02011A1209(01) — IT — 16.07.2018 — 001.001


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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

(GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

  L 129

3

25.5.2018




▼B

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

Lettera dell’Unione europea

Egregio signore,

mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l’Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. 

La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Unione europea.

2. 

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato II originari dell’Unione europea.

3. 

La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all’importazione per i prodotti elencati nell’allegato III originari dell’Unione europea.

4. 

L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato IV originari della Norvegia.

5. 

L’Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato V originari della Norvegia.

6. 

I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1o gennaio 2009.

▼M1 —————

▼B

8. 

Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

9. 

Le norme di origine ai fini dell’applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE anziché l’appendice dell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

10. 

Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11. 

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12. 

Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13. 

Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull’andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l’applicazione dei risultati dei negoziati.

14. 

Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all’applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’applicazione di tali risultati, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

15. 

Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un’operazione di carattere tecnico.

16. 

Le parti ribadiscono il loro impegno, ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo SEE, a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17. 

Per quanto riguarda l’attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell’attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del «primo arrivato, primo servito». Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un’intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati. L’attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell’11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L’amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l’utilizzo dei contingenti e le commissioni d’asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. 

In caso di ulteriore allargamento dell’UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

Mi pregio di confermarLe che l’Unione europea è d’accordo con il contenuto della presente lettera.

La prego di confermare l’accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel, den

image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

signatory




ALLEGATO I



Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Capitolo 01:  Animali vivi

0106

Altri animali vivi

0106.39.10

Fagiani

Capitolo 02:  Carni e frattaglie commestibili

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0208.90.60

Cosce di rane

Capitolo 05:  Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

0511.99.21

Polvere di sangue, non atta all’alimentazione umana né all’alimentazione animale

0511.99.40

Carni e sangue, non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 06:  Piante vive e altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

0601.10 01

Bulbi e tuberi destinati all’orticoltura

0601.10 02

Radici tuberose, zampe e rizomi destinati all’orticoltura

0601.10 09

Altri

0601.20 00

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602.10.10

Talee senza radici o in vitro, di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile, destinate all’orticoltura

0602.10.22

Talee senza radici o in vitro, di Saintpaulia, Scaevola, e Streptocarpus, destinate all’orticoltura

0602.10.23

Talee senza radici o in vitro, di Dendranthema x grandiflora e Chrysanthemum x morifolium, dal 1o aprile al 15 ottobre, destinate all’orticoltura

0602.10.91

Talee senza radici eccetto le talee senza radici o in vitro destinate all’orticoltura

0602.10.92

Marze

0602.20.00

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

0602.30.11

Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, fiorite

0602.30.12

Azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum), anche innestate, non fiorite, dal 15 novembre al 23 dicembre

0602.30.90

Rododendri e azalee, anche innestati, eccetto le azalee da interni (Azalea indica, Rhododendron simsii, Rhododendron indicum)

0602.90.20

Scorte

0602.90.30

Bosso (Buxus), dracena, camelia, araucaria, agrifoglio (Ilex), lauro (Laurus), kalmia, magnolia, palma (Palmae), amamelide (Hamamelis), aucuba, pieris, piracanta (Pyracantha) e stranvaesia, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.41

Alberi e cespugli, diversi da quelli menzionati in precedenza, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.42

Piante perenni, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.50

Piante verdi in vaso dal 15 dicembre al 30 aprile, anche quelle importate nell’ambito di gruppi misti di piante, con zolla di terra o altri mezzi di coltura

0602.90.80

Altro, senza zolla di terra o altri mezzi di coltura

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604.10.00

Muschi e licheni

0604.91.91

Capelvenere (Adianthum) e Asparagus dal 1o novembre al 31 maggio, freschi

0604.91.92

Alberi di Natale, tagliati

0604.91.99

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento, eccetto capelvenere (Adianthum), Asparagus e alberi di Natale

0604.99.00

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, eccetto quelli freschi

Capitolo 07:  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

ex 0703.90.01

Porri dal 20 febbraio al 31 maggio, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704.10.50

Cavoli broccoli, freschi o refrigerati

0704.90.60

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati

0704.90.94

Cavoli verza dal 1o luglio al 30 novembre, freschi o refrigerati

0704.90.96

Cavoli laciniati dal 1o agosto al 30 novembre, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

0705 29 11

Indivie dal 1o aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate

0705 29 19

Cicorie, eccetto le cicorie witloof e le indivie, dal 1o aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708.90.00

Legumi da granella diversi da fagioli e piselli, freschi o refrigerati

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

ex 0709.40.20

Sedani, eccetto i sedani-rapa, dal 15 dicembre al 31 maggio, freschi o refrigerati

0709.70.10

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) dal 1o maggio al 30 settembre, freschi o refrigerati

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710.30.00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati

0710.80.10

Asparagi e carciofi, congelati

0710.80.40

Funghi, congelati

0710.80.94

Cavoli broccoli, congelati

0712

Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712.20.00

Cipolle, secche

0712.31.00

Funghi del genere Agaricus, secchi

0712.32.00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche

0712.33.00

Tremelle (Tremella spp.), secche

0712.39.01

Tartufi, secchi

0712.39.09

Funghi secchi, eccetto quelli del genere Agaricus

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (1)

0713.31.00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, secchi e sgranati

0713.32.00

Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis), secchi e sgranati

0713.33.00

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris), secchi e sgranati

0713.39.00

Fagioli secchi e sgranati, eccetto i fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Heeper, Vigna radiata (L.) Wilczek, i fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis) e i fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

0713.90.00

Legumi da granella secchi e sgranati, eccetto piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0714.10.90

Manioca (cassava), non atta all’alimentazione animale

0714.20.90

Patate dolci, non atte all’alimentazione animale

Capitolo 08:  Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802.40.00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi

0802.50.00

Pistacchi, freschi o secchi

0802.60.00

Noci macadamia, fresche o secche

0802.90.10

Noci di pecàn, fresche o secche

0802.90.99

Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli, freschi o secchi

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804.10.00

Datteri, freschi o secchi

0804.20.10

Fichi, freschi

0804.50.01

Guaiave, fresche o secche

0804.50.02

Manghi, freschi o secchi

0804.50.03

Mangostani, freschi o secchi

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805.40.90

Pompelmi o pomeli, non destinati all’alimentazione animale, freschi o secchi

0805.90.90

Agrumi, freschi o secchi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette, non destinati all’alimentazione animale

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0807.20.00

Papaie, fresche

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808.20.60

Cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809.40.60

Prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0810.20.91

More di rovo, fresche

0810.20.99

More di gelso e morelamponi, fresche

0810.40.90

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, freschi, eccetto i mirtilli rossi del genere «Vaccinium vitis-idaea»

0810.60.00

Durian, freschi

0810.90.90

Altra frutta eccetto fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium, kiwi, durian, camemori, uva spina, ribes a grappoli, compreso il ribes nero, fresca

0811

Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811.90.01

Mirtilli rossi, congelati

0811.90.02

Camemori, congelati

0811.90.04

Mirtilli neri, congelati

0903

Matè

0903.00.00

Matè

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro

0909.10.00

Semi di anice o di badiana

0909.20.00

Semi di coriandolo

0909.30.00

Semi di cumino

0909.40.00

Semi di carvi

0909.50.10

Finocchio

0909.50.20

Bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

0910.30.00

Curcuma

0910.91.00

Miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9

0910.99.90

Altre spezie eccetto zenzero, zafferano, curcuma, miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9, bacche di alloro, foglie di alloro, semi di sedano e timo

Capitolo 10:  Cereali

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008.30.90

Scagliola, non atta all’alimentazione animale

Capitolo 11:  Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1104.29.02

Grano saraceno lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all’alimentazione animale

1104.29.04

Miglio lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all’alimentazione animale

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106.10.90

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, non destinati all’alimentazione animale

1106.30.90

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8, non destinati all’alimentazione animale

1108

Amidi e fecole; inulina

1108.11.90

Amido di frumento (grano) non contenente fecola di patate, non destinato all’alimentazione animale

1108.12.90

Amido di granturco non contenente fecola di patate, non destinato all’alimentazione animale

1108.14.90

Fecola di manioca non contenente fecola di patate, non destinata all’alimentazione animale

1108.19.10

Amido di riso

1108.19.90

Altri amidi e fecole diversi da amido di frumento (grano), amido di granturco, fecola di patate, fecola di manioca e amido di riso, non contenenti fecola di patate, non destinati all’alimentazione animale

1108.20.90

Inulina, non atta all’alimentazione animale

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109.00.90

Glutine di frumento, non destinato all’alimentazione animale

Capitolo 12:  Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1207.50.90

Semi di senape, non destinati all’alimentazione animale

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209.10.00

Semi di barbabietole da zucchero

1209.91.10

Semi di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia e lattuga

1209.91.91

Semi di cavolo

1209.91.99

Semi di ortaggi, eccetto quelli di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia, lattuga e cavolo

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1210.10.00

Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet

1210.20.01

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet

1210.20.02

Luppolina

Capitolo 13:  Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302

Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1302.11.00

Oppio

1302.19.09

Succhi ed estratti vegetali, eccetto gli estratti vegetali miscelati tra loro destinati alla fabbricazione di bevande o di preparati alimentari, eccetto i succhi e gli estratti di aloe, Quassia amara, manna, piretro o delle radici di piante contenenti rotenone; oleoresina di vaniglia

Capitolo 15:  Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

1502.00.90

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03, non destinati all’alimentazione animale

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1503.00.00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504.10.20

Oli di fegato di pesci, non destinati all’alimentazione animale, frazioni solide

1504.20.40

Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, frazioni solide

1504.20.99

Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto le frazioni solide

1504.30.21

Grassi e loro frazioni, di mammiferi marini, non destinati all’alimentazione animale

1505

Grasso di lana e sostanze grasse

1505.00.00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1506.00.21

Grasso di ossa, olio di ossa e olio di piede di bue, non destinati all’alimentazione animale

1506.00.30

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l’olio di ossa e l’olio di piede di bue, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1506.00.99

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l’olio di ossa e l’olio di piede di bue, eccetto le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507.90.90

Olio di soia e sue frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508.10.90

Olio greggio di arachide e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1508.90.90

Olio di arachide e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511.90.20

Olio di palma e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512.11.90

Oli greggi di girasole o di cartamo, non destinati all’alimentazione animale

1512.19.90

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1512.21.90

Olio greggio di cotone, non destinato all’alimentazione animale

1512.29.20

Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1512.29.99

Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513.11.90

Olio greggio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1513.19.20

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.19.99

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.21.90

Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1513.29.20

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1513.29.99

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514.19.90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, tranne quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1514.99.90

Oli di ravizzone, colza o senape e loro frazioni, eccetto gli oli di ravizzone e di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all’alimentazione animale

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515.11.90

Olio greggio di lino e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.19.90

Olio di lino e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.21.90

Olio greggio di granturco e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.29.90

Olio di granturco e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.50.20

Olio greggio di sesamo e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.50.99

Olio di sesamo e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.70

Olio greggio di jojoba e sue frazioni, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.80

Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1515.90.99

Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all’alimentazione animale

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516.10.20

Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, estratti interamente da pesci o mammiferi marini

1516.10.99

Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto quelli estratti interamente da pesci o mammiferi marini

1516.20.99

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, non destinati all’alimentazione animale, eccetto l’olio di castoro idrogenato

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517.90.21

Miscele alimentari liquide di oli vegetali, non atte all’alimentazione animale

1517.90.98

Miscele o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16, eccetto le miscele alimentari liquide di oli vegetali, le miscele alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali, le miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, quelle aventi tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte superiore al 10 %, non atte all’alimentazione alimentare

1518

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518.00.31

Oli siccativi, non destinati all’alimentazione animale

1518.00.41

Olio di lino, cotto, non destinato all’alimentazione animale

1518.00.99

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, eccetto l’olio di tung (di abrasin) e altri oli simili per legno, olio di oiticica, oli siccativi, olio di lino cotto e linossina, non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 16:  Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne):

1602.20.01

di fegato di oca o di anatra

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1603.00.10

Estratti di carne di balena

1603.00.20

Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Capitolo 17:  Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

1701.11.90

Zucchero di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all’alimentazione animale

1701.12.90

Zucchero di barbabietola, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all’alimentazione animale

1701.91.90

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro diversi dallo zucchero greggio, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale

1701.99.91

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in zollette o in polvere

1701.99.95

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in imballaggi per la vendita al dettaglio di peso non superiore a 24 kg

1701.99.99

Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all’alimentazione animale, in imballaggi per la vendita all’ingrosso

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

1702.90.40

Zuccheri e melassi caramellati, compresi «zuccheri e melassi caramellati coloranti», non destinati all’alimentazione animale

Capitolo 20:  Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003.20.00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003.90.09

Funghi, diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, eccetto quelli coltivati

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005.40.03

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della rubrica 20.06 non destinati all’alimentazione animale

2005.91.00

Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006.00.10

Zenzero, cotto nello zucchero o candito (sgocciolato, diacciato o cristallizzato)

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008.19.00

Frutta a guscio e altri semi, eccetto le arachidi, compresi i miscugli

ex 2008.92.09

Miscugli di frutta non contenenti ingredienti di capitoli diversi dal capitolo 8

2008.99.02

Prugne, altrimenti preparate o conservate

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009.11.19

Succhi di arancia, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67

2009.11.99

Succhi di arancia, congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, concentrati, di un valore Brix non superiore a 67

2009.19.19

Succhi di arancia, non congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67

2009.19.99

Succhi di arancia, non congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, di un valore Brix superiore a 67

2009.31.91

Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri

2009.39.91

Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri

2009.41.90

Succo di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg

2009.49.90

Succo di ananasso, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg

2009.80.94

Succo di pesca o succo di albicocca

Capitolo 21:  Preparazioni alimentari diverse

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106.90.31

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

Capitolo 23:  Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

2301.20.10

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, destinati all’alimentazione animale

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309.10.11

Alimenti per cani, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

2309.10.12

Alimenti per gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

2309.90.11

Preparazioni per l’alimentazione degli animali domestici, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

(1)   

Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l’alimentazione animale.




ALLEGATO II



Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Contingenti tariffari consolidati

(quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui contingenti supplementari

Dazio nell’ambito del contingente (NOK/kg)

0201/0202

Carni di animali della specie bovina

900  (1)

900

0

0201 10 00

Carcasse e mezze di carne bovina

0201 20 01

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

0201 20 02

Altri quarti anteriori

0201 20 03

Altri quarti posteriori

0201 20 04

Tagli detti «pistola»

0202 10 00

Carcasse e mezzene

0202 20 01

Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente

0202 20 02

Altri quarti anteriori

0202 20 03

Altri quarti posteriori

0202 20 04

Tagli detti «pistola»

0203

Carni di animali della specie suina

600  (1)

600

0

0203 11 10

Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica

0203 21 10

Carni di animali della specie suina, congelate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica

0206 41 00

Fegati di animali della specie suina, congelati

350

100

5

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

800  (1)

800

0

0207 11 00

di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, fresche o refrigerate

0207 12 00

di galli e galline della specie Gallus domesticus, intere, congelate

0207 24 00

di tacchine e di tacchini, intere, fresche o refrigerate

0207 25 00

di tacchine e di tacchini, intere, congelate

ex 0207 35 00

Petti d’anatra

100

100

30

0210 11 00 (1)

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

400

200

0

0406

Formaggi e latticini

7 200  (3)

2 700

0

0511 99 11/0511 99 21

Polvere di sangue, non adatta all’alimentazione umana

350

50

0

0701 90 22

Patate di primizia dal 1o aprile al 14 maggio

2 500

2 500

0

0705 11 12/11 19

Lattuga iceberg dal 1o marzo al 31 maggio

400  (4)

400

0

0811 10 01/0811 10 09

Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate

2 200  (5) (6)

300

0

1001 10 00

Frumento (grano) duro

5 000  (7)

5 000

0

ex 1002 00 00

Segala autunnale ibrida

1 000  (8)

1 000

0

1005 90 10

Granturco destinato all’alimentazione animale

10 000

10 000

0

1103 13 10

Semole e semolini di granturco destinati all’alimentazione animale

10 000

10 000

0

1209 23 00

Semi di festuca

400  (9)

345

0

1209 24 00

Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

200  (9)

100

0

1601 00 00

Salsicce e salami

400

200

0

1602 49 10

«Bacon crisp»

350

100

0

1602 50 01

Polpette di carne

200

50

0

2009 71 00/2009 79 00

Succhi di mela, anche concentrati

3 300  (5)

1 000

0

2005 20 91

Patate, semilavorate per la produzione di spuntini

3 000  (4)

3 000

0

2009 80 10/2009 80 20

Succo di ribes nero

150  (5)

150

0

ex 2009 80 99

Succo concentrato di mirtilli neri

200  (5)

200

0

(1)   

Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell’OMC sull’agricoltura con l’assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell’OMC relativi agli stessi prodotti.

(2)   

L’aumento del contingente corrisponde al codice tariffario 02.10.1100 al momento della concessione originaria nel 2003.

(3)   

Non si applicheranno più restrizioni riguardo ai tipi di formaggi che possono essere importati in Norvegia.

(4)   

La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: industria di trasformazione.

(5)   

La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: industria delle conserve di frutta e verdura.

(6)   

Fusione dei contingenti esistenti.

(7)   

Criteri dell’utilizzatore finale: produzione di pasta.

(8)   

La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: per la sementa.

(9)   

La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell’utilizzatore finale: soltanto per i prati.




ALLEGATO III



Riduzioni delle tariffe per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell’Unione europea

Tariffa doganale norvegese

Designazione delle merci

Nuovo dazio ad valorem

Nuovo dazio specifico

(NOK/kg)

0209 00 00

Grassi di maiale

 

10,50

0602 10 21

Begonia, tutte le varietà

10  %

 

0602 10 24

Pelargonium

15  %

 

0602 90 62

Asplenium

15  %

 

0602 90 67

Begonia, tutte le varietà

30  %

 

0603 11 20

Rose (dal 1o aprile al 31 ottobre)

150  %

 

0603 14 20

Crisantemi (dal 16 marzo al 14 dicembre)

150  %

 

0603 19 10

Mazzi misti ecc. contenenti fiori classificati con i codici merceologici da 06.03.1110 a 06.03.1420, ma nei quali i fiori non conferiscono ai mazzi il loro carattere essenziale (tuttavia, le piante specificate con i codici merceologici da 06.03.1921 a 06.03.1998 restano classificate nel rispettivo numero di codice)

150  %

 

0603 19 92

Tulipani (dal 1o giugno al 30 aprile)

150  %

 

0603 19 93

Lilium

150  %

 

0603 19 94

Argyranthemum (dal 1o maggio al 31 ottobre)

150  %

 

0603 19 95

Gypsophila

150  %

 

0603 19 96

Alstroemeria

150  %

 

ex 0707 00 90

Cetriolini (dal 1o gennaio al 30 giugno)

 

1,60

2008 99 01

Mele

 

5,75

2009 80 91

Succhi di lampone

 

14,50

2009 80 92

Succhi di fragola

 

14,50




ALLEGATO IV



Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC

Designazione delle merci

Capitolo 2:  Carni e frattaglie commestibili

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0208 90 70

Cosce di rane

Capitolo 5:  Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

0511 99 39

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana, eccetto lo sperma di bovini, eccetto i prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, di animali morti del capitolo 3, eccetto tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge, eccetto le spugne naturali di origine animale, eccetto quelli greggi

Capitolo 6:  Piante vive o altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12

0601 10 10

Giacinti

0601 10 20

Narcisi

0601 10 30

Tulipani

0601 10 40

Gladioli

0601 10 90

Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

0601 20 90

Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

0602 90 41

Alberi da bosco

0602 90 50

Altre piante da pien’aria

0602 90 91

Piante da fiori con boccioli o fiori, escluse le cactacee

0602 90 99

Altro

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:

0604 10 90

Muschi e licheni, eccetto i licheni delle renne

0604 91 20

Alberi di Natale

0604 91 40

Rami di conifere

0604 99 90

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento (esclusi alberi di Natale e rami di conifere)

Capitolo 7:  Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

ex 0704 10 00

Cavoli broccoli, freschi o refrigerati

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 90

Cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (esclusi cavolfiori, cavoli broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli bianchi e rossi)

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0705 29 00

Cicorie eccetto quelle witloof

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708 90 00

Legumi da granella diversi da piselli e fagioli

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 40 00

Sedani, eccetto i sedani-rapa

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

071030.00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

0710 80 61

Funghi del genere Agaricus

0710 80 69

Altri funghi

0710 80 80

Carciofi

0710 80 85

Asparagi

ex 0710 80 95

Cavoli broccoli, congelati

0712

Ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712 20 00

Cipolle

0712 31 00

Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

Tartufi e funghi secchi eccetto quelli del genere Agaricus

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

0713.9000

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette)

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0714 10 91

Manioca (cassava), del tipo utilizzato per il consumo umano, condizionata in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 28 kg, presentata fresca e intera oppure congelata senza pelle, anche tagliata in pezzi

0714 10 98

Manioca (cassava): altro

0714 20 10

Patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 20 90

Patate dolci; altro

Capitolo 8:  Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacchi

0802 60 00

Noci macadamia

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

0802 90 85

Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

0804 10 00

Datteri

0804 20 10

Fichi freschi

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

0805 90 00

Agrumi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette

0806

Uve, fresche o secche

0806 10 10  (1)

Uve da tavola

0806 10 90

Altre uve fresche

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 20 90

Cotogne

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 40 90

Prugnole

0810

Altra frutta fresca

0810 20 90

More di rovo o di gelso e morelamponi

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 50

Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

0810 40 90

Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium eccetto quelli dei generi «Vaccinium vitis-idaea», «Vaccinium myrtillus», «Vaccinium macrocarpon» e «Vaccinium corymbosum»

0810 60 00

Durian

0810 90 50

Ribes nero (cassis)

0810 90 60

Ribes rosso

0810 90 70

Ribes bianco e uva spina, freschi

0810 90 95

Frutta commestibile, fresca [eccetto frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, meloni]

0811

Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811 90 95

Mirtilli rossi del genere «Vaccinium vitis-idaea», camemori, mirtilli neri, congelati

Capitolo 9:  Caffè, tè, mate e spezie

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904 12 00

Pepe (del genere «Piper»), tritato o polverizzato

0904 20 10

Peperoni, non tritati né polverizzati

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, tritati o polverizzati

0905

Vaniglia

0905 00 00

Vaniglia

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

0910 20 90

Zafferano, tritato o polverizzato

0910 91 90

Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati

0910 99 33

Serpillo (Thymus serpyllum), eccetto quello tritato o polverizzato

0910 99 39

Timo (eccetto quello tritato o polverizzato e serpillo)

0910 99 50

Foglie di alloro (lauro)

0910 99 99

Spezie, tritate o polverizzate, eccetto pepe (del genere Piper), pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco e miscele di vari tipi di spezie

Capitolo 11:  Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

1104

Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)

1104 29 01

Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati)

1104 29 03

Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzettati (detti «Grütze» o «grutten»)

1104 29 05

Cereali di orzo, perlati

1104 29 07

Cereali di orzo, soltanto spezzati

1104 29 09

Cereali di orzo [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati) e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»), perlati e soltanto spezzati]

1104 29 11

Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati)

1104 29 18

Cereali mondati (decorticati o pilati), eccetto orzo, avena, granturco, riso o frumento (grano)

1104 29 30

Cereali perlati (eccetto orzo, avena, granturco o riso)

1104 29 51

Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati

1104 29 55

Cereali di segala soltanto spezzati

1104 29 59

Cereali, soltanto spezzati [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]

1104 29 81

Cereali di frumento (grano) [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1104 29 85

Cereali di segala [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1104 29 89

Cereali [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106 10 00

Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e degli altri legumi da granella secchi della voce 0713

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

1106 30 90

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 «frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni» (eccetto le banane)

1108

Amidi e fecole; inulina

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

1108 12 00

Amido di granturco

1108 14 00

Fecola di manioca

1108 19 10

Amido di riso

1108 19 90

Amido [eccetto quello di frumento (grano), granturco, patate, manioca e riso]

1108 20 00

Inulina

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Capitolo 12:  Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

1209 91 10

Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) da sementa

1209 91 30

Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva) da sementa

1209 91 90

Semi di ortaggi da sementa [eccetto quelli di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)]

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1210 10 00

Coni di luppolo freschi o secchi (eccetto quelli tritati, macinati o in forma di pellet)

1210 20 10

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet, arricchiti di luppolina; luppolina

1210 20 90

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet (eccetto quelli arricchiti di luppolina)

Capitolo 13:  Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302

Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1302 19 05

Oleoresina di vaniglia

Capitolo 15:  Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03

1502 00 90

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (eccetto quelli per usi industriali, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati)

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina (eccetto quelle per usi industriali e quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)

1503 00 90

Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (eccetto quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, nonché l’olio di sevo per usi industriali)

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504 10 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente)

1504 10 99

Grassi e oli di pesci e frazioni liquide, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato)

1505

Grasso di lana e sostanze grasse

1505 00 10

Grasso di lana greggio

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1507 10 10

Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini, per usi tecnici o industriali (eccetto per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umanai)

1507 10 90

Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini (tranne quello per usi tecnici o industriali)

1507 90 10

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1507 90 90

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli per usi tecnici o industriali, chimicamente modificati e greggi)

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 10 90

Olio greggio di arachide (eccetto per usi tecnici o industriali)

1508 90 10

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, per usi industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1508 90 90

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per usi tecnici o industriali)

1509

Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 10 10

Olio d’oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio

1509 10 90

Olio d’oliva ottenuto dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, non trattato (eccetto l’olio d’oliva vergine lampante)

1509 90 00

Olio d’oliva e frazioni ottenuti dal frutto dell’olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio (eccetto l’olio d’oliva vergine e chimicamente modificato)

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1510 00 10

Oli greggi

1510 00 90

Altro

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 10 90

Olio greggio di palma (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1511 90 11

Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso non superiore a 1 kg

1511 90 19

Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso superiore a 1 kg o presentate diversamente

1511 90 91

Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1511 90 99

Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 11 10

Oli greggi di girasole o di cartamo, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 11 91

Olio greggio di girasole (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1512 11 99

Olio greggio di cartamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1512 19 10

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 19 90

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)

1512 21 10

Olio greggio di cotone, per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 21 90

Olio greggio di cotone (eccetto quello per usi tecnici e industriali)

1512 29 10

Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1512 29 90

Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 11 10

Olio greggio di cocco (olio di copra), per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1513 11 91

Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1513 11 99

Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentato diversamente (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1513 19 11

Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg

1513 19 19

Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg

1513 19 30

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1513 19 91

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 19 99

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 21 10

Oli greggi di palmisti o di babassù, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1513 21 30

Oli greggi di palmisti o di babassù, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1513 21 90

Oli greggi di palmisti o di babassù in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto gli oli per usi tecnici o industriali)

1513 29 11

Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg

1513 29 19

Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente

1513 29 30

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1513 29 50

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1513 29 90

Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 11 10

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1514 11 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1514 19 10

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1514 19 90

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1514 91 10

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1514 91 90

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1514 99 10

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (tranne quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e greggi)

1514 99 90

Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 11 00

Olio greggio di lino

1515 19 10

Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 19 90

Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 21 10

Olio greggio di granturco, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 21 90

Olio greggio di granturco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 29 10

Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 29 90

Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)

1515 30 90

Olio di castoro e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli destinati alla produzione dell’acido amminoundecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali)

1515 50 11

Olio greggio di sesamo, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1515 50 19

Olio greggio di sesamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 50 91

Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi)

1515 50 99

Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 90 29

Olio greggio di semi di tabacco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 90 39

Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)

1515 90 40

Grassi e oli vegetali greggi e loro frazioni, fissi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 51

Grassi e oli vegetali greggi, solidi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 59

Grassi e oli vegetali greggi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, o greggi, liquidi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, senape, semi di lino, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica; cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)

1515 90 60

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana, i grassi e gli oli greggi e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, semi di senape, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica, cera di mirica, cera del Giapppone e semi di tabacco)

1515 90 91

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)

1515 90 99

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516 10 10

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

1516 10 90

Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente

1516 20 91

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto l’olio di castoro idrogenato «opal wax» e ulteriormente preparato)

1516 20 95

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d’illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, per usi tecnici o industriali, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto per la fabbricazione di prodotti destinati all’alimentazione umana)

1516 20 96

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (eccetto quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore, in peso, di acidi grassi liberi inferiore al 50 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto gli oli di palimisti, illipe, cocco «copra», semi di ravizzone o di copaiba e gli oli della sottovoce 1516.20.95)

1516 20 98

Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o in altra forma (eccetto i grassi e gli oli e le loro frazioni ulteriormente preparati, gli oli di ricino idrogenati e gli oli della sottovoce 1516.20.95 e 1516.20.96)

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1517 90 91

Oli vegetali alimentari, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto quelli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati, e miscele di oli d’oliva)

1517 90 99

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati e miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura nonché la margarino allo stato solido)

1518

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove

1518 00 31

Oli greggi vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1518 00 39

Oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto gli oli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana)

1518 00 91

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, eccetto quelli della voce 1516

1518 00 95

Miscele o preparazioni non alimentari di grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni

1518 00 99

Altro

Capitolo 16:  Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1602

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)

1602 20 10

Fegato di oca o di anatra

1603

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

Capitolo 20:  Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003 20 00

Tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2003 90 00

Funghi diversi da quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, non destinati all’alimentazione

2005 91 00

Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

2008 19 11

Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (tranne quelle conservate nello zucchero)

2008 19 13

Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

2008 19 19

Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell’aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, frutta a guscio tostata, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci

2008 19 91

Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg non nominate né comprese altrove

2008 19 93

Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

2008 19 95

Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)

2008 19 99

Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell’aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostata e noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci

2008 92 12

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o meno di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 14

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, aventi un contenuto netto pari o superiore al 50 % in peso, arachidi ed altri semi)

2008 92 16

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 18

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo superiore all’11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 32

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 92 34

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 36

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 11,85 % mas

2008 92 38

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)

2008 92 51

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 92 59

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 72

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg

2008 92 74

Miscele di frutta, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 76

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati del contenuto netto non superiore ad 1 kg (eccetto le miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale)

2008 92 78

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 92

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg

2008 92 93

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg, non nominati altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)

2008 92 94

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto pari o superiore a 4,5 kg, ma inferiore a 5 kg

2008 92 96

Miscele di frutta o di altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati il cui contenuto netto è pari o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg, non nominate né comprese altrove, ad esclusione delle miscele di frutta a guscio, frutta tropicale o frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più di arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali della sottovoce 1904.20.10

2008 92 97

Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

2008 92 98

Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg, non nominate altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale di un tipo precisato nella nota aggiuntiva 7 del capitolo 20, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della voce 1904.20.10)

2008 99 45

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

2008 99 67

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e frutta a guscio, arachidi ed altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

2008 99 72

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg

2008 99 78

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

2009 11 91

Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 11 99

Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %)

2009 19 11

Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)

2009 19 19

Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)

2009 31 11

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di arancia e succhi di pompelmo)

2009 31 51

Succhi di limone, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 31 91

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)

2009 39 91

Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)

2009 41 10

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °c, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 41 91

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °c, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 41 99

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 11

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 19

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 34

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, con un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore inferiore a 30 EUR per 100 kg (eccetto le miscele)

2009 80 35

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto miscele e succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiava, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole e pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele e pere

2009 80 36

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg eccetto i succhi contenenti alcole e le miscele

2009 80 38

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 50

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 18 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 61

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 63

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 69

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 71

Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

2009 80 73

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

2009 80 79

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela, succo di pera e succo di ciliegia

2009 80 85

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)

2009 80 86

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 88

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)

2009 80 89

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d’uva, incluso il mosto d’uva, succo di mela e succo di pera

2009 80 95

Succhi di frutta della specie vaccinium macrocarpum, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 96

Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 97

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 99

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananas, pomodori, uva, incluso il mosto d’uva, mele, pere, ciliegie e frutti della specie vaccinium macrocarpon

(1)   

Il regime del prezzo di entrata viene mantenuto.




ALLEGATO V



Contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC

Descrizione del prodotto

Contingenti tariffari consolidati

(quantitativo annuo in tonnellate)

Di cui quantitativi supplementari

Dazio nell’ambito del contingente

(EUR/kg)

0406

Formaggi e latticini

7 200  (1)

3 200

0

0810 20 10

Lamponi freschi

400

400

0

2005 20 20

Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

200

200

0

0809 20 05

0809 20 95

Ciliege, fresche (2)

900

0

0

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

13 000

13 000

0

(1)   

Il contingente tariffario di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea si applica a tutti i tipi di formaggio.

(2)   

Il periodo del contingente è prorogato dal 16 luglio - 31 agosto al 16 luglio - 15 settembre.

Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«Mi pregio far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l’Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l’evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. 

La Norvegia si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato I originari dell’Unione europea.

2. 

La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato II originari dell’Unione europea.

3. 

La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all’importazione per i prodotti elencati nell’allegato III originari dell’Unione europea.

4. 

L’Unione europea si impegna a garantire l’accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell’allegato IV originari della Norvegia.

5. 

L’Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato V originari della Norvegia.

6. 

I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1o gennaio 2009.

▼M1 —————

▼B

8. 

Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

9. 

Le norme di origine ai fini dell’applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l’allegato II del protocollo 4 dell’accordo SEE anziché l’appendice dell’allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

10. 

Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11. 

Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12. 

Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13. 

Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull’andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l’applicazione dei risultati dei negoziati.

14. 

Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all’applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell’applicazione di tali risultati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell’adozione di appropriate misure correttive.

15. 

Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un’operazione di carattere tecnico.

16. 

Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17. 

Per quanto riguarda l’attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell’attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del “primo arrivato, primo servito”. Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un’intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l’importazione effettiva dei quantitativi concordati. L’attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell’11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L’amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l’utilizzo dei contingenti e le commissioni d’asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell’Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. 

In caso di ulteriore allargamento dell’UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Norvegia è d’accordo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel, den

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Гια τо Βασίλειо της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar- Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

signatory