02012R0260 — IT — 08.04.2024 — 002.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 094 del 30.3.2012, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 26 febbraio 2014

  L 84

1

20.3.2014

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2024/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 marzo 2024

  L 886

1

19.3.2024




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell’ambito dell’Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell’Unione, ovvero nei casi in cui l’unico prestatore di servizi di pagamento («PSP») interessato dall’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.
2.  

Il presente regolamento non si applica:

a) 

alle operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali;

b) 

alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi di pagamento di importo rilevante, ad esclusione delle operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un sistema di pagamento di importo rilevante;

c) 

alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN;

d) 

alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette operazioni di pagamento non danno luogo a bonifico o addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;

e) 

alle operazioni di rimessa di denaro quali definite all’articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE;

f) 

alle operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( 1 ), salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.

3.  
Qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«bonifico», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione data dal pagatore;

▼M2

1 bis

«bonifico istantaneo», un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;

1 ter

«canale di disposizione di ordine di pagamento», qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;

1 quater

«prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento», un prestatore di servizi di disposizione di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

1 quinquies

«nome del beneficiario», il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione commerciale o giuridica nel caso di una persona giuridica;

1 sexies

«misura restrittiva finanziaria mirata», un provvedimento di congelamento dei beni imposto a una persona, un organismo o un'entità o un divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale persona, organismo o entità o a suo vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;

1 septies

«identificativo del soggetto giuridico» o «LEI», codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;

▼B

2) 

«addebito diretto», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;

3) 

«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;

4) 

«beneficiario», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

▼M2

5) 

«conto di pagamento», un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;

▼B

6) 

«sistema di pagamento», un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;

7) 

«schema di pagamento», un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i PSP per l’esecuzione di operazioni di pagamento nell’Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;

8) 

«PSP», un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 3 ), che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

9) 

«USP», la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario;

10) 

«operazione di pagamento», l’atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento nell’Unione, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

11) 

«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un’operazione di pagamento;

12) 

«commissione interbancaria», una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto;

13) 

«MIF», una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP;

14) 

«BBAN», un numero identificativo di un conto di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento presso un PSP in uno Stato membro e che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento nazionali, laddove lo stesso conto di pagamento è identificato dall’IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere;

15) 

«IBAN», un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro, e i cui elementi sono specificati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

16) 

«BIC», un codice identificativo d’azienda che individua, senza ambiguità, un PSP e i cui elementi sono specificati dall’ISO;

17) 

«standard ISO 20022 XML», uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell’ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione per operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

18) 

«sistema di pagamento di importo rilevante», un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;

19) 

«data di regolamento», la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario;

20) 

«incasso», la parte di un’operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;

21) 

«mandato», l’espressione del consenso e dell’autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l’incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest’ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

▼M2

22) 

«sistema di pagamento al dettaglio», un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;

▼B

23) 

«microimpresa», un’impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 4 );

24) 

«consumatore», una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

25) 

«operazione R», un’operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;

26) 

«operazione di pagamento transfrontaliera», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

27) 

«operazione di pagamento nazionale», un’operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;

28) 

«parte di riferimento», una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve.

Articolo 3

Raggiungibilità

1.  
Il PSP di un beneficiario che è raggiungibile per un bonifico nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per i bonifici iniziati da un pagatore mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
2.  
Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
3.  
Il paragrafo 2 si applica solo agli addebiti diretti disponibili per i consumatori in quanto pagatori a norma di uno schema di pagamento.

Articolo 4

Interoperabilità

1.  

Gli schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici e addebiti diretti rispettano le seguenti condizioni:

a) 

le loro norme sono le stesse per operazioni nazionali o transfrontaliere di bonifico all’interno dell’Unione e, analogamente, per operazioni nazionali o transfrontaliere di addebito diretto all’interno dell’Unione; e

b) 

i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all’interno dell’Unione, prendendo in considerazione unicamente i PSP che effettuano, rispettivamente, bonifici o addebiti diretti.

Ai fini del primo comma, lettera b), quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, sono presi in considerazione unicamente gli Stati membri in cui detti servizi sono messi a disposizione dai PSP e solo i PSP che li prestano.

2.  
Il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione garantiscono l’interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell’ambito dell’Unione mediante l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, essi non adottano regole commerciali che limitino l’interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione. I sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli ( 5 ), sono unicamente tenuti a garantire l’interoperabilità tecnica con altri sistemi di pagamento designati ai sensi della medesima direttiva.
3.  
Il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non è ostacolato da impedimenti tecnici.
4.  
Il proprietario dello schema di pagamento o, in assenza di un proprietario ufficiale dello schema di pagamento, il partecipante principale di un nuovo schema di pagamento al dettaglio che abbia partecipanti in almeno otto Stati membri, può rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato per ottenere un’esenzione temporanea dalle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Tali autorità competenti possono concedere, previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il nuovo schema di pagamento entrante ha un partecipante, della Commissione e della BCE, tale esenzione per un periodo massimo di tre anni. Dette autorità competenti basano la propria decisione sulle capacità che il nuovo schema di pagamento entrante ha di trasformarsi in uno schema di pagamento paneuropeo a pieno titolo e sul suo contributo al miglioramento della concorrenza o alla promozione dell’innovazione.
5.  
Ad eccezione dei servizi di pagamento che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, il presente articolo entra in vigore il 1o febbraio 2014.

Articolo 5

Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1.  

I PSP effettuano operazioni di bonifico e di addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) 

essi devono utilizzare, per l’individuazione dei conti di pagamento, l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati;

b) 

essi devono utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio;

c) 

essi devono assicurare che gli USP, per l’individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l’operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti;

d) 

essi devono assicurare che, se un USP che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato.

Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano, su richiesta specifica dell’USP, i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato in relazione a tale USP.

2.  

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) 

il PSP del pagatore deve garantire che quest’ultimo fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell’allegato;

b) 

il PSP del pagatore deve fornire al PSP del beneficiario i dati specificati al punto 2, lettera b), dell’allegato;

c) 

il PSP del beneficiario deve fornire al beneficiario o mettere a sua disposizione i dati specificati al punto 2, lettera d), dell’allegato.

3.  

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) 

il PSP del beneficiario deve garantire che:

i) 

il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell’allegato con il primo addebito diretto e con l’addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento;

ii) 

il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest’obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE;

b) 

il PSP del beneficiario deve fornire al PSP del pagatore i dati di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato;

c) 

il PSP del pagatore deve fornire al pagatore o mettere a sua disposizione i dati di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato;

d) 

il pagatore deve avere il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:

i) 

limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto;

ii) 

qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;

iii) 

blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento del pagatore o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.

Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i PSP non sono tenuti a osservare la lettera d), punti i), ii) e iii).

Il PSP del pagatore informa quest’ultimo dei diritti di cui alla lettera d), in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE.

Con la prima operazione di addebito diretto o con un’operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo PSP, che le trasmette al PSP del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.

4.  
In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, quando viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica ai suoi pagatori l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato e, fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.
5.  
Anteriormente alla prima operazione di addebito diretto, un pagatore comunica l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Il BIC del PSP di un pagatore è comunicato dal pagatore fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario.
6.  
Qualora il contratto quadro tra il pagatore e il PSP del pagatore non contempli il diritto al rimborso, il PSP del pagatore verifica, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), punto ii), ogni operazione di addebito diretto e accerta, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto di pagamento del pagatore sia addebitato, che l’importo dell’operazione di addebito diretto presentata corrisponda all’importo e alla periodicità concordati nel mandato.
7.  
Dopo il 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario.
8.  
Il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.

▼M2

Articolo 5 bis

Operazioni di bonifico istantaneo

1.  
I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.

I PSP di cui al primo comma assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.

2.  
In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'autorizzazione preventiva concessa dalle autorità competenti sulla base della loro valutazione dell'accesso alla liquidità in euro, un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non è tenuto a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro oltre un limite per operazione, da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro, nel periodo in cui tale PSP non invia né riceve operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti di pagamento. Tale limite è fissato dalle autorità competenti e non è inferiore a 25 000  EUR. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione preventiva su richiesta del PSP per un periodo di un anno. Su richiesta del PSP, le autorità competenti possono prorogare tale autorizzazione preventiva di ulteriori periodi di un anno a seguito di una nuova valutazione da parte delle autorità competenti dell'accesso del PSP alla liquidità in euro. Le autorità competenti informano annualmente la Commissione in merito alle autorizzazioni preventive e alle proroghe concesse a norma del presente paragrafo.

La BCE e qualsiasi banca centrale nazionale, ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altra autorità pubblica, possono limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei.

3.  
Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se il pagatore e il PSP del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è:

a) 

nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, il momento in cui il PSP del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP;

b) 

nel caso di un ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo, qualora la conversione di tale pacchetto in singole operazioni di pagamento sia effettuata dal PSP del pagatore, il momento in cui il PSP del pagatore ha scorporato l'operazione di pagamento che ne deriva; il PSP del pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che quest'ultimo è stato impartito dal pagatore al proprio PSP e completa tale conversione il prima possibile;

c) 

nel caso di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento è stato convertito in euro; tale conversione valutaria avviene subito dopo che il pagatore ha impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.

4.  

Nell’effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all’articolo 5, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:

a) 

i PSP assicurano che i pagatori possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;

b) 

fermo restando l'articolo 83 della direttiva (UE) 2015/2366, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l’operazione di pagamento al PSP del beneficiario;

c) 

fermi restando l’articolo 83 e l’articolo 87, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al PSP del pagatore;

d) 

fermo restando l’articolo 87, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, il PSP del beneficiario garantisce che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul conto di pagamento del beneficiario; e

e) 

immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui alla lettera c), o qualora non riceva tale conferma di completamento entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore informa gratuitamente il pagatore, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.

5.  
Fermo restando l'articolo 89 della direttiva (UE) 2015/2366, qualora il PSP del pagatore non abbia ricevuto dal PSP del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione, il PSP del pagatore riporta immediatamente il conto di pagamento del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
6.  
Su richiesta dell'USP, un PSP offre a un USP la possibilità di fissare un limite che stabilisca l'importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, a discrezione esclusiva dell'USP. I PSP provvedono affinché gli USP siano in grado di modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un USP superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del pagatore non esegue l'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notifica all'USP, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
7.  
Quando offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei, i PSP offrono ai propri USP la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto se offrono tale possibilità ai propri USP per altri bonifici.

Per quanto concerne il numero di ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei, i PSP non impongono limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici.

8.  
I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 ottobre 2025.

I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, fino al 9 giugno 2028 i PSP di cui al paragrafo 1 del presente articolo situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non sono tenuti a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro nel periodo in cui tali PSP non inviano né ricevono operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti.

Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027.

Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.

Articolo 5 ter

Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario

1.  
Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente.
2.  
I servizi di cui all'articolo 5 quater sono prestati a tutti gli USP a titolo gratuito.
3.  
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2027.

Articolo 5 quater

Verifica del beneficiario in caso di bonifici

1.  

Il PSP di un pagatore offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Il PSP del pagatore effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il PSP del pagatore offre il servizio di verifica indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:

a) 

qualora il pagatore abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell’allegato e il nome del beneficiario, il PSP del pagatore presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario. Su richiesta del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Se il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato presentano una quasi-corrispondenza, il PSP del pagatore indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato fornito dal pagatore;

b) 

se il beneficiario è una persona giuridica e il PSP del pagatore offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che consente al pagatore di impartire un ordine di pagamento fornendo l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento insieme a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) o un LEI, e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno del PSP del beneficiario, quest'ultimo PSP, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore non corrispondono, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore;

c) 

se un conto di pagamento identificato mediante un identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato, fornito dal pagatore, è detenuto da un PSP per conto di più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto di pagamento per conto di più beneficiari o, se del caso, il PSP che detiene tale conto di pagamento conferma, su richiesta del PSP del pagatore, se il beneficiario indicato dal pagatore figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento. Qualora il beneficiario indicato dal pagatore non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento, il PSP del pagatore ne dà notifica al pagatore;

d) 

nei casi diversi da quelli descritti alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e, in particolare, se un PSP offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che non impone al pagatore di inserire sia l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato sia il nome del beneficiario, il PSP assicura che il beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico sia correttamente identificato. A tale scopo, il PSP informa il pagatore in modo tale da consentire a questo di convalidare il beneficiario prima di autorizzare il bonifico.

2.  
Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato o il nome del beneficiario sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento anziché dal pagatore, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento assicura che le informazioni relative al beneficiario siano corrette.
3.  
I PSP, ai fini del paragrafo 1, lettera d), e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ai fini del paragrafo 2, mantengono solide procedure interne intese ad assicurare che le informazioni relative ai beneficiari siano corrette.
4.  
Nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, il PSP del pagatore presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il pagatore non sia presente al momento della ricezione.
5.  
I PSP assicurano che la prestazione del servizio di verifica e del servizio di cui al paragrafo 2 non impedisca ai pagatori di autorizzare il bonifico in questione.
6.  
I PSP forniscono agli USP che non sono consumatori i mezzi per rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono pacchetti di ordini di pagamento multipli.

I PSP assicurano che gli USP che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio.

7.  
Ogniqualvolta il PSP del pagatore notifica il pagatore conformemente al paragrafo 1, lettera a), b) o c), lo informa contestualmente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Il PSP comunica tali informazioni all'USP che non è un consumatore quando tale USP rinuncia al servizio di verifica quando impartisce ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. I PSP informano i propri USP delle conseguenze che la decisione degli USP di ignorare una notifica di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), comporta rispetto alla responsabilità dei PSP e al diritto di rimborso degli USP.
8.  
Come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, un PSP non è ritenuto responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora il PSP del pagatore non si conformi al paragrafo 1 del presente articolo o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si conformi al paragrafo 2 del presente articolo e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il PSP del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

Se la mancata conformità si verifica perché il PSP del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non ha ottemperato agli obblighi del presente articolo, il PSP del beneficiario o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento risarcisce il PSP del pagatore del danno finanziario causato a detto PSP da tale mancata conformità.

Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il PSP in questione.

9.  
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 ottobre 2025.

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 luglio 2027.

Articolo 5 quinquies

Screening degli USP da parte dei PSP che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate

1.  
I PSP che offrono bonifici istantanei verificano se uno qualsiasi dei propri USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.

I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove misure restrittive finanziarie mirate e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche di tali misure restrittive finanziarie mirate, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

2.  
Durante l'esecuzione di un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale bonifico istantaneo non verificano se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento sono utilizzati per l'esecuzione di tale bonifico istantaneo siano persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate, oltre a effettuare le verifiche di cui al paragrafo 1.

Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicate le azioni intraprese dai PSP per conformarsi a misure restrittive, diverse dalle misure restrittive finanziarie mirate adottate conformemente all'articolo 215 TFUE, a misure restrittive che non sono adottate conformemente all'articolo 215 TFUE o al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3.  
I PSP si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.

▼B

Articolo 6

Termini

1.  
Entro il 1o febbraio 2014, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell’allegato.
2.  
Entro il 1o febbraio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, e ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 3, 5, 6 e 8 e ai punti 1 e 3 dell’allegato.
3.  
Fatto salvo l’articolo 3, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro il 1o febbraio 2017 per i pagamenti nazionali ed entro il 1o novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.
4.  
Per le operazioni di pagamento nazionali, uno Stato membro oppure, previa approvazione dello Stato membro interessato, i PSP di uno Stato membro possono, tenuto conto e valutato lo stato di preparazione e di disponibilità dei loro cittadini, stabilire termini anteriori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Validità dei mandati e diritto al rimborso

1.  
In assenza di una normativa nazionale o di accordi con la clientela per prorogare la validità dei mandati di addebito diretto, un’autorizzazione valida rilasciata al beneficiario per l’incasso di addebiti diretti periodici secondo uno schema tradizionale prima del 1o febbraio 2014, rimane valida anche dopo tale data ed è considerata alla stregua del consenso prestato al PSP del pagatore a effettuare gli addebiti diretti periodici incassati da detto beneficiario a norma del presente regolamento.
2.  
I mandati di cui al paragrafo 1 consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell’ambito dell’esistente mandato.

Articolo 8

Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1.  
Fatto salvo il paragrafo 2, alle operazioni di addebito diretto non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.
2.  

Alle operazioni R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) 

l’accordo mira a un’attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all’USP del medesimo, che ha causato l’operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell’esistenza di costi di operazione e garantisce che essi non siano imputati automaticamente al pagatore e che al PSP sia vietato imputare agli USP le commissioni applicabili a un determinato tipo di operazione R che superano il costo a carico del PSP per dette operazioni;

b) 

le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;

c) 

il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell’accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;

d) 

l’applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;

e) 

non esiste un’alternativa pratica ed economicamente percorribile all’accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.

Ai fini del primo comma, soltanto le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell’importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell’accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.

3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, agli accordi unilaterali di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 9

Accessibilità del pagamento

1.  
Il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’articolo 3.
2.  
Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’articolo 3.

Articolo 10

Autorità competenti

1.  
Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche, gli organismi riconosciuti dalla normativa nazionale o le autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dalla normativa nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi informano senza indugio la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
3.  
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più di un’autorità competente per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in modo da svolgere efficacemente le loro rispettive funzioni.
4.  
Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento da parte dei PSP e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto. Esse collaborano tra loro conformemente all’articolo 24 della direttiva 2007/64/CE e all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Sanzioni

1.  
Entro il 1o febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.

▼M2

1 bis.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 9 aprile 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
1 ter.  

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:

a) 

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 % del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio;

b) 

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 000 000  EUR o importo equivalente nella moneta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro all'8 aprile 2024.

Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.

1 quater.  
Le sanzioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di raggiungibilità di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, qualora i conti di pagamento mantenuti dai PSP non siano raggiungibili per bonifici istantanei a causa di interventi di manutenzione programmata, allorché i periodi di indisponibilità sono prevedibili e brevi, o di un periodo di fermo programmato di tutti i bonifici istantanei nell'ambito del pertinente schema di pagamento, a condizione che gli USP siano stati informati in anticipo di tali periodi di manutenzione programmata o di fermo programmato.
1 quinquies.  
In deroga al paragrafo 1 ter, qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in modo tale che la sanzione sia avviata dall'autorità competente e irrogata dalle autorità giudiziarie, garantendo nel contempo che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva e abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede sanzioni amministrative. In ogni caso, le sanzioni irrogate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri il cui ordinamento giuridico non prevede sanzioni amministrative notificano le loro sanzioni alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e danno notificano di ogni successiva modifica delle stesse senza indugio.

▼B

2.  
Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.

Articolo 12

Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso

1.  
Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli USP e i loro PSP. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti o, se del caso, istituiscono nuovi organismi.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi notificano senza indugio alla Commissione ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.
3.  
Gli Stati membri possono prevedere che il presente articolo si applichi unicamente agli USP che sono consumatori o unicamente a quelli che sono consumatori e microimprese. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o agosto 2013.

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell’evoluzione del mercato.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 marzo 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M2

Articolo 15

Riesame

1.  
Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.
2.  

Entro il 9 ottobre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione contiene una valutazione circa:

a) 

l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro dal 26 ottobre 2022, compreso l'impatto dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, su tali commissioni; e

b) 

l'ambito di applicazione dell'articolo 5 quinquies e la sua efficacia nel prevenire inutili ostacoli ai bonifici istantanei.

3.  

I PSP segnalano alle loro autorità competenti:

a) 

il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento;

b) 

la quota di rifiuti, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

I PSP presentano tali relazioni ogni 12 mesi. La prima relazione è presentata il 9 aprile 2025 e comprende informazioni sul livello delle commissioni e sui rifiuti nel periodo che ha inizio il 26 ottobre 2022 fino alla fine dell'anno civile precedente.

4.  
Entro il 9 ottobre 2025, e successivamente ogni anno, le autorità competenti forniscono alla Commissione e all'ABE le informazioni loro comunicate dai PSP a norma del paragrafo 3 e le informazioni sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro inviati, sia nazionali che transfrontalieri, da PSP stabiliti nel rispettivo Stato membro nel corso dell'anno civile precedente.
5.  
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli di segnalazione, istruzioni e metodologie uniformi su come utilizzare tali modelli di segnalazione ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 9 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.  
Entro il 9 aprile 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ostacoli che ancora si frappongono alla disponibilità e all'uso dei bonifici istantanei. Tale relazione valuta il livello di standardizzazione delle tecnologie relative all'uso dei bonifici istantanei. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 16

Disposizioni transitorie

▼M1

1.  
In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o agosto 2014 i PSP possono continuare a trattare le operazioni di pagamento in euro in formati diversi da quelli richiesti per i bonifici e gli addebiti diretti ai sensi del presente regolamento.

Gli Stati membri applicano le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, stabilite conformemente all’articolo 11, a decorrere dal 2 agosto 2014.

In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le transazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.

▼B

2.  
I PSP che offrono servizi di pagamento denominati in euro e che sono situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta, quando offrono servizi di pagamento denominati in euro si conformano all’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016. Tuttavia, se l’euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del 31 ottobre 2015, i PSP situati in detto Stato membro si conformano all’articolo 3 entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.
3.  
Gi Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10 % del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto.
4.  
Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.
5.  
In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti, entro il 1o febbraio 2016, di derogare al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per gli USP che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. Salvo eventuale deroga, i PSP soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), se un USP richiede tale servizio.
6.  
In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono differire i requisiti relativi alla fornitura del BIC per le operazioni di pagamento nazionali di cui all’articolo 5, paragrafi 4, 5 e 7, fino al 1o febbraio 2016.
7.  
Qualora uno Stato membro intenda avvalersi di una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 5 o 6, tale Stato membro ne informa la Commissione entro il 1o febbraio 2013 e, successivamente, consente alla propria autorità competente di derogare, se del caso, ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 1 o 2, e all’allegato, per le pertinenti operazioni di pagamento di cui ai rispettivi paragrafi o commi e per un periodo non superiore a quello della deroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di pagamento soggette a deroga e ogni successiva modifica.
8.  
I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.

Se, tuttavia, tale Stato membro adotta l’euro come moneta prima del 31 ottobre 2015, i PSP o, se del caso, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio situati in quello Stato membro e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento nel medesimo si conformano alle rispettive disposizioni entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro, ma non prima delle rispettive date specificate per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta al 31 marzo 2012.

▼M2

9.  
Se l'euro è introdotto come valuta di uno Stato membro prima del 9 aprile 2027, i PSP di tale Stato membro si conformano agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater entro un anno dalla data di introduzione dell'euro come valuta in tale Stato membro e non oltre le rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tuttavia, tali PSP non sono tenuti a conformarsi agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater prima delle rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

▼B

Articolo 17

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:

1) 

all’articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. 

“fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( *1 );

2) 

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»;
3) 

l’articolo 4 è così modificato:

a) 

il paragrafo 2 è soppresso;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ( *2 ), il relativo BIC del conto di pagamento nell’altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.
4) 

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
A decorrere dal 1o febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.»;
5) 

l’articolo 7 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

b) 

al paragrafo 2, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

c) 

al paragrafo 3, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»;

6) 

l’articolo 8 è soppresso.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

REQUISITI TECNICI (ARTICOLO 5)

1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, alle operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici:

a) 

l’identificativo del conto di pagamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), deve essere l’IBAN;

b) 

lo standard per i formati di messaggistica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e d), deve essere lo standard ISO 20022 XML;

c) 

il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l’inserimento di 140 caratteri. Gli schemi di pagamento possono consentire l’inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;

d) 

le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;

e) 

una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da utente a utente), in modo che l’intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;

f) 

gli schemi di pagamento non devono fissare soglie minime per l’importo dell’operazione di pagamento relativa a bonifici e addebiti diretti, ma non devono prevedere l’effettuazione di operazioni di pagamento a importo zero;

g) 

gli schemi di pagamento non sono obbligati a effettuare bonifici e addebiti diretti di importo superiore a 999 999 999,99  EUR.

2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti requisiti:

a) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono i seguenti:

i) 

il nome del pagatore e/o l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;

ii) 

l’importo del bonifico;

iii) 

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;

iv) 

se disponibile, il nome del beneficiario;

v) 

eventuali informazioni sul trasferimento;

b) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono i seguenti:

i) 

il nome del pagatore;

ii) 

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore;

iii) 

l’importo del bonifico;

iv) 

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario;

v) 

eventuali informazioni sul trasferimento;

vi) 

eventuali codici identificativi del beneficiario;

vii) 

il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario;

viii) 

l’eventuale causale del bonifico;

ix) 

l’eventuale tipologia di causale del bonifico;

c) 

in aggiunta, il PSP del pagatore comunica i seguenti elementi di dati al PSP del beneficiario:

i) 

il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

ii) 

il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

iii) 

il codice identificativo dello schema di pagamento;

iv) 

la data di regolamento del bonifico;

v) 

il numero di riferimento del messaggio del bonifico del PSP del pagatore;

d) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:

i) 

il nome del pagatore;

ii) 

l’importo del bonifico;

iii) 

eventuali informazioni sul trasferimento.

3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti:

a) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), sono i seguenti:

i) 

il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);

ii) 

il nome del beneficiario;

iii) 

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;

iv) 

se disponibile, il nome del pagatore;

v) 

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;

vi) 

il riferimento unico del mandato;

vii) 

qualora il mandato del pagatore sia conferito dopo il 31 marzo 2012, la data in cui è stato firmato;

viii) 

l’importo dell’incasso;

ix) 

se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il mandato;

x) 

l’identificativo del beneficiario;

xi) 

se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, l’identificativo del beneficiario originale che ha emesso il mandato;

xii) 

eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;

xiii) 

l’eventuale causale dell’incasso;

xiv) 

l’eventuale tipologia di causale dell’incasso;

b) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sono i seguenti:

i) 

il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

ii) 

il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all’operazione di pagamento);

iii) 

il nome della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

iv) 

il codice identificativo della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

v) 

il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

vi) 

il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

vii) 

il codice identificativo dello schema di pagamento;

viii) 

la data di regolamento dell’incasso;

ix) 

il riferimento per l’incasso del PSP del beneficiario;

x) 

il tipo di mandato;

xi) 

il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);

xii) 

il nome del beneficiario;

xiii) 

l’IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l’incasso;

xiv) 

se disponibile, il nome del pagatore;

xv) 

l’IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l’incasso;

xvi) 

il riferimento unico del mandato;

xvii) 

la data in cui è stato firmato il mandato, qualora il mandato sia conferito dal pagatore dopo il 31 marzo 2012;

xviii) 

l’importo dell’incasso;

xix) 

il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

xx) 

l’identificativo del beneficiario;

xxi) 

l’identificativo del beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

xxii) 

eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;

c) 

i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), sono i seguenti:

i) 

il riferimento unico del mandato;

ii) 

l’identificativo del beneficiario;

iii) 

il nome del beneficiario;

iv) 

l’importo dell’incasso;

v) 

eventuali informazioni sul trasferimento;

vi) 

il codice identificativo dello schema di pagamento.



( 1 )  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

( 3 )  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 4 )  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 5 )  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

( 6 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

( 7 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

( *1 )  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;

( *2 )  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.»;