2010R1124 — IT — 01.01.2011 — 000.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 1124/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

(GU L 318, 4.12.2010, p.1)

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►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1256/2011 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2011

  L 320

3

3.12.2011




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1124/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca ( 1 ), prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)

I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati.

(5)

Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock ( 2 ).

(6)

L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 3 ) e in particolare degli articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock oggetto del presente regolamento.

(7)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( 4 ), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(8)

Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici nel Mar Baltico.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)» : le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund ( 5 );

b)

«Mar Baltico» : sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c)

«peschereccio dell’UE» : un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)

«totale ammissibile di catture (TAC)» : il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)

«contingente» : la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«giorno di assenza dal porto» : qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.



CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e assegnazioni

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

1.  La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nel presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.  Se non diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.  Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.  Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità all’articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.  Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità all’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento si applicano a tale sottodivisione.



CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, se non diversamente specificato.

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini si utilizza ai fini del presente regolamento:



Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto



Specie: Aringa

Clupea harengus

Zona: Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

85 568

TAC analitico.

Svezia

18 801

UE

104 369

TAC

104 369



Specie: Aringa

Clupea harengus

Zona: Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

2 227

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

8 763

Finlandia

1

Polonia

2 067

Svezia

2 826

UE

15 884

TAC

15 884



Specie: Aringa

Clupea harengus

Zona: Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque UE)

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 363

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

627

Estonia

12 068

Finlandia

23 557

Lettonia

2 978

Lituania

3 136

Polonia

26 763

Svezia

35 928

UE

107 420

TAC

Non pertinente



Specie: Aringa

Clupea harengus

Zona: Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 809

TAC analitico.

Lettonia

19 591

UE

36 400

TAC

36 400



Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona: Sottodivisioni 25-32 (acque UE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

13 544

TAC analitico.

Germania

5 388

Estonia

1 320

Finlandia

1 036

Lettonia

5 036

Lituania

3 318

Polonia

15 595

Svezia

13 721

UE

58 957

TAC

Non pertinente



Specie: Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona: Sottodivisioni 22-24 (acque UE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

8 206

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

4 012

Estonia

182

Finlandia

161

Lettonia

679

Lituania

440

Polonia

2 196

Svezia

2 924

UE

18 800

TAC

18 800



Specie: Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona: Sottodivisioni 22-32 (acque UE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 179

TAC precauzionale.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

242

Polonia

456

Svezia

164

UE

3 041

TAC

3 041



Specie: Salmone atlantico

Salmo salar

Zona: Sottodivisioni 22-31 (acque UE)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

51 829 (1)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

5 767 (1)

Estonia

5 267 (1)

Finlandia

64 627 (1)

Lettonia

32 965 (1)

Lituania

3 875 (1)

Polonia

15 723 (1)

Svezia

70 056 (1)

UE

250 109 (1)

TAC

Non pertinente

(1)   Numero di individui.



Specie: Salmone atlantico

Salmo salar

Zona: Sottodivisione 32 (acque UE)

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (1)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

13 838 (1)

UE

15 419 (1)

TAC

Non pertinente

(1)   Numero di individui.



Specie: Spratto

Sprattus sprattus

Zona: Sottodivisioni 22-32 (acque UE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

28 485

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

18 046

Estonia

33 077

Finlandia

14 911

Lettonia

39 949

Lituania

14 451

Polonia

84 780

Svezia

55 067

UE

288 766

TAC

Non pertinente

▼M1




ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi «jigging» fino a:

a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2. Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.



( 1 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 2 ) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

( 3 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

( 4 ) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

( 5 ) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.