02012R0260 — IT — 08.04.2024 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 094 del 30.3.2012, pag. 22) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 |
L 84 |
1 |
20.3.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2012
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
alle operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali;
alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi di pagamento di importo rilevante, ad esclusione delle operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un sistema di pagamento di importo rilevante;
alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN;
alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette operazioni di pagamento non danno luogo a bonifico o addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;
alle operazioni di rimessa di denaro quali definite all’articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE;
alle operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( 1 ), salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«bonifico», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione data dal pagatore;
«bonifico istantaneo», un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;
«canale di disposizione di ordine di pagamento», qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;
«prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento», un prestatore di servizi di disposizione di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«nome del beneficiario», il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione commerciale o giuridica nel caso di una persona giuridica;
«misura restrittiva finanziaria mirata», un provvedimento di congelamento dei beni imposto a una persona, un organismo o un'entità o un divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale persona, organismo o entità o a suo vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;
«identificativo del soggetto giuridico» o «LEI», codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;
«addebito diretto», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;
«beneficiario», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
«conto di pagamento», un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;
«sistema di pagamento», un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;
«schema di pagamento», un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i PSP per l’esecuzione di operazioni di pagamento nell’Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
«PSP», un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 3 ), che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
«USP», la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario;
«operazione di pagamento», l’atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento nell’Unione, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un’operazione di pagamento;
«commissione interbancaria», una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto;
«MIF», una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP;
«BBAN», un numero identificativo di un conto di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento presso un PSP in uno Stato membro e che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento nazionali, laddove lo stesso conto di pagamento è identificato dall’IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere;
«IBAN», un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro, e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
«BIC», un codice identificativo d’azienda che individua, senza ambiguità, un PSP e i cui elementi sono specificati dall’ISO;
«standard ISO 20022 XML», uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell’ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione per operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
«sistema di pagamento di importo rilevante», un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;
«data di regolamento», la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario;
«incasso», la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;
«mandato», l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest’ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;
«sistema di pagamento al dettaglio», un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;
«microimpresa», un’impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 4 );
«consumatore», una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
«operazione R», un’operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
«operazione di pagamento transfrontaliera», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
«operazione di pagamento nazionale», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;
«parte di riferimento», una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve.
Articolo 3
Raggiungibilità
Articolo 4
Interoperabilità
Gli schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici e addebiti diretti rispettano le seguenti condizioni:
le loro norme sono le stesse per operazioni nazionali o transfrontaliere di bonifico all’interno dell’Unione e, analogamente, per operazioni nazionali o transfrontaliere di addebito diretto all’interno dell’Unione; e
i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all’interno dell’Unione, prendendo in considerazione unicamente i PSP che effettuano, rispettivamente, bonifici o addebiti diretti.
Ai fini del primo comma, lettera b), quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, sono presi in considerazione unicamente gli Stati membri in cui detti servizi sono messi a disposizione dai PSP e solo i PSP che li prestano.
Articolo 5
Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto
I PSP effettuano operazioni di bonifico e di addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti:
essi devono utilizzare, per l’individuazione dei conti di pagamento, l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati;
essi devono utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio;
essi devono assicurare che gli USP, per l’individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l’operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti;
essi devono assicurare che, se un USP che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato.
Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano, su richiesta specifica dell’USP, i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato in relazione a tale USP.
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti requisiti:
il PSP del pagatore deve garantire che quest’ultimo fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell’allegato;
il PSP del pagatore deve fornire al PSP del beneficiario i dati specificati al punto 2, lettera b), dell’allegato;
il PSP del beneficiario deve fornire al beneficiario o mettere a sua disposizione i dati specificati al punto 2, lettera d), dell’allegato.
Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti:
il PSP del beneficiario deve garantire che:
il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell’allegato con il primo addebito diretto e con l’addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento;
il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest’obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE;
il PSP del beneficiario deve fornire al PSP del pagatore i dati di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato;
il PSP del pagatore deve fornire al pagatore o mettere a sua disposizione i dati di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato;
il pagatore deve avere il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:
limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto;
qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;
blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento del pagatore o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.
Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i PSP non sono tenuti a osservare la lettera d), punti i), ii) e iii).
Il PSP del pagatore informa quest’ultimo dei diritti di cui alla lettera d), in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE.
Con la prima operazione di addebito diretto o con un’operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo PSP, che le trasmette al PSP del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.
Articolo 5 bis
Operazioni di bonifico istantaneo
I PSP di cui al primo comma assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
La BCE e qualsiasi banca centrale nazionale, ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altra autorità pubblica, possono limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei.
Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se il pagatore e il PSP del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è:
nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, il momento in cui il PSP del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP;
nel caso di un ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo, qualora la conversione di tale pacchetto in singole operazioni di pagamento sia effettuata dal PSP del pagatore, il momento in cui il PSP del pagatore ha scorporato l'operazione di pagamento che ne deriva; il PSP del pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che quest'ultimo è stato impartito dal pagatore al proprio PSP e completa tale conversione il prima possibile;
nel caso di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento è stato convertito in euro; tale conversione valutaria avviene subito dopo che il pagatore ha impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.
Nell’effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all’articolo 5, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:
i PSP assicurano che i pagatori possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;
fermo restando l'articolo 83 della direttiva (UE) 2015/2366, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l’operazione di pagamento al PSP del beneficiario;
fermi restando l’articolo 83 e l’articolo 87, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al PSP del pagatore;
fermo restando l’articolo 87, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, il PSP del beneficiario garantisce che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul conto di pagamento del beneficiario; e
immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui alla lettera c), o qualora non riceva tale conferma di completamento entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore informa gratuitamente il pagatore, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.
Per quanto concerne il numero di ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei, i PSP non impongono limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici.
I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, fino al 9 giugno 2028 i PSP di cui al paragrafo 1 del presente articolo situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non sono tenuti a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro nel periodo in cui tali PSP non inviano né ricevono operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti.
Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027.
Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.
Articolo 5 ter
Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2027.
Articolo 5 quater
Verifica del beneficiario in caso di bonifici
Il PSP di un pagatore offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Il PSP del pagatore effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il PSP del pagatore offre il servizio di verifica indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:
qualora il pagatore abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell’allegato e il nome del beneficiario, il PSP del pagatore presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario. Su richiesta del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Se il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato presentano una quasi-corrispondenza, il PSP del pagatore indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato fornito dal pagatore;
se il beneficiario è una persona giuridica e il PSP del pagatore offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che consente al pagatore di impartire un ordine di pagamento fornendo l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento insieme a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) o un LEI, e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno del PSP del beneficiario, quest'ultimo PSP, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore non corrispondono, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore;
se un conto di pagamento identificato mediante un identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato, fornito dal pagatore, è detenuto da un PSP per conto di più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto di pagamento per conto di più beneficiari o, se del caso, il PSP che detiene tale conto di pagamento conferma, su richiesta del PSP del pagatore, se il beneficiario indicato dal pagatore figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento. Qualora il beneficiario indicato dal pagatore non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento, il PSP del pagatore ne dà notifica al pagatore;
nei casi diversi da quelli descritti alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e, in particolare, se un PSP offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che non impone al pagatore di inserire sia l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato sia il nome del beneficiario, il PSP assicura che il beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico sia correttamente identificato. A tale scopo, il PSP informa il pagatore in modo tale da consentire a questo di convalidare il beneficiario prima di autorizzare il bonifico.
I PSP assicurano che gli USP che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio.
Qualora il PSP del pagatore non si conformi al paragrafo 1 del presente articolo o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si conformi al paragrafo 2 del presente articolo e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il PSP del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
Se la mancata conformità si verifica perché il PSP del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non ha ottemperato agli obblighi del presente articolo, il PSP del beneficiario o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento risarcisce il PSP del pagatore del danno finanziario causato a detto PSP da tale mancata conformità.
Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il PSP in questione.
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 luglio 2027.
Articolo 5 quinquies
Screening degli USP da parte dei PSP che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate
I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove misure restrittive finanziarie mirate e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche di tali misure restrittive finanziarie mirate, e almeno una volta ogni giorno di calendario.
Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicate le azioni intraprese dai PSP per conformarsi a misure restrittive, diverse dalle misure restrittive finanziarie mirate adottate conformemente all'articolo 215 TFUE, a misure restrittive che non sono adottate conformemente all'articolo 215 TFUE o al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Articolo 6
Termini
Articolo 7
Validità dei mandati e diritto al rimborso
Articolo 8
Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto
Alle operazioni R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
l’accordo mira a un’attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all’USP del medesimo, che ha causato l’operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell’esistenza di costi di operazione e garantisce che essi non siano imputati automaticamente al pagatore e che al PSP sia vietato imputare agli USP le commissioni applicabili a un determinato tipo di operazione R che superano il costo a carico del PSP per dette operazioni;
le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;
il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell’accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;
l’applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;
non esiste un’alternativa pratica ed economicamente percorribile all’accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.
Ai fini del primo comma, soltanto le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell’importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell’accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.
Articolo 9
Accessibilità del pagamento
Articolo 10
Autorità competenti
Articolo 11
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:
nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 % del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio;
nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 000 000 EUR o importo equivalente nella moneta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro all'8 aprile 2024.
Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.
Articolo 12
Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso
Articolo 13
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell’evoluzione del mercato.
Articolo 14
Esercizio della delega
Articolo 15
Riesame
Entro il 9 ottobre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione contiene una valutazione circa:
l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro dal 26 ottobre 2022, compreso l'impatto dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, su tali commissioni; e
l'ambito di applicazione dell'articolo 5 quinquies e la sua efficacia nel prevenire inutili ostacoli ai bonifici istantanei.
I PSP segnalano alle loro autorità competenti:
il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento;
la quota di rifiuti, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.
I PSP presentano tali relazioni ogni 12 mesi. La prima relazione è presentata il 9 aprile 2025 e comprende informazioni sul livello delle commissioni e sui rifiuti nel periodo che ha inizio il 26 ottobre 2022 fino alla fine dell'anno civile precedente.
L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 9 giugno 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 16
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014.
In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.
Se, tuttavia, tale Stato membro adotta l’euro come moneta prima del 31 ottobre 2015, i PSP o, se del caso, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio situati in quello Stato membro e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento nel medesimo si conformano alle rispettive disposizioni entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro, ma non prima delle rispettive date specificate per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta al 31 marzo 2012.
Articolo 17
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009
Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:
all’articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:
“fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( *1 );
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
l’articolo 4 è così modificato:
il paragrafo 2 è soppresso;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
l’articolo 7 è così modificato:
al paragrafo 1, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;
al paragrafo 2, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;
al paragrafo 3, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;
l’articolo 8 è soppresso.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
REQUISITI TECNICI (ARTICOLO 5)
1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, alle operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici:
l’identificativo del conto di pagamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), deve essere l’IBAN;
lo standard per i formati di messaggistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e d), deve essere lo standard ISO 20022 XML;
il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l’inserimento di 140 caratteri. Gli schemi di pagamento possono consentire l’inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;
le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;
una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da utente a utente), in modo che l’intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;
gli schemi di pagamento non devono fissare soglie minime per l’importo dell’operazione di pagamento relativa a bonifici e addebiti diretti, ma non devono prevedere l’effettuazione di operazioni di pagamento a importo zero;
gli schemi di pagamento non sono obbligati a effettuare bonifici e addebiti diretti di importo superiore a 999 999 999,99 EUR.
2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti requisiti:
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono i seguenti:
il nome del pagatore e/o l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;
l’importo del bonifico;
l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;
se disponibile, il nome del beneficiario;
eventuali informazioni sul trasferimento;
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono i seguenti:
il nome del pagatore;
l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;
l’importo del bonifico;
l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;
eventuali informazioni sul trasferimento;
eventuali codici identificativi del beneficiario;
il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario;
l’eventuale causale del bonifico;
l’eventuale tipologia di causale del bonifico;
in aggiunta, il PSP del pagatore comunica i seguenti elementi di dati al PSP del beneficiario:
il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);
il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);
il codice identificativo dello schema di pagamento;
la data di regolamento del bonifico;
il numero di riferimento del messaggio del bonifico del PSP del pagatore;
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:
il nome del pagatore;
l’importo del bonifico;
eventuali informazioni sul trasferimento.
3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti:
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), sono i seguenti:
il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
il nome del beneficiario;
l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;
se disponibile, il nome del pagatore;
l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;
il riferimento unico del mandato;
qualora il mandato del pagatore sia conferito dopo il 31 marzo 2012, la data in cui è stato firmato;
l’importo dell’incasso;
se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il mandato;
l’identificativo del beneficiario;
se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, l’identificativo del beneficiario originale che ha emesso il mandato;
eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;
l’eventuale causale dell’incasso;
l’eventuale tipologia di causale dell’incasso;
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sono i seguenti:
il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);
il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);
il nome della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);
il codice identificativo della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);
il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);
il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);
il codice identificativo dello schema di pagamento;
la data di regolamento dell’incasso;
il riferimento per l’incasso del PSP del beneficiario;
il tipo di mandato;
il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
il nome del beneficiario;
l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;
se disponibile, il nome del pagatore;
l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;
il riferimento unico del mandato;
la data in cui è stato firmato il mandato, qualora il mandato sia conferito dal pagatore dopo il 31 marzo 2012;
l’importo dell’incasso;
il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);
l’identificativo del beneficiario;
l’identificativo del beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);
eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;
i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), sono i seguenti:
il riferimento unico del mandato;
l’identificativo del beneficiario;
il nome del beneficiario;
l’importo dell’incasso;
eventuali informazioni sul trasferimento;
il codice identificativo dello schema di pagamento.
( 1 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 3 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
( 4 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
( 5 ) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
( 6 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
( 7 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( *1 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;
( *2 ) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.»;