2012R0136 — IT — 10.09.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 136/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 046 dell'17.2.2012, pag. 33)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1414 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2015

  L 220

3

21.8.2015




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 136/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

È stata presentata una domanda di autorizzazione del bisolfato di sodio a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda è relativa all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali domestici e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, da classificare nelle categorie «additivi tecnologici» e «additivi organolettici».

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel parere del 13 ottobre 2011 ( 2 ) che, nelle condizioni d’impiego proposte, il bisolfato di sodio non produce effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull’ambiente e che il suo impiego come correttore di acidità nei mangimi per animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti e come sostanza aromatizzante nei mangimi per animali da compagnia trova validi riscontri. L’Autorità ritiene non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del bisolfato di sodio dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato negli allegati del presente regolamento.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il preparato di cui all’allegato II, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori di acidità

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivoBisolfato di sodio: ≥ 95,2 %Caratterizzazione della sostanza attivaBisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)NaHSO4Na 19,15 %SO4 80,01 %Prodotto mediante sintesi chimicaMetodo di analisi (1)Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.  Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.  Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports




ALLEGATO II



Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

1j514ii

Bisolfato di sodio

Composizione dell'additivoBisolfato di sodio: ≥ 95,2 %Caratterizzazione della sostanza attivaBisolfato di sodio (n. CAS 7681-38-1)NaHSO4Na 19,15 %SO4 80,01 %Prodotto mediante sintesi chimicaMetodo di analisi (1)Determinazione del solfato acido di sodio negli additivi per mangimi: metodo titrimetrico basato sulla determinazione dell'acidità solubile totale del bisolfato di sodio in una soluzione standard di idrossido di sodio.

Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

4 000

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.  Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi, e guanti.

3.  Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente

8 marzo 2022

Gatti

20 000

Visoni

10 000

(1)   Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports



( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

( 2 ) EFSA Journal 2011; 9(11):2415.