02011L0035 — IT — 02.07.2014 — 002.005


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►B

DIRETTIVA 2011/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

relativa alle fusioni delle società per azioni

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 110 dell'29.4.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2013/24/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

365

10.6.2013

►M2

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 369, 24.12.2014, pag.  80 (2011/35/UE)

►C2

Rettifica, GU L 014, 18.1.2017, pag.  17 (2011/35/UE)

►C3

Rettifica, GU L 089, 1.4.2017, pag.  18 (2011/35/UE)




▼B

DIRETTIVA 2011/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

relativa alle fusioni delle società per azioni

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1.  Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

 per il Belgio:

 

 la société anonyme/de naamloze vennootschap;

 per la Bulgaria:

 

 акционерно дружество;

 per la Repubblica ceca:

 

 akciová společnost;

 per la Danimarca:

 

 aktieselskaber;

 per la Germania:

 

 die Aktiengesellschaft;

 per l’Estonia:

 

 aktsiaselts;

 per l’Irlanda:

 

 public companies limited by shares, e public companies limited by guarantee having a share capital;

 per la Grecia:

 

 ανώνυμη εταιρία;

 per la Spagna:

 

 la sociedad anónima;

 per la Francia:

 

 la société anonyme;

▼M1

 Croazia:

 

 dioničko društvo;

▼B

 per l’Italia:

 

 la società per azioni;

 per Cipro:

 

 Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

 per la Lettonia:

 

 akciju sabiedrība;

 per la Lituania:

 

 akcinė bendrovė;

 per il Lussemburgo:

 

 la société anonyme;

▼C2

 per l'Ungheria:

 

 nyilvánosan működő részvénytársaság;

 per Malta:

 

 kumpannija pubblika ta' responsabbiltà limitata/public limited liability company;

▼B

 per i Paesi Bassi:

 

 de naamloze vennootschap;

 per l’Austria:

 

 die Aktiengesellschaft;

 per la Polonia:

 

 spółka akcyjna;

 per il Portogallo:

 

 a sociedade anónima;

 per la Romania:

 

 societate pe acțiuni;

 per la Slovenia:

 

 delniška družba;

 per la Slovacchia:

 

 akciová spoločnost’;

 per la Finlandia:

 

 julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

 per la Svezia:

 

 aktiebolag;

 per il Regno Unito:

 

 public companies limited by shares, e public companies limited by guarantee having a share capital.

2.  Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.

3.  Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di una procedura di scioglimento delle società insolventi, di concordato giudiziale, di concordato preventivo o di altre procedure affini.

▼M2

4.  Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi alla società o alle società che sono soggette all’uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼B



CAPO II

DISCIPLINA DELLA FUSIONE MEDIANTE L’INCORPORAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI UNA O PIÙ SOCIETÀ E DELLA FUSIONE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ NUOVA

Articolo 2

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l’incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

Articolo 3

1.  Ai sensi della presente direttiva per «fusione mediante incorporazione» si intende l’operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un’altra l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2.  La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

Articolo 4

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per «fusione mediante costituzione di una nuova società» l’operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2.  La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.



CAPO III

FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE

Articolo 5

1.  Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.

2.  Il progetto di fusione indica almeno:

▼C1

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;

▼B

b) il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l’importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;

f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

Articolo 6

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma del presente articolo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 7

1.  La fusione deve essere deliberata almeno dall’assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale delibera di approvazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto sociale.

2.  Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dall’operazione.

3.  La deliberazione verte sull’approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell’atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

Articolo 8

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la pubblicazione prescritta all’articolo 6 deve essere fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) tutti gli azionisti della società incorporante devono avere il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell’articolo 11, paragrafo 1;

c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un’assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 9

1.  Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Tale relazione descrive inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2.  Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l’assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché questi ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.

Articolo 10

1.  Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un’autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2.  Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio proposto;

b) indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

La relazione descrive inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3.  Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

4.  Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

Articolo 11

1.  Almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a) il progetto di fusione;

b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;

c) se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all’articolo 9;

e) se applicabile, la relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 2 ), e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi.

2.  La situazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell’ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:

a) non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;

b) le valutazioni contenute nell’ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre tuttavia tener conto:

 degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

 delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3.  Ciascun azionista che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1.

Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4.  Una società non è esentata dall’obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

Articolo 12

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.

Articolo 13

1.  Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

▼C1

2.  A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

▼B

3.  La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, l’articolo 13 si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

Articolo 15

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un’assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli ovvero a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

Articolo 16

1.  Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2.  Il notaio o l’autorità competente a redigere l’atto pubblico deve verificare e certificare l’esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per cui egli esplica la propria funzione di notaio o la propria autorità, nonché del progetto di fusione.

Articolo 17

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 18

1.  Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.

2.  La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.

Articolo 19

1.  La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;

b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;

c) la società incorporata si estingue.

2.  Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società; oppure

b) dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3.  Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell’opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

Articolo 20

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell’organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

Articolo 21

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22

1.  Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

a) la nullità dev’essere dichiarata con sentenza;

b) le fusioni efficaci ai sensi dell’articolo 17 possono essere dichiarate nulle solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l’atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell’assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c) l’azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione diventa opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE;

f) l’opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 2009/101/CE;

g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data in cui la fusione ha efficacia;

h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un’autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un’autorità giudiziaria. Il paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g) e h) si applica per analogia all’autorità amministrativa. Questa azione di nullità non potrà più essere esercitata dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la fusione ha efficacia.

3.  Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.



CAPO IV

FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ

Articolo 23

1.  Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 della presente direttiva si applicano, fatti salvi gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l’espressione «società incorporante» indica la società nuova.

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva si applica anche alla società nuova.

2.  Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l’atto costitutivo o il progetto dell’atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall’assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.



CAPO V

INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN UN’ALTRA CHE POSSIEDE ALMENO IL 90 % DELLE AZIONI DELLA PRIMA

Articolo 24

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l’operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all’assemblea generale. Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capo III. Tuttavia, gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21.

Articolo 25

Gli Stati membri non applicano l’articolo 7 alle operazioni di cui all’articolo 24, se sussistono le condizioni seguenti:

a) la pubblicazione prescritta all’articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all’operazione almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti;

b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c) è fatta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 26

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se tutte le azioni e gli altri titoli, indicati all’articolo 24, della società o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

Articolo 27

▼C3

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sussistono le condizioni seguenti:

▼B

a) la pubblicazione prescritta all’articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);

c) è fatta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 28

Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:

a) gli azionisti minoritari della società incorporata devono avere il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;

b) nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;

c) in caso di disaccordo su questa contropartita, quest’ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.

Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.

Articolo 29

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all’articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.



CAPO VI

ALTRE OPERAZIONI ASSIMILATE ALLA FUSIONE

Articolo 30

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all’articolo 2, che il conguaglio in denaro superi l’aliquota del 10 %, si applicano i capi III e IV nonché gli articoli 27, 28 e 29.

Articolo 31

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 e 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano di conseguenza, si applicano ove opportuno il capo III, salvo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capi IV e V.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

La direttiva 78/855/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2011.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

PARTE A



Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 32)

Direttiva 78/855/CEE del Consiglio

(GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36).

 

Allegato I, punto III. C dell’atto di adesione del 1979

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89).

 

Allegato I, punto II. d) dell’atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157).

 

Allegato I, punto XI.A.3 dell’atto di adesione del 1994

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194).

 

Allegato II, punto 4.A.3 dell’atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338).

 

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 78/855/CEE di cui all’articolo 1 e nell’allegato, sezione A.3

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

limitatamente all’articolo 2

PARTE B



Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 32)

Direttiva

Termine di recepimento

78/855/CEE

13 ottobre 1981

2006/99/CE

1o gennaio 2007

2007/63/CE

31 dicembre 2008

2009/109/CE

30 giugno 2011




ALLEGATO II



Tavola di concordanza

Direttiva 78/855/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articoli da 2 a 4

Articoli da 2 a 4

Articoli da 5 a 22

Articoli da 5 a 22

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articoli da 24 a 29

Articoli da 24 a 29

Articoli 30 e 31

Articoli 30 e 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Allegato I

Allegato II



( 1 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)

( 2 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.