02011R1343 — IT — 10.07.2019 — 002.002


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REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

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(GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2015

  L 308

1

25.11.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/982 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019

  L 164

1

20.6.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 355, 7.10.2021, pag.  143 (n. 1343/2011)




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▼C1

REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
►M2  Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM. ◄

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.  
In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

►M2  Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ), si applicano le definizioni seguenti: ◄

a)

«zona coperta dall’accordo CGPM» : il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, definite all’accordo CGPM;

b)

«sforzo di pesca» : il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l’attività espressa in numero di giorni in mare;

c)

«giorni in mare» : ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona;

d)

«numero di registro della flotta UE» : il numero del registro della flotta comunitaria definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ( 3 );

▼M2

e)

«zona tampone» : una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata;

f)

«dedito alla pesca dell’occhialone» : che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.

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TITOLO II

MISURE TECNICHE



CAPO I

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca



Sezione I

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca nel Golfo del Leone

Articolo 4

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
42° 40' N, 4° 20' E,
— 
42° 40' N, 5° 00' E,
— 
43° 00' N, 4° 20' E,
— 
43° 00' N, 5° 00' E.

Articolo 5

Sforzo di pesca

Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità, e reti da fondo nella zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 4, non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 6

Attività di pesca comprovate

Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l’elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un’attività comprovata di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell’allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero di registro della flotta UE, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all’articolo 4.

Articolo 7

Navi autorizzate

1.  
Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 gli Stati membri di bandiera rilasciano un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 4 ).
2.  
Le navi che non hanno comprovato un’attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3.  

Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:

a) 

al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;

b) 

al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e

c) 

ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

Articolo 8

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all’articolo 4 sia protetta dall’impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 9

Informazioni

Entro il 1o febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’articolo 4.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

▼M2



Sezione I bis

Zone soggette a restrizione dell’attività di pesca al fine di proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili;

Articolo 9 bis

Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

1) 

zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
— 
37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
— 
37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
— 
37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
2) 

zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
— 
37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
— 
36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
— 
36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
3) 

zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
— 
36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
— 
35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
— 
35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E;

Articolo 9 ter

Zone tampone nel Canale di Sicilia

1.  

Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
— 
37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
— 
37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
— 
37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E
2.  

Attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
— 
37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
— 
36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
— 
36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E
3.  

Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E
— 
36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E
— 
35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E
— 
35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E
4.  
Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS). Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Articolo 9 quater

Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

1.  

La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
43° 32,044’ N, 15° 16,501’ E
— 
43° 05,452’ N, 14° 58,658’ E
— 
43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E
— 
42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E
— 
42° 55,618’ N, 15° 18,194’ E
— 
43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E
— 
43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E
2.  

Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E
— 
42° 49,811’ N, 14° 29,550’ E
— 
42° 35,205’ N, 14° 59,611’ E
— 
42° 49,668’ N, 15° 05,802’ E
— 
42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E
3.  

Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E
— 
43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E
— 
43° 20,345’ N, 15° 47,012’ E
— 
43° 18,150’ N, 15° 51,362’ E
— 
43° 13,984’ N, 15° 55,232’ E
— 
43° 12,873’ N, 15° 52,761’ E
— 
43° 13,494’ N, 15° 40,040’ E.

Articolo 9 quinquies

Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo

1.  
Fatto salvo l’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.
2.  
Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana.
3.  
Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.
4.  
Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5.  

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le seguenti informazioni:

a) 

nome della nave;

b) 

numero di immatricolazione della nave;

c) 

identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);

d) 

nome precedente (se del caso);

e) 

bandiera precedente (se del caso);

f) 

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

g) 

indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);

h) 

tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);

i) 

nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,

j) 

attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;

k) 

periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;

l) 

numero di giorni di pesca cui ciascuna nave ha diritto;

m) 

porto designato.

6.  
I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di questi porti è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
7.  
Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.
8.  
I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Articolo 9 sexies

Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran

1.  
Sulla base dei pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I) in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone.
2.  
Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM e alla Commissione, entro l’11 gennaio 2020, le zone e le restrizioni da essi applicate.

▼B



Sezione II

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

Articolo 10

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

a) 

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
39° 27,72' N, 18° 10,74' E,
— 
39° 27,80' N, 18° 26,68' E,
— 
39° 11,16' N, 18° 32,58' E,
— 
39° 11,16' N, 18° 04,28' E;
b) 

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
31° 30,00' N, 33° 10,00' E,
— 
31° 30,00' N, 34° 00,00' E,
— 
32° 00,00' N, 34° 00,00' E,
— 
32° 00,00' N, 33° 10,00' E;
c) 

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

— 
33° 00,00' N, 32° 00,00' E,
— 
33° 00,00' N, 33° 00,00' E,
— 
34° 00,00' N, 33° 00,00' E,
— 
34° 00,00' N, 32° 00,00' E.

Articolo 11

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’articolo 10, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.

▼M2



Sezione III

Fermo temporaneo del Golfo di Gabes

Articolo 11 bis

Fermo temporano del Golfo di Gabes

Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabes secondo la definizione di cui all’allegato I).

▼B



CAPO II

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce

Articolo 12

Fermo stagionale

1.  
La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno.
2.  
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l’uso di FAD fino al 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.
3.  
I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
4.  

La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:

a) 

una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative di tipo meteorologico;

b) 

il nome della nave e il numero di registro della flotta UE.

5.  
La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione.
6.  
La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il 1o novembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell’anno precedente come indicato al paragrafo 2.
7.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorizzazioni di pesca

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca.

Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 14

Raccolta dei dati

1.  
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ( 5 ), gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall’accordo CGPM, come indicato nell’allegato I.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

3.  
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

▼M2



CAPO II BIS

Fermo temporaneo nel Mar Nero

Articolo 14 bis

Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero

1.  
Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro interessato istituisce nel Mar Nero un periodo di fermo della durata minima di due mesi.
2.  
Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali/temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.

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CAPO III

Attrezzi da pesca

Articolo 15

Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero

1.  
La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm. Non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.
2.  
Entro il 1o febbraio 2012, le reti di cui al paragrafo 1 sono sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell’armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.
3.  
Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 16 febbraio 2012, e successivamente ogni sei mesi, l’elenco delle navi che conducono tali attività nel Mar Nero e che sono equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm, così come la percentuale che tali navi rappresentano sull’insieme della flotta nazionale demersale.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

4.  
La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 al segretario esecutivo della CGPM.

▼M1

Articolo 15 bis

Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

1.  

L'utilizzo di reti da traino è vietato:

a) 

a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri; o

b) 

entro l'isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

2.  
Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all'interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe conformemente alla raccomandazione GFCM/36/2012/3, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe.
3.  
Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare tale deroga.
4.  
La Commissione informa il segretario esecutivo della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2.
5.  
A decorrere dal 1o gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancorate non supera 0,5 mm.

▼B

Articolo 16

Pesca con draghe trainate e reti da traino

È proibito l’uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità.

▼M1



CAPO IV

Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso

Articolo 16 bis

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 6 ).

Articolo 16 ter

Profondità minima per la raccolta

1.  
La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1343/2011 e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) al fine di concedere deroghe al paragrafo 1.
3.  

Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:

a) 

informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;

b) 

le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;

c) 

l'elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e

d) 

l'elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.

Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.

4.  

La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) 

è stato istituito un idoneo quadro nazionale di gestione che comprende un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

b) 

adeguati divieti spazio-temporali garantiscono che sia sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo rosso.

5.  

Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/35/2011/2, a condizione che:

a) 

tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e

b) 

lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.

Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.

6.  
Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata dopo il 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
7.  
La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5.

Articolo 16 quater

Diametro di base minimo delle colonie

1.  
Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 del presente regolamento e dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm).
3.  
Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga.

Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.

4.  

La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) 

è stato istituito un quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

b) 

sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo.

5.  

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/36/2012/1, a condizione che:

a) 

tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e

b) 

lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.

Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.

6.  
Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
7.  
La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 5.

▼M2

Articolo 16 quater bis

Fermi precauzionali per il corallo rosso

1.  
Al raggiungimento di un livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.
2.  
Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno.
3.  
Qualora i banchi di corallo non siano ancora stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 1 si applicano a livello del riquadro statistico della CGPM.
4.  
Nella decisione che istituisce un fermo a norma del paragrafo 1 gli Stati membri definiscono la zona geografica interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo.
5.  
Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza indugio il segretariato della CGPM e la Commissione.

Articolo 16 quater ter

Fermi spaziali/temporali

Gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso stabiliscono, entro l’11 gennaio 2020, ulteriori fermi per la protezione di corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.

▼M1

Articolo 16 quinquies

Attrezzi e dispositivi

1.  
Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da pescatori autorizzati o riconosciuti dall'autorità nazionale competente.
2.  
È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso.
3.  
In deroga al paragrafo 2, l'uso di ROV che sono stati autorizzati da uno Stato membro prima del 30 settembre 2011 a fini di osservazione e di ricerca continua ad essere consentito nelle zone soggette alla giurisdizione di tale Stato membro a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso.

Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.

4.  
In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare l'uso di ROV privi di bracci manipolatori a fini di osservazione e di ricerca nelle zone soggette alla sua giurisdizione purché abbia ottenuto risultati scientifici nel contesto di un quadro di gestione nazionale da cui non risulta alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.

Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che i risultati scientifici di cui al primo comma non siano convalidati dalla CGPM.

5.  
In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato che non vada oltre il 31 dicembre 2015, l'uso di ROV per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso, a condizione che tali campagne si svolgano sotto la supervisione di un istituto di ricerca nazionale o in collaborazione con organismi scientifici nazionali o internazionali competenti ed altre parti interessate pertinenti.

▼M2



CAPO IV BIS

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero

Articolo 16 quinquies bis

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero

Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti dello spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo per la pesca e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.

▼M1



CAPO V

Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine

Articolo 16 sexies

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio ( 9 ).

Articolo 16 septies

Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca

1.  
I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.
2.  
Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell'intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini.

Articolo 16 octies

Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca

1.  
Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.
2.  
I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
3.  
Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine.
4.  
I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Articolo 16 nonies

Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus)

1.  
I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
2.  
Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici o distrutte dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 16 decies

Catture accidentali di cetacei

I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.

Articolo 16 undecies

Squali e razze di specie protette

1.  
Gli squali e le razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo ( 10 ) («protocollo della convenzione di Barcellona») non sono tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita.
2.  
Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze delle specie incluse nell'allegato II del protocollo della convenzione di Barcellona.

Articolo 16 duodecies

Identificazione degli squali

Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.



CAPO VI

Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

Articolo 16 terdecies

Gestione della capacità di pesca

1.  
Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18, di cui all'allegato I del presente regolamento o che, pur essendo immatricolati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18, ovvero in entrambe.
2.  
I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo.
3.  
Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e dediti alla pesca attiva di piccoli pelagici nella sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) o di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW), quali figurano nei registri della flotta nazionale e dell'UE, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di cui al paragrafo 1.
4.  
Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno.
5.  
I pescherecci che non figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine se il peschereccio effettua una bordata di pesca nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe.
6.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo della CGPM.

▼M2



TITOLO II BIS

CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 16 quaterdecies

Limiti di cattura per il corallo rosso

Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.

Articolo 16 quindecies

Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran

Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I).

▼B



TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO



CAPO I

Registro delle navi

Articolo 17

Registro delle navi autorizzate

1.  
Entro il 1o dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM tramite il rilascio di una autorizzazione di pesca.
2.  

L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a) 

il numero di registro della flotta UE e la sua marcatura esterna, quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio;

b) 

il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;

c) 

gli attrezzi da pesca utilizzati.

▼C1

3.  
La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona coperta dall’accordo CGPM («registro CGPM»).

▼B

4.  
Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretario esecutivo della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM.
5.  
Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona dell’accordo CGPM.
6.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a) 

solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;

b) 

nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;

c) 

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d) 

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;

e) 

le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

7.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell’accordo CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.
8.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall’accordo CGPM.

▼M1



CAPO I BIS

Obblighi di registrazione

▼M2 —————

▼M1

Articolo 17 ter

Catture accidentali di determinate specie marine

1.  

Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all'articolo 14 di detto regolamento le seguenti informazioni:

a) 

i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;

b) 

i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;

c) 

i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;

d) 

i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;

e) 

i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona.

2.  

Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo (SAC) contengono inoltre:

a) 

riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:

— 
tipo di attrezzo da pesca,
— 
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
— 
durata dell'immersione,
— 
profondità e luogo,
— 
specie bersaglio,
— 
specie di tartarughe marine, e
— 
se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;
b) 

riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:

— 
caratteristiche del tipo di attrezzo,
— 
momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
— 
luogo (per sottozona geografica o rettangolo statistico di cui all'allegato I del presente regolamento) e
— 
se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
3.  
Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B



CAPO II

Misure relative allo Stato di approdo

Articolo 18

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai pescherecci di paesi terzi.

Articolo 19

Notifica preliminare

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto.

Articolo 20

Ispezioni in porto

1.  
In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro porti designati almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.
2.  
In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggetti a ispezione.

Articolo 21

Procedura di ispezione

Oltre alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 22

Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto

1.  

Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali, quali tra l’altro i servizi di rifornimento carburante, se la nave:

a) 

non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;

b) 

è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure

c) 

non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell’accordo CGPM.

In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’articolo 18 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ( 11 ), di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.

2.  
Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3.  
Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l’utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo della CGPM.
4.  
Ove i motivi del rifiuto di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiuto e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.

▼M2



CAPO III

Controllo della pesca del corallo

Articolo 22 bis

Autorizzazioni di pesca del corallo rosso

1.  
Le navi o i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca.
2.  
In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.
3.  

Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende i seguenti dati:

a) 

nome della nave;

b) 

numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente);

c) 

numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);

d) 

porto di immatricolazione (nome del porto per esteso);

e) 

nome precedente (se del caso);

f) 

bandiera precedente (se del caso);

g) 

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

h) 

indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);

i) 

VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no);

j) 

tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW;

k) 

attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no);

l) 

periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso;

m) 

zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM;

n) 

partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).

4.  
Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca fino a quando dai pareri scientifici non risulti che lo stato delle popolazioni di corallo rosso è soddisfacente.

Articolo 22 ter

Registrazione delle catture di corallo rosso

1.  
Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie.
2.  
I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 22 quater

Notifica preventiva per il corallo rosso

Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a) 

l’ora di arrivo prevista;

b) 

il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;

c) 

il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;

d) 

le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

Articolo 22 quinquies

Porti designati per il corallo rosso

I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati.

Articolo 22 sexies

Controllo degli sbarchi di corallo rosso

Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

Articolo 22 septies

Trasbordo di corallo rosso

Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.

Articolo 22 octies

Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca di corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli aspetti seguenti:

a) 

lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di immersioni a settimana) e i livelli di cattura globali per stock su scala locale, nazionale o sovranazionale;

b) 

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

c) 

gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;

d) 

possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.



CAPO IV

Misure di controllo relative a determinate sottozone geografiche CGPM



Sezione I

Controllo della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran

Articolo 22 nonies

Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone

Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri si adoperano per registrare o formulare stime delle catture di tale specie.

Articolo 22 decies

Autorizzazioni di pesca e attività di pesca

1.  
Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea. Tale registro viene conservato e aggiornato.
2.  
I pescherecci dediti alla pesca dell’occhialone sono autorizzati a svolgere attività di pesca unicamente se queste sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.
3.  

Gli Stati membri:

a) 

comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;

b) 

comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:

i) 

numero di giorni di pesca,

ii) 

zona di sfruttamento, e

iii) 

catture di occhialone.

4.  
Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri autorizzate a pescare l’occhialone sono dotate di un VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Articolo 22 undecies

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca dell’occhialone provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sui seguenti aspetti:

a) 

le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami;

b) 

lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca per settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;

c) 

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

d) 

gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;

e) 

possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca;

f) 

il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli stock di occhialone.



Sezione II

Canale di Sicilia

Articolo 22 duodecies

Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia

1.  
Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.
2.  

L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ( 12 ), i dati seguenti:

a) 

numero di immatricolazione CGPM;

b) 

nome precedente (se del caso);

c) 

precedente bandiera (se del caso);

d) 

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).

3.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all’organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
4.  

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:

i) 

numero di giorni di pesca,

ii) 

zona di sfruttamento, e

iii) 

catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.

Articolo 22 terdecies

Porti designati

1.  
Ogni Stato membro designa porti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione un elenco di porti di sbarco designati entro il 30 novembre 2018. Qualsiasi successiva modifica di tale elenco è tempestivamente notificata al segretariato della CGPM e alla Commissione.
2.  
È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei porti di sbarco designati dagli Stati membri.

Articolo 22 quaterdecies

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia

1.  
Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza («programma») applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I («zona di ispezione e sorveglianza»).
2.  
Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell’ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell’Unione.
3.  
La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all’Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4.  
Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, come pure i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l’anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1o dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione.
5.  
Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta d’ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell’allegato IV.
6.  
Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V.
7.  
Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8.  
Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito in conformità dell’allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 22 quindecies

Svolgimento di ispezioni

1.  

Gli ispettori assegnati al programma:

a) 

prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;

b) 

espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;

c) 

limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2.  
Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio il documento di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.
3.  
Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI.
4.  
Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, e che deve altresì apporvi la sua firma.
5.  
Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all’organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.
6.  
Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 22 sexdecies

Infrazioni

1.  

Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:

a) 

le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b) 

ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e

c) 

l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2.  
In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o l’organismo da essa designato, che notifica lo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
3.  
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione nell’ambito della quale si è accertata un’infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine.
4.  
Nel caso in cui sia accertata un’infrazione durante un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5.  
Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.



Sezione 3

Mar Nero

Articolo 22 septdecies

Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero

1.  
Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM.
2.  

L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:

a) 

numero di immatricolazione CGPM;

b) 

nome precedente (se del caso);

c) 

precedente bandiera (se del caso);

d) 

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

e) 

principali specie bersaglio;

f) 

principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;

g) 

periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).

3.  
Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.
4.  
Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.
5.  
Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno.
6.  
Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.

Articolo 22 octodecies

Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

1.  
Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza («piani nazionali») intesi ad attuare le disposizioni dell’articolo 22 septdecies, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.
2.  

I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:

a) 

una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;

b) 

una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;

c) 

piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;

d) 

definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;

e) 

orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:

i) 

norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;

ii) 

misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;

iii) 

strategie di campionamento;

iv) 

meccanismi di controllo incrociato;

f) 

formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.

3.  
Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 22 novodecies

Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.

▼B



TITOLO IV

COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 23

Cooperazione e informazione

1.  

La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare:

a) 

chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;

b) 

chiedendo cooperazione e cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.

2.  
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il segretario esecutivo della CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.
3.  
Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell’attuazione delle misure stabilite nel capo II del titolo III.
4.  
Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al segretario esecutivo della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.
5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 23 bis

Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione

1.  

Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione:

▼M2

(a) 

i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 22 ter; e

▼M1

(b) 

mediante relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente.

2.  
Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM.
3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1.
4.  
Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni affidabili sull'impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta ancorate e trasmettono tali informazioni alla Commissione.
5.  
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai cambiamenti apportati alle mappe e agli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5.
6.  
La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretario esecutivo della CGPM.
7.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5. Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

▼M2

8.  
Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta al segretariato della CGPM e alla Commissione una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca riguardanti il corallo rosso. Tale relazione comprende informazioni almeno per quanto riguarda le catture totali e le zone di sfruttamento e, se possibile, il numero di immersioni e la media delle catture per immersione.

▼M1

Articolo 23 ter

Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

1.  
Entro il 1o ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto dell'articolo 16 terdecies mediante un adeguato sistema di monitoraggio e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente.
2.  
Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo della CGPM.

▼B

Articolo 24

Trasmissione delle matrici statistiche

1.  
Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 1o maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell’allegato III, sezione C.
2.  
Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretario esecutivo della CGPM e disponibile sul sito Internet di quest’ultima.
3.  
Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.



TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Delega di poteri

Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l’Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 27, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:

a) 

la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4;

b) 

la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate di cui all’articolo 17;

c) 

le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 18 a 22;

d) 

la cooperazione, l’informazione e la rendicontazione di cui agli articoli 23 e 24;

e) 

la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM («GSA») di cui all’allegato I;

f) 

le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II; e

g) 

le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui agli ►M1  articoli 16 ter, 16 quater e 26 ◄ è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal ►M1  28 November 2015 ◄ . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di poteri di cui agli ►M1  articoli 16 ter, 16 quater e 26 ◄ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi degli ►M1  articoli 16 ter, 16 quater e 26 ◄ entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

1) 

all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;

2) 

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

a) 

una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o

b) 

a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»;

3) 

l’articolo 24 è soppresso;

4) 

all’articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

A)    Tabella delle CGPM (GSA)



SOTTOZONA FAO

DIVISIONI STATISTICHE FAO

GSA

OCCIDENTALE

1.1  BALEARI

1  Mare di Alboran settentrionale

2  Isola di Alboran

3  Mare di Alboran meridionale

4  Algeria

5  Isole Baleari

6  Spagna settentrionale

11.1  Sardegna (occidentale)

1.2  GOLFO DEL LEONE

7  Golfo del Leone

1.3  SARDEGNA

8  Corsica

9  Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale

10  Mare Tirreno meridionale

11.2  Sardegna (orientale)

12  Tunisia settentrionale

CENTRALE

2.1  ADRIATICO

17  Adriatico settentrionale

18  Adriatico meridionale (parte)

2.2  IONIO

13  Golfo di Hammamet

14  Golfo di Gabes

15  Isola di Malta

16  Sicilia meridionale

18  Adriatico meridionale (parte)

19  Mare Ionio occidentale

20  Mare Ionio orientale

21  Mare Ionio meridionale

ORIENTALE

3.1  EGEO

22  Mar Egeo

23  Isola di Creta

3.2  LEVANTE

24  Levante settentrionale

25  Isola di Cipro

26  Levante meridionale

27  Levante

MAR NERO

4.1  MARMARA

28  Mar di Marmara

4.2  MAR NERO

29  Mar Nero

4.3  MAR D’AZOV

30  Mar d’Azov

B)    Mappa delle CGPM GSA (CGPM, 2009)

image

—   Divisione statistica della FAO (in rosso) — CGPM GSA (in nero)

01 — Mare di Alboran settentrionale

02 — Isola di Alboran

03 — Mare di Alboran meridionale

04 — Algeria

05 — Isole Baleari

06 — Spagna settentrionale

07 — Golfo del Leone

08 — Corsica

09 — Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale

10 — Mare Tirreno centrale e meridionale

11.1 — Sardegna (occidentale)

11.2 — Sardegna (orientale)

12 — Tunisia settentrionale

13 — Golfo di Hammamet

14 — Golfo di Gabes

15 — Isola di Malta

16 — Sicilia meridionale

17 — Adriatico settentrionale

18 — Adriatico meridionale

19 — Mare Ionio occidentale

20 — Mare Ionio orientale

21 — Mare Ionio meridionale

22 — Mar Egeo

23 — Isola di Creta

24 — Levante settentrionale

25 — Isola di Cipro

26 — Levante meridionale

27 — Levante

28 — Mar di Marmara

29 — Mar Nero

30 — Mar d’Azov

C)    Coordinate geografiche delle CGPM GSA (CGPM, 2009)



GSA

LIMITI

1

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° 36′ N 1° O

2

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

3

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

35° 49′ N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 13′ O

Confine Marocco-Algeria

4

Linea costiera

36° N 2° 13′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

Confine Algeria-Tunisia

Confine Marocco-Algeria

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

Linea costiera

37° 36′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

Linea costiera

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

Confine Francia-Italia

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

Linea costiera

Confine Francia-Italia

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

12

Linea costiera

Confine Algeria-Tunisia

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′ E

13

Linea costiera

37° N 11° 04′ E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

Linea costiera

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

Confine Tunisia-Libia

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′ E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

Linea costiera

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

Linea costiera

41° 55′ N 15° 08′ E

Confine Croazia-Montenegro

18

Coste (entrambi i lati)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

Confine Croazia-Montenegro

Confine Albania-Grecia

19

Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

Linea costiera

Confine Albania-Grecia

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

Linea costiera

Confine Tunisia-Libia

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

Confine Libia-Egitto

22

Linea costiera

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

Linea costiera

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

Linea costiera

Confine Libia-Egitto

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

Confine Egitto — Striscia di Gaza

27

Linea costiera

Confine Egitto — Striscia di Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

28

 

29

 

30

 




ALLEGATO II

Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo

1.   Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

a) 

verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;

b) 

se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;

c) 

verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell’organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile] e l’indicativo internazionale di chiamata siano corretti;

d) 

per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;

e) 

annotano il porto di immatricolazione, il nome e l’indirizzo dell’armatore (nonché dell’operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall’armatore), dell’agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l’identificativo unico della società e dell’armatore registrato; e

f) 

annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2.   Autorizzazioni

Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3.   Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell’equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4.   Attrezzi da pesca

a) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

b) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5.   Pesce e prodotti della pesca

a) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

b) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l’integrità delle stive.

c) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.

d) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6.   Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7.   Rendicontazione

Al termine dell’ispezione l’ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8.   Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni:

1) 

dati relativi all’ispezione

— 
autorità di ispezione (nome dell’autorità di ispezione o dell’organismo da questa designato),
— 
nome dell’ispettore,
— 
data e ora dell’ispezione,
— 
porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta a ispezione), e
— 
data (data di compilazione del rapporto);
2) 

identificazione della nave

— 
nome della nave,
— 
tipo di nave,
— 
tipo di attrezzo,
— 
numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero,
— 
indicativo internazionale di chiamata,
— 
numero MMS I (Maritime Mobile Service Identity number — identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile,
— 
Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata),
— 
nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti,
— 
porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti,
— 
armatore della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
— 
beneficiario effettivo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
— 
operatore responsabile dell’utilizzo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
— 
agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
— 
nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti,
— 
nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca, e
— 
ruolo dell’equipaggio;
3) 

autorizzazione di pesca (licenze/permessi)

— 
autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca,
— 
Stati che rilasciano le autorizzazioni,
— 
condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata,
— 
organizzazione regionale competente di gestione della pesca,
— 
zone, campo di applicazione e durata delle autorizzazioni,
— 
dati relativi all’assegnazione autorizzata — contingente, sforzo di pesca o altro,
— 
specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e
— 
registri e documenti di trasbordo (se del caso);
4) 

Informazioni relative alla bordata di pesca

— 
data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata,
— 
zone visitate (entrata e uscita da diverse zone),
— 
attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato),
— 
ultimo porto visitato,
— 
data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata, e
— 
prossimo porto di scalo previsto, se del caso;
5) 

risultati dell’ispezione delle catture

— 
inizio e conclusione dell’operazione di scarico (ore e data),
— 
specie ittiche,
— 
tipo di prodotto,
— 
peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo),
— 
fattore di conversione applicabile,
— 
peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione),
— 
equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione»),
— 
destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti a ispezione, e
— 
quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso;
6) 

risultati dell’ispezione degli attrezzi

— 
dati relativi ai tipi di attrezzi;
7) 

conclusioni

— 
conclusioni dell’ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.




ALLEGATO III

A)    Segmentazione della flotta CGPM/CSC



Gruppi

< 6 metri

6-12 metri

12-24 metri

Superiori a 24 metri

1.  Piccoli pescherecci polivalenti senza motore

A

 

 

2.  Piccoli pescherecci polivalenti a motore

B

C

 

 

3.  Pescherecci da traino

 

D

E

F

4.  Pescherecci con reti a circuizione

 

G

H

5.  Pescherecci con palangari

 

I

6.  Pescherecci da traino pelagici

 

J

7.  Tonniere con reti a circuizione

 

 

K

8.  Draghe

 

L

 

9.  Navi polivalenti

 

 

M

Descrizione dei segmenti

A

Piccoli pescherecci polivalenti senza motore — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).

B

Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri — Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri.

C

Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri — Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

D

Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E

Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

F

Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

G

Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.

H

Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

I

Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.

J

Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

K

Tonniere con reti a circuizione — Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

L

Draghe di lunghezza superiore a 6 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.

M

Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un «riquadro lasciato in bianco» con quelle del «riquadro grigio» vicino più appropriato.

B)    Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale



Attrezzo

Numero e dimensioni

Capacità

Attività

Sforzo nominale (1)

Draghe (per la pesca dei molluschi)

Apertura, larghezza dell’apertura

GT

Tempo di pesca

Superficie di fondale dragata (2)

Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)

Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico)

GT e/o TSL

Potenza del motore

Dimensione delle maglie

Dimensioni della rete (apertura)

Velocità

GT

Tempo di pesca

GT × giorni

GT × ore

KW × giorni

Reti a circuizione

Lunghezza e altezza della rete

GT

Illuminazione

Numero di piccoli pescherecci

GT

Lunghezza e altezza della rete

Tempo di ricerca

Cala

GT × cale di pesca

Durata della cale × numero di cale

Reti

Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.)

Lunghezza delle reti (regolamentare)

GT

Superficie netta

Dimensione delle maglie

Lunghezza e altezza delle reti

Tempo di pesca

Lunghezza della rete × giorni

Superficie × giorni

Palangari

Numero di ami

GT

Numero di palangari

Caratteristiche degli ami

Esche

Numero di ami

Numero di palangari

Tempo di pesca

Numero di ami × ore

Numero di ami × giorni

Numero di palangari giorni/ore

Trappole

GT

Numero di trappole

Tempo di pesca

Numero di trappole × giorni

Pescherecci con reti a circuizione/FAD

Numero di FAD

Numero di FAD

Numero di uscite in mare

Numero di FAD × Numero di uscite in mare

(1)   

Le misure dello sforzo che non corrispondono a un’attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

(2)   

Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l’intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.

C)    Compito 1 della CGPM — Unità operative

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▼M2




ALLEGATO IV



MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

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CGPM

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CGPM

Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.

CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE

Fotografia

Parte contraente

Nome dell’ispettore

Carta n.

……

Autorità emittente

……

Ispettore

Data di emissione:

Validità quinquennale




ALLEGATO V

MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM

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ALLEGATO VI

RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM

1.   ISPETTORE(I)

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

2.   NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI

2.1 Nome e numero di immatricolazione …

2.2 Bandiera …

3.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3.1 Nome e numero di immatricolazione …

3.2 Bandiera …

3.3 Comandante (nome e indirizzo) …

3.4 Armatore (nome e indirizzo) …

3.5 Numero di immatricolazione CGPM …

3.6 Tipo di nave …

4.   POSIZIONE

4.1 Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; Latitudine … Longitudine …

4.2 Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; Latitudine … Longitudine …

5.   DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE

5.1 Data … Ora di arrivo a bordo … UTC - Ora di partenza … UTC

6.   TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO



Rete a strascico a divergenti – OTB

 

Rete da traino pelagica a divergenti – OTM

 

Rete da traino per gamberi – TBS

 

Cianciolo – PS

 

Reti da posta ancorate (calate) – GNS

 

Palangari fissi – LLS

 

Attrezzi per la pesca ricreativa – RG

 

Altro (specificare)

 

7.   MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI

7.1 Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm

7.2 Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm

7.3 Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

8.   ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO

8.1   Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo



SPECIE

(codice FAO alpha-3)

 

 

 

 

 

 

Totale (Kg)

 

 

 

 

 

 

Presentazione

 

 

 

 

 

 

Campione ispezionato

 

 

 

 

 

 

% di pesce sotto taglia

 

 

 

 

 

 

8.2

Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.   ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS

9.1 Giornale di pesca:  SÌ -  NO

9.2 Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.3 Licenza di pesca:  SÌ -  NO

9.4 Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.5 Autorizzazione specifica:  SÌ -  NO

9.6 Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

9.7 VMS: SÌ  - NO  … in funzione:  SÌ -  NO

9.8 Infrazione: SÌ  - NO  … In caso affermativo, rifermento giuridico:

10.   ELENCO DELLE INFRAZIONI

 Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:

 Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi in conformità ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:

 Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:

 Pesca in un periodo di divieto – riferimento giuridico:

 Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:

 Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:

 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:

 Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:

 Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:

 Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:

11.   ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO

……

……

……

……

……

……

……

……

12.   OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

……

……

……

……

……

……

……

……

Firma del comandante: …

13.   OSSERVAZIONI E FIRMA DELL’ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI

……

……

……

……

……

……

……

……

Firma dell’ispettore/degli ispettori: …




ALLEGATO VII

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM

1. Data dell’avvistamento: ……/……/…… Ora: …UTC

2. Posizione della nave avvistata:

Latitudine … – Longitudine …

3. Rotta: … – Velocità …

4. Nome della nave avvistata:

5. Bandiera della nave avvistata:

6. Numero/marcatura esterna:

7. Tipo di nave:

 

Peschereccio

 

Nave da trasporto

 

Nave congelatrice

 

Altro (specificare)

8. Indicativo internazionale di chiamata;

9. Numero IMO (se applicabile):

10. Attività:

 

Pesca

 

Navigazione

 

Pesca con rete derivante

 

Trasbordo

11. Contatto radio:  SÌ -  NO

12. Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …

13. Numero di persone a bordo della nave avvistata: …

14. Catture a bordo della nave avvistata: …

15. Informazioni raccolte da:

Nome dell’ispettore:

Parte contraente:

Numero di carta di identità CGPM:

Nome della nave pattuglia:




ALLEGATO VIII

DATI DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DELL’OCCHIALONE

L’elenco di cui all’articolo 22 decies comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:

— 
Nome della nave
— 
Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalle PCC)
— 
Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
— 
Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)
— 
Nome precedente (se del caso)
— 
Bandiera precedente (se del caso)
— 
Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
— 
Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
— 
VMS (indicare sì/no)
— 
Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW
— 
Nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori
— 
Attrezzo o attrezzi principali utilizzati per la pesca dell’occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati
— 
Periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca dell’occhialone.



►M2  ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). ◄

( 3 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

( 4 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

( 5 ) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

( 6 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

( 8 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

( 10 ) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.

( 11 ) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).