02011L0095 — IT — 20.12.2011 — 000.005
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DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9) |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2011
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
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a) |
«protezione internazionale» : lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); |
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b) |
«beneficiario di protezione internazionale» : la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g); |
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c) |
«convenzione di Ginevra» : la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967; |
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d) |
«rifugiato» : cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12; |
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e) |
«status di rifugiato» : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato; |
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f) |
«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» : cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; |
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g) |
«status di protezione sussidiaria» : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria; |
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h) |
«domanda di protezione internazionale» : una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata; |
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i) |
«richiedente» : qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva; |
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j) |
«familiari» : i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
—
il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
—
i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,
—
il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
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k) |
«minore» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto; |
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l) |
«minore non accompagnato» : il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; |
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m) |
«permesso di soggiorno» : qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso; |
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n) |
«paese di origine» : il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale. |
Articolo 3
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 4
Esame dei fatti e delle circostanze
L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;
delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
è accertato che il richiedente è in generale attendibile.
Articolo 5
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d’origine («sur place»)
Articolo 6
Responsabili della persecuzione o del danno grave
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:
lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7.
Articolo 7
Soggetti che offrono protezione
La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:
dallo Stato; oppure
dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.
Articolo 8
Protezione all’interno del paese d’origine
Nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d’origine, questi:
non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure
ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7;
e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.
CAPO III
REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO
Articolo 9
Atti di persecuzione
Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:
sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; oppure
costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:
atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.
Articolo 10
Motivi di persecuzione
Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:
il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico;
il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza a un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:
In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;
il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
Articolo 11
Cessazione
Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:
si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; o
abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o
se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
Articolo 12
Esclusione
Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;
le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.
CAPO IV
STATUS DI RIFUGIATO
Articolo 13
Riconoscimento dello status di rifugiato
Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
Articolo 14
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:
la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12;
il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato.
Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:
vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.
CAPO V
REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 15
Danno grave
Sono considerati danni gravi:
la pena di morte o l'essere giustiziato; o
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Articolo 16
Cessazione
Articolo 17
Esclusione
Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
abbia commesso un reato grave;
si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;
rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
CAPO VI
STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 18
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.
Articolo 19
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria
Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:
questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2;
il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria.
CAPO VII
CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 20
Disposizioni generali
Articolo 21
Protezione dal respingimento
Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:
quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o
quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.
Articolo 22
Informazioni
Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.
Articolo 23
Mantenimento dell’unità del nucleo familiare
Articolo 24
Permesso di soggiorno
Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.
Articolo 25
Documenti di viaggio
Articolo 26
Accesso all’occupazione
Articolo 27
Accesso all’istruzione
Articolo 28
Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche
Articolo 29
Assistenza sociale
Articolo 30
Assistenza sanitaria
Articolo 31
Minori non accompagnati
Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:
presso familiari adulti; o
presso una famiglia affidataria; o
in centri specializzati nell’ospitare i minori; o
secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.
In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all’età e al grado di maturità dello stesso.
Articolo 32
Accesso all’alloggio
Articolo 33
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà di circolazione all’interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.
Articolo 34
Accesso agli strumenti di integrazione
Al fine di facilitare l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l’accesso ai programmi d’integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l’accesso a tali programmi.
Articolo 35
Rimpatrio
Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.
CAPO VIII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 36
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l’indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Articolo 37
Personale
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l’attività da loro svolta.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Relazioni
Articolo 39
Recepimento
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, sono da intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento, nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.
Articolo 40
Abrogazione
La direttiva 2004/83/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere da 21 dicembre 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all’allegato I, parte B.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 41
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, e 35 si applicano a decorrere da 22 dicembre 2013.
Articolo 42
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata
(di cui all’articolo 40)
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Direttiva 2004/83/CE del Consiglio |
(GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12). |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all’articolo 39)
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Direttiva |
Termine di recepimento |
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2004/83/CE |
10 ottobre 2006 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Direttiva 2004/83/CE |
La presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
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Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a) |
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— |
Articolo 2, lettera b) |
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Articolo 2, lettere da b) a g) |
Articolo 2, lettere da c) a h) |
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— |
Articolo 2, lettera i) |
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Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera j) primo e secondo trattino |
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— |
Articolo 2, lettera j), terzo trattino |
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— |
Articolo 2, lettera k) |
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Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera l) |
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Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera m) |
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Articolo 2, lettera k) |
Articolo 2, lettera n) |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
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— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
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— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
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Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 |
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Articolo 20, paragrafi 6 e 7 |
— |
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Articolo 21 |
Articolo 21 |
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Articolo 22 |
Articolo 22 |
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Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
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Articolo 23, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma |
— |
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Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma |
— |
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Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 |
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Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
|
Articolo 25 |
Articolo 25 |
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Articolo 26, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 26, paragrafi da 1 a 3 |
|
Articolo 26, paragrafo 4 |
— |
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Articolo 26, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
|
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 27, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 28, paragrafo 2 |
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Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
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Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
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Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Articolo 29, paragrafo 2 |
— |
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Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
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Articolo 30 |
Articolo 31 |
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Articolo 31 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
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— |
Articolo 32, paragrafo 2 |
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Articolo 32 |
Articolo 33 |
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Articolo 33 |
Articolo 34 |
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Articolo 34 |
Articolo 35 |
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Articolo 35 |
Articolo 36 |
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Articolo 36 |
Articolo 37 |
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Articolo 37 |
Articolo 38 |
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Articolo 38 |
Articolo 39 |
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Articolo 40 |
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Articolo 39 |
Articolo 41 |
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Articolo 40 |
Articolo 42 |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.