2011D0297 — IT — 23.05.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE 2011/297/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

(GU L 136, 24.5.2011, p.62)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 146, 6.6.2012, pag. 48  (297/2011)




▼B

DECISIONE 2011/297/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

▼C1

(1)

In seguito alla denuncia del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce l’Unione dell’Europa occidentale («UEO»), è necessario garantire, a nome dei dieci Stati membri che partecipano all’UEO, la continuazione di determinati compiti amministrativi dell’UEO restanti dopo la sua chiusura il 30 giugno 2011, in particolare l’amministrazione delle pensioni degli agenti dell’UEO e il piano sociale della UEO, come pure la composizione di eventuali controversie tra la UEO e i suoi ex agenti.

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(2)

A tal fine i compiti amministrativi necessari dovrebbero essere assunti dal centro satellitare dell'Unione europea istituito dall'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio ( 1 ).

(3)

Tutte le spese relative ai compiti sopraindicati dovrebbero essere coperte dai contributi dei dieci Stati membri parti del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce la UEO.

(4)

L'azione comune 2001/555/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'azione comune 2001/555/PESC del Consiglio è così modificata:

▼C1

1) all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  A decorrere dal 1o luglio 2011, a seguito dello scioglimento dell’Unione dell’Europa occidentale (“UEO”), il centro espleta i compiti amministrativi previsti all’articolo 23 bis

▼B

2) è inserito l'articolo seguente:

▼C1

«Articolo 23 bis

Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell’UEO

1.  A decorrere dal 1o luglio 2011, il centro, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito (“i dieci Stati membri”), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell’UEO:

a) amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell’UEO;

b) amministrazione del piano sociale dell’UEO;

c) amministrazione di eventuali controversie tra l’UEO e i suoi ex agenti e attuazione delle decisioni della competente commissione ricorsi;

d) assistenza ai dieci Stati membri in relazione alla liquidazione dei beni dell’UEO.

2.  L’amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell’UEO:

a) ha luogo conformemente al regolamento delle pensioni UEO, in vigore al 30 giugno 2011. Se necessario, detto regolamento può essere modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, nell’ambito del quadro pensionistico delle organizzazioni coordinate;

b) è gestita dalla Sezione comune di amministrazione delle pensioni nell’ambito delle organizzazioni coordinate (“SCAP”). A tal fine il centro, a nome dei dieci Stati membri, conclude un memorandum di intesa entro il 30 giugno 2011. L’UEO può anche essere parte di detto memorandum di intesa. Il memorandum di intesa è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.

Qualsiasi controversia riguardante queste pensioni e riguardante gli ex agenti dell’UEO è composta conformemente al paragrafo 3.

3.  Qualsiasi controversia tra l’UEO e i suoi ex agenti è soggetta al sistema di risoluzione delle controversie dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011.

Il sistema di risoluzione delle controversie è aggiornato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 per la sua attuazione a decorrere dal 1o luglio 2011 nell’ambito del centro.

Lo status di ex agente dell’UEO è disciplinato dal regolamento del personale dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011, da ogni contratto applicabile, da ogni altra decisione dell’UEO applicabile e dal piano sociale dell’UEO.

4.  L’amministrazione del piano sociale dell’UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall’UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante della competente commissione ricorsi e a qualsiasi decisione presa dall’UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 di attuazione di tale decisione.

5.  L’assistenza nelle operazioni di liquidazione dei beni dell’UEO comprende l’amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell’UEO, espletata sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6.

6.  Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all’unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del centro o il suo rappresentante può presenziare le riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.

7.  Il centro assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest’ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non sono sufficienti per coprire tutti i posti necessari, il personale necessario è assunto a contratto. Si applica il regolamento del personale del centro, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

8.  Tutte le voci di spesa derivanti dall’attuazione del presente articolo nonché le entrate ad essa connesse fanno parte di un bilancio separato del centro. Questo bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all’anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, che delibera su proposta del suo presidente, entro il 1o settembre di ogni anno. Il bilancio chiude in pareggio in entrate e spese. Nel bilancio figura l’elenco del personale assunto per svolgere le mansioni di cui al paragrafo 7. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all’UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie. Al fine di costituire un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR, i contributi iniziali, pari al 20 % di tale somma, sono versati entro il 30 giugno 2011. Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 adotta le norme finanziarie necessarie, ispirandosi, nella misura del possibile, alle norme finanziarie del centro, e le norme in materia di controllo del bilancio e discarico. Nelle more dell’adozione di tali norme, si applica il regolamento dell’UEO.

9.  Entro il 30 giugno 2011 il centro concluderà un accordo o un’intesa amministrativa con l’UEO per quanto riguarda l’attuazione del presente articolo, che è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.»

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Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.



( 1 ) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.