02011R0543 — IT — 15.11.2021 — 029.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2011 (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2011
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Campo di applicazione e significato dei termini
Tuttavia, i titoli II e III del presente regolamento si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
▼M29 —————
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 3
Norme di commercializzazione; detentori
Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:
mele;
agrumi;
kiwi;
lattughe, indivie ricce e scarole;
►C2 pesche e pesche noci ◄ ;
pere;
fragole;
peperoni dolci;
uve da tavola;
pomodori.
Articolo 4
Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione:
a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti
destinati alla trasformazione industriale, o
destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo;
i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione o, in casi eccezionali debitamente giustificati, nello Stato membro interessato, per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio;
i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»;
i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione:
i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e
i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale:
i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 ;
i capperi di cui al codice NC 0709 90 40 ;
le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10 ;
le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12 ;
le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 ;
le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32 ;
i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50 ;
i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;
le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00 ;
le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20 ;
altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85 ;
le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90 ;
gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805 ;
i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31 ;
i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39 ;
lo zafferano di cui al codice NC 0910 20 .
Articolo 5
Indicazioni esterne
Articolo 6
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto
Articolo 7
Miscugli
La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:
i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;
sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e
il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.
Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:
«miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;
«miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;
«miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».
CAPO II
Controlli della conformità alle norme di commercializzazione
Articolo 8
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 9
Autorità di coordinamento e organismi di controllo
Gli Stati membri designano:
un’unica autorità competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal presente capo, in appresso denominata «l’autorità di coordinamento» e
uno o più organismi di controllo incaricati dell’applicazione del presente capo, in appresso «gli organismi di controllo».
Le autorità di coordinamento e gli organismi di controllo di cui al primo comma possono essere pubblici o privati. Tuttavia, in entrambi i casi essi fanno capo agli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, dell’autorità di coordinamento che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera a);
il nome e l’indirizzo, postale ed elettronico, degli organismi di controllo che hanno designato in applicazione del paragrafo 1, lettera b) e
la definizione precisa delle rispettive sfere di competenza degli organismi di controllo designati.
Articolo 10
Banca dati degli operatori
A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.
Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:
che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di
esporli o metterli in vendita;
venderli o
commercializzarli in ogni altro modo o
che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione.
Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:
la vendita a distanza, via internet o con altri canali;
le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e
le stesse attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori:
gli operatori che, per l’attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell’articolo 4, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e
le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto.
La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore:
il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo;
le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa;
informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;
qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.
Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità.
Articolo 11
Controlli di conformità
I criteri per la valutazione del rischio includono l’esistenza del certificato di conformità di cui all’articolo 14, rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15. L’esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.
I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:
la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;
le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);
l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata;
l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;
il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;
ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.
Gli Stati membri fissano anticipatamente:
i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;
sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.
Sulla base di un’analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.
Articolo 12
Operatori riconosciuti
Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:
disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;
possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;
impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.
Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al ►M18 22 giugno 2011 ◄ continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.
Articolo 13
Accettazione delle dichiarazioni in dogana
Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che:
le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o
l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o
l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 11.
Articolo 14
Certificato di conformità
I paesi terzi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi.
Articolo 15
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione
Il riconoscimento indica l’autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l’Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati.
Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.
Articolo 16
Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità
La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi.
Articolo 17
Metodi di controllo
Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore.
Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l’organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L’organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme.
Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’attestato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme.
Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all’alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati.
Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
Articolo 18
Comunicazioni
TITOLO III
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
CAPO I
Requisiti e riconoscimento
▼M29 —————
Articolo 36
Presentazione del piano di riconoscimento
Gli Stati membri fissano:
i criteri minimi che devono essere rispettati dalla persona giuridica o da una sua parte chiaramente definita per poter presentare un piano di riconoscimento;
le regole relative all’elaborazione, al contenuto e all’attuazione dei piani di riconoscimento;
il periodo nel corso del quale è vietato a un ex socio di un’organizzazione di produttori di entrare a far parte di un gruppo di produttori, dopo aver lasciato l’organizzazione di produttori in relazione ai prodotti per i quali la stessa organizzazione era riconosciuta;
le procedure amministrative per l’approvazione, il controllo e la realizzazione dei piani di riconoscimento e
le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell’aiuto dell’Unione destinato ai gruppi di produttori.
Articolo 37
Contenuto del piano di riconoscimento
Il progetto di piano di riconoscimento contiene almeno i seguenti dati:
una descrizione della situazione iniziale, in particolare con riferimento al numero di soci produttori, con informazioni dettagliate sui soci, sulla produzione, compreso il valore della produzione commercializzata, sulla commercializzazione e sull’infrastruttura a disposizione del gruppo di produttori, compresa l’infrastruttura di proprietà di singoli soci del gruppo di produttori;
la data proposta di inizio di attuazione del piano e la sua durata, che non può essere superiore a cinque anni e
le attività e gli investimenti da realizzare per ottenere il riconoscimento.
Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.
Articolo 38
Approvazione del piano di riconoscimento
In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:
accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;
chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori.
L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.
Articolo 39
Attuazione del piano di riconoscimento
Nel primo anno di attuazione, in funzione della data proposta ai sensi dell’articolo 37, lettera b), il piano di riconoscimento inizia:
il 1o gennaio successivo alla data in cui è stato approvato dall’autorità nazionale competente, oppure
il primo giorno successivo alla data di approvazione.
Il primo anno di attuazione del piano di riconoscimento termina in ogni caso il 31 dicembre.
Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.
I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.
Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.
Articolo 40
Domanda di riconoscimento in quanto organizzazione di produttori
Articolo 41
Attività principali dei gruppi di produttori
Articolo 42
Valore della produzione commercializzata
Articolo 43
Finanziamento dei piani di riconoscimento
L’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234//2007 è versato:
in rate annuali o semestrali, al termine di ogni periodo annuale o semestrale di attuazione del piano di riconoscimento, oppure
in rate che coprono una parte di un periodo annuale se il piano ha inizio nel corso di un periodo annuale o se il riconoscimento è concesso a norma dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima del termine di un periodo annuale. In tal caso il massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ridotto in proporzione.
Per calcolare l’importo delle rate gli Stati membri possono usare la produzione annuale commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è versata la rata, se ciò è giustificato per motivi di controllo. La differenza tra i due periodi è inferiore al periodo effettivo considerato.
Articolo 44
Aiuto per gli investimenti necessari per il riconoscimento
Gli investimenti connessi all’attuazione dei piani di riconoscimento di cui all’articolo 37, lettera c), del presente regolamento che beneficiano di un aiuto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione per i prodotti dei soci del gruppo di produttori al quale è concesso il prericonoscimento.
Sono esclusi dall’aiuto concesso dall’Unione gli investimenti suscettibili di creare distorsioni della concorrenza rispetto alle altre attività economiche del gruppo di produttori.
Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.
Articolo 45
Domanda di aiuto
Le domande di aiuto relative a periodi semestrali possono essere presentate solo se il piano di riconoscimento è suddiviso in periodi semestrali, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulta:
che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente regolamento e
che il gruppo non ha beneficiato, non beneficia e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento concesso dall’Unione o dallo Stato membro per le azioni attuate nell’ambito del piano di riconoscimento che beneficia di un finanziamento concesso dall’Unione in virtù del presente regolamento.
Articolo 46
Ammissibilità
Gli Stati membri valutano l’ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti previsti dal presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell’eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o ai gruppi di produttori da cui provengono i soci del gruppo considerato, come pure degli eventuali movimenti di soci tra organizzazioni e gruppi di produttori.
Articolo 47
Partecipazione finanziaria dell’Unione
Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:
al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
al 50 % nelle altre regioni.
Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.
La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:
al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
al 30 % nelle altre regioni.
Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:
al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
al 45 % nelle altre regioni.
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:
per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;
per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( 4 ), la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.
In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.
La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.
Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.
Articolo 48
Fusioni
Tuttavia, le azioni eseguite dai gruppi di produttori prima della fusione continuano ad essere ammissibili alle condizioni stabilite nel piano di riconoscimento.
Articolo 49
Conseguenze del riconoscimento
▼M29 —————
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
▼M29 —————
Articolo 149
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è abrogato.
Tuttavia, l’articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 si applica fino al 31 agosto 2011.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIX.
Articolo 150
Disposizioni transitorie
I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 cui si applicavano le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento e che continuano a beneficiare dell’accettazione ai sensi dell’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono finanziati ai tassi di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Entro il 15 settembre 2011 gli Stati membri modificano, se necessario, le loro strategie nazionali al fine di:
giustificare debitamente la distanza da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 7, lettera b);
fissare una percentuale massima delle spese annue di un programma operativo da destinare ad azioni connesse alla gestione ecologica degli imballaggi ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma.
Articolo 151
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
PARTE A
Norma di commercializzazione generale
La presente norma di commercializzazione generale ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
1. Caratteristiche minime
Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:
Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:
2. Caratteristiche minime di maturazione
I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.
Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.
3. Tolleranza
In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
4. Indicazioni esterne
Ciascun imballaggio ( 6 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Origine
Nome completo del paese di origine ( 7 ). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE B
Norme di commercializzazione specifiche
PARTE 1: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:
Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente.
Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.
Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri (come l'aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l'indice rifrattometrico).
C. Classificazione
Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 8 ) e conservare intatto il peduncolo.
Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:
La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
Le mele non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
ii) Categoria I
Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 10 ).
Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:
La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:
Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
La polpa non deve presentare difetti di rilievo.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.
Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix ( 13 ) del prodotto è uguale o superiore a 10,5 ° Brix.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
per i frutti calibrati secondo il diametro:
per i frutti calibrati secondo il peso:
|
Variazione (g) |
Differenza di peso (g) |
|
70-90 |
15 g |
|
91-135 |
20 g |
|
136-200 |
30 g |
|
201-300 |
40 g |
|
> 300 |
50 g |
|
Variazione (g) |
Omogeneità (g) |
|
70-135 |
35 |
|
136-300 |
70 |
|
> 300 |
100 |
Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun requisito di omogeneità del calibro.
Le varietà di mele in miniatura, contrassegnate da una “M” nell'appendice della presente norma, sono esentate dalle disposizioni relative alla calibrazione. Tali varietà in miniatura devono avere almeno 12 ° Brix ( 14 ).
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.
Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 15 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 17 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
Nel caso di un miscuglio di mele di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.
D. Caratteristiche commerciali
Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:
per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;
per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
Appendice
Elenco non esaustivo di varietà di mele
I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.
Alcune delle varietà menzionate nella tabella seguente possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. Le prime tre colonne della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella quarta colonna a titolo puramente informativo.
Legenda:
|
M |
= |
varietà in miniatura |
|
R |
= |
varietà rugginosa |
|
V |
= |
vitrescenza |
|
* |
= |
mutante senza protezione varietale ma collegato a un marchio commerciale registrato/protetto; i mutanti non contrassegnati dall'asterisco sono varietà protette. |
|
Varietà |
Mutante |
Sinonimi |
Marchi commerciali |
Gruppo di colorazione |
Caratteristiche supplementari |
|
African Red |
|
|
African Carmine ™ |
B |
|
|
Akane |
|
Tohoku 3, Primerouge |
|
B |
|
|
Alkmene |
|
Early Windsor |
|
C |
|
|
Alwa |
|
|
|
B |
|
|
Amasya |
|
|
|
B |
|
|
Ambrosia |
|
|
Ambrosia ® |
B |
|
|
Annurca |
|
|
|
B |
|
|
Ariane |
|
|
Les Naturianes ® |
B |
|
|
Arlet |
|
Swiss Gourmet |
|
B |
R |
|
AW 106 |
|
|
Sapora ® |
C |
|
|
Belgica |
|
|
|
B |
|
|
Belle de Boskoop |
|
Schone van Boskoop, Goudreinette |
|
D |
R |
|
|
Boskoop rouge |
Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop |
|
B |
R |
|
|
Boskoop Valastrid |
|
|
B |
R |
|
Berlepsch |
|
Freiherr von Berlepsch |
|
C |
|
|
|
Berlepsch rouge |
Red Berlepsch, Roter Berlepsch |
|
B |
|
|
Bonita |
|
|
|
A |
|
|
Braeburn |
|
|
|
B |
|
|
|
Hidala |
|
Hillwell ® |
A |
|
|
|
Joburn |
|
Aurora ™, Red Braeburn ™, Southern Rose ™ |
A |
|
|
|
Lochbuie Red Braeburn |
|
|
A |
|
|
|
Mahana Red Braeburn |
|
Redfield ® |
A |
|
|
|
Mariri Red |
|
Eve ™, Aporo ® |
A |
|
|
|
Royal Braeburn |
|
|
A |
|
|
Bramley's Seedling |
|
Bramley, Triomphe de Kiel |
|
D |
|
|
Cardinal |
|
|
|
B |
|
|
Caudle |
|
|
Cameo ®, Camela® |
B |
|
|
|
Cauflight |
|
Cameo ®, Camela® |
A |
|
|
CIV323 |
|
|
Isaaq ® |
B |
|
|
CIVG198 |
|
|
Modi ® |
A |
|
|
Civni |
|
|
Rubens ® |
B |
|
|
Collina |
|
|
|
C |
|
|
Coop 38 |
|
|
Goldrush ®, Delisdor ® |
D |
R |
|
Coop 39 |
|
|
Crimson Crisp ® |
A |
|
|
Coop 43 |
|
|
Juliet ® |
B |
|
|
Coromandel Red |
|
Corodel |
|
A |
|
|
Cortland |
|
|
|
B |
|
|
Cox's Orange Pippin |
|
Cox orange, Cox's O.P. |
|
C |
R |
|
Cripps Pink |
|
|
Pink Lady ®, Flavor Rose ® |
C |
|
|
|
Lady in Red |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
|
Rosy Glow |
|
Pink Lady ® |
B |
|
|
|
Ruby Pink |
|
|
B |
|
|
Cripps Red |
|
|
Sundowner ™, Joya ® |
B |
|
|
Dalinbel |
|
|
Antares ® |
B |
R |
|
Dalitron |
|
|
Altess ® |
D |
|
|
Delblush |
|
|
Tentation ® |
D |
|
|
Delcorf |
|
|
Delbarestivale ® |
C |
|
|
|
Celeste |
|
|
B |
|
|
|
Bruggers Festivale |
|
Sissired ® |
A |
|
|
|
Dalili |
|
Ambassy ® |
A |
|
|
|
Wonik* |
|
Appache ® |
A |
|
|
Delcoros |
|
|
Autento ® |
A |
|
|
Delgollune |
|
|
Delbard Jubilé ® |
B |
|
|
Delicious ordinaire |
|
Ordinary Delicious |
|
B |
|
|
Discovery |
|
|
|
C |
|
|
Dykmanns Zoet |
|
|
|
C |
|
|
Egremont Russet |
|
|
|
D |
R |
|
Elise |
|
De Roblos, Red Delight |
|
A |
|
|
Elstar |
|
|
|
C |
|
|
|
Bel-El |
|
Red Elswout ® |
C |
|
|
|
Daliest |
|
Elista ® |
C |
|
|
|
Daliter |
|
Elton ™ |
C |
|
|
|
Elshof |
|
|
C |
|
|
|
Elstar Boerekamp |
|
Excellent Star ® |
C |
|
|
|
Elstar Palm |
|
Elstar PCP ® |
C |
|
|
|
Goedhof |
|
Elnica ® |
C |
|
|
|
Red Elstar |
|
|
C |
|
|
|
RNA9842 |
|
Red Flame ® |
C |
|
|
|
Valstar |
|
|
C |
|
|
|
Vermuel |
|
Elrosa ® |
C |
|
|
Empire |
|
|
|
A |
|
|
Fengapi |
|
|
Tessa ® |
B |
|
|
Fiesta |
|
Red Pippin |
|
C |
|
|
Fresco |
|
|
Wellant ® |
B |
R |
|
Fuji |
|
|
|
B |
V |
|
|
Aztec |
|
Fuji Zhen ® |
A |
V |
|
|
Brak |
|
Fuji Kiku ® 8 |
B |
V |
|
|
FUCIV51 |
|
SAN-CIV ® |
A |
V |
|
|
Fuji Fubrax |
|
Fuji Kiku ® Fubrax |
B |
V |
|
|
Fuji Supreme |
|
|
A |
V |
|
|
Fuji VW |
|
King Fuji ® |
A |
V |
|
|
Heisei Fuji |
|
Beni Shogun ® |
A |
V |
|
|
Raku-Raku |
|
|
B |
V |
|
Gala |
|
|
|
C |
|
|
|
Alvina |
|
|
A |
|
|
|
ANABP 01 |
|
Bravo ™ |
A |
|
|
|
Baigent |
|
Brookfield ® |
A |
|
|
|
Bigigalaprim |
|
Early Red Gala ® |
A |
|
|
|
Devil Gala |
|
|
A |
|
|
|
Fengal |
|
Gala Venus |
A |
|
|
|
Gala Schnico |
|
Schniga ® |
A |
|
|
|
Gala Schnico Red |
|
Schniga ® |
A |
|
|
|
Galafresh |
|
Breeze ® |
A |
|
|
|
Galaval |
|
|
A |
|
|
|
Galaxy |
|
Selekta ® |
B |
|
|
|
Gilmac |
|
Neon ® |
A |
|
|
|
Imperial Gala |
|
|
B |
|
|
|
Jugala |
|
|
B |
|
|
|
Mitchgla |
|
Mondial Gala ® |
B |
|
|
|
Natali Gala |
|
|
B |
|
|
|
Regal Prince |
|
Gala Must ® |
B |
|
|
|
Royal Beaut |
|
|
A |
|
|
|
Simmons |
|
Buckeye ® Gala |
A |
|
|
|
Tenroy |
|
Royal Gala ® |
B |
|
|
|
ZoukG1 |
|
Gala One® |
A |
|
|
Galmac |
|
|
Camelot ® |
B |
|
|
Gloster |
|
|
|
B |
|
|
Golden 972 |
|
|
|
D |
|
|
Golden Delicious |
|
Golden |
|
D |
|
|
|
CG10 Yellow Delicious |
|
Smothee ® |
D |
|
|
|
Golden Delicious Reinders |
|
Reinders ® |
D |
|
|
|
Golden Parsi |
|
Da Rosa ® |
D |
|
|
|
Leratess |
|
Pink Gold ® |
D |
|
|
|
Quemoni |
|
Rosagold ® |
D |
|
|
Goldstar |
|
|
Rezista Gold Granny ® |
D |
|
|
Gradigold |
|
|
Golden Supreme ™, Golden Extreme ™ |
D |
|
|
Gradiyel |
|
|
Goldkiss ® |
D |
|
|
Granny Smith |
|
|
|
D |
|
|
|
Dalivair |
|
Challenger ® |
D |
|
|
Gravensteiner |
|
Gravenstein |
|
D |
|
|
GS 66 |
|
|
Fräulein ® |
B |
|
|
HC2-1 |
|
|
Easy pep's! Zingy ® |
A |
|
|
Hokuto |
|
|
|
C |
|
|
Holsteiner Cox |
|
Holstein |
|
C |
R |
|
Honeycrisp |
|
|
Honeycrunch ® |
C |
|
|
Horneburger |
|
|
|
D |
|
|
Idared |
|
|
|
B |
|
|
|
Idaredest |
|
|
B |
|
|
|
Najdared |
|
|
B |
|
|
Ingrid Marie |
|
|
|
B |
R |
|
Inored |
|
|
Story ®, LoliPop ® |
A |
|
|
James Grieve |
|
|
|
D |
|
|
Jonagold |
|
|
|
C |
|
|
|
Early Jonagold |
|
Milenga ® |
C |
|
|
|
Dalyrian |
|
|
C |
|
|
|
Decosta |
|
|
C |
|
|
|
Jonagold Boerekamp |
|
Early Queen ® |
C |
|
|
|
Jonagold Novajo |
Veulemanns |
|
C |
|
|
|
Jonagored |
|
Morren's Jonagored ® |
C |
|
|
|
Jonagored Supra |
|
Morren's Jonagored ® Supra ® |
C |
|
|
|
Red Jonaprince |
|
Wilton's ®, Red Prince ® |
C |
|
|
|
Rubinstar |
|
|
C |
|
|
|
Schneica |
Jonica |
|
C |
|
|
|
Vivista |
|
|
C |
|
|
Jonathan |
|
|
|
B |
|
|
Karmijn de Sonnaville |
|
|
|
C |
R |
|
Kizuri |
|
|
Morgana ® |
B |
|
|
Ladina |
|
|
|
B |
|
|
La Flamboyante |
|
|
Mairac ® |
B |
|
|
Laxton's Superb |
|
|
|
C |
R |
|
Ligol |
|
|
|
B |
|
|
Lobo |
|
|
|
B |
|
|
Lurefresh |
|
|
Redlove ® Era ® |
A |
|
|
Lureprec |
|
|
Redlove ® Circe ® |
A |
|
|
Luregust |
|
|
Redlove ® Calypso ® |
A |
|
|
Luresweet |
|
|
Redlove ® Odysso ® |
A |
|
|
Maigold |
|
|
|
B |
|
|
Maribelle |
|
|
Lola ® |
B |
|
|
MC38 |
|
|
Crimson Snow ® |
A |
|
|
McIntosh |
|
|
|
B |
|
|
Melrose |
|
|
|
C |
|
|
Milwa |
|
|
Diwa ®, Junami ® |
B |
|
|
Minneiska |
|
|
SweeTango ® |
B |
|
|
Moonglo |
|
|
|
C |
|
|
Morgenduft |
|
Imperatore |
|
B |
|
|
Mountain Cove |
|
|
Ginger Gold ™ |
D |
|
|
Mored |
|
|
Joly Red ® |
A |
|
|
Mutsu |
|
Crispin |
|
D |
|
|
Newton |
|
|
|
C |
|
|
Nicogreen |
|
|
Greenstar ® |
D |
|
|
Nicoter |
|
|
Kanzi ® |
B |
|
|
Northern Spy |
|
|
|
C |
|
|
Ohrin |
|
Orin |
|
D |
|
|
Paula Red |
|
|
|
B |
|
|
Pinova |
|
|
Corail ® |
C |
|
|
|
RoHo 3615 |
|
Evelina ® |
B |
|
|
Piros |
|
|
|
C |
|
|
Plumac |
|
|
Koru ® |
B |
|
|
Prem A153 |
|
|
Lemonade ®, Honeymoon ® |
C |
|
|
Prem A17 |
|
|
Smitten ® |
C |
|
|
Prem A280 |
|
|
Sweetie™ |
B |
|
|
Prem A96 |
|
|
Rockit ™ |
B |
M |
|
R201 |
|
|
Kissabel ® Rouge |
A |
|
|
Rafzubin |
|
|
Rubinette ® |
C |
|
|
|
Frubaur |
|
Rubinette ® Rossina |
A |
|
|
|
Rafzubex |
|
Rubinette ® Rosso |
A |
|
|
Rajka |
|
|
Rezista Romelike ® |
B |
|
|
Regalyou |
|
|
Candine ® |
A |
|
|
Red Delicious |
|
Rouge américaine |
|
A |
|
|
|
Campsur |
|
Red Chief ® |
A |
|
|
|
Erovan |
|
Early Red One ® |
A |
|
|
|
Evasni |
|
Scarlet Spur ® |
A |
|
|
|
Stark Delicious |
|
|
A |
|
|
|
Starking |
|
|
C |
|
|
|
Starkrimson |
|
|
A |
|
|
|
Starkspur |
|
|
A |
|
|
|
Topred |
|
|
A |
|
|
|
Trumdor |
|
Oregon Spur Delicious ® |
A |
|
|
Reine des Reinettes |
|
Gold Parmoné, Goldparmäne |
|
C |
V |
|
Reinette grise du Canada |
|
Graue Kanadarenette, Renetta Canada |
|
D |
R |
|
RM1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
|
Rome Beauty |
|
Belle de Rome, Rome, Rome Sport |
|
B |
|
|
RS1 |
|
|
Red Moon ® |
A |
|
|
Rubelit |
|
|
|
A |
|
|
Rubin |
|
|
|
C |
|
|
Rubinola |
|
|
|
B |
|
|
Šampion |
|
Shampion, Champion, Szampion |
|
B |
|
|
|
Reno 2 |
|
|
A |
|
|
|
Šampion Arno |
Szampion Arno |
|
A |
|
|
Santana |
|
|
|
B |
|
|
Sciearly |
|
|
NZ Beauty Pacific Beauty ™, |
A |
|
|
Scifresh |
|
|
Jazz ™ |
B |
|
|
Sciglo |
|
|
Southern Snap ™ |
A |
|
|
Scilate |
|
|
Envy ® |
B |
|
|
Sciray |
|
GS48 |
|
A |
|
|
Scired |
|
|
NZ Queen |
A |
R |
|
Sciros |
|
|
Pacific Rose ™, NZ Rose |
A |
|
|
Senshu |
|
|
|
C |
|
|
Shinano Gold |
|
|
Yello ® |
D |
|
|
Spartan |
|
|
|
A |
|
|
SQ 159 |
|
|
Natyra ®, Magic Star ® |
A |
|
|
Stayman |
|
|
|
B |
|
|
Summerred |
|
|
|
B |
|
|
Sunrise |
|
|
|
A |
|
|
Sunset |
|
|
|
D |
R |
|
Suntan |
|
|
|
D |
R |
|
Sweet Caroline |
|
|
|
C |
|
|
TCL3 |
|
|
Posy ® |
A |
|
|
Topaz |
|
|
|
B |
|
|
Tydeman's Early Worcester |
|
Tydeman's Early |
|
B |
|
|
Tsugaru |
|
|
|
C |
|
|
UEB32642 |
|
|
Opal ® |
D |
|
|
WA 2 |
|
|
Sunrise Magic ™ |
A |
|
|
WA 38 |
|
|
Cosmic Crisp ™ |
A |
|
|
Worcester Pearmain |
|
|
|
B |
|
|
Xeleven |
|
|
Swing ® natural more |
A |
|
|
York |
|
|
|
B |
|
|
Zari |
|
|
|
B |
|
|
Zouk 16 |
|
|
Flanders Pink ®, Mariposa ® |
B |
|
|
Zouk 31 |
|
|
Rubisgold ® |
D |
|
|
Zouk 32 |
|
|
Coryphée ® |
A |
|
PARTE 2: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica agli agrumi delle varietà (cultivar) derivate dalle specie seguenti, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi gli agrumi destinati alla trasformazione industriale:
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli agrumi devono essere:
Lo sviluppo e lo stato degli agrumi devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
Gli agrumi devono aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche della varietà, dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.
Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto menzionata:
Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al punto di destinazione il colore tipico della varietà.
|
|
Contenuto minimo di succo (%) |
Rapporto minimo zucchero/acidità |
Colorazione |
|
Limoni |
20 |
|
La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo di succo. |
|
Satsuma, clementine, altre varietà di mandarini e loro ibridi |
|||
|
Satsuma |
33 |
6,5 :1 |
La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un terzo della superficie del frutto. |
|
Clementine |
40 |
7,0 :1 |
|
|
Altre varietà di mandarini e loro ibridi |
33 |
7,5 :1 (1) |
|
|
Arance |
|||
|
Arance sanguigne |
30 |
6,5 :1 |
La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto. Le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che rispettino il contenuto minimo di succo previsto. |
|
Gruppo Navel |
33 |
6,5 :1 |
|
|
Altre varietà |
35 |
6,5 :1 |
|
|
Mosambi, Sathgudi e Pacitan con colorazione verde su più di 1/5 della superficie |
33 |
|
|
|
Altre varietà con colorazione verde su più di 1/5 della superficie |
45 |
|
|
|
(1)
Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6.0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1o gennaio 2023. |
|||
Gli agrumi rispondenti ai suddetti criteri di maturazione possono essere “deverdizzati”. Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non siano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.
C. Classificazione
Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
Non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
iii) Categoria II
Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal numero di frutti.
A. Calibro minimo
Si applicano i seguenti calibri minimi:
|
Frutto |
Diametro (mm) |
|
Limoni |
45 |
|
Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi |
45 |
|
Clementine |
35 |
|
Arance |
53 |
B. Omogeneità
Gli agrumi possono essere calibrati secondo una delle opzioni seguenti.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nelle tabelle che seguono:
|
|
Codice di calibro |
Diametro (mm) |
|
Limoni |
||
|
|
0 |
79 - 90 |
|
|
1 |
72 - 83 |
|
|
2 |
68 - 78 |
|
|
3 |
63 - 72 |
|
|
4 |
58 - 67 |
|
|
5 |
53 - 62 |
|
|
6 |
48 - 57 |
|
|
7 |
45 - 52 |
|
Satsuma, clementine e altre varietà di mandarini e loro ibridi |
||
|
|
1 - XXX |
78 e oltre |
|
|
1 - XX |
67 - 78 |
|
|
1 o 1 - X |
63 - 74 |
|
|
2 |
58 - 69 |
|
|
3 |
54 - 64 |
|
|
4 |
50 - 60 |
|
|
5 |
46 - 56 |
|
|
6 (1) |
43 - 52 |
|
|
7 |
41 - 48 |
|
|
8 |
39 - 46 |
|
|
9 |
37 - 44 |
|
|
10 |
35 - 42 |
|
Arance |
||
|
|
0 |
92 – 110 |
|
|
1 |
87 – 100 |
|
|
2 |
84 – 96 |
|
|
3 |
81 – 92 |
|
|
4 |
77 – 88 |
|
|
5 |
73 – 84 |
|
|
6 |
70 – 80 |
|
|
7 |
67 – 76 |
|
|
8 |
64 – 73 |
|
|
9 |
62 – 70 |
|
|
10 |
60 – 68 |
|
|
11 |
58 – 66 |
|
|
12 |
56 – 63 |
|
|
13 |
53 – 60 |
|
(1)
I calibri inferiori a 45 mm si riferiscono esclusivamente alle clementine. |
||
L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti:
per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg, la differenza massima non deve essere superiore all'intervallo risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.
Nel caso degli agrumi calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a).
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza, al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti corrispondenti alle caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria II né alle caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato (menzionati) sull'imballaggio.
In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti:
|
Frutto |
Diametro (mm) |
|
Limoni |
43 |
|
Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi |
43 |
|
Clementine |
34 |
|
Arance |
50 |
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto agrumi della stessa origine, della stessa varietà o dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e, a quanto si possa constatare, dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.
Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di agrumi di diverse specie, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni specie, quanto alla varietà o al tipo commerciale e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Se i frutti sono incartati, si deve usare esclusivamente carta sottile, asciutta, nuova e inodore ( 19 ).
È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il loro odore o sapore ( 20 ).
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 21 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 3: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai kiwi (noti anche come Actinidia) delle varietà (cultivar) derivate dall'Actinidia chinensis Planch. e dall'Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang and A.R. Ferguson, destinati a essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:
Lo sviluppo e lo stato dei kiwi devono essere tali da consentire:
B. Caratteristiche minime di maturazione
I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.
Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2 ° Brix ( 23 ) o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5 ° Brix21 al momento di entrare nella catena di distribuzione.
C. Classificazione
I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
ii) Categoria I
I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.
I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,7.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal peso del frutto.
Il peso minimo è di 90 g per la categoria “Extra”, di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi che non soddisfano i requisiti di calibro.
Tuttavia i kiwi non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria “Extra”, a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 24 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 25 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 4: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica:
destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.
La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che lattughe, indivie ricce e scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:
Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.
Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.
I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo sviluppo e lo stato dei prodotti devono essere tali da consentire:
B. Classificazione
I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:
i) Categoria I
I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
Devono essere inoltre:
Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.
Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.
Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.
ii) Categoria II
Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi devono essere:
Sono ammessi i seguenti difetti, purché i prodotti conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:
Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.
Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal peso unitario.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
a) Lattughe
b) Indivie ricce e scarole
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
ii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 % in numero di cespi non rispondenti ai requisiti di calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, quanto al tipo commerciale e/o colore e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
I prodotti devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata e razionale tenendo conto del calibro e del tipo di imballaggio, vale a dire senza spazi vuoti o pressione eccessiva.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 26 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 5: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI/NETTARINE
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle pesche e alle pesche noci/nettarine delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e pesche noci/nettarine destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le pesche noci/nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere:
Lo sviluppo e lo stato delle pesche e delle pesche noci/nettarine devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
I frutti devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. L'indice rifrattometrico minimo della polpa deve essere uguale o superiore a 8 ° Brix ( 28 ).
C. Classificazione
Le pesche e le pesche noci/nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.
La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
iii) Categoria II
Questa categoria comprende le pesche e le pesche noci/nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
La polpa non deve presentare difetti di rilievo.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pesche e le pesche noci/nettarine conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato o dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso, o dal numero di frutti.
Il calibro minimo è di:
Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1o gennaio e il 30 aprile (emisfero australe).
Le disposizioni che seguono sono facoltative per la categoria II.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
per i frutti calibrati secondo il diametro:
per i frutti calibrati secondo il peso:
per i frutti calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a) o alla lettera b).
Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici riportati nelle tabelle che seguono:
|
|
|
diametro |
oppure |
peso |
||
|
|
codice |
da |
a |
da |
a |
|
|
|
|
(mm) |
(mm) |
(g) |
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
D |
51 |
56 |
65 |
85 |
|
|
2 |
C |
56 |
61 |
85 |
105 |
|
|
3 |
B |
61 |
67 |
105 |
135 |
|
|
4 |
A |
67 |
73 |
135 |
180 |
|
|
5 |
AA |
73 |
80 |
180 |
220 |
|
|
6 |
AAA |
80 |
90 |
220 |
300 |
|
|
7 |
AAAA |
> 90 |
> 300 |
|||
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine che non soddisfano i requisiti di calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o pesche noci/nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro (se i prodotti sono calibrati) e, per la categoria “Extra”, di colorazione uniforme.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
Le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 29 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 30 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 6: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:
Lo sviluppo e lo stato delle pere devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pere devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.
C. Classificazione
Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 31 ).
La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.
Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
Il peduncolo deve essere integro.
Le pere non devono essere grumose.
ii) Categoria I
Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà ( 32 ).
La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:
Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.
Le pere non devono essere grumose.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
La polpa non deve presentare difetti di rilievo.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pere conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.
Il calibro minimo è di:
per i frutti calibrati secondo il diametro:
|
|
Categoria “Extra” |
Categoria I |
Categoria II |
|
Varietà a frutto grosso |
60 mm |
55 mm |
55 mm |
|
Altre varietà |
55 mm |
50 mm |
45 mm |
per i frutti calibrati secondo il peso:
|
|
Categoria “Extra” |
Categoria I |
Categoria II |
|
Varietà a frutto grosso |
130 g |
110 g |
110 g |
|
Altre varietà |
110 g |
100 g |
75 g |
Le pere estive che figurano nell'appendice della presente norma non devono rispettare il calibro minimo.
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
per i frutti calibrati secondo il diametro:
per i frutti calibrati secondo il peso:
|
Variazione (g) |
Differenza di peso (g) |
|
75 - 100 |
15 |
|
100 - 200 |
35 |
|
200 - 250 |
50 |
|
> 250 |
80 |
|
Variazione (g) |
Differenza di peso (g) |
|
100 - 200 |
50 |
|
> 200 |
100 |
Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun limite di omogeneità del calibro.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.
Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di pere, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 33 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale ( 34 ) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 35 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
Nel caso di un miscuglio di pere di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.
D. Caratteristiche commerciali
Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:
per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;
per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
Appendice
Elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive
Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non figuranti nella tabella possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione per le altre varietà descritte nella sezione III della norma.
Alcune delle varietà elencate nella tabella possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.
Legenda:
|
G |
= |
Varietà a frutto grosso |
|
PE |
= |
Pere estive, per le quali non è richiesto alcun calibro minimo. |
|
Varietà |
Sinonimi |
Marchi/Denominazioni commerciali |
Calibro |
|
Abbé Fétel |
Abate Fetel |
|
G |
|
Abugo o Siete en Boca |
|
|
PE |
|
Akςa |
|
|
PE |
|
Alka |
|
|
G |
|
Alsa |
|
|
G |
|
Alexandrine Douillard |
|
|
G |
|
Amfora |
|
|
G |
|
Angelys |
|
Angys ® |
L |
|
Bambinella |
|
|
PE |
|
Bay 6474 |
|
Alessia ® |
L |
|
Bergamotten |
|
|
PE |
|
Beurré Alexandre Lucas |
Lucas |
|
G |
|
Beurré Bosc |
Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander |
|
G |
|
Beurré Clairgeau |
|
|
G |
|
Beurré d'Arenberg |
Hardenpont |
|
G |
|
Beurré Giffard |
|
|
PE |
|
Beurré précoce Morettini |
Morettini |
|
PE |
|
Blanca de Aranjuez |
Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla |
|
PE |
|
Bon Rouge |
|
Victoria Blush |
L |
|
Cape Rose |
|
Cheeky ® |
L |
|
Carusella |
|
|
PE |
|
Castell |
Castell de Verano |
|
PE |
|
Celina |
|
QTee ® |
L |
|
Cepuna |
|
Migo ® |
L |
|
CH201 |
|
Fred ® |
L |
|
Colorée de Juillet |
Bunte Juli |
|
PE |
|
Comice rouge |
|
|
G |
|
Concorde |
|
|
G |
|
Condoula |
|
|
PE |
|
Coscia |
Ercolini |
|
PE |
|
Curé |
Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana |
|
G |
|
D'Anjou |
|
|
G |
|
Deveci |
|
|
L |
|
Dita |
|
|
G |
|
D. Joaquina |
Doyenné de Juillet |
|
PE |
|
Doyenné d'hiver |
Winterdechant |
|
G |
|
Doyenné du Comice |
Comice, Vereinsdechant |
|
G |
|
Dpp1 |
|
Flare ™, Cape Fire ® |
L |
|
Erika |
|
|
G |
|
Etrusca |
|
|
PE |
|
Falstaff |
|
|
L |
|
Flamingo |
|
|
G |
|
Forelle |
|
Vermont Beauty |
L |
|
Général Leclerc |
|
Amber Grace ™ |
L |
|
Gentile |
|
|
PE |
|
Golden Russet Bosc |
|
|
G |
|
Gräfin Gepa |
|
Saxonia ®, Early Desire ® |
L |
|
Grand Champion |
|
|
L |
|
H2-169 |
|
Ambrosia ® |
L |
|
Harovin Sundown |
|
Cold Snap ® |
L |
|
Harrow Delight |
|
|
G |
|
Jeanne d'Arc |
|
|
G |
|
Joséphine |
|
|
G |
|
Kieffer |
|
|
G |
|
Klapa Mīlule |
|
|
G |
|
Leonardeta |
Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon |
|
PE |
|
Lombacad |
|
Cascade ® |
G |
|
Moscatella |
|
|
PE |
|
Mramornaja |
|
|
G |
|
Mustafabey |
|
|
PE |
|
Nojabrskaja |
Novemberbirne |
Xenia ®, Novembra ® |
L |
|
Packham's Triumph |
Williams d'Automne |
|
G |
|
Passe Crassane |
Passa Crassana |
|
G |
|
PE2UNIBO |
|
Early Giulia ® |
L |
|
PE3UNIBO |
|
Debby Green ® |
L |
|
Perita de San Juan |
|
|
PE |
|
Pérola |
|
|
PE |
|
Pitmaston |
Williams Duchesse |
|
G |
|
Précoce de Trévoux |
Trévoux |
|
PE |
|
Président Drouard |
|
|
G |
|
Rode Doyenne van Doorn |
|
Sweet Sensation ®, Sweet Dored ® |
L |
|
Rosemarie |
|
Sempre |
L |
|
Santa Maria |
Santa Maria Morettini |
|
L |
|
Spadoncina |
Agua de Verano, Agua de Agosto |
|
PE |
|
Suvenirs |
|
|
G |
|
Taylors Gold |
|
|
G |
|
Thimo |
|
Saxonia ®, Queens Forelle ™ |
L |
|
Triomphe de Vienne |
|
|
G |
|
Uta |
|
Dazzling Gold ® |
L |
|
Vasarine Sviestine |
|
|
G |
|
Williams Bon Chrétien |
Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett |
|
G |
PARTE 7: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere Fragaria L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere:
Le fragole devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere tali consentire:
B. Classificazione
Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.
Devono:
Esse devono essere prive di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
Devono essere praticamente prive di terra.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra.
Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.
Il calibro minimo è di:
Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo il 2 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole che non soddisfano i requisiti di calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità.
Nella categoria “Extra” le fragole, ad eccezione delle fragole di bosco, devono essere particolarmente omogenee e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, le fragole possono presentare un calibro meno omogeneo.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 36 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 37 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 8: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà ( 38 ) (cultivar) derivate da Capsicum annuum L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i peperoni dolci devono essere:
Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:
B. Classificazione
I peperoni dolci sono classificati nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
I peperoni dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:
iii) Categoria II
Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni dolci conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso. Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
per i peperoni dolci calibrati secondo il diametro:
per i peperoni dolci calibrati secondo il peso:
I peperoni dolci di forma allungata devono avere una lunghezza sufficientemente uniforme.
L'omogeneità di calibro non è obbligatoria per la categoria II.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci che non soddisfano i requisiti di calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (se il prodotto è calibrato) e, per la categoria “Extra” e la categoria I, sostanzialmente dello stesso colore e grado di maturazione.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per tipo commerciale e/o colore, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 39 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 40 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
Nel caso di miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori nettamente diversi di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del tipo commerciale e/o del colore.
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 9: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti da Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:
Inoltre gli acini devono essere:
La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.
Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
Il succo degli acini deve presentare un indice rifrattometrico ( 41 ) corrispondente almeno a:
Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.
C. Classificazione
L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.
Gli acini devono essere sodi, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina.
Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.
Gli acini devono essere sodi, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria “Extra”.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
iii) Categoria II
Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.
I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.
Gli acini devono essere sufficientemente sodi e sufficientemente attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria I.
Sono ammessi i seguenti difetti, purché le uve da tavola conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:
III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal peso del grappolo.
Il peso minimo del grappolo è di 75 g per la categoria “Extra” e la categoria I. Questa disposizione non si applica agli imballaggi contenenti porzioni singole in tutte le categorie.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.
Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti ai requisiti di calibro. In ciascun imballaggio destinato alla vendita (escluse le porzioni singole) è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria Indicata.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.
Per la categoria “Extra” i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza grosso modo uniformi.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di varietà nettamente diverse di uve da tavola, a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.
Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 42 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale ( 43 ) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.
C. Origine del prodotto
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
PARTE 10: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Solanum lycopersicum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.
Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:
Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.
Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:
B. Requisiti di maturazione
Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei pomodori devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.
C. Classificazione
I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:
i) Categoria “Extra”
I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.
I pomodori non devono avere il “dorso verde” o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio.
ii) Categoria I
I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono essere sufficientemente sodi e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.
Essi non devono presentare screpolature o il “dorso verde”.
Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:
iii) Categoria II
Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi devono essere sufficientemente sodi (benché leggermente meno sodi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.
Sono ammessi i seguenti difetti, che non devono tuttavia pregiudicare le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione dei pomodori:
Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso oppure del numero di frutti.
Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori a grappolo e sono facoltative per:
Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:
per i pomodori calibrati secondo il diametro:
Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nella tabella che segue:
|
Codice di calibro |
Diametro (mm) |
|
0 |
≤ 20 |
|
1 |
> 20 ≤ 25 |
|
2 |
> 25 ≤ 30 |
|
3 |
> 30 ≤ 35 |
|
4 |
> 35 ≤ 40 |
|
5 |
> 40 ≤ 47 |
|
6 |
> 47 ≤ 57 |
|
7 |
> 57 ≤ 67 |
|
8 |
> 67 ≤ 82 |
|
9 |
> 82 ≤ 102 |
|
10 |
> 102 |
Nel caso dei pomodori calibrati secondo il peso o il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con la differenza di cui alla lettera a).
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria Indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria “Extra”
È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.
ii) Categoria I
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.
Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.
iii) Categoria II
È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.
Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori che non soddisfano i requisiti di calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato).
I pomodori della categoria “Extra” e della categoria I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturazione e la colorazione. Inoltre, per i pomodori “oblunghi”, la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.
Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per ciascun colore, varietà e/o tipo commerciale, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento e imballaggio
I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.
Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio ( 45 ) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.
A. Identificazione
Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).
Tale dicitura può essere sostituita:
B. Natura del prodotto
C. Origine del prodotto
Paese di origine ( 46 ) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
Nel caso di miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi e di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale.
D. Caratteristiche commerciali
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
ALLEGATO II
FACSIMILE DELL’ETICHETTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14
ALLEGATO IV
Paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 15 e prodotti interessati
|
Paese |
Prodotti |
|
Svizzera |
Ortofrutticoli freschi |
|
Marocco |
Ortofrutticoli freschi |
|
Sud Africa |
Ortofrutticoli freschi |
|
Israele (1) |
Ortofrutticoli freschi |
|
India |
Ortofrutticoli freschi |
|
Nuova Zelanda |
Mele, pere e kiwi |
|
Senegal |
Ortofrutticoli freschi |
|
Kenya |
Ortofrutticoli freschi |
|
Turchia |
Ortofrutticoli freschi |
|
Regno Unito: — Gran Bretagna — Irlanda del Nord (2) |
Ortofrutticoli freschi |
|
(1)
La Commissione concede il riconoscimento ai sensi dell’articolo 15 per ortofrutticoli originari dello Stato d’Israele ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(2)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord di tale accordo, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale protocollo, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal medesimo protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito. |
|
ALLEGATO V
METODI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1
I seguenti metodi di controllo si basano sulle disposizioni della guida per l’applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
1. DEFINIZIONI
1.1. Imballaggio
Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare i danni derivanti dalla loro manipolazione e dal trasporto. L’imballaggio può costituire un imballaggio di vendita. Non sono considerati imballaggi i container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo.
1.2. Imballaggio di vendita
Elemento di una partita imballato singolarmente, incluso il contenuto. L’imballaggio è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utilizzatore finale o il consumatore.
1.3. Preimballaggi
I preimballaggi sono imballagi di vendita costituiti da involucri che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest’ultimo non possa essere manipolato senza aprire o alterare l’imballaggio. Le membrane protettive che ricoprono un singolo prodotto non sono considerate preimballaggi.
1.4. Spedizione
Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo e identificata da un documento. Una spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi, secchi o essiccati.
1.5. Partita
Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:
Tuttavia, se all’atto del controllo di conformità di una spedizione (quale definita al punto 1.4) risulta difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, tutte le partite che compongono la spedizione potranno essere considerate come un’unica partita purché presentino caratteristiche omogenee quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se previsti dalla norma di commercializzazione pertinente, alla varietà o al tipo commerciale.
1.6. Campionamento
Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all’atto di un controllo di conformità.
1.7. Campione elementare
Campione prelevato a caso da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto), quantità prelevata a caso in un punto della partita.
1.8. Campione globale
Pluralità di campioni elementari ritenuti rappresentativi di una partita e prelevati in quantità sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
1.9. Campione secondario
Un quantitativo equivalente di prodotto prelevato a caso dal campione elementare.
Nel caso della frutta a guscio imballata, il peso del campione secondario è compreso fra 300 g e 1 kg. Se il campione elementare è costituito da imballaggi contenenti imballaggi di vendita, il campione secondario consisterà in uno o più imballaggi di vendita il cui peso complessivo è pari almeno a 300 g.
Nel caso di altri prodotti imballati, il campione secondario comprende 30 unità, purché il peso netto dell’imballaggio sia pari o inferiore a 25 kg e l’imballaggio non contenga imballaggi di vendita. In taluni casi, ciò significa che l’intero contenuto dell’imballaggio deve essere sottoposto a controllo, se il campione elementare contiene meno di 30 unità.
1.10. Campione composito (unicamente prodotti secchi ed essiccati)
Un campione composito è costituito da un miscuglio di tutti i campioni secondari che compongono il campione globale, di peso non inferiore a 3 kg. I prodotti contenuti nel campione composito devono essere mescolati in modo omogeneo.
1.11. Campione ridotto
Quantità di prodotto prelevata a caso da un campione globale o composito e di volume limitato al quantitativo minimo necessario ma sufficiente ai fini della valutazione di singoli criteri.
Qualora il metodo di controllo comporti la distruzione del prodotto, la dimensione del campione ridotto non supera il 10 % del campione globale o, nel caso della frutta a guscio, 100 frutti prelevati dal campione composito. Nel caso di piccoli prodotti secchi o essiccati (per i quali ad esempio 100 g comprendono più di 100 unità), il campione ridotto non può essere superiore a 300 g.
Per la valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione, la costituzione del campione viene fatta sulla base dei metodi oggettivi descritti nella Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.
Alcuni campioni ridotti possono essere prelevati da un campione globale o composito al fine di verificare la conformità della partita con riguardo a diversi criteri.
2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ
2.1. Osservazione generale
Il controllo di conformità è eseguito mediante valutazione di campioni prelevati a caso in vari punti della partita da controllare. In linea di massima la qualità del campione si presume rappresentativa della qualità della partita.
2.2. Luogo di controllo
Il controllo di conformità può essere effettuato durante le operazioni di imballaggio, al punto di spedizione, durante il trasporto, al punto di ricevimento e a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Nei casi in cui l’organismo di controllo non effettui il controllo di conformità nei propri locali, il detentore mette a disposizione strutture che consentano la realizzazione di un controllo di conformità.
2.3. Identificazione delle partite e/o impressione generale della spedizione
L’identificazione delle partite si basa sulle marcature o su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio ( 47 ). Se la spedizione consta di più partite, l’ispettore ricava un’impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.
Se i prodotti sono stati o devono essere caricati su un mezzo di trasporto, il numero d’immatricolazione di quest’ultimo servirà a identificare la spedizione.
2.4. Presentazione del prodotto
L’ispettore designa gli imballaggi che intende esaminare. La presentazione è fatta dall’operatore e consiste nella presentazione del campione globale e delle informazioni necessarie per l’identificazione della spedizione o della partita.
Se sono necessari campioni ridotti o secondari, l’ispettore li preleva dal campione globale.
2.5. Controllo fisico
|
Prodotti imballati |
|
|
Numero di imballaggi presenti nella partita |
Numero di imballaggi da prelevare (campioni elementari) |
|
Fino a 100 |
5 |
|
Da 101 a 300 |
7 |
|
Da 301 a 500 |
9 |
|
Da 501 a 1 000 |
10 |
|
Oltre 1 000 |
15 (minimo) |
|
Prodotti alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto) |
|
|
Quantitativo della partita in kg o numero di sacchi presenti nella partita |
Quantità di campioni elementari in kg o numero di sacchi |
|
Fino a 200 |
10 |
|
Da 201 a 500 |
20 |
|
Da 501 a 1 000 |
30 |
|
Da 1 001 a 5 000 |
60 |
|
Oltre 5 000 |
100 (minimo) |
2.6. Controllo dei prodotti
Nel caso di un prodotto imballato, i campioni elementari vengono utilizzati per verificare l’aspetto globale del prodotto, la presentazione, la pulizia degli imballaggi e l’etichettatura. Negli altri casi, tali controlli vengono effettuati sulla partita o sul mezzo di trasporto.
Il prodotto da sottoporre a controllo di conformità è interamente ritirato dall’imballaggio. L’ispettore può derogare a questa prescrizione solo se il campionamento è basato su campioni compositi.
La verifica dell’omogeneità, dei requisiti minimi, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata su un campione globale o su un campione composito, tenendo conto degli opuscoli esplicativi pubblicati dal regime dell’OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
Se vengono riscontrati difetti, l’ispettore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in numero o in peso.
I difetti esterni vengono controllati sul campione globale o su quello composito. La verifica di certi criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione o alla presenza o assenza di difetti interni può essere effettuata su campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del valore commerciale del prodotto.
La valutazione dei criteri relativi al grado di sviluppo e/o di maturazione viene effettuata facendo ricorso agli strumenti e ai metodi a tal fine previsti nella norma di commercializzazione pertinente o conformemente alla Guida ai test oggettivi per determinare la qualità degli ortofrutticoli e dei prodotti secchi ed essiccati.
2.7. Rapporto sui risultati dei controlli
Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all’articolo 14.
Qualora si rilevino difetti che determinano la non conformità, tali difetti, la percentuale riscontrata e le ragioni della non conformità vengono comunicati per iscritto all’operatore o al suo rappresentante. L’operatore o il suo rappresentante vengono altresì informati della possibilità eventuale di rendere il prodotto conforme semplicemente modificandone le indicazioni esterne.
Se in un prodotto vengono riscontrati difetti, viene indicata la percentuale di prodotto non conforme alla norma.
2.8. Perdita di valore del prodotto in seguito al controllo di conformità
Al termine del controllo di conformità, il campione globale o composito è messo a disposizione dell’operatore o del suo rappresentante.
L’organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale o composito distrutti durante il controllo di conformità.
ALLEGATO V bis
INVESTIMENTI INAMMISSIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, SECONDO COMMA
1. Investimenti nei mezzi di trasporto da utilizzare per la commercializzazione o la distribuzione da parte del gruppo di produttori, fatta eccezione per:
investimenti in mezzi di trasporto interno; al momento dell’acquisto, il gruppo di produttori deve dimostrare allo Stato membro interessato che gli investimenti sono destinati unicamente al trasporto interno;
accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
2. Acquisto di terreni non edificati il cui costo è superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’azione considerata, a meno che l’acquisto sia necessario per realizzare un investimento incluso nel piano di riconoscimento.
3. Attrezzature di seconda mano acquistate con aiuti nazionali o dell’Unione nel corso dei sette anni precedenti.
4. Locazione, a meno che la competente autorità dello Stato membro accetti la locazione in quanto alternativa economicamente valida all’acquisto.
5. Acquisto di immobili che sono stati acquistati, negli ultimi dieci anni, grazie ad aiuti nazionali o dell’Unione.
6. Investimenti in azioni.
7. Investimenti od analoghi tipi di azioni realizzati al di fuori delle aziende e/o dei locali del gruppo di produttori o dei suoi soci.
ALLEGATO V ter
Modelli per la notifica dei gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4
▼M29 —————
ALLEGATO XIX
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 149
|
Regolamento (CE) n. 1580/2007 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
|
Articolo 2 bis |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6 |
Articolo 7 |
|
Articolo 7 |
Articolo 8 |
|
Articolo 8 |
Articolo 9 |
|
Articolo 9 |
Articolo 10 |
|
Articolo 10 |
Articolo 11 |
|
Articolo 11 |
Articolo 12 |
|
Articolo 12 |
Articolo 13 |
|
Articolo 12 bis |
Articolo 14 |
|
Articolo 13 |
Articolo 15 |
|
Articolo 14 |
— |
|
Articolo 15 |
Articolo 16 |
|
Articolo 16 |
— |
|
Articolo 17 |
— |
|
Articolo 18 |
— |
|
Articolo 19 |
— |
|
Articolo 20 |
Articolo 17 |
|
Articolo 20 bis |
Articolo 18 |
|
Articolo 21 |
Articolo 19 |
|
Articolo 22 |
Articolo 20 |
|
Articolo 23 |
Articolo 21 |
|
Articolo 24 |
Articolo 22 |
|
Articolo 25 |
Articolo 23 |
|
Articolo 26 |
Articolo 24 |
|
Articolo 27 |
Articolo 25 |
|
Articolo 28 |
Articolo 26 |
|
Articolo 29 |
Articolo 27 |
|
Articolo 30 |
Articolo 28 |
|
Articolo 31 |
Articolo 29 |
|
Articolo 32 |
Articolo 30 |
|
Articolo 33 |
Articolo 31 |
|
Articolo 34 |
Articolo 33 |
|
Articolo 35 |
— |
|
Articolo 36 |
Articolo 34 |
|
Articolo 37 |
Articolo 35 |
|
Articolo 38 |
Articolo 36 |
|
Articolo 39 |
Articolo 37 |
|
Articolo 40 |
Articolo 38 |
|
Articolo 41 |
Articolo 39 |
|
Articolo 42 |
Articolo 40 |
|
Articolo 43 |
Articolo 41 |
|
Articolo 44 |
Articolo 42 |
|
Articolo 45 |
Articolo 43 |
|
Articolo 46 |
Articolo 44 |
|
Articolo 47 |
Articolo 45 |
|
Articolo 48 |
Articolo 46 |
|
Articolo 49 |
Articolo 47 |
|
Articolo 50 |
Articolo 48 |
|
Articolo 51 |
Articolo 49 |
|
Articolo 52 |
Articolo 50 |
|
Articolo 53 |
Articolo 51 |
|
Articolo 54 |
Articolo 52 |
|
Articolo 55 |
Articolo 53 |
|
Articolo 56 |
Articolo 54 |
|
Articolo 57 |
Articolo 55 |
|
Articolo 58 |
Articolo 56 |
|
Articolo 59 |
Articolo 57 |
|
Articolo 60 |
Articolo 58 |
|
Articolo 61 |
Articoli 59-60 |
|
Articolo 62 |
Articolo 61 |
|
Articolo 63 |
Articolo 62 |
|
Articolo 64 |
Articolo 63 |
|
Articolo 65 |
Articolo 64 |
|
Articolo 66 |
Articolo 65 |
|
Articolo 67 |
Articolo 66 |
|
Articolo 68 |
Articolo 67 |
|
Articolo 69 |
Articolo 68 |
|
Articolo 70 |
Articolo 69 |
|
Articolo 71 |
Articolo 70 |
|
Articolo 72 |
Articolo 71 |
|
Articolo 73 |
Articolo 72 |
|
Articolo 74 |
Articolo 73 |
|
Articolo 75 |
Articolo 74 |
|
Articolo 76 |
Articolo 75 |
|
Articolo 77 |
Articolo 76 |
|
Articolo 78 |
Articolo 77 |
|
Articolo 79 |
Articolo 78 |
|
Articolo 80 |
Articolo 79 |
|
Articolo 81 |
Articolo 80 |
|
Articolo 82 |
Articolo 81 |
|
Articolo 83 |
Articolo 82 |
|
Articolo 84 |
Articolo 83 |
|
Articolo 85 |
Articolo 84 |
|
Articolo 86 |
Articolo 85 |
|
Articolo 87 |
Articolo 86 |
|
Articolo 88 |
Articolo 87 |
|
Articolo 89 |
Articolo 88 |
|
Articolo 90 |
Articolo 89 |
|
Articolo 91 |
Articolo 90 |
|
Articolo 92 |
— |
|
Articolo 93 |
Articolo 91 |
|
Articolo 94 |
Articolo 92 |
|
Articolo 94 bis |
Articolo 93 |
|
Articolo 95 |
Articolo 94 |
|
Articolo 96 |
Articolo 95, paragrafo 4 |
|
Articolo 97 |
Articolo 95 |
|
Articolo 98 |
Articolo 96 |
|
Articolo 99 |
Articolo 97 |
|
Articolo 100 |
Articolo 99 |
|
Articolo 101 |
Articolo 100 |
|
Articolo 102 |
Articolo 101 |
|
Articolo 103 |
Articolo 102 |
|
Articolo 104 |
Articolo 103 |
|
Articolo 105 |
Articolo 104 |
|
Articolo 106 |
Articolo 105, paragrafo 1 |
|
Articolo 107 |
Articolo 105, paragrafi 2 e 3 |
|
Articolo 108 |
Articolo 106 |
|
Articolo 109 |
Articolo 107 |
|
Articolo 110 |
Articolo 108 |
|
Articolo 111 |
Articolo 109 |
|
Articolo 112 |
Articolo 110 |
|
Articolo 113 |
Articolo 111 |
|
Articolo 114 |
Articolo 112 |
|
Articolo 115 |
Articolo 113 |
|
Articolo 116 |
Articolo 114 |
|
Articolo 117 |
Articolo 115 |
|
Articolo 118 |
Articolo 116 |
|
Articolo 119 |
Articolo 117 |
|
Articolo 120 |
Articolo 118 |
|
Articolo 121 |
Articolo 119 |
|
Articolo 122 |
Articolo 120 |
|
Articolo 123 |
Articolo 121 |
|
Articolo 124 |
Articolo 122 |
|
Articolo 125 |
Articolo 123 |
|
Articolo 126 |
Articolo 125 |
|
Articolo 127 |
Articolo 126 |
|
Articolo 128 |
Articolo 127 |
|
Articolo 129 |
Articolo 128 |
|
Articolo 130 |
Articolo 129 |
|
Articolo 131 |
Articolo 130 |
|
Articolo 132 |
Articolo 131 |
|
Articolo 133 |
Articolo 132 |
|
Articolo 134 |
— |
|
Articolo 135 |
Articolo 133 |
|
Articolo 136 |
Articolo 134 |
|
Articolo 137 |
Articolo 135 |
|
Articolo 138 |
Articolo 136 |
|
Articolo 139 |
Articolo 137 |
|
Articolo 140 |
Articolo 138 |
|
Articolo 141 |
Articolo 139 |
|
Articolo 142 |
Articolo 140 |
|
Articolo 143 |
Articolo 141 |
|
Articolo 144 |
Articolo 142 |
|
Articolo 145 |
Articolo 143 |
|
Articolo 146 |
Articolo 144 |
|
Articolo 147 |
Articolo 145 |
|
Articolo 148 |
Articolo 146 |
|
Articolo 149 |
Articolo 147 |
|
Articolo 150 |
Articolo 148 |
|
Articolo 151 |
Articolo 149 |
|
Articolo 152 |
Articolo 150 |
|
Articolo 153 |
Articolo 151 |
|
Allegato I |
Allegato I |
|
Allegato II |
Allegato II |
|
Allegato III |
Allegato III |
|
Allegato IV |
Allegato IV |
|
Allegato VI |
Allegato V |
|
Allegato VII |
Allegato VII |
|
Allegato VIII |
Allegato IX |
|
Allegato IX |
Allegato X |
|
Allegato X |
Allegato XI |
|
Allegato XI |
Allegato XII |
|
Allegato XII |
Allegato XIII |
|
Allegato XIII |
Allegato XIV |
|
Allegato XIV |
Allegato VIII |
|
Allegato XV |
Allegato XVI |
|
Allegato XVI |
Allegato XVII |
|
Allegato XVII |
Allegato XVIII |
|
Allegato XVIII |
Allegato XX |
ALLEGATO XX
REGOLAMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 150, PARAGRAFO 2
Regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per i prodotti trasformati a base di pomodori nel quadro del regime di aiuti alla produzione ( 48 )
Regolamento (CEE) n. 2320/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 49 )
Articolo 2 e allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche ( 50 )
Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e allegati II e III del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ( 51 )
Allegati I e II del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all’aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche ( 52 )
Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche ( 53 )
Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 54 )
Articolo 3 del regolamento (CE) n. 217/2002 della Commissione, del 5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia prima nel quadro del regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 ( 55 )
Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 56 )
Articolo 16 e allegato I del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ( 57 )
Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione ( 58 )
( 1 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
( 2 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)
( 4 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
( 5 ) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
( 6 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 7 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 8 ) Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura
nell'appendice della presente norma.
( 9 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.
( 10 ) Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura
nell'appendice della presente norma.
( 11 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.
( 12 ) Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.
( 13 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 14 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 15 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 16 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.
( 17 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 18 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 19 ) L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.
( 20 ) L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.
( 21 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 22 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 23 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 24 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 25 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 26 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 27 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 28 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 29 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 30 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 31 ) Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.
( 32 ) Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.
( 33 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 34 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.
( 35 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 36 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 37 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 38 ) Certi peperoni dolci possono avere sapore piccante. Esempi di varietà commerciali di peperoni dolci con sapore leggermente piccante sono Sivri, Padron e Somborka.
( 39 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 40 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 41 ) Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.
( 42 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 43 ) Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.
( 44 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 45 ) Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.
( 46 ) Indicare il nome completo o comunemente usato.
( 47 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
( 48 ) GU L 153 del 7.6.1986, pag. 1.
( 49 ) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 54.
( 50 ) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.
( 51 ) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.
( 52 ) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.
( 53 ) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 32.
( 54 ) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 31.
( 55 ) GU L 35 del 6.2.2002, pag. 11.
( 56 ) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.
( 57 ) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.
( 58 ) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 22.