02012D0642 — IT — 27.02.2019 — 010.001
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DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012 relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 dell'17.10.2012, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/248/PESC DEL CONSIGLIO del 29 maggio 2013 |
L 143 |
24 |
30.5.2013 |
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L 172 |
31 |
25.6.2013 |
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L 288 |
69 |
30.10.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/24/PESC DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014 |
L 16 |
32 |
21.1.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/439/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2014 |
L 200 |
13 |
9.7.2014 |
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L 311 |
39 |
31.10.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1142 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 |
L 185 |
20 |
14.7.2015 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1335 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2015 |
L 206 |
64 |
1.8.2015 |
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DECISIONE (PESC) 2015/1957 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 2015 |
L 284 |
149 |
30.10.2015 |
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DECISIONE (PESC) 2016/280 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2016 |
L 52 |
30 |
27.2.2016 |
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DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2017 |
L 50 |
81 |
28.2.2017 |
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DECISIONE (PESC) 2018/280 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2018 |
L 54 |
16 |
24.2.2018 |
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DECISIONE (PESC) 2019/325 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2019 |
L 57 |
4 |
26.2.2019 |
Rettificata da:
DECISIONE 2012/642/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi dell’UE e dell’ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;
c) alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.
3. L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»).
4. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:
a) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o ogni altra persona loro associata;
b) che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono,
elencate nell' ►M10 allegato ◄ .
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,
o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applichino anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse o ospitate dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.
7. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell' ►M10 allegato ◄ , l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo loro associati, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati;
b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, nonché dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi da essi posseduti o controllati,
elencati nell' ►M10 allegato ◄ .
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell' ►M10 allegato ◄ .
Articolo 5
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell' ►M10 allegato ◄ e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica, oppure
e) da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.
2. L’articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC, della decisione 2010/639/PESC del Consiglio o della presente decisione
e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino a essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione.
3. L’articolo 4, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o un organismo di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 6
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 7
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2020.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012.
ALLEGATO
Persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1
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Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
1. |
Navumau, Uladzimir Uladzimiravich Naumov, Vladimir Vladimirovich |
НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч |
НАУМОВ, Владимир Владимирович |
Data di nascita: 7.2.1956 Luogo di nascita: Smolensk (Russia) |
Non ha disposto l'avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro dell'interno e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro dell'interno è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall'amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell'ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell'ordine «per merito» dal presidente Lukashenko. |
2. |
Paulichenka, Dzmitry Valerievich Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich) |
ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч |
ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич |
Data di nascita: 1966, Luogo di nascita: Vitebsk Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь» 220028, Минск Маяковского, 111 |
Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell'interno (SOBR). Uomo d'affari, capo di «Честь» («Onore»), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero dell'interno. |
3. |
Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich) |
ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч |
ШЕЙМАН, Виктор Владимирович |
Data di nascita: 26.5.1958, Luogo di nascita: regione di Hrodna Indirizzo: Управлениe Делами Президентаул. К.Маркса, 38 220016, г. Минск |
Capo del Servizio di gestione dell'amministrazione presidenziale. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente. |
4. |
Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich) Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich |
СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч |
СИВАКОВ, Юрий Леонидович |
Data di nascita: 5.8.1946 Luogo di nascita: Onory, regione di Sakhalin Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь» 220028, Минск Маяковского, 111 |
Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell'interno ed ex vice capo dell'amministrazione presidenziale. |
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