘gestione dei dati di telemetria e di comando’ include la gestione, la conservazione e il trattamento dei dati della piattaforma.

2.  ‘gestione dei dati del carico utile’ ; o

Nota:   Ai fini di 9A004.e.2., la ‘gestione dei dati del carico utile’ include la gestione, la conservazione e il trattamento dei dati del carico utile.

3.  ‘controllo dell'assetto e dell'orbita’ ;

Nota:   Ai fini di 9A004.e.3., il ‘controllo dell'assetto e dell'orbita’ include il rilevamento e l'attuazione per determinare e controllare la posizione e l'orientamento di un “veicolo spaziale”.

N.B.:   Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

f.  apparecchiature terrestri, appositamente progettate per “veicoli spaziali”, come segue:

1.  apparecchiature di telemetria e telecomando;

2.  simulatori.

M1A1

Sistemi completi a razzo (compresi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A1

Sistemi completi a razzo (inclusi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda), non specificati in 1.A.1., aventi una portata pari o superiore a 300 km.

9A005

Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A105 E 9A119.

M2A1a

Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;

M2A1c

Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

Nota:  I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di stazione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utilizzazione sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla categoria II, se il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni di uso finale e a limiti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'esclusione di cui sopra, nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore a 1 kN.

M20A1

Sottosistemi completi come segue:

a.  Stadi individuali di razzi, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.;

b.  Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.1., come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

9A006

Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A106, 9A108 E 9A120.

a.  criorefrigeratori, vasi di Dewar di peso idoneo ad essere aerotrasportati, tubi di calore criogenici o sistemi criogenici appositamente progettati per essere utilizzati nei veicoli spaziali ed in grado di limitare le perdite di fluido criogenico a meno del 30 % l'anno;

 

 

b.  contenitori criogenici o sistemi di refrigerazione a ciclo chiuso, in grado di assicurare temperature uguali o inferiori a 100 K (- 173 °C) per “aeromobili” in grado di effettuare un volo prolungato a velocità superiori a 3 Mach, veicoli di lancio o “veicoli spaziali”;

c.  sistemi di trasferimento o di stoccaggio dell'idrogeno semidenso;

d.  turbo-pompe ad alta pressione (superiore a 17,5 MPa), componenti di pompe o loro sistemi associati di trasmissione del moto di turbine a ciclo di espansione o loro generatori a gas;

M3A8

Serbatoi per propellente liquido appositamente progettati per i propellenti sottoposti ad autorizzazione dalla Voce 4.C. o altri propellenti liquidi utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.1.

 

M3A5

Sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.

Note:

1.  Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 3.A.5. sono le seguenti:

a.  Servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms.

b.  Pompe, per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 MPa.

c.  Turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima.

2.  I sistemi e componenti specificati in 3.A.5. possono essere esportati quali parti di un satellite.

e.  camere di spinta ad alta pressione (superiore a 10,6 MPa) e loro ugelli;

M3A10

Camere di combustione e ugelli per motori a razzo a propellente liquido utilizzabili nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.2. o 20.A.1.b.2.

f.  sistemi di stoccaggio del propellente basati sul principio della ritenzione capillare o dell'espulsione positiva (ad esempio con serbatoi elastici);

M3A8

 

g.  iniettori di propellente liquido con orifizi individuali di diametro uguale o inferiore a 0,381 mm (un'area uguale o inferiore a 1,14 × 10– 3 cm2 per gli orifizi non circolari) e appositamente progettati per motori a razzo a propellente liquido;

M3A5

 

h.  camere di spinta carbonio-carbonio costituite da un unico pezzo o coni di uscita carbonio-carbonio costituiti da un unico pezzo con densità superiori a 1,4 g/cm3 e carichi di rottura superiori a 48 MPa.

M3A10

 

9A007

Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido aventi una delle caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A107 E 9A119.

a.  capacità di impulso totale superiore a 1,1MN;

b.  impulso specifico uguale o superiore a 2,4 kN/kg quando il flusso dell'ugello è espanso alle condizioni ambiente di livello del mare per una pressione di camera regolata di 7 MPa;

c.  frazioni della massa per stadio superiori all'88 % e carica totale del propellente solido superiore all'86 %;

d.  componenti specificati in 9A008; o

e.  sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante utilizzanti i criteri di incollaggio diretto del motore per assicurare un ‘forte collegamento meccanico’ o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore.

Nota tecnica:

Un ‘forte collegamento meccanico’ è definito come una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente.

M2A1

Sottosistemi completi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue:

a.  Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;

b.  Veicoli di rientro, e loro apparecchiature progettate o modificate, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue, con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per carichi utili diversi dalle armi:

1.  Scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;

2.  Pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;

3.  Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro;

c.  Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

Nota:   I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di stazione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utilizzazione sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla categoria II, se il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni di uso finale e a limiti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'esclusione di cui sopra, nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore a 1kN.

d.  “Complessi di guida”, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, in grado di raggiungere una accuratezza di sistema del 3,33 % o meno della “portata” (ad es. un “CEP” di 10 km o meno a una “distanza” di 300 km), con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per missili con “portata” inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio;

Note tecniche:

1.  Un “complesso di guida” integra il processo di misurazione e di calcolo della posizione e della velocità di un veicolo (cioè navigazione) con il calcolo e l'invio di comandi ai sistemi di controllo di volo del veicolo per correggerne la traiettoria.

2.  “CEP” (probabilità di errore circolare) è una misura di accuratezza, definita come raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specifica, dentro il quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili.

e.  Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

Nota tecnica:

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

a.  Ugelli flessibili;

b.  Iniezione di fluidi o gas secondari;

c.  Motori o ugelli orientabili;

d.  Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);

e.  Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

f.  Meccanismi di sicurezza e di armamento, spolette e dispositivi d'innesco per armi o testate utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per sistemi diversi da quelli specificati in 1.A.

Nota:   Le eccezioni in 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. e 2.A.1.f. di cui sopra possono essere considerate appartenenti alla Categoria II se il sottosistema è esportato subordinatamente alle dichiarazioni di uso finale e ai limiti quantitativi appropriati per l'uso finale oggetto dell'esclusione sopra menzionato.

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

M2A1c1

 

9A008

Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A108.

a.  sistemi di incollaggio del propellente e dell'isolante che impiegano elementi di rinforzo per assicurare un ‘forte collegamento meccanico’ o per costituire una barriera alla migrazione chimica tra il propellente solido ed il materiale di isolamento del contenitore;

Nota tecnica:

Un ‘forte collegamento meccanico’ è definito come una forza di collegamento uguale o superiore alla forza del propellente.

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

Nota tecnica:

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori.

Nota:   Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

M3C1

“Rivestimento interno” utilizzabile per i corpi di contenimento dei motori a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

In 3.C.1. “rivestimento interno” idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esempio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato con particelle di carbonio o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare all'interno dei corpi di contenimento.

b.  contenitori di motori in “composito” ottenuto per avvolgimento filamentare aventi un diametro superiore a 0,61 m o ‘rapporti di rendimento strutturali (PV/W)’ superiori a 25 km;

Nota tecnica:

Il ‘rapporto di rendimento strutturale (PV/W)’ è il prodotto della pressione di scoppio (P) moltiplicato per il volume del contenitore (V) diviso per il peso totale (W) del contenitore).

M3C2

Materiale “isolante” sfuso utilizzabile per corpi di contenimento dei motori a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

In 3.C.2. il materiale “isolante” destinato a essere applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, include fogli di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulcanizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori specificati in 3.A.3.

c.  ugelli con livelli di spinta superiori a 45 kN o tassi d'erosione della gola degli ugelli inferiori a 0,075 mm/s;

d.  ugelli mobili o sistemi di controllo della spinta del vettore con iniezione secondaria di flusso in grado di avere:

1.  un movimento su ogni asse superiore a ± 5 °;

2.  rotazioni angolari del vettore di 20 °/s o più; o

3.  accelerazioni angolari del vettore di 40 °/s2 o più.

M2A1e

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

Nota tecnica:

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

a.  Ugelli flessibili;

b.  Iniezione di fluidi o gas secondari;

c.  Motori o ugelli orientabili;

d.  Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);

e.  Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

9A009

Sistemi di propulsione ibridi a razzo aventi una delle caratteristiche seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A109 E 9A119.

a.  capacità di impulso totale superiore a 1,1MN; o

b.  livelli di spinta superiori a 220 kN nelle condizioni di vuoto esterno.

M2A1c1

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

M20A1b

Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.1., come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

9A010

Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o “veicoli spaziali”, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 1A002 E 9A110.

a.  componenti e strutture, ciascuno di peso superiore a 10 kg, appositamente progettati per lanciatori fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.  materiali “compositi” costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010.e. e resine specificate in 1C008 o 1C009.b.;

2.  materiali “compositi” a “matrice” metallica rinforzati con uno dei materiali seguenti:

a.  materiali specificati in 1C007;

b.  “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010; o

c.  alluminuri specificati in 1C002.a.; o

3.  materiali “compositi” a “matrice” ceramica specificati in 1C007;

Nota:   Il limite di peso per i coni d'ogiva non è rilevante.

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

b.  componenti e strutture appositamente progettati per sistemi di propulsione di lanciatori specificati in 9A005 fino a 9A009 fabbricati con uno dei materiali seguenti:

1.  materiali “compositi” costituiti da “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010.e. e resine specificate in 1C008 o 1C009.b.;

2.  materiali “compositi” a “matrice” metallica rinforzati con uno dei materiali seguenti:

a.  materiali specificati in 1C007;

b.  “materiali fibrosi o filamentosi” specificati in 1C010; o

c.  alluminuri specificati in 1C002.a.; o

3.  materiali “compositi” a “matrice” ceramica specificati in 1C007;

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

c.  componenti strutturali e sistemi di isolamento appositamente progettati per controllare attivamente la distorsione o la risposta dinamica di strutture di “veicoli spaziali”;

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

d.  motori a razzo a propellente liquido a impulsi con rapporti di spinta/peso uguali o superiori a 1 kN/kg e tempo di risposta (tempo necessario per raggiungere il 90 % della spinta totale prevista dall'avviamento) inferiore a 30 ms.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“motori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combustione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.

Nota tecnica:

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeliche, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici, pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/solido e ibrido).

9A011

Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o motori a ciclo combinato e loro componenti appositamente progettati.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A111 E 9A118.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“motori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combustione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.

Nota tecnica:

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeliche, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici, pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/solido e ibrido).

9A012

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), “dirigibili” senza equipaggio, apparecchiature e componenti associati, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A112.

a.  “UAV” o “dirigibili” senza equipaggio, progettati per avere un volo controllato al di fuori della ‘visione naturale’ diretta dell'‘operatore’ e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  un'‘autonomia di durata’ massima uguale o superiore a 30 minuti ma inferiore a 1 ora; e

b.  progettati per decollare e avere un volo controllato stabile con raffiche di vento a una velocità di 46,3 km/h (25 nodi) o superiore; o

2.  un'‘autonomia di durata’ massima di 1 ora o superiore;

Note tecniche:

1.  Ai fini di 9A012.a., per ‘operatore’ si intende la persona che avvia o controlla il volo dell'“UAV” o del “dirigibile” senza equipaggio.

2.  Ai fini di 9A012.a., l'‘autonomia di durata’ deve essere calcolata per condizioni ISA (ISO 2533:1975) a livello del mare in assenza di vento.

3.  Ai fini di 9A012.a., per ‘visione naturale’ si intende la visione umana a occhio nudo, con o senza lenti correttive.

b.  apparecchiature e componenti associati, come segue:

1.  non utilizzato

2.  non utilizzato

M1A2

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio (compresi sistemi di missili da crociera, droni bersaglio e droni da ricognizione) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A

VOCE 19 ALTRI SISTEMI COMPLETI DI LANCIO: Apparecchiature, assiemi e componenti

3.  apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un “aeromobile” o “dirigibile” con equipaggio in un “UAV” o “dirigibile” senza equipaggio specificato in 9A012.a.;

4.  aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere “UAV” o “dirigibili” senza equipaggio ad altitudini superiori a 15 240  metri (50 000 piedi).

M9A6

Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 9.A.3. o 9.A.5. o giroscopi specificati in 9.A.4. o 9.A.5. e sistemi che incorporano tali apparecchiature, e loro componenti appositamente progettati.

9A101

Turboreattori e turboreattori a soffiante, diversi da quelli specificati in 9A001, come segue;

a.  motori aventi le due caratteristiche seguenti:

1.  ‘valore massimo di spinta’ maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un ‘valore massimo di spinta’ maggiore di 8 890  N (a motore non installato), e

2.  consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg/N/ora (a una potenza massima continua in condizioni statiche a livello del mare in atmosfera standard ICAO);

Nota tecnica:

Ai fini di 9A101.a.1. ‘valore massimo di spinta’ è la spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta della certificazione di tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore non installato.

b.  motori progettati o modificati per essere utilizzati in “missili” o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.,

M3A1

Turboreattori e turboreattori a doppio flusso, come segue:

a.  Motori aventi le due caratteristiche seguenti:

1.  “valore massimo di spinta” maggiore di 400 N (a motore non installato) con l'esclusione dei motori omologati come civili con un “valore massimo di spinta” maggiore di 8,89 kN (a motore non installato); e

2.  consumo specifico di carburante uguale o inferiore a 0,15 kg N– 1 h– 1 (a una potenza massima continua a livello del mare in condizioni statiche utilizzando l'atmosfera standard ICAO);

Nota tecnica:

In 3.A.1.a.1., il “valore massimo di spinta” è la spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore non installato. Il valore di spinta certificato del tipo civile sarà pari o inferiore alla spinta massima dimostrata dal fabbricante per il tipo di motore.

b.  Motori progettati o modificati per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2., indipendentemente dalla spinta o dal consumo specifico di carburante.

Nota:   I motori specificati in 3.A.1. possono essere esportati come parte di un aeromobile con equipaggio o in quantità appropriate per parti di un aeromobile con equipaggio.

9A102

‘Sistemi di motori a turboelica’ appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a, e loro componenti appositamente progettati, aventi una ‘potenza massima’ superiore a 10 kW.

Nota:   9A102 non sottopone ad autorizzazione i motori omologati come civili.

Note tecniche:

1.  Ai fini di 9A102 un ‘sistema di motori a turboelica’ è dotato di tutti i dispositivi seguenti:

a.  motore turboalbero; e

b.  sistema di trasmissione di potenza per trasferire la potenza a un propulsore.

2.  Ai fini di 9A102 la ‘potenza massima’ è raggiunta non installata in condizioni statiche a livello del mare in atmosfera standard ICAO.

M3A9

“Sistemi di motori a turboelica” appositamente progettati per i sistemi in 1.A.2. o 19.A.2., e loro componenti appositamente progettati, aventi una potenza massima superiore a 10 kW (raggiunta non installata a condizioni statiche a livello del mare utilizzando l'atmosfera standard ICAO), con l'esclusione dei motori omologati come civili.

Nota tecnica:

Ai fini della voce 3.A.9., un “sistema di motori a turboelica” è dotato di tutti i dispositivi seguenti: a. motore turboalbero; e b. sistema di trasmissione di potenza per trasferire la potenza a un'elica.

9A104

Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A004.

M1A1

Sistemi completi a razzo (compresi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A1

Sistemi completi a razzo (inclusi sistemi di missili balistici, veicoli di lancio nello spazio e razzi sonda), non specificati in 1.A.1., aventi una portata pari o superiore a 300 km.

9A105

Motori a razzo a propellente liquido, come segue:

N.B.:  CFR. ANCHE 9A119.

 

 

a.  motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in “missili”, diversi da quelli specificati in 9A005, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità di impulso totale uguale o superiore a 1,1MN;

M2A1c2

Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

b.  motori a razzo a propellente liquido utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di almeno 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005 o 9A105.a., integrati o progettati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità di impulso totale uguale o superiore a 0,841MN.

M20A1b2

Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns

9A106

Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:

a.  rivestimenti ablativi per camere di spinta o di combustione, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

b.  ugelli di razzi, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

Nota tecnica:

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori.

Nota:   Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

c.  sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in “missili”;

Nota tecnica:

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A106.c. sono:

1.  ugelli flessibili;

2.  iniezione di fluidi o gas secondari;

3.  motori o ugelli orientabili;

4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto); o

5.  alette correttrici di spinta.

M2A1e

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

Nota tecnica:

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

a.  Ugelli flessibili;

b.  Iniezione di fluidi o gas secondari;

c.  Motori o ugelli orientabili;

d.  Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);

e.  Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

d.  sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili in “missili”, progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g rms (valore efficace) e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz;

Nota:   Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 9A106.d. sono le seguenti:

a.  servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi un tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms;

b.  pompe per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min in modalità di funzionamento al massimo o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 Mpa;

c.  turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min in modalità di funzionamento al massimo.

M3A5

Sistemi di controllo per propellente liquido, a impasto liquido e a gel (compresi gli ossidanti), e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., progettati o modificati per funzionare in ambienti con sollecitazione di vibrazione di intensità superiore a 10 g valore efficace e frequenza compresa tra 20 Hz e 2 kHz.

Note:

1.  Le uniche servovalvole, pompe e turbine a gas specificate in 3.A.5. sono le seguenti:

a.  Servovalvole progettate per portate uguali o superiori a 24 litri/min, ad una pressione assoluta uguale o superiore a 7 MPa, aventi tempo di risposta dell'attuatore inferiore a 100 ms.

b.  Pompe, per propellenti liquidi, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima o con pressioni di mandata uguali o superiori a 7 MPa.

c.  Turbine a gas, per turbopompe a propellente liquido, con velocità dell'albero uguale o superiore a 8 000 giri/min alla modalità di funzionamento massima.

2.  I sistemi e componenti specificati in 3.A.5. possono essere esportati quali parti di un satellite.

e.  camere di combustione e ugelli, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104.

M3A10

Camere di combustione e ugelli per motori a razzo a propellente liquido utilizzabili nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.2. o 20.A.1.b.2.

9A107

Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A007, aventi una capacità di impulso totale uguale o superiore a 0,841MN.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A119.

M20A1b1

Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

9A108

Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente solido:

a.  corpi di contenimento dei motori a razzo e loro componenti “isolanti”, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

b.  ugelli di razzi, utilizzabili in “missili”, veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o razzi sonda specificati in 9A104;

M3A3

Corpi di contenimento dei motori a razzo, loro componenti “isolanti” e loro ugelli, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.1.

M3A3

Nota tecnica:

In 3.A.3. “isolante” materiale destinato a essere applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, che può essere costituito da componenti di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulcanizzata, comprendente una serie di fogli contenenti materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori.

Nota:  Rimando a 3.C.2. per materiale “isolante” sfuso o sotto forma di fogli.

c.  sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili in “missili”.

Nota tecnica:

Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A108.c. sono:

1.  ugelli flessibili;

2.  iniezione di fluidi o gas secondari;

3.  motori o ugelli orientabili;

4.  deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto); o

5.  alette correttrici di spinta.

M2A1e

Sottosistemi per il controllo della spinta del vettore, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A., con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per sistemi a razzo che non superano la capacità in termini di “portata”/“carico utile” dei sistemi specificati in 1.A.;

Nota tecnica:

2.A.1.e. include i seguenti metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore:

a.  Ugelli flessibili;

b.  Iniezione di fluidi o gas secondari;

c.  Motori o ugelli orientabili;

d.  Deflessione del flusso dei gas di scarico (palette o sonde del getto);

e.  Utilizzazione di alette correttrici di spinta.

9A109

Motori a razzo ibridi e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  motori a razzo ibridi utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, con portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A009, aventi una capacità di impulso totale uguale o superiore a 0,841MN e loro componenti appositamente progettati;

b.  componenti appositamente progettati per i motori a razzo ibridi specificati in 9A009 utilizzabili in “missili” .

N.B.:  CFR. ANCHE 9A009 e 9A119.

M3A6

Componenti appositamente progettati per i motori a razzo ibridi specificati in 2.A.1.c.1. e 20.A.1.b.1.

M20A1b

Sottosistemi di propulsione a razzo, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.1., come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 8,41 × 105 Ns ma inferiore a 1,1 × 106 Ns;

M2A1c

Sottosistemi di propulsione a razzo utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue:

1.  Motori a razzo a propellente solido o motori a razzo ibridi aventi una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

2.  Motori a razzo a propellente liquido, integrati o progettati o modificati per essere integrati in un sistema di propulsione a propellente liquido avente una capacità totale impulsiva uguale o superiore a 1,1 × 106 Ns;

Nota:   I motori di apogeo a propellente liquido o i motori di mantenimento di stazione specificati al punto 2.A.1.c.2., progettati o modificati per l'utilizzazione sui satelliti, possono essere trattati come se appartenessero alla categoria II, se il sottosistema è esportato subordinatamente a dichiarazioni di uso finale e a limiti quantitativi adeguati per l'uso finale oggetto dell'esclusione di cui sopra, nel caso abbiano una spinta nel vuoto non superiore a 1kN.

9A110

Strutture composite, laminati e loro manufatti, diversi da quelli specificati in 9A010, appositamente progettati per essere utilizzati in ‘missili’ o nei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.

N.B.:  CFR. ANCHE 1A002.

Nota tecnica:

In 9A110 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M6A1

Strutture composite, laminati e loro manufatti appositamente progettati per essere utilizzati nei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2. o nei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

9A111

Motori pulsoreattori, utilizzabili in “missili” o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a. e loro componenti appositamente progettati.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A011 E 9A118.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“motori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combustione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.

Nota tecnica:

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeliche, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici, pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/solido e ibrido).

9A112

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), diversi da quelli specificati in 9A012, come segue:

a.  “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) aventi una portata di 300 km;

b.  “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  una capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione; o

b.  capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano; e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  dotati di un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol avente una capacità superiore a 20 litri; o

b.  progettati o modificati per essere dotati di un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol avente una capacità superiore a 20 litri.

Note tecniche:

1.  Un aerosol consiste in particolato o liquidi diversi dai componenti, sottoprodotti o additivi del combustibile, facenti parte del carico utile da disperdere nell'atmosfera. Sono aerosol, ad esempio, i pesticidi per l'irrorazione delle colture e le sostanze chimiche secche per l'inseminazione delle nuvole.

2.  Un sistema/meccanismo di erogazione di aerosol contiene tutti i dispositivi (meccanici, elettrici, idraulici ecc.) necessari per lo stoccaggio di un aerosol e la sua dispersione nell'atmosfera. Comprende la possibilità di iniettare aerosol nei vapori di scarico della combustione e nel flusso di scorrimento dell'elica.

M19A2

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio (compresi sistemi di missili da crociera, droni bersaglio e droni da ricognizione) in grado di trasportare un “carico utile” di almeno 500 kg ad una “distanza” di almeno 300 km.

M19A3

Sistemi completi di veicoli aerei senza equipaggio, non specificati in 1.A.2. o in 19.A.2., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione, o

2.  capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano, e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  incorporano un sistema/meccanismo di distribuzione di aerosol con capacità superiore a 20 litri, o

2.  sono progettati o modificati per incorporare un sistema/meccanismo di distribuzione di aerosol con capacità superiore a 20 litri.

Nota:   La voce 19.A.3. non sottopone ad autorizzazione i modellini di aerei appositamente progettati a scopo ricreativo o per competizioni.

Note tecniche:

1.  Un aerosol è composto di particelle o liquidi diversi dai componenti, sottoprodotti o additivi del combustibile, in quanto parte del “carico utile” da disperdere nell'atmosfera. Tra gli esempi di aerosol figurano i pesticidi per l'irrorazione delle colture e gli agenti chimici secchi per la seminagione di nubi (cloud seeding).

9A115

Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:

a.  apparati e dispositivi per il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, i razzi sonda specificati in 9A104 o i veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.;

M12A1

Apparati e dispositivi progettati o modificati per il maneggio, il controllo, l'attivazione e il lancio dei sistemi specificati in 1.A., 19.A.1., o 19.A.2.

b.  veicoli per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione o il lancio, progettati o modificati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

M12A2

Veicoli progettati o modificati per il trasporto, il maneggio, il controllo, l'attivazione e il lancio dei sistemi specificati in 1.A.

9A116

Veicoli di rientro, utilizzabili in “missili”, e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:

a.  veicoli di rientro;

b.  scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;

c.  pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;

d.  apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro.

M2A1b

Veicoli di rientro, e loro apparecchiature progettate o modificate, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A, come segue, con l'esclusione di quanto previsto alla seguente nota 2.A.1. per quelli progettati per carichi utili diversi dalle armi:

1.  Scudi termici e loro componenti, fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;

2.  Pozzi di calore e loro componenti, fabbricati con materiali leggeri e ad alta capacità termica;

3.  Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per veicoli di rientro;

9A117

Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in “missili”.

N.B.:  CFR. ANCHE 9A121.

M3A4

Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.

Nota:   Cfr. anche voce 11.A.5.

Nota tecnica:

i meccanismi di separazione di stadio specificati in 3.A.4. possono contenere alcuni dei seguenti componenti:

— bulloni, dadi e perni pirotecnici;

— perni di bloccaggio a sfera;

— dispositivi per tagli circolari;

— cariche lineari profilate flessibili (FLSC).

9A118

Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, che possono essere utilizzati in “missili”, o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012, o 9A112.a., specificati in 9A011 o 9A111.

M3A2

Motori autoreattori/motori autoreattori supersonici/motori pulsoreattori/“motori a ciclo combinato”, inclusi i dispositivi per la regolazione della combustione, e loro componenti appositamente progettati, utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A. o 19.A.2.

Nota tecnica:

Alla voce 3.A.2., i “motori a ciclo combinato” sono i motori che impiegano due o più cicli dei seguenti tipi di motori: motori a turbina a gas (turboreattori, turboeliche, turboreattori a doppio flusso e turboalbero), autoreattori, autoreattori supersonici, pulsoreattori, motore ad onda di detonazione, motore a razzo (propellente liquido/solido e ibrido).

9A119

Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 e 9A109.

M2A1a

Stadi individuali di razzi utilizzabili nei sistemi specificati in 1.A.;

M20A1a

Sottosistemi completi come segue: a. Stadi individuali di razzi, non specificati in 2.A.1., utilizzabili nei sistemi specificati in 19.A.

9A120

Serbatoi per propellente liquido, diversi da quelli specificati in 9A006, appositamente progettati per i propellenti specificati in 1C111 o ‘altri propellenti liquidi’ , utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.

M3A8

Serbatoi per propellente liquido appositamente progettati per i propellenti sottoposti ad autorizzazione dalla Voce 4.C. o altri propellenti liquidi utilizzati nei sistemi specificati in 1.A.1.

9A121

Connettori elettrici ombelicali e interstadio appositamente progettati per i “missili”, i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

Nota tecnica:

I connettori interstadio in 9A121 comprendono anche i connettori elettrici installati tra il “missile”, il veicolo di lancio nello spazio o il razzo sonda e il loro carico utile.

M11A5

Connettori elettrici ombelicali e interstadio appositamente progettati per i sistemi specificati in 1.A.1. o 19.A.1.

Nota tecnica:

I connettori interstadio citati in 11.A.5. comprendono anche i connettori elettrici installati tra sistemi specificati in 1.A.1. o 19.A.1. e il relativo “carico utile”.

9B    Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

9B005

Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego con uno degli elementi seguenti:

N.B.:  CFR. ANCHE 9B105.

a.  gallerie aerodinamiche progettate per velocità uguali o superiori a 1,2Mach;

Nota:   9B005.a. non sottopone ad autorizzazione gallerie aerodinamiche appositamente progettate per scopi didattici ed aventi una ‘dimensione del vano di prova’ (misurato lateralmente) inferiore a 250 mm.

Nota tecnica:

Per ‘dimensione del vano di prova’ si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, misurati lungo la dimensione maggiore del vano.

b.  dispositivi per la simulazione di tipologie di flusso a velocità superiori a 5 Mach, comprese le gallerie ad impulso termico, le gallerie ad arco a plasma, i tubi ad onde d'urto, le gallerie ad onde d'urto, le gallerie a gas ed i cannoni a gas leggero; o

c.  gallerie o dispositivi aerodinamici, diversi da quelli a due dimensioni, in grado di simulare flussi con numero di Reynolds superiore a 25 × 106.

M15B2

“Strutture di collaudo aerodinamico” per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

Nota:  La voce 15.B.2 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinamiche per velocità pari o inferiori a 3 Mach con “dimensione del vano trasversale di prova” pari o inferiore a 250 mm.

Note tecniche:

1.  “Strutture di collaudo aerodinamico” comprende le gallerie aerodinamiche e le gallerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

2.  Per “dimensione del vano trasversale di prova” si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse maggiore dell'ellisse misurati lungo la dimensione maggiore del “vano trasversale di prova”. Il “vano trasversale di prova” è la sezione perpendicolare alla direzione del flusso.

9B006

Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 μΡa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273  K (1 000  °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.

N.B.:  CFR. ANCHE 9B106.

M15B4b

Camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:

1.  ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 2 × 10– 5 N/m2) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti: a. altitudini uguali o superiori a 15 km; o b. gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C.

9B105

‘Strutture di collaudo aerodinamico’ per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per ‘missili’ e loro sottosistemi.

N.B.:  CFR. ANCHE 9B005.

Nota:   9B105 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinamiche per velocità pari o inferiore a 3Mach con ‘dimensione del vano trasversale di prova’ pari o inferiore a 250 mm.

Note tecniche:

1.  In 9B105 ‘strutture di collaudo aerodinamico’ comprende le gallerie aerodinamiche e le gallerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

2.  Nella nota 9B105 per ‘dimensione del vano trasversale di prova’ si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse maggiore dell'ellisse misurati lungo la dimensione maggiore del ‘vano trasversale di prova’ . Il ‘vano trasversale di prova’ è la sezione perpendicolare alla direzione del flusso.

3.  In 9B105 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M15B2

“Strutture di collaudo aerodinamico” per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

Nota:   La voce 15.B.2 non sottopone ad autorizzazione le gallerie aerodinamiche per velocità pari o inferiori a 3 Mach con “dimensione del vano trasversale di prova” pari o inferiore a 250 mm.

Note tecniche:

1.  “Strutture di collaudo aerodinamico” comprende le gallerie aerodinamiche e le gallerie a onde d'urto per lo studio del flusso d'aria su oggetti.

2.  Per “dimensione del vano trasversale di prova” si intende il diametro del cerchio, il lato del quadrato o il lato maggiore del rettangolo, o l'asse maggiore dell'ellisse misurati lungo la dimensione maggiore del “vano trasversale di prova”. Il “vano trasversale di prova” è la sezione perpendicolare alla direzione del flusso.

9B106

Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:

a.  camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:

1.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

b.  gamma di temperature da meno di 223 K (– 50 °C) a oltre 398 K (+ 125 °C); e

2.  incorporano, o sono ‘progettate o modificate’ per incorporare, un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione per produrre ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g rms (valore efficace), misurata ‘a tavola vuota’ , fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di imprimere forze uguali o superiori a 5 kN;

Note tecniche:

1.  9B106.a.2. descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio con onda singola (ad esempio sinusoidale) e sistemi in grado di generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza).

2.  In 9B106.a.2. per ‘progettate o modificate’ si intende che la camera ambientale dispone di interfacce appropriate (ad esempio dispositivi di sigillatura) per incorporare un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione come specificato in 2B116.

3.  In 9B106.a.2. per ‘tavola vuota’ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

b.  camere ambientali in grado di simulare le condizioni di volo seguenti:

1.  ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 20 μΡa) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

2.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

3.  gamma di temperature da meno di 223 K (- 50 °C) a oltre 398 K (+ 125 °C).

M15B4

Camere ambientali come segue, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A. o 19.A. o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.:

a.  camere ambientali aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  in grado di simulare una delle condizioni di volo seguenti:

a.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

b.  gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C; e

2.  incorporano, o sono progettate o modificate per incorporare, un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione per produrre ambienti di vibrazione uguale o superiore a 10 g in valore efficace, misurata “a tavola vuota”, fra 20 Hz e 2 kHz e capacità di imprimere forze uguali o superiori a 5 kN;

Note tecniche:

1.  La voce 15.9B106.a.2. descrive sistemi in grado di generare un ambiente vibratorio con onda singola (ad esempio sinusoidale) e sistemi in grado di generare una vibrazione casuale a banda larga (ossia spettro di potenza).

2.  Alla voce 15.B.4.a.2. per progettate o modificate si intende che la camera ambientale dispone di interfacce appropriate (ad esempio dispositivi di sigillatura) per incorporare un'unità di vibrazione o altra apparecchiatura di collaudo a vibrazione come specificato nella voce in questione.

b.  camere ambientali in grado di simulare tutte le condizioni di volo seguenti:

1.  ambienti acustici con livello globale di pressione del suono uguale o superiore a 140 dB (riferiti a 2 × 10- 5 N/m2) o con potenza di uscita acustica nominale totale uguale o superiore a 4 kW; e

2.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  altitudini uguali o superiori a 15 km; o

b.  gamma di temperature da – 50 °C a oltre 125 °C.

9B115

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120.

M2B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi specificati in 2.A.

M3B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per le apparecchiature o i materiali specificati in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. o 3.C.

M20B2

“Apparecchiature di produzione” appositamente progettate per i sottosistemi specificati in 20.A.

9B116

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120 o ‘missili’ .

Nota tecnica:

In 9B116 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M1B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sistemi specificati in 1.A

M2B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati in 2.A.

M3B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per le apparecchiature o i materiali specificati in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. o 3.C.

M19B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sistemi specificati in 19.A.1. o in 19.A.2.

M20B1

“Mezzi di produzione” appositamente progettati per i sottosistemi specificati in 20.A.

9B117

Banchi e stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  in grado di sostenere più di 68 kN di spinta; o

b.  in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

M15B3

Banchi/stazioni di prova, utilizzabili per i sistemi specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A., in grado di sostenere una spinta maggiore di 68 kN di motori a razzo a propellente solido o liquido, o in grado di misurare simultaneamente le tre componenti di spinta assiale.

9C    Materiali



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

9C108

Materiale “isolante” sfuso e “rivestimento interno”, diverso da quelli specificati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in ‘missili’ o appositamente progettati per ‘missili’ .

Nota tecnica:

In 9C108 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M3C1

“Rivestimento interno” utilizzabile per i corpi di contenimento dei motori a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

In 3.C.1. “rivestimento interno” idoneo come interfaccia di adesione tra il propellente solido ed il corpo di contenimento o il rivestimento isolante, è normalmente costituito da una dispersione di materiali refrattari o isolanti in un polimero liquido, per esempio polibutadiene con terminali ossidrilici (HTPB) caricato con particelle di carbonio o altro polimero con l'aggiunta di agenti di indurimento, da spruzzare o depositare all'interno dei corpi di contenimento.

M3C2

Materiale “isolante” sfuso utilizzabile per corpi di contenimento dei motori a razzo nei sottosistemi specificati in 2.A.1.c.1. o appositamente progettati per sottosistemi specificati in 20.A.1.b.1.

Nota tecnica:

In 3.C.2. il materiale “isolante” destinato a essere applicato ai componenti di motori a razzo, cioè ai corpi di contenimento, alle entrate degli ugelli, ai fondi dei corpi di contenimento, include fogli di mescola di gomma composita, vulcanizzata o semivulcanizzata, contenente materiale isolante o refrattario. Può essere anche incorporato come riduttore di sforzo sui piani di comando o sugli ipersostentatori specificati in 3.A.3.

9C110

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in 9A110, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi “carico di rottura specifico” superiore a 7,62 × 104 m e “modulo specifico” superiore a 3,18 × 106 m.

N.B.:  CFR. ANCHE 1C010 E 1C210.

Nota:   Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 9C110 sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 418 K (145 °C) determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme equivalenti.

M6C1

Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per i beni specificati in 6.A.1., costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi carico di rottura specifico superiore a 7,62 × 104 m e modulo specifico superiore a 3,18 × 106 m.

Nota:   Gli unici preimpregnati con fibre impregnate di resina specificati in 6.C.1. sono quelli che utilizzano resine con temperatura di transizione del vetro (Tg), dopo il trattamento, superiore a 145 °C determinata in conformità alla ASTM D4065 o norme nazionali equivalenti.

Note tecniche:

1.  Alla voce 6.C.1. per “carico di rottura specifico” s'intende il carico di rottura espresso in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5)%.

2.  Alla voce 6.C.1. per “modulo specifico” s'intende il modulo Young in N/m2 diviso per il peso specifico espresso in N/m3, misurato alla temperatura di (296 ± 2)K ((23 ± 2) °C) ed umidità relativa del (50 ± 5 %.

9D    Software



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

9D001

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” di apparecchiature o “tecnologia” specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003.

M3D3

“Software” appositamente progettato o modificato per lo sviluppo di apparecchiature specificate in 3.A.2., 3.A.3. o 3.A.4.

9D002

“Software” appositamente progettato o modificato per la “produzione” delle apparecchiature specificate in 9A001 fino a 9A119 o 9B.

M2D2

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di motori a razzo specificati in 2.A.1.c.

9D004

Altro “software”, come segue:

a.  “software” di flusso 2D o 3D viscoso, convalidato con dati di collaudo ottenuti nella galleria aerodinamica o in volo, necessario per la creazione di modelli particolareggiati di flusso nei motori;

b.  “software” per il collaudo di motori aeronautici a turbina a gas o loro assiemi o componenti, appositamente progettato per l'acquisizione, l'affinamento e l'analisi dei dati in tempo reale, e con controllo di retroazione, comprese le variazioni dinamiche da apportare ai materiali sotto collaudo o alle condizioni di collaudo durante il collaudo stesso;

c.  “software” appositamente progettato per il controllo della solidificazione direzionale o la crescita del materiale monocristallino nelle apparecchiature specificate in 9B001.a. o 9B001.c.;

d.  non utilizzato;

e.  “software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento dei prodotti specificati in 9A012;

f.  “software” appositamente progettato per progettare il raffreddamento interno di palette mobili, palette fisse o “carenature di estremità” di turbine a gas per motori aeronautici;

g.  “software” avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.  appositamente progettato per prevedere le condizioni aerotermiche, aeromeccaniche e di combustione di motori aeronautici a turbina a gas; e

2.  previsioni di modellizzazione teorica delle condizioni aerotermiche, aeromeccaniche e di combustione, convalidate da dati sulla prestazione di motori aeronautici a turbina a gas (sperimentali o di produzione).

M19D1

“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” nei sistemi specificati in 19.A.1. o in 19.A.2.

9D101

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di beni specificati in 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117.

M1D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “mezzi di produzione” specificati in 1.B.

M2D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “mezzi di produzione” specificati in 2.B.1.

M3D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di “mezzi di produzione” e macchine di fluotornitura specificati in 3.B.1. o 3.B.3.

M12D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 12.A.1.

M15D1

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 15.B utilizzabile per i sistemi di collaudo specificati in 1.A., 19.A.1. o 19.A.2 o per i sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

M20D1

“Software” appositamente progettati o modificati per i sistemi specificati in 20.B.1.

9D103

“Software” appositamente progettato per la modellazione, la simulazione o l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104, o dei “missili” o dei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.

Nota:   Il “software” specificato in 9D103 rimane sottoposto ad autorizzazione quando combinato con i calcolatori appositamente progettati specificati in 4A102.

M16D1

“Software” appositamente progettato per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei sistemi specificati in 1.A. o dei sottosistemi specificati in 2.A. o 20.A.

Nota tecnica:

La modellizzazione comprende in particolare l'analisi aerodinamica e termodinamica dei sistemi.

9D104

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di beni specificati in 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 o 9A118.

M2D2

M2D4

M3D2

M2D5

M20D2

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di motori a razzo specificati in 2.A.1.c.

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione di sottosistemi o apparecchiature specificati in 2.A.1.b.3.

“Software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di apparecchiature specificate in 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. o 3.A.9.

Note:

1.  Il “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di motori specificati in 3.A.1. può essere esportato come parte di un aeromobile con equipaggio o come relativo “software” sostitutivo.

2.  Il “software” appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” di sistemi di controllo della propulsione specificati in 3.A.5. può essere esportato come parte di un satellite o come relativo “software” sostitutivo.

“Software” appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione di sottosistemi in 2.A.1.e.

“Software”, non specificati in 2.D.2, appositamente progettati o modificati per l'“utilizzazione” di motori a razzo specificati in 20.A.1.b.

9D105

“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, diverso da quello specificato in 9D003.e., appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” in veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104 o in “missili”.

Nota tecnica:

In 9D105 per ‘missili’ si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M1D2

“Software” appositamente progettato o modificato per coordinare la funzione di più di un sottosistema dei sistemi specificati in 1.A.

M19D1

“Software” che coordina la funzione di più di un sottosistema, appositamente progettato o modificato per l'“utilizzazione” nei sistemi specificati in 19.A.1. o 19.A.2.

9E    Tecnologia



Sistemi, apparecchiature e componenti corrispondenti identificati nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR): Allegato Apparecchiature, software e tecnologia

9E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

9E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la “produzione” di apparecchiature materials, see 1E002.f.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

9E101

a.  “Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a. o 9A115 fino a 9A121.

b.  “tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di ‘UAV’ specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a. o 9A115 fino a 9A121.

Nota tecnica:

In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

9E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'‘utilizzazione’ di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specificati in 9A005 fino a 9A011, di ‘UAV’ specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a., 9A115 fino a 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103.

Nota tecnica:

In 9E102 per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

M

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, alla “produzione” o all'“utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.

▼M24 —————

▼M49




ALLEGATO IV

Elenco «Petrolio greggio e prodotti petroliferi» di cui all’articolo 11 e all’articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli (l’acquisto, in Iran, del carboturbo di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell’operazione di volo dell’aeromobile in cui è caricato).

2712

Vaselina paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

▼M52




ALLEGATO IV bis

Prodotti di cui all'articolo 14 bis e all'articolo 31, paragrafo 1 Gas naturale e altri idrocarburi gassosi



Codice SA

Designazione delle merci

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11 00

Gas naturale – allo stato liquefatto

2711 21 00

Gas naturale – allo stato gassoso

2711 12

Propano

2711 13

Butani

2711 19 00

Altri gas di petrolio liquefatti




ALLEGATO V

Elenco di "Prodotti petrolchimici" di cui all'articolo 13 e all'articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

2812 11 00

Fosgene (cloruro di carbonile)

2814

Ammoniaca

2901 21 00

Etilene

2901 22 00

Propene (propilene)

2902 20 00

Benzene

2902 30 00

Toluene

2902 41 00

o-Xilene

2902 42 00

m-Xilene

2902 43 00

p-Xilene

2902 44 00

Miscele di isomeri dello xilene

2902 50 00

Stirene

2902 60 00

Etilbenzene

2902 70 00

Cumene

2903 11 00

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

2903 29 00

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici - altri

2903 81 00

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

2903 82 00

Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

2903 89 70

-Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici_ -- altri; --- altri

2903 91 00

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

2903 92 00

Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]

2903 99 80

- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici; -- altri; --- altri

2905 11 00

Metanolo (alcole metilico)

2905 12 00

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

2905 13 00

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

2905 31 00

Glicole etilenico (etandiolo)

2907 11 – 2907 19

Fenoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909 41 00

2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

2909 43 00

Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

2909 44 00

Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

2909 49

Altri eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910 10 00

Ossirano (ossido di etilene)

2910 20 00

Metilossirano (ossido di propilene)

2914 11 00

Acetone

2917 14 00

Anidride maleica (MA)

2917 35 00

Anidride ftalica (PA)

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

2917 37 00

Tereftalato di dimetile (DMT)

2926 10 00

Acrilonitrile

ex 2929 10 00

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

ex 2929 10 00

Diisocianato di esametilene (HDI)

ex 2929 10 00

Diisocianato di toluene (TDI)

3102 30

Nitrato di ammonio

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie



Codice SA

Designazione delle merci

2707 10 00

Benzolo (benzene)

2707 20 00

Toluolo (toluene)

2707 30 00

Xilolo (xileni)

2707 40 00

Naftalene

2707 99 80

Fenoli

2711 14 00

Etilene, propilene, butilene e butadiene




ALLEGATO VI

Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all'articolo 8 e all'articolo 31, paragrafo 1

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altri scopi.

N.B.:   Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Consiglio.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

2. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma dei regolamenti (CE) n. 423/2007, (UE) n. 961/2010 o del presente regolamento.

3. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

PROSPEZIONE E PRODUZIONE DI GREGGIO E GAS NATURALE

1.A    Apparecchiature

1. Apparecchiature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

5. Teste di pozzo di perforazione, 'blowout preventer' e 'alberi di Natale o croci di produzione' e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

a. 

Il 'blowout preventer' è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

b. 

L''albero di Natale, o croce di produzione' è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

c. 

Ai fini della presente voce, le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3  m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C    Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

2. Cementi e altri materiali rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

2. "Software" appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

3. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E    Tecnologia

1. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAZIONE DI GREGGIO E LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE

2.A    Apparecchiature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

a. 

Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

b. 

Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore a - 120 oC e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

3. 'Coldbox' ed attrezzature della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine 'attrezzature' della 'coldbox' indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La 'coldbox' comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della 'coldbox' è inferiore a – 120 oC (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della 'coldbox' è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore a – 120 oC e componenti appositamente progettati a tal fine.

5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore a – 120 oC.

6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

13. Tubi di diametro esterno di 0,2  m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

a. 

Acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;

b. 

Acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice 'PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)' superiore a 33.

Nota tecnica:

Il 'Pitting Resistance Equivalent Number' (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: PRE = % Cr 3,3 * % Mo + 30 * % N

14. 'Pigs' (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.

15. 'Pig launcher' (cassette di lancio) e 'pig catcher' (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei 'pigs'.

Nota tecnica:

Il 'pig' è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000  m3 (1 000 000  litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

a. 

serbatoi a tetto fisso;

b. 

serbatoi a tetto galleggiante.

17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C    Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

a. 

Metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

b. 

Specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

c. 

Catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d. 

Catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.

5. Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

2. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E    Tecnologia

1. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per il condizionamento e la purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

2. "Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di GNL.

3. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per il trasporto del gas naturale liquefatto.

4. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

5. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di serbatoi per lo stoccaggio del greggio e dei combustibili.

6. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:

6.1. 

"Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;

6.2. 

Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

6.3. 

Tecnologia di cracking catalitico e termico.

INDUSTRIA PETROLCHIMICA

3.A    Apparecchiature

1.    Reattori

a. 

appositamente progettati per la produzione di fosgene (CAS 75-44-5) e i relativi componenti appositamente progettati;

b. 

per fosgenazione appositamente progettati per la produzione di HDI, TDI, MDI e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;

c. 

appositamente progettati per la polimerizzazione a bassa pressione (fino a 40 bar) dell'etilene e del propilene e i relativi componenti appositamente progettati;

d. 

appositamente progettati per il cracking termico di dicloruro di etilene (DCE) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;

e. 

appositamente progettati per clorurazione e ossiclorurazione nella produzione del cloruro di vinile e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari.

2. Evaporatori a strato sottile e evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all'acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato;

3. Impianti per la separazione dell'acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componente appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato;

4. Colonne di diametro superiore a 5 000  mm e i relativi componenti appositamente progettati;

5. Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati;

6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alle specifiche API 617 o API 618.

3.B    Attrezzature per testaggio ed ispezioni

3.C    Materiali

1. Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato;

2. Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato.

3.D    Software

1. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di attrezzature specificate sub 3.A.

2. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" in impianti

3.E    Tecnologia

1. "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP);

2. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo;

3. "Tecnologia" per la "produzione" di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole);

Nota:

Per "Tecnologia" si intendono le informazioni necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

▼M49




ALLEGATO VI bis

Attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’articolo 8, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:

7304 22

–  Aste di perforazione di acciai inossidabili

7304 23

– –  Altre aste di perforazione

7304 24

– –  Altri, di acciai inossidabili

7304 29

– –  Altri

ex 7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio, con un contenuto di cromo pari o superiore all’1 % e una resistenza al freddo che può andare al di sotto di -120 oC

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– –  saldati, di acciai inossidabili

7306 19

– –  altri

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:

7306 21 00

– –  saldati, di acciai inossidabili

7306 29 00

– –  altri

 

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:

7311 00 99

–  altri, di capacità uguale o superiore a 1 000  litri

ex 7613

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti, di capacità uguale o superiore a 1 000  litri

▼M52




ALLEGATO VI ter

Attrezzature e tecnologie chiave di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater e all'articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

8406 10

Turbine a vapore per la propulsione di navi

ex 8406 90

Parti di turbine a vapore per la propulsione di navi

8407 21

Motori per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo

ex 8407 29

Motori per la propulsione di navi, altri

8408 10

Motori per la propulsione di navi

ex 8409 91 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle sottovoci 8407 21 o 8407 29

ex 8409 99 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine della sottovoce 8408 10

ex 8411 81

Altre turbine a gas di potenza non superiore a 5 000  kW, per la propulsione di navi

ex 8411 82

Altre turbine a gas di potenza superiore a 5 000  kW, per la propulsione di navi

ex 8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

ex 8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione, progettati per la propulsione di navi alla massima portata lorda possibile al massimo pescaggio pari o superiore a 55 000 tonnellate

8487 10

Eliche per navi o barche e loro pale

ex 8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

ex 9014 10 00

Bussole, comprese quelle di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9014 80 00

Altri strumenti e apparecchi di navigazione, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9014 90 00

Parti e accessori delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 80 00, esclusivamente per l'industria marittima

ex 9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri, esclusivamente per l'industria marittima.

▼M49




ALLEGATO VII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 15 e all’articolo 31, paragrafo 1



Codice SA

Designazione delle merci

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

▼M49




ALLEGATO VII bis

Software per integrare i processi industriali di cui agli articoli 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies e all’articolo 31, paragrafo 1

1. Software per la pianificazione delle risorse aziendali concepito specificamente per l’utilizzo nell’industria nucleare, militare, del gas, del petrolio, della marina, dell’aviazione, finanziaria ed edile.

Nota esplicativa: il software per la pianificazione delle risorse aziendali è un software utilizzato per la contabilità finanziaria, la contabilità di gestione, la gestione delle risorse umane, della produzione, della catena di approvvigionamento, dei progetti e dei rapporti con la clientela, i servizi di dati o il controllo dell’accesso.

▼M52




ALLEGATO VII ter

Grafite e metalli grezzi o semilavorati di cui agli articoli 15 bis, 15 ter e 15 quater e all'articolo 31, paragrafo 1

Nota introduttiva: l'inclusione di beni nel presente allegato fa salve le regole applicabili ai beni inclusi negli allegati I, II e III.



1.  Grafite

Codice SA

Designazione delle merci

2504

Grafite naturale

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

6815 11

Fibre di carbone

6815 12

Tessuti di fibre di carbonio

6815 13

Altri lavori di fibre di carbonio

6815 19

Altri lavori di grafite o di altro carbonio per usi diversi da quelli elettrici

6903 10

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili: contenenti, in peso, più di 50 % di carbonio libero

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici



2.  Ghisa, ferro e acciaio

Codice SA

Designazione delle merci

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

7202

Ferro-leghe

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94  %, in pezzi, palline o forme simili

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escluso il ferro della voce 7203)

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati



3.  Rame e lavori di rame

Codice SA

Designazione delle merci

7401 00 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

7405 00 00

Leghe madri di rame

7406

Polveri e pagliette di rame

7407

Barre e profilati di rame

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15  mm (non compreso il supporto)

7413 00 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità



4.  Nichel e lavori di nichel

Codice SA

Descrizione

7501

Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

7502

Nichel greggio

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel



5.  Alluminio

Codice SA

Designazione delle merci

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2  mm

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità



6.  Piombo

Codice SA

Designazione delle merci

7801

Piombo greggio

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo



7.  Zinco

Codice SA

Designazione delle merci

7901

Zinco greggio

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

7904 00 00

Barre, aste, profilati e fili, di zinco

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco



8.  Stagno

Codice SA

Designazione delle merci

8001

Stagno greggio

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno



9.  Altri metalli comuni; cermet;

Codice SA

Designazione delle merci

ex 8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli anticatodi per tubi di emissione di raggi X

ex 8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli articoli specificamente concepiti per l'odontoiatria

ex 8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli strumenti dentistici e chirurgici e dagli articoli specificamente concepiti per usi in ortopedia e chirurgia

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

ex 8106

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi, diversi da quelli specificamente concepiti per la preparazione di composti chimici per uso farmaceutico

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

ex 8112

Berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio, vanadio, gallio, indio e niobio (colombio), e nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dalle finestre dei tubi protettori di radiologia

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

▼B




ALLEGATO VIII

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1

A. 

▼C5

Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

▼B

Persone fisiche

▼M45 —————

▼C8

1) 

Fereidoun Abbasi-Davani. Funzione: scienziato di alto livello presso il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, MODAFL). Data di nascita: a) 1958, b) 1959. Luogo di nascita: Abadan, Iran (Repubblica islamica dell’). Altre informazioni: ha “legami con l’Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata). Lavora a stretto contatto con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.”

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

2) 

Dawood Agha-Jani. Funzione: capo del PFEP - Natanz. Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

3) 

Ali Akbar Ahmadian. Titolo: ammiraglio di squadra. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione iraniana (IRGC). Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Kerman, Iran (Repubblica islamica dell’). Alias: Ali Akbar Ahmedian. Altre informazioni: ha cambiato funzione.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

4) 

Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell’assemblaggio e della progettazione di centrifughe.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

5) 

Behman Asgarpour. Funzione: direttore operativo (Arak). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

6) 

Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell’impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

7) 

Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l’ufficio dell’AEOI preposto all’esplorazione e all’estrazione.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

8) 

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 31.12.1952. Cittadinanza: Iran. Passaporto n.: a) I0005159, rilasciato in Iran, b) 10005159, rilasciato in Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

9) 

Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9  %.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

10) 

Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

11) 

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: capo dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 15.1.1954. Passaporto n.: A0002987, rilasciato in Iran. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della Difesa.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

12) 

Ahmad Derakhshandeh. Funzione: presidente e amministratore delegato della Bank Sepah, che fornisce sostegno all’AIO e alle entità sotto il suo controllo, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), entrambi indicati nella risoluzione 1737 (2006). Data di nascita: 11.8.1956. Indirizzo: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

13) 

Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: capo dell’Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della Difesa dal 2012 al 2013.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

14) 

Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Passaporto n.: A0002302, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’).

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

15) 

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Funzione: Scienziato di alto livello del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (Physics Research Centre, PHRC). Passaporto n.: a) A0009228 [non confermato (probabilmente Iran)], b) 4229533 [non confermato (probabilmente Iran)]. Altre informazioni: l’AIEA ha chiesto di poterlo interrogare sulle attività del PHRC nel periodo in cui ne era direttore, ma l’Iran ha rifiutato.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

16) 

Mohammad Hejazi. Titolo: brigadier generale. Funzione: comandante della forza di resistenza Bassij. Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell’). Alias: Mohammed Hijazi.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

17) 

Mohsen Hojati. Funzione: capo del Fajr Industrial Group, citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 28.9.1955. Passaporto n.: G4506013, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

18) 

Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: funzionario dell’AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

19) 

M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007).

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

20) 

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 10.9. 1958. Passaporto n.: A0030940, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

21) 

Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

22) 

Naser Maleki. Funzione: capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di nascita: 1960. Passaporto n.: A0003039, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’). Numero di identificazione nazionale: Iran (Repubblica islamica dell’) 0035-11785, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’). Altre informazioni: Naser Maleki è anche un ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell’ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

23) 

Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l’impianto di conversione dell’uranio di Esfahan.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

24) 

Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

25) 

Ehsan Monajemi. Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

26) 

Mohammad Reza Naqdi. Titolo: brigadier generale. Data di nascita: a) 11.2.1949, b) 11.2.1952, c) 11.2.1953, d) 11.2.1961. Luogo di nascita: a) Najaf, Iraq, b) Teheran, Iran (Repubblica islamica dell’). Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale. Capo del comando dello Stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

27) 

Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell’impianto di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

28) 

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: tenente generale. Funzione: rettore dell’università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell’università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del MODAFL e ha condotto esperimenti sul berillio. Viceministro delle Scienze, della ricerca e della tecnologia.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

29) 

Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell’AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

30) 

Amir Rahimi. Funzione: capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Esfahan. Altre informazioni: il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Esfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell’AEOI, coinvolta in attività connesse all’arricchimento.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

31) 

Javad Rahiqi: Funzione: capo del centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell’Organizzazione dell’energia atomica iraniana (AEOI) (informazioni supplementari: nato il 24.4.1954; luogo di nascita: Marshad).

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).

32) 

Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

33) 

Morteza Rezaie. Titolo: brigadier generale. Funzione: vice comandante dell’IRGC. Data di nascita: 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

34) 

Morteza Safari. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante delle forze navali dell’IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

35) 

Yahya Rahim Safavi. Titolo: maggiore generale. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell’). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

36) 

Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

37) 

Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: partecipa al programma riguardante i missili balistici dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006

38) 

Qasem Soleimani. Titolo: brigadier generale. Funzione: comandante della forza Qods. Data di nascita: 11.3.1957. Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell’). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passaporto n.: 008827, rilasciato in Iran. Altre informazioni: è stato promosso a maggiore generale, mantenendo la funzione di comandante della forza Qods.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

39) 

Ghasem Soleymani. Altre informazioni: direttore delle operazioni di estrazione dell’uranio nella miniera di Saghand.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

40) 

Mohammad Reza Zahedi. Titolo: brigadier generale. Funzione: comandante delle forze di terra dell’IRGC. Data di nascita: 1944. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell’). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

41) 

Mohammad Baqer Zolqadr. Funzione: generale, ufficiale dell’IRGC, viceministro dell’Interno preposto alla sicurezza. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

42) 

Azim Aghajani. Funzione: membro della forza Qods dell’IRGC che opera sotto la direzione del comandante della forza Qods, il maggiore generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell’). Passaporto n.: a) 6620505 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’), b) 9003213 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell’). Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l’esportazione dall’Iran di armi e materiale connesso.

Data di designazione da parte dell’ONU: 18.4. 2012

43) 

Ali Akbar Tabatabaei. Funzione: membro della forza Qods dell’IRGC che opera sotto la direzione del comandante della forza Qods, il maggiore generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Data di nascita: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi, b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell’). Passaporto n.: a) 9003213 rilasciato in Iran / sconosciuto, b) 6620505 rilasciato in Iran / sconosciuto. Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l’esportazione dall’Iran di armi e materiale connesso.

Data di designazione da parte dell’ONU: 18.4.2012.

▼B

Entità

▼M45 —————

▼M51

1) 

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: coinvolta nella produzione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

2) 

Amin Industrial Complex. Amin Industrial Complex (complesso industriale Amin) ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione. Il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006).

Ubicazione: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran Alias: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

3) 

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG), alias: Ammunition Industries Group. Altre informazioni: a) l’AMIG controlla la 7th of Tir, citata nella risoluzione 1737 (2006) per il suo ruolo nel programma di centrifughe dell’Iran. L’AMIG è a sua volta di proprietà e sotto il controllo della DIO, citata nella risoluzione 1737 (2006).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

4) 

Armament Industries Group. il Gruppo delle industrie dell’armamento (AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie. L’AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.

Ubicazione: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

5) 

Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

6) 

Bank Sepah e Bank Sepah International. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e gruppi sotto il suo controllo, ivi compreso lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

7) 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata delle società Saccal System, b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un’entità figurante nella risoluzione 1737 (2006).

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

8) 

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Altre informazioni: produzione e sviluppo di missili da crociera. Responsabile dei missili navali, inclusi i missili da crociera.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

9) 

Defence Industries Organisation (DIO). Altre informazioni: entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

10) 

Defense Technology and Science Research Center. Il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (Defense Technology and Science Research Center, DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovrintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.

Ubicazione: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).

11) 

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

12) 

Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Altre informazioni: società di comodo dell’AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

13) 

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) e Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI).

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

14) 

Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell’AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

15) 

Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell’AIO, c) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

16) 

Farasakht Industries. Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.

Ubicazione: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

17) 

Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell’Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

18) 

First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat. Negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari.

Ubicazione: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Numero di registrazione dell’impresa: LL06889 (Malaysia). Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

19) 

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: ha utilizzato l’AIO per alcuni tentativi di acquisizione.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

20) 

Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell’AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).

21) 

Joza Industrial Co. Altre informazioni: società di comodo dell’AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

22) 

Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Altre informazioni: fornitore per l’impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) - Natanz.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

23) 

Karaj Nuclear Research Centre. Altre informazioni: fa parte della divisione ricerca dell’AEOI.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

24) 

Kaveh Cutting Tools Company. Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Ubicazione: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

25) 

Kavoshyar Company. Altre informazioni: società sotto il controllo dell’AEOI.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

26) 

Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell’Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO, b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

27) 

M. Babaie Industries. M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana. L’AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006).

Ubicazione: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

28) 

Malek Ashtar University. Dipende dal DTSRC del MODAFL. Comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Centro di ricerca in fisica (Physics Research Center, PHRC). Gli ispettori dell’AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.

Ubicazione: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

29) 

Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 - Arak, b) partecipa al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

30) 

Ministry of Defense Logistics Export. Il ministero dell’Esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007), che vieta all’Iran di vendere armi e materiale connesso.

Ubicazione: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; situato sul lato occidentale di Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran. Data di designazione da parte dell’UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

31) 

Mizan Machinery Manufacturing. Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.

Ubicazione: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran Alias: 3MG Data di designazione da parte dell’UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).

32) 

Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak. MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.

Ubicazione: Arak, Iran Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

33) 

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine. Il Centro di ricerca nucleare per l’agricoltura e la medicina (Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine, NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006). Il NFRPC è il centro dell’AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all’arricchimento.

Ubicazione: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

34) 

Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO, b) fabbrica macchinari per l’esercito iraniano, compresi sistemi missilistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

35) 

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera all’interno dell’AEOI.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

36) 

Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO che produce munizioni, esplosivi e propellenti solidi per razzi e missili.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

37) 

Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di vari aerei, compresi MI-171, utilizzati dalle forze aeree dell’IRGC.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

38) 

Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell’Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell’AIEA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

39) 

Pejman Industrial Services Corporation. Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

40) 

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell’impianto di conversione dell’uranio di Esfahan.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

41) 

Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. L’IRGC si è vantato di utilizzare questi prodotti nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

42) 

Sabalan Company. Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

43) 

Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità controllata dall’AIO che ha acquistato per conto dell’AIO attrezzature destinate al programma missilistico.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

44) 

Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell’AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.

Data di designazione da parte dell’ONU: 3.3.2008.

45) 

7th of Tir. Altre informazioni: entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell’Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

46) 

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

47) 

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell’AIO.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

48) 

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell’AIO.

Data di designazione da parte dell’ONU: 23.12.2006.

49) 

Shahid Karrazi Industries. Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: Teheran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

50) 

Shahid Satarri Industries. Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.

Ubicazione: Southeast Tehran, Iran Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

51) 

Shahid Sayyade Shirazi Industries. Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.

Ubicazione: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

52) 

Sho’a’ Aviation. Altre informazioni: produce velivoli ultraleggeri che l’IRGC sostiene di utilizzare nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

53) 

Special Industries Group. Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.

Ubicazione: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’UE: 24.7.2007 (ONU: 9.6.2010).

54) 

TAMAS Company. Altre informazioni: a) coinvolta in attività connesse all’arricchimento; b) la società TAMAS è l’organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell’uranio e un’altra responsabile del trattamento, dell’arricchimento e dei residui dell’uranio.

Data di designazione da parte dell’UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).

55) 

Tiz Pars. Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG. Tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell’Iran, per conto del gruppo SHIG.

Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

56) 

Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell’AIO coinvolta nell’acquisto internazionale di attrezzatura missilistica.

Data di designazione da parte dell’ONU: 24.3.2007.

57) 

Yazd Metallurgy Industries. Yazd Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.

Ubicazione: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

58) 

Behineh Trading Co.

Altre informazioni: società iraniana che ha svolto un ruolo fondamentale nel trasferimento illecito di armi dall’Iran all’Africa occidentale e ha agito per conto della forza Qods dell’IRGC, comandata dal maggiore generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007), quale speditore della partita di armi. Informazioni supplementari: Ubicazione: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefono: +98 919 538 2305. Sito web: http://www.behinehco.ir Data di designazione da parte dell’ONU: 18 aprile 2012.

59) 

Yas Air. Yas Air è il nuovo nome di Pars Air, una società posseduta da Pars Aviation Services Company, che è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Yas Air ha assistito Pars Aviation Services Company, un’entità designata dalle Nazioni Unite, nella violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007).

Ubicazione: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran. Data di designazione da parte dell’ONU: 10.12.2012.

60) 

SAD Import Export Company. SAD Import Export Company ha assistito Parchin Chemical Industries e 7th of Tir Industries, entità designate dalle Nazioni Unite, nella violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007).

Ubicazione: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813. Data di designazione da parte dell’ONU: 10.12.2012.

▼B

B. 

Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del ►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ◄

▼M45 —————

▼M51

1) 

Fater (o Faater) Institute: controllata di Khatam al-Anbiya (KAA). ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti dell’IRGC in Iran.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

2) 

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

3) 

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

4) 

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

5) 

Hara Company. Hara Company è posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

6) 

Imensazan Consultant Engineers Institute. Imensazan Consultant Engineers Institute è posseduta o controllata da KAA o agisce per conto di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

7) 

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un’impresa di proprietà dell’IRGC che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per la Passive Defense Organization (Organizzazione della difesa passiva). In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell’uranio di Qom/Fordow.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

8) 

Makin: Makin è posseduta o controllata da KAA, o agisce per conto di KAA, ed è una controllata di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

9) 

Omran Sahel. Omran Sahel è posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

10) 

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da KAA o agisce per conto di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

11) 

Rah Sahel: Rah Sahel è posseduta o controllata da KAA o agisce per conto di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

12) 

Rahab Engineering Institute: Rahab è posseduta o controllata da KAA, o agisce per conto di KAA, ed è una controllata di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

13) 

Sahel Consultant Engineers. Sahel Consultant Engineers è posseduta o controllata da Ghorb Nooh.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

14) 

Sepanir: Sepanir è posseduta o controllata da KAA o agisce per conto di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

15) 

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da KAA o agisce per conto di KAA.

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

▼B

C. 

Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

▼M25 —————

▼M51

1) 

Irano Hind Shipping Company: ubicazione: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

2) 

IRISL Benelux NV: ubicazione: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; numero IVA BE480224531 (Belgio)

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

3) 

South Shipping Line Iran (SSL): ubicazione: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Data di designazione da parte dell’ONU: 9.6.2010.

▼B




ALLEGATO IX

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 2

►C5  I. 

Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici ◄ ►M4  e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran ◄



A.  Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M25 —————

▼M50

1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita: 14.3.1949

Luogo di nascita: Khoy, Repubblica islamica dell’Iran

Sesso: maschile

Reza Aghazadeh è un cittadino iraniano, membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. È stato capo dell’Organizzazione per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI) tra il 1997 e il 2009. Le posizioni da lui occupate lo hanno posto in prima linea nello sviluppo del programma nucleare iraniano. È ancora consultato dai suoi colleghi dell’AEOI in merito a questioni nucleari. Reza Aghazadeh è pertanto responsabile di partecipare direttamente al programma nucleare e all’escalation nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

▼M3 —————

▼M25 —————

▼M53 —————

▼B

4.

Ingegner Mojtaba HAERI

 

Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO

23.6.2008

▼M21 —————

▼M25 —————

▼M53 —————

▼M53

7.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell’NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Sesso: maschile

Ali Reza Khanchi è uno scienziato nucleare affiliato all’Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI).

NSTRI è un organismo di ricerca inserito nell’elenco dell’UE affiliato a livello ufficiale all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI).

Ali Reza Khanchi partecipa pertanto alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran e fornisce loro sostegno.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

▼M48

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

Data di nascita: 2.4.1955

Funzione: professore presso la Malek Ashtar University; presidente del consiglio di amministrazione di Iran Telecommunication Company

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Ebrahim Mahmudzadeh è professore presso l'università Malek Ashtar University, inserita nell'elenco dell'UE, che dipende dal Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (Defense Technology and Science Research Centre - DTSRC), inserito nell'elenco dell'UE, il quale sostiene il ministero iraniano della Difesa per la logistica delle forze armate (Ministry of Defence for Armed Forces Logistics - MODAFL) tramite servizi di ricerca e sviluppo (R&S).

I membri del corpo accademico della Malek Ashtar University sono coinvolti nella ricerca relativa a missili ed energia nucleare e pertanto forniscono sostegno in termini di ricerca e sviluppo al governo dell'Iran.

Ebrahim Mahmudzadeh è anche presidente del consiglio di amministrazione di Iran Telecommunication Company, parzialmente controllata dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) inserito nell'elenco dell'UE.

Pertanto Ebrahim Mahmudzadeh fornisce sostegno al governo dell'Iran.

23.6.2008

▼M14 —————

▼B

10.

Brigadier Generale Beik MOHAMMADLU

 

Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL (vedi parte B, n. 29)

23.6.2008

▼M4 —————

▼M46

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Viceministro dell’Industria e presidente dell’IMIDRO, l’Organizzazione iraniana per lo sviluppo e la ristrutturazione delle miniere e delle industrie minerarie, dall’agosto 2023. Ex capo del Naval Defense Missile Industry Group designato dall’UE, noto anche come Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) e Cruise Missile Industry Group.

26.7.2010

▼M46 —————

▼M50

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ex ministro degli Affari esteri. Ex capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI). Continua a operare in un ambito in cui si intersecano mondo accademico e politica e nel corso di recenti apparizioni pubbliche ha difeso e promosso l’industria nucleare dell’Iran. Fornisce pertanto sostegno al governo iraniano e alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(17.11.2009, sospesa dal 16.1.2016)

▼M39

16.

Contrammiraglio Mohammad SHAFI’I RUDSARI (alias ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi’I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi’I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei)

 

Ex delegato al coordinamento del MODAFL (vedi parte B, n. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA (alias Solatsana

Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)

 

Amministratore delegato dell’impianto di conversione dell’uranio di Esfahan. Si tratta dell’impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006 Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.

23.4.2007

▼M25 —————

▼M50

19.

Engineer Naser RASTKHAH

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Ex vicecapo dell’AEOI. L’AEOI sovrintende al programma nucleare dell’Iran ed è designata nell’UNSCR 1737 (2006). Rastkhah fa attualmente parte del consiglio di amministrazione della Società iraniana per la radioprotezione, un’istituzione statale affiliata all’AEOI, che sovrintende al programma nucleare iraniano. Partecipa pertanto al programma nucleare dell’Iran e gli fornisce sostegno.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼M53 —————

▼M3 —————

▼M39

23.

Davoud BABAEI

 

Attuale capo della sicurezza della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l’innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell’Armed Forces Logistics’ research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione in precedenza guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall’ONU. L’AIEA ha riconosciuto nell’SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell’Iran, su cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all’AIEA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M39 —————

▼M4 —————

▼M48

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

Funzione: professore presso l'Iran University of Science and Technology

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Professore presso l'Iran University of Science and Technology; ex ministro delle Scienze, della ricerca e della tecnologia. In qualità di direttore dei progetti della 111a sezione del Piano AMAD, ha dato sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M48

29.

Milad JAFARI (Milad JAFERI)

Data di nascita: 20.9.1974

Luogo di nascita: Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Entità associate: Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG); MACPAR Makina San Ve Tic; Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi; STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designate dall'UE.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M46

31.

Ali KARIMIAN

 

Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alle SHIG e SBIG, designate dall’UE.

1.12.2011

▼M48

32.

Majid KHANSARI

Data di nascita: 1972

Luogo di nascita: Khomeini Shahr, Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Majid Khansari svolge un ruolo influente nell'ambito del programma nucleare iraniano. È l'ex amministratore delegato del sito nucleare di Natanz, nonché di Kalaye Electric Company (KEC), società produttrice di centrifughe inserita nell'elenco dell'UE.

In qualità di esperto nel settore della gestione nucleare, continua a fornire la propria opinione in merito al programma nucleare iraniano e ad influenzare il dibattito nazionale su tale programma.

Majid Khansari è pertanto coinvolto nelle attività nucleari o relative ai missili balistici dell'Iran.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Amministratore delegato di MATSA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata).

1.12.2011

▼M25 —————

▼M50

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Mohammad Reza Rezvanianzadeh è affiliato all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica e all’entità governativa Organizzazione iraniana per la geologia e la prospezione mineraria. È pertanto associato a entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼M1 —————

▼M48

40.

Hamid SOLTANI

Funzione: amministratore delegato di Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Hamid Soltani è l'amministratore delegato di Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA).

Nella sua posizione è stato coinvolto nelle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o nello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M48

42.

Javad AL YASIN

Funzione: capo del Research Centre for Explosion and Impact

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M25 —————

▼M51 —————

▼M55

57.

Ali ANSARI

alias Ali Akbar ANSARI

Funzione: imprenditore

Data di nascita: 26.12.1968

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Ali Ansari è un uomo d'affari iraniano ed ex proprietario di Bank Ayandeh e Iran Mall.

Attraverso una rete di società Ali Ansari utilizzacanali bancari esteri per trasferire fondi all'estero. Tali fondi provengono in parte dalle vendite di petrolio iraniano. Il settore petrolifero iraniano costituisce un'importante fonte di finanziamento per le forze armate iraniane e per il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — «IRGC»).

Inoltre, attraverso una rete di società, Ali Ansari acquisisce beni sostanziali, compresi beni immobili nell'UE e nel Regno Unito, per conto di persone collegate alla leadership iraniana, tra cui la Guida suprema Mojtaba Khamenei.

Pertanto, Ali Ansari fornisce sostegno al governo iraniano.

30.7.2026

▼B



B.  Entità

▼M29

▼B

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M48

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

Indirizzo 1: AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Indirizzo 2: Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

Entità associate: ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics – MODAFL)

Aerospace Industries Organization (AIO) è una controllata del ministero della Difesa per la logistica delle forze armate (MODAFL) dell'Iran, inserito nell'elenco dell'UE, responsabile di sovrintendere al programma iraniano riguardante i missili balistici.

Supervisiona varie controllate incaricate della produzione o dell'approvvigionamento di diverse componenti del programma riguardante i missili balistici.

Pertanto, Aerospace Industries Organisation (AIO) fornisce sostegno al governo iraniano.

23.4.2007

▼M39

2.

Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Società controllata dal MODAFL che si è accertato fornire dati geospaziali per il programma di missili balistici.

23.6.2008

▼M25 —————

▼B

4.

►M25  — ◄

►M25   ◄

►M25  — ◄

►M25   ◄

►M25   ◄

►M25   ◄

►M25  — ◄

►M25   ◄

b)  ██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

▼M25 —————

▼M50

3.

Azarab Industries

Indirizzo: Sede: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Fabbrica: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873

Azarab Industries è coinvolta nel settore della produzione di energia nucleare e ha stretti legami con l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organization of Iran - AEOI). Azarab Industries è inoltre collegata a Khatam-al Anbiya, una società di ingegneria controllata dall’IRGC.

Pertanto, Azarab Industries partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e fornisce sostegno a tali attività.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

4.

Bank Mellat

Indirizzo: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran, in particolare mediante prestiti volti a sostenere società governative non redditizie. Il governo iraniano è inoltre il principale azionista di Bank Mellat. Bank Mellat fornisce pertanto sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 60FC005874HRB10813

Bank Melli è la più grande banca iraniana, è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL). In quanto tale, Bank Melli è controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (a)

Arian Bank

(alias Aryan Bank)

Indirizzo: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank è una joint venture fra Bank Melli e Bank Saderat. Bank Melli è la più grande banca iraniana, è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL).

Bank Saderat è una delle principali banche iraniane e il governo iraniano è uno dei suoi principali azionisti. Fornisce sostegno finanziario alle entità vicine all’IRGC e ai mandatari del governo iraniano.

Pertanto Arian Bank è un’entità detenuta e controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M53 —————

▼M50

5. (d)

Bank Kargoshaie

(alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

Indirizzo: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaie è una controllata di Bank Melli. Bank Kargoshaie fornisce servizi finanziari sia a privati che a imprese. Bank Melli è invece la più grande banca iraniana: è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL). Pertanto, Bank Kargoshaie è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

Indirizzo: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Indirizzo: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116

Indirizzo: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 89584

Bank Melli Iran Investment Company è una banca di investimento iraniana. È detenuta e controllata da Bank Melli, la più grande banca iraniana, a sua volta detenuta e controllata dal governo iraniano e vi fornisce sostegno. Bank Melli Iran Investment Company è pertanto detenuta e controllata da un’entità che sostiene il governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (f)

Bank Melli Iran ZAO

alias Mir Business Bank

Indirizzo: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Indirizzo: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Fax: 29.9.20257 4959286286, 29.9.20257 4956286286

E-mail: mbbmos@mbbru.com

Mellimos@BMIRU.com

Mellimos@Rex400.ru

Sito web dell’entità: www.mbbru.com www.bmiru.com

Bank Melli Iran ZAO è una banca iraniana con sede in Russia. Bank Melli Iran ZAO è detenuta e controllata da Bank Melli, la più grande banca iraniana, che è detenuta e controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo. Bank Melli Iran ZAO è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (g)

Bank Melli Printing and Publishing Company

alias BMPPC

Indirizzo:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183

Indirizzo: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran

Indirizzo: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 382231

Bank Melli Printing and Publishing Company è una società di stampa ed editoria iraniana. È detenuta e controllata da Bank Melli, che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Bank Melli Printing and Publishing Company è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (h)

Cement Investment and Development Company

alias CIDCO

alias Cement Industry Investment and Development Company

alias CIDCO Cement Holding

Indirizzo: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451

Indirizzo: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Cement Investment and Development Company è una società iraniana detenuta e controllata da Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC è detenuta e controllata da Bank Melli, che a sua volta è detenuta e controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo. Cement Investment and Development Company è pertanto detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (i)

First Persian Equity Fund

Indirizzo: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

Indirizzo: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands

Indirizzo: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

First Persian Equity Fund è un fondo di investimento lanciato nel 2007 da Bank Melli. Bank Melli è la più grande banca iraniana, detenuta e controllata dal governo dell’Iran. First Persian Equity Fund è pertanto detenuto e controllato da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (j)

Mazandaran Cement Company

Indirizzo: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR40014GN

Data di registrazione: 1975

Mazandaran Cement Company è una società iraniana controllata da Bank Melli e dal governo iraniano. Funge da veicolo per gli interessi di Bank Melli nell’industria del cemento. Mazandaran Cement Company è pertanto controllata dal governo iraniano e da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (m)

Melli Bank plc

Indirizzo: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, United Kingdom

Numero di registrazione: GB04152338

Melli Bank PLC è una società interamente controllata da Bank Melli Iran, che è detenuta dal governo iraniano. Melli Bank PLC è pertanto detenuta da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (o)

Shemal Cement Company

alias Siman Shomal

alias Shomal Cement Company

Indirizzo: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran

Indirizzo: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran

Indirizzo: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Shemal Cement Company è una società del settore del cemento controllata da Bank Melli Iran, che è detenuta e controllata dal governo iraniano e che fornisce sostegno a quest’ultimo. Il principale azionista di Shemal Cement Company è Cement Industries Investment and Development Company, che è detenuta a maggioranza da National Development Group Investment, il cui azionista principale è Bank Melli Iran.

Shemal Cement Company è pertanto controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼B

6.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

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7.

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▼M50

7.

Bank Saderat

Indirizzo: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran

Bank Saderat è una delle principali banche iraniane. Il governo iraniano è uno dei suoi principali azionisti.

Bank Saderat fornisce sostegno finanziario sotto forma di prestiti a entità vicine all’IRGC. Consente inoltre di incanalare i finanziamenti verso i mandatari del governo iraniano nella regione, responsabili delle attività di destabilizzazione.

Pertanto, Bank Saderat sostiene il governo iraniano e fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M31 —————

▼M29

7 bis (1).

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►M29   ◄

►M29   ◄

►M29  — ◄

 

▼M25 —————

▼M50

8.

Sina Bank

187 Mothari Avenue, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IRFEB54525

Sina Bank è controllata dalla Islamic Revolution Mostazafan Foundation, un’importante entità parastatale iraniana controllata dalla Guida suprema Khamenei, che detiene una partecipazione di controllo in Sina Bank. Sina Bank offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso la Mostazafan Foundation.

29.9.2025

(8.11.2014, sospesa dal 16.1.2016)

▼M46

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company, designata dall’UE. Il direttore dell’ESNICO è Haleh Bakhtiar.

26.7.2010

▼M35 —————

▼B

11.

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▼M50

11. (a)

EDBI Exchange Company

alias Export Development Exchange Broker Co.

Indirizzo: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company è una controllata di Export Development Bank of Iran (EDBI) e fornisce servizi di cambio ai suoi clienti. EDBI è una banca di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EDBI Exchange Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

11. (b)

EDBI Stock Brokerage Company

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company è una controllata di Export Development Bank of Iran (EDBI). Fornisce servizi di intermediazione azionaria ai suoi clienti. EDBI è una banca di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EDBI Stock Brokerage Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

11. (c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Indirizzo: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Luogo di registrazione: Caracas, Venezuela

Data di registrazione: 2007 o 2008

Numero di registrazione: J294640109

Banco Internacional de Desarrollo (BID) è un’entità venezuelana detenuta da Export Development Bank of Iran (EDBI), un’entità iraniana il cui obiettivo è fornire sostegno al governo iraniano. Pertanto BID è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M43

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran

Filiale dell’IAIO nel quadro del MODAFL, designate entrambe dall’UE, produce principalmente materiali compositi per l’industria aeronautica.

Fajr Aviation Composite Industries produce inoltre droni che si presume siano utilizzati per la destabilizzazione regionale.

26.7.2010

▼M14 —————

▼M25 —————

▼M50

14.

Future Bank BSC

Indirizzo: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785

Documento di registrazione dell’impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9.6.2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

Future Bank BSC è una banca iraniana con sede in Bahrein. Future Bank BSC è stata creata come joint venture tra Bank Saderat e Bank Melli, due delle principali banche iraniane, detenute e controllate dal governo dell’Iran e fornisce sostegno a quest’ultimo. Pertanto Future Bank BSC è detenuta e controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

15.

Industrial Development & Renovation Organization

alias IDRO

Indirizzo: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teheran, Iran

Indirizzo: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran

Indirizzo: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran

Indirizzo: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran

Data di registrazione: 1967

L’Industrial Development and Renovation Organisation (Organizzazione per lo sviluppo e la ristrutturazione industriali) è un ente statale competente per l’accelerazione dell’industrializzazione iraniana. È coinvolta nei programmi nucleari e missilistici e fornisce sostegno al settore industriale iraniano. Pertanto l’Organizzazione per lo sviluppo e la ristrutturazione industriali è detenuta o controllata dal governo iraniano e lo sostiene.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼B

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Società controllata dalla IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense, solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue controllate si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, n. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della MODAFL (vedi n. 29).

26.7.2010

▼M46

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA; TESA; Farayand Technique; Technology of Centrifuge of Iran Company)

Indirizzo 1: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran

Indirizzo 2: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran

Indirizzo 3: Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran, Iran

L’Iran Centrifuge Technology Company produce componenti per centrifughe di arricchimento dell’uranio e sostiene direttamente le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

26.7.2010

▼M35 —————

▼M46

20.

Iran Electronics Industries e le seguenti controllate:

P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Società controllata al 100 % dal MODAFL (quindi organizzazione sorella dell’AIO, dell’AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d’arma iraniani. È pertanto un’entità che partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.6.2008

 

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahan, Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

È posseduta o controllata dall’Iran Electronics Industries, un’entità che partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione, ovvero agisce per suo conto. L’Isfahan Optics partecipa inoltre alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

26.7.2010

▼B

21.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Organizzazione del MODAFL (vedi n. 29) responsabile della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Azienda ingegneristica che approvvigiona l’Organizzazione dell’energia atomica iraniana, designata ai sensi dell'UNSCR 1737.

26.7.2010

▼M25 —————

▼M50

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000047040

Kala Naft è una società di produzione, sostegno e acquisto e una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, Kala Naft è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

25.

Machine Sazi Arak

P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran

Numero di registrazione: IR30177GN

Data di registrazione: 1967

Machine Sazi Arak è una società iraniana di produzione di macchinari e attrezzature industriali. Produce attrezzature per attività sensibili in termini di proliferazione e fra i suoi clienti figurano l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI) e MODAFL. È affiliata altresì a IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare. Machine Sazi Arak è stata coinvolta inoltre nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Sostiene altresì le attività di prospezione di petrolio e gas sotto la supervisione del ministero del Petrolio, come pure di NIOC e delle sue controllate. Pertanto Machine Sazi Arak è coinvolta nel programma missilistico nucleare e fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M48

26.

Marine Industries (alias Marine Industries Organization (MIO), Marine Industries Group (MIG))

Indirizzo: Pasdaran Ave., PO Box 19585/ 777, Tehran, Iran

Luogo di registrazione: Tehran, Iran

Data di registrazione: 1996

Sede principale: Iran

Entità associate: Defense Industries Organization (Organizzazione delle industrie della difesa – DIO); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (ministero della Difesa per la logistica delle forze armate – MODAFL)

Marine Industries è una controllata della Defense Industries Organization (Organizzazione delle industrie della difesa – DIO), che è a sua volta una controllata del ministero della Difesa per la logistica delle forze armate (MODAFL).

Marine Industries è coinvolta nell'ambito della dimensione marittima del programma missilistico dell'Iran, anche tramite la costruzione di navi in grado di trasportare e lanciare missili offensivi.

Marine Industries è pertanto un'entità coinvolta in attività nucleari o relative a missili balistici che fornisce sostegno al governo dell'Iran.

23.4.2007

▼M25 —————

▼M50

27.

Power Plants Equipment Manufacturing Company

alias Saakhte Tajhizate Niroogahi

Indirizzo: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) dipende dall’AEOI e da Novin Energy (designate entrambe nell’UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

Pertanto Power Plants’ Equipment Manufacturing Company fornisce sostegno alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M39

28.

Mechanic Industries Group

(alias: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye

Mechanic)

 

Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.

23.6.2008

▼M46

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)

Indirizzo 1: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran

Indirizzo 2: PO Box 11365-8439, Iran

Indirizzo 3: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran

Indirizzo 4: PO Box 11365-8439, Iran

Indirizzo 5: Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Indirizzo 6: PO Box 16315-189, Tehran, Iran

Indirizzo 7: located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

Indirizzo 8: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Tehran, Iran

Il Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate), che comprende il MODLEX Export Center (noto anche come Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)), è responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo, fabbricazione ed esportazione nel settore della difesa dell’Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.

23.6.2008

▼M25 —————

▼M50

30.

Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)

No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Iran

Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) è una controllata dell’AEOI (inserita nell’elenco dell’UE) ed è coinvolta nello sviluppo di centrali nucleari. Pertanto NPPD partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

▼M46

31.

Parchin Chemical Industries (PCI)

صنایع شیمیایی پارچین

(alias: Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group;

PCF Chemical Industries Group;

Parchin Chemical Factories;

Parchin Chemical Industry Group;

PCI Group;

Parchin Chemical Ind (PCF);

Parchin Chemical Factories;

Para Chemical Industries;

PCF;

PCI;

Parchin Military Base)

Indirizzo 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin

Indirizzo 2: Nobonyad Square, Tehran 15765-358

Indirizzo 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Tehran, Iran (Factory)

Indirizzo 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Tehran, Iran (Head Office)

Indirizzo 5: Pasdaran Square, P.O. Box 16765/358, Tehran, Iran

Indirizzo 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Tehran, Iran

La Parchin Chemical Industries (PCI) produce munizioni, esplosivi e propellenti solidi per razzi e missili. Gli impianti della Parchin sono stati utilizzati per produrre e testare armi nucleari. La Parchin Chemical Industries è pertanto responsabile di fornire sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

La Parchin Chemical Industries fa parte del Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), che è una filiale dell’Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) iraniana, la quale a sua volta fa capo al ministero della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL) ed è quindi di proprietà del governo iraniano. La Parchin Chemical Industries è pertanto un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano ed è controllata da entità — cui è altresì associata — che forniscono sostegno al governo iraniano.

23.6.2008 (ONU: 24.3.2007)

 

 

Telefono: +98 21 2258929; +98 21 35243153; +98 21 3130626

Sito web: http://icig.ir/

Numero di registrazione: Cooperative Company Registration No 892

Entità associate: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (ministero della difesa e della logistica delle forze armate – MODAFL); Defense Industries Organization (Organizzazione delle industrie della difesa – DIO); Aerospace Industries Organization (Organizzazione delle industrie aerospaziali – AIO); Iran Electronics Industries (IEI)

 

 

▼M48

32.

Parto Sanat Co (alias Parto Sanaat Co.; Parto Sanat Company; Partonsanat; Partosanat Co.; Partosanat PJSC; Yakan Parto; Bargh Va Electronic Partosanat)

Indirizzo: No. 2417 Valiasr St., corner of 14th St., PO Box 15178 43316, Tehran, Iran

Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare e modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.

26.7.2010

▼B

33.

Organizzazione della difesa passiva (Passive Defense Organization - PDO)

 

Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui - stante alle dichiarazioni dell'Iran - il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il Brigadier Generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.

26.7.2010

34.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

▼M48

35.

Raka

Entità associata: Kalaye Electric Company (KEC)

Una divisione di Kalaye Electric Company, designata dall'UE. Costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordow (Qom).

26.7.2010

▼M25 —————

▼M50

36.

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute

alias Research Institute of Nuclear Science and Technology

alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran

L’Iran Nuclear Science and Technology Research Institute è affiliato a livello ufficiale all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), che sovrintende al programma nucleare iraniano. Pertanto l’Iran Nuclear Science and Technology Research Institute è coinvolto nelle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e le sostiene.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M39

37.

Schiller Novin

(alias: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)

Gheytariyeh Avenue - nr 153 - 3rd Floor - P.O. Box 17665/153 6 19389 Teheran

Agisce per conto dell’Organizzazione delle industrie della difesa (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)

 

Entità sotto il controllo dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell’Iran. La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. Segue progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.

26.7.2010

▼B

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.

26.7.2010

▼M39

40.

Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO) (alias State Purchasing Office; State Purchasing Organization)

 

L’SPO sembra facilitare l’importazione di armi complete. Sarebbe una società controllata dal MODAFL.

23.6.2008

▼M48

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); Presidential Center for Cooperation on Transformation and Progress)

Luogo di registrazione: Tehran, Iran

Il Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (Ufficio per la cooperazione tecnologica (TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano), opera nei settori di ricerca, biotecnologia, nanotecnologia, energia rinnovabile e tecnologie dell'informazione.

Le sue operazioni risalgono al 2001 quando è stato incaricato della pianificazione strategica e del coordinamento delle attività di sviluppo in materia di nanotecnologia dell'Iran. Dipende dal Gabinetto presidenziale ed è soggetto alla sua supervisione. Funge da polo del settore e coordina e agevola le relazioni e le collaborazioni. Mantiene relazioni con la comunità internazionale, funge da collegamento tra i laboratori del paese, finanzia gli scienziati iraniani e opera nel settore dell'insegnamento.

Nelle vesti di Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC), suo alias, fa inoltre parte di un sistema interdipartimentale composto dal CITC, dal ministero iraniano dell'Informazione e dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) sotto il diretto comando del presidente iraniano. Gli individui associati a CITC, che operano come rappresentanti ufficiali dell'Iran all'estero, hanno altresì svolto segretamente le funzioni di ufficiali di intelligence scientifica e tecnica.

Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione. Fornisce sostegno al governo dell'Iran.

26.7.2010

42.

Yeganeh Energy Sazan Atrak Part (precedentemente noto come Yasa Part) e le seguenti controllate:

Indirizzo: Ground Floor – Building 0 – Maharat 3 Alley – Maharat Street – Bidak Industrial Area – Badranlu Rural District – Central District – Bojnord City – Northern Khorasan Province, Iran Postal Code: 9418156318

Tipo di entità: società per azioni privata

Luogo di registrazione: Bojnord – North Khorasan Province, Iran

Numero di registrazione: 5219

Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e delle tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.

26.7.2010

 

a)  Arfa Paint Company (alias ARFA; Arfa Company)

Indirizzo 1: Unit 5, 9th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Tehran, Iran

Indirizzo 2: 16th km Karaj Special Road, Tehran, Iran

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

 

b)  Arfeh Company

Indirizzo: West Lavasani, Tehran, Iran

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

 

d)  Hosseini Nejad Trading Co. (alias Hosseini Nejad Trading Company)

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

 

e)  Iran Saffron Company (alias Iransaffron Co.; Iran Safron; Iran Saffron; Iran Saffron Co.)

 

Agisce per conto di Yasa Part.

26.7.2010

▼M25 —————

▼M50

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Indirizzo: Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Indirizzo: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) è detenuta e controllata dal governo iraniano e della Bank of Industry and Mines.

Pertanto EIH è un’entità detenuta o controllata dal governo iraniano.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼B

45.

Aras Farayande

Unit 12, n. 35 Kooshesh Street, Teheran

Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.

23.5.2011

▼M25 —————

▼M38 —————

▼M31 —————

▼M53

46.

EMKA Company

Indirizzo: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran

EMKA Company opera nel settore nucleare iraniano. EMKA Company è una controllata di TAMAS Company, una società specializzata nella produzione di materie prime e combustibile nucleare in Iran. EMKA Company è responsabile nello specifico delle attività di prospezione, estrazione e trattamento dei minerali nell’ambito del ciclo del combustibile nucleare.

Inoltre, nel 2023 EMKA ha firmato un accordo di cooperazione con, tra l’altro, l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), per costruire un acceleratore.

Pertanto EMKA Company partecipa alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran e vi fornisce sostegno.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼M34

49.

Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (oppure Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company oppure Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (oppure Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)

 

Coinvolta nell'approvvigionamento di materiali che sono controllati e hanno applicazione diretta nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.

23.5.2011

▼M25 —————

▼M4 —————

▼M41

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, nr 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.

23.5.2011;

▼M25 —————

▼M50

53.

Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company

alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company

alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran

Complesso: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran

Precedentemente nota come Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, dipende dall’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI), composta da Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant e Zirconium Production Plant.

Pertanto Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company è coinvolta nelle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼B

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). La Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. La Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di eludere il regime doganale pertinente del paese.

23.5.2011

▼M34

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - n. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Coinvolta nella produzione e nella fornitura di apparecchiature elettriche specialistiche e di materiali che hanno diretta applicazione nel programma nucleare iraniano.

23.5.2011

▼B

56.

Bals Alman

 

Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.

23.5.2011

▼M48

57.

Hirbod Co (alias HIRBOD Company)

Indirizzo 1: Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316, Iran

Indirizzo 2 (fabbrica): Tehran-Saveh Highway, km 80, Mamounieh Industrial Town, at the end of 8th Street, Asad Abadi Tehran, Iran

Data di registrazione: 1995

Sede principale: Tehran, Iran

Entità associate: Kalaye Electric Company (KEC)

Hirbod Co è una delle imprese leader nel settore dei prodotti in acciaio inossidabile. Fornisce prodotti in acciaio, anche all'interno dell'apparato militare/di sicurezza, a numerose entità iraniane, in particolare ad Artesh, l'esercito iraniano.

Hirbod Co sostiene pertanto il governo dell'Iran e fornisce appoggio allo sviluppo di armi nucleari e di sistemi per il lancio di armi nucleari da parte dell'Iran.

23.5.2011

▼M13 —————

▼M46 —————

▼M48

60.

Paya Parto (alias Paya Partov; National Centre for Laser Science and Technology)

 

Paya Parto è un'entità che svolge attività di ricerca sulla separazione di isotopi stabili, un parametro fondamentale per la fabbricazione di componenti per centrifughe, nell'ambito del programma nucleare iraniano. Ha stretti legami con l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), che gestisce il programma nucleare iraniano e supervisiona i singoli progetti. Paya Parto è pertanto responsabile di fornire sostegno alle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.5.2011

▼M16 —————

▼M48

62.

Taghtiran (alias Taghtiran Kashan Company)

Indirizzo: Unit 2, No. 3, 2nd Alley, Asad Abadi St., Vali-e asr St., 14316 Tehran, Iran

Luogo di registrazione: Tehran, Iran

Sede principale: Tehran, Iran

Entità associate: Defence Industries Organisation (Organizzazione delle industrie della difesa - DIO)

Taghtiran fabbrica parti in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio per varie entità, comprese industrie della sicurezza e difesa, quali la Defense Industries Organization (Organizzazione delle industrie della difesa - DIO) e impianti nucleari, ad esempio, impianti di conversione dell'uranio.

23.5.2011

▼M25 —————

▼M31 —————

▼B

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.5.2011

68.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

▼M25 —————

▼M50

69.

Bonab Research Center (BRC)

Indirizzo: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Il centro di ricerca Bonab (Bonab Research Center) fornisce ricerche per la progettazione e la fabbricazione di componenti e apparecchiature nucleari da parte di organizzazioni iraniane. Pertanto il centro di ricerca Bonab fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼B

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, n. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.

23.5.2011

▼M48

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

Entità associate: Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (ministero della Difesa e della logistica delle forze armate - MODAFL)

L'Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata) fornisce servizi di ricerca e sviluppo per il programma nucleare iraniano. Ha partenariati di progetto con l'Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa (SPND) inserita nell'elenco dell'UE — controllata del ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL) inserito nell'elenco dell'UE —, la quale opera per militarizzare il programma nucleare sotto l'autorità dello Stato maggiore delle forze armate.

L'Istituto di fisica applicata è pertanto coinvolto nel programma nucleare e nelle attività relative a missili balistici dell'Iran.

23.5.2011

▼B

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Affiliata alla rete MTFZC.

23.5.2011

▼M13 —————

▼B

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Controllata da Iran Electronics Industries.

23.5.2011

▼M46

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No.3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Controllata di fatto da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), designata dall’UE in quanto società dell’IRGC. Fornisce sostegno al governo dell’Iran mediante il suo coinvolgimento nel settore dell’energia iraniano, tra l’altro nel giacimento di gas di South Pars.

23.5.2011

▼M48

77.

Shahid Beheshti University

Indirizzo 1: Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Indirizzo 2: Shahid Shahriari Square, Evin, P.O. Box 19839-6311369411, Tehran, Iran

La Shahid Beheshti University è un ente pubblico posto sotto la supervisione del ministero della Scienza, della ricerca e della tecnologia. Svolge ricerca scientifica pertinente allo sviluppo di armi nucleari.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561

Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

n. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan

Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M48

81.

Eyvaz Technic (alias Azarsam Instrument Company)

Indirizzo 1: No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran

Indirizzo 2: Tehran Province, Tehran, Kooy-e-Mehrzad, Kooy-e-Mehrzad,, M78Q+V2R, Iran

Entità associate: Kalaye Electric Company (KEC)

Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha approvvigionato gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordow. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione a Kalaye Electric Company (KEC), designata dall'UE.

1.12.2011

▼M25 —————

▼M50

82.

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias FATSA

alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel

alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company

Indirizzo: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.

Data di registrazione: 11.7.2007

Numero di registrazione: 300525

Iran’s Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (società iraniana di trattamento dell’uranio e di produzione del combustibile nucleare - FATSA) opera nei settori della conversione dell’uranio e degli elementi connessi, gestendo e supervisionando la costruzione, la messa in servizio, la gestione e lo smantellamento degli impianti e delle fabbriche di conversione dell’uranio, della produzione di gruppi combustibili e degli elementi connessi, ed effettuando tutte le transazioni nazionali ed estere pertinenti in questo settore, nonché importando o esportando materiali per gruppi combustibili e prodotti industriali trasformati dall’estero o verso l’estero.

Inoltre, è controllata dall’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI) e fornisce sostegno di tipo materiale, logistico o finanziario al governo dell’Iran.

Pertanto, FATSA partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e fornisce sostegno a tali attività.

Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

▼M48

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company; Sherkat-e Ghanisazi-ye Uranium)

Indirizzo: 3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, Iran

Entità associate: Kalaye Electric Company (KEC); Iran Centrifuge Technology Company

Ghani Sazi Uranium Company ha contratti di produzione con Kalaye Electric Company (KEC) e con Iran Centrifuge Technology Company, entrambe designate dall'UE.

1.12.2011

▼M46

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Società posseduta dal governo che opera il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l’IR-1 e l’IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l’AEOI e la TESA, designata dall’UE.

1.12.2011

▼B

85.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

▼M48

86.

Karanir (alias Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat; Karanir Sanat Co; Moshever Sanat Moaser; TSI; Tajis Sanat; Tajhis Sanat Industries)

Indirizzo 1: 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran, Iran

Indirizzo 2: Beheshti St., Sabonuchi St., Adaee Alley, No. 2 ,Unit 301, Tehran, Iran

Karanir ha partecipato all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars (alias PISHRO KHALA AFARIN COMPANY; Vacuum Afarin, Pars Vacuum Company)

Indirizzo 1: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Indirizzo 2: No. 94, 4th Floor, Unit 16, Bagherkhan St., Sattarkhan St., Tehran, Iran

Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Indirizzo: Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Türkiye

Persona associata: Milad Jafari

Società gestita da Milad Jafari, designato dall'UE, il quale ha fornito merci, prevalentemente metalli, a Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'UE, attraverso società di copertura.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) (alias Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi (METSA))

Indirizzo: 90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Numero di registrazione: 2833278

Numero di identificazione nazionale: 10103191030

Persone associate: Mohammad Mohammadi (amministratore delegato)

Entità associate: Kalaye Electric Company (KEC)

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) è una società iraniana sotto contratto con Kalaye Electric Company (KEC), designata dall'UE, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.

1.12.2011

90.

Mobin Sanjesh (alias Fakoor International Tehran Engineering Company (FITCO))

Indirizzo: Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, Iran

Mobin Sanjesh partecipa direttamente alle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione. Fornisce beni e servizi per i sistemi magnetici che hanno un'applicazione diretta nel settore del ciclo del combustibile nucleare, ad esempio, calibrazione degli spettrometri di massa.

1.12.2011

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi (alias MULTIMAT IC VE DIS TIC. PAZ. LTD. STI.; MULTIMAT IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI; MULTIMAT IMPORT AND EXPORT; MULTIMAT LTD.; MULTIMAT TEHRAN; MULTIMAT TRADING COMPANY)

Indirizzo: Guvendik Mahallesi 132/1 Sokak, Izmir, Türkiye

Luogo di registrazione: Izmir, Türkiye

Data di registrazione: 30.12.1996

Persona associata: Milad Jafari

Entità associata: Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)

Società gestita da Milad Jafari, designato dall'UE, che ha fornito merci, prevalentemente metalli, a Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'UE, attraverso società di copertura.

1.12.2011

▼M54

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Il Research Centre for Explosion and Impact (Centro di ricerca per l’esplosione e l’impatto –METFAZ) è una controllata dell’Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizzazione per l’innovazione e la ricerca in materia di difesa – SPND), inserita nell’elenco dell’UE, che a fa parte del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Le attività del METFAZ sono incentrate sulla tecnologia di detonazione e sostengono in tal modo lo sviluppo di testate nucleari.

Pertanto, il METFAZ partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e fornisce sostegno a tali attività.

1.12.2011

▼B

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.

1.12.2011

▼M48

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

Indirizzo: 4th Unit, 51 Sane'e St., N.W. of Jahan Kudak, Africa Blvd., Tehran, Iran 19699-35145

Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.

1.12.2011

▼M46 —————

▼M8 —————

▼M48

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. (alias SSTP, Step Standard Technical Components Industry and Trading Corporation, Step Corporation, Step Standart Teknik Parca Sanayi Ve Ticaret A.S., Step AS, Step Company, Stap Standart Tek Par San Tic AS, Step Standart Teknyk, Parca San. Ve Tyc. A.S., STEP Standart Teknik Parca San. ve Tic. A.S., Step Standart Teknik Parca Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Step A.S., Step S.A., Step Istanbul, Standart Teknik Parca San Ve Tic A.S., Standart Teknik Parca San. Ve Ticaret A.S., Standard Technical Component Industry and Trade Company, Step Standart Teknik Parca San Ve Tic As, Step Istanbul/Standart Teknik Parca San. Ve Tic. A.S.)

Indirizzo: 79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Türkiye

Persona associata: Milad Jafari

Entità associata: Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)

Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), designato dall'UE, attraverso società di copertura.

1.12.2011

▼M46 —————

▼M39

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran;

alias Iran Centrifuge Technology Co.; Iran’s Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge

Iran, TESA, TSA)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran

Posseduta o controllata da TESA, sottoposta a sanzioni dell’UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un’applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.

1.12.2011

▼B

100.

Test Tafsir

n. 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran

Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo.

1.12.2011

▼M48

101.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo; Tosee Siloha)

Indirizzo: NO.3. 50th st., Kalantari sq., Seyed Jamaleddin Asadabadi Ave. (Yousefabad), Tehran, Iran

Tosse Silooha è una società coinvolta nelle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione. Partecipa alla produzione di componenti per centrali nucleari, quali torri di raffreddamento e camini industriali. La società sostiene inoltre il governo iraniano.

1.12.2011

102.

Yarsanat (alias Yar Sanat; Yarestan Vacuumi; Zist Yar Sanat; Yar Sanat Co)

Indirizzo 1: No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran, Iran

Indirizzo 2: No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran, Iran

Indirizzo 3: 15, Fatemi Eshragi Alley, Gerda Afrid Building, science and Technology Park, Tarbiat Modares University, S.S 2 – Development Center, 4th Floor, Tehran, Iran

Sede principale: Iran

Entità associate: Kalaye Electric Company (KEC)

Società appaltatrice per Kalaye Electric Company (KEC), inserita nell'elenco dell'UE. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano, ad esempio strumenti per l'arricchimento dell'uranio.

1.12.2011

▼M13 —————

▼M25 —————

▼M53

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Indirizzo: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Luogo di registrazione: Iran

Data di registrazione: 1960

Numero di registrazione: 4296905415

SWIFT/BIC: BMJIIRT1

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

La Banca centrale dell’Iran (Central Bank of Iran) fornisce sostegno finanziario all’IRGC, che contribuisce ai programmi nucleari e missilistici dell’Iran. Inoltre, in qualità di banca centrale, fornisce servizi finanziari al governo iraniano, che è uno dei suoi clienti.

La Banca centrale dell’Iran sostiene quindi le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e il governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.1.2012, sospesa dal 16.1.2016)

▼M50

105.

Tejarat Bank

Indirizzo: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran

Tel.: 88826690

Fax: 8890028

Tejarat Bank è una banca iraniana che fornisce sostegno alle infrastrutture industriali, energetiche ed economiche iraniane, anche nei settori petrolchimico ed energetico.

Tejarat Bank svolge un ruolo di primo piano nel sostenere i progetti governativi guidati dal ministero dell’Energia. Fornisce inoltre sostegno finanziario per lo sviluppo di progetti nazionali di estrazione petrolchimica e petrolifera.

È parzialmente detenuta e controllata dal governo dell’Iran, che presiede l’assemblea generale ordinaria di Tejarat Bank. In quanto tale, Tejarat Bank sostiene il governo dell’Iran e fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

▼M48

106.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co; Tide Water Khavarmianeh)

Recapito postale: No. 84, Vozara St., Tehran, Iran

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Luogo di registrazione: Tehran, Iran

Numero di registrazione: 12341

Sede principale: Tehran, Iran

Posseduta o controllata dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC).

23.1.2012

▼B

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Indirizzo postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.

23.1.2012

▼M9 —————

▼B

109.

Rosmachin

Indirizzo postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

P.O. Box 1584864813, Teheran, Iran.

Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.

23.1.2012

▼M25 —————

▼M50

110.

Ministry of Energy

Farsi: وزارت نیرو

Indirizzo: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF429.9.2025FRR, 19968 32611, Iran

Indirizzo: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran

Il ministero dell’Energia iraniano (Ministry of Energy of Iran - MOE) è responsabile della politica nel settore energetico e di promuovere la cooperazione con i paesi terzi. Il ministero dell’Energia iraniano possiede o controlla MAPNA Group, un attore chiave nel settore iraniano dell’energia, del petrolio e del gas. In cooperazione con il ministero del Petrolio, MAPNA Group è coinvolto nella prospezione di giacimenti di gas e petrolio e contribuisce pertanto ai proventi dell’Iran generati dal petrolio. Una parte significativa di tali proventi è destinata alle forze armate e all’SPND. Attraverso il suo collegamento a MAPNA Group, il ministero dell’Energia iraniano sostiene le attività nucleari dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

111.

Ministry of Petroleum

Indirizzo: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran

Numero di registrazione: IR0022770444

Il ministero del Petrolio (Ministry of Petroleum) iraniano è responsabile della politica nel settore petrolifero, un settore che fornisce considerevoli finanziamenti alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Il ministero del Petrolio fornisce pertanto sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

112.

National Iranian Oil Company

alias NIOC

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran

Numero di registrazione: IR0000047087

Data di registrazione: 6.12.1955

National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il ministro del Petrolio è direttore del consiglio di amministrazione di NIOC e il viceministro del Petrolio ne è l’amministratore delegato. Pertanto, NIOC fornisce sostegno al governo dell’Iran ed è detenuta da quest’ultimo. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

113.

National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore

Numero di registrazione: SG199004388C (Singapore)

Data di registrazione: 5.9.1990 (Singapore)

. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

114.

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

alias NIOC International Affairs Limited

24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom

Numero di registro delle società: 02772297 (Regno Unito)

National Iranian Oil Company International Affairs Limited è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

115.

Iran Fuel Conservation Organization

alias IFCO

Indirizzo: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran

Tel.: (29.9.202598) 2188604760-6

Iran Fuel Conservation Organization è un’entità iraniana che opera nel settore del consumo di combustibile ed è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran ed è interamente detenuta da quest’ultimo.

Pertanto Iran Fuel Conservation Organization è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran

Numero di registrazione: IR915378759

Altre entità associate (controllate):

— Kala Naft

— Karoon Oil & Gas Production Company

— Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)

— Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)

— Maroun Oil & Gas Company

— Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)

— National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)

— National Iranian Oil Company International Affairs Limited

— Petroleum Engineering & Development Company

— Petropars International FZE (PPI FZE)

— Petropars Iran Company (PPI)

— Petropars Ltd

— Petropars Oilfield Services Company (POSCO)

— Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)

— Petropars UK Limited

— South Zagros Oil & Gas Production Company

— West Oil & Gas Production Company

Karoon Oil & Gas Production Company è la più grande società di produzione di petrolio in Iran ed è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, Karoon Oil & Gas Production Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

117.

Petroleum Engineering & Development Company

alias PEDEC

No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000054377

Data di registrazione: 27.8.1980

Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC) e del suo ramo che si occupa di sviluppo e ingegneria. NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, PEDEC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

118.

North Drilling Company (NDC)

Indirizzo: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR30068GN / 10101920830

Data di registrazione: 1999 (privatizzata nel 2009)

North Drilling Company è una società leader nel settore delle trivellazioni di petrolio e gas. È una controllata di Sina Energy Holding, che è a sua volta è una controllata della Mostazafan Foundation. La Mostazafan Foundation è un’importante entità parastatale iraniana controllata dalla famiglia della Guida suprema, dall’IRGC e dal governo iraniano.

North Drilling Company ha inoltre collaborato con National Iranian South Oil Company e National Iranian Oil Company.

Pertanto, North Drilling Company fornisce sostegno al governo iraniano ed è detenuta o controllata da quest’ultimo. È inoltre associata a entità detenute o controllate dal governo dell’Iran e che forniscono sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(23.4.2014, sospesa dal 16.1.2016)

119.

Khazar Expl & Prod Co

alias KEPCO

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran

Tel.: (29.9.202598) 2188722430

Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) è una delle cinque società di produzione e prospezione di petrolio e gas di National Iranian Oil Company (NIOC) e quindi una sua controllata. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, KEPCO è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

120.

National Iranian Drilling Company

alias NIDC

Indirizzo: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran

Numero di registrazione: IR0000368792

National Iranian Drilling Company (NIDC) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, NIDC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Indirizzo: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran

Numero di registrazione: IR0052586382

Tel.: (29.9.202598) 7112138204

South Zagros Oil &Gas Production Company è una società di produzione di petrolio e gas e una controllata di National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, South Zagros Oil & Gas Production Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

122.

Maroun Oil & Gas Company

alias Maroun Oil and Gas Operations

alias Maround Oil and Gas Production Co.

alias MOGPC

Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0052586388

Data di registrazione: 2.12.1998

Maroun Oil &Gas Company è una controllata di National Iranian South Oil Company (NISOC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil &Gas Company è responsabile della produzione, del trattamento e del trasferimento di petrolio, gas e condensati provenienti da grandi giacimenti petroliferi. La produzione e le vendite di petrolio svolgono un ruolo cruciale nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto Maroun Oil & Gas Company è posseduta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC e sostiene il governo iraniano.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Indirizzo: Khuzestan, Iran

Numero di registrazione: IR915378790

Masjed-Soleyman Oil & Gas Company (MOGC) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran.

Pertanto, MOGC è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Farsi: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

alias Gacharsan Oil Gas Co.

Indirizzo: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran

Tel.: (29.9.202598) 7422222581

Gachsaran Oil & Gas Company è gestita attraverso National Iranian South Oil Company (NISOC) ed è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta dallo Stato. A sua volta, NIOC fornisce sostegno al governo dell’Iran ed è detenuta da quest’ultimo. Pertanto, Gachsaran Oil & Gas Company è controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran e che è detenuta da quest’ultimo.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Indirizzo: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran;

Indirizzo: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran

Sito web: aogpc.nisoc.ir

Aghajari Oil &Gas Production Company (AOGPC), nota anche come Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, è un’entità iraniana che opera nel settore dell’energia e una controllata di National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC), che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è detenuta. Pertanto AOGPC è controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

126.

Arvandan Oil & Gas Company

alias AOGC

Indirizzo: Khamenei Ave., Khoramshar, Iran

Tel.: (29.9.202598) 6324214021

Arvandan Oil & Gas Company è un’entità iraniana nel settore del petrolio e del gas e una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). Gestisce grandi giacimenti di petrolio e gas nella regione occidentale di Karoun. Le sue attività contribuiscono agli obiettivi nazionali di produzione di NIOC.

NIOC è una società del settore energetico detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran.

Pertanto, Arvandan Oil & Gas Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

127.

West Oil & Gas Production Company

Indirizzo: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran

Numero di registrazione: IR915378784

West Oil & Gas Production Company è una controllata di Iranian Central Oil Fields Company, a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è una società di proprietà dello Stato e da esso gestita che fornisce sostegno al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto West Oil & Gas Production Company è posseduta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

128.

East Oil & Gas Production Company

alias EOGPC

Indirizzo: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran

Tel.: (29.9.202598) 5117633011

East Oil & Gas Production Company (EOGPC) è una controllata di Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EOGPC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

129.

Iranian Oil Terminals Company

alias IOTC

Indirizzo: No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Tel.: (29.9.202598) 2188732221

Iranian Oil Terminals Company è una società iraniana, controllata (al 100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Riceve, stocca, esporta e importa petrolio greggio, prodotti petroliferi e condensato di gas, e fornisce servizi, compresi servizi marittimi. Offre un importante sostegno alla produzione e alle esportazioni di petrolio e gas del paese, fornendo in tal modo entrate al governo iraniano. Pertanto, Iranian Oil Terminals Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran, al quale essa stessa fornisce sostegno.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

130.

Pars Special Economic Energy Zone

Farsi:image

alias PSEEZ

Indirizzo: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran

Indirizzo: Box: 7511946484, Iran

Numero di registrazione: IR916378778

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Inoltre, il porto di Assaluyeh utilizzato da PSEEZ fornisce servizi portuali a IRISL.

Pertanto, PSEEZ è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce altresì servizi essenziali a IRISL.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

▼M4

131.

██████ ()

██████ ()

██████ ()

████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

██████ ()

▼M25 —————

▼M50

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

Indirizzo: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran

Iran Liquefied Natural Gas Co. gestisce progetti iraniani relativi al GNL. È una controllata di National Iranian Gas Export Company (NIGEC), a sua volta una controllata da National Iranian Oil Company, detenuta dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Il principale azionista di Iran Liquefied Natural Gas Co. è il governo iraniano. Pertanto, Iran Liquefied Natural Gas Co. è posseduta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

132.

Naftiran Intertrade Company (NICO)

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

alias Naftiran Trade Company

alias NICO

alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited

Indirizzo: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Indirizzo: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran

Indirizzo: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Indirizzo: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom

Numero di registrazione: IRL0000000024809

Tel. 29.9.202598 21 22372486; 29.9.202598 21 22374681; 29.9.202598 21 22374678;

Fax 29.9.202598 21 22374678; 29.9.202598 21 22372481

E-mail: info@naftiran.com

Naftiran Intertrade Company è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, Naftiran Intertrade Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

Indirizzo: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland

Numero di registrazione: CH-550.1.031.089-0

Numero di partita IVA: CHE-109.711.148

Tel.: 29.9.202541 21 3106565

Fax: 29.9.202541 21 3106566/67/72

E-mail: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) è una controllata (al 100 %) di Naftiran Intertrade Company, che è a sua volta una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziare il comparto militare iraniano e l’IRGC. Pertanto NICO SRL è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias «PEDCO»)

Indirizzo: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ,Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran

Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che è a sua volta controllata da National Iranian Oil Company (NIOC), che fornisce sostegno al governo dell’Iran. NIOC non solo possiede indirettamente PEDCO, ma nomina direttamente i dirigenti della società. PEDCO è una società di produzione e prospezione, responsabile dello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziare il comparto militare iraniano e l’IRGC.

Pertanto, PEDCO è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

135.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias «PPL»)

Indirizzo: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000102447

Petropars Ltd (PPL) è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che a sua volta è controllata al 100 % da National Iranian Oil Company NIOC, detenuta dallo Stato, che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Petropars Ltd (PPL) rappresenta NIOC in alcuni accordi con partner internazionali e funge da suo braccio esecutivo.

Pertanto Petropars Ltd è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

136.

Petropars International FZE

alias PPI FZE

Indirizzo: P.O. Box 72146 ,Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: Indirizzo a Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran

Indirizzo: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran

Petropars International FZE è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL), che a sua volta è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

Petropars Ltd (PPL) rappresenta NIOC in alcuni accordi con partner internazionali e funge da suo braccio esecutivo. Petropars International FZE fornisce servizi logistici, commerciali e di trasporto nella regione del Golfo persico.

Pertanto Petropars International FZE è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

137.

Petropars UK Limited

Indirizzo: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK

Indirizzo: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU

Numero di registrazione: 03503060 (Regno Unito)

Petropars UK Ltd. è una controllata di Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), una società iraniana di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto, Petropars UK Ltd è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

138.

National Iranian Gas Company

alias NIGC

Indirizzo: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran

Indirizzo (2): P.O. Box 15875, Tehran, Iran

National Iranian Gas Company (NIGC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che opera nella produzione e distribuzione di gas nel paese e nell’esportazione di gas.Il ministro del Petrolio è presidente del consiglio di amministrazione di NIGC e il viceministro del Petrolio è amministratore delegato e vicepresidente di NIGC. Pertanto, NIGC fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

Farsi:image

alias NIORDC

Indirizzo: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000365670

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato, è responsabile delle attività ingegneristiche ed edili per raffinerie, gasdotti, oleodotti e reti di comunicazione. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il ministro del Petrolio è inoltre responsabile della nomina dell’amministratore delegato di NIORDC. NIORDC è pertanto controllata dal governo dell’Iran e da NIOC, che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è detenuta.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833

Tel.: 29.9.202598 21 23801

E-mail: info@nitc-tankers.com; tutti gli uffici del mondo

National Iranian Tanker Company fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso i suoi azionisti, compreso Iranian State Retirement Fund. Inoltre NITC è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, NITC fornisce sostegno logistico al governo dell’Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano. Le esportazioni di petrolio dell’Iran sono una fonte essenziale di entrate per il bilancio e le spese militari del paese.

Pertanto National Iranian Tanker Company fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

141.

Trade Capital Bank

220035 Belarus

Timiriazeva str. 65A

Tel.: 29.9.2025375 (17) 3121012

Fax: 29.9.2025375 (17) 3121008

E-mail: info@tcbank.by

Trade Capital Bank è una controllata (al 99 %) di Tejarat Bank. Tejarat Bank è parzialmente detenuta e controllata dal governo dell’Iran. Inoltre è coinvolta, attraverso le sue controllate, nell’elusione delle misure restrittive, in quanto fornisce servizi a società di copertura utilizzate dall’Iran. Pertanto, Tejarat Bank sostiene sia il governo dell’Iran che entità designate ai fini dell’elusione delle misure restrittive.

Pertanto Trade Capital Bank è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

142.

Bank of Industry and Mine

Indirizzo: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran

Indirizzo: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran

Indirizzo: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.

Tel.: 29.9.202598 21 22029811-19, 22029837

Fax: 29.9.202598 21 22029894, 0451-7724202

E-mail: info@bim.ir

Bank of Industry and Mine è una banca di proprietà dello Stato che opera nel settore industriale e dell’estrazione in Iran. Pertanto, Bank of Industry and Mine è un’entità detenuta e controllata dal governo iraniano.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

143.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Indirizzo: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran

Indirizzo: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Cooperative Development Bank è un’istituzione bancaria statale iraniana che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

145.

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)

Indirizzo: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran

Tel.: 29.9.202598-21-77606030

Numero di registrazione: 4000000128233

Sito web: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) è una società interamente controllata da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), che a sua volta è una società interamente controllata da National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il compito di NIOPDC è fornire carburante in tutto il paese. Pertanto, NIOPDC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

Indirizzo: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran

Tel.: 29.9.202598-21-88801960 / 29.9.202598-21-66152223

Fax: 29.9.202598-21-66154351

Sito web: www.ioptc.com

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) è una controllata di National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), che a sua volta è controllata dal governo dell’Iran e da National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è controllata. Pertanto IOPTC è controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran e sono detenute da quest’ultimo.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

alias: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000047088

Data di registrazione: 18.3.1992

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato, è responsabile delle attività ingegneristiche ed edili per raffinerie, gasdotti, oleodotti e reti di comunicazione. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, NIOEC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

▼M48

148.

Iran Composites Institute (alias Composites Research Laboratory (CRL))

Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Tehran, Iran

Telefono: 98 217 3912858

Fax: 98 217 7491206

E-mail: mailto:ici@iust.ac.ir

Sito web: http://www.irancomposites.org

Entità associate: Malek Ashtar University; Iran Centrifuge Technology Company (alias TESA)

L'Iran Composites Institute è un centro di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali e delle strutture compositi.

È stato istituito in cooperazione con la Iran University of Science and Technology (IUST) e continua a farne parte. Con le sue ricerche la IUST partecipa al programma nucleare iraniano ed è collegata a diverse istituzioni accademiche del paese, fra cui la Malek Ashtar University, inserita nell'elenco dell'UE e collegata al ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL), inserito nell'elenco dell'UE.

In passato l'Iran Composites Institute era sotto contratto per fornire a Iran Centrifuge Technology Company (TESA), inserita nell'elenco dell'UE, torri di centrifugazione IR-2M.

Pertanto, l'Iran Composites Institute fornisce sostegno al governo iraniano e alle entità da esso possedute o controllate.

22.12.2012

▼M46

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Telefono: 98 0311 2658311 15

Fax: 98 0311 2679097

La Jelvesazan Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell’ONU e dell’UE nei confronti dell’Iran e sostiene direttamente le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Dall’inizio del 2012 la Jelvesazan era intenzionata a fornire pompe a vuoto controllate alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall’UE.

22.12.2012

▼M8

150.

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▼M48

151.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

22.12.2012

▼M46

152.

Aluminat

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran

Telefono: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Sito web: www.aluminat.com

Aluminat aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell’UE nei confronti dell’Iran e sostiene direttamente le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. All’inizio del 2012 Aluminat ha avuto un contratto per fornire alluminio 6061-T6 alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall’UE.

22.12.2012

▼M48

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

Indirizzo: Negarestan 3, off of Pasdaran Street, Tehran, Iran

Sede principale: Tehran, Iran

Entità associate: ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics - MODAFL)

L'Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND) sostiene direttamente le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran. L'SPND, in precedenza guidata da Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designato dall'ONU, fa parte del ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL), designato dall'UE.

22.12.2012

▼M25 —————

▼M50

154.

First Islamic Investment Bank (FIIB)

Indirizzo: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia

Indirizzo: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia

Indirizzo: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia

Indirizzo: Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia

Indirizzo: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia

First Islamic Investment Bank (FIIB) è una banca dell’Asia meridionale che fa parte di Sorinet Group, detenuto dall’uomo d’affari iraniano Babak Zanjani. Tra le attività di FIIB rientrano varie azioni a sostegno della politica di elusione delle misure restrittive del governo dell’Iran. Pertanto FIIB fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

155.

International Safe Oil

Indirizzo: Labuan Federal Territory, Malaysia

International Safe Oil (ISO) vende petrolio iraniano in Malaysia. Aiuta entità designate a violare le disposizioni contenute nelle sanzioni internazionali nei confronti dell’Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. Fornisce sostegno, anche di tipo finanziario, a National Iranian Oil Company (NIOC) e a Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), entrambe entità inserite nell’elenco dell’UE.

Pertanto, International Safe Oil è responsabile di fornire sostegno alle entità inserite nell’elenco dell’UE e al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

(alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Indirizzo: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Indirizzo: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

►C9  Indirizzo: Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTHKSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Teheran) ◄

Indirizzo: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Indirizzo: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Indirizzo: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port,

Tel.: 09347695504 (succursale di Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai) 09347695504 (succursale di Teheran)

E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust (SCT) fa parte di una rete di «società fiduciarie« e banche utilizzate dal governo dell’Iran per eludere le misure restrittive, in particolare consentendo la vendita di petrolio iraniano sul mercato nero del petrolio.

Pertanto, Sorinet Commercial Trust fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(8.11.2014, sospesa dal 16.1.2016)

157.

HK Intertrade Company Ltd

alias HK Intertrade

Indirizzo: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company ha tratto beneficio dalla partecipazione del governo iraniano a un piano che contribuiva al riciclaggio dei proventi generati dal petrolio iraniano. Si ritiene inoltre che HK Intertrade sia una società di copertura di National Iranian Oil Company (NIOC).

NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, HK Intertrade Company Ltd fornisce sostegno al governo iraniano ed è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse è una società che opera nel settore del petrolio e del gas iraniani, guidata da funzionari di National Iranian Oil Company (NIOC). A sua volta NIOC fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. Petro Suisse è inoltre associata a Naftiran Intertrade Co (NICO), che è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). Pertanto, Petro Suisse è controllata da un’entità che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano ed è associata a un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

▼M31 —————

▼M21 —————

▼M48

161.

Sharif University of Technology

Ultimo indirizzo noto: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran

Tel. + 98 21 66 161

E-mail: info@sharif.ir

Entità associate: Aerospace Industries Organisation (AIO) (Organizzazione delle industrie aerospaziali); Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) (Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica)

La Sharif University of Technology è un'università che ha sede a Teheran ed è il principale centro dell'Iran per la ricerca nucleare.

Nel settore della ricerca e della produzione di missili balistici collabora con l'Aerospace Industries Organisation (Organizzazione delle industrie aerospaziali - AIO), che sovrintende al programma iraniano riguardante i missili balistici per conto del ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Inoltre, collabora con il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e lo sostiene, tra le altre attività, nei suoi sforzi di approvvigionamento.

Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di coinvolgimento con il governo iraniano in campo militare, o in campi ad esso correlati, che costituisce un sostegno al governo dell'Iran.

8.11.2014

▼M8

162.

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▼M25 —————

▼M50

163.

Petropars Iran Company

alias PPI

Indirizzo: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran.

Indirizzo: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Iran

Tel (29.9.202598) (21) 22372340

Petropars Iran Company (PPI) è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL), che a sua volta è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità statale che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

Petropars Iran Company (PPI) è responsabile della realizzazione di progetti nei settori del petrolio, del gas e petrolchimico e funge da contraente per le attività ingegneristiche, gli appalti, la gestione e la costruzione per conto di Petropars Ltd.

Pertanto Petropars Iran Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

164.

Petropars Oilfield Services Company

(alias: POSCO)

Indirizzo: Kish harbor, PPI Bldg,

Petropars Oilfield Services Company (POSCO) è una società interamente controllata da Petropars Iran, che a sua volta è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL). PPL è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è una società di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

POSCO è responsabile della gestione delle operazioni di trivellazione di Petropars Ltd e ha inoltre fornito servizi di consulenza a NIOC e a NISOC.

Pertanto POSCO è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(8.6.2013, sospesa dal 16.1.2016)

▼M9

165.

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166.

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▼M50

166.

Petropars Resources Engineering Ltd

Indirizzo: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, 1517646113, Iran

Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) è una società interamente controllata da Petropars Iran, che a sua volta è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL). PPL è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), una società di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. PRE è responsabile dei servizi di gestione e ingegneria e della messa a disposizione di risorse umane per i progetti nel settore del petrolio e del gas e per il fabbisogno connesso nei settori dell’elettricità, della meccanica e delle strumentazioni.

Pertanto, PRE è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

▼M25 —————

▼M50

168.

Post Bank of Iran

alias Post Bank Iran

alias Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran

Numero di registrazione: IRFEB57517

Sito Internet: www.postbank.ir

Post Bank of Iran è una banca iraniana, detenuta e controllata in maggioranza dal governo dell’Iran.

Pertanto Post Bank of Iran fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

169.

Iran Insurance Company

alias Bimeh Iran

Indirizzo: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran

Indirizzo: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai

Indirizzo: PO Box 2004, Dubai, UAE

Indirizzo: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman

Indirizzo: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE

Iran Insurance Company è un’entità pubblica iraniana che opera nel settore assicurativo, con un azionista unico, il governo dell’Iran. Iran Insurance Company detiene una quota significativa del mercato assicurativo nazionale iraniano. Fornisce servizi di riassicurazione alle società del settore del petrolio e del gas. Pertanto Iran Insurance Company è detenuta o controllata dal governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI)

Indirizzo: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran

Indirizzo: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran

Indirizzo: No. 129, 21 s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936

Export Development Bank of Iran (EDBI) è una banca iraniana di proprietà dello Stato.

Pertanto, EDBI fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Persia International Bank PLC è un’entità detenuta e controllata da Bank Mellat e Tejarat Bank.

Tejarat Bank e Bank Mellat sono (parzialmente) detenute e controllate dal governo dell’Iran. Inoltre, forniscono sostegno finanziario al governo iraniano e a entità controllate da quest’ultimo.

Pertanto, Persia International Bank è detenuta o controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co

alias IOEC

Indirizzo: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran

Indirizzo: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran

Sito Internet: http://www.ioec.com/

Iranian Offshore Engineering & Construction Company è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, Iranian Offshore Engineering & Construction Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

173.

Bank Refah Kargaran

(alias Bank Refah)

Indirizzo: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran

Indirizzo: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Tehran, Iran

Indirizzo: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Indirizzo: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran

Indirizzo: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran

►C9  SWIFT: REFAIRTH ◄

Bank Refah Kargaran è una banca iraniana che ha legami con il governo dell’Iran. Coopera, tra l’altro, con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), anche facilitando l’acquisto di armi. Collabora inoltre con il ministero dell’Economia e delle finanze e con il ministero della Salute.

Bank Refah Kargaran è detenuta dal governo dell’Iran.

Bank Refah Kargaran è quindi controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

Sotto la rubrica III

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

▼M51 —————

▼M55

204.

MAPNA Group

Indirizzo: No. 231, Mirdamad Blvd., 1918953651, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 99134

Numero di identificazione nazionale: 10101431259

Codice economico: 411111477788

Sito web: www.mapnagroup.com

Il MAPNA Group è un attore chiave nei settori dell'energia, del petrolio e del gas iraniani. È di proprietà o controllato dal ministero dell'Energia iraniano inserito in elenco dall'UE.

In cooperazione con attori e entità statali e di proprietà dello Stato, quali il ministero del Petrolio e la National Iranian Oil Company, il MAPNA Group è coinvolto nell'esplorazione di giacimenti di gas e petrolio e contribuisce pertanto ai proventi dell'Iran generati dal petrolio. Una parte significativa di tali introiti è destinata alle forze armate, tra cui il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — «IRGC«) e l'Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa (SPND).

Pertanto, il MAPNA Group fornisce sostegno al governo dell'Iran. Inoltre, il MAPNA Group fornisce sostiene le attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

30.7.2026

(1)   

In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016.

▼B

▼C1

II. 

Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC)

▼B



A.  Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M41

1.

Brigadier Generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Ex viceministro della Difesa e ispettore generale del MODAFL.

23.6.2008

▼M48

2.

Ali FADAVI

Data di nascita: 13.3.1961

Luogo di nascita: Ardestan, Iran

Funzione: vicecomandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC)

Grado: Ammiraglio di divisione

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

L'Ammiraglio di divisione Ali Fadavi è vicecomandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) ed è stato temporaneamente comandante facente funzione dell'IRGC. È l'ex comandante delle forze navali dell'IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Anzal, provincia dell'Azerbaigian occidentale, Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Numero di passaporto: 6379886494

Parviz Fatah è capo dell'Execution of Imam Khomeini's Order (EIKO) ed ex membro del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC).

L'EIKO è un conglomerato economico sotto la supervisione diretta del capo supremo. Si stima che l'EIKO, insieme ad altre due organizzazioni, controlli oltre la metà dell'economia iraniana.

Pertanto, Parviz Fatah fornisce sostegno al governo iraniano.

26.7.2010

▼M46

4.

Brigadier Generale dell’IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Viceministro della Difesa e del supporto logistico delle forze armate dal 2021. In precedenza viceministro della Difesa e degli affari industriali del ministero della Difesa, capo dell’Organizzazione delle industrie della difesa e dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali del ministero della Difesa, nonché comandante del campo di addestramento del personale delle forze armate. Ex capo dell’Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) dell’Iran ed ex amministratore delegato dell’Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), designata dall’UE. Membro dell’IRGC.

23.6.2008

▼M48

5.

Ali HOSEYNITASH

Grado: Brigadier Generale

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Il Brigadier Generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Ali Hoseynitash è capo della direzione strategica del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) fin dalla sua nomina nel 2013.

Il Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) definisce e coordina le strategie di difesa e sicurezza dell'Iran, tra cui le principali decisioni relative al programma nucleare iraniano.

Ali Hoseynitash è pertanto coinvolto in attività nucleari e relative a missili balistici e fornisce sostegno al governo dell'Iran.

23.6.2008

▼M41

6.

Mohammad Ali JAFARI

 

Ex comandante dell'IRGC. Attuale capo della sede culturale e sociale di Hazrat Baqiatollah al-Azam.

23.6.2008

▼M48

7.

Mostafa Mohammad NAJJAR

Data di nascita: 2.12.1956

Luogo di nascita: Teheran, Iran

Grado: Brigadier Generale

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Dal settembre 2013 il Brigadier Generale Mohammad Najjar è consigliere di alto livello del capo di Stato maggiore delle forze armate per l'industria della conoscenza e della tecnologia. È l'ex ministro dell'Interno (2009-2013) ed ex ministro del ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL) (2005-2009), responsabile di tutti i programmi militari, inclusi i programmi balistici. Membro del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche l'IRGC.

23.6.2008

▼M45

8.

Mohammad Reza NAQDI

(محمد رضا نقدی)

(alias Mohammad-Reza NAQDI;

Mohammad Reza NAGDI;

Gholamreza NAQDI)

Luogo di nascita: Teheran, Iran

Funzione: Vicecomandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

Grado: Brig. Generale

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Mohammad Reza Naqdi è Vicecomandante e Brigadier Generale dell’IRGC ed è pertanto membro del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) dell’Iran.

26.7.2010

(UN: 3.3.2008)

▼M54 —————

▼M43 —————

▼M54 —————

▼M48

12.

Ali SHAMSHIRI

Funzione: vice assistente e consigliere del capo supremo

Grado: Brigadier Generale

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Il Brigadier Generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) Ali Shamshiri è vice assistente e consigliere del capo supremo nel suo ruolo di Comandante in capo. Inoltre, ha ricoperto funzioni elevate nel ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL), in qualità di capo dell'organizzazione per la protezione delle informazioni del MODAFL.

23.6.2008

13.

Ahmad VAHIDI

Data di nascita: 27.6.1958

Luogo di nascita: Shiraz, Iran

Grado: Brigadier Generale

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Fin dal 1979 il Brigadier Generale Ahmad Vahidi è un membro di spicco del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). È stato nominato vicecapo dell'intelligence nel 1981, ha contribuito all'organizzazione del ministero dell'Intelligence, diventando il primo comandante della Forza Quds dell'IRGC nel 1988 ed è stato responsabile dell'unità di intelligence dell'IRGC. Ha istituito inoltre una serie di presidi dell'IRGC responsabili dell'organizzazione di attività terroristiche. Nel 1997 è stato trasferito al ministero della Difesa. Nel 2009 è stato nominato ministro della Difesa e ha ricoperto questa funzione fino al 2013. È ancora un alto funzionario dell'IRGC.

23.6.2008

▼M3 —————

▼M35

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ex capo della sede di Khatam Al-Anbiya Construction.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M41

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Capo del complesso artistico della rivoluzione islamica Basij per l'educazione e la ricerca. Ex vicecomandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi o Saeedi)

 

Dal marzo 2017 capo dell'ufficio politico e ideologico della Guida suprema nel suo ruolo di comandante in capo. In precedenza, rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC.

23.1.2012;

▼M54 —————

▼M51 —————

▼B



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

►C1  Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps — IRGC) ◄

Teheran, Iran

Responsabile del programma nucleare dell'Iran. Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani.

26.7.2010

▼M46

2.

IRGC Air Force (Aeronautica dell’IRGC)

 

Gestisce l’insieme dei missili balistici a corto e medio raggio dell’Iran.

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command (Comando missilistico dell’aeronautica dell’IRGC Al-Ghadir)

 

Elemento specifico dell’aeronautica dell’IRGC che ha collaborato con lo SBIG, designato dall’UE, sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l’entità che esercita il controllo effettivo sui missili.

26.7.2010

▼B

4.

Naserin Vahid

 

La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell' IRGC.

26.7.2010

▼M46

5.

IRGC Qods Force (Forza Qods dell’IRGC)

Teheran, Iran

Responsabile delle operazioni oltre i confini dell’Iran, la Forza Qods del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) è il principale strumento di politica estera dell’Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all’estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale — stando alle notizie di stampa — ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fonti indicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno letale, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell’Afghanistan meridionale e occidentale, fra l’altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio.

26.7.2010

▼M45

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company

(alias: Sepah Nir;

SEPANIR;

SepanirCompany;

Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.;

Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)

Indirizzo n. 1: - No 216 (Former 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Teheran, Iran

Indirizzo n. 2 - P.O. Box 19575-657, Teheran, Iran

Tel.

+ 98-2122-833960;

22833960 (10 linee)

Fax

+98-2122-833970

Sito web: www.sepanir.com

Tipo di entità: società pubblica

Luogo di registrazione: Iran

Data di registrazione: 2006

Sede principale: Iran

Entità associate: Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC);

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)

La Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company è una società nel settore del petrolio e del gas e una controllata di Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) ed è pertanto controllata dall’IRGC.

26.7.2010

(UN: 9.6.2010)

▼M48

7.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Indirizzo: Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, conosciuta anche come IRGC Cooperative Foundation, è stata creata dai comandanti del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps - IRGC) per strutturare gli investimenti dell'IRGC e per fornire al personale permanente dell'IRGC prestiti finanziari, crediti ipotecari, prestiti alle imprese nonché terreni e materiali da costruzione.

È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione di Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il Comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal ministero della Difesa per il supporto logistico alle forze armate (MODAFL).

23.5.2011

▼B

8.

Bank Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar. Inoltre, labanca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.

23.5.2011

▼M41

9.

Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

n. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran

La banca Mehr è controllata dalla Bonyad Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con l'allora capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fatah, la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).

23.5.2011

▼M9 —————

▼M48

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Recapito postale: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Behnam Sahriyari Trading Company è di proprietà di Behnam Sahriyari, responsabile dell'unità 190 della Forza Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), che svolge operazioni di contrabbando di armi. Usa la sua società come copertura per i trasferimenti di armi dell'IRGC. Pertanto Behnam Sahriyari Trading Company è coinvolta nell'invio di armi per conto dell'IRGC.

23.1.2012

▼M41

12.

Etemad Amin Invest Co Mobin (alias: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Posseduta o controllata dall'IRGC, la società contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime.

26.7.2010

▼M51 —————

▼B

III. 

Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)



A.  Persona

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

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2.

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4.

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7.

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9.

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10.

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▼M12

14.

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▼B



B.  Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

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1.

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▼M50

1. (c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran

Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) è una società con sede ad Amburgo detenuta da IRISL Europe, che è a sua volta una società detenuta da IRISL. HTTS svolge un ruolo significativo nella facilitazione delle operazioni di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), conglomerata iraniana di proprietà dello Stato operante nel settore della navigazione. Pertanto, HTTS è detenuta e controllata da IRISL e fornisce servizi essenziali a IRISL oppure a entità detenute o controllate da quest’ultima o che agiscono per suo conto.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

1. (k)

IRITAL Shipping SRL

Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italy

Numero di registrazione: IT03329300101

Data di registrazione: 12.3.1992

IRITAL Shipping SRL è detenuta e controllata da Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). È coinvolta negli sforzi di proliferazione dell’Iran in quanto trasporta componenti per il programma iraniano riguardante i missili balistici.

Pertanto, IRITAL Shipping SRL è detenuta da IRISL, ed è coinvolta nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

▼M25 —————

▼B

25.

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▼M25 —————

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▼M50

36.

E-Sail

alias E-Sail Shipping Company

alias Rice Shipping

alias Santex Lines Limited

Indirizzo: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Numero di registrazione: 1429927

E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, è una società che agisce per conto di IRISL e opera nel trasporto di merci sensibili connesse al programma nucleare e a quello riguardante i missili balistici dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute è un istituto di istruzione marittima e una controllata di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Pertanto è detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

39.

Kheibar Company

alias Khaybar Company

Indirizzo: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Tehran, Iran

Kheibar Company è una controllata di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company fornisce pezzi di ricambio per navi cargo nonché macchinari per l’estrazione e l’edilizia. Pertanto Kheibar Company è detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

▼M53

43.

Good Luck Shipping Company

Indirizzo: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box: 8486, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, United Arab Emirates

Good Luck Shipping fornisce servizi di spedizione e logistici a Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), un’entità designata affiliata alla Società di navigazione della Repubblica islamica dell’Iran (IRISL), e a Petrochemical Commercial Company (PCC), una società detenuta dal ministero del Petrolio iraniano.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

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156.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

Indirizzo: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Tehran, Iran

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) è una società di navigazione pubblica, di cui è comproprietario il governo dell’Iran, che è stata coinvolta nella spedizione di carichi connessi al comparto militare dall’Iran a vari altri paesi. Sostiene le operazioni navali dell’IRGC fornendo navi, che impiega anche per missioni di ricognizione. IRISL è collegata agli sforzi di proliferazione dell’Iran in quanto trasporta componenti per il programma iraniano riguardante i missili balistici.

Pertanto, IRISL fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

▼M53

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

Indirizzo: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Documento di registrazione dell’attività n. # 5478431, rilasciato nel marzo 2009

Numero IMO: 5878431; istituito nel 2009

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) agisce come società di comodo dell’IRISL. Possiede o gestisce navi il cui titolare effettivo è stato identificato con la Società di navigazione della Repubblica islamica dell’Iran (IRISL). Pertanto, HDSL agisce per conto di IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

▼M50

159.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

Indirizzo: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Indirizzo: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

Indirizzo: 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano MISR Shipping Company è una controllata di IRISL, inserita nell’elenco dell’UE, in Egitto e fornisce servizi nei porti egiziani.

Irano MISR Shipping Company è pertanto un’entità detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Indirizzo: Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Numero di registrazione: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) è di proprietà di IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Indirizzo: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Tehran, Iran

Indirizzo: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Indirizzo: Karim Khan Zand Avenue (oppure: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (oppure: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Indirizzo: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company è una filiale di IRISL ed è controllata dalla medesima.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company; alias SAFID Shipping)

Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0015973950

Data di registrazione: 2009

Safiran Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) è una società di navigazione iraniana detenuta e controllata da Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e che fornisce vari servizi a quest’ultima.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) opera e gestisce una serie di navi di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Di conseguenza, agisce per conto di IRISL e le fornisce servizi essenziali.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

alias South Shipping Line Iran

alias Hoopad Darya Shipping Agent

Indirizzo: Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR968053464

South Way Shipping Agency, di cui Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) è comproprietaria, agisce per conto di IRISL nei porti iraniani supervisionando compiti quali il carico e lo scarico. Ne è comproprietario anche il governo dell’Iran.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

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29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016).

▼M24




ALLEGATO X

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

▼M47

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

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▼M49 —————



( 1 )  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 2 )  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 3 )  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 4 )  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

( 5 )  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 6 )  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

( 7 ) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).

( 8 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

( 9 ) Ultima versione pubblicata nella GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.

( 10 ) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82, 22.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).

( 11 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj).

( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).