02012D0389 — IT — 12.12.2022 — 013.001
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Rettificata da:
▼B
▼M7
DECISIONE 2012/389/PESC
del 16 luglio 2012
relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)
Articolo 1
Missione
L'Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia («EUCAP Somalia»).
▼M12
Articolo 2
Mandato della missione
1.
L’EUCAP Somalia assiste la Somalia nel rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia.
2.
Inoltre, l’EUCAP Somalia assiste la Somalia nel rafforzare la sua capacità di polizia al fine di sostenere l’attuazione del piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.
Articolo 3
Obiettivi e compiti
1.
Per assolvere il mandato della missione di cui all’articolo 2, l’EUCAP Somalia:
a)
rafforza la capacità della Somalia nell’applicazione del diritto civile marittimo di esercitare una governance marittima efficace sulle sue coste, acque interne, sul suo mare territoriale e sulla zona economica esclusiva;
b)
rafforza la capacità della Somalia di effettuare attività di ispezione e contrasto in materia di pesca, garantire la ricerca e il soccorso marittimi, contrastare i traffici, combattere la pirateria e pattugliare la zona costiera sulla terraferma e in mare;
c)
rafforza la capacità del ministero della sicurezza interna e dei servizi di polizia somala di attuare il piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.
2.
Per perseguire tali obiettivi, l’EUCAP Somalia sostiene le autorità somale nello sviluppo della legislazione e nell’istituzione degli organi giurisdizionali necessari:
a)
fornendo il tutoraggio, la consulenza, la formazione e le attrezzature necessari alle entità somale incaricate dell’applicazione del diritto civile marittimo;
b)
fornendo consulenza e tutoraggio, per quanto fattibile, in materia di politiche, comando, controllo e coordinamento nonché fornendo sostegno ai progetti e attrezzature al ministero della sicurezza interna e ai servizi di polizia, per sostenere le iniziative dell’Unione e dei partner internazionali.
3.
Per raggiungere detti obiettivi, l’EUCAP Somalia opera secondo le linee operative e i compiti definiti nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio.
4.
L’EUCAP Somalia non svolge alcuna funzione esecutiva.
▼B
Articolo 4
Catena di comando e struttura
1.
L’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ dispone di una catena di comando unificata in quanto un’operazione di gestione della crisi.
▼M3
2.
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
▼M3 —————
▼B
Articolo 5
Comandante civile dell’operazione
1.
Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione per l’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
2.
Il comandante civile dell’operazione esercita, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e la piena autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il comando e il controllo dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ a livello strategico.
3.
Il comandante civile dell’operazione garantisce, con riguardo allo svolgimento delle operazioni, la corretta ed efficace attuazione delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione, fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4.
Il centro operativo dell’UE, attivato dalla decisione 2012/173/PESC, fornisce sostegno diretto al comandante civile dell’operazione per la pianificazione operativa e lo svolgimento dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
5.
Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’AR.
6.
Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alle norme nazionali, dell’istituzione dell’Unione interessata o del servizio europeo per l’azione esterna (SEAS). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.
7.
Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.
8.
Se necessario, il comandante dell’operazione civile, il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (RSUE) e i capi delegazione dell’Unione nella regione si consultano reciprocamente.
Articolo 6
Capomissione
1.
Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.
▼M3
1a.
Il capomissione rappresenta l'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ nella sua zona di azione. Può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , per cui il capomissione ha la responsabilità generale.
▼B
2.
Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
3.
Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ per la condotta efficace dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.
▼M3 —————
▼B
5.
Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale conformemente alle norme nazionali, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAS.
6.
Il capomissione rappresenta l’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
7.
Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE, in stretto coordinamento con i pertinenti capi delegazione dell’Unione nella regione.
▼M3 —————
▼B
Articolo 7
Personale
1.
L’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro o l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.
2.
Lo Stato o l’istituzione dell’Unione o il SEAE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.
3.
L’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ può assumere anche personale internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
▼M3
4.
Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludere tra l'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ e il membro del personale interessato.
▼B
Articolo 8
Status dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ e del relativo personale
Lo status dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ , è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Articolo 9
Controllo politico e direzione strategica
1.
Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ . Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ restano attribuite al Consiglio.
2.
Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3.
Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.
Articolo 10
Partecipazione di Stati terzi
1.
Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
2.
Gli Stati terzi che contribuiscono all’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , a quelli degli Stati membri.
3.
Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4.
Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
Articolo 11
Sicurezza
1.
Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ a norma dell’articolo 5.
2.
Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3.
Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4.
Il personale dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.
▼M3
5.
Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (
1
).
▼B
Articolo 12
Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l’
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ .
▼M3
Articolo 12 bis
Disposizioni giuridiche
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne, liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
▼M3
Articolo 13
Disposizioni finanziarie
▼M6
1.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 888 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 dicembre 2015 è pari a 17 900 000 EUR.
▼M7
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 16 dicembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 12 000 000 EUR.
▼M8
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1o marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a EUR 22 950 000 .
▼M9
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1o marzo 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 27 335 900 EUR.
▼M11
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP Somalia per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 è pari a 71 189 005,32 EUR.
▼M12
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP Somalia per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 87 780 000 EUR.
▼M13
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EUCAP Somalia per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 83 076 673,07 EUR.
▼M5
2.
Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ .
▼M3
3.
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ firma un accordo con la Commissione.
4.
Fatte salve le disposizioni esistenti sullo status dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ e del suo personale, l'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ è competente per eventuali richieste di indennizzo e obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 16 luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5.
L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6.
Le spese sono ammissibili a decorrere dal 16 luglio 2012.
▼M3
Articolo 13 bis
Cellula di progetto
1.
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ in modo coerente, se il progetto è:
a)
previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b)
integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR possono in alcun caso essere ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti o omissioni dell'
►M7
►C1
EUCAP Somalia ◄
◄ nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.
3.
Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
▼B
Articolo 14
Coerenza della risposta e del coordinamento dell’Unione
1.
L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.
2.
Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione ai fini della coerenza dell’azione dell’Unione a sostegno della regione del Corno d’Africa.
3.
Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell’Unione e degli Stati membri nella regione.
▼M12
4.
Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nella regione, in particolare l’Ufficio politico delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l’Ufficio dell’ONU contro la droga e il crimine, il programma di sviluppo dell’ONU, l’Interpol e l’Organizzazione marittima internazionale.
5.
Il capomissione si coordina strettamente con Atalanta, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), e i programmi di assistenza pertinenti dell’Unione.
▼B
Articolo 15
Comunicazione di informazioni e documenti
1.
L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , a norma della
►M3
decisione 2013/488/UE
◄ .
2.
L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , a norma della
►M3
decisione 2013/488/UE
◄ . A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.
3.
Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , a norma della
►M3
decisione 2013/488/UE
◄ . A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
4.
L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’ UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’
►M7
►C1
EUCAP Somalia
◄
◄ , coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (
2
).
▼M13
5.
L’AR è autorizzato a comunicare alle agenzie dell’Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare a Frontex ed Europol, informazioni classificate dell’UE prodotte ai fini dell’EUCAP Somalia, fino al pertinente livello di classificazione per ciascuna di esse, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (
3
). A tal fine sono adottate disposizioni tecniche.
6.
L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 5 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi da 2 a 5 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.
▼B
Articolo 16
Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
▼M13
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.