02012R0028 — IT — 14.12.2019 — 004.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 012 del 14.1.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 468/2012 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2012

  L 144

1

5.6.2012

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2017

  L 108

7

26.4.2017

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019

  L 321

73

12.12.2019




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la certificazione di partite costituite da alcuni prodotti composti, introdotti nell’Unione da paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2007/275/CE.

Articolo 3

Importazioni di alcuni prodotti composti

1.  Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell’Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d’origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004:

a) 

prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all’articolo 4, lettera a), della decisione 2007/275/CE;

b) 

prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all’articolo 4, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE;

c) 

prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all’articolo 4, lettera b), della decisione 2007/275/CE.

2.  Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all’allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati.

3.  Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d’origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

Articolo 4

Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

L’introduzione nell’Unione di partite di prodotti composti, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all’importazione nell’Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell’Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a) 

esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione ( 1 ) e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ( 2 ), per il prodotto d’origine animale interessato;

b) 

sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all’allegato II;

c) 

soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l’importazione nell’Unione dei prodotti d’origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, esposte nell’attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b);

d) 

la loro ammissione al transito, e all’eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 3 ), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.

Articolo 5

Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate

1.  In deroga all’articolo 4, è autorizzato il transito attraverso l’Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione ( 4 ), di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) 

i servizi veterinari dell’autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.

▼M4 —————

▼M2

Articolo 5 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.  In deroga all’articolo 4, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3 provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) 

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente.

▼M4 —————

▼B

Articolo 6

Modifica della decisione 2007/275/CE

L’articolo 5 della decisione 2007/275/CE è soppresso.

Articolo 7

Modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009

Nel regolamento (CE) n. 1162/2009, all’articolo 3, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2.  In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ( *1 ), sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.

Articolo 8

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2007/275/CE prima del 1o marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell’Unione.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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►(1) M3  

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ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per il transito o il magazzinaggio nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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( 1 ) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

( 2 ) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

( 3 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

( 4 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

( *1 ) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1.»