2011D0303 — IT — 21.10.2011 — 001.001


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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2011

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2011) 3427]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/303/UE)

(GU L 136, 24.5.2011, p.95)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2011

  L 276

62

21.10.2011




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2011

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2011) 3427]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2011/303/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime ( 2 ).

(2)

Con la decisione 2005/627/CE della Commissione ( 3 ), sono stati autorizzati due metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

(3)

A causa di adeguamenti tecnici e dei cambiamenti previsti nella popolazione di suini che, nell’immediato futuro, risulteranno in una probabile assenza di maschi castrati, i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e hanno presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tali metodi, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento della Commissione (CE) n. 1249/2008.

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi.

(5)

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

(6)

Per motivi di certezza del diritto e chiarezza occorre abrogare la decisione 2005/627/CE.

(7)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 3 ottobre 2011.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità all’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nei Paesi Bassi è autorizzato il ricorso ai seguenti metodi:

 l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato,

 l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato,

 l’apparecchio denominato CSB Image-Meater (CBS) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato.

Articolo 2

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di valutazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2005/627/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal ►M1  2 gennaio 2012 ◄ .

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.




ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO NEI PAESI BASSI

PARTE 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)».

2. L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 7 nonché da un computer ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 65,92 – 0,6337 * grasso + 0,0446 * muscolo

laddove:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

Grasso

=

Spessore del grasso HGP7 (inclusa la cotenna), in millimetri, misurato a 6 centimetri dalla linea mediana tra la terzultima e la quartultima costola,

Muscolo

=

spessore in millimetri del muscolo HGP7 (compresa la cotenna), misurato allo stesso tempo e nello stesso punto del grasso.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.

PARTE 2

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)».

2. L’apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo a emissione di infrarossi (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 95 mm.

I valori misurati sono convertiti in risultato di stima della percentuale di carne magra dall’apparecchio CGM medesimo.

3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 66,86 – 0,6549 * grasso + 0,0207 * muscolo

laddove:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

Grasso

=

Spessore del grasso CGM (inclusa la cotenna), in millimetri, misurato a 6 centimetri dalla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

Muscolo

=

spessore in mm del muscolo dorsale CGM (compresa la cotenna), misurato allo stesso tempo e nello stesso punto del grasso.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.

PARTE 3

CSB Image-Meater (CSB)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «CSB Image-Meater (CSB)».

2. Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le tre variabili dell’Image-Meater (16) sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al M. gluteus medius).

I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

laddove le 16 misurazioni oggettive CSB, alla linea mediana, sono le seguenti:

LMP

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S

=

spessore del grasso, spessore minimo di grasso sul muscolo gluteus medius, in millimetri,

F

=

spessore del muscolo, spessore minimo del muscolo tra l’estremità anteriore del muscolo gluteus medius e la parte dorsale del canale midollare (in millimetri),

ML

=

lunghezza del muscolo gluteus medius (in millimetri),

MS

=

spessore medio del bacon sotto il muscolo gluteus medius, in millimetri,

MF

=

spessore medio della carne magra sotto il muscolo gluteus medius, in millimetri,

WL

=

lunghezza media delle vertebre, inclusi i dischi spinali, in millimetri,

Wa,b,c,dS

=

spessore medio del bacon misurato sotto la prima vertebra (a) e sotto tre altre vertebre (b, c, d), in millimetri,

Wa,b,c,dF

=

spessore medio della carne magra misurata sotto la prima vertebra (a) e sotto tre altre vertebre (b, c, d), in millimetri,

ES

=

spessore medio esterno del bacon misurato sopra le quattro vertebre di riferimento, in millimetri

IS

=

spessore medio interno del bacon misurato sopra le quattro vertebre di riferimento, in millimetri.

4. La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dai Paesi Bassi alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 73,5 e 107,5 kg.



( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

( 3 ) GU L 224 del 30.8.2005, pag. 17.