2011D0331 — IT — 07.06.2014 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose

[notificata con il numero C(2011) 3749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/331/UE)

(GU L 148, 7.6.2011, p.13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013

  L 167

57

19.6.2013

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014

  L 168

112

7.6.2014




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose

[notificata con il numero C(2011) 3749]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/331/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ( 1 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio UE di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2002/747/CE della Commissione ( 2 ) ha fissato i criteri ecologici e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica per le lampadine elettriche. Detti criteri erano validi fino al 31 agosto 2011.

(4)

Tali criteri sono stati rivisti alla luce di sviluppi tecnologici. Alla luce di tale riesame, è opportuno modificare la definizione del prodotto e cambiare il nome del gruppo di prodotti. I nuovi criteri e le rispettive prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per due anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/747/CE.

(6)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per le lampadine elettriche sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/747/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/747/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» comprende tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e ≤ 12 000 per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili.

2.  Sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti «sorgenti luminose» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.

▼M2

Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.

▼B

Articolo 4

A fini amministrativi al gruppo di prodotti «sorgenti luminose» è assegnato il numero di codice «008».

Articolo 5

La decisione 2002/747/CE è abrogata.

Articolo 6

1.  In deroga all’articolo 5, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2002/747/CE.

2.  Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «sorgenti luminose» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 31 agosto 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/747/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

3.  Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

4.  I marchi di qualità ecologica dell’Unione europea attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/747/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi, in particolare, a favorire la riduzione dei danni o dei rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico, con l’uso di risorse sia a livello di fabbricazione che di trattamento/smaltimento di una sorgente luminosa aumentandone la durata media, nonché con l’utilizzo di mercurio riducendo le emissioni totali di detto metallo durante il ciclo di vita di una sorgente luminosa.

I criteri sono inoltre intesi ad incoraggiare l’applicazione delle migliori pratiche (valorizzazione ottimale dell’ambiente) e a rafforzare la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono stabiliti a livelli tali da promuovere l’assegnazione del marchio alle sorgenti luminose la cui fabbricazione ha un impatto ambientale ridotto.

CRITERI

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

1. Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio

2. Accensione e spegnimento

3. Indice di resa del colore

4. Consistenza dei colori

5. Sostanze e miscele pericolose

6. Sostanze recensite in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 )

7. Componenti in plastica

8. Imballaggio

9. Istruzioni per l’uso

10. Responsabilità sociale

11. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica dell’UE.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.

All’occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA

Criterio n. 1 —    Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio

Le sorgenti luminose devono soddisfare i seguenti requisiti:



 

Lampade ad attacco singolo:

Lampade a doppio attacco:

Efficienza energetica

10 % superiore al valore di lumen per watt in conformità ai criteri della classe A

10 % superiore al valore di lumen per watt in conformità ai criteri della classe A

Vita media (ore)

15 000

20 000

Mantenimento del flusso luminoso

80 % a 9 000 ore

90 % a 16 000 ore

Mercurio (mg)

< 1,5

< 3,0

NB:

L’efficienza energetica è definita all’allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione ( 4 ).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si dichiara che i valori relativi a efficienza energetica, durata e mantenimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose diverse da quelle a LED sono stati determinati mediante le procedure di cui alla norma EN 50285.

Per quanto concerne l’efficienza energetica, la durata e il mantenimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose a LED, nonché il tenore in mercurio delle sorgenti luminose a fluorescenza, il richiedente deve fornire rapporti di prova realizzati mediante un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il rapporto deve indicare l’efficienza energetica, la durata, il mantenimento del flusso luminoso e il tenore in mercurio delle sorgenti luminose. Qualora non sia stata eseguita la prova idonea relativa alla durata vale, in attesa dei risultati, la durata indicata sull’imballaggio del prodotto. Il risultato della prova, tuttavia, deve essere comunicato entro 12 mesi dalla data della domanda del marchio di qualità ecologica dell’UE. Per quanto riguarda la prova relativa alla durata, il 75 % dei campioni di prova deve soddisfare i requisiti.

Criterio n. 2 —    Accensione e spegnimento

Per le lampade compatte a fluorescenza (LCF) e per le lampade a LED, il numero di cicli di accensione e spegnimento che la sorgente luminosa è in grado di sopportare prima che si guasti prematuramente deve essere superiore alla durata della lampada espressa in ore.

Per le lampade dichiarate essere in grado di resistere ad un numero elevato di cicli di accensione e spegnimento, questo deve essere superiore a 60 000.

Valutazione e verifica: per le lampade LCF il richiedente deve presentare un rapporto attestante che il numero di cicli di accensione e spegnimento è stato determinato utilizzando un metodo di prova a ciclo rapido (1 minuto acceso, 3 minuti spento) e che la durata è stata determinata secondo le procedure indicate dalla norma EN 50285.

Per le lampade a LED il richiedente deve presentare un rapporto di prova realizzato secondo procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nel rapporto si deve dichiarare il numero di cicli di accensione e spegnimento raggiunti quando il 50 % delle lampade testate LCF o a LED soddisfa i requisiti relativi alla vita media delle lampade di cui alle rispettive norme.

Criterio n. 3 —    Indice di resa cromatica

L’indice di resa cromatica (Ra) della sorgente luminosa deve essere superiore a 85.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto attestante che l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa è stato determinato applicando il metodo di cui al documento CIE 13.3. Il rapporto deve riportare l’indice di resa cromatica della sorgente luminosa.

Criterio n. 4 —    Coerenza dei colori

Lo spread della temperatura di colore correlata (CCT) della sorgente luminosa deve essere compreso in un’ellissi di MacAdam di diametro pari 3 o migliore.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova in cui si indica che lo spread della temperatura di colore correlata (CCT) della sorgente luminosa è compreso in un’ellissi di MacAdam il cui diametro è uguale a 3 o migliore, realizzato secondo procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Criterio n. 5 —    Sostanze e miscele pericolose

In conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o qualsiasi sua parte non deve contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le seguenti indicazioni di pericolo o frasi di rischio.



Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

Indicazione di pericolo (1)

Frase di rischio (2)

H300 Mortale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Mortale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Mortale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro per inalazione

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25/24/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

(1)   Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(2)   Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

Le sostanze o miscele la cui lavorazione ne modifica le proprietà (per esempio non sono più biodisponibili, subiscono un mutamento chimico) in un modo che elimina il rischio identificato sono esonerate dal predetto requisito.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Le sostanze che seguono, o il loro uso, sono esplicitamente esonerati da detto requisito:



Parti omogenee il cui peso sia inferiore a 5 g

Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio sopraelencate

Valutazione e verifica: per ogni parte superiore a 5 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle relative schede di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione delle sostanze e delle miscele devono essere specificati nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Criterio n. 6 —    Sostanze elencate conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga ai criteri di esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Alla data della presentazione della domanda va fatto riferimento al suddetto elenco.

Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori di materie prime e copie delle relative schede di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione delle sostanze e delle miscele devono essere specificati nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Criterio n. 7 —    Componenti in plastica

a) Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui ai criteri 5 e 6.

Inoltre, nel prodotto non vanno aggiunti intenzionalmente il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile);

b) Il tenore in cloro delle componenti in plastica non deve essere superiore al 50 % in peso.

Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal fabbricante in cui si dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche nonché copie delle relative schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze.

Criterio n. 8 —    Imballaggio

Non devono essere usati laminati e composti plastici.

Qualora vengano utilizzate scatole in cartone, queste devono essere costituite all’80 % da materiale riciclato post-consumo.

Qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi devono essere costituiti per almeno il 50 % da materiale riciclato post-consumo.

Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda va fornito un campione dell’imballaggio del prodotto con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

Criterio n. 9 —    Istruzioni per l’uso

Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’uso, figuranti sull’imballaggio o in un foglietto illustrativo a parte, contenenti fra l’altro le avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. In particolare:

a) per le lampade dotate di attacco di connessione classificato E27, E14, B22 o B15, l’imballaggio deve indicare la dimensione relativa e la forma della sorgente luminosa rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza;

b) per le sorgenti luminose ad attacco doppio: le informazioni sull’imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della sorgente luminosa migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza;

c) l’imballaggio deve riportare le istruzioni per la pulizia in caso di rottura di una sorgente luminosa a fluorescenza;

d) la corretta manutenzione delle lampade (la pulizia, ad esempio), affinché sia mantenuto il flusso luminoso;

e) la dicitura: «Spegnere le luci fa risparmiare energia e denaro».

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell’imballaggio o del foglietto illustrativo all’organismo competente incaricato di valutare la domanda.

Criterio n. 10 —    Responsabilità sociale

Durante la produzione delle sorgenti luminose recanti il marchio di qualità ecologica vanno rispettati i principi e i diritti fondamentali in materia di condizioni di lavoro.

Il titolare della licenza deve garantire che durante la produzione delle sorgenti luminose sono rispettate le convenzioni ILO ( 6 ) relative al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla salute e alla sicurezza, alla discriminazione, alla disciplina, alle ore di lavoro, ai salari, alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva.

Valutazione e verifica: il richiedente deve attestare la conformità a tale obbligo e fornire le specifiche dei contratti stipulati con le autorità di controllo, nonché un codice di condotta relativo alle convenzioni ILO oppure una certificazione SA8000.

Criterio n. 11 —    Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica

In caso di utilizzo della versione estesa del Logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo:

«— Ad alta efficienza energetica — permette di risparmiare denaro

 Lunga durata

 Prestazioni verificate».

L’etichetta facoltativa può specificare, se del caso, anche che la sorgente luminosa non contiene mercurio.

Le linee guida relative all’uso dell’etichetta facoltativa in versione estesa sono reperibili nelle Linee guida all’uso del marchio UE di qualità ecologica sul sito internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione di tale etichetta unitamente a una dichiarazione di conformità a detto criterio.



( 1 ) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

( 2 ) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

( 3 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

( 4 ) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

( 5 ) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

( 6 ) http://www.ilo.org/