02011R1227 — IT — 08.11.2024 — 002.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 326 del 8.12.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2024/1106 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  dell'11 aprile 2024

  L 1106

1

17.4.2024




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

1.  
Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia»), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso.

▼M1

2.  
Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Esso non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 648/2012 ( 1 ), (UE) n. 596/2014 ( 2 ) e (UE) n. 600/2014 ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

▼B

3.  
L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’ ►M1  articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014 ◄ e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

▼M1

L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare, possibilmente trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

▼M1

4.  
Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia provvede a che l'Agenzia assolva i compiti attribuitile a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )e a che l'Agenzia assegni le risorse, comprese le risorse umane, necessarie per adempiere i nuovi obblighi attribuitile.

▼B

5.  
Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:

a) 

le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ , compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

b) 

le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

▼M1

c) 

le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;

▼M1

c bis) 

le informazioni trasmesse da un operatore di mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'operatore di mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso; e

▼B

d) 

altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

▼M1

Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al presente punto, primo comma, riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del presente punto, primo comma, si considera che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso.

Ai fini del presente punto, primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un operatore di mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;

2) 

per «manipolazione del mercato» s'intendono:

a) 

la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

i) 

fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii) 

consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o

iii) 

utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

b) 

la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l’informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d’informazione, a meno che:

i) 

detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

ii) 

la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso.

o

c) 

la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, o, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, di una persona fisica che partecipa alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;

▼B

3) 

«tentata manipolazione del mercato»:

a) 

concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

i) 

fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

ii) 

fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

iii) 

utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o

b) 

diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

4) 

«prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

▼M1

a) 

i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

b) 

i derivati relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

▼B

c) 

i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;

d) 

i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;

▼M1

e) 

i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;

f) 

i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.

▼B

I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

5) 

per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o di gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi.

Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

6) 

«mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

▼M1

7) 

«operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;

▼B

8) 

«persona», una persona fisica o giuridica;

▼M1

bis

«persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale», una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;

▼B

9) 

«autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui all’ ►M1  articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 ◄ ;

10) 

«autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( 6 ), oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 7 );

11) 

«gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

▼M1

11 bis

«gestore del sistema di distribuzione», il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

11 ter

«gestore dell'impianto di stoccaggio», il gestore dell'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE o il gestore di un «impianto di stoccaggio dell'energia» quale definito all’articolo 2, punto 60, della direttiva (UE) 2019/944;

11 quater

«gestore del sistema GNL», il gestore del sistema GNL quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE;

▼B

12) 

«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ( 8 );

13) 

«impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

14) 

«distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;

15) 

«distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;

▼M1

16) 

«meccanismo di segnalazione registrato» o «RRM» (registered reporting mechanism), una persona giuridica autorizzata ai sensi del presente regolamento per fornire il servizio di segnalazione o per segnalare all'Agenzia le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali, per proprio conto o per conto degli operatori di mercato;

17) 

«piattaforma per le informazioni privilegiate» o «IIP» (inside information platform), una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento a gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

18) 

«negoziazione algoritmica», la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

19) 

«accesso elettronico diretto», un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente all' mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

20) 

«mercato organizzato» o «OMP»(organised marketplace), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;

21) 

«book di negoziazione», tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in OMP, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;

22) 

«parametro di riferimento», un indice quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 )in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o per un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso oppure il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;

23) 

«negoziazione di GNL», offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL, tra cui, ma non solo, quelle che hanno luogo fuori borsa o in un OMP:

a) 

che specificano la consegna nell'Unione;

b) 

cui consegue la consegna nell'Unione; o

c) 

nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

24) 

«dati di mercato del GNL», registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni;

25) 

«operatore di mercato del GNL», una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

26) 

«valutazione del prezzo del GNL», determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

27) 

«parametro di riferimento per il GNL», determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.

▼B

Articolo 3

Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

1.  

È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di:

a) 

utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le informazioni si riferiscono;

b) 

comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;

c) 

raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

▼M1

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine o di qualsiasi altra azione di negoziazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

▼B

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

a) 

membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;

b) 

persone che detengono quote di capitale di un’impresa;

c) 

persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;

d) 

persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;

e) 

persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

3.  
Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.
4.  

Il presente articolo non si applica:

a) 

alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;

b) 

alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) 

agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di elettricità o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 4.

5.  
Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.
6.  

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

a) 

detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

b) 

la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

Articolo 4

Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1.  
Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.

▼M1

Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso immediato a tali informazioni, anche attraverso un sito web o un'interfaccia chiara di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.

▼B

2.  
Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all’articolo 8, paragrafo 5.
3.  
Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.

▼M1

4.  
La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o del regolamento (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione in modo efficace ma non necessariamente all'obbligo di comunicazione al pubblico in tempo utile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

▼M1

bis.  
Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia sviluppa e rende operativa una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate comunicate a norma del paragrafo 1.

▼B

5.  
Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati dati a norma del ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.
6.  
I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.
7.  
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione ( 11 ), se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

▼M1

Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

8.  

Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) 

i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

b) 

il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

c) 

i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;

d) 

i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

e) 

le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

f) 

i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

g) 

le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.

▼B

Articolo 5

Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

▼M1

Articolo 5 bis

Negoziazione algoritmica

1.  
Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche controlli dei sistemi e del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole dell'OMP a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.
2.  
L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

3.  
L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

4.  
Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.

▼B

Articolo 6

Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

▼M1

1.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:

a) 

per modificare il presente regolamento:

i) 

allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;

ii) 

aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;

b) 

per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.

▼B

2.  

Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

a) 

del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell’elettricità e del gas, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

b) 

delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell’elettricità e del gas e sui mercati delle merci e dei derivati;

c) 

del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

d) 

dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ e (CE) n. 715/2009.

Articolo 7

Monitoraggio dei mercati

▼M1

1.  
L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.

▼B

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso a livello nazionale.

Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.

▼M1

3.  
L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del medesimo da parte dell'Agenzia, e la mette a disposizione del pubblico. In tale relazione l'Agenzia valuta tra l'altro l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati possa contribuire ad accrescere la trasparenza del mercato. Tale relazione può essere integrata nella relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942.

▼B

Articolo 8

Raccolta di dati

▼M1

1.  
Gli operatori di mercato, o una persona o un ente di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per loro conto, forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale. L’informazione di cui al presente paragrafo è fornita attraverso RRM.

▼M1

bis.  

Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni nel mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, che sono effettuate, concluse o eseguite in OMP, tali OMP, o parti terze per loro conto:

a) 

mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, adempiendo in tal modo per conto degli operatori di mercato gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; o

b) 

su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso senza ritardo al book di negoziazione in modo che possa monitorare le negoziazioni sul mercato dell'energia all'ingrosso.

Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano gli ulteriori dettagli relativi all'esecuzione del presente paragrafo, incluse le modalità specifiche atte a garantire un'efficace comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

ter.  
Gli operatori di mercato del GNL e qualsiasi altra persona o un ente, come indicato al paragrafo 4, lettere da b) a f), del presente articolo, che agiscono per loro conto, forniscono sistematicamente all'Agenzia una registrazione dei dati di mercato del GNL, conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

▼B

2.  

La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) 

redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;

b) 

adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;

c) 

stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.

▼M1

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.

3.  
Le persone e le entità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), del presente articolo, che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, primo comma, gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 bis e 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.

▼B

4.  

►M1  Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, le informazioni sono fornite: ◄

a) 

dall’operatore di mercato;

b) 

da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;

c) 

da un sistema di segnalazione delle operazioni;

▼M1

d) 

da un OMP, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;

▼B

e) 

da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o

f) 

da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.

▼M1

5.  
Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate che sono rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.

▼B

6.  

La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) 

adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;

b) 

stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei ►M1  regolamento (UE) 2019/943 ◄ e (CE) n. 715/2009.

Articolo 9

Registrazione degli operatori di mercato

▼M1

1.  
Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti.

Entro l'8 novembre 2024, gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1:

a) 

designano un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro. Il rappresentante è designato mediante un mandato scritto ed è autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato;

b) 

incaricano il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento;

c) 

attribuiscono al rappresentante designato i poteri e le risorse necessari per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione o con l'Agenzia e per garantire il rispetto delle decisioni e delle richieste di informazioni emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia in relazione al presente regolamento, anche fornendo l'accesso alle informazioni richieste; e

d) 

notificano il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale e il numero di telefono del loro rappresentante designato all‘autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui tale rappresentante designato risiede o è stabilito e all'Agenzia.

La designazione di un rappresentante fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso operatore di mercato.

▼B

Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.

La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.

2.  
Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore.

▼M1

3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso a tale registro. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia mette a disposizione del pubblico il registro europeo degli operatori di mercato o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.

▼B

4.  
Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.
5.  
Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.

▼M1

Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

6.  

Entro l'8 maggio 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) 

i mezzi con i quali gli RRM devono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) 

i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c) 

i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

d) 

le garanzie procedurali di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

e) 

i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

f) 

le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.

▼B

Articolo 10

Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

▼M1

1.  
L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA, Eurofisc e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta tali autorità.

L'Agenzia dà accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solo alle autorità che hanno istituito sistemi che consentono all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali e altre autorità competenti a livello nazionale. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e tali autorità in merito a tali meccanismi, a meno che tali meccanismi non siano stati istituiti prima del 7 maggio 2024. Se del caso, l'Agenzia emana orientamenti non vincolanti tesi ad agevolare l'istituzione di tali meccanismi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

▼B

3.  
I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.

L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia.

L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

Articolo 11

Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 12 ), o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 13 ), in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

Articolo 12

Affidabilità operativa

1.  
L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.

▼M1

La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali, Eurofisc, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10, mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni e garantiscono la conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

▼B

L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

▼M1

2.  
Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia predispone un centro di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia rende pubblica, mediante il centro di riferimento, parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile identificare dalle informazioni rese pubbliche, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia può inoltre rendere pubbliche, mediante il centro di riferimento, informazioni aggregate su OMP, IIP e RRM in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, escluse le informazioni commerciali sensibili.

L'Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell'interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell'energia.

L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a mettere a disposizione del pubblico.

▼B

Articolo 13

Attuazione del divieto di abusi di mercato

▼M1

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione e il rispetto dei divieti stabiliti agli articoli 3 e 5 e l'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 4, 7 quater, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l'operatore di mercato che compie tali atti sia registrato o abbia l'obbligo di registrarsi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro garantisce che la propria autorità nazionale di regolamentazione sia dotata dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e al secondo comma. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri pùossono essere esercitati:

a) 

direttamente;

b) 

in collaborazione con altre autorità;

c) 

tramite il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali competenti; o

d) 

a seguito di una raccomandazione da parte dell'Agenzia.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con gli OMP, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).

▼B

2.  

I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:

a) 

accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;

b) 

chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente;

c) 

condurre sopralluoghi;

d) 

richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

e) 

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;

f) 

presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;

g) 

presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.

▼M1

3.  
Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può, in stretta e attiva cooperazione con le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione, svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, in conformità di tali articoli.
4.  

In debito anticipo rispetto all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 nella giurisdizione di uno Stato membro in cui sono svolti gli atti che l'Agenzia sospetta ragionevolmente essere in violazione del presente regolamento, quest'ultima ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione e altre autorità interessate di tale Stato membro. L'Agenzia può esercitare i propri poteri in tale giurisdizione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto:

a) 

ha formalmente aperto o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti; o

b) 

ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito l'esistenza o l'assenza di una violazione.

L'Agenzia può continuare a esercitare i suoi poteri nelle restanti giurisdizioni delle autorità nazionali di regolamentazione che non hanno sollevato obiezioni a norma del primo comma, lettera a). L'Agenzia non esercita i suoi poteri se un'indagine sugli stessi fatti è già stata condotta ed è già giunta a una conclusione in merito all'esistenza o all'assenza di una violazione.

L'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia della propria obiezione entro tre mesi dalla comunicazione a norma del primo comma. In questi casi, l'autorità nazionale di regolamentazione coopera con l'Agenzia, anche:

a) 

condividendo informazioni e risultati affinché l'Agenzia possa esercitare i suoi poteri ai sensi del paragrafo 3 in altre giurisdizioni pertinenti interessate; e

b) 

partecipando, su richiesta dell'Agenzia, a un gruppo di indagine stabilito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c).

L'Agenzia informa la Commissione in merito all'istituzione del gruppo di indagine e, su richiesta di una delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, può invitare la Commissione a partecipare, in qualità di osservatore, a tale gruppo di indagine.

5.  

L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 se:

a) 

sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri;

b) 

l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta quanto prima le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), qualora vi sia un impatto transfrontaliero, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

c) 

fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di esercitare i propri poteri in relazione ad atti che, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a) o b), del presente paragrafo, presentano un impatto transfrontaliero.

6.  
L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 4 se le informazioni privilegiate possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.
7.  

L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 8 se:

a) 

una sospetta violazione incide sul monitoraggio di cui all'articolo 7, da parte dell'Agenzia, dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso in almeno due Stati membri; o

b) 

una sospetta violazione incide sulla qualità della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10 in almeno due Stati membri.

8.  
L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 se le persone di cui a tale articolo predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.
9.  
Nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dei paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può dare priorità ai casi con l'impatto transfrontaliero più significativo. A tal fine, l'Agenzia stabilisce i criteri per individuare i casi con l'impatto transfrontaliero più significativo, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e in cooperazione con le stesse.
10.  
Al fine di stabilire se sono soddisfatte le condizioni per l'esercizio dei poteri dell'Agenzia di cui ai paragrafi 5, lettere a) e b), 6, 7 e 8, la consegna di prodotti energetici all'ingrosso all'interno di una zona di offerta o di bilanciamento che comprende il territorio di almeno due Stati membri è considerata come consegna in un unico Stato membro.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 5, lettera c), o di sollevare obiezioni ai sensi del paragrafo 4.

11.  
Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia redige una relazione d'indagine contenente le constatazioni dell'Agenzia. La relazione d'indagine include anche tutti gli elementi di prova su cui si sono basati tali constatazioni. Se nella relazione d'indagine l'Agenzia ritiene che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede loro di adottare le misure necessarie e opportune conformemente all'articolo 18. Nella relazione d'indagine l'Agenzia può altresì raccomandare determinate misure di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione d'indagine, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti comunicano all’Agenzia e, se del caso, alla Commissione le misure che ritengono necessarie.
12.  
L’Agenzia presenta periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all’anno, sintesi delle relazioni che ha elaborato, in forma aggregata e anonima, al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali sintesi e il loro contenuto sono trattati come riservati.

Articolo 13 bis

Ispezioni in loco da parte dell’Agenzia

1.  
L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione e in coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro interessato.
2.  
Per adempiere gli obblighi stabiliti all’articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l’Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali delle persone oggetto dell’indagine in cui potrebbero essere conservati i documenti aziendali. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso presso le persone oggetto dell’indagine.
3.  

Nella misura necessaria all’ispezione in loco, i funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere tale ispezione hanno, riguardo alle persone soggette a una decisione adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6, la facoltà di:

a) 

accedere ai locali pertinenti di tali persone;

b) 

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività della loro azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c) 

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d) 

apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

e) 

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale di tali persone chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione in loco e verbalizzarne le risposte.

Salvo in casi debitamente giustificati, i sigilli di cui al primo comma, lettera d), non possono essere apposti per più di 72 ore.

4.  
Se esiste il ragionevole sospetto che i documenti aziendali relativi all'oggetto di un'ispezione in loco che possono essere pertinenti per provare una violazione del presente regolamento siano conservati in locali privati di direttori, dirigenti o altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine, l'Agenzia può, mediante decisione, svolgere un'ispezione in loco in tali locali privati. In tali casi, la decisione di cui al paragrafo 6 indica anche i motivi che hanno indotto l'Agenzia a concludere che sussiste un ragionevole sospetto.
5.  
I funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco.
6.  
Le persone oggetto di un'indagine si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco, indica la data d'inizio, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non acconsenta a sottoporsi all'ispezione in loco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (“Corte di giustizia”). Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco.
7.  
I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco e le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle persone autorizzate o incaricate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
8.  
Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione in loco disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
9.  
Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Nei casi di cui al paragrafo 4, un'ispezione in loco non può essere svolta senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale.
10.  

Se l’Agenzia richiede l’autorizzazione di cui al paragrafo 9 l’autorità giudiziaria nazionale verifica che:

a) 

la decisione dell’Agenzia sia autentica; e

b) 

le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all’oggetto dell’ispezione in loco.

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 ter

Richiesta di informazioni

1.  

Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 8. Nella richiesta l'Agenzia:

a) 

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) 

dichiara la finalità della richiesta;

c) 

specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;

d) 

stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) 

informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.

2.  
Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia ha inoltre il potere di adottare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo, indica l'obbligo della persona di rispondere alla richiesta, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non soddisfi la richiesta e il diritto di chiedere il riesame della decisione da parte della Corte di giustizia.

In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

3.  
Le persone che ricevono una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 o 2, o i loro rappresentanti, forniscono le informazioni richieste. Tali persone sono pienamente responsabili di garantire la completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.
4.  
Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona non soddisfi la richiesta di informazioni, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta all'Agenzia, su richiesta della stessa, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni pecuniarie conformemente al diritto nazionale applicabile.
5.  
Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.
6.  
L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.

Articolo 13 quater

Potere di raccogliere dichiarazioni

1.  
Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può sentire qualsiasi persona che vi acconsenta, e raccoglierne le dichiarazioni, ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. L'Agenzia può verbalizzare le risposte.
2.  
Se il colloquio di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali della persona interessata, l'Agenzia ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro possono assistere i funzionari e le persone che li accompagnano autorizzati o incaricati dall'Agenzia a svolgere il colloquio.

Articolo 13 quinquies

Garanzie procedurali

1.  

L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali delle persone oggetto di un'indagine, tra cui:

a) 

il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

b) 

il diritto di essere assistite da una persona di loro scelta;

c) 

il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;

d) 

il diritto di formulare osservazioni sui fatti che le riguardano prima dell'adozione della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13, paragrafo 11.

e) 

il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

L'invito a presentare osservazioni a norma del diritto di cui alla lettera d) contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente motivati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell'ispezione in loco o di un'indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un'autorità nazionale, l'Agenzia può decidere di rinviare l'invito a presentare osservazioni.

2.  
L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro le persone oggetto di un'indagine, svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.
3.  
L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.
4.  
L'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942 non si applica alle decisioni dell'Agenzia adottate a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Articolo 13 sexies

Assistenza reciproca

Per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 13 quater, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca nel corso dell'indagine.

Articolo 13 septies

Funzionario incaricato delle indagini

1.  
Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, se lo ritiene opportuno per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'indagine e tenendo conto delle risorse interne disponibili, l'Agenzia può nominare al suo interno un funzionario incaricato delle indagini per dirigere l'indagine.
2.  
Per lo svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può esercitare i poteri di cui dispone l'Agenzia, compresi i poteri di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 13 quinquies. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'Agenzia nel quadro delle sue attività di vigilanza che sono pertinenti per lo svolgimento dell'indagine.

Articolo 13 octies

Penalità di mora

1.  

L'Agenzia irroga, mediante decisione, una penalità di mora nei confronti di una persona oggetto di un'indagine al fine di obbligarla a:

a) 

sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6;

b) 

fornire le informazioni richieste con una decisione adottata a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2.  
La penalità di mora è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che la persona interessata non si conforma alle pertinenti decisioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6, o all'articolo 13 ter, paragrafo 2.
3.  
Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. A tal fine, l'importo di una penalità di mora corrisponde, nel caso delle persone giuridiche, al 3 % del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4.  
La penalità di mora può essere irrogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Agenzia.
5.  
In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 nonies

Garanzie procedurali riguardo alle decisioni relative a penalità di mora

1.  
In deroga all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942, prima di adottare una decisione che irroga una penalità di mora a norma dell'articolo 13 octies del presente regolamento, l'Agenzia dà alle persone cui è destinata tale decisione la possibilità di essere sentite in merito alle constatazioni dell'Agenzia. L'Agenzia basa le sue decisioni solo sulle constatazioni in merito alle quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2.  
Nel corso dell'indagine sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Queste ultime hanno diritto di accesso ai documenti del fascicolo dell'Agenzia pertinenti per la decisione dell'Agenzia di irrogare la penalità di mora, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Agenzia.

Articolo 13 decies

Natura, applicazione e assegnazione delle penalità di mora

1.  
Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies sono di natura amministrativa.
2.  
Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è disciplinata dalle norme procedurali nazionali applicabili degli Stati membri interessati.

La formula esecutiva è apposta alla decisione dell'Agenzia, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Agenzia e la Corte di giustizia.

Una volta che l'autorità nazionale designata ha espletato le formalità di cui al terzo comma, su richiesta dell'Agenzia, quest'ultima può procedere all'esecuzione conformemente al diritto nazionale applicabile, deferendo la questione direttamente all'autorità nazionale designata.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia i reclami avverso l’irregolarità dell’applicazione dei provvedimenti esecutivi sono di competenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.

3.  
Gli importi delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 13 undecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Agenzia che irrogano penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare la penalità di mora irrogata.

▼B

Articolo 14

Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

▼M1

Articolo 15

Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale

1.  
Le persone che predispongono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possa configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti.
2.  
Le persone che eseguono operazioni a titolo professionale a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, che eseguono altresì operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso che non sono strumenti finanziari, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possano configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del presente regolamento, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti.
3.  

Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 istituiscono e mantengono provvedimenti, sistemi e procedure efficaci per:

a) 

individuare le potenziali violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;

b) 

garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente;

c) 

individuare e segnalare ordini e operazioni sospetti.

4.  
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti negli Stati membri in cui è registrato l'operatore di mercato coinvolto nella potenziale violazione oppure in cui è consegnato il prodotto energetico all'ingrosso. Tale segnalazione è inviata alle autorità nazionali di regolamentazione di detti Stati membri.
5.  

Entro l'8 maggio 2025 e successivamente ogni anno, l'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, elabora e pubblica una relazione contenente informazioni aggregate in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, escludendo le informazioni commerciali sensibili, sull'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

a) 

i provvedimenti, i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 3 e la loro efficacia;

b) 

l'analisi delle operazioni sospette effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione e la risposta delle autorità nazionali di regolamentazione a segnalazioni di scarsa qualità e alla mancata segnalazione di operazioni sospette, nonché le relative attività delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di esecuzione e sanzioni.

▼B

Articolo 16

Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale

1.  
L’Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.

▼M1

L'Agenzia pubblica, se del caso, indicazioni non vincolanti in merito:

a) 

all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, anche per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco non esaustivo delle tappe intermedie pertinenti in un processo prolungato nei casi in cui, di per sé, le informazioni soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, punto 1; e

b) 

a indicatori non esaustivi ed esempi di comportamento del mercato riguardante la manipolazione del mercato nonché l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 3.

▼B

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia e fra loro, anche a livello regionale, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.

▼M1

Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali istituiscono idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione tempestive, efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza.

▼B

2.  
Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l’Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.

Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell’energia all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare provvedimenti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’ ►M1  articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014 ◄ , ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

▼M1

Prima dell'adozione di una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare l'Agenzia e fornirle una sintesi del caso e la decisione prevista in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. Dopo aver adottato una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette tale decisione all'Agenzia, comprese le informazioni sulla relativa data di adozione, il nome delle persone oggetto delle sanzioni, l'articolo del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione imposta. Nel contempo, l'autorità nazionale di regolamentazione indica all'Agenzia le informazioni che ha reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, e informa tempestivamente l'Agenzia di qualsiasi modifica successiva di tali informazioni. L'Agenzia tiene un elenco pubblico delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione hanno reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

▼B

3.  

Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:

▼M1

a) 

le autorità nazionali di regolamentazione trattano le segnalazioni di possibili violazioni del presente regolamento senza indebito ritardo e, se possibile, entro un anno dalla data di ricezione di tali segnalazioni e informano l'autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l'Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 di tale regolamento; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro;

▼B

b) 

l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della ►M1  regolamento (UE) n. 596/2014 ◄ e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’ ►M1  articolo 2 di tale regolamento ◄ ;

c) 

l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 3 e 5;

d) 

le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione e l’Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza;

▼M1

e) 

l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed Eurofisc qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.

▼B

4.  

Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l’Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:

a) 

di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;

b) 

di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all’autorità nazionale di regolamentazione interessata;

c) 

laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.

5.  
Un’autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.

In deroga al primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:

a) 

il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;

b) 

sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o

c) 

nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

In tali casi l’autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all’Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.

6.  
L’ultima frase dell’ ►M1  articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942 ◄ non si applica all’Agenzia quando quest’ultima espleta le sue funzioni nell’ambito del presente regolamento.

▼M1

Articolo 16 bis

Delega di compiti e responsabilità

1.  
Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Agenzia o a un'altra autorità nazionale di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione sottoscrivano accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato.

L'Agenzia può assistere le autorità nazionali di regolamentazione pubblicando indicazioni non vincolanti oppure scambiando migliori pratiche sulla delega di compiti e responsabilità tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

2.  
La delega di compiti e responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze previste dal presente regolamento. L'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede il delegato disciplina la procedura, l'esecuzione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione notificano all'Agenzia tutti gli accordi di delega che intendono concludere. Esse concludono tali accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.
4.  
L'Agenzia può formulare un parere su un accordo di delega previsto notificato a norma del paragrafo 3 entro un mese dalla data di ricezione della notifica.
5.  
L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 16 ter

Orientamenti e raccomandazioni

1.  
Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli da 3 a 5 bis, degli articoli 8, 9 e 9 bis e dell'articolo 10, paragrafo 1.
2.  
L'Agenzia effettua, entro un termine adeguato e realistico, opportune consultazioni pubbliche con gli operatori di mercato pertinenti sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
3.  
Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato tengono debitamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni.
4.  
Le autorità nazionali di regolamentazione possono informare periodicamente l'Agenzia in merito all'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni loro rivolti.
5.  
Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione, gli operatori di mercato informano l'Agenzia in merito all'attuazione dell'orientamento specifico o della raccomandazione specifica. Su richiesta dell'Agenzia, gli operatori di mercato forniscono le loro motivazioni in merito a tale comunicazione in maniera chiara e dettagliata.
6.  
Entro 12 mesi dalla formulazione di un orientamento o una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può condurre una consultazione, anche con le autorità nazionali di regolamentazione o gli operatori di mercato, al fine di valutare l'opportunità e l'efficacia di tali orientamenti o raccomandazioni.
7.  
L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942.

▼B

Articolo 17

Segreto professionale

1.  
Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.  

L’obbligo di segreto professionale si applica:

a) 

alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia;

b) 

ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia;

c) 

alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità competenti;

d) 

ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

▼M1

3.  
Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre normative pertinenti dell'Unione.

▼B

4.  
Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l’ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento delle loro mansioni e per l’esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. L’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell’ESMA, degli organismi o delle persone che comunicano le informazioni.
5.  
Il presente articolo non osta a che un’autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un’autorità di un altro Stato membro o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.

▼M1

Articolo 18

Sanzioni

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità della violazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Fatte salve eventuali sanzioni penali e fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

2.  
Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro l'8 maggio 2026 e comunicano alla Commissione senza ritardo qualsiasi modifica successiva riguardante le suddette disposizioni.
3.  

Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e fatto salvo il principio del ne bis in idem, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle sanzioni amministrative pecuniarie seguenti e ad altre misure amministrative riguardo alle violazioni del presente regolamento:

a) 

richiedere di porre fine alla violazione;

b) 

ordinare la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

c) 

diramare comunicazioni o avvisi pubblici;

d) 

irrogare penalità di mora;

e) 

imporre sanzioni amministrative pecuniarie.

4.  

Nel caso di una persona fisica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) 

almeno 5 000 000  EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;

b) 

almeno 1 000 000  EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;

c) 

almeno 500 000  EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del reddito annuo della persona fisica interessata nell'anno civile precedente della persona fisica interessata. Qualora la persona fisica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

5.  

Nel caso di una persona giuridica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) 

almeno il 15 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;

b) 

almeno il 2 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;

c) 

almeno l'1 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente della persona giuridica interessata. Qualora la persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

6.  
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
7.  

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre misure amministrative, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) 

la gravità e la durata della violazione;

b) 

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c) 

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato annuo complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) 

l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) 

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

f) 

precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

g) 

misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e

h) 

la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale e amministrativa per la stessa violazione nei confronti della persona responsabile della violazione.

8.  
Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine e le sanzioni amministrative pecuniarie che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi transfrontalieri.
9.  
Entro l'8 maggio 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le sanzioni per la violazione del presente regolamento siano previste e siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.

Articolo 19

Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fra cui il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelle che hanno un impatto sul mercato dell'Unione dell'energia all'ingrosso, al fine di promuovere l'armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi possono riguardare aspetti di interesse comune, quali le metodologie di raccolta dei dati, l'analisi e la valutazione di dati o altre informazioni, e altri settori di competenza.

▼B

Articolo 20

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M1

2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 maggio 2024.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  
La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼B

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M1

5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 8, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 9 bis, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 21

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M1

Articolo 21 bis

Relazione e riesame

1.  
Entro il 1o giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione dei portatori di interessi, valuta l’applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sul comportamento del mercato, gli operatori di mercato, la liquidità, gli obblighi di segnalazione, tra l’altro sui dati di mercato del GNL e il livello degli oneri amministrativi per gli operatori di mercato, compresi i potenziali ostacoli all’ingresso di nuovi operatori di mercato, nonché i risultati dell’Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest’ultima. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione elabora una relazione e la presenta senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.
2.  
Entro il 1o giugno 2025 la Commissione valuta l’efficacia dell’introduzione di sanzioni penali da parte degli Stati membri per casi intenzionali e gravi di abusi di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso dell’Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può proporre misure appropriate che possono includere la presentazione di una proposta legislativa.

▼B

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 6 di detto articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che le soglie per la comunicazione delle transazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e delle informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), non possano essere stabilite con l’adozione di atti di esecuzione.

Se del caso la Commissione presenterà una proposta legislativa mirata a fissare tali soglie.




DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il legislatore dell'UE ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE in relazione alle misure previste all'articolo 8. Ciò è giuridicamente vincolante per la Commissione nonostante la dichiarazione da essa resa riguardo all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a).



( 1 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 5 ) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

( 6 )  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

( 7 )  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

( 8 )  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 9 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

( 11 )  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

( 12 )  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 13 )  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.