02012D0642 — IT — 19.02.2020 — 011.001


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►B

DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/248/PESC DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2013

  L 143

24

30.5.2013

 M2

DECISIONE 2013/308/PESC DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2013

  L 172

31

25.6.2013

 M3

DECISIONE 2013/534/PESC DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2013

  L 288

69

30.10.2013

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/24/PESC DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014

  L 16

32

21.1.2014

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/439/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2014

  L 200

13

9.7.2014

 M6

DECISIONE 2014/750/PESC DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 2014

  L 311

39

31.10.2014

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1142 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015

  L 185

20

14.7.2015

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1335 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2015

  L 206

64

1.8.2015

 M9

DECISIONE (PESC) 2015/1957 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2015

  L 284

149

30.10.2015

►M10

DECISIONE (PESC) 2016/280 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2016

  L 52

30

27.2.2016

►M11

DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2017

  L 50

81

28.2.2017

►M12

DECISIONE (PESC) 2018/280 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2018

  L 54

16

24.2.2018

 M13

DECISIONE (PESC) 2019/325 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2019

  L 57

4

26.2.2019

►M14

DECISIONE (PESC) 2020/214 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2020

  L 45

3

18.2.2020


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 297, 15.10.2014, pag.  41 (2014/24/PESC)

 C2

Rettifica, GU L 328, 13.11.2014, pag.  61 (2014/439/PESC)

 C3

Rettifica, GU L 176, 7.7.2015, pag.  41 (2014/439/PESC)




▼B

DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2012

relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia



Articolo 1

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.

2.  È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c) 

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.  L’articolo 1 non si applica:

a) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi dell’UE e dell’ONU;

b) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;

c) 

alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d) 

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.  L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.

▼M11

3.  L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).

▼M12

4.  In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

5.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.

▼B

Articolo 3

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a) 

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o ogni altra persona loro associata;

b) 

che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono,

elencate nell' ►M10  allegato ◄ .

2.  Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) 

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) 

in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.  Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.  Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

7.  Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.  Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell' ►M10  allegato ◄ , l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:

a) 

dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;

b) 

dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,

elencati nell' ►M10  allegato ◄ .

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell' ►M10  allegato ◄ .

Articolo 5

1.  Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell' ►M10  allegato ◄ e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, oppure

e) 

da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

2.  L’articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b) 

pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC, della decisione 2010/639/PESC del Consiglio o della presente decisione

e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino a essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione.

3.  L’articolo 4, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o un organismo di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

▼M10

1.  Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

▼B

2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 7

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼M14

Articolo 8

1.  La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.

2.  La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012.

▼M10




ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1



 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data di nascita: 7.2.1956

Luogo di nascita: Smolensk (Russia)

Non ha disposto l'avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro dell'interno e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro dell'interno è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall'amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell'ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell'ordine «per merito» dal presidente Lukashenko.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data di nascita: 1966,

Luogo di nascita: Vitebsk

Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell'interno (SOBR).

Uomo d'affari, capo di «Честь» («Onore»), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero dell'interno.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Data di nascita: 26.5.1958,

Luogo di nascita: regione di Hrodna

Indirizzo:

Управлениe

Делами Президентаул.

К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Capo del Servizio di gestione dell'amministrazione presidenziale. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data di nascita: 5.8.1946

Luogo di nascita: Onory, regione di Sakhalin

Indirizzo:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь»

220028, Минск Маяковского, 111

Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell'interno ed ex vice capo dell'amministrazione presidenziale.

▼M10 —————