02012R0236 — IT — 09.01.2024 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 086 del 24.3.2012, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 |
L 257 |
1 |
28.8.2014 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/27 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2021 |
L 6 |
9 |
11.1.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2012
relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione, anche quando tali strumenti sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;
ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, relativi ad uno strumento finanziario di cui alla lettera a), o ad un emittente di tale uno strumento finanziario, anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;
agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione e ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi o riferiti agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«strumento finanziario», uno strumento elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;
«vendita allo scoperto» con riferimento a un titolo azionario o a uno strumento di debito, una vendita del titolo azionario o dello strumento di debito che il venditore non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento, ad esclusione:
di un contratto pronti contro termine in cui una delle parti ha convenuto di vendere all’altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l’impegno dell’altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato;
di un trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli; ovvero
della conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;
«contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)», un contratto derivato con cui una parte versa un premio all’altra parte in cambio di un pagamento o di altra indennità, al verificarsi di un evento di credito relativo ad un soggetto di riferimento e di qualsiasi altro inadempimento relativo a detto contratto derivato che abbia un effetto economico equivalente;
«emittente sovrano», uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:
l’Unione;
uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento; o
la Banca europea per gli investimenti;
«credit default swap su emittenti sovrani», un contratto derivato su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento con cui un pagamento o altra indennità è effettuato al verificarsi di un evento di credito o dell’inadempimento di un emittente sovrano;
«debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;
«debito sovrano emesso», il totale del debito sovrano emesso da un emittente sovrano che non è stato rimborsato;
«capitale azionario emesso» con riferimento ad una società, il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;
«Stato membro di origine»:
con riferimento a un’impresa d’investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, o ad un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;
con riferimento a un ente creditizio, lo Stato membro di origine ai sensi dell’articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 );
con riferimento a una persona giuridica diversa da quelle di cui ai punti i) o ii), lo Stato membro in cui è situata la sede legale o, se non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;
con riferimento ad una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la sede centrale o, in assenza di sede centrale, lo Stato membro in cui tale persona è domiciliata;
«autorità competente interessata»:
con riferimento al debito sovrano di uno Stato membro o, in caso di uno Stato membro federale, con riferimento al debito sovrano di un membro della federazione, ovvero a un credit default swap relativo a uno Stato membro o ad un membro della federazione, l’autorità competente di tale Stato membro;
con riferimento al debito sovrano dell’Unione o ad un credit default swap relativo all’Unione, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il servizio che emette il debito;
con riferimento al debito sovrano di diversi Stati membri che agiscono tramite una società veicolo o ad un credit default swap relativo a tale società veicolo, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova la società veicolo;
con riferimento al debito sovrano di un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova l’ente finanziario internazionale;
con riferimento ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti da i) a iv), l’autorità competente per tale strumento finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 2 ), e stabilita conformemente al capo III di tale regolamento;
con riferimento a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti da i) a v), l’autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;
con riferimento a uno strumento di debito emesso dalla Banca europea per gli investimenti, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti;
«attività di supporto agli scambi (market making)», le attività di un’impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:
comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;
nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;
coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii);
«sede di negoziazione», un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
«sede principale» con riferimento a un titolo azionario, la sede di negoziazione di tale titolo con il più elevato volume di contrattazione;
«operatore principale autorizzato», una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente sovrano o che è stato formalmente riconosciuto come operatore principale da o per conto di un emittente sovrano e che, conformemente a tale accordo o riconoscimento, si è impegnato ad effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sul mercato primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;
«controparte centrale», un soggetto giuridico che si interpone tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;
«giorno di negoziazione», un giorno di negoziazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;
«controvalore degli scambi» di un titolo azionario, il controvalore ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 1287/2006.
Articolo 3
Posizioni corte e lunghe
Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:
vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;
la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.
Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso:
detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso dall’emittente sovrano;
la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo di una posizione corta o di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano, comprende qualsiasi credit default swap su emittenti sovrani relativo all’emittente sovrano.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per specificare:
i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;
i casi in cui una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo di tale posizione;
il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.
Ai fini del primo comma, lettera c), il metodo di calcolo tiene conto, specie nel caso in cui per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con più fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, se in relazione a uno specifico emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, e se nella stessa entità più di un portafoglio è gestito su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a uno specifico emittente.
Articolo 4
Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani
Ai fini del presente regolamento, si considera che una persona fisica o giuridica detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani quando il credit default swap su emittenti sovrani non serve a coprire:
dal rischio di inadempimento dell’emittente, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente cui si riferisce il credit default swap su emittenti sovrani; o
dal rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposto a passività, ivi compresi, ma non in via esaustiva, i contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie il cui valore è correlato al valore del debito sovrano.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per specificare, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:
i casi nei quali un’operazione su un credit default swap su emittenti sovrani è considerata a copertura di un rischio di inadempimento o di un rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani;
il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.
CAPO II
TRASPARENZA DELLE POSIZIONI CORTE NETTE
Articolo 5
Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari
Articolo 6
Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari
Articolo 7
Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano
La Commissione:
assicura che le soglie non siano stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;
tiene conto dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale emittente sovrano; e
tiene conto della liquidità di ciascun mercato di obbligazioni sovrane.
Articolo 8
Notifica alle autorità competenti di posizioni scoperte nei credit default swap su emittenti sovrani
Se un’autorità competente sospende le restrizioni conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, la persona fisica o giuridica che detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani notifica all’autorità competente interessata se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano, specificate conformemente all’articolo 7.
Articolo 9
Metodo di notifica e comunicazione al pubblico
Ai fini degli articoli 5, 6, 7 e 8 le persone fisiche e giuridiche che detengono importanti posizioni corte nette conservano, per un periodo di cinque anni, i dati relativi alle posizioni lorde che costituiscono un’importante posizione corta netta.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 10
Applicazione degli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico
Gli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all’interno dell’Unione o in un paese terzo.
Articolo 11
Informazioni da fornire all’Aesfem
L’autorità competente trasmette le informazioni richieste all’Aesfem al più tardi entro sette giorni civili. Ove si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, l’autorità competente fornisce all’Aesfem, entro ventiquattro ore, ogni informazione disponibile, basata sugli obblighi di notifica di cui agli articoli 5, 7 e 8.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 11 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutti i nomi o tutte le denominazioni delle persone fisiche o giuridiche a cui le informazioni fanno riferimento;
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
per le persone giuridiche, le dimensioni della persona per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'Aesfem valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO III
VENDITE ALLO SCOPERTO IN ASSENZA DELLA DISPONIBILITÀ DEI TITOLI
Articolo 12
Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli
Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest’ultimo ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato e ha adottato nei confronti di terzi le misure necessarie affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.
L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli
Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un debito sovrano solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il debito sovrano o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il debito sovrano o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un soggetto terzo in base al quale quest’ultimo ha confermato che il debito sovrano è stato localizzato o che altrimenti abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.
La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.
Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere, sulla base del paragrafo 4, in merito alla sospensione o alla proroga della sospensione notificata. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
I parametri e i metodi di calcolo della soglia degli Stati membri sono stabiliti in modo tale che, una volta raggiunta, la soglia rappresenti un calo significativo rispetto al livello medio di liquidità per il debito sovrano in questione.
La soglia è definita in base a criteri oggettivi specifici del mercato del debito sovrano in questione, fra cui l’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano.
L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 14
Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli
Un’autorità competente può sospendere temporaneamente le restrizioni di cui al paragrafo 1 se ritiene, sulla base di motivi oggettivi, che il suo mercato di debito sovrano non funzioni correttamente e che dette restrizioni possano avere un impatto negativo sul mercato dei credit default swap su emittenti sovrani, in particolare aumentando il costo del prestito per gli emittenti sovrani o compromettendo la loro capacità di emettere nuovo debito. Tali motivi si basano sui seguenti indicatori:
un tasso d’interesse elevato o in aumento sul debito sovrano;
un allargamento del differenziale (spread) del tasso d’interesse sul debito sovrano rispetto al debito di altri emittenti sovrani;
un allargamento del differenziale dei credit default swap su emittenti sovrani rispetto alla propria curva e rispetto ad altri emittenti sovrani;
la velocità di ritorno del prezzo del debito sovrano all’equilibrio originario dopo una negoziazione di una certa entità;
l’ammontare di debito sovrano negoziabile.
L’autorità competente può servirsi inoltre di indicatori diversi da quelli previsti al primo comma, lettere da a) a e).
Prima di sospendere le restrizioni ai sensi del presente articolo, l’autorità competente interessata notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta e motivi su cui la stessa si basa.
La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data della pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga.
Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere in merito alla sospensione prevista o alla proroga di tale sospensione, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente abbia basato la sospensione sugli indicatori di cui al primo comma, lettere da a) a e), o su altri indicatori. Se la sospensione prevista o la proroga della sospensione si basa sul secondo comma, tale parere comprende una valutazione degli indicatori utilizzati dall’autorità competente. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
▼M1 —————
CAPO IV
ESENZIONI
Articolo 16
Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo
L’autorità competente interessata notifica all’Aesfem i titoli azionari che consideri abbiano la propria sede principale di negoziazione in un paese terzo.
Ogni due anni l’Aesfem pubblica l’elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo. L’elenco è valido per un periodo di due anni.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire:
la data alla quale deve essere effettuato il calcolo che determina la sede principale di negoziazione dei titoli azionari, nonché il periodo da considerare ai fini del calcolo;
la data alla quale l’autorità competente interessata comunica all’Aesfem i titoli azionari la cui sede di principale negoziazione si trova in un paese terzo;
la data a partire dalla quale l’elenco produce effetti a seguito della pubblicazione da parte dell’Aesfem.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 17
Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se in detto paese terzo:
i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa;
i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione di titoli alla negoziazione in modo che tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
gli emittenti di titoli sono soggetti a obblighi informazione periodica e costante garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e
sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
CAPO V
POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELL’Aesfem
SEZIONE 1
Poteri delle autorità competenti
Articolo 18
Notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali
Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può imporre a persone fisiche o giuridiche, che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari, di notificare o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione, quando quest’ultima raggiunge o scende al di sotto di una soglia di notifica fissata dall’autorità competente, e quando:
si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
Articolo 19
Notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali
Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:
si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
Articolo 20
Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali
Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può adottare una o più misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando:
si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
Un’autorità competente può vietare o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:
una vendita allo scoperto; o
un’operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.
Articolo 21
Restrizioni alle operazioni relative a credit default swap su emittenti sovrani in circostanze eccezionali
Fatto salvo l’articolo 22, un’autorità competente può limitare la facoltà delle persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani, o può limitare il valore delle posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani che tali persone sono autorizzate ad assumere, quando:
si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e
la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici.
Articolo 22
Misure di altre autorità competenti
Fatto salvo l’articolo 26, un’autorità competente può imporre o prorogare una misura ai sensi degli articoli 18, 19, 20 o 21 in relazione a uno strumento finanziario per il quale non è l’autorità competente interessata solo previo assenso di detta autorità.
Articolo 23
Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo
Quando l’autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di uno strumento di debito, essa vieta o pone delle restrizioni alle persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda l’avvio di una vendita allo scoperto in tale sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone delle restrizioni alle operazioni in tale strumento finanziario in detta sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata della quotazione dello strumento finanziario.
Se un’autorità competente non concorda con l’azione adottata da un’altra autorità competente su uno strumento finanziario negoziato in sedi diverse soggette a diverse autorità competenti, l’Aesfem può prestare assistenza alle autorità in questione per trovare un accordo conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
La conciliazione è ultimata entro la mezzanotte alla fine dello stesso giorno di negoziazione. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione, l’Aesfem può adottare una decisione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. La decisione è adottata prima dell’apertura del giorno di contrattazione seguente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42, per modificare le soglie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 24
Durata delle restrizioni
Una misura imposta a norma dell’articolo 18, 19, 20 o 21 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 25.
La misura può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. La misura decade automaticamente se non è prorogata entro la fine di tale periodo di tre mesi.
Articolo 25
Avviso di restrizioni
L’avviso specifica almeno i dettagli relativi:
alle misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;
alle ragioni per cui l’autorità competente ritiene sia necessario imporre le misure e la relativa documentazione a sostegno.
Articolo 26
Notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti
SEZIONE 2
Poteri dell’Aesfem
Articolo 27
Coordinamento da parte dell’Aesfem
Articolo 28
Poteri di intervento dell’Aesfem in circostanze eccezionali
A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo:
impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un’autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni; o
vieta o impone determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un’operazione, laddove questa crea o si riferisce a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), se l’effetto o uno degli effetti dell’operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.
Una misura può essere applicata in circostanze particolari o essere soggetta a deroghe specificate dall’Aesfem. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
L’Aesfem adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se:
le misure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), affrontano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere; e
nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione.
Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’Aesfem tiene conto del grado in cui la misura:
affronta in modo significativo la minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;
non crea un rischio di arbitraggio normativo;
non produce effetti negativi sull’efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su detti mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultino sproporzionati rispetto ai benefici.
Quando una o più autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 18, 19, 20 o 21, l’Aesfem può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere previsto all’articolo 27.
L’Aesfem pubblica sul suo sito Internet l’avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L’avviso specifica almeno:
le misure imposte indicando gli strumenti e le categorie di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata; e
i motivi per cui l’Aesfem ritiene che sia necessario imporre le misure e la documentazione a sostegno di tali motivi.
Articolo 29
Poteri dell’Aesfem in situazioni di emergenza riguardanti il debito sovrano
In una situazione di emergenza riguardante il debito sovrano o i crediti default swap su emittenti sovrani si applicano gli articoli 18 e 38 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 30
Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 42 per precisare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l’Aesfem devono tener conto nello stabilire in quali casi si siano verificati gli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli da 18 a 21 e all’articolo 27 o le minacce di cui all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 31
Indagini dell’Aesfem
L’Aesfem può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, condurre un’indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all’uso di credit default swap per valutare se tale questione o prassi costituisca una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell’Unione.
Entro tre mesi dalla conclusione di detta indagine, l’Aesfem pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.
CAPO VI
RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 32
Autorità competenti
Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l’autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.
Gli Stati membri informano la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.
Articolo 33
Poteri delle autorità competenti
Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di:
accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia;
esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;
effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;
richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;
richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;
imporre il blocco e/o il sequestro di beni.
Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un’operazione su credit default swap fornisca:
la spiegazione delle finalità dell’operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi; e
le informazioni relative al rischio sottostante quando l’operazione è effettuata a fini di copertura.
Articolo 34
Segreto professionale
Articolo 35
Obbligo di cooperazione
Le autorità competenti cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni ad esse impostea norma del presente regolamento.
Articolo 36
Cooperazione con l’Aesfem
Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 37
Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco
L’autorità competente richiedente informa l’Aesfem di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l’Aesfem può provvedere e, su richiesta, provvede al loro coordinamento.
Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:
effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;
consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;
consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;
nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;
condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.
Articolo 38
Cooperazione con i paesi terzi
Un’autorità competente informa l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo.
L’Aesfem coordina inoltre lo scambio tra le autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure a norma del capo V.
Articolo 39
Trasferimento e conservazione di dati personali
Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra Stati membri o tra Stati membri e un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall’Aesfem a Stati membri o a un paese terzo, l’Aesfem si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.
I dati personali di cui al primo comma sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.
Articolo 40
Comunicazione di informazioni a paesi terzi
Un’autorità competente può trasferire ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE, ma tale trasferimento è effettuato solo in casi individuali. L’autorità competente è convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento. Tale trasferimento ha luogo a patto che il paese terzo non trasferisca i dati all’autorità di vigilanza di un altro paese terzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente.
Un’autorità competente può comunicare le informazioni riservate a norma dell’articolo 34 e provenienti da un’autorità competente di un altro Stato membro ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo, soltanto quando l’autorità competente abbia ottenuto l’accordo espresso dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, può comunicare tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo.
Articolo 41
Sanzioni
Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem può adottare linee guida per garantire un approccio coerente sulle sanzioni e sulle misure amministrative da stabilirsi da parte degli Stati membri.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Aesfem le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il 1o luglio 2012 e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
L’Aesfem pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in vigore, applicabili in ogni Stato membro.
Gli Stati membri trasmettono annualmente all’Aesfem informazioni aggregate concernenti le sanzioni o le misure amministrative imposte. Qualora un’autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione, o una misura amministrativa, ne informa contestualmente l’Aesfem.
CAPO VII
ATTI DELEGATI
Articolo 42
Esercizio della delega
Articolo 43
Termine per l’adozione degli atti delegati
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafo 5 e all’articolo 30 entro il 31 marzo 2012.
La Commissione può prorogare il periodo di cui al primo comma di sei mesi.
CAPO VIII
ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 44
Procedura di comitato
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
Riesame e relazione
Entro il 30 giugno 2013, la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti e l’Aesfem, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per quanto riguarda:
l’adeguatezza delle soglie di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
l’impatto dei singoli obblighi di notifica e comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 6, in particolare con riguardo all’efficienza e alla volatilità dei mercati finanziari;
l’opportunità di una notificazione diretta e centralizzata all’Aesfem;
l’operatività delle restrizioni e degli obblighi di cui ai capi II e III;
l’opportunità delle restrizioni sui credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli e l’opportunità di eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai credit default swap.
Articolo 46
Disposizione transitoria
Articolo 47
Personale e risorse dell’Aesfem
Entro il 31 dicembre 2012, l’Aesfem valuta il suo fabbisogno in termini di personale e risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi a norma del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.
Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, pargrafo 7, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafi 3 e 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafi 4 e 5, l’articolo 16, paragrafi 3 e 4, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 23, paragrafi 5, 7 e 8 e gli articoli 30, 42, 43 e 44 si applicano a decorrere dal 25 marzo 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).
( 3 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 5 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
( 6 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
( 7 ) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.
( 8 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.