02010R1094 — IT — 01.01.2020 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1094/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48) |
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DIRETTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 153 |
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22.5.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 |
L 334 |
1 |
27.12.2019 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1094/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 novembre 2010
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Articolo 1
Istituzione e ambito di intervento
1. Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (in prosieguo l’«Autorità»).
2. L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, della direttiva 2002/87/CE, delle direttive (UE) 2016/97 ( 1 ) e (UE) 2016/2341 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, nell’ambito delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.
L’Autorità contribuisce alle attività dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L’Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L’Autorità opera nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti.
4. Per quanto riguarda gli enti pensionistici aziendali e professionali, le misure adottate dall’Autorità fanno salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale.
5. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.
6. L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:
migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
assicurare che l’assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali sia adeguatamente regolamentata e oggetto dell’opportuna vigilanza;
aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori; e
rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.
A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.
Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.
Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un istituto finanziario, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.
7. L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.
Articolo 2
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1. L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e consumatori di servizi finanziari.
2. Il SEVIF comprende:
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;
l’Autorità;
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; ( 6 )
il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
3. L’Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
5. Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute a esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell’Unione conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 3
Responsabilità delle Autorità
1. Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. In conformità dell’articolo 226 TFUE l’Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
4. Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell’Autorità. L’audizione ha luogo almeno una volta l’anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
5. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell’Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.
6. Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.
7. L’Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.
8. Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l’obbligo del segreto professionale.
9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l’Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«istituti finanziari»: le imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette a qualsiasi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. In relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono soltanto le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi ai sensi di tale direttiva;
«autorità competenti»:
autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE;
in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari.
Articolo 5
Status giuridico
1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.
2. L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Autorità è rappresentata dal presidente.
Articolo 6
Composizione
L’Autorità è composta da:
un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43;
un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;
un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48;
un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53;
una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all’articolo 60.
Articolo 7
Sede
L’Autorità ha sede a Francoforte sul Meno.
L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL’AUTORITÀ
Articolo 8
Compiti e poteri dell’Autorità
1. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;
elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;
contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;
incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;
organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;
sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all’andamento delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;
svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento della procedura di discarico dell’Autorità;
promuove, se del caso, la protezione dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;
contribuisce al funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza, alla sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico, allo sviluppo e al coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai titolari di polizze assicurative, ai beneficiari e in tutto il territorio dell’Unione, conformemente agli articoli da 21 a 26;
contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;
esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;
pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione.
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1 bis. Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità:
fa uso di tutti i poteri di cui dispone;
tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie e dimensioni e dei diversi modelli di business; e
tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili, quali cooperative e mutue, e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.
2. Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 10;
elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 15;
emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 16;
formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 29 bis;
formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 3;
emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;
prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 3;
nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 4;
emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;
rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;
intervenire come previsto all’articolo 9 bis;
raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all’articolo 35;
sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;
fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del «legiferare meglio», compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.
Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.
Articolo 9
Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie
1. L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:
la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;
la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l’impatto;
lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;
il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;
l’elaborazione di standard formativi per l’industria; e
il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione;
il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari; e
se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.
2. L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.
3. L’Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 6.
4. L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori, al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.
5. L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.
L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o sul consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.
Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.
L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.
Articolo 9 bis
Lettere in caso di inerzia
1. L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di essi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:
l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;
quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;
la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.
Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.
L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.
3. Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell’adozione e dell’applicazione delle nuove misure conseguenti all’intervento di cui al paragrafo 2, l’Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell’osservanza e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.
4. L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di essi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia nel mercato, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.
Articolo 10
Norme tecniche di regolamentazione
1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.
Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.
Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.
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Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.
Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.
3. Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dell’Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
4. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione dell’atto riporta l’espressione «norma tecnica di regolamentazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 14.
2. Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.
Articolo 12
Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 13
Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.
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2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest’ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.
Articolo 14
Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione
1. Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’articolo 10, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.
2. Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.
Articolo 15
Norme tecniche di attuazione
1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.
Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.
Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.
La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
2. Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.
3. Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell’Autorità.
La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.
La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione inviail progetto di norma tecnica di attuazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.
Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.
La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.
4. Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione «norma tecnica di attuazione». Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.
Articolo 16
Orientamenti e raccomandazioni
1. Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti gli istituti finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più istituti finanziari.
Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze contenuti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.
2. L’Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali di cui all’articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione né al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, l’Autorità ne specifica i motivi.
2 bis. Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l’Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.
3. Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’Autorità motivando la decisione.
L’Autorità pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L’Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione in questione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.
Ove richiesto dall’orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all’orientamento o alla raccomandazione in parola.
4. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.
Articolo 16 bis
Pareri
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.
3. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e che, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere sulla valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE.
4. L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 16 ter
Domande e risposte
1. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l’applicazione pratica o l’attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell’Unione, può rivolgere una domanda all’Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione.
Prima di rivolgere una domanda all’Autorità gli istituti finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.
Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.
2. Le risposte dell’Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.
3. L’Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l’invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall’Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.
4. Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all’articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell’articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, si applica l’obbligo di riservatezza.
5. L’Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un’interpretazione del diritto dell’Unione. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione.
Articolo 17
Violazione del diritto dell’Unione
1. Se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettuare indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, anche per quanto riguarda le modalità di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità del diritto dell'Unione.
Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.
Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.
2 bis. Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l’Autorità interagisce con l’autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell’Unione, nell’intento di trovare un accordo sulle misure che l’autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell’Unione.
3. Non oltre due mesi dall’avvio dell’indagine, l’Autorità può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione.
4. Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell’Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.
L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
7. Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.
8. Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
Articolo 17 bis
Protezione dei segnalanti
1. L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.
2. Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
3. L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.
Articolo 18
Intervento in situazioni di emergenza
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti.
Per essere in grado di svolgere tale ruolo di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata dalle pertinenti autorità nazionali di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia.
2. Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell’Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.
Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l’Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.
Se determina l’esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.
3. Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e dei consumatori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.
4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un’autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione.
5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 19
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere
1. Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:
su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;
nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.
Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.
1 bis. Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:
se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
il termine è scaduto; o
almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;
se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:
almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o
sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.
1 ter. Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.
In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l’Autorità funge da Mediatore.
3. Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.
3 bis. L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.
4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
5. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
6. Nella relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell’Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
Articolo 21
Collegi delle autorità di vigilanza
1. L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione da parte di tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio delle autorità di vigilanza.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità è considerata un«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.
L’Autorità può:
raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;
avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione per effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati della valutazione a livello di Unione;
promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress;
supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti; e
chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un’applicazione errata del diritto dell’Unione o non contribuisca all’obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all’autorità di vigilanza del gruppo di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all’ordine del giorno di una riunione.
3. L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.
4. L’Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all’articolo 19. L’Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all’istituto interessato conformemente all’articolo 19.
Articolo 22
Disposizioni generali sul rischio sistemico
1. L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:
sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario;e
sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale.
L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.
2. L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23, stabilisce un approccio comune all’individuazione e alla misurazione dell’importanza sistemica, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.
Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L’Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune.
3. Fatti salvi gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.
L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o dei consumatori.
In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.
A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.
5. Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
Articolo 23
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
1. In consultazione con il CERS l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all’ambiente. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all’articolo 25.
2. L’Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell’elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico che possono comportare gli istituti di assicurazione, riassicurazione e pensionistici aziendali e professionali, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale, dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni e dalla Banca dei regolamenti internazionali.
Articolo 24
Capacità costante di reagire ai rischi sistemici
1. L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.
2. L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.
Articolo 25
Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi
1. L’Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di un eventuale fallimento.
2. L’Autorità può individuare migliori prassi intese a facilitare la risoluzione delle crisi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri, con modalità che evitino il contagio, facendo in modo da rendere disponibili strumenti idonei, tra cui risorse sufficienti, e da consentire che i problemi dell’istituto o del gruppo siano risolti in maniera ordinata, efficiente in termini di costi e tempestiva.
3. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.
Articolo 26
Sviluppo di una rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa
L’Autorità può contribuire a valutare l’esigenza di una rete europea dei sistemi nazionali di garanzia assicurativa adeguatamente finanziato e sufficientemente armonizzato.
Articolo 27
Prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi
La Commissione può chiedere all’Autorità di contribuire alla valutazione di cui all’articolo 242 della direttiva 2009/138/CE, in particolare in merito alla cooperazione tra autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni di capitale, la valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell’ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, indicando eventuali misure per potenziare una sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività, e l’Autorità può riferire sull’evoluzione e sui progressi riguardanti:
un quadro armonizzato in materia di intervento precoce;
prassi di gestione centralizzata del rischio del gruppo e di funzionamento dei modelli interni di gruppo, compresa la verifica in condizioni di stress;
operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi;
l’andamento nel tempo degli effetti di diversificazione e di concentrazione;
un quadro armonizzato in materia di trasferibilità delle attività, insolvenza e procedure di liquidazione che elimini dal diritto societario nazionale i pertinenti ostacoli alla trasferibilità delle attività;
un livello equivalente di protezione dei titolari di polizze assicurative e dei beneficiari delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, in particolare in situazioni di crisi;
una soluzione armonizzata e adeguatamente finanziata su scala dell’Unione per i sistemi di garanzia assicurativa.
Tenuto conto della lettera f), l’Autorità può inoltre riferire sull’evoluzione e sui progressi riguardanti una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali, inclusa la necessità o meno di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, con idonei strumenti di finanziamento.
Il riesame del presente regolamento previsto all’articolo 81 valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.
Articolo 28
Delega di compiti e responsabilità
1. Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all’Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega, e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.
2. L’Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.
3. La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2. L’ordinamento giuridico dell’autorità delegata disciplina la procedura, l’applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
4. Le autorità competenti informano l’Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l’Autorità.
L’Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L’Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.
Articolo 29
Cultura comune della vigilanza
1. L’Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione. L’Autorità svolge almeno le attività seguenti:
fornire pareri alle autorità competenti;
stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;
istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;
promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;
contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l’altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3;
esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica e le diverse forme di cooperative e mutue, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti; e
predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.
2. L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.
Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.
L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.
Articolo 29 bis
Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione
Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono condurre l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.
Le priorità strategiche di rilevanza per l’Unione individuate dall’Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.
Articolo 30
Verifiche inter pares delle autorità competenti
1. L’Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità e l’efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all’Autorità in conformità dell’articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.
2. Ai fini del presente articolo l’Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell’Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell’Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares, che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.
3. La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:
l’adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;
l’applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;
l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.
4. L’Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16 e di pareri a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell’articolo 16, l’Autorità tiene conto dell’esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.
5. L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell’Unione, sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme dell’Unione applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.
6. L’Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l’adeguatezza e l’efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.
7. Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L’Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell’Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l’Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell’Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.
8. Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all’articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l’Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.
Articolo 31
Funzione di coordinamento
1. L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario o nei casi in cui attività con una dimensione transfrontaliera potrebbero incidere sulla protezione dei titolari di polizze assicurative e degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici nell’Unione.
2. L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, tra l’altro:
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
informando senza indugio il CERS di ogni potenziale situazione di emergenza;
adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica;
centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
3. Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.
Articolo 31 bis
Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità
L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 32
Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress
1. L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.
2. L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:
metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto finanziario, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole;
metodologie comuni per individuare gli istituti finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione;
strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;
metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui titolari di polizze assicurative, sugli aderenti e sui beneficiari di schemi pensionistici e sull’informazione dei clienti;
metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria degli istituti finanziari.
Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.
3. Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, una volta all’anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.
Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.
4. L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.
Articolo 33
Relazioni internazionali compresa l’equivalenza
1. Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.
Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull’elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione, l’Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l’Autorità e l’autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell’Unione.
2. L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
3. L’Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull’integrità dei mercati, sulla protezione dei titolari di polizze e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato pertinenti nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.
Inoltre l’Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.
L’Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L’Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione dei titolari di polizze o il funzionamento del mercato interno.
L’Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sull’integrità del mercato, sulla protezione dei titolari di polizze o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.
4. Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l’Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l’Autorità include disposizioni riguardanti:
i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;
per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.
L’Autorità informa la Commissione nel caso in cui un’autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.
5. L’Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.
Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell’elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall’Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
6. L’Autorità concorre, nell’ambito dei poteri o competenze conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione nei consessi internazionali.
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Articolo 35
Raccolta di informazioni
1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.
2. L’Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a scadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.
3. Su richiesta debitamente motivata di un’autorità competente di uno Stato membro, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all’autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all’articolo 70.
4. Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
5. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all’istituto statistico dello Stato membro interessato.
6. In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessarie le informazioni relative ai rispettivi singoli istituti finanziari.
L’Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.
Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti assistono l’Autorità nella raccolta delle informazioni.
7. L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
Articolo 36
Rapporti con il CERS
1. L’Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.
2. L’Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. L’Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.
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4. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzatale dal CERS, l’Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti, e l’eventuale seguito da darle.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.
Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.
5. Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un’autorità competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.
Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.
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Articolo 37
Gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali
1. Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, sono istituti un gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali (in prosieguo, collettivamente: i gruppi delle parti interessate). I gruppi delle parti interessate sono consultati sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell’articolo 16 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, i gruppi delle parti interessate sono informati il prima possibile.
I gruppi delle parti interessate si riuniscono almeno quattro volte all’anno. Possono discutere insieme di settori di reciproco interesse e si informano reciprocamente delle altre questioni in esame.
I membri di un gruppo delle parti interessate possono far parte anche dell’altro gruppo.
2. Il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:
13 membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi operanti nell’Unione, di cui tre rappresentano le imprese di assicurazione e riassicurazione cooperative e mutualistiche;
13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari assicurativi operanti nell’Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e
quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.
3. Il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:
13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali operanti nell’Unione;
13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti, i rappresentanti dei beneficiari, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e
quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.
4. I membri dei gruppi delle parti interessate sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità dei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l’equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l’Unione. I membri dei gruppi delle parti interessate sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.
4 bis. I membri del pertinente gruppo delle parti interessate eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.
Il Parlamento europeo può invitare il presidente di qualsiasi gruppo delle parti interessate a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.
5. L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria ai gruppi delle parti interessate. Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore, è garantito un adeguato rimborso. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 9 ) (statuto dei funzionari). I gruppi delle parti interessate possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri dei gruppi delle parti interessate possono essere nominati per due mandati consecutivi.
6. I gruppi delle parti interessate possono fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.
Se i membri dei gruppi delle parti interessate non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei loro membri o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.
Il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione, il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario e il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell’articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.
7. I gruppi delle parti interessate adottano il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei loro rispettivi membri.
8. L’Autorità rende pubblici le consulenze dei gruppi delle parti interessate, le consulenze distinte dei loro membri e i risultati delle loro consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.
Articolo 38
Salvaguardie
1. L’Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità e la Commissione che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l’Autorità comunica a quest’ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l’annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata l’Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.
Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l’Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell’Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell’Autorità cessano.
3. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità, la Commissione e il Consiglio che l’autorità competente non applicherà la decisione.
Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.
Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell’Autorità.
Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell’Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell’Autorità cessa.
4. Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell’Autorità relativa all’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell’Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l’Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.
Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.
Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.
5. È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.
Articolo 39
Procedure decisionali
1. L’Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.
2. L’Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
3. Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
4. I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.
5. Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità la riesamina a intervalli opportuni.
6. Le decisioni prese dall’Autorità a norma dell’articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE 1
Consiglio delle autorità di vigilanza
Articolo 40
Composizione
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
il presidente;
il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno;
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;
un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con i gruppi delle parti interessate su base periodica, almeno due volte l’anno.
3. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell’ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
4. Negli Stati membri in cui più di un’autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell’autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1, lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell’autorità nazionale competente, senza diritto di voto.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
6. Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell’applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.
Articolo 41
Comitati interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell’articolo 17 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell’autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell’Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l’autorità competente interessata.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
3. Ai fini dell’articolo 19 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
4. Ai fini della conduzione dell’indagine di cui all’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell’indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta di decisione dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.
Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.
Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.
5. I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono decisioni ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l’esito dell’indagine condotta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.
Articolo 42
Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza
1. Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
3. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano alle riunioni di tale consiglio, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.
4. Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.
Articolo 43
Compiti
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.
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4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell’articolo 63.
8. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall’incarico a norma dell’articolo 51, paragrafo 5.
Articolo 43 bis
Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza
Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 44
Processo decisionale
1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.
Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.
Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.
Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del gruppo di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17, 19 e 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
I membri senza diritto di voto e gli osservatori, a eccezione del direttore esecutivo, non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
5. Il presidente dell’Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l’efficacia delle procedure decisionali dell’Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità si adopera per giungere all’adozione delle decisioni per consenso.
SEZIONE 2
Consiglio di amministrazione
Articolo 45
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.
Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.
2. Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l’Unione nel suo insieme. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.
Articolo 45 bis
Processo decisionale
1. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.
2. Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.
3. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
Articolo 45 ter
Gruppi di coordinamento
1. Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.
2. Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell’articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall’Autorità.
3. I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica inter pares nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l’Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.
4. Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l’Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell’articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.
Articolo 46
Indipendenza del consiglio di amministrazione
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.
Articolo 47
Compiti
1. Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.
3 bis. Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni, ad eccezione dei compiti di cui all’articolo 30.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell’Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo lo «statuto dei funzionari»).
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, conformemente all’articolo 72.
6. Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.
9. I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.
SEZIONE 3
Presidente
Articolo 48
Nomina e compiti
1. L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l’ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente è incaricato di fissare l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.
Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l’ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell’articolo 45 ter.
2. Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l’ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all’elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.
Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.
Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 49
Indipendenza del presidente
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il presidente, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Articolo 49 bis
Spese
Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.
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SEZIONE 4
Direttore esecutivo
Articolo 51
Nomina
1. L’Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all’esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 52
Indipendenza
Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.
Articolo 53
Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità, sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 47, paragrafo 2.
5. Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all’articolo 47, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 64.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell’Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell’Autorità le competenze di cui all’articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.
CAPO IV
ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA
SEZIONE 1
Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza
Articolo 54
Istituzione
1. È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:
2 bis. Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell’efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.
4. Qualora un istituto finanziario svolga un’attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell’articolo 56.
Articolo 55
Composizione
1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 57.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all’articolo 57, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.
4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il presidente dell’Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.
Articolo 56
Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.
Se richiesto dal diritto dell’Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
Articolo 57
Sottocomitati
1. Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.
2. Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.
4. Ai fini dell’articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.
5. Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.
SEZIONE 2
Commissione di ricorso
Articolo 58
Composizione e funzionamento
1. È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.
2. La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell’Unione e di un’esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o altri organi o istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolti nelle attività dell’Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.
La commissione di ricorso designa il suo presidente.
3. Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.
Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.
4. Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall’Autorità.
7. La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.
8. Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.
Articolo 59
Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all’Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione di ricorso e il personale dell’Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non debba partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.
4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall’opposizione alla composizione della commissione di ricorso.
5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest’ultimo si trovi in una situazione similare, il presidente dell’Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.
A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale indicano o l’assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.
CAPO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 60
Ricorsi
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.
La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.
3. La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione di ricorso può tuttavia sospendere l’esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.
6. La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall’Autorità.
Articolo 60 bis
Travalicamento delle competenze da parte dell’Autorità
Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l’Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all’articolo 1, paragrafo 5, nell’intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.
Articolo 61
Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1. Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell’Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso le decisioni dell’Autorità a norma dell’articolo 263 TFUE.
3. Quando l’Autorità ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.
4. L’Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 62
Bilancio dell’Autorità
1. Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) («regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:
contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;
una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);
le eventuali commissioni pagate all’Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell’Unione;
i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;
gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.
I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un’autorità competente all’Autorità non sono considerati metterne in dubbio l’indipendenza;
2. Le spese dell’Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell’Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.
Articolo 63
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell’Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell’organico.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.
3. Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.
4. Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all’Autorità.
6. Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
7. Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l’intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici.
8. Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell’Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.
Articolo 64
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell’Autorità.
2. Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L’articolo 70 non osta a che l’Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.
3. Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo.
4. Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità conformemente all’articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell’Autorità redige i conti definitivi dell’Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.
6. Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione a fini di consolidamento.
7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N+2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.
11. L’Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell’ambito della procedura di discarico.
Articolo 65
Disposizioni finanziarie
Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 11 ) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Articolo 66
Misure antifrode
1. Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all’Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
2. L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 67
Privilegi e immunità
All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
Articolo 68
Personale
1. Al personale dell’Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.
Articolo 69
Responsabilità dell’Autorità
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Autorità stessa o dal suo personale nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Autorità nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Autorità.
Articolo 70
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell’esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
2 bis .Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all’obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.
Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell’Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L’Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ( 13 ).
Articolo 71
Protezione dei dati
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) nell’esercizio delle sue competenze.
Articolo 72
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dall’Autorità in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
Articolo 73
Regime linguistico
1. Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 15 ), si applica all’Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Articolo 74
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell’Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 75
Partecipazione di paesi terzi
1. La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’Unione nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
2. L’Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall’Unione conformemente all’articolo 216 TFUE.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76
Rapporti con il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
L’Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS). Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CEIOPS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEIOPS e dalla Commissione.
Articolo 77
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. In deroga all’articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEIOPS o dal suo segretariato e in vigore al 1o gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.
Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CEIOPS o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell’assunzione.
3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 78
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un’attuazione efficace del presente regolamento.
Articolo 79
Modifiche
La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CEIOPS è eliminato dall’elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell’allegato di tale decisione.
Articolo 80
Abrogazione
La decisione 2009/79/CE della Commissione che istituisce il CEIOPS è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011.
Articolo 81
Clausola di revisione
1. Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:
l’efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti;
l’indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance;
l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità;
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione;
il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico;
l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 38;
l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’articolo 19;
il funzionamento del comitato congiunto.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza;
se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale;
se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.
2 bis. Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell’applicazione dell’articolo 9 bis.
3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull’opportunità di attribuire all’Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.
4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 82
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell’articolo 76 e dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.
L’Autorità è istituita il 1o gennaio 2011
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
( 2 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 4 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 5 ) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
( 6 ) Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 8 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).
( 9 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 10 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 11 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 13 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 14 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 15 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.