2011D0884 — IT — 04.07.2013 — 001.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2011 recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 343, 23.12.2011, p.140) |
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2013 |
L 162 |
10 |
14.6.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2011
recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/884/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:|
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 2 ), stabiliscono il divieto di commercializzare nell’Unione alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato dimostrato in maniera adeguata e sufficiente che esso è privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, che non fuorvia il consumatore o l’utilizzatore e che non differisce dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali. |
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(2) |
Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63»; i suddetti paesi ne hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi volte a rilevare la presenza di tale organismo geneticamente modificato (OGM) non autorizzato, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63». |
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(3) |
Dato il persistere delle segnalazioni e dato che le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» dai prodotti originari della Cina o da essa spediti, è stata adottata la decisione 2008/289/CE della Commissione ( 3 ) che ha introdotto provvedimenti d’emergenza contro la presenza dell’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso. Tale decisione stabilisce che, prima dell’immissione in commercio, gli operatori devono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato un rapporto d’analisi attestante che la partita di prodotti a base di riso non è stata contaminata con riso geneticamente modificato Bt 63. Inoltre, la decisione prevede che, per quanto riguarda i prodotti presentati all’importazione o già sul mercato, gli Stati membri adottino provvedimenti adeguati, come campionamenti casuali e analisi basate su un metodo specifico ivi descritto. |
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(4) |
Nel marzo 2010, la Germania ha notificato mediante il sistema RASFF la presenza di nuove varietà di riso contenenti elementi genetici non autorizzati che codificano per la resistenza agli insetti e con caratteristiche simili all’OGM Kefeng 6. Successivamente sono pervenute altre segnalazioni analoghe che, oltre al Kefeng 6, indicavano anche la presenza di un’altra linea di riso resistente agli insetti che contiene elementi genetici simili a quelli dell’OGM Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 e KMD1 non sono autorizzati né nell’Unione né in Cina. |
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(5) |
Le notifiche RASFF sono state tutte trasmesse alle autorità cinesi competenti; inoltre, nel giugno 2010 e nel febbraio 2011 la Commissione ha inviato una richiesta scritta alle autorità cinesi affinché adottassero i provvedimenti necessari per rispondere al numero crescente di segnalazioni. |
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(6) |
Al fine di valutare lo stato d’attuazione della decisione 2008/289/CE, l’Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato nell’ottobre 2008 un’ispezione in Cina, cui ha fatto seguito un’altra nel marzo 2011. Dalle conclusioni della missione del 2008 e dai primi risultati della missione del 2011 è emerso che esistono incertezze circa la quantità, il tipo e il numero di varietà di riso geneticamente modificate che potrebbero aver contaminato prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti, e che, pertanto, sussiste un rischio elevato che OGM non autorizzati continuino ad essere introdotti in tali i prodotti. |
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(7) |
Alla luce delle risultanze delle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario del 2008 e del 2011, nonché delle numerose notifiche RASFF relative ai casi di riso geneticamente modificato non autorizzato, occorre inasprire di conseguenza le misure previste alla decisione 2008/289/CE al fine impedire l’immissione in commercio nell’UE di prodotti contaminati. È pertanto necessario sostituire la decisione 2008/289/CE con la presente decisione. |
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(8) |
Dal momento che i prodotti a base di riso geneticamente modificato non sono autorizzati nell’Unione, è opportuno estendere il campo di applicazione dei provvedimenti previsti dalla decisione 2008/289/CE, limitato alla varietà di riso geneticamente modificato «Bt 63», a tutti gli organismi geneticamente modificati riscontrati nei prodotti a base di riso originari della Cina o da essa spediti. L’obbligo previsto dalla decisione 2008/289/CE di produrre una prova dei metodi di campionamento e di analisi attestante l’assenza di prodotti a base di riso geneticamente modificato andrebbe mantenuto. Tuttavia, è opportuno rafforzare i controlli degli Stati membri aumentando la frequenza dei prelievi e delle analisi da effettuarsi su tutte le partite di prodotti a base di riso originari della Cina e imporre agli operatori del settore alimentare l’obbligo di comunicare in anticipo la data, l’ora e l’effettivo luogo d’arrivo previsti della partita. |
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(9) |
I metodi di campionamento sono fondamentali ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili; è quindi opportuno definire un protocollo comune di campionamento e di analisi per verificare l’assenza di riso geneticamente modificato in prodotti importati originari della Cina. I principi di una procedura di campionamento affidabile, nel caso dei prodotti agricoli sfusi, sono enunciati nella raccomandazione 2004/787/CE della ommissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 ( 4 ) e, nel caso dei prodotti alimentari preimballati, nella norma CEN/TS 15568 o equivalente. Per quanto riguarda i mangimi, si applicano i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali ( 5 ). |
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(10) |
Dato il numero di casi potenziali di riso geneticamente modificato, la mancanza di metodi di rilevamento convalidati e di campioni di controllo di qualità e quantità adeguate e al fine di agevolare i controlli, è opportuno sostituire i metodi di campionamento e di analisi di cui alla decisione 2008/289/CE con i metodi di screening analitico di cui all’allegato II. |
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(11) |
I nuovi metodi analitici proposti devono basarsi sulla raccomandazione 2004/787/CE. Si tiene conto in particolare del fatto che i metodi attualmente disponibili sono di natura qualitativa e dovrebbero consentire la rilevazione di OGM non autorizzati per i quali non esiste una soglia di tolleranza in materia di campionamento e di analisi. |
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(12) |
Il laboratorio di riferimento europeo per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL-GMFF) presso il Centro comune di ricerca (JRC) ha verificato e confermato l’idoneità dei metodi di screening proposti per la rilevazione del riso geneticamente modificato. |
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(13) |
Ai fini delle attività di campionamento e di rilevazione necessarie per impedire l’immissione in commercio di prodotti a base di riso non autorizzato, è necessario che gli operatori e i servizi ufficiali applichino i metodi di campionamento e di analisi previsti all’allegato II. Occorre in particolare che si tenga conto delle indicazioni fornite dall’EURL-GMFF relative all’applicazione di detti metodi. |
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(14) |
I prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina di cui all’allegato I devono essere immessi in libera pratica solo se sono accompagnati dal rapporto d’analisi e dal certificato sanitario rilasciato dall’Entry/Exit Inspection and Quarantine Bureau (l’Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese sulla base dei modelli presentati negli allegati III e IV della presente decisione. |
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(15) |
Per poter disporre di una valutazione costante delle misure di controllo, è opportuno imporre agli Stati membri l’obbligo di riferire regolarmente alla Commissione in merito ai controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti a base di riso originari o provenienti dalla Cina. |
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(16) |
Le misure previste dalla presente decisione devono essere proporzionate e non devono imporre restrizioni al commercio più di quanto sia necessario. Sono pertanto da applicarsi esclusivamente ai prodotti originari o spediti dalla Cina, potenzialmente contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato. Data la varietà di prodotti che potrebbero essere contaminati da riso geneticamente modificato non autorizzato è opportuno assoggettare a tali misure tutti i prodotti alimentari e tutti i mangimi contenenti riso tra i loro ingredienti. Alcuni prodotti, tuttavia, possono anche non contenere, essere costituiti o essere ottenuti da riso. Sembra dunque giustificato permettere agli operatori di fornire una semplice dichiarazione se il prodotto non contiene, non è costituito o non è ottenuto da riso, evitando così l’analisi e la certificazione obbligatorie. |
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(17) |
La possibile contaminazione di prodotti a base di riso con linee di riso GM non autorizzato andrà riesaminata tra sei mesi al fine di valutare se le misure previste dalla presente decisione sono ancora necessarie. |
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(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. La presente decisione si applica ai prodotti figuranti nell’allegato I originari della Cina o da essa spediti.
2. Gli Stati membri possono effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II della presente decisione, su alimenti e mangimi originari della Cina o da essa spediti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, al fine di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. La presente decisione non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato esclusivamente per consumo o uso personali. In caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario della partita.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 6 ), e all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 7 ) relativamente al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
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a) |
Lotto : quantitativo distinto e specificato di materiale |
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b) |
Campione elementare : piccolo quantitativo costante di prodotto prelevato da ciascun punto di campionamento del lotto sull’intero spessore del medesimo (campionamento statico) o dal flusso di prodotti in movimento in un determinato lasso di tempo (campionamento dinamico) |
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c) |
Campione globale : quantità di prodotto ottenuta combinando e mescolando i campioni elementari prelevati da un determinato lotto |
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d) |
Campione di laboratorio : quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l’effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio |
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e) |
Campione da analizzare : campione di laboratorio omogeneizzato, costituito dall’intero campione di laboratorio o da una sua frazione rappresentativa. |
Articolo 3
Notifica preventiva
1. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita e la natura della stessa alle autorità competenti al posto di ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, secondo i casi. Gli operatori indicano inoltre la denominazione del prodotto specificando se si tratta di un alimento o di un mangime.
2. A tal fine, essi compilano le parti pertinenti del documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 136/2004 ( 8 ) e lo trasmettono alle autorità competenti al posto d’ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, a seconda dei casi, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all’allegato I che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti dal riso.
Articolo 4
Condizioni di importazione
1. Ciascuna partita di prodotto di cui all’articolo 1 è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau (Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese (AQSIQ). Il rapporto di analisi e il certificato sanitario sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.
2. Se un prodotto figurante nell’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita, attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso. Tale dichiarazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.
3. Il campionamento e l’analisi ai fini del rapporto di analisi di cui al paragrafo 1 rispettano le modalità indicate nell’allegato II.
4. Ogni partita è contrassegnata dal codice figurante sul certificato sanitario. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
Articolo 5
Controlli ufficiali
1. Ogni partita di prodotti di cui all’articolo 1 è sottoposta a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4.
2. Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta.
3. Se una partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto.
4. L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli fisici.
5. Al termine dei controlli di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’autorità competente:
a) compila la sezione pertinente della parte II del DCE o, se del caso, del DVCE, e il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento.
Il DCE, o se del caso il DVCE possono essere compilati solo quando il risultato dell’analisi di cui al paragrafo 3 è disponibile;
b) fanno e conservano una copia del DCE o, se del caso, del DVCE, firmato e timbrato.
L’originale del DCE o, se del caso, del DVCE, accompagna la partita durante il trasporto successivo fino alla destinazione indicata nel DCE o nel DVCE.
6. L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE. Questo requisito si applica anche alle partite sottoposte a prova in conformità all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Le relazioni alla Commissione
1. Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti di cui all’articolo 1.
Le relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.
2. La relazione contiene le seguenti informazioni:
a) il numero di partite da cui sono stati prelevati e analizzati campioni;
b) i risultati dei controlli di cui all’articolo 5;
c) il numero di partite che sono state respinte a causa della mancanza del certificato sanitario o del rapporto di analisi.
Articolo 7
Frazionamento delle partite
Le partite non sono frazionate finché le autorità competenti non hanno completato tutti i controlli ufficiali.
In caso di frazionamento dopo un controllo ufficiale, una copia autenticata del certificato sanitario e del rapporto di analisi accompagna ogni lotto della partita frazionata.
Articolo 8
Costi
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall’analisi, dall’immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.
Articolo 9
Disposizionii transitorie
Fino al 5 agosto 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per i prodotti dell’allegato I, corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60, 1905 90 90 e 2103 90 90, che sono arrivati fisicamente nell’UE prima del 4 luglio 2013, anche se il DCE non è stato trasmesso all’autorità competente almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, a condizione che gli altri requisiti di cui all’articolo 3 siano soddisfatti.
Fino al 5 ottobre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’allegato I corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60, 1905 90 90 e 2103 90 90, che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che l’autorità competente abbia eseguito il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.
Articolo 10
Riesame delle misure
Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate periodicamente per tener conto, se del caso, dei nuovi sviluppi per quanto concerne la presenza di OGM non autorizzati nei prodotti originari della Cina o da essa spediti o dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di campionamento e di analisi di cui alla presente decisione.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 2008/289/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI
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Prodotto |
Codice NC |
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Risone (riso «paddy») |
1006 10 |
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Riso semigreggio (bruno) |
1006 20 |
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Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
1006 30 |
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Rotture di riso |
1006 40 00 |
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Farina di riso |
1102 90 50 |
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Semole e semolini di riso |
1103 19 50 |
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Agglomerati di riso |
1103 20 50 |
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Grani di riso in fiocchi |
1104 19 91 |
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Cereali, schiacciati o in fiocchi (esclusi avena, frumento «grano», segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi) |
1104 19 99 |
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Amido di riso |
1108 19 10 |
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Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
1901 10 00 |
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Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova |
1902 11 00 |
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Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova |
1902 19 |
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Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) |
1902 20 |
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Altre paste alimentari (diverse dalle paste non cotte, non farcite né altrimenti preparate e diverse dalle paste farcite, anche cotte o altrimenti preparate) |
1902 30 |
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Alimenti preparati ottenuti per soffiatura o tostatura da cereali o da prodotti a base di cereali, ottenuti dal riso |
1904 10 30 |
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Preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati |
1904 20 10 |
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Alimenti preparati ottenuti da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati, a base di riso (escluse preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati) |
1904 20 95 |
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Riso, precotto o altrimenti preparato, non specificato o incluso altrove (escluse farine, semole e semolini, preparazioni di alimenti ottenute da cereali soffiati o tostati o da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e da fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati) |
1904 90 10 |
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Cialde di riso |
ex190590 20 |
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Biscotti |
1905 90 45 |
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Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
1905 90 55 |
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Prodotti estrusi o espansi, dolcificati (per esempio torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, panettone di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria) |
1905 90 60 |
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Prodotti estrusi o espansi, non dolcificati, né salati o aromatizzati (per esempio pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) |
1905 90 90 |
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Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti |
2103 90 90 |
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Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso con un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 % |
2302 40 02 |
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Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso diverse da quelle aventi un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 % |
2302 40 08 |
ALLEGATO II
Metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali dell’assenza di organismi geneticamente modificati non autorizzati nei prodotti a base di riso originari della Cina
1. Disposizioni generali
I campioni destinati ai controlli ufficiali al fine di verificare l’assenza di riso GM nei prodotti a base di riso sono prelevati secondo le modalità indicate nel presente allegato. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite da cui sono prelevati.
2. Campionamento
2.1. Campionamento di partite di prodotti sfusi e preparazione dei campioni da analizzare
Il numero di campioni elementari che compongono il campione globale e la preparazione dei campioni da analizzare sono conformi alla raccomandazione 2004/787/CE e regolamento (CE) n. 152/2009 relativo agli alimenti per animali. Il campione di laboratorio è di 2,5 kg, ma può essere ridotto a 500 grammi per alimenti e mangimi trasformati. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 dal campione globale è prelevato un secondo campione di laboratorio.
2.2. Campionamento degli alimenti e dei mangimi preimballati
Il numero dei campioni elementari per la costituzione del campione globale è determinato conformemente alla norma ►M1 CEN/TS 15568:2007 ◄ o equivalente, conformemente alla quale è effettuata anche la preparazione dei campioni da analizzare. Il campione di laboratorio è di 2,5 kg, ma può essere ridotto a 500 grammi per alimenti e mangimi trasformati. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, dal campione globale è prelevato un secondo campione di laboratorio.
3. Analisi del campione di laboratorio
L’analisi di laboratorio è effettuata al punto d’origine in un laboratorio designato dall’Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ), e prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione europea, in un laboratorio di controllo ufficiale designato da uno Stato membro. I test di screening sono eseguiti conformemente al metodo basato sulla PCR in tempo reale, pubblicato dal Laboratorio europeo di riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (EURL-GMFF) ( 9 ), almeno per i seguenti elementi genetici: il promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore (CaMV), il terminatore NOS (nopalina sintasi) di Agrobacterium tumefaciens e gli elementi manipolati/geni CryIAb, CryIAc e/o CryIAb/CryIA del Bacillus thuringiensis.
Nel caso dei campioni di granelle, il laboratorio di controllo designato preleva dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 grammi (equivalenti a 10 000 grani di riso). I quattro campioni da analizzare sono macinati e poi analizzati separatamente. Da ciascun campione sono effettuate due estrazioni. Ogni estrazione è sottoposta a una prova PCR per ciascun elemento geneticamente modificato, secondo i metodi di screening indicati al punto 4.
Per i prodotti trasformati quali farina, pasta o amido, un campione da analizzare di 125 g è preparato dal campione di laboratorio omogeneizzato. Il campione da analizzare è macinato e da esso sono effettuate due estrazioni, ciascuna delle quali è sottoposta a una prova PCR per ciascun elemento geneticamente modificato, secondo i metodi di screening indicati al punto 4.
La partita è considerata non conforme se almeno un elemento GM è rilevato in almeno un campione da analizzare prelevato dalla stessa secondo gli orientamenti forniti nella relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea (EURL-OGM).
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4. |
Sono impiegati i metodi di analisi sotto indicati. a) per lo screening per il promotore 35S del virus mosaico del cavolfiore (CaMV) il terminatore NOS (nopalina sintasi) di Agrobacterium tumefaciens: ISO 21570: 2005 Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products—quantitative nucleic acid based methods (Metodi di analisi per il rilevamento di organismi geneticamente modificati e prodotti derivati—metodi quantitativi basati sull’acido nucleico). Allegato B1. H.-U. Waiblinger et al., (2008) «Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products» Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228. E. Barbau-Piednoir et al., (2010) «SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of “35S promoter” and “NOS terminator” elements in food and feed products» Eur. Food Res. and Technol Volume 230, 383-393. Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121; b) per lo screening degli elementi manipolati CryIAb, CryIAc e/o CryIAb/CryIAc del Bacillus thuringiensis: E. Barbau-Piednoir et al., (in press) «Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products» Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7. In seguito alla verifica della specificità dei metodi dell’EURL-GMFF su una grande varietà di campioni di riso cinese, tale metodo è considerato adeguata ai fini dello screening. |
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5. |
Per l’applicazione dei suindicati metodi di screening si tiene conto del documento di orientamento pubblicato dall’ ►M1 EURL-OGM ◄ . |
ALLEGATO III
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO
ALLEGATO IV
MODELLO DEL RAPPORTO DI ANALISI
Nota: si prega di compilare un modulo per ciascun campione analizzato
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Parametri da indicare |
Informazioni fornite |
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Nome e indirizzo del laboratorio di prova (1) |
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Codice di identificazione del rapporto di prova (1) |
<<000>> |
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Codice di identificazione del campione di laboratorio (1) |
<<000>> |
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Dimensioni del campione di laboratorio (1) |
X kg |
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In caso di divisione del campione: Numero e dimensioni dei campioni analizzati |
X campioni da analizzare di Y g |
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Numero e dimensioni delle frazioni analizzate (1) |
X frazioni di Y mg |
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Quantità totale di DNA analizzato (1) |
X ng/PCR |
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Sequenza(e) di DNA sottoposta(e) a prova (1): |
Indicare il metodo utilizzato e il valore Ct medio ottenuto Ct per ciascuno dei seguenti elementi: Gene marcatore per il riso: promotore 35S: terminatore NOS: CryIAb/CryIAc: |
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Sequenza(e) di DNA sottoposta(e) a prova: |
Stato di validazione: (ad esempio, interlaboratorio, interna [si prega di indicare in base a quale norma, linea direttiva]) Descrizione delle sequenze di DNA riscontrate (riferimento + geni obiettivo): Specificità del metodo (screening, per determinati costrutti genici o per determinati eventi di trasformazione): Limite di rilevazione assoluto (numero di copie): Limite di rilevazione pratico (limit of detection — LOD) relativo al campione analizzato, se determinato: |
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Descrizione dei controlli positivi per il DNA obiettivo e materiale di riferimento (1) |
Fonte e natura del controllo positivo e del materiale di riferimento (plasmide, DNA genomico, CRM ecc.) |
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Informazioni sul controllo positivo (1) |
Indicare la quantità (in ng di DNA) del controllo positivo analizzato e il valore Ct medio ottenuto |
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Osservazioni |
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(1) Campi obbligatori |
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( 1 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
( 2 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
( 3 ) GU L 96 del 9.4.2008, pag. 29.
( 4 ) GU L 348 del 24.11.2004, pag. 18.
( 5 ) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.
( 6 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
( 7 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
( 8 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
( 9 ) http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu