02011R0543 — IT — 15.11.2021 — 029.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

(GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2011

  L 194

25

26.7.2011

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2011 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2011

  L 231

11

8.9.2011

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2011

  L 264

25

8.10.2011

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1020/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2011

  L 270

14

15.10.2011

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2011

  L 283

32

29.10.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1325/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2011

  L 335

66

17.12.2011

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2012

  L 26

26

28.1.2012

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2012

  L 99

21

5.4.2012

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 366/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2012

  L 116

10

28.4.2012

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2012 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2012

  L 140

53

30.5.2012

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2012

  L 203

60

31.7.2012

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

  L 223

6

21.8.2012

 M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 781/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2012

  L 232

5

29.8.2012

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2012

  L 297

9

26.10.2012

 M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2013

  L 109

1

19.4.2013

 M16

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2013

  L 167

26

19.6.2013

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2013

  L 170

43

22.6.2013

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 956/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2013

  L 263

9

5.10.2013

 M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 979/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2013

  L 272

35

12.10.2013

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2014

  L 130

41

1.5.2014

 M22

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014

  L 145

5

16.5.2014

 M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1139/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2014

  L 307

34

28.10.2014

 M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/678 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2015

  L 111

24

30.4.2015

 M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2015

  L 318

23

4.12.2015

 M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/674 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016

  L 116

23

30.4.2016

 M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2097 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

  L 326

9

1.12.2016

►M29

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017

  L 138

4

25.5.2017

 M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017

  L 171

113

4.7.2017

►M31

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/428 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018

  L 75

1

19.3.2019

 M32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2102 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020

  L 425

84

16.12.2020

►M33

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1890 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2021

  L 384

23

29.10.2021

►M34

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1926 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2021

  L 393

9

8.11.2021


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 041, 12.2.2014, pag.  22 (701/2012)

►C2

Rettifica, GU L 070, 11.3.2014, pag.  37 (543/2011)

 C3

Rettifica, GU L 162, 27.6.2015, pag.  103 (499/2014)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2011

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1.  
Il presente regolamento reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

2.  
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.

▼M29 —————

▼B



TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Norme di commercializzazione; detentori

1.  
I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.

Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

2.  

Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:

a) 

mele;

b) 

agrumi;

c) 

kiwi;

d) 

lattughe, indivie ricce e scarole;

e) 

►C2  pesche e pesche noci ◄ ;

f) 

pere;

g) 

fragole;

h) 

peperoni dolci;

i) 

uve da tavola;

j) 

pomodori.

3.  
Ai fini dell’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.

Articolo 4

Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione

1.  

In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:

a) 

a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti

i) 

destinati alla trasformazione industriale, o

ii) 

destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;

b) 

i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo;

▼M18

c) 

i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;

▼B

d) 

i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»;

e) 

i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.  

In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:

a) 

i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e

b) 

i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.

3.  
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo.
4.  
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri.
5.  
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro deperibilità.
6.  

In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:

a) 

i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 ;

b) 

i capperi di cui al codice NC 0709 90 40 ;

c) 

le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10 ;

d) 

le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12 ;

e) 

le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 ;

f) 

le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32 ;

g) 

i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50 ;

h) 

i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;

i) 

le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00 ;

j) 

le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20 ;

k) 

altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85 ;

l) 

le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90 ;

m) 

gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805 ;

n) 

i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31 ;

o) 

i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39 ;

p) 

lo zafferano di cui al codice NC 0910 20 .

7.  
All’autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d’uso.

Articolo 5

Indicazioni esterne

1.  
Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.
2.  
Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.
3.  
Nel caso dei contratti a distanza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto.
4.  
Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Articolo 6

Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto

1.  
Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
2.  
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta.

▼M31

Articolo 7

Miscugli

1.  

La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:

a) 

i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;

b) 

sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e

c) 

il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.

2.  
I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
3.  

Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

a) 

«miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;

b) 

«miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;

c) 

«miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».

▼B



CAPO II

Controlli della conformità alle norme di commercializzazione



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 9

Autorità di coordinamento e organismi di controllo

1.  

Gli Stati membri designano:

a) 

un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e

b) 

uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione del presente capo, in appresso «gli organismi di controllo».

Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.

2.  

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) 

il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);

b) 

il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e

c) 

la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.

3.  
L’autorità di coordinamento può coincidere con l’organismo di controllo o con uno degli organismi di controllo o con qualsiasi altro organismo designato in conformità del paragrafo 1.
4.  
La Commissione pubblica l’elenco delle autorità di coordinamento designate dagli Stati membri nei modi che ritiene opportuni.

Articolo 10

Banca dati degli operatori

1.  
Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.

2.  

Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:

a) 

che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di

i) 

esporli o metterli in vendita;

ii) 

venderli o

iii) 

commercializzarli in ogni altro modo o

b) 

che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.

Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:

a) 

la vendita a distanza, via internet o con altri canali;

b) 

le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e

c) 

le stesse attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.

3.  

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:

a) 

gli operatori che, per l’attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell’articolo 4, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e

b) 

le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto.

4.  
Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.
5.  

La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore:

a) 

il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo;

b) 

le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa;

c) 

informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;

d) 

qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.

Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.

6.  
Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l’aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.



Sezione 2

Controlli di conformità effettuati dagli Stati membri

Articolo 11

Controlli di conformità

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I criteri per la valutazione del rischio includono l’esistenza del certificato di conformità di cui all’articolo 14, rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15. L’esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.

I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:

a) 

la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;

b) 

le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);

c) 

l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata;

d) 

l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;

e) 

il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;

f) 

ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.

2.  
L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all’articolo 10 e classifica gli operatori in categorie di rischio.

Gli Stati membri fissano anticipatamente:

a) 

i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;

b) 

sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.

Sulla base di un’analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.

3.  
Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.
4.  
Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.

Articolo 12

Operatori riconosciuti

1.  
Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato II e/o a firmare il certificato di conformità di cui all’articolo 14.
2.  
Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.
3.  

Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:

a) 

disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;

b) 

possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;

c) 

impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.

4.  
Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione.
5.  
In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del ►M18  21 giugno 2011 ◄ .

Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al ►M18  22 giugno 2011 ◄ continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.

Articolo 13

Accettazione delle dichiarazioni in dogana

1.  

Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:

a) 

le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o

b) 

l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o

c) 

l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 11.

2.  
Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, e ai prodotti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all’analisi di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 14

Certificato di conformità

1.  
Un’autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura nell’allegato III.

I paesi terzi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.

2.  
Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica.
3.  
Ogni certificato reca il timbro dell’autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
4.  
Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.
5.  
Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L’autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato.
6.  
In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.



Sezione 3

Controlli di conformità effettuati dai paesi terzi

Articolo 15

Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione

▼M18

1.  
A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.

▼B

2.  
Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell’Unione.

Il riconoscimento indica l’autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l’Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati.

Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.

3.  
Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall’autorità di cui al paragrafo 2, offrono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, o metodi equivalenti.
4.  
L’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l’elenco dei relativi prodotti figurano nell’allegato IV.

La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.

Articolo 16

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi.



Sezione 4

Metodi di controllo

Articolo 17

Metodi di controllo

1.  
I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V.

Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.

2.  
Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all’allegato III.
3.  
In caso di non conformità alle norme, l’organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l’operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l’autorizzazione dell’organismo di controllo che l’ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall’organismo di controllo.

Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l’organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L’organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.

Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’attestato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.

Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all’alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.

Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.



Sezione 5

Comunicazioni

Articolo 18

Comunicazioni

1.  
Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all’atto del condizionamento, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati.
2.  
Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l’immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell’elenco di cui all’allegato IV.
3.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di controllo e di analisi del rischio. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi.
4.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5.  
Le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.



TITOLO III

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI



CAPO I

Requisiti e riconoscimento

▼M29 —————

▼B



Sezione 4

Gruppi di produttori

Articolo 36

Presentazione del piano di riconoscimento

1.  
Il piano di riconoscimento di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è presentato da una persona giuridica, o da una sua parte chiaramente definita, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.
2.  

Gli Stati membri fissano:

a) 

i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;

b) 

le regole relative all’elaborazione, al contenuto e all’attuazione dei piani di riconoscimento;

c) 

il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un’organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l’organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta;

d) 

le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento e

▼M8

e) 

le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell’aiuto dell’Unione destinato ai gruppi di produttori.

▼B

Articolo 37

Contenuto del piano di riconoscimento

Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:

a) 

una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull’infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, compresa l’infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori;

b) 

la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni e

c) 

le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il riconoscimento.

▼M8

Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.

▼B

Articolo 38

Approvazione del piano di riconoscimento

▼M8

1.  
L’autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

▼B

2.  
Gli Stati membri possono adottare norme supplementari in materia di ammissibilità delle operazioni e delle spese nell’ambito del piano di riconoscimento, comprese norme sull’ammissibilità degli investimenti, per consentire ai gruppi di produttori di conformarsi ai criteri previsti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori all’articolo 125 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

▼M8

3.  

In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:

a) 

accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;

b) 

chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) 

respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori.

L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.

▼M8

4.  
L’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1o luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell’allegato V ter.
5.  
Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l’autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.
6.  
L’autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.

▼B

Articolo 39

Attuazione del piano di riconoscimento

1.  
L’attuazione del piano di riconoscimento è suddivisa in periodi annuali che iniziano il 1o gennaio. Gli Stati membri possono autorizzare i gruppi di produttori a suddividere i periodi annuali in semestri.

Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell’articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento inizia:

a) 

il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall’autorità nazionale competente, oppure

b) 

il primo giorno successivo alla data di approvazione.

Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre.

▼M8

2.  
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.

I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.

Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.

▼B

3.  
L’autorità competente dello Stato membro decide in merito alle modifiche dei piani entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di modificazione, previo esame delle giustificazioni addotte. In caso di mancata adozione di una decisione entro i suddetti tre mesi, la richiesta si ritiene respinta. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.

Articolo 40

Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori

1.  
I gruppi di produttori che attuano un piano di riconoscimento possono presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. In ogni caso le domande sono presentate entro il termine del periodo transitorio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2.  
A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell’articolo 63.

Articolo 41

Attività principali dei gruppi di produttori

1.  
L’attività principale di un gruppo di produttori consiste nella concentrazione dell’offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è prericonosciuto.
2.  
Un gruppo di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un gruppo di produttori, purché sia riconosciuto per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei suoi soci e dei soci di altri gruppi di produttori.

Articolo 42

Valore della produzione commercializzata

1.  
Si applicano mutatis mutandis ai gruppi di produttori le disposizioni dell’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 6, prima frase e paragrafo 7.
2.  
Se si verifica una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata per motivi debitamente giustificati a giudizio dello Stato membro, non imputabili alla responsabilità del gruppo di produttori e che esulano dal suo controllo, il valore totale della produzione commercializzata si considera rappresentare il 65 % del valore totale dichiarato nella precedente o nelle precedenti domande di aiuto relative al periodo annuale più recente, verificato dallo Stato membro o, in mancanza, del valore dichiarato inizialmente nel piano di riconoscimento approvato.
3.  
Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.

Articolo 43

Finanziamento dei piani di riconoscimento

1.  
I tassi di aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono dimezzati se il valore della produzione commercializzata è superiore a 1 000 000 EUR.
2.  
L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è soggetto ad un massimale annuo per ciascun gruppo di produttori pari a 100 000 EUR.
3.  

L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234//2007 è versato:

a) 

in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure

b) 

in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.

Per calcolare l’importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.

4.  
Il tasso di cambio applicabile agli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto.

Articolo 44

Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento

Gli investimenti connessi all’attuazione dei piani di riconoscimento di cui all’articolo 37, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il prericonoscimento.

Sono esclusi dall’aiuto concesso dall’Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.

▼M8

Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.

▼B

Articolo 45

Domanda di aiuto

1.  
Ciascun gruppo di produttori presenta un’unica domanda per gli aiuti di cui 103 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 entro tre mesi dal termine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento. La domanda comprende una dichiarazione del valore della produzione commercializzata del periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.
2.  

Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:

a) 

che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e

b) 

che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall’Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell’ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall’Unione in virtù del presente regolamento.

3.  
Gli Stati membri fissano il termine per il pagamento dell’aiuto, che non può in alcun caso essere posteriore a sei mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 46

Ammissibilità

Gli Stati membri valutano l’ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell’eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.

▼M8

Articolo 47

Partecipazione finanziaria dell’Unione

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:

a) 

al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b) 

al 50 % nelle altre regioni.

Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.

2.  

La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:

a) 

al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b) 

al 30 % nelle altre regioni.

Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.

La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:

a) 

al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e

b) 

al 45 % nelle altre regioni.

3.  

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:

a) 

per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;

b) 

per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( 4 ), la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.

4.  
La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10 000 000 EUR per anno civile.

In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.

La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.

Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.

▼B

Articolo 48

Fusioni

1.  
Gli aiuti previsti all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere concessi o continuare ad essere concessi ai gruppi di produttori prericonosciuti nati dalla fusione di due o più gruppi di produttori prericonosciuti.
2.  
Per il calcolo dell’importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori nato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.
3.  
In caso di fusione di due o più gruppi di produttori, il nuovo soggetto subentra nei diritti e negli obblighi del gruppo di produttori prericonosciuto per primo.
4.  
Se un gruppo di produttori prericonosciuto si fonde con un’organizzazione di produttori riconosciuta, il soggetto nato dalla fusione non beneficia più del prericonoscimento in quanto gruppo di produttori, né degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il soggetto che ne risulta continua ad essere considerato alla stregua di organizzazione di produttori riconosciuta, purché rispetti i requisiti previsti. Se necessario, l’organizzazione di produttori chiede una modifica del proprio programma operativo, nel qual caso si applica mutatis mutandis l’articolo 29.

Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.

Articolo 49

Conseguenze del riconoscimento

1.  
L’erogazione degli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 cessa al momento della concessione del riconoscimento.
2.  
In caso di presentazione di un programma operativo in virtù del presente regolamento, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle misure previste nel piano di riconoscimento.
3.  
Gli investimenti ammessi al beneficio dell’aiuto a copertura dei costi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere riportati nei programmi operativi purché rispondano ai requisiti del presente regolamento.
4.  
Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l’esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi.

▼M29 —————

▼B



TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

▼M29 —————

▼B

Articolo 149

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato.

Tuttavia, l’articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si applica fino al 31 agosto 2011.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIX.

Articolo 150

Disposizioni transitorie

1.  
I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell’articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1o gennaio 2008.
2.  
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 203 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le norme sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti, che continuano ad applicarsi alle materie prime raccolte nel territorio degli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui al suddetto paragrafo, sono costituite, oltre che dalle pertinenti norme di commercializzazione di cui al titolo II del presente regolamento, da quelle contenute nei regolamenti della Commissione citati nell’allegato XX.
3.  
I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i gruppi di produttori al di fuori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e al di fuori delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( 5 ) sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.  

Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di:

a) 

giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 7, lettera b);

b) 

fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.

5.  
I programmi operativi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono proseguire fino alla loro scadenza senza rispettare la percentuale massima di cui all’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.

Articolo 151

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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ALLEGATO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

PARTE A

Norma di commercializzazione generale

La presente norma di commercializzazione generale ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

1.    Caratteristiche minime

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

— 
interi;
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse,
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2.    Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3.    Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

4.    Indicazioni esterne

Ciascun imballaggio ( 6 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Origine

Nome completo del paese di origine ( 7 ). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE B

Norme di commercializzazione specifiche

PARTE 1: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

— 
intere;
— 
sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
esenti da vitrescenza grave, tranne le varietà contrassegnate da una “V” elencate nell'appendice della presente norma;
— 
prive di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri (come l'aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l'indice rifrattometrico).

C.    Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 8 ) e conservare intatto il peduncolo.

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

— 
3/4 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
— 
1/2 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
— 
1/3 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C;
— 
nessun requisito minimo di colorazione per le mele del gruppo di colorazione D.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Le mele non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
leggerissimi difetti dell'epidermide,
— 
leggerissima rugginosità ( 9 ) come:
— 
macchie brunastre che non eccedono la cavità peduncolare e non possono essere rugose e/o
— 
lievi tracce isolate di rugginosità.

ii)    Categoria I

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 10 ).

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

— 
1/2 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
— 
1/3 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
— 
1/10 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C;
— 
nessun requisito minimo di colorazione per le mele del gruppo di colorazione D.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
un lieve difetto di sviluppo,
— 
un lieve difetto di colorazione,
— 
al massimo 1 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate,
— 
lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:
— 
2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm2,
— 
leggera rugginosità ( 11 ) come:
— 
macchie brunastre che possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare, ma non possono essere rugose, e/o
— 
rugginosità reticolata fine non eccedente 1/5 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
— 
rugginosità densa non eccedente 1/20 della superficie totale del frutto,
— 
a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/5 della superficie totale del frutto.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di sviluppo,
— 
difetti di colorazione,
— 
al massimo 1,5 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate,
— 
difetti della buccia non superiori a:
— 
4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm2,
— 
leggera rugginosità ( 12 ) come:
— 
macchie brunastre che possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare e possono essere leggermente rugose e/o
— 
rugginosità reticolata fine non eccedente 1/2 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
— 
rugginosità densa non eccedente 1/3 della superficie totale del frutto,
— 
a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/2 della superficie totale del frutto.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix ( 13 ) del prodotto è uguale o superiore a 10,5 ° Brix.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) 

per i frutti calibrati secondo il diametro:

— 
5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm;
— 
10 mm per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm;
b) 

per i frutti calibrati secondo il peso:

— 
per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:



Variazione (g)

Differenza di peso (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

— 
per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio:



Variazione (g)

Omogeneità (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun requisito di omogeneità del calibro.

Le varietà di mele in miniatura, contrassegnate da una “M” nell'appendice della presente norma, sono esentate dalle disposizioni relative alla calibrazione. Tali varietà in miniatura devono avere almeno 12 ° Brix ( 14 ).

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

— 
di 5 mm o più al diametro minimo,
— 
di 10 g o più al peso minimo.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 15 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Mele”, se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— 
Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà
— 
, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio. Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale ( 16 ) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.
— 
Nel caso di mutanti con protezione varietale, tale nome della varietà può sostituire il nome della varietà di base. In caso di mutanti senza protezione varietale, il nome del mutante può essere indicato solo in aggiunta al nome della varietà di base.
— 
“Varietà in miniatura”, laddove opportuno.

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 17 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di mele di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria
— 
Calibro, oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a) 

per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;

b) 

per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.




Appendice

Elenco non esaustivo di varietà di mele

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Alcune delle varietà menzionate nella tabella seguente possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. Le prime tre colonne della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella quarta colonna a titolo puramente informativo.

Legenda:

M

=

varietà in miniatura

R

=

varietà rugginosa

V

=

vitrescenza

*

=

mutante senza protezione varietale ma collegato a un marchio commerciale registrato/protetto; i mutanti non contrassegnati dall'asterisco sono varietà protette.



Varietà

Mutante

Sinonimi

Marchi commerciali

Gruppo di colorazione

Caratteristiche supplementari

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep's! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren's Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren's Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

NZ Beauty Pacific Beauty ™,

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

PARTE 2: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica agli agrumi delle varietà (cultivar) derivate dalle specie seguenti, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi gli agrumi destinati alla trasformazione industriale:

— 
limoni della specie Citrus limon (L.) Burm. f. e loro ibridi,
— 
mandarini delle specie Citrus reticulata Blanco, compresi satsuma (Citrus unshiu Marcow.), clementine (Citrus clementina Hort. ex Tanaka.), mandarini comuni (Citrus deliciosa Ten.) e tangerini (Citrus tangerina Tanaka) derivati da queste specie e dai loro ibridi,
— 
arance della specie Citrus sinensis (L.) Osbeck. e loro ibridi.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli agrumi devono essere:

— 
interi;
— 
privi di ammaccature e/o lesioni cicatrizzate estese;
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
esenti da segni di essiccamento e di disidratazione;
— 
esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato degli agrumi devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

Gli agrumi devono aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche della varietà, dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.

Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto menzionata:

— 
contenuto minimo di succo,
— 
rapporto minimo zucchero/acidità ( 18 ),
— 
colorazione.

Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al punto di destinazione il colore tipico della varietà.



 

Contenuto minimo di succo (%)

Rapporto minimo zucchero/acidità

Colorazione

Limoni

20

 

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo di succo.

Satsuma, clementine, altre varietà di mandarini e loro ibridi

Satsuma

33

6,5 :1

La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un terzo della superficie del frutto.

Clementine

40

7,0 :1

Altre varietà di mandarini e loro ibridi

33

7,5 :1  (1)

Arance

Arance sanguigne

30

6,5 :1

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto.

Le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che rispettino il contenuto minimo di succo previsto.

Gruppo Navel

33

6,5 :1

Altre varietà

35

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi e Pacitan con colorazione verde su più di 1/5 della superficie

33

 

Altre varietà con colorazione verde su più di 1/5 della superficie

45

 

(1)   

Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6.0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1o gennaio 2023.

Gli agrumi rispondenti ai suddetti criteri di maturazione possono essere “deverdizzati”. Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non siano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.

C.    Classificazione

Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
lievi difetti di colorazione, come lievi bruciature prodotte dal sole,
— 
lievi difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscano la polpa,
— 
lievi difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,
— 
lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento o urti durante la manipolazione,
— 
lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di colorazione, come bruciature prodotte dal sole,
— 
difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscano la polpa,
— 
difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,
— 
difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento o urti durante la manipolazione,
— 
alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide,
— 
rugosità della scorza,
— 
lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per le arance e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal numero di frutti.

A.    Calibro minimo

Si applicano i seguenti calibri minimi:



Frutto

Diametro (mm)

Limoni

45

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi

45

Clementine

35

Arance

53

B.    Omogeneità

Gli agrumi possono essere calibrati secondo una delle opzioni seguenti.

a) 

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

— 
10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 60 mm
— 
15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 60 mm ma < 80 mm
— 
20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 80 mm ma < 110 mm
— 
non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 110 mm.
b) 

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nelle tabelle che seguono:



 

Codice di calibro

Diametro (mm)

Limoni

 

0

79 - 90

 

1

72 - 83

 

2

68 - 78

 

3

63 - 72

 

4

58 - 67

 

5

53 - 62

 

6

48 - 57

 

7

45 - 52

Satsuma, clementine e altre varietà di mandarini e loro ibridi

 

1 - XXX

78 e oltre

 

1 - XX

67 - 78

 

1 o 1 - X

63 - 74

 

2

58 - 69

 

3

54 - 64

 

4

50 - 60

 

5

46 - 56

 

(1)

43 - 52

 

7

41 - 48

 

8

39 - 46

 

9

37 - 44

 

10

35 - 42

Arance

 

0

92 – 110

 

1

87 – 100

 

2

84 – 96

 

3

81 – 92

 

4

77 – 88

 

5

73 – 84

 

6

70 – 80

 

7

67 – 76

 

8

64 – 73

 

9

62 – 70

 

10

60 – 68

 

11

58 – 66

 

12

56 – 63

 

13

53 – 60

(1)   

I calibri inferiori a 45 mm si riferiscono esclusivamente alle clementine.

L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti:

per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg, la differenza massima non deve essere superiore all'intervallo risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

c) 

Nel caso degli agrumi calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a).

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza, al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti corrispondenti alle caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria II né alle caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato (menzionati) sull'imballaggio.

In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti:



Frutto

Diametro (mm)

Limoni

43

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi

43

Clementine

34

Arance

50

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto agrumi della stessa origine, della stessa varietà o dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e, a quanto si possa constatare, dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di agrumi di diverse specie, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni specie, quanto alla varietà o al tipo commerciale e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Se i frutti sono incartati, si deve usare esclusivamente carta sottile, asciutta, nuova e inodore ( 19 ).

È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il loro odore o sapore ( 20 ).

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 21 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Limoni”, “Mandarini” o “Arance” se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— 
“Agrumi misti” o denominazione equivalente e nomi comuni delle diverse specie in caso di miscugli di agrumi di specie diverse.
— 
Per le arance, nome della varietà e/o del rispettivo gruppo di varietà nel caso di “Navels” e “Valencias”.
— 
Per “Satsuma” e “Clementine”, il nome comune della specie è obbligatorio, il nome della varietà è facoltativo.
— 
Per le altre varietà di mandarini e loro ibridi, il nome della varietà è obbligatorio.
— 
Per i limoni: il nome della varietà è facoltativo.
— 
“con semi” nel caso di clementine con più di 10 semi.
— 
“senza semi” (facoltativo, gli agrumi senza semi possono occasionalmente contenere semi).

C.    Origine del prodotto

— 
Paese di origine ( 22 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
— 
Nel caso di un miscuglio di agrumi di specie nettamente diverse di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro, così espresso:
— 
calibro minimo e calibro massimo (in mm) oppure
— 
codice (codici) di calibro seguito/i, in via facoltativa, da un calibro minimo e massimo o
— 
dal numero di frutti.
— 
Ove ne venga fatto uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 3: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi (noti anche come Actinidia) delle varietà (cultivar) derivate dall'Actinidia chinensis Planch. e dall'Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang and A.R. Ferguson, destinati a essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

— 
interi (ma senza peduncolo);
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
sufficientemente sodi; né molli, né avvizziti, né impregnati d'acqua;
— 
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei kiwi devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Caratteristiche minime di maturazione

I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.

Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2 ° Brix ( 23 ) o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5 ° Brix21 al momento di entrare nella catena di distribuzione.

C.    Classificazione

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.
I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.
Non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,8.

ii)    Categoria I

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni),
— 
lievi difetti di colorazione,
— 
lievi difetti della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2,
— 
un piccolo “segno di Hayward”, caratterizzato da una linea longitudinale e senza protuberanze.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,7.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di colorazione,
— 
difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm2,
— 
diversi “segni di Hayward” più pronunciati, con una lieve protuberanza,
— 
lievi ammaccature.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del frutto.

Il peso minimo è di 90 g per la categoria “Extra”, di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

— 
10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g,
— 
15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g,
— 
20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g,
— 
40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi che non soddisfano i requisiti di calibro.

Tuttavia i kiwi non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria “Extra”, a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 24 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Kiwi” e/o “Actinidia” se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— 
Nome della varietà (facoltativo).
— 
Colore della polpa o indicazione equivalente, se non verde.

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 25 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti.
— 
Numero di frutti (facoltativo).

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 4: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica:

— 
alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate dalla:
— 
Lactuca sativa var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo “Iceberg”),
— 
Lactuca sativa var. longifolia Lam. (lattughe romane),
— 
Lactuca sativa var. crispa L. (lattughe da taglio),
— 
a incroci di queste varietà, nonché
— 
alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. crispum Lam., e
— 
alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. latifolium Lam.

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che lattughe, indivie ricce e scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

— 
interi;
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
di aspetto fresco;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
— 
turgidi;
— 
non fioriti;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo sviluppo e lo stato dei prodotti devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)    Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Devono essere inoltre:

— 
ben formati,
— 
sodi, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,
— 
esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,
— 
esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii)    Categoria II

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

— 
abbastanza ben formati,
— 
esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i prodotti conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:

— 
lievi difetti di colorazione,
— 
lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso unitario.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)   Lattughe

— 
40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g,
— 
100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g,
— 
150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g,
— 
300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

b)   Indivie ricce e scarole

— 
300 g

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

ii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 % in numero di cespi non rispondenti ai requisiti di calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, quanto al tipo commerciale e/o colore e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata e razionale tenendo conto del calibro e del tipo di imballaggio, vale a dire senza spazi vuoti o pressione eccessiva.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 26 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente. Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Lattughe”, “lattughe Batavia”, “lattughe Iceberg”, “lattughe romane”, “lattughe da taglio” (o, ad esempio,“foglie di quercia”, “lollo bionda”, “lollo rossa”),“indivie ricce”, “scarole” o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;
— 
se opportuno, l'indicazione “ottenuta in coltura protetta” o una denominazione equivalente;
— 
nome della varietà (facoltativo);
— 
“miscuglio di insalate/scarole”, o una denominazione equivalente nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare varietà, tipi commerciali e/o colori nonché la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C.    Origine del prodotto

— 
Paese di origine ( 27 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
— 
Nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi e di origini diverse, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà, tipo commerciale e/o colore corrispondenti.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria
— 
Calibro (peso minimo a cespo) o numero di cespi

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 5: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI/NETTARINE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pesche e alle pesche noci/nettarine delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e pesche noci/nettarine destinate alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le pesche noci/nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere:

— 
intere;
— 
sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente prive di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
senza apertura della cavità peduncolare;
— 
prive di umidità esterna anormale;
— 
prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle pesche e delle pesche noci/nettarine devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

I frutti devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. L'indice rifrattometrico minimo della polpa deve essere uguale o superiore a 8 ° Brix ( 28 ).

C.    Classificazione

Le pesche e le pesche noci/nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
un lieve difetto di sviluppo,
— 
lievi difetti di colorazione,
— 
lievi segni di pressione su una superficie totale non superiore a 1 cm2,
— 
lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:
— 
1,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende le pesche e le pesche noci/nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pesche e le pesche noci/nettarine conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di sviluppo, come noccioli aperti, purché il frutto sia chiuso e la polpa sana,
— 
difetti di colorazione,
— 
ammaccature, che possono essere leggermente decolorate, su una superficie totale non superiore a 2 cm2,
— 
difetti della buccia su una superficie non superiore a:
— 
2,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato o dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso, o dal numero di frutti.

Il calibro minimo è di:

— 
56 mm o 85 g per la categoria “Extra”,
— 
51 mm o 65 g per le categorie I e II.

Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1o gennaio e il 30 aprile (emisfero australe).

Le disposizioni che seguono sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) 

per i frutti calibrati secondo il diametro:

— 
5 mm per i frutti al di sotto di 70 mm;
— 
10 mm per i frutti di 70 mm e oltre;
b) 

per i frutti calibrati secondo il peso:

— 
30 g per i frutti al di sotto di 180 g;
— 
80 g per i frutti di 180 g e oltre;
c) 

per i frutti calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a) o alla lettera b).

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici riportati nelle tabelle che seguono:



 

 

diametro

oppure

peso

 

codice

da

a

da

a

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o pesche noci/nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro (se i prodotti sono calibrati) e, per la categoria “Extra”, di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 29 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Pesche” o “pesche noci/nettarine”, se il contenuto non è visibile dall'esterno;
— 
colore della polpa;
— 
nome della varietà (facoltativo).

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 30 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo (in mm) o dal peso minimo e massimo (in g) o dal codice di calibro.
— 
Numero di frutti (facoltativo).

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 6: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

— 
intere;
— 
sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
pulite, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente prive di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle pere devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pere devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

C.    Classificazione

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 31 ).

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Il peduncolo deve essere integro.

Le pere non devono essere grumose.

ii)    Categoria I

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 32 ).

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
un lieve difetto di sviluppo,
— 
lievi difetti di colorazione,
— 
leggerissima rugginosità rugosa,
— 
lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:
— 
2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm2,
— 
lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 1 cm2.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pere conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di sviluppo,
— 
difetti di colorazione,
— 
lieve rugginosità rugosa,
— 
difetti della buccia non superiori a:
— 
4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
— 
2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm2,
— 
lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 2 cm2.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è di:

a) 

per i frutti calibrati secondo il diametro:



 

Categoria “Extra”

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

60 mm

55 mm

55 mm

Altre varietà

55 mm

50 mm

45 mm

b) 

per i frutti calibrati secondo il peso:



 

Categoria “Extra”

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

130 g

110 g

110 g

Altre varietà

110 g

100 g

75 g

Le pere estive che figurano nell'appendice della presente norma non devono rispettare il calibro minimo.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) 

per i frutti calibrati secondo il diametro:

— 
5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati;
— 
10 mm per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio;
b) 

per i frutti calibrati secondo il peso:

— 
per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:



Variazione (g)

Differenza di peso (g)

75 - 100

15

100 - 200

35

200 - 250

50

> 250

80

— 
per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio:



Variazione (g)

Differenza di peso (g)

100 - 200

50

> 200

100

Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun limite di omogeneità del calibro.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

— 
di 5 mm o più al diametro minimo,
— 
di 10 g o più al peso minimo.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di pere, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 33 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente. Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“pere”, se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— 
Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale ( 34 ) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 35 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di pere di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro, oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a) 

per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;

b) 

per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.




Appendice

Elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non figuranti nella tabella possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione per le altre varietà descritte nella sezione III della norma.

Alcune delle varietà elencate nella tabella possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.

Legenda:

G

=

Varietà a frutto grosso

PE

=

Pere estive, per le quali non è richiesto alcun calibro minimo.



Varietà

Sinonimi

Marchi/Denominazioni commerciali

Calibro

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

G

Abugo o Siete en Boca

 

 

PE

Akςa

 

 

PE

Alka

 

 

G

Alsa

 

 

G

Alexandrine Douillard

 

 

G

Amfora

 

 

G

Angelys

 

Angys ®

L

Bambinella

 

 

PE

Bay 6474

 

Alessia ®

L

Bergamotten

 

 

PE

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

G

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

G

Beurré Clairgeau

 

 

G

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

G

Beurré Giffard

 

 

PE

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

PE

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

PE

Bon Rouge

 

Victoria Blush

L

Cape Rose

 

Cheeky ®

L

Carusella

 

 

PE

Castell

Castell de Verano

 

PE

Celina

 

QTee ®

L

Cepuna

 

Migo ®

L

CH201

 

Fred ®

L

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

PE

Comice rouge

 

 

G

Concorde

 

 

G

Condoula

 

 

PE

Coscia

Ercolini

 

PE

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

G

D'Anjou

 

 

G

Deveci

 

 

L

Dita

 

 

G

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

PE

Doyenné d'hiver

Winterdechant

 

G

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

G

Dpp1

 

Flare ™, Cape Fire ®

L

Erika

 

 

G

Etrusca

 

 

PE

Falstaff

 

 

L

Flamingo

 

 

G

Forelle

 

Vermont Beauty

L

Général Leclerc

 

Amber Grace ™

L

Gentile

 

 

PE

Golden Russet Bosc

 

 

G

Gräfin Gepa

 

Saxonia ®, Early Desire ®

L

Grand Champion

 

 

L

H2-169

 

Ambrosia ®

L

Harovin Sundown

 

Cold Snap ®

L

Harrow Delight

 

 

G

Jeanne d'Arc

 

 

G

Joséphine

 

 

G

Kieffer

 

 

G

Klapa Mīlule

 

 

G

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

PE

Lombacad

 

Cascade ®

G

Moscatella

 

 

PE

Mramornaja

 

 

G

Mustafabey

 

 

PE

Nojabrskaja

Novemberbirne

Xenia ®, Novembra ®

L

Packham's Triumph

Williams d'Automne

 

G

Passe Crassane

Passa Crassana

 

G

PE2UNIBO

 

Early Giulia ®

L

PE3UNIBO

 

Debby Green ®

L

Perita de San Juan

 

 

PE

Pérola

 

 

PE

Pitmaston

Williams Duchesse

 

G

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

PE

Président Drouard

 

 

G

Rode Doyenne van Doorn

 

Sweet Sensation ®,

Sweet Dored ®

L

Rosemarie

 

Sempre

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

L

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

PE

Suvenirs

 

 

G

Taylors Gold

 

 

G

Thimo

 

Saxonia ®,

Queens Forelle ™

L

Triomphe de Vienne

 

 

G

Uta

 

Dazzling Gold ®

L

Vasarine Sviestine

 

 

G

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

G

PARTE 7: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere Fragaria L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere:

— 
intere e non danneggiate;
— 
sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
— 
di aspetto fresco, ma non lavate;
— 
praticamente prive di parassiti;
— 
praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
— 
munite del loro calice (ad eccezione delle fragole di bosco); il calice e, ove presente, il peduncolo, devono essere freschi e verdi;
— 
prive di umidità esterna anormale;
— 
prive di odore e/o sapore estranei.

Le fragole devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere tali consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Classificazione

Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Devono:

— 
avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà;
— 
essere prive di terra.

Esse devono essere prive di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
presenza di una piccola zona bianca la cui superficie non deve superare un decimo della superficie totale del frutto,
— 
lievi segni superficiali di pressione.

Devono essere praticamente prive di terra.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
una zona bianca la cui superficie non deve superare un quinto della superficie totale del frutto,
— 
lievi ammaccature secche che non possono più svilupparsi,
— 
lievi tracce di terra.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Il calibro minimo è di:

— 
25 mm per la categoria “Extra”,
— 
18 mm per le categorie I e II.

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo il 2 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità.

Nella categoria “Extra” le fragole, ad eccezione delle fragole di bosco, devono essere particolarmente omogenee e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, le fragole possono presentare un calibro meno omogeneo.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 36 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Fragole”, se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;
— 
Nome della varietà (facoltativo).

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 37 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 8: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà ( 38 ) (cultivar) derivate da Capsicum annuum L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i peperoni dolci devono essere:

— 
interi;
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
di aspetto fresco;
— 
sodi;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo;
— 
muniti del peduncolo; il peduncolo deve presentare un taglio netto e il calice deve essere integro;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
lievi macchie argentee o lievi danni da attacchi di Thrips su al massimo 1/3 della superficie totale del frutto,
— 
lievi difetti dell'epidermide come:
— 
bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, segni di pressione che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure
— 
crepe superficiali asciutte su al massimo 1/8 della superficie totale del frutto,
— 
peduncolo lievemente danneggiato.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni dolci conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
macchie argentee o danni da attacchi di Thrips su al massimo 2/3 della superficie totale del frutto,
— 
difetti dell'epidermide come:
— 
bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, e lesioni cicatrizzate che non superino 4 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 2,5 cm 2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure
— 
screpolature secche superficiali asciutte su al massimo 1/4 della superficie totale del frutto,
— 
deterioramento dell'estremità pistillare di al massimo 1 cm 2,
— 
essiccamento non eccedente 1/3 della superficie del frutto,
— 
peduncolo e calice danneggiati, purché la polpa circostante rimanga integra.

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso. Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) 

per i peperoni dolci calibrati secondo il diametro:

— 
20 mm.
b) 

per i peperoni dolci calibrati secondo il peso:

— 
30 g se il peso del pezzo più grande è pari o inferiore a 180 g
— 
80 g se il peso del pezzo più leggero è superiore a 180 g ma inferiore a 260 g,
— 
senza limite se il peso del pezzo più leggero è pari o superiore a 260 g

I peperoni dolci di forma allungata devono avere una lunghezza sufficientemente uniforme.

L'omogeneità di calibro non è obbligatoria per la categoria II.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (se il prodotto è calibrato) e, per la categoria “Extra” e la categoria I, sostanzialmente dello stesso colore e grado di maturazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per tipo commerciale e/o colore, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 39 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Peperoni dolci”, se il contenuto non è visibile dall'esterno;
— 
“Miscuglio di peperoni dolci”, o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 40 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori nettamente diversi di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del tipo commerciale e/o del colore.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro (se i prodotti sono calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo oppure dal peso minimo e massimo.
— 
Numero di frutti (facoltativo).
— 
“(Nome del tipo o della varietà) può avere un sapore leggermente piccante” o una menzione equivalente, ove opportuno.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 9: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti da Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Inoltre gli acini devono essere:

— 
interi;
— 
ben formati;
— 
sviluppati normalmente.

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

Il succo degli acini deve presentare un indice rifrattometrico ( 41 ) corrispondente almeno a:

— 
12 ° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,
— 
13 ° Brix per tutte le altre varietà con semi,
— 
14 ° Brix per tutte le varietà senza semi.

Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

C.    Classificazione

L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Gli acini devono essere sodi, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Gli acini devono essere sodi, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria “Extra”.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma,
— 
lievi difetti di colorazione,
— 
leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide,
— 
lievi difetti dell'epidermide.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente sodi e sufficientemente attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria I.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le uve da tavola conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

— 
difetti di forma,
— 
difetti di colorazione,
— 
lievi bruciature da sole solo sull'epidermide,
— 
lievi ammaccature,
— 
difetti dell'epidermide.

III.    DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del grappolo.

Il peso minimo del grappolo è di 75 g per la categoria “Extra” e la categoria I. Questa disposizione non si applica agli imballaggi contenenti porzioni singole in tutte le categorie.

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti ai requisiti di calibro. In ciascun imballaggio destinato alla vendita (escluse le porzioni singole) è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria Indicata.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

Per la categoria “Extra” i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza grosso modo uniformi.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di varietà nettamente diverse di uve da tavola, a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 42 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“Uva da tavola”, se il contenuto non è visibile dall'esterno;
— 
Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di varietà nettamente diverse, i nomi di ciascuna delle varietà.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale ( 43 ) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.

C.    Origine del prodotto

— 
Paese di origine ( 44 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
— 
Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
“Grappoli di peso inferiore a 75 g per porzioni singole” o denominazione equivalente, se opportuno.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 10: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI

I.    DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Solanum lycopersicum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

— 
“tondi”,
— 
“costoluti”,
— 
“oblunghi” o “allungati”,
— 
pomodori “ciliegia/cocktail” (varietà in miniatura) di tutti i tipi.

II.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

— 
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
— 
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.    Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

— 
interi;
— 
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
— 
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
— 
di aspetto fresco;
— 
praticamente privi di parassiti;
— 
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
— 
privi di umidità esterna anormale;
— 
privi di odore e/o sapore estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

— 
il trasporto e le operazioni connesse e
— 
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.    Requisiti di maturazione

Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei pomodori devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

C.    Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)    Categoria “Extra”

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I pomodori non devono avere il “dorso verde” o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio.

ii)    Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono essere sufficientemente sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Essi non devono presentare screpolature o il “dorso verde”.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

— 
un lieve difetto di forma e di sviluppo,
— 
lievi difetti di colorazione,
— 
lievi difetti dell'epidermide,
— 
leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

— 
screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,
— 
protuberanze non eccessive,
— 
un piccolo ombelico senza formazioni legnose,
— 
cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,
— 
una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii)    Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente sodi (benché leggermente meno sodi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, che non devono tuttavia pregiudicare le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione dei pomodori:

— 
difetti di forma e di sviluppo,
— 
difetti di colorazione,
— 
difetti dell'epidermide o ammaccature che non devono tuttavia danneggiare gravemente il frutto,
— 
screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori “tondi”, “costoluti” o “oblunghi”.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

— 
protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,
— 
un ombelico,
— 
cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,
— 
una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso oppure del numero di frutti.

Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori a grappolo e sono facoltative per:

— 
i pomodori “ciliegia/cocktail” inferiori ai 40 mm di diametro;
— 
i pomodori costoluti di forma irregolare e
— 
la categoria II

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) 

per i pomodori calibrati secondo il diametro:

— 
10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 50 mm,
— 
15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 50 mm ma < 70 mm,
— 
20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 70 mm ma < 100 mm,
— 
non vi sono limiti di differenza per i frutti di diametro ≥ 100 mm.

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nella tabella che segue:



Codice di calibro

Diametro (mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b) 

Nel caso dei pomodori calibrati secondo il peso o il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con la differenza di cui alla lettera a).

IV.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.

A.    Tolleranze di qualità

i)    Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)    Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii)    Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B.    Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.    Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato).

I pomodori della categoria “Extra” e della categoria I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturazione e la colorazione. Inoltre, per i pomodori “oblunghi”, la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per ciascun colore, varietà e/o tipo commerciale, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.    Condizionamento e imballaggio

I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio ( 45 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.    Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

— 
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
— 
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.    Natura del prodotto

— 
“pomodori” o “pomodori a grappolo” e il tipo commerciale,“pomodori ciliegia/cocktail” o “pomodori ciliegia/cocktail a grappolo” o nome equivalente per le altre varietà in miniatura se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— 
“Miscuglio di pomodori”, o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di pomodori di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i colori, le varietà e/o i tipi commerciali e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio;
— 
nome della varietà (facoltativo).

C.    Origine del prodotto

Paese di origine ( 46 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi e di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale.

D.    Caratteristiche commerciali

— 
Categoria.
— 
Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso:
— 
dal diametro minimo e massimo, oppure
— 
dal peso minimo e massimo, oppure
— 
dal codice di calibro specificato nella sezione III, oppure
— 
dal numero seguito dal diametro minimo e massimo.

E.    Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

▼B




ALLEGATO II

FACSIMILE DELL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

image




ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14

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▼M34




ALLEGATO IV

Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e prodotti interessati



Paese

Prodotti

Svizzera

Ortofrutticoli freschi

Marocco

Ortofrutticoli freschi

Sud Africa

Ortofrutticoli freschi

Israele (1)

Ortofrutticoli freschi

India

Ortofrutticoli freschi

Nuova Zelanda

Mele, pere e kiwi

Senegal

Ortofrutticoli freschi

Kenya

Ortofrutticoli freschi

Turchia

Ortofrutticoli freschi

Regno Unito:

— Gran Bretagna

— Irlanda del Nord (2)

Ortofrutticoli freschi

(1)   

La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(2)   

A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale protocollo, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.

▼B




ALLEGATO V

METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l’applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

1.   DEFINIZIONI

1.1.    Imballaggio

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L’imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.

1.2.    Imballaggio di vendita

Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utilizzatore finale o il consumatore.

1.3.    Preimballaggi

I preimballaggi sono imballagi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest’ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l’imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.

1.4.    Spedizione

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.

1.5.    Partita

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

— 
identità dell’imballatore e/o dello speditore,
— 
paese di origine,
— 
natura del prodotto,
— 
categoria del prodotto,
— 
calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
— 
varietà o tipo commerciale (secondo le corrispondenti disposizioni della norma),
— 
tipo di imballaggio e presentazione.

Tuttavia, se all’atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un’unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.

1.6.    Campionamento

Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all’atto di un controllo di conformità.

1.7.    Campione elementare

Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.

1.8.    Campione globale

Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

1.9.    Campione secondario

Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare.

Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.

Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell’imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l’imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l’intero contenuto dell’imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.

1.10.    Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)

Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.

1.11.    Campione ridotto

Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri.

Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.

Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.

Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.

2.   ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

2.1.    Osservazione generale

Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.

2.2.    Luogo di controllo

Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Nei casi in cui l’organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.

2.3.    Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione

L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio ( 47 ). Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d’immatricolazione di quest’ultimo servirà a identificare la spedizione.

2.4.    Presentazione del prodotto

L’ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall’operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l’identificazione della spedizione o della partita.

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l’ispettore li preleva dal campione globale.

2.5.    Controllo fisico

— 
Verifica dell’imballaggio e della presentazione
L’ispettore verifica l’idoneità e la pulizia dell’imballaggio e dei materiali da imballo conformemente alla norma di commercializzazione pertinente. Tale operazione viene effettuata sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base del mezzo di trasporto in tutti gli altri casi. Qualora siano ammessi solo certi tipi di imballaggio o di presentazione, l’ispettore ne verifica l’impiego.
— 
Verifica delle marcature
L’ispettore accerta se la marcatura del prodotto è conforme alla norma di commercializzazione pertinente. In particolare, egli verifica se le marcature sono corrette e/o in che misura debbano essere modificate.
Tale controllo viene effettuato sulla base dei campioni elementari nel caso di prodotti imballati e sulla base dei documenti apposti sul pallet o sul mezzo di trasporto in tutti gli altri casi.
Gli ortofrutticoli imballati individualmente in un involucro di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non devono necessariamente recare le marcature previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, l’involucro di plastica può essere considerato una semplice protezione per prodotti delicati.
— 
Verifica della conformità dei prodotti
L’ispettore determina l’entità del campione globale in modo da poter valutare la partita e sceglie a caso gli imballaggi da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita da cui devono essere prelevati i campioni elementari.
Verrà prestata attenzione affinché il prelievo dei campioni non comprometta la qualità del prodotto.
Gli imballaggi danneggiati non vengono utilizzati come parte del campione globale, ma vengono messi da parte e possono, se necessario, essere oggetto di un esame e di una relazione separati.
Ogni qualvolta una partita venga dichiarata insoddisfacente o debba essere valutato il rischio di un prodotto non conforme alla norma di commercializzazione, il campione globale comprende i seguenti quantitativi minimi:



Prodotti imballati

Numero di imballaggi presenti nella partita

Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari)

Fino a 100

5

Da 101 a 300

7

Da 301 a 500

9

Da 501 a 1 000

10

Oltre 1 000

15 (minimo)



Prodotti alla rinfusa

(carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto)

Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita

Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi

Fino a 200

10

Da 201 a 500

20

Da 501 a 1 000

30

Da 1 001 a 5 000

60

Oltre 5 000

100 (minimo)

Nel caso di ortofrutticoli voluminosi (oltre 2 kg al pezzo), i campioni elementari sono costituiti da almeno cinque pezzi. Nel caso di partite contenenti meno di 5 imballaggi o di peso inferiore a 10 kg, viene controllata l’intera partita.
Se l’ispettore, a controllo ultimato, non è in grado di prendere una decisione, si procede a un nuovo controllo fisico in modo da determinare globalmente il risultato medio dei due controlli.

2.6.    Controllo dei prodotti

Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l’aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l’etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.

Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall’imballaggio. L’ispettore può derogare a questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi.

La verifica dell’omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

Se vengono riscontrati difetti, l’ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.

I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.

La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.

2.7.    Rapporto sui risultati dei controlli

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all’articolo 14.

Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all’operatore o al suo rappresentante. L’operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.

Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.

2.8.    Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità

Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell’operatore o del suo rappresentante.

L’organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il controllo di conformità.

▼M8




ALLEGATO V bis

INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, SECONDO COMMA

1. Investimenti nei mezzi di trasporto da utilizzare per la commercializzazione o la distribuzione da parte del gruppo di produttori, fatta eccezione per:

a) 

investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell’acquisto, il gruppo di produttori deve dimostrare allo Stato membro interessato che gli investimenti sono destinati unicamente al trasporto interno;

b) 

accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

2. Acquisto di terreni non edificati il cui costo è superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’azione considerata, a meno che l’acquisto sia necessario per realizzare un investimento incluso nel piano di riconoscimento.

3. Attrezzature di seconda mano acquistate con aiuti nazionali o dell’Unione nel corso dei sette anni precedenti.

4. Locazione, a meno che la competente autorità dello Stato membro accetti la locazione in quanto alternativa economicamente valida all’acquisto.

5. Acquisto di immobili che sono stati acquistati, negli ultimi dieci anni, grazie ad aiuti nazionali o dell’Unione.

6. Investimenti in azioni.

7. Investimenti od analoghi tipi di azioni realizzati al di fuori delle aziende e/o dei locali del gruppo di produttori o dei suoi soci.




ALLEGATO V ter

Modelli per la notifica dei gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4

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▼M29 —————

▼B




ALLEGATO XIX



TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 149

Regolamento (CE) n. 1580/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 12 bis

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 20 bis

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 23

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 29

Articolo 27

Articolo 30

Articolo 28

Articolo 31

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 33

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 34

Articolo 37

Articolo 35

Articolo 38

Articolo 36

Articolo 39

Articolo 37

Articolo 40

Articolo 38

Articolo 41

Articolo 39

Articolo 42

Articolo 40

Articolo 43

Articolo 41

Articolo 44

Articolo 42

Articolo 45

Articolo 43

Articolo 46

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 45

Articolo 48

Articolo 46

Articolo 49

Articolo 47

Articolo 50

Articolo 48

Articolo 51

Articolo 49

Articolo 52

Articolo 50

Articolo 53

Articolo 51

Articolo 54

Articolo 52

Articolo 55

Articolo 53

Articolo 56

Articolo 54

Articolo 57

Articolo 55

Articolo 58

Articolo 56

Articolo 59

Articolo 57

Articolo 60

Articolo 58

Articolo 61

Articoli 59-60

Articolo 62

Articolo 61

Articolo 63

Articolo 62

Articolo 64

Articolo 63

Articolo 65

Articolo 64

Articolo 66

Articolo 65

Articolo 67

Articolo 66

Articolo 68

Articolo 67

Articolo 69

Articolo 68

Articolo 70

Articolo 69

Articolo 71

Articolo 70

Articolo 72

Articolo 71

Articolo 73

Articolo 72

Articolo 74

Articolo 73

Articolo 75

Articolo 74

Articolo 76

Articolo 75

Articolo 77

Articolo 76

Articolo 78

Articolo 77

Articolo 79

Articolo 78

Articolo 80

Articolo 79

Articolo 81

Articolo 80

Articolo 82

Articolo 81

Articolo 83

Articolo 82

Articolo 84

Articolo 83

Articolo 85

Articolo 84

Articolo 86

Articolo 85

Articolo 87

Articolo 86

Articolo 88

Articolo 87

Articolo 89

Articolo 88

Articolo 90

Articolo 89

Articolo 91

Articolo 90

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 91

Articolo 94

Articolo 92

Articolo 94 bis

Articolo 93

Articolo 95

Articolo 94

Articolo 96

Articolo 95, paragrafo 4

Articolo 97

Articolo 95

Articolo 98

Articolo 96

Articolo 99

Articolo 97

Articolo 100

Articolo 99

Articolo 101

Articolo 100

Articolo 102

Articolo 101

Articolo 103

Articolo 102

Articolo 104

Articolo 103

Articolo 105

Articolo 104

Articolo 106

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 107

Articolo 105, paragrafi 2 e 3

Articolo 108

Articolo 106

Articolo 109

Articolo 107

Articolo 110

Articolo 108

Articolo 111

Articolo 109

Articolo 112

Articolo 110

Articolo 113

Articolo 111

Articolo 114

Articolo 112

Articolo 115

Articolo 113

Articolo 116

Articolo 114

Articolo 117

Articolo 115

Articolo 118

Articolo 116

Articolo 119

Articolo 117

Articolo 120

Articolo 118

Articolo 121

Articolo 119

Articolo 122

Articolo 120

Articolo 123

Articolo 121

Articolo 124

Articolo 122

Articolo 125

Articolo 123

Articolo 126

Articolo 125

Articolo 127

Articolo 126

Articolo 128

Articolo 127

Articolo 129

Articolo 128

Articolo 130

Articolo 129

Articolo 131

Articolo 130

Articolo 132

Articolo 131

Articolo 133

Articolo 132

Articolo 134

Articolo 135

Articolo 133

Articolo 136

Articolo 134

Articolo 137

Articolo 135

Articolo 138

Articolo 136

Articolo 139

Articolo 137

Articolo 140

Articolo 138

Articolo 141

Articolo 139

Articolo 142

Articolo 140

Articolo 143

Articolo 141

Articolo 144

Articolo 142

Articolo 145

Articolo 143

Articolo 146

Articolo 144

Articolo 147

Articolo 145

Articolo 148

Articolo 146

Articolo 149

Articolo 147

Articolo 150

Articolo 148

Articolo 151

Articolo 149

Articolo 152

Articolo 150

Articolo 153

Articolo 151

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XIV

Allegato VIII

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII

Allegato XVIII

Allegato XVIII

Allegato XX




ALLEGATO XX

REGOLAMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2

Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione ( 48 )

Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 49 )

Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche ( 50 )

Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ( 51 )

Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche ( 52 )

Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche ( 53 )

Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 54 )

Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 ( 55 )

Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 56 )

Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ( 57 )

Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 58 )



( 1 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

( 2 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)

( 4 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

( 5 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

( 6 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 7 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 8 ) Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura

nell'appendice della presente norma.

( 9 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

( 10 ) Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura

nell'appendice della presente norma.

( 11 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

( 12 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

( 13 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 14 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 15 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 16 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.

( 17 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 18 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 19 ) L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.

( 20 ) L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.

( 21 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 22 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 23 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 24 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 25 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 26 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 27 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 28 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 29 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 30 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 31 ) Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.

( 32 ) Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.

( 33 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 34 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.

( 35 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 36 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 37 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 38 ) Certi peperoni dolci possono avere sapore piccante. Esempi di varietà commerciali di peperoni dolci con sapore leggermente piccante sono Sivri, Padron e Somborka.

( 39 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 40 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 41 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

( 42 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 43 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.

( 44 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 45 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

( 46 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.

( 47 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

( 48 ) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.

( 49 ) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.

( 50 ) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

( 51 ) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

( 52 ) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

( 53 ) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 32.

( 54 ) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 31.

( 55 ) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.

( 56 ) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

( 57 ) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

( 58 ) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 22.