02011D0891 — IT — 15.07.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 9532]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/891/UE)

(GU L 344 del 28.12.2011, pag. 51)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/239 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2019

  L 39

7

11.2.2019

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1161 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2021

  L 252

1

15.7.2021




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2011

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 9532]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/891/UE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al cotone (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato 281-24-236x3006-210-23, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;

b) 

mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;

c) 

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  
Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «cotone».
2.  
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.  
Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2.  
Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

▼M2

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.

▼B

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

▼M2

Articolo 8

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

▼B




ALLEGATO

▼M2

a)    Richiedente e titolare dell'autorizzazione



Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell'Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.

▼B

b)    Designazione e specifiche dei prodotti

1) 

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;

2) 

mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 o da esso ottenuti;

3) 

prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone a eccezione della coltivazione.

Il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 (Gossypium hirsutum), descritto nella domanda, esprime le proteine Cry1Ac e Cry1F che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri e la proteina PAT, utilizzata come marcatore genetico, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

c)    Etichettatura

1) 

Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «cotone»;

2) 

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5 di cui all’articolo 2, lettere b) e c) della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

d)    Metodo di rilevamento

— 
Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5;
— 
metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento designato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato in http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;
— 
materiale di riferimento: ERM®-BF422, disponibile tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

e)    Identificatore unico

DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5

f)    Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), identificativo del record: cfr. [da completare alla notifica].

g)    Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

Non applicabili.

h)    Piano di monitoraggio

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato su Internet]

i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per l’uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabili.

Nota: In futuro può rendersi necessaria la modifica dei link ai documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.