02011R1169 — IT — 01.01.2018 — 003.006
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REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 |
L 306 |
7 |
16.11.2013 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 78/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013 |
L 27 |
7 |
30.1.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/2283 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 |
L 327 |
1 |
11.12.2015 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;
le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ( 1 );
la definizione di «enzima alimentare» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 2 );
le definizioni di «additivo alimentare», «coadiuvante tecnologico» e «supporto» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 3 );
la definizione di «aromi» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti ( 4 );
le definizioni di «carne», «carni separate meccanicamente», « ►C3 preparazioni di carni ◄ », « ►C3 prodotti della pesca ◄ » e «prodotti di carni» di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 5 );
la definizione di «pubblicità» di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ( 6 );
la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
«informazioni sugli alimenti» : le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale; |
b) |
«normativa in materia di informazioni sugli alimenti» : le disposizioni dell’Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l’etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti; |
c) |
«informazioni obbligatorie sugli alimenti» : le indicazioni che le disposizioni dell’Unione impongono di fornire al consumatore finale; |
d) |
«collettività» : qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale; |
e) |
«alimento preimballato» : l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; |
f) |
«ingrediente» : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; |
g) |
«luogo di provenienza» : qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; |
h) |
«ingrediente composto» : un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti; |
i) |
«etichetta» : qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore; |
j) |
«etichettatura» : qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; |
k) |
«campo visivo» : tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; |
l) |
«campo visivo principale» : il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; |
m) |
«leggibilità» : l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo; |
n) |
«denominazione legale» : la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; |
o) |
«denominazione usuale» : una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; |
p) |
«denominazione descrittiva» : una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso; |
q) |
«ingrediente primario» : l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa; |
r) |
«termine minimo di conservazione di un alimento» : la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; |
s) |
«sostanza nutritiva» : le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; |
▼M3 —————
u) |
«tecnica di comunicazione a distanza» : qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti. |
CAPO II
PRINCIPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI
Articolo 3
Obiettivi generali
Articolo 4
Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti
Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
Articolo 5
Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Qualunque misura dell’Unione adottata nell’ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
CAPO III
REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL’INFORMAZIONE SUGLI ALIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Articolo 6
Requisito di base
Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.
Articolo 7
Pratiche leali d’informazione
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
alla pubblicità;
alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.
Articolo 8
Responsabilità
Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
CAPO IV
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
SEZIONE 1
Contenuto e presentazione
Articolo 9
Elenco delle indicazioni obbligatorie
Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
la denominazione dell’alimento;
l’elenco degli ingredienti;
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
la quantità netta dell’alimento;
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale.
Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell’articolo 51, i criteri cui è subordinata l’espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.
Articolo 10
Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
Ove, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, sussistano imperativi motivi d’urgenza, la procedura di cui all’articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 11
Metrologia
L’articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell’Unione in materia di metrologia.
Articolo 12
Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti
Articolo 13
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.
Articolo 14
Vendita a distanza
Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.
Articolo 15
Requisiti linguistici
Articolo 16
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull’applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo ►C3 e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, ◄ tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell’Unione. In tale contesto la Commissione valuta l’esigenza di proporre una definizione di «alcopops».
La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all’elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.
SEZIONE 2
Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie
Articolo 17
Denominazione dell’alimento
Articolo 18
Elenco degli ingredienti
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Articolo 19
Omissione dell’elenco degli ingredienti
Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:
gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;
gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:
sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure
consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.
Articolo 20
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti
Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:
i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;
gli additivi e gli enzimi alimentari:
la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
l’acqua:
quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o
nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.
Articolo 21
Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:
figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché
la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.
Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.
Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 22
Indicazione quantitativa degli ingredienti
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
Articolo 23
Quantità netta
La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:
in unità di volume per i prodotti liquidi;
in unità di massa per gli altri prodotti.
Articolo 24
Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
Articolo 25
Condizioni di conservazione o d’uso
Articolo 26
Paese d’origine o luogo di provenienza
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
il latte;
il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
gli alimenti non trasformati;
i prodotti a base di un unico ingrediente;
gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.
La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.
Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d’impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l’altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d’origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:
luogo di nascita;
luogo di allevamento;
luogo di macellazione.
Articolo 27
Istruzioni per l’uso
Articolo 28
Titolo alcolometrico
SEZIONE 3
Dichiarazione nutrizionale
Articolo 29
Rapporto con altra normativa
La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa:
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( 10 );
direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ( 11 ).
Articolo 30
Contenuto
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
il valore energetico; e
la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
acidi grassi monoinsaturi;
acidi grassi polinsaturi;
polioli;
amido;
fibre;
i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
il valore energetico; oppure
il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:
al valore energetico; oppure
al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Articolo 31
Calcolo
Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 32
Espressione per 100 g o per 100 ml
Articolo 33
Espressione per porzione o per unità di consumo
Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2;
oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 4.
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
Articolo 34
Presentazione
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:
nel campo visivo principale; e
utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2.
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
Al fine di assicurare l’attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 35
Forme di espressione e presentazione supplementari
Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7;
il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;
sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;
sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;
nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;
sono obiettivi e non discriminatori; e
la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.
CAPO V
INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
Articolo 36
Requisiti applicabili
Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7;
non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:
informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;
informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani;
indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII; e
informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 37
Presentazione
Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI NAZIONALI
Articolo 38
Disposizioni nazionali
Articolo 39
Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari
Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
protezione della salute pubblica;
protezione dei consumatori;
prevenzione delle frodi;
protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
Articolo 40
Latte e prodotti derivati dal latte
Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Articolo 41
Bevande alcoliche
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.
Articolo 42
Espressione della quantità netta
In mancanza di disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l’espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.
Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.
Articolo 43
Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Articolo 44
Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
Articolo 45
Procedura di notifica
CAPO VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI
Articolo 46
Modifiche degli allegati
Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell’esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli allegati del presente regolamento.
Articolo 47
Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati
Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell’esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l’adozione di misure medianti atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente all’articolo 51, la Commissione:
stabilisce un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; e
assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1o aprile di un anno civile.
Articolo 48
Comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 49
Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori ( *1 ). Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento.
La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.
Articolo 50
Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 51
Esercizio della delega
Articolo 52
Procedura d’urgenza
Articolo 53
Abrogazione
Articolo 54
Disposizioni transitorie
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2014.
Articolo 55
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI, parte B, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
DEFINIZIONI SPECIFICHE
di cui all’articolo 2, paragrafo 4
Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:
il valore energetico; oppure
il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti soltanto:
«grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
«acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
«acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;
«acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;
«acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;
«carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polioli;
«zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;
«polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;
«proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;
«sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;
«fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:
«valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 15 );
maltodestrine a base di grano (15) ;
sciroppi di glucosio a base di orzo;
cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e ►C3 prodotti della pesca ◄ , tranne:
gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
olio e grasso di soia raffinato (15) ;
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
lattitolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
ALLEGATO III
ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI
TIPO O CATEGORIA DI ALIMENTI |
INDICAZIONI |
1. Alimenti imballati in taluni gas |
|
1.1. Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d’imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. |
«confezionato in atmosfera protettiva». |
2. Alimenti contenenti edulcoranti |
|
2.1. Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. |
La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i». |
2.2. Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. |
La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i». |
2.3. Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. |
L’etichetta riporta la dicitura «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L’etichetta riporta la dicitura «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica. |
2.4. Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008. |
«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi». |
3. Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio |
|
3.1. Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. |
La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione dell’alimento. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento. |
3.2. Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg. |
La dicitura «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento. |
3.3. Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (1). |
La dicitura «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell’alimento. |
4. Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta |
|
4.1. Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»: — destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o — che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l. |
La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml. |
4.2. Alimenti diversi dalle bevande ai quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici. |
La dicitura «contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» figura nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento seguita, tra parentesi e a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 g/ml. Nel caso degli integratori alimentari, il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero sull’etichettatura. |
5. Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo |
|
5.1. Alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo. |
1) La dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento; |
6. Carne, ►C3 preparazioni di carni ◄ e ►C3 prodotti della pesca non trasformati congelati ◄ |
|
6.1. Carne, ►C3 preparazioni di carni ◄ e ►C3 prodotti della pesca non trasformati congelati ◄ . |
La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell’allegato X, punto 3. |
(1)
Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. |
ALLEGATO IV
DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X
ALTEZZA DELLA X
Legenda
1 |
Linea ascendente |
2 |
Linea della maiuscola |
3 |
Linea mediana |
4 |
Linea di base |
5 |
Linea discendente |
6 |
Altezza della x |
7 |
Corpo del carattere |
ALLEGATO V
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 16 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
ALLEGATO VI
DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO
PARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO
1. La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.
2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».
Tale obbligo non si applica:
agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.
3. Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:
«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti ( 17 ).
4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca — oltre all’elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:
in prossimità della denominazione del prodotto; e
in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Per quanto concerne i prodotti e le ►C3 preparazioni di carni ◄ nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell’alimento reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine.
6. Per quanto concerne i prodotti e le ►C3 preparazioni di carni ◄ sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un’analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.
7. I prodotti e le ►C3 preparazioni di carni ◄ nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione di seguito illustrata:
In bulgaro |
: |
«формовано месо» e «формована риба»; |
In spagnolo |
: |
«elaborado a partir de piezas de carne» e «elaborado a partir de piezas de pescado»; |
In ceco |
: |
«ze spojovaných kousků masa» e «ze spojovaných kousků rybího masa»; |
In danese |
: |
«Sammensat af stykker af kød» e «Sammensat af stykker af fisk»; |
In tedesco |
: |
«aus Fleischstücken zusammengefügt» e «aus Fischstücken zusammengefügt»; |
In estone |
: |
«liidetud liha» e «liidetud kala»; |
In greco |
: |
«μορφοποιημένο κρέας» e «μορφοποιημένο ψάρι»; |
In inglese |
: |
«formed meat» e «formed fish»; |
In francese |
: |
«viande reconstituée» e «poisson reconstitué»; |
In irlandese |
: |
«píosaí feola ceangailte» e «píosaí éisc ceangailte»; |
In italiano |
: |
«costituito da parti di carne» e «costituito da parti di pesce»; |
In lettone |
: |
«formēta gaļa» e «formēta zivs»; |
In lituano |
: |
«sudarytas (-a) iš mėsos gabalų» and «sudarytas (-a) iš žuvies gabalų»; |
In ungherese |
: |
«darabokból újraformázott hús» e «darabokból újraformázott hal»; |
In maltese |
: |
«laħam rikostitwit» e «ħut rikostitwit»; |
In olandese |
: |
«samengesteld uit stukjes vlees» e «samengesteld uit stukjes vis»; |
In polacco |
: |
«z połączonych kawałków mięsa» e «z połączonych kawałków ryby»; |
In portoghese |
: |
«carne reconstituída» e «peixe reconstituído»; |
In rumeno |
: |
«carne formată» e «carne de pește formată»; |
In slovacco |
: |
«zo spájaných kúskov mäsa» e «zo spájaných kúskov ryby»; |
In sloveno |
: |
«sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso» e «sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe»; |
In finlandese |
: |
«paloista yhdistetty liha» e «paloista yhdistetty kala»; |
In svedese |
: |
«sammanfogade bitar av kött» e «sammanfogade bitar av fisk». |
PARTE B — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»
1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:
|
Tenore in materie grasse |
Rapporto collagene/proteine della carne (1) |
— carni macinate magre |
≤ 7 % |
≤ 12 % |
— carni macinate di puro manzo |
≤ 20 % |
≤ 15 % |
— carni macinate contenenti carne di maiale |
≤ 30 % |
≤ 18 % |
— carni macinate di altre specie |
≤ 25 % |
≤ 15 % |
(1)
Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina. |
2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti diciture:
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l’apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
PARTE C — REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI
Quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.
ALLEGATO VII
INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Parte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO
Categoria di ingredienti |
Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso |
1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili |
Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle ►C3 preparazioni di carni ◄ , ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. |
2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione |
Possono essere indicati nell’elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione. |
3. Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua |
Possono essere indicati nell’elenco secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo». |
4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento |
Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «frutta», «ortaggi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. |
5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo |
Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come «in proporzione variabile». |
6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito |
Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti. |
7. Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito |
Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C, né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell’allegato II. |
8. Oli raffinati di origine vegetale |
Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato. |
9. Grassi raffinati di origine vegetale |
Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo dei grassi vegetali presenti. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato. |
PARTE B — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA
Fatto salvo l’articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.
Definizione della categoria di alimento |
Designazione |
|||||||||||||||
1. Oli raffinati di origine animale |
«Olio» accompagnato dall’aggettivo «animale», oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato. |
|||||||||||||||
2. Grassi raffinati di origine animale |
«Grasso» o «materia grassa», con l’aggiunta dell’aggettivo «animale», oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato. |
|||||||||||||||
3. Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali |
«Farine», seguita dall’enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso. |
|||||||||||||||
4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi |
«Amido(i)/fecola(e)» |
|||||||||||||||
5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento a una precisa specie di pesce |
«Pesce(i)» |
|||||||||||||||
6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultimo non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio |
«Formaggio(i)» |
|||||||||||||||
7. Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto |
«Spezia(e)» o «miscela di spezie» |
|||||||||||||||
8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto |
«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche» |
|||||||||||||||
9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare |
«Gomma base» |
|||||||||||||||
10. Pangrattato di qualsiasi origine |
«Pangrattato» |
|||||||||||||||
11. Qualsiasi categoria di saccarosio |
«Zucchero» |
|||||||||||||||
12. Destrosio anidro e monoidrato |
«Destrosio» |
|||||||||||||||
13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato |
«Sciroppo di glucosio» |
|||||||||||||||
14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele |
«Proteine del latte» |
|||||||||||||||
15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato |
«Burro di cacao» |
|||||||||||||||
16. Tutti i tipi di vino di cui all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) |
«Vino» |
|||||||||||||||
17. I muscoli scheletrici (2) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …».
Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. I prodotti coperti dalla definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi dalla presente definizione. |
«carne(i) di …» e la(le) denominazione(i) (3) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono). |
|||||||||||||||
18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente». |
«carni di … separate meccanicamente» e la denominazione o le denominazioni (3) della specie o delle specie animali da cui provengono. |
|||||||||||||||
(1)
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2)
Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.
(3)
Per l’etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell’ingrediente per la specie animale interessata. |
Parte C — INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E
Fatto salvo l’articolo 21, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all’articolo 20, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento in questione.
PARTE D — DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI
1. Gli aromi sono designati con i termini:
2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».
Parte E — DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI
1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.
2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:
quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);
per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); oppure
quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.
ALLEGATO VIII
INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI
1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:
per un ingrediente o una categoria di ingredienti:
il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all’allegato IX, punto 5;
la cui quantità deve già figurare sull’etichettatura in virtù delle disposizioni dell’Unione;
che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure
che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
quando disposizioni specifiche dell’Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d’ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichettatura; oppure
nei casi di cui all’allegato VII, parte A, punti 4 e 5.
2. L’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:
di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione dell’alimento è accompagnata da tale indicazione conformemente all’allegato III; oppure
di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.
3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:
è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e
figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.
4. In deroga al punto 3:
per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;
la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;
la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;
quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.
ALLEGATO IX
INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA
1. L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti:
che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente;
la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure
che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell’etichettatura.
2. Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell’Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.
3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l’indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno e quando almeno un’indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall’esterno.
4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l’indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.
5. Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.
Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.
ALLEGATO X
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO
1. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:
la data è preceduta dalle espressioni:
le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;
la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno.
Tuttavia, per gli alimenti:
fatte salve le disposizioni dell’Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:
2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:
è preceduta dai termini «da consumare entro …»;
la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno;
la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata.
3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell’allegato III è indicata nel modo seguente:
è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;
le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.
ALLEGATO XI
TIPI DI CARNI PER LE QUALI È OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE DI ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA
Codici NC (Nomenclatura combinata 2010) |
Descrizione |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
Ex 02 07 |
Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
ALLEGATO XII
TITOLO ALCOLOMETRICO
Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.».
Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C.
Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all’indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d’analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.
Descrizione delle bevande |
Tolleranza positiva o negativa |
1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva; |
0,5 % vol. |
►C4
|
1 % vol. |
3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione; |
1,5 % vol. |
4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume. |
0,3 % vol. |
ALLEGATO XIII
CONSUMI DI RIFERIMENTO
PARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)
1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento (VNR)
Vitamina A (μg) |
800 |
Vitamina D (μg) |
5 |
Vitamina E (mg) |
12 |
Vitamina K (μg) |
75 |
Vitamina C (mg) |
80 |
Tiammina (mg) |
1,1 |
Riboflavina (mg) |
1,4 |
Niacina (mg) |
16 |
Vitamina B6 (mg) |
1,4 |
Acido folico (μg) |
200 |
Vitamina B12 (μg) |
2,5 |
Biotina (μg) |
50 |
Acido pantotenico (mg) |
6 |
Potassio (mg) |
2 000 |
Cloruro (mg) |
800 |
Calcio (mg) |
800 |
Fosforo (mg) |
700 |
Magnesio (mg) |
375 |
Ferro (mg) |
14 |
Zinco (mg) |
10 |
Rame (mg) |
1 |
Manganese (mg) |
2 |
►C4 Fluoruro (mg) |
3,5 ◄ |
Selenio (μg) |
55 |
Cromo (μg) |
40 |
Molibdeno (μg) |
50 |
Iodio (μg) |
150 |
2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali
Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:
PARTE B — CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)
Elementi nutritivi o energetici |
Consumo di riferimento |
Energia |
8 400 kJ/2 000 kcal |
Grassi totali |
70 g |
Acidi grassi saturi |
20 g |
Carboidrati |
260 g |
Zuccheri |
90 g |
Proteine |
50 g |
Sale |
6 g |
ALLEGATO XIV
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA
Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:
— carboidrati (ad esclusione dei polioli) |
17 kJ/g — 4 kcal/g |
— polioli |
10 kJ/g — 2,4 kcal/g |
— proteine |
17 kJ/g — 4 kcal/g |
— grassi |
37 kJ/g — 9 kcal/g |
— salatrim |
25 kJ/g — 6 kcal/g |
— alcol (etanolo) |
29 kJ/g — 7 kcal/g |
— acidi organici |
13 kJ/g — 3 kcal/g |
— fibre |
8 kJ/g — 2 kcal/g |
— eritritolo |
0 kJ/g — 0 kcal/g |
ALLEGATO XV
ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg)] e l’ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti:
energia |
kJ/kcal |
grassi |
g |
di cui: |
|
— acidi grassi saturi |
g |
— acidi grassi monoinsaturi |
g |
— acidi grassi polinsaturi |
g |
carboidrati |
g |
di cui: |
|
— zuccheri |
g |
— polioli |
g |
— amido |
g |
fibre |
g |
proteine |
g |
sale |
g |
vitamine e sali minerali |
le unità indicate nell’allegato XIII, parte A, punto 1 |
( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
( 3 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
( 4 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
( 6 ) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
( 7 ) Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).
( 8 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
( 9 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
( 10 ) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
( 11 ) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.
( 12 ) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
( 13 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
( *1 ) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18».
( *2 ) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18».
( 14 ) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.
( 15 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
( 16 ) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.
( 17 ) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
( 18 ) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
( 19 ) L’indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è richiesta.