2011R0162 — IT — 05.02.2013 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 162/2011 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2011 recante designazione dei centri d'intervento per il riso (GU L 047, 22.2.2011, p.11) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2013 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 2013 |
L 33 |
17 |
2.2.2013 |
REGOLAMENTO (UE) N. 162/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2011
recante designazione dei centri d'intervento per il riso
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1173/2009 della Commissione ( 2 ) designa, nell'allegato B, i centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione ( 3 ). L'allegato A di detto regolamento, in cui venivano designati i centri d'intervento per il frumento duro, è stato soppresso dal regolamento (UE) n. 1125/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa i centri d'intervento per i cereali e modifica il regolamento (CE) n. 1173/2009 ( 4 ). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ( 5 ), stabilisce le condizioni da soddisfare a partire dalla campagna 2010/2011 per la designazione e il riconoscimento dei centri d'intervento per il riso e dei relativi luoghi di ammasso. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 abroga a decorrere dal 1o settembre 2010 il regolamento (CE) n. 670/2009, relativamente al riso. |
(4) |
Dal 1o settembre 2010 i centri d'intervento per il riso designati in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono soddisfare le condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1272/2009. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1173/2009. |
(5) |
In conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, gli Stati membri hanno comunicato ai servizi della Commissione l'elenco dei centri d'intervento per il riso ai fini della loro designazione effettiva e l'elenco dei luoghi di ammasso collegati a detti centri, da essi riconosciuti in quanto rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa dell'Unione. Alcuni Stati membri non hanno comunicato alcun centro d'intervento per il riso perché la loro produzione risicola è scarsa o perché non ritengono di avere zone risicole eccedentarie e per un periodo di tempo significativo non hanno fatto ricorso all'intervento. |
(6) |
Per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento pubblico è opportuno che la Commissione designi i centri d'intervento sulla base della loro ubicazione geografica e pubblichi l'elenco degli impianti di ammasso ad essi collegati con tutte le informazioni necessarie agli operatori interessati dall'intervento pubblico. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I centri d'intervento per il riso contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1272/2009 sono designati nell'allegato del presente regolamento.
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso collegati a ciascun centro d'intervento e le informazioni dettagliate relative ai suddetti luoghi di ammasso e ai centri d'intervento sono pubblicati su Internet ( 6 ).
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1173/2009 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Centri d'intervento per il riso
BULGARIA
Пловдив
SPAGNA
Andalucía
Aragón
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura
Navarra
FRANCIA
Bouches-du-Rhône
Gard
GRECIA
Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσά
Βόλος
Λαμία
UNGHERIA
Jász-Nagykun-Szolnok
Békés
Szabolcs-Szatmár-Bereg
ITALIA
Piemonte
PORTOGALLO
Silo de Évora
Silo de Cuba
ROMANIA
Ianca
Braila
Faurei
Baraganul
Palas
Cogealac
Movila
Fetesti
Tandarei
Bucu
Alexandria
Corabia
Carpinis
( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
( 2 ) GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 48.
( 3 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.
( 4 ) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 10.
( 5 ) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
( 6 ) Gli indirizzi dei luoghi di ammasso dei centri d'intervento sono pubblicati sul sito web CIRCA della Commissione europea (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).