02011R1343 — IT — 10.07.2019 — 002.002
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REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2015 |
L 308 |
1 |
25.11.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/982 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 |
L 164 |
1 |
20.6.2019 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2011
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.
Articolo 3
Definizioni
►M2 Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ), si applicano le definizioni seguenti: ◄
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a) |
«zona coperta dall’accordo CGPM» : il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, definite all’accordo CGPM; |
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b) |
«sforzo di pesca» : il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l’attività espressa in numero di giorni in mare; |
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c) |
«giorni in mare» : ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona; |
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d) |
«numero di registro della flotta UE» : il numero del registro della flotta comunitaria definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ( 3 ); |
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e) |
«zona tampone» : una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata; |
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f) |
«dedito alla pesca dell’occhialone» : che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea. |
TITOLO II
MISURE TECNICHE
CAPO I
Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca
Articolo 4
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca
È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Articolo 5
Sforzo di pesca
Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità, e reti da fondo nella zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 4, non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.
Articolo 6
Attività di pesca comprovate
Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l’elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un’attività comprovata di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell’allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero di registro della flotta UE, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all’articolo 4.
Articolo 7
Navi autorizzate
Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;
al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e
ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.
Articolo 8
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all’articolo 4 sia protetta dall’impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.
Articolo 9
Informazioni
Entro il 1o febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’articolo 4.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 9 bis
Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia
La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:
zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Articolo 9 ter
Zone tampone nel Canale di Sicilia
Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Articolo 9 quater
Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico
La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Articolo 9 quinquies
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le seguenti informazioni:
nome della nave;
numero di immatricolazione della nave;
identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
nome precedente (se del caso);
bandiera precedente (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);
nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,
attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;
periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;
numero di giorni di pesca cui ciascuna nave ha diritto;
porto designato.
Articolo 9 sexies
Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran
Articolo 10
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca
La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
Articolo 11
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’articolo 10, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.
Articolo 11 bis
Fermo temporano del Golfo di Gabes
Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabes secondo la definizione di cui all’allegato I).
CAPO II
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce
Articolo 12
Fermo stagionale
La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:
una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative di tipo meteorologico;
il nome della nave e il numero di registro della flotta UE.
Articolo 13
Autorizzazioni di pesca
Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca.
Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Articolo 14
Raccolta dei dati
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
CAPO II BIS
Fermo temporaneo nel Mar Nero
Articolo 14 bis
Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero
CAPO III
Attrezzi da pesca
Articolo 15
Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Articolo 15 bis
Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero
L'utilizzo di reti da traino è vietato:
a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri; o
entro l'isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
Articolo 16
Pesca con draghe trainate e reti da traino
È proibito l’uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità.
CAPO IV
Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso
Articolo 16 bis
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 6 ).
Articolo 16 ter
Profondità minima per la raccolta
Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:
informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;
le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;
l'elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e
l'elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
è stato istituito un idoneo quadro nazionale di gestione che comprende un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
adeguati divieti spazio-temporali garantiscono che sia sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo rosso.
Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/35/2011/2, a condizione che:
tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
Articolo 16 quater
Diametro di base minimo delle colonie
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
è stato istituito un quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/36/2012/1, a condizione che:
tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
Articolo 16 quater bis
Fermi precauzionali per il corallo rosso
Articolo 16 quater ter
Fermi spaziali/temporali
Gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso stabiliscono, entro l’11 gennaio 2020, ulteriori fermi per la protezione di corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.
Articolo 16 quinquies
Attrezzi e dispositivi
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che i risultati scientifici di cui al primo comma non siano convalidati dalla CGPM.
CAPO IV BIS
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero
Articolo 16 quinquies bis
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero
Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti dello spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo per la pesca e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.
CAPO V
Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine
Articolo 16 sexies
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio ( 9 ).
Articolo 16 septies
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
Articolo 16 octies
Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca
Articolo 16 nonies
Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus)
Articolo 16 decies
Catture accidentali di cetacei
I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.
Articolo 16 undecies
Squali e razze di specie protette
Articolo 16 duodecies
Identificazione degli squali
Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.
CAPO VI
Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
Articolo 16 terdecies
Gestione della capacità di pesca
TITOLO II BIS
CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 16 quaterdecies
Limiti di cattura per il corallo rosso
Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.
Articolo 16 quindecies
Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran
Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I).
TITOLO III
MISURE DI CONTROLLO
CAPO I
Registro delle navi
Articolo 17
Registro delle navi autorizzate
L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:
il numero di registro della flotta UE e la sua marcatura esterna, quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio;
il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;
gli attrezzi da pesca utilizzati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;
nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.
CAPO I BIS
Obblighi di registrazione
▼M2 —————
Articolo 17 ter
Catture accidentali di determinate specie marine
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all'articolo 14 di detto regolamento le seguenti informazioni:
i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;
i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona.
Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo (SAC) contengono inoltre:
riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:
riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:
CAPO II
Misure relative allo Stato di approdo
Articolo 18
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica ai pescherecci di paesi terzi.
Articolo 19
Notifica preliminare
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto.
Articolo 20
Ispezioni in porto
Articolo 21
Procedura di ispezione
Oltre alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 22
Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto
Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali, quali tra l’altro i servizi di rifornimento carburante, se la nave:
non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;
è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure
non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell’accordo CGPM.
In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’articolo 18 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ( 11 ), di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
CAPO III
Controllo della pesca del corallo
Articolo 22 bis
Autorizzazioni di pesca del corallo rosso
Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende i seguenti dati:
nome della nave;
numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente);
numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
porto di immatricolazione (nome del porto per esteso);
nome precedente (se del caso);
bandiera precedente (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no);
tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW;
attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no);
periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso;
zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM;
partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).
Articolo 22 ter
Registrazione delle catture di corallo rosso
Articolo 22 quater
Notifica preventiva per il corallo rosso
Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
l’ora di arrivo prevista;
il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;
il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
Articolo 22 quinquies
Porti designati per il corallo rosso
I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati.
Articolo 22 sexies
Controllo degli sbarchi di corallo rosso
Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.
Articolo 22 septies
Trasbordo di corallo rosso
Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.
Articolo 22 octies
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca di corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli aspetti seguenti:
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di immersioni a settimana) e i livelli di cattura globali per stock su scala locale, nazionale o sovranazionale;
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;
possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
CAPO IV
Misure di controllo relative a determinate sottozone geografiche CGPM
Articolo 22 nonies
Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone
Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri si adoperano per registrare o formulare stime delle catture di tale specie.
Articolo 22 decies
Autorizzazioni di pesca e attività di pesca
Gli Stati membri:
comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;
comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:
numero di giorni di pesca,
zona di sfruttamento, e
catture di occhialone.
Articolo 22 undecies
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca dell’occhialone provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sui seguenti aspetti:
le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami;
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca per settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;
possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca;
il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli stock di occhialone.
Articolo 22 duodecies
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia
L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ( 12 ), i dati seguenti:
numero di immatricolazione CGPM;
nome precedente (se del caso);
precedente bandiera (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
numero di giorni di pesca,
zona di sfruttamento, e
catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.
Articolo 22 terdecies
Porti designati
Articolo 22 quaterdecies
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia
Articolo 22 quindecies
Svolgimento di ispezioni
Gli ispettori assegnati al programma:
prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;
limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
Articolo 22 sexdecies
Infrazioni
Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:
le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.
Articolo 22 septdecies
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero
L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:
numero di immatricolazione CGPM;
nome precedente (se del caso);
precedente bandiera (se del caso);
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
principali specie bersaglio;
principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;
periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).
Articolo 22 octodecies
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:
una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;
una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;
piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;
definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;
orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:
norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;
misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;
strategie di campionamento;
meccanismi di controllo incrociato;
formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.
Articolo 22 novodecies
Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.
TITOLO IV
COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE
Articolo 23
Cooperazione e informazione
La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare:
chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
chiedendo cooperazione e cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.
Articolo 23 bis
Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione
Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione:
i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 22 ter; e
mediante relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente.
Articolo 23 ter
Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico
Articolo 24
Trasmissione delle matrici statistiche
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
Procedura di comitato
Articolo 26
Delega di poteri
Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l’Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 27, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:
la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4;
la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate di cui all’articolo 17;
le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 18 a 22;
la cooperazione, l’informazione e la rendicontazione di cui agli articoli 23 e 24;
la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM («GSA») di cui all’allegato I;
le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II; e
le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III.
Articolo 27
Esercizio della delega
Articolo 28
Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o
a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).
I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»;
l’articolo 24 è soppresso;
all’articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
A) Tabella delle CGPM (GSA)
|
SOTTOZONA FAO |
DIVISIONI STATISTICHE FAO |
GSA |
|
OCCIDENTALE |
1.1 BALEARI |
1 Mare di Alboran settentrionale |
|
2 Isola di Alboran |
||
|
3 Mare di Alboran meridionale |
||
|
4 Algeria |
||
|
5 Isole Baleari |
||
|
6 Spagna settentrionale |
||
|
11.1 Sardegna (occidentale) |
||
|
1.2 GOLFO DEL LEONE |
7 Golfo del Leone |
|
|
1.3 SARDEGNA |
8 Corsica |
|
|
9 Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale |
||
|
10 Mare Tirreno meridionale |
||
|
11.2 Sardegna (orientale) |
||
|
12 Tunisia settentrionale |
||
|
CENTRALE |
2.1 ADRIATICO |
17 Adriatico settentrionale |
|
18 Adriatico meridionale (parte) |
||
|
2.2 IONIO |
13 Golfo di Hammamet |
|
|
14 Golfo di Gabes |
||
|
15 Isola di Malta |
||
|
16 Sicilia meridionale |
||
|
18 Adriatico meridionale (parte) |
||
|
19 Mare Ionio occidentale |
||
|
20 Mare Ionio orientale |
||
|
21 Mare Ionio meridionale |
||
|
ORIENTALE |
3.1 EGEO |
22 Mar Egeo |
|
23 Isola di Creta |
||
|
3.2 LEVANTE |
24 Levante settentrionale |
|
|
25 Isola di Cipro |
||
|
26 Levante meridionale |
||
|
27 Levante |
||
|
MAR NERO |
4.1 MARMARA |
28 Mar di Marmara |
|
4.2 MAR NERO |
29 Mar Nero |
|
|
4.3 MAR D’AZOV |
30 Mar d’Azov |
B) Mappa delle CGPM GSA (CGPM, 2009)
— Divisione statistica della FAO (in rosso) — CGPM GSA (in nero)
01 — Mare di Alboran settentrionale
02 — Isola di Alboran
03 — Mare di Alboran meridionale
04 — Algeria
05 — Isole Baleari
06 — Spagna settentrionale
07 — Golfo del Leone
08 — Corsica
09 — Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale
10 — Mare Tirreno centrale e meridionale
11.1 — Sardegna (occidentale)
11.2 — Sardegna (orientale)
12 — Tunisia settentrionale
13 — Golfo di Hammamet
14 — Golfo di Gabes
15 — Isola di Malta
16 — Sicilia meridionale
17 — Adriatico settentrionale
18 — Adriatico meridionale
19 — Mare Ionio occidentale
20 — Mare Ionio orientale
21 — Mare Ionio meridionale
22 — Mar Egeo
23 — Isola di Creta
24 — Levante settentrionale
25 — Isola di Cipro
26 — Levante meridionale
27 — Levante
28 — Mar di Marmara
29 — Mar Nero
30 — Mar d’Azov
C) Coordinate geografiche delle CGPM GSA (CGPM, 2009)
|
GSA |
LIMITI |
|
1 |
Linea costiera 36° N 5° 36′ O 36° N 3° 20′ O 36° 05′ N 3° 20′ O 36° 05′ N 2° 40′ O 36° N 2° 40′ O 36° N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° O 37° 36′ N 1° O |
|
2 |
36° 05′ N 3° 20′ O 36° 05′ N 2° 40′ O 35° 45′ N 3° 20′ O 35° 45′ N 2° 40′ O |
|
3 |
Linea costiera 36° N 5° 36′ O 35° 49′ N 5° 36′ O 36° N 3° 20′ O 35° 45′ N 3° 20′ O 35° 45′ N 2° 40′ O 36° N 2° 40′ O 36° N 1° 13′ O Confine Marocco-Algeria |
|
4 |
Linea costiera 36° N 2° 13′ O 36° N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30′ E 38° N 0° 30′ E 38° N 8° 35′ E Confine Algeria-Tunisia Confine Marocco-Algeria |
|
5 |
38° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ O 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 38° N 6° E |
|
6 |
Linea costiera 37° 36′ N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ O 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 41° 47′ N 6° E 42° 26′ N 3° 09′ E |
|
7 |
Linea costiera 42° 26′ N 3° 09′ E 41° 20′ N 8° E Confine Francia-Italia |
|
8 |
43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 20′ N 8° E 41° 18′ N 8° E |
|
9 |
Linea costiera Confine Francia-Italia 43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 13° E |
|
10 |
Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18′ N 13° E 41° 18′ N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30′ E |
|
11 |
41° 47′ N 6° E 41° 18′ N 6° E 41° 18′ N 11° E 38° 30′ N 11° E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° N 8° 30′ E 38° N 6° E |
|
12 |
Linea costiera Confine Algeria-Tunisia 38° N 8° 30′ E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° 30′ N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04′ E |
|
13 |
Linea costiera 37° N 11° 04′ E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 35° N 11° E |
|
14 |
Linea costiera 35° N 11° E 35° N 15° 18′ E Confine Tunisia-Libia |
|
15 |
36° 30′ N 13° 30′ E 35° N 13° 30′ E 35° N 15° 18′ E 36° 30′ N 15° 18′ E |
|
16 |
Linea costiera 38° N 12° 30′ E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 36° 30′ N 13° 30′ E 36° 30′ N 15° 18′ E 37° N 15° 18′ E |
|
17 |
Linea costiera 41° 55′ N 15° 08′ E Confine Croazia-Montenegro |
|
18 |
Coste (entrambi i lati) 41° 55′ N 15° 08′ E 40° 04′ N 18° 29′ E Confine Croazia-Montenegro Confine Albania-Grecia |
|
19 |
Linea costiera (compresa la Sicilia orientale) 40° 04′ N 18° 29′ E 37° N 15° 18′ E 35° N 15° 18′ E 35° N 19° 10′ E 39° 58′ N 19° 10′ E |
|
20 |
Linea costiera Confine Albania-Grecia 39° 58′ N 19° 10′ E 35° N 19° 10′ E 35° N 23° E 36° 30′ N 23° E |
|
21 |
Linea costiera Confine Tunisia-Libia 35° N 15° 18′ E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09′ E Confine Libia-Egitto |
|
22 |
Linea costiera 36° 30′ N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 29° E 36° 43′ N 29° E |
|
23 |
36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 23° E |
|
24 |
Linea costiera 36° 43′ N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47′ N 32° E 35° 47′ N 35° E Confine Turchia-Siria |
|
25 |
35° 47′ N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E |
|
26 |
Linea costiera Confine Libia-Egitto 34° N 25° 09′ E 34° N 34° 13′ E Confine Egitto — Striscia di Gaza |
|
27 |
Linea costiera Confine Egitto — Striscia di Gaza 34° N 34° 13′ E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E Confine Turchia-Siria |
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
ALLEGATO II
Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo
1. Identificazione della nave
Gli ispettori del porto:
verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;
verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell’organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile] e l’indicativo internazionale di chiamata siano corretti;
per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;
annotano il porto di immatricolazione, il nome e l’indirizzo dell’armatore (nonché dell’operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall’armatore), dell’agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l’identificativo unico della società e dell’armatore registrato; e
annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.
2. Autorizzazioni
Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.
3. Altra documentazione
Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell’equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.
4. Attrezzi da pesca
a) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.
b) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.
5. Pesce e prodotti della pesca
a) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
b) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l’integrità delle stive.
c) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.
d) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.
6. Controllo delle attività di pesca INN
Si applica l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
7. Rendicontazione
Al termine dell’ispezione l’ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.
8. Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo
I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni:
dati relativi all’ispezione
identificazione della nave
autorizzazione di pesca (licenze/permessi)
Informazioni relative alla bordata di pesca
risultati dell’ispezione delle catture
risultati dell’ispezione degli attrezzi
conclusioni
ALLEGATO III
A) Segmentazione della flotta CGPM/CSC
|
Gruppi |
< 6 metri |
6-12 metri |
12-24 metri |
Superiori a 24 metri |
|
1. Piccoli pescherecci polivalenti senza motore |
A |
|
|
|
|
2. Piccoli pescherecci polivalenti a motore |
B |
C |
|
|
|
3. Pescherecci da traino |
|
D |
E |
F |
|
4. Pescherecci con reti a circuizione |
|
G |
H |
|
|
5. Pescherecci con palangari |
|
I |
||
|
6. Pescherecci da traino pelagici |
|
J |
||
|
7. Tonniere con reti a circuizione |
|
|
K |
|
|
8. Draghe |
|
L |
|
|
|
9. Navi polivalenti |
|
|
M |
|
Descrizione dei segmenti
|
A |
Piccoli pescherecci polivalenti senza motore — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione). |
|
B |
Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri — Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri. |
|
C |
Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri — Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione. |
|
D |
Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico. |
|
E |
Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico. |
|
F |
Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico. |
|
G |
Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione. |
|
H |
Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno. |
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I |
Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari. |
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J |
Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche. |
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K |
Tonniere con reti a circuizione — Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno. |
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L |
Draghe di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga. |
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M |
Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione. |
Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un «riquadro lasciato in bianco» con quelle del «riquadro grigio» vicino più appropriato.
B) Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale
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Attrezzo |
Numero e dimensioni |
Capacità |
Attività |
Sforzo nominale (1) |
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Draghe (per la pesca dei molluschi) |
Apertura, larghezza dell’apertura |
GT |
Tempo di pesca |
Superficie di fondale dragata (2) |
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Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi) |
Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico) GT e/o TSL Potenza del motore Dimensione delle maglie Dimensioni della rete (apertura) Velocità |
GT |
Tempo di pesca |
GT × giorni GT × ore KW × giorni |
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Reti a circuizione |
Lunghezza e altezza della rete GT Illuminazione Numero di piccoli pescherecci |
GT Lunghezza e altezza della rete |
Tempo di ricerca Cala |
GT × cale di pesca Durata della cale × numero di cale |
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Reti |
Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.) Lunghezza delle reti (regolamentare) GT Superficie netta Dimensione delle maglie |
Lunghezza e altezza delle reti |
Tempo di pesca |
Lunghezza della rete × giorni Superficie × giorni |
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Palangari |
Numero di ami GT Numero di palangari Caratteristiche degli ami Esche |
Numero di ami Numero di palangari |
Tempo di pesca |
Numero di ami × ore Numero di ami × giorni Numero di palangari giorni/ore |
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Trappole |
GT |
Numero di trappole |
Tempo di pesca |
Numero di trappole × giorni |
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Pescherecci con reti a circuizione/FAD |
Numero di FAD |
Numero di FAD |
Numero di uscite in mare |
Numero di FAD × Numero di uscite in mare |
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(1)
Le misure dello sforzo che non corrispondono a un’attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).
(2)
Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l’intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca. |
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C) Compito 1 della CGPM — Unità operative
ALLEGATO IV
MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM
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Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo |
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CGPM |
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CGPM |
Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM. |
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CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE |
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Fotografia |
Parte contraente |
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Nome dell’ispettore |
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Carta n. |
…… Autorità emittente |
…… Ispettore |
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Data di emissione: |
Validità quinquennale |
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ALLEGATO V
MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM
ALLEGATO VI
RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM
1. ISPETTORE(I)
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
2. NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI
2.1 Nome e numero di immatricolazione …
2.2 Bandiera …
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA
3.1 Nome e numero di immatricolazione …
3.2 Bandiera …
3.3 Comandante (nome e indirizzo) …
3.4 Armatore (nome e indirizzo) …
3.5 Numero di immatricolazione CGPM …
3.6 Tipo di nave …
4. POSIZIONE
4.1 Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; Latitudine … Longitudine …
4.2 Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; Latitudine … Longitudine …
5. DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE
5.1 Data … Ora di arrivo a bordo … UTC - Ora di partenza … UTC
6. TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO
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Rete a strascico a divergenti – OTB |
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Rete da traino pelagica a divergenti – OTM |
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Rete da traino per gamberi – TBS |
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Cianciolo – PS |
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Reti da posta ancorate (calate) – GNS |
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Palangari fissi – LLS |
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Attrezzi per la pesca ricreativa – RG |
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Altro (specificare) |
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7. MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI
7.1 Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm
7.2 Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm
7.3 Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico:
8. ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO
8.1 Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo
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SPECIE (codice FAO alpha-3) |
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Totale (Kg) |
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Presentazione |
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Campione ispezionato |
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% di pesce sotto taglia |
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8.2 |
Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico: |
9. ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS
9.1 Giornale di pesca: SÌ - NO
9.2 Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico:
9.3 Licenza di pesca: SÌ - NO
9.4 Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico:
9.5 Autorizzazione specifica: SÌ - NO
9.6 Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico:
9.7 VMS: SÌ - NO … in funzione: SÌ - NO
9.8 Infrazione: SÌ - NO … In caso affermativo, rifermento giuridico:
10. ELENCO DELLE INFRAZIONI
Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:
Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi in conformità ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:
Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:
Pesca in un periodo di divieto – riferimento giuridico:
Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:
Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:
Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:
Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:
Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:
Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:
11. ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO
……
……
……
……
……
……
……
……
12. OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE
……
……
……
……
……
……
……
……
Firma del comandante: …
13. OSSERVAZIONI E FIRMA DELL’ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI
……
……
……
……
……
……
……
……
Firma dell’ispettore/degli ispettori: …
ALLEGATO VII
RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM
1. Data dell’avvistamento: ……/……/…… Ora: …UTC
2. Posizione della nave avvistata:
Latitudine … – Longitudine …
3. Rotta: … – Velocità …
4. Nome della nave avvistata:
5. Bandiera della nave avvistata:
6. Numero/marcatura esterna:
7. Tipo di nave:
Peschereccio
Nave da trasporto
Nave congelatrice
Altro (specificare)
8. Indicativo internazionale di chiamata;
9. Numero IMO (se applicabile):
10. Attività:
Pesca
Navigazione
Pesca con rete derivante
Trasbordo
11. Contatto radio: SÌ - NO
12. Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …
13. Numero di persone a bordo della nave avvistata: …
14. Catture a bordo della nave avvistata: …
15. Informazioni raccolte da:
Nome dell’ispettore:
Parte contraente:
Numero di carta di identità CGPM:
Nome della nave pattuglia:
ALLEGATO VIII
DATI DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DELL’OCCHIALONE
L’elenco di cui all’articolo 22 decies comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:
►M2 ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). ◄
( 3 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
( 4 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
( 5 ) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
( 6 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
( 8 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).
( 10 ) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.
( 11 ) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).