02012L0019 — IT — 08.04.2024 — 002.001
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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 150 |
93 |
14.6.2018 |
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DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 884 |
1 |
19.3.2024 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:
dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I;
dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto).
La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:
apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
lampade a incandescenza.
In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:
apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE» : le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; |
b) |
«utensili industriali fissi di grandi dimensioni» : un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; |
c) |
«impianti fissi di grandi dimensioni» : una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
i)
sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
ii)
sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e
iii)
possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate; |
d) |
«macchine mobili non stradali» : le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse; |
e) |
«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE» : le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo; |
f) |
«produttore» : la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 2 ):
i)
è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di detto Stato membro;
ii)
è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);
iii)
è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o
iv)
vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato essere «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iv); |
g) |
«distributore» : una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f); |
h) |
«RAEE provenienti dai nuclei domestici» : i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; |
i) |
«accordo finanziario» : qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura; |
j) |
«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
k) |
«immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale; |
l) |
«rimozione» : l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono contenute in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente; |
m) |
«dispositivo medico» : un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ( 3 ), che costituisca un'AEE; |
n) |
«dispositivo medico-diagnostico in vitro» : un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro ( 4 ), che costituisca un'AEE; |
o) |
«dispositivo medico impiantabile attivo» : un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi ( 5 ), che costituisca un'AEE. |
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
Articolo 5
Raccolta differenziata
Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione;
i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8;
fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.
Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Articolo 6
Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti
Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.
Articolo 7
Tasso di raccolta
Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.
Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:
ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,
ricevuti presso i distributori,
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.
In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di:
raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e
posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021.
Articolo 8
Trattamento adeguato
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubblicato.
Articolo 9
Autorizzazioni
Articolo 10
Spedizione di RAEE
Articolo 11
Obiettivi di recupero
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.
Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al paragrafo 6, siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.
Articolo 12
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, come segue:
per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e
per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.
Articolo 13
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue:
per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e
per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;
Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Articolo 14
Informazione agli utilizzatori
Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti:
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;
i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti;
il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
il significato del simbolo indicato nell'allegato IX.
Articolo 15
Informazione degli impianti di trattamento
Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
Articolo 16
Registrazione, informazione e comunicazioni
I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. Ove tali produttori non siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita, essi sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Gli Stati membri garantiscono che:
ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, sia registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro;
all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente;
ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B;
i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati a norma dell'articolo 17, dei rappresentanti autorizzati.
▼M1 —————
I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.
Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
Articolo 16 bis
Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.
Articolo 17
Rappresentante autorizzato
Articolo 18
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronici.
La cooperazione comprende, tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali in vigore nello Stato membro dell'autorità cui si chiede la cooperazione.
Articolo 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l’allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Articolo 20
Esercizio della delega
Articolo 21
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 23
Ispezione e monitoraggio
Tali ispezioni comprendono almeno:
le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori;
le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e
le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva.
Articolo 24
Recepimento
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:
gli accordi hanno forza vincolante;
gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comunicati alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
Articolo 24 bis
Riesame
Nell’ambito della valutazione d’impatto di cui al paragrafo 1, la Commissione considera in particolare la necessità:
di disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l’assenza di effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro;
di disposizioni che garantiscano l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
di disposizioni che garantiscano che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio «chi inquina paga»;
di disposizioni che garantiscono la piena attuazione e applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché per quanto riguarda la prevenzione del commercio illegale di RAEE;
della creazione di una nuova categoria di AEE denominata «Pannelli fotovoltaici» nell’ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata «Apparecchiature di grandi dimensioni» di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato;
dell’istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XI, parte A, è abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato XI, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
ALLEGATO II
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I
1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI
3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI
4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI
5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)
7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)
9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO
10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
ALLEGATO III
CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
►C1 elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ◄ apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
►C1 elettrodomestici; apparecchiature di consumo; apparecchi di illuminazione; ◄ apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
ALLEGATO IV
Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.
3. Lampade
Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.
►C1 4. Apparecchiature di grandi dimensioni
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi di illuminazione, apparecchiature ◄ per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.
►C1 5. Apparecchiature di piccole dimensioni
Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, apparecchi di illuminazione, forni ◄ a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni.
ALLEGATO V
OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 11
Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.
Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.
Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.
ALLEGATO VI
REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a sostegno della dichiarazione i documenti seguenti:
copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;
una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.
2. In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo; o
le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o
le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.
3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:
Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.
Registrare i risultati della valutazione e delle prove.
La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.
La documentazione contiene le seguenti informazioni:
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,
dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.
5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
ALLEGATO VII
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2
1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti seguenti:
Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi.
ALLEGATO VIII
REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3
1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( 12 )):
2. Siti di trattamento dei RAEE:
ALLEGATO IX
SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE AEE
Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
ALLEGATO X
INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16
A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:
Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.
Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
Marchio commerciale dell'AEE.
Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:
Codice di identificazione nazionale del produttore.
Periodo di riferimento.
Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.
Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.
Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.
ALLEGATO XI
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all'articolo 25)
Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
(GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24) |
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106) |
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65) |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 25)
Direttiva |
Termine di recepimento |
2002/96/CE |
13 agosto 2004 |
2003/108/CE |
13 agosto 2004 |
2008/34/CE |
— |
ALLEGATO XII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2002/96/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
— |
— |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, in parte |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |
Allegato I B, punto 5, ultima voce |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |
Allegato I B, punto 8 |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera g) |
— |
Articolo 2, paragrafo 4, lettere da a) a f), e articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 3, lettere da c) ad h) |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 3, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 3, lettera k) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, lettera l) |
— |
Articolo 3, lettera m) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da j) a o) |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 5, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 |
Allegato II, punto 4 |
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 e allegato V |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
— |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, in parte |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, in parte |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12, paragrafo 1, in parte |
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, in parte |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2, e articolo 17, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 16, paragrafi 3 e 5 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 18 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 14 |
Articolo 21 |
Articolo 15 |
Articolo 22 |
Articolo 16 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
Articolo 23, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 17, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 24, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafi da 4 a 7, articolo 11, paragrafo 6 e articolo 12, paragrafo 6 |
— |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 26 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Allegato IA |
Allegato I |
Allegato IB |
Allegato II |
— |
Allegati III, IV e VI |
Allegati da II a IV |
Allegati da VII a IX |
— |
Allegati X e XI |
— |
Allegato XII |
( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
( 2 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
( 3 ) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
( 4 ) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
( 5 ) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
( 6 ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
( 7 ) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
( 8 ) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
( 9 ) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
( 10 ) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.
( 11 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
( 12 ) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.