2011D0432 — IT — 09.04.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

(2011/432/UE)

(GU L 192, 22.7.2011, p.39)

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Decisione del Consiglio del 9 aprile 2014

  L 113

1

16.4.2014




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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2011

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

(2011/432/UE)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

La convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») costituisce una valida base per l’istituzione, su scala mondiale, di un sistema di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e delle convenzioni in materia di alimenti, prevedendo l’assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste legate agli alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione.

(3)

L’articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l’Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(4)

Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 2 ). Come convenuto quando è stata adottata la decisione 2011/220/UE del Consiglio ( 3 ) relativa alla firma della convenzione, l’Unione dovrebbe approvare la convenzione da sola ed esercitare la competenza per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell’Unione.

(5)

Al momento dell’approvazione della convenzione, l’Unione dovrebbe pertanto formulare la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.

(6)

L’Unione dovrebbe inoltre formulare, all’atto dell’approvazione della convenzione, tutte le riserve e le dichiarazioni appropriate consentite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 62 e 63 della convenzione e da essa ritenute necessarie.

(7)

L’Unione dovrebbe dichiarare al riguardo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. Dovrebbe, nel contempo, formulare una dichiarazione unilaterale ai cui sensi s’impegna ad esaminare, in una fase ulteriore, la possibilità di procedere ad un’estensione più ampia del campo d’applicazione.

(8)

L’Unione dovrebbe formulare la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione relativa alle lingue accettate per le comunicazioni tra le autorità centrali. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tale riserva per quanto li riguardi dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto della riserva da formulare.

(9)

L’Unione dovrebbe formulare le dichiarazioni previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, della convenzione. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tali dichiarazioni che li riguardano dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto delle dichiarazioni da formulare.

(10)

Uno Stato membro che necessitasse di far ritirare successivamente la riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o di far modificare o far ritirare le dichiarazioni che lo riguardano di cui all’allegato III o di far aggiungere una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III dovrebbe informarne il Consiglio e la Commissione. L’Unione dovrebbe pertanto procedere alla notifica appropriata presso il depositario.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione e dovrebbero comunicarle le informazioni relative alle leggi, alle procedure e ai servizi di cui all’articolo 57 della convenzione. Al momento in cui l’Unione deposita il suo strumento di approvazione, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («l’Ufficio permanente»), come richiesto dalla convenzione.

(12)

Allorché comunicano alla Commissione le informazioni relative alle rispettive autorità centrali e alle leggi, alle procedure e ai servizi rispettivi, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.

(13)

Uno Stato membro che necessitasse di procedere successivamente a modifiche delle informazioni relative all’autorità centrale o alle leggi, alle procedure e ai servizi, dovrebbe informarne direttamente l’Ufficio permanente comunicando contestualmente la modifica alla Commissione.

(14)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(15)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione europea, la convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»).

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 3

All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione A dell’allegato I della presente decisione.

Articolo 4

1.  All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione dichiara, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell’allegato I della presente decisione.

2.  All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.

Articolo 5

All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione, relativa agli Stati membri che si oppongono all’uso o dell’inglese o del francese nelle comunicazioni tra autorità centrali.

Il testo di tale riserva è accluso come allegato II della presente decisione.

Articolo 6

All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula le dichiarazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione relativa alle informazioni o ai documenti richiesti dagli Stati membri e di cui all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione relativa alle lingue accettate dagli Stati membri oltre alle loro lingue ufficiali, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, della convenzione.

Il testo di tali dichiarazioni è accluso come allegato III della presente decisione.

Articolo 7

1.  Entro il 10 dicembre 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli estremi delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione; e

b) le informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all’articolo 57 della convenzione.

2.  Ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.

3.  Allorché l’Unione deposita lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmette all’Ufficio permanente («l’Ufficio permanente») i singoli moduli relativi al profilo dei paesi compilati dagli Stati membri.

Articolo 8

Uno Stato membro che auspica un ritiro della riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o una modifica o un ritiro della dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III o l’aggiunta di una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III informa il Consiglio e la Commissione del ritiro, della modifica o dell’aggiunta auspicati.

L’Unione procede successivamente alla notifica appropriata presso il depositario conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, della convenzione.

Articolo 9

Uno Stato membro che, dopo la trasmissione iniziale da parte della Commissione del modulo relativo al profilo dei paesi che lo riguarda, desidera modificare le informazioni contenute in tale modulo, ne informa direttamente l’Ufficio permanente o procede direttamente, in caso di uso della versione elettronica del modulo relativo al profilo dei paesi, alla modifica necessaria. Ne informa contestualmente la Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

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ALLEGATO I

Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione

A.   DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE

1. L'Unione europea dichiara che essa esercita la competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione. I suoi Stati membri saranno vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. l'articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori.

5. L'applicazione della convenzione nella cooperazione tra le autorità centrali sarà responsabilità delle autorità centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, un'autorità centrale di uno Stato contraente che necessita di contattare un'autorità centrale di uno Stato membro dell'Unione europea deve rivolgersi direttamente all'autorità centrale in questione. Inoltre gli Stati membri dell'Unione europea assisteranno, se lo riterranno opportuno, a tutte le commissioni speciali che possono essere incaricate del seguito dell'applicazione della convenzione.

B.   DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.




ALLEGATO II

Riserva dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione»), ai sensi dell'articolo 62 della convenzione

L'Unione europea formula la riserva che segue di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione:

la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all'uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.

La Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo si oppongono all'uso dell'inglese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.




ALLEGATO III

Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione»), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione

1.   DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA g), DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti precisati per ciascuno degli Stati membri elencati:

Regno del Belgio

 Per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), il testo completo della decisione o delle decisioni nella copia certificata o nelle copie certificate.

Repubblica ceca

 Il mandato concesso all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42.

Repubblica federale di Germania

 La cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante legale.

 La cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore conosce tali informazioni.

 In caso di domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della persona il cui diritto è stato trasferito.

 In caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti.

Regno di Spagna

 La cittadinanza del creditore.

 La cittadinanza del debitore.

 Il numero del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) sia del creditore che del debitore.

Repubblica francese

Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), sono corredate della decisione in materia di obbligazioni alimentari di cui è chiesta la modifica.

Repubblica di Croazia

I.    Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

1. La domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto deve contenere:

 gli estremi dell'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione e la data di emissione della decisione;

 gli estremi del conto bancario del creditore (numero di conto, nome della banca, IBAN).

2. Se l'istante è un minore, la domanda dev'essere firmata dal suo rappresentante legale.

La domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto dev'essere corredata dei seguenti documenti:

 l'originale del mandato di esecuzione o della decisione giudiziale, ovvero una copia autenticata di quest'ultima accompagnata dal relativo attestato di esecutività;

 un elenco dettagliato degli arretrati richiesti;

 in caso di domanda esecutiva soggetta ad indicizzazione, il metodo di calcolo dell'indicizzazione e, qualora sussista l'obbligo di pagamento di interessi legali, l'indicazione del tasso degli interessi legali e della data di decorrenza degli interessi mensili;

 gli estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi riconosciuti;

 una traduzione ufficiale in lingua croata di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato;

 la procura concessa all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42 della convenzione.

II.    Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

1. La domanda di emanazione di una decisione nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto deve contenere:

 l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti;

 il periodo per il quale si chiedono gli alimenti;

 informazioni sulla condizione personale e sociale dell'istante (figlio e genitore con il quale il figlio convive);

 ove l'istante ne disponga, informazioni sulla condizione personale e sociale del debitore (genitore con cui il figlio non convive, numero di persone che già ricevono alimenti dal debitore).

2. La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante o, se l'istante è un minore, dal suo rappresentante legale.

La domanda di emanazione di una decisione nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto dev'essere corredata dei seguenti documenti:

 documenti atti a provare il rapporto di filiazione; status coniugale o di unione di fatto dell'istante e del debitore; certificato di nascita del figlio, se la parentela dev'essere accertata in via preliminare;

 il certificato di scioglimento del matrimonio;

 la decisione dell'organo competente sulla cura del figlio o la decisione sull'affidamento del figlio;

 il documento sulla cui base è calcolata l'indicizzazione dell'importo degli alimenti (se previsto nello Stato richiedente);

 una traduzione ufficiale in lingua croata di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato;

 la procura concessa all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42 della convenzione.

III.    Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

1. La domanda di modifica di una decisione deve comprendere:

 il nome dell'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui si chiede la modifica o dell'organo davanti al quale è stato concluso l'accordo relativo agli alimenti;

 la data in cui è stata emessa la decisione o è stato concluso l'accordo e il numero della decisione o dell'accordo;

 nome, cognome e data di nascita delle parti del procedimento;

 il cambiamento di circostanze riguardante la persona che riceve gli alimenti, il debitore, il creditore e la persona che si prende cura del figlio, compreso il fatto che è stata emessa una nuova decisione o è stato concluso un nuovo accordo in relazione alla cura del figlio; il cambiamento relativo alle spese di sussistenza e ad altre circostanze che giustifica la modifica della decisione;

 l'indicazione dell'importo mensile richiesto;

 gli estremi del conto bancario del creditore (numero di conto, nome della banca, IBAN).

2. La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante o, se l'istante è un minore, dal suo rappresentante legale.

La domanda di modifica di una decisione dev'essere corredata dei seguenti documenti:

 l'originale del mandato di esecuzione o della decisione giudiziale, ovvero una copia autenticata di quest'ultima accompagnata dal relativo attestato di esecutività;

 gli estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi riconosciuti;

 una traduzione ufficiale in lingua croata di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato;

 la procura concessa all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42 della convenzione.

IV.    Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

1. La domanda di modifica di una decisione deve comprendere:

 il nome dell'autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui si chiede la modifica o dell'organo davanti al quale è stato concluso l'accordo relativo agli alimenti;

 la data in cui è stata emessa la decisione o è stato concluso l'accordo e il numero della decisione o dell'accordo;

 nome, cognome e data di nascita delle parti del procedimento;

 il cambiamento di circostanze riguardante la persona che riceve gli alimenti, il debitore, il creditore e la persona che si prende cura del figlio, compreso il fatto che è stata emanata una nuova decisione o è stato concluso un nuovo accordo in relazione alla cura del figlio; il cambiamento relativo alle spese di sussistenza e ad altre circostanze che giustifica la modifica della decisione;

 l'indicazione dell'importo mensile pagato prima della presentazione della domanda e della modifica richiesta.

2. La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante.

La domanda di modifica di una decisione dev'essere corredata dei seguenti documenti:

 l'originale del mandato di esecuzione o della decisione giudiziale, ovvero una copia autenticata di quest'ultima accompagnata dal relativo attestato di esecutività;

 una traduzione ufficiale in lingua croata di tutti i documenti effettuata da un traduttore giurato;

 la procura concessa all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42 della convenzione.

Repubblica di Lettonia

 La domanda comprende le informazioni specificate nei pertinenti moduli raccomandati e pubblicati dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ed è corredata di una ricevuta di pagamento dell'imposta statale qualora l'istante non sia esonerato dal pagamento di tale imposta o non benefici di assistenza legale, nonché di documenti che confermino le informazioni presentate nella domanda stessa.

 La domanda indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, dell'istante; il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per le quali si chiedono gli alimenti.

 Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e paragrafo 2, lettere a) e c), che non riguardano gli alimenti destinati ai figli (ai sensi dell'articolo 15) sono corredate di un documento attestante in quale misura l'istante abbia beneficiato dell'assistenza legale gratuita nello Stato d'origine, contenente informazioni sul tipo e sull'importo dell'assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza legale sarà necessaria.

 Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono corredate di un documento che indichi i mezzi di esecuzione scelti dall'istante (procedure di recupero di beni mobili, fondi e/o beni immobili del debitore).

 Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono corredate di un documento contenente il calcolo dei debiti.

 Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), sono corredate di documenti in grado di suffragare le informazioni relative alla situazione finanziaria e alle spese del creditore e/o del debitore.

Repubblica di Malta

I.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

1. La domanda di esecuzione di una decisione comprende:

 la denominazione dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza;

 la data della sentenza;

 dettagli relativi alla cittadinanza del creditore e del debitore, e

 la professione o occupazione.

2. Devono inoltre essere acclusi i seguenti documenti:

 copia autenticata della sentenza unitamente alla formula esecutiva;

 elenco dettagliato degli arretrati e, in caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti;

 estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi oggetto dell'esecuzione;

 copia della domanda unitamente agli allegati, e

 traduzione di tutti i documenti in maltese a cura di un traduttore giurato (professionista).

II.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti nei confronti di figli è corredata dei seguenti documenti:

 importo mensile degli alimenti destinati ai figli per ciascun creditore, e

 motivazioni della domanda relativa alla decisione che devono contenere informazioni sul rapporto tra creditore e debitore e la situazione finanziaria del rappresentante legale del creditore e che devono comprendere informazioni relative a quanto segue:

 

i) spese di mantenimento: alimentazione, salute, abbigliamento, alloggio e istruzione. (Nota: qualora le prestazioni alimentari nei confronti di figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun soggetto);

ii) fonti e importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore, e

iii) spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore in relazione al creditore.

III.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

La domanda di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:

 la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, gli estremi delle parti del procedimento;

 l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;

 un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti, e

 documenti giustificativi da elencare e allegare alla domanda (nota: tali documenti devono essere in originale o copia autenticata).

IV.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:

 la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, gli estremi delle parti del procedimento;

 l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;

 un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti, e

 documenti giustificativi da elencare e allegare alla domanda (nota: tali documenti devono essere in originale o copia autenticata).

Repubblica di Polonia

I.    Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

1. La domanda di riconoscimento di una decisione deve comprendere la denominazione dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento.

2. Devono essere acclusi i seguenti documenti:

 originale del titolo esecutivo (copia autenticata della sentenza unitamente alla formula esecutiva),

 elenco dettagliato degli arretrati,

 estremi del conto bancario sul quale dovrebbero essere trasferiti gli importi oggetto dell'esecuzione,

 copia della domanda unitamente agli allegati,

 traduzione di tutti i documenti in polacco a cura di un traduttore giurato.

3. La domanda, i motivi della domanda, l'elenco degli arretrati e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

4. Qualora il creditore non sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo, occorre indicarne il motivo nella domanda (per esempio smarrimento o distruzione del documento oppure titolo esecutivo non emanato dall'organo giudiziario).

5. In caso di smarrimento del titolo esecutivo, occorre accludere la domanda di ulteriore rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito.

II.    Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

1. La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti per i figli deve indicare l'importo mensile degli alimenti richiesti nel titolo per ciascun creditore.

2. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

3. Nei motivi della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni riguardanti:

a) il rapporto tra creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento giudiziario), altro parente, coniuge, ex coniuge, affine;

b) le informazioni sulla situazione patrimoniale del creditore devono contenere dati relativi:

 all'età, allo stato di salute e al grado d'istruzione del creditore,

 alle spese mensili del creditore (alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prevenzione, spese mediche, riabilitazione, formazione, tempo libero, spese straordinarie ecc.),

 (qualora le prestazioni alimentari nei confronti di figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun soggetto),

 al grado d'istruzione del genitore che si prende cura del creditore minorenne, alla qualifica professionale conseguita e alla professione effettivamente esercitata,

 alle fonti e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore,

 alle spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenne per il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico, in aggiunta al creditore;

c) le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono comprendere anche dati sul grado d'istruzione del debitore, sulla qualifica professionale acquisita e sulla professione effettivamente esercitata.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

III.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:

a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.

2. Nelle motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.

3. La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

IV.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

1. La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:

a) la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

b) l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi.

2. Nelle motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti.

3. La domanda e le relative motivazioni devono essere firmati personalmente dal debitore.

4. Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.).

5. Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove.

6. La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco.

7. Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone.

Repubblica portoghese

I.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

La domanda di esecuzione di una decisione è corredata, oltre che dei documenti di cui all'articolo 25, di quanto segue:

1. l'elenco dettagliato degli arretrati e, in caso di indicizzazione di un credito esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione; in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti;

2. gli estremi completi del conto bancario sul quale devono essere trasferiti gli importi.

II.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)

La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti destinati ai figli, ai sensi dell'articolo 15, è corredata dei seguenti documenti giustificativi:

1. l'importo mensile degli alimenti destinati ai figli richiesti per conto di ciascun creditore;

2. le motivazioni della domanda di emanazione della decisione, nelle quali si devono riferire tutti i fatti a sostegno della domanda stessa e si devono fornire informazioni su:

a) il rapporto tra creditore e debitore: figlio (figlio nato da matrimonio/figlio riconosciuto ufficialmente dal debitore/paternità del figlio riconosciuta con procedimento giudiziario), con presentazione di un certificato che attesti la filiazione/adozione;

b) la situazione finanziaria del rappresentante legale del creditore o dei creditori (genitore o tutore), che comprende dati relativi:

 alle spese di mantenimento mensili: alimentazione, salute, abbigliamento, alloggio e istruzione (qualora le prestazioni alimentari destinate ai figli siano richieste per più di un avente diritto, i dati summenzionati devono essere forniti per ciascun soggetto);

 alle fonti e agli importi del reddito mensile del genitore che si prende cura del creditore;

 alle spese mensili sostenute dal genitore che si prende cura del creditore minorenne, per il proprio mantenimento e per quello di altre persone a suo carico;

3. la domanda e le relative motivazioni, firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale.

III.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)

La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:

1. la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

2. l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;

3. nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti;

4. documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata;

5. sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del creditore o dei creditori ovvero, nel caso dei minori, del loro rappresentante legale.

IV.    Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)

La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti (presentata dal debitore) comprende:

1. la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento;

2. l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi;

3. nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti;

4. documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata;

5. sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del debitore o dei debitori.

Repubblica slovacca

 Informazioni sulla cittadinanza di tutte le parti interessate.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile.

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile.

Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile.

Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Idem come sopra per l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f)

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che al debitore è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.

Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile.

Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario).

Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale dell'Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese.

2.   DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande e i relativi documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue precisate per ciascuno degli Stati membri elencati:

Repubblica ceca: slovacco

Repubblica di Estonia: inglese

Repubblica di Cipro: inglese

Repubblica di Lituania: inglese

Repubblica di Malta: inglese

Repubblica slovacca: ceco

Repubblica di Finlandia: inglese.

3.   DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti in francese, neerlandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in cui devono essere presentati i documenti.

Le informazioni relative alla lingua che dev'essere usata in una determinata parte del territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ( 4 ). Detto manuale può essere consultato sul sito web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Cliccare su:

«Notificazione e comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]»/«Documenti»/«Manuale»/«Belgio»/«Geographical areas of competence» (pag. 13 e segg.)

o andare direttamente al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

e cliccare su «Geographical areas of competence» (pag. 13 e segg.).

▼B




ALLEGATO IV

Dichiarazione unilaterale dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

L’Unione europea rende la seguente dichiarazione unilaterale:

«L’Unione europea sottolinea che annette grande importanza alla convenzione dell’Aia del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Riconosce che un campo di applicazione esteso a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità può accrescere notevolmente l’effetto utile della convenzione permettendo a tutti i creditori di alimenti di beneficiare del sistema di cooperazione amministrativa istituito dalla convenzione.

È in questo spirito che l’Unione europea intende estendere, sin dall’entrata in vigore della convenzione nei suoi confronti, l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.

L’Unione europea s’impegna inoltre ad esaminare, tra sette anni, alla luce dell’esperienza maturata e di eventuali dichiarazioni di estensione di altri Stati contraenti, la possibilità di estendere l’applicazione dell’intera convenzione a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.»



( 1 ) Parere espresso l’11 febbraio 2010 (GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 98).

( 2 ) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

( 3 ) GU L 93 del 7.4.2011, pag. 9.

( 4 ) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.