02010R1031 — IT — 08.11.2017 — 006.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 302 dell'18.11.2010, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2011

  L 308

2

24.11.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 784/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2012

  L 234

4

31.8.2012

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1042/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

  L 310

19

9.11.2012

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2013

  L 303

10

14.11.2013

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 176/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2014

  L 56

11

26.2.2014

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2017/1902 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2017

  L 269

13

19.10.2017




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REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi del capo II (trasporto aereo) della direttiva 2003/87/CE e all'assegnazione tramite aste delle quote ai sensi del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE che sono restituibili in cicli successivi al 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «contratti a termine ordinari (futures)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ( 1 ), con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e pagamento in contanti della reintegrazione del margine di garanzia a fronte di fluttuazioni del prezzo;

2) «contratti a termine assistiti (forwards)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali la reintegrazione dei margini di garanzia è assistita da garanzie non pecuniarie o garanzie pubbliche, a scelta della controparte centrale;

3) «contratti (spot) a due giorni», le quote messe all'asta a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

4) «contratti (futures) a cinque giorni», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;

5) «offerta», l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;

6) «periodo d'offerta», il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;

7) «giorno d'apertura», qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;

8) «impresa di investimento», l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

9) «ente creditizio», l'impresa ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

10) «strumento finanziario», un titolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento;

11) «mercato secondario», il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;

12) «impresa madre», l'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ( 3 );

13) «impresa figlia», l'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE;

14) «impresa affiliata», l'impresa legata all'impresa madre o ad un'impresa figlia dal rapporto definito nell'articolo 12, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE;

15) «controllo», il controllo nell'accezione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 4 ), come applicata nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ( 5 ). Per le imprese di proprietà statale, la nozione di controllo è determinata in base al considerando 22 di tale del regolamento e ai punti 52 e 53 di detta comunicazione.

16) «procedimento d'asta», il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;

17) «riciclaggio», la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto dei paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo;

18) «finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 5 del medesimo articolo;

19) «attività criminosa», la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

20) «responsabile del collocamento», qualsiasi soggetto pubblico o privato designato da uno Stato membro ai fini della messa all'asta delle quote per suo conto;

21) «conto di deposito designato», il conto di deposito costituito ai sensi del regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;

22) «conto bancario designato», il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;

23) «misure per l'adeguata verifica della clientela», le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 2 del medesimo articolo;

24) «titolare effettivo», il titolare di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE;

25) «copia debitamente certificata», la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale;

26) «persone politicamente esposte», le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE;

27) «abuso di mercato», l'abuso di informazioni privilegiate definito nel punto 28 del presente articolo, o vietato dall'articolo 38, o la manipolazione del mercato definita nel punto 30 del presente articolo o nell'articolo 37, lettera b), o entrambi;

28) «abuso di informazioni privilegiate», l'uso di informazioni privilegiate vietato a norma degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2003/6/CE in relazione ad uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, menzionato all'articolo 9 di tale direttiva, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;

29) «informazioni privilegiate», le informazione privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell'articolo 9 della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;

30) «manipolazione del mercato», la manipolazione di mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell'articolo 9 della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;

31) «sistema di compensazione», una o più infrastrutture collegate alla piattaforma in grado di fornire servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;

32) «compensazione», tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, comprendenti in particolare la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;

33) costituzione del margine di garanzia («margining»), il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;

34) «regolamento», il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento;

35) «controparte centrale», il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta, fatto salvo l'articolo 48;

36) «sistema di regolamento», qualsiasi infrastruttura, collegata o no alla piattaforma d'asta, in grado di fornire servizi di regolamento comprendenti i servizi di compensazione, (clearing e netting), gestione della garanzia o altri servizi necessari che permettono in via definitiva la consegna delle quote per conto del responsabile del collocamento all’aggiudicatario o al suo avente causa e il pagamento dell'importo dovuto da parte dell'offerente o del suo avente causa al responsabile del collocamento tramite:

a) il sistema bancario e il registro dell'Unione;

b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;

37) «agenzia di regolamento», il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni di trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall’intermediario che lo rappresenta e al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta;

38) «garanzia», le forme di garanzia di cui all'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;

39) «mercato regolamentato», il mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

40) «PMI», i gestori di impianti fissi o gli operatori aerei che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 7 );

41) «emettitore di entità ridotta», il gestore di impianti fissi o l'operatore aereo che mediamente ha emesso al massimo 25 000 tonnellate di equivalente di biossido di carbonio nei tre anni civili precedenti l'anno nel quale partecipa all'asta, determinate in base ad emissioni verificate;

42) «gestore del mercato», il gestore del mercato ai sensi dell''articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2004/39/CE;

43) «stabilimento», una delle seguenti accezioni:

a) il luogo di residenza o l'indirizzo permanente nell'Unione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;

b) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

c) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;

d) l'accezione di cui all'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c);

e) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;

▼M1

f) l’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera b), della direttiva 2004/39/CE, ai fini dell’articolo 28, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6 e dell’articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento;

▼M2

44) «strategia di uscita», uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano il sorvegliante d’asta o la piattaforma d’asta di cui trattasi che contengono disposizioni dettagliate volte a garantire:

a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;

b) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o ad entrambi di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;

c) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, dell’assistenza tecnica che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d’asta o alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).

▼B



CAPO II

CONFIGURAZIONE DELLE ASTE

Articolo 4

Prodotti messi all'asta

▼M4

1.  Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito «prodotto messo all’asta»).

▼M1

2.  Ogni Stato membro mette all’asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

Metodo d'asta

Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d'offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa lo stesso prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell'articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.

Articolo 6

Presentazione e ritiro delle offerte

1.  Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto.

▼M1

Un lotto messo all’asta da una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, rappresenta 500 quote.

Un lotto messo all’asta da una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 2, rappresenta 500 o 1 000 quote.

▼B

2.  Ciascuna offerta indica:

a) l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;

b) l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;

c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 o 1 000 quote;

d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro al secondo decimale.

3.  Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata solo durante il periodo d'offerta.

Le offerte presentate possono essere modificate o ritirate entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. Tale termine è fissato dalla piattaforma e pubblicato sul sito web della medesima almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.

Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte (di seguito«il rappresentante dell'offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.

Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.

4.  Se ha la certezza che si è verificato un errore rilevante nella presentazione dell'offerta, la piattaforma può, su richiesta del rappresentate dell'offerente, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.

5.  La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, quando il prodotto messo all'asta è uno strumento finanziario.

Articolo 7

Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo

1.  Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta.

2.  La piattaforma seleziona le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono selezionate mediante scelta casuale applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta.

I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo dell'offerta alla quale la somma dei volumi corrisponde o supera il volume delle quote messe all'asta è considerato prezzo di aggiudicazione dell'asta.

3.  Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono accolte al prezzo di aggiudicazione dell'asta.

4.  Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta va è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.

5.  Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta.

6.  Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario durante e immediatamente prima del periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta.

▼M4

7.  Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d’asta, se designato, e previa informazione delle autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56.

Tra due periodi d’offerta sulla stessa piattaforma d’asta, la piattaforma d’asta in questione può modificare il metodo. Essa informa in merito il sorvegliante d’asta, se designato, e le autorità competenti nazionali di cui all’articolo 56, senza indugio.

La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.

8.  Se una o più aste sono annullate ai sensi del paragrafo 5 o 6, il volume combinato delle quote di tali aste è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate.

▼B



CAPO III

CALENDARIO DELLE ASTE

Articolo 8

Orario e frequenza

1.  Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari. Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura. Il periodo d'offerta non può essere inferiore a due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non possono sovrapporsi e deve esservi un intervallo di almeno due ore tra due periodi d'offerta consecutivi.

2.  La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che, secondo la piattaforma stessa, potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste e richiedere cambiamenti. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.

▼M4

3.  In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d’asta, se designato, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione l’eventuale parere del sorvegliante d’asta.

▼M1

4.  Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima bimestrale, tranne che nel 2012, quando dette piattaforme possono mettere all’asta le quote di emissioni di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima mensile.

▼B

Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, conduce un'asta, le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgimento delle aste limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, qualora conduca aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste e pubblica tale decisione. Essa deve provvedere in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

▼M4

5.  Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta è in linea di massima distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all’asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all’asta negli altri mesi dell’anno.

▼B

6.  Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste condotte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 e paragrafo 2.

▼M4

Articolo 9

Circostanze che impediscono lo svolgimento dell’asta

Fatta salva, se del caso, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 58, una piattaforma d’asta può annullare un’asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di essere perturbato. Qualora sia annullate una o più aste consecutivamente, il volume combinato delle quote di tali vendite all’asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all’asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.

▼B

Articolo 10

Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE

▼M1

1.  L’allegato I del presente regolamento fissa per ogni Stato membro il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta nel 2012.

▼M6

2.  Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2012.

Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta per ogni anno civile nel periodo 2015-2018 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

▼M5

Nel periodo 2014-2016 il volume di quote da mettere all’asta in un dato anno, calcolato in base al primo o al secondo comma, è ridotto della quantità di quote indicata per l’anno in questione nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV.

Laddove nel 2014 non sia possibile distribuirlo su un periodo di oltre 9 mesi, il volume della riduzione previsto nell’allegato IV è diminuito di 100 milioni di quote e, successivamente, della stessa quantità per ciascun trimestre dell’anno. In tal caso i volumi della riduzione per il 2015 e per il 2016 sono adattati di conseguenza in porzioni uguali.

▼M6

Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta a partire dal 2019 è pari alla quantità di quote determinata a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.

▼M5

Per lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e fatto salvo detto articolo, paragrafo 2, prima frase, la quantità totale di quote da mettere all’asta in un dato anno, una volta applicato l’adeguamento indicato nella seconda colonna della tabella riportata nell’allegato IV, non è inferiore alla quantità di quote da assegnare a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti di produzione di energia elettrica nel medesimo anno.

Ove necessario, la quantità totale di quote che lo Stato membro che applica l’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE è tenuto a mettere all’asta in un dato anno del periodo 2014-2016 è maggiorata di conseguenza. Purché maggiorata secondo quanto previsto nella frase precedente, la quantità totale di quote da mettere all’asta è successivamente ridotta per assicurare la conformità della distribuzione ai criteri stabiliti nel primo comma. I volumi delle quote da mettere all’asta indicati nella seconda e nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato IV sono adattati in funzione di dette maggiorazioni e riduzioni.

▼B

La quantità di quote da mettere all'asta a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE è aggiunta al volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile, calcolato in base al primo o al secondo comma del presente paragrafo.

▼M6

Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

3.  Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull'allegato I e sulla determinazione e pubblicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta, oppure sull'adeguamento più recente della stima originaria pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno precedente, tenendo conto, se del caso, della decisione (UE) 2015/1814 e, per quanto possibile, delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall'articolo 10 quater, paragrafo 2, della stessa, nonché degli eventuali adeguamenti ai sensi degli articoli 24 e 27 di detta direttiva.

Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

4.  Fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, la percentuale di quote di cui al capo III della suddetta direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta per un determinato anno civile corrisponde alla percentuale determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE in quell'anno civile, delle eventuali quote da mettere all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell'articolo 24 della direttiva in questione, come pure delle quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato o da svincolare dalla stessa a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell'articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814.

▼B

Articolo 11

Calendario delle aste individuali di quote ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2

▼M6

1.  Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 giugno dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

▼M1

2.  Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento effettuano le determinazioni e pubblicazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo in conformità all’allegato I e alla determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, del quantitativo stimato delle quote da mettere all’asta, oppure conformemente alla modifica più recente della stima originaria della Commissione, compreso qualsiasi adeguamento, di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

▼B

3.  Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste possono essere rettificati dalla piattaforma interessata in considerazione di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva o delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

▼M4

4.  Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell’articolo 32 del presente regolamento.

L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma di vendita all’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Volumi annui di quote da mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE

1.  Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all’asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l’anno in questione, il volume da mettere all’asta nell’anno successivo correggerà la differenza. Le quote che rimangono dopo l’ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all’asta nei primi quattro mesi dell’anno successivo.

Il volume di quote da mettere all’asta nell’ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

2.  Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote che ciascuno Stato membro deve mettere all’asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE è stabilito a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva.

▼B

Articolo 13

Calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento

1.  Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nel 2012, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre 2011 o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

▼M4

2.  A partire dal 2013, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento in linea di massima determinano e pubblicano, entro il 30 settembre dell’anno precedente o appena possibile, i periodi d’offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all’asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d’asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

▼B

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna possono essere rettificati dalla piattaforma in considerazione delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della stessa direttiva.

3.  Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4.  Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, condotte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, sono definite all'articolo 32.

▼M4

L’articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2.

▼B

Articolo 14

Rettifiche al calendario delle aste

1.  Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, dei volumi, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 32, paragrafo 4, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:

a) annullamento dell'asta a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 5;

b) eventuali sospensioni di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, previste nel regolamento della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

c) eventuali decisioni dello Stato membro ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8;

d) mancato regolamento ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5;

e) quote rimanenti nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;

f) cessazione dell'attività di impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della direttiva 2003/87/CE, eventuale adeguamento del livello dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e rimanenza di quote nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva;

g) eventuali inclusioni unilaterali di attività e gas supplementari a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE;

h) eventuali misure adottate a norma dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE;

i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;

▼M1

j) ogni eventuale ritiro dalle aste di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, o dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma;

▼M6

k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;

▼M6

l) le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile.

▼B

2.  Se le modalità della rettifica non sono previste dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica stessa finché non abbia consultato la Commissione e ottenuto il suo parere. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.



CAPO IV

ACCESSO ALLE ASTE

Articolo 15

Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.

Articolo 16

Mezzi di accesso

1.  Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.

▼M4

1 bis.  L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi.

▼M1

2.  Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un’interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.

Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, consente inoltre agli offerenti di accedere alle sue aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica.

▼M4

3.  Una piattaforma d’asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.

▼M1

Articolo 17

Formazione e assistenza

Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, offre un modulo di formazione pratica su web sulla procedura d’asta da essa seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un’offerta. Essa mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l’orario di lavoro di ciascun giorno d’apertura.

▼B

Articolo 18

Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta

1.  I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:

▼M4

a) il gestore o l’operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l’offerta per conto proprio, nonché l’eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l’operatore;

▼B

b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;

e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).

2.  Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/39/CE, i soggetti cui tale esenzione si applica e che sono autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.

▼M1

3.  I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all’asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti.

▼B

4.  Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che i clienti siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o 2.

I clienti dei soggetti di cui al primo comma, qualora a loro volta partecipino all'asta per conto di loro clienti, garantiscono che quest'ultimi siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2. La stessa disposizione si applica per tutti gli altri clienti, lungo la catena commerciale, che partecipano indirettamente alle aste.

5.  I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e non possono partecipare alle aste per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se svolgono uno dei seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:

a) il responsabile del collocamento;

b) la piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento ad essa collegati;

c) i soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le persone che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).

6.  Il sorvegliante d'asta non può partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

I soggetti in grado ad esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

I soggetti che lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle aste non possono partecipare alle stesse né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

7.  L'esercizio della facoltà, riconosciuta dagli articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento ad essa collegati, di accettare pagamenti, effettuare consegne o ricevere garanzie dall'avente causa dell’aggiudicatario non deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento.

Articolo 19

Requisiti per l'ammissione all'asta

▼M6

1.  I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;

b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.

▼M1

2.  I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, ma che sono legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:

a) sono stabiliti nell’Unione europea, sono gestori di impianti o operatori aerei;

b) detengono un conto di deposito designato;

c) detengono un conto bancario designato;

d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;

e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull’adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l’identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l’offerente), la tipologia dell’offerente, la natura del prodotto messo all’asta, l’entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;

f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere;

g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l’osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell’articolo 57;

h) rispondono ai requisiti di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

▼M6 —————

▼B

3.  I soggetti contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, che presentano offerte per conto dei loro clienti, sono tenuti a garantire l'adempimento di tutte le seguenti condizioni:

a) i loro clienti sono soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;

b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:

i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la percezione del pagamento e il trasferimento delle quote;

ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore dei loro servizi incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei propri clienti al settore dei loro servizi incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;

iii) assicurare che i loro clienti, se a loro volta operano per conto di clienti partecipanti alle aste, applichino le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del presente paragrafo e esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti in ossequio all'articolo 18, paragrafo 4.

La piattaforma interessata può valersi di controlli affidabili svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi articolo 18, paragrafo 4.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado dimostrare alla piattaforma, su richiesta della stessa a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate al primo comma, delle lettere a) e b), del presente paragrafo sono adempiute.

Articolo 20

Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta

▼M1

1.  Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all’asta.

▼M6

I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.

▼M4

2.  La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.

▼B

3.  La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 3. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato II.

4.  Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, al sorvegliante d'asta, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.

▼M1

5.  Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può rifiutare l’ammissione all’asta del richiedente qualora questi rifiuti di:

a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;

b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove;

c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;

d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all’articolo 18, paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

6.  La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, applica le misure previste all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza.

7.  La piattaforma designata ai sensidell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che a esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all’articolo 18, paragrafo 4.

▼B

8.  La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine, indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a), d) o e), che non può essere inferiore a cinque giorni d'apertura a decorrere dalla data della richiesta, oppure se non risponde, non partecipa o non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettera b) o c).

▼M1

9.  Il richiedente non fornisce a una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1,informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull’avvenuta ammissione all’asta.

10.  La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.

La piattaforma può:

a) concedere l’ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;

b) concedere l’ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all’adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa;

c) negare l’ammissione all’asta.

▼B

Articolo 21

Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta

▼M1

1.  Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, nega l’ammissione alle aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, ai soggetti che:

a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all’asta ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2;

b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20;

c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell’ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia.

2.  La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l’azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.

In tal caso la piattaforma interessata riferisce all’unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può negare l’ammissione alle aste, revocare o sospendere l’ammissione già concessa, ai soggetti che:

a) violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;

b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste;

c) sono contemplati dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall’articolo 18, paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d’apertura precedenti.

▼B

4.  I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione.

Dopo aver esaminato il ricorso scritto la piattaforma può, se del caso:

a) concedere o ripristinare l'ammissione con effetto da una data determinata;

b) concedere un'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa;

c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata.

La piattaforma informa gli interessati della decisione adottata.

5.  I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma del paragrafo 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:

a) proceda in maniera ordinata;

b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;

c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti, delle condizioni di ammissione alle aste o di altre istruzioni o disposizioni in materia;

d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste.

Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione dell'ammissione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma deve verificare la realizzazione di tali misure.



CAPO V

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SUE FUNZIONI

Articolo 22

Designazione del responsabile del collocamento

1.  Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Uno stesso responsabile del collocamento può essere designato da uno o più Stati membri.

2.  Lo Stato membro designa il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.

▼M4

3.  Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme, secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell’articolo 30, paragrafo 8, primo comma.

4.  Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro, le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro interessato abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 28, o come vietato dall’articolo 38, da parte di qualsiasi soggetto che lavora per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all’articolo 42, paragrafi 1 e 2.

▼M1

5.  Le quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un responsabile del collocamento debitamente designato o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o in vigore.

▼B

6.  Il paragrafo 5 non pregiudica gli effetti giuridici derivanti agli Stati, in base al diritto dell'Unione, dall'inottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

7.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità del responsabile del collocamento e il suo indirizzo.

L'identità e l'indirizzo del responsabile del collocamento sono pubblicati nel sito della Commissione.

Articolo 23

Funzioni del responsabile del collocamento

Il responsabile del collocamento d'asta:

a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;

b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;

c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.



CAPO VI

DESIGNAZIONE DEL SORVEGLIANTE D'ASTA E SUE FUNZIONI

Articolo 24

Sorvegliante d'asta

1.  Tutti i procedimenti d'asta sono vigilati dallo stesso sorvegliante d'asta.

▼M1

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma, le quote da mettere all’asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un sorvegliante d’asta debitamente designato o se gli accordi contrattuali con il sorvegliante d’asta non sono conclusi o in vigore.

▼M4

Qualora motivi di forza maggiore impediscano al sorvegliante d’asta di svolgere, del tutto o in parte, i compiti che gli incombono rispetto a un’asta, la piattaforma d’asta in questione può decidere di condurre l’asta a condizione che predisponga misure adeguate per garantire la corretta vigilanza dell’asta stessa. Quanto precede si applica anche fino al momento in cui il primo sorvegliante d’asta designato a norma del paragrafo 2 inizia a monitorare le aste in questione, come precisato nel contratto di designazione del sorvegliante.

▼B

2.  Gli Stati membri designano un sorvegliante d'asta con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3.  Il sorvegliante d'asta è designato per un periodo massimo di 5 anni.

Almeno tre mesi prima della scadenza della designazione o della revoca della designazione del sorvegliante d'asta, è designato un successore a norma del paragrafo 2.

4.  L'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta sono pubblicati nel sito della Commissione.

▼M1

5.  Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni ai sensi del paragrafo 2 dopo l’entrata in vigore dell’accordo sugli appalti congiunti concluso tra gli Stati membri e la Commissione, accettano le condizioni stabilite dagli Stati membri e dalla Commissione nell’accordo sugli appalti congiunti nonché nelle decisioni già adottate in forza di tale accordo.

Dopo l’entrata in vigore dell’accordo sugli appalti congiunti e fino a quando non aderisca all’azione comune di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può vedersi riconosciuta la condizione di osservatore, nei modi convenuti nell’accordo sull’appalto congiunto tra gli Stati membri e la Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

▼B

Articolo 25

Funzioni del sorvegliante d'asta

1.  Il sorvegliante vigila su ogni asta e riferisce sul corretto svolgimento delle aste condotte nel mese precedente alla Commissione per conto degli Stati membri e agli Stati membri interessati, entro il termine di cui al quarto comma del paragrafo 4 dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e secondo quanto indicato nello stesso quarto comma, con particolar riguardo a:

a) accesso equo e pubblico;

b) trasparenza;

c) definizione del prezzo;

d) aspetti tecnici e operativi.

2.  Il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione una relazione annuale consolidata comprendente:

a) gli aspetti di cui al paragrafo 1 in riferimento sia a ogni singola asta sia a tutte le aste di ciascuna piattaforma;

b) eventuali inosservanze del contratto di designazione della piattaforma;

▼M3

c) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e attività criminose;

▼B

d) gli eventuali effetti delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme sul mercato secondario;

e) il rapporto tra i procedimenti d'asta di cui tratta la relazione consolidata e tra queste e il funzionamento del mercato secondario, secondo quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

▼M3

f) informazioni sul numero, la natura e lo stato di eventuali denunce presentate a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, o dell’articolo 64, paragrafo 1, nonché di altre denunce presentate alle autorità nazionali competenti che vigilano su detta piattaforma d’asta, ai tribunali o ai competenti organismi amministrativi di cui alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE;

▼B

g) informazioni sull'eventuale seguito dato alle relazioni del sorvegliante d'asta presentate a norma dei paragrafi 3, 4 e 5;

h) eventuali raccomandazioni ritenute adeguate per il miglioramento della procedura d'asta o ai fini di un riesame dei seguenti atti:

i) il presente regolamento, compreso il riesame di cui all'articolo 33;

ii) il regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

iii) la direttiva 2003/87/CE, compresa la verifica del funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 1 bis, della stessa direttiva.

3.  Il sorvegliante d'asta può, su richiesta della Commissione e di uno o più Stati membri o a norma del paragrafo 5, riferire puntualmente su eventuali questioni specifiche riguardanti la procedura d'asta, qualora tali questioni debbano essere sollevate prima della presentazione della relazione di cui al paragrafo 1 o 2. In caso contrario, il sorvegliante d'asta può riferire in merito nelle relazioni di cui al paragrafo 1 o 2.

▼M1

4.  Lo Stato membro che non partecipi all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e che decida di designare una propria piattaforma a norma dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento può chiedere al sorvegliante d’asta di trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata una relazione tecnica sulla capacità della piattaforma stessa di svolgere il procedimento d’asta secondo le disposizioni del presente regolamento e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

▼B

La relazione indica chiaramente i punti in cui la procedura d'asta soddisfa i requisiti del primo comma e i punti in cui non li soddisfa. Essa contiene raccomandazioni precise su come sviluppare o migliorare ulteriormente la procedura d'asta ove opportuno, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione.

5.  Se il procedimento d'asta svolto da una determinata piattaforma viola il presente regolamento o non è conforme agli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, o su richiesta della Commissione presentata in base a indizi d'inottemperanza a tali disposizioni, il sorvegliante d'asta presenta immediatamente una relazione agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma stessa.

La relazione indica chiaramente la natura dell’inottemperanza. Contiene inoltre precise raccomandazioni per porre rimedio alla situazione, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione. Il sorvegliante d'asta provvede alla verifica permanente della relazione di cui al presente paragrafo e fornisce aggiornamenti trimestrali agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata.

▼M4

6.  Il sorvegliante d’asta esprime pareri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 1, e secondo il disposto dell’allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.

▼B

7.  Le relazioni e i pareri forniti ai sensi del presente articolo sono redatti in una forma comprensibile, standardizzata e facilmente accessibile, che deve essere indicata nel contratto di designazione del sorvegliante d'asta.



CAPO VII

DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COMUNE CON LA COMMISSIONE E RELATIVE FUNZIONI

Articolo 26

Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione

▼M1

1.  Fatto salvo l’articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all’asta delle quote in conformità all’articolo 27 con procedura d’appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all’azione comune a norma del presente articolo.

2.  Fatto salvo l’articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all’asta delle quote in conformità all’articolo 28 con procedura d’appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all’azione comune a norma del presente articolo.

Una piattaforma d’asta designata a norma del primo comma del presente paragrafo mette all’asta quote ai sensi dell’articolo 28 fino all’apertura delle aste su una piattaforma designata a norma del paragrafo 1.

▼B

3.  La procedura d'appalto congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 è svolta a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4.  Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare cinque anni.

5.  La denominazione e l'indirizzo delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 o 2 sono pubblicati nel sito della Commissione.

▼M1

6.  Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui ai paragrafi 1 e 2 dopo l’entrata in vigore dell’accordo sugli appalti congiunti concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti a tale azione accettano le condizioni stabilite prima dell’entrata in vigore di tale accordo dalla Commissione e dagli Stati che hanno partecipato all’azione comune nonché tutte le decisioni già adottate in forza di tale accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all’azione comune di cui ai paragrafi 1 e 2 e di designare invece una piattaforma propria può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nei modi convenuti nell’accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all’azione comune, di cui ai paragrafi 1 e 2, e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

▼B

Articolo 27

Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1

1.  La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:

a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;

b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;

c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;

d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;

e) fornitura diretta ►M1  ————— ◄ dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:

i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 44 e 45;

ii) consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli da 46 a 48;

iii) gestione delle garanzie, in particolare del margine di garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti ai sensi degli articoli 49 e 50;

f) comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell'articolo 53, di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi necessita per espletare le sue funzioni;

g)  ►M1  monitoraggio delle aste ◄ , comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità agli articoli da ►M1  54 ◄ a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1.

2.  Con un anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.

▼M4

3.  Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta presenta la propria strategia particolareggiata di uscita alla Commissione, che consulta il sorvegliante d’asta in merito. Entro due mesi dalla data di ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, la piattaforma riesamina e, se necessario, modifica la propria strategia di uscita, tenendo nella massima considerazione detto parere.

▼B

Articolo 28

Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2

1.  La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi:

a) accesso alle aste secondo le disposizioni vigenti nel mercato secondario organizzato dalla piattaforma, eventualmente modificate nei contratti di designazione della piattaforma;

b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;

c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;

d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;

e) fornitura — secondo le disposizioni relative al mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma, e ►M1  fatti salvi gli articoli da 44 a 50 ◄ — dei sistemi di compensazione o sistemi di regolamento necessari per:

i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli offerenti e la distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento;

ii) la consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa;

iii) la gestione delle garanzie, in particolare del margine garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti;

f) comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell'articolo 53, di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi abbia necessità per espletare le sue funzioni;

g) monitoraggio delle aste, comunicazione di indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità alle disposizioni vigenti sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma.

2.  Con anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o ad un sistema di regolamento.

▼M1

3.  Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, gli articoli 17 e da 19 a 21, gli articoli da 36 a 43, gli articoli da 54 a 56, l’articolo 60, paragrafo 3, e larticolo 63, paragrafo 4, nonché l’articolo 64, non si applicano alle aste svolte da una piattaforma di vendita all’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 2.

4.  Le disposizioni del paragrafo 3 lasciano impregiudicata l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 1, alla vendita all’asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dall’articolo 26, paragrafo 2, oppure dall’articolo 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l’articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento.

5.  Le disposizioni del paragrafo 3 fanno salva l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 2 e degli articoli da 37 a 43, alla vendita all’asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che non costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, oppure 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l’articolo 43 del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l’applicazione dell’articolo 43 del presente regolamento.

▼B

Articolo 29

Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2

Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico ai fini delle seguenti attività:

a) completamento dell'allegato I ed eventuale coordinamento del calendario delle aste di cui all'allegato III;

b) pareri che la Commissione esprime a norma del presente regolamento;

c) relazioni e pareri trasmessi dal sorvegliante d'asta in merito al funzionamento delle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2;

d) relazioni o proposte presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE;

▼M1 —————

▼B

f) eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o del regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;

g) qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.



CAPO VIII

DESIGNAZIONE DELLE PIATTAFORME D'ASTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CHE DECIDONO DI DISPORRE DI PIATTAFORME D'ASTA PROPRIE E FUNZIONI DI QUESTE ULTIME

Articolo 30

Designazione di piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

▼M1

1.  Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all’asta come previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all’asta come previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2 possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la messa all’asta, conformemente all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.

4.  li Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, informano la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e di designare invece una propria piattaforma a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, scelgono la piattaforma designata a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, secondo una procedura di selezione conforme alla normativa in materia di appalti dell’Unione e degli Stati membri, qualora una di tali due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d’asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è pari a massimo tre anni, prorogabili al massimo di altri due anni. Tuttavia il periodo di vigenza della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 2 scade tre mesi dopo la registrazione della piattaforma d’asta di cui al paragrafo 1 a norma del paragrafo 7, quattro mesi dopo il rifiuto della registrazione oppure sei mesi dopo l’apertura delle aste sulla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, nel caso in cui lo Stato membro non avesse provveduto alla notifica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6, di una piattaforma d’asta di cui all’articolo 30, paragrafo 1, entro il giorno di apertura delle aste sulla piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, a seconda della data più prossima.

La designazione delle piattaforme d’asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata alla registrazione della piattaforma interessata, a norma del paragrafo 7, nell’elenco di cui all’allegato III. La designazione non è effettiva prima dell’entrata in vigore della registrazione della piattaforma nell’allegato III, secondo quanto indicato al paragrafo 7.

6.  Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e che decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo inviano alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:

a) la denominazione della piattaforma che intendono designare;

▼M6

b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;

▼M4

c) il prodotto messo all’asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26 ma decidono di designare piattaforme d’asta proprie;

▼M1

d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all’articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l’attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;

e) le misure dettagliate adottate in conformità all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 34 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.

▼B

7.  Le piattaforme d'asta non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono registrati nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione e il comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE provvedono unicamente in base a tali obiettivi e prescrizioni e tengono pienamente conto delle relazioni presentate dal sorvegliante d'asta norma dell'articolo 25, paragrafo 4.

▼M1

In difetto della registrazione di cui al primo comma, gli Stati membri che non partecipino all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzano le piattaforme designate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 26 per mettere all’asta la loro parte di quote che altrimenti sarebbe messa all’asta sulla piattaforma designata conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, sino alla fine dei tre mesi successivi alla data in cui entrerà in vigore la registrazione di cui al primo comma.

Fatto salvo il paragrafo 8, gli Stati membri che non partecipino all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma d’asta a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, possono aderire all’azione comune al solo fine di utilizzare piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 e 2, di cui al secondo comma. Tale partecipazione avviene in conformità alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta ai modi convenuti nell’accordo sull’appalto congiunto.

8.  Gli Stati membri che non partecipino all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aderire all’azione comune di cui all’articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.

▼B

Il volume di quote che, secondo i programmi, doveva essere messo all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, è ridistribuito in parti uguali sulle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

Articolo 31

Funzioni delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

▼M4

1.  Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall’articolo 27.

Tuttavia, una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro che ha il potere di nomina, che è tenuto a consultare il sorvegliante d’asta in merito.

▼B

2.  Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, svolgono le stesse funzioni delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile.

3.  Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2.

Articolo 32

Calendario delle aste per le piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

▼M6

1.  Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 3,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 3,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, quando a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un certo numero di quote deve essere dedotto dal volume di quote da mettere all'asta, il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE vendute in una singola asta condotta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.

▼B

2.  Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 5 milioni di quote e non deve essere inferiore a 2,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 2,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

3.  Il volume totale di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE e di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento sono distribuiti in parti uguali sull'arco di un determinato anno civile, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto che devono corrispondere alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno. ►M1  Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati da ogni singola piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2. Rispetto all’anno civile 2012, quanto precede si applica dopo un mese dall’apertura delle aste condotte da una qualsiasi delle piattaforme. ◄

▼M6

4.  Per le quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 ottobre e il 15 luglio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo dopo le determinazioni e pubblicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, a meno che non ne sia stata ancora designata nessuna. Le piattaforme d'asta in questione effettuano le loro determinazioni e pubblicazioni solo previa consultazione della Commissione e ottenuto il suo parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

▼B

I calendari pubblicati ai sensi del primo comma sono conformi alle condizioni e agli obblighi elencati nell'allegato III.

▼M1

Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2, effettuano le determinazioni e pubblicazioni di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente ai volumi attribuiti allo Stato membro che designa la piattaforma d’asta in conformità all’allegato I del presente regolamento e alla più recente determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, del quantitativo stimato delle quote da mettere all’asta di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto per quanto possibile delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe messo all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall’articolo 10 ter, paragrafo 2, di detta direttiva.

▼B

5.  Se un'asta condotta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, è annullata dalla piattaforma medesima ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 o paragrafo 6, o ai sensi dell'articolo 9, il volume messo all'asta è ripartito in parti uguali sulle quattro aste successive in programma nella stessa piattaforma o, se la piattaforma interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, sulle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.

Articolo 33

Valutazione del presente regolamento

▼M4

In seguito alla presentazione da parte del sorvegliante d’asta della relazione annuale consolidata in materia di aste condotte nel 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d’asta.

▼B

La valutazione analizza l'esperienza acquisita in merito all'interazione tra le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, e quelle designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, nonché all'interazione tra le aste e il mercato secondario.

La valutazione è effettuata in consultazione con gli Stati membri e i soggetti interessati.

In base all'esito della valutazione, la Commissione può proporre, affinché entrino in vigore entro il 31 dicembre 2016, tutte le misure da essa ritenute necessarie per far fronte a problemi di distorsione o inadeguato funzionamento del mercato interno o del mercato del carbonio, che dovessero sorgere in relazione alle disposizioni del presente regolamento.



CAPO IX

REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO, DEL SORVEGLIANTE E DELLE PIATTAFORME D'ASTA

Articolo 34

Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta

1.  Quando provvedono a designare i responsabili del collocamento e il sorvegliante d'asta gli Stati membri considerano in che misura i candidati:

a) presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:

i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario;

ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;

b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento o di sorvegliante ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.

2.  La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.

Articolo 35

Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta

▼M6

1.  Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.

▼B

2.  Alle piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, deve essere consentito, senza che debbano adempiere ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, di prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.

3.  Quando designano la piattaforma, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) tutela del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;

b) accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta;

c) efficienza economica e prevenzione degli oneri amministrativi eccessivi;

d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;

f) tutela del corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;

g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;

h) adozione di disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma designata di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che ad essa succederà.

▼M1

4.  Una piattaforma d’asta può essere designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2004/39/CE siano adeguatamente applicabili alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.

Una piattaforma d’asta è designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 e dell’articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e vigilare il mercato e il gestore stesso secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo IV della direttiva 2004/39/CE.

▼B

Se il mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo e il secondo comma si applicano a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente il mercato regolamentato e il relativo gestore.

▼M1

5.  Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo designate ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo IV della direttiva 2004/39/CE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

▼B

6.  Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la sorveglianza efficace del mercato ed adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni contemplate da tale paragrafo siano osservate. A tal fine esercitano in relazione al mercato regolamentato e al gestore di cui al paragrafo 4 del presente articolo, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 50 della stessa direttiva.

Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché che le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 51 e 52 della direttiva 2004/39/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 56 a 62 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di vari Stati membri.



CAPO X

ABUSO DI MERCATO RELATIVO AI PRODOTTI MESSI ALL'ASTA

Articolo 36

Abuso di mercato relativo agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE

1.  Ai fini del presente regolamento, la direttiva 2003/6/CE si applica alla vendita all'asta dei contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni se questi contratti sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della stessa direttiva 2003/6/CE. ►M1  Quanto precede non pregiudica l’applicazione degli articoli da 38 a 40 del presente regolamento all’utilizzo di informazioni riservate per ritirare un’offerta. ◄

2.  Se i contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni non sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 43 del presente regolamento.

Articolo 37

Definizioni ai fini delle norme sull'abuso di mercato relativo ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE

Ai fini degli articoli da 38 a 43, relativi ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «informazione privilegiata», s'intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, che riguardi, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti messi all'asta e che, qualora fosse resa di dominio pubblico, sarebbe in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate.

Relativamente ai soggetti incaricati di eseguire le offerte si considerano privilegiate altresì le informazioni fornite da clienti in relazione alle loro offerte pendenti, che abbiano carattere preciso, riguardino direttamente o indirettamente uno o più prodotti messi all'asta e, qualora fossero rese di dominio pubblico, sarebbero in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate;

b) per «manipolazioni del mercato» s'intendono:

i) offerte, transazioni o ordini effettuati sul mercato secondario che:

 trasmettono, o rischiano di trasmettere, indicazioni false o fuorvianti in relazione alla domanda o al prezzo dei prodotti messi all'asta, oppure

 fissano, per mezzo di un singolo soggetto o vari soggetti che agiscano in collaborazione, il prezzo di aggiudicazione dei prodotti messi all'asta a un livello anormale o artificiale,

a meno che il soggetto che ha fatto l'offerta o che, sul mercato secondario, effettua la transazione o emette l'ordine, dimostri di avere agito per ragioni legittime;

ii) offerte che si avvalgono di meccanismi fittizi o qualsiasi altra forma di inganno o artificio;

iii) la diffusione di informazioni, tramite i media (tra cui Internet), o qualsiasi altro mezzo, che trasmettano o rischino di trasmettere indicazioni false o fuorvianti in merito ai prodotti messi all'asta, in particolare la diffusione di voci e notizie false o fuorvianti, sempre che soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o dovesse sapere che l'informazione era falsa o fuorviante. Per quanto riguarda i giornalisti che agiscono nell'esercizio della loro professione, la diffusione di siffatte informazioni deve essere valutata tenendo conto delle norme disciplinanti la loro attività professionale, a meno che i soggetti di cui trattasi non traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o profitti dalla diffusione dell'informazione stessa.

Dalla definizione principale fornita alla lettera b) del primo comma discendono in particolare i seguenti esempi:

 Il comportamento, da parte di un singolo soggetto o di vari soggetti che agiscano in collaborazione, volto a determinare una posizione dominante sulla domanda di un prodotto messo all'asta con l'effetto di fissare direttamente o indirettamente i prezzi di aggiudicazione dell'asta o di creare altre condizioni di transazione non eque;

 l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta, di quote o dei relativi titoli derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta ad un livello anormale o artificiale o di trarre in errore gli altri partecipanti all'asta;

 l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su un prodotto messo all'asta, per il quale si è in precedenza fatta un'offerta, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sulle offerte fatte per quel prodotto, senza avere in precedenza reso pubblico il relativo conflitto di interessi in modo adeguato ed efficace.

Articolo 38

Divieto d'abuso d'informazioni privilegiate

1.  I soggetti in possesso delle informazioni di cui al secondo comma devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni al fine di presentare, modificare o ritirare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le offerte relative ai prodotti messi all'asta cui tali informazioni si riferiscono.

Il primo comma si applica a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate:

a) a causa dell’appartenenza agli organi amministrativi, dirigenziali o di sorveglianza della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;

b) a causa della partecipazione al capitale della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;

c) a causa dello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione o della propria funzione; oppure

d) a causa dello svolgimento di attività criminose.

2.  Se i soggetti di cui al paragrafo 1 sono persone giuridiche, il divieto stabilito da tale paragrafo si applica anche alle persone fisiche che prendono la decisione di presentare, modificare o ritirare l'offerta per conto delle persone giuridiche stesse.

3.  Il presente articolo non si applica alla presentazione, alla modifica o al ritiro dell'offerta effettuati al fine di adempiere obblighi derivanti da accordi conclusi prima che il soggetto di cui trattasi venisse in possesso delle informazioni privilegiate.

Articolo 39

Altri usi vietati di informazioni privilegiate

I soggetti sottoposti al divieto di cui all'articolo 38 sono tenuti ad astenersi dal:

a) comunicare l'informazione privilegiata ad altri soggetti, a meno che tale comunicazione non avvenga nell'ambito del normale esercizio del loro attività lavorativa, della loro professione o della loro funzione;

b) consigliare o indurre altri soggetti, sulla base dell'informazione privilegiata, a trasmettere, modificare o ritirare l'offerta per prodotti a cui si riferisce l'informazione stessa.

Articolo 40

Altri soggetti sottoposti al divieto d'abuso di informazioni privilegiate

Gli articoli 38 e 39 si applicano altresì ai soggetti non contemplati da detti articoli che sono in possesso di informazioni privilegiate e sono, o dovrebbero essere, a conoscenza della natura privilegiata delle stesse.

Articolo 41

Divieto di manipolazioni del mercato

È fatto divieto a chiunque di compiere azioni di manipolazione del mercato.

Articolo 42

Prescrizioni specifiche volte a ridurre il rischio di abusi di mercato

1.  La piattaforma, il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta redigono ciascuno un elenco dei dipendenti, legati da contratto di lavoro o meno, che abbiano accesso ad informazioni privilegiate. La piattaforma aggiorna regolarmente il proprio elenco e lo trasmette, su richiesta, all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita. Il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta aggiornano regolarmente i propri elenchi e li trasmettono all'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento della piattaforma e dello Stato membro di stabilimento del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta, in base a quanto previsto dal contratto di designazione e su richiesta dell'autorità nazionale stessa.

2.  Gli amministratori della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta e, se del caso, le persone ad essi strettamente collegate informano l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 in merito alle offerte trasmesse, modificate o ritirate per loro conto in relazione ai prodotti messi all'asta, a prodotti derivati o ad altri strumenti finanziari collegati.

3.  I soggetti che producono o diffondono analisi riguardanti i prodotti messi all'asta e i soggetti che producono o diffondono altri dati recanti raccomandazioni o consigli per strategie di investimento, destinati ai canali di distribuzione o al pubblico, devono aver ragionevole cura di presentare tali informazioni in modo imparziale e devono comunicare i propri interessi o i conflitti di interesse relativi ai prodotti messi all'asta.

4.  La piattaforma adotta disposizioni strutturali volte a prevenire e individuare le pratiche di manipolazione del mercato.

5.  I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, qualora avvertano ragionevoli indizi che una determinata operazione possa costituire un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, informano tempestivamente l'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento.

Articolo 43

Vigilanza e controllo dell'applicazione

1.  Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE sorvegliano il mercato in maniera efficace e prendono i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento.

2.  Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispongono dei poteri previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/6/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento in riferimento alle aste svolte sul loro territorio o all'estero.

4.  Ai fini dell'applicazione degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2003/6/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



CAPO XI

PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEI PROVENTI D'ASTA

Articolo 44

Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri

1.  Gli aggiudicatari o i loro aventi causa nonché gli intermediari che agiscono per loro conto pagano l'importo dovuto comunicato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato dal responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili, prima della consegna o al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto di deposito designato dell'offerente o del suo avente causa.

▼M4

2.  La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa, a seguito della vendita all’asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE, ai responsabili del collocamento che hanno venduta all’asta le quote in questione, ad eccezione degli importi per i quali è invitata a fungere da agente erogatore in relazione al sorvegliante d’asta.

▼B

3.  I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione.

Si applica il tasso di cambio pubblicato immediatamente dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

Articolo 45

Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento

1.  Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l'intero importo dovuto comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.

2.  Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.

3.  Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno dei seguenti oneri o entrambi:

a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d'interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;

b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.

4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, se l'aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento:

a) la controparte centrale interviene prendendo in consegna le quote e effettuando il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento; o

b) l'agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall'offerente per effettuare il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento.

5.  In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.



CAPO XII

CONSEGNA DELLE QUOTE MESSE ALL'ASTA

Articolo 46

Trasferimento delle quote messe all'asta

▼M1

Le quote messe all’asta da una qualsiasi piattaforma d’asta sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

▼B

Articolo 47

Consegna delle quote messe all'asta

1.  Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale messo all'asta non corrisponda al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

2.  Previo versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dal conto di deposito designato, tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, ai conti di deposito designati tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa ovvero tenuti a titolo di garanzia da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento in qualità di depositari per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.

Articolo 48

Consegna differita delle quote messe all'asta

1.  Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare nei termini tutte o una parte delle quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita.

2.  Il rimedio previsto al paragrafo 1 è l'unico rimedio spettante all'aggiudicatario o dal suo avente causa in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta per circostanze di forza maggiore.



CAPO XIII

GESTIONE DELLE GARANZIE

Articolo 49

Garanzia prestata dall'offerente

1.  Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, l'offerente o l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto a fornire una garanzia.

2.  La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario con gli eventuali interessi è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta.

3.  La garanzia fornita dall’offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata quanto prima possibile, dopo il regolamento.

Articolo 50

Garanzia prestata dal responsabile del collocamento

1.  Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, il responsabile del collocamento è unicamente tenuto a fornire le quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna.

▼M1 —————

▼B

3.  Se le quote fornite come garanzia ai sensi del ►M1  paragrafo 1 ◄ non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.



CAPO XIV

TARIFFE E SPESE

Articolo 51

Struttura e livello delle tariffe

1.  La struttura e il livello delle tariffe nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e sistemi di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.

2.  La piattaforma nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.

3.  Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l'indicazione dell'importo dovuto per ciascun servizio.

Articolo 52

Spese relative al procedimento d'asta

▼M1

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, le spese relative ai servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, all’articolo 28, paragrafo 1, e all’articolo 31 sono coperte dalle tariffe versate dagli offerenti, a esclusione delle spese inerenti agli accordi di cui all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra il responsabile del collocamento e la piattaforma per consentire al responsabile del collocamento stesso di mettere le quote all’asta per conto dello Stato membro designante, a esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.

Le spese di cui al primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3.

2.  Fatte salve le disposizioni del terzo comma, i termini e le condizioni dell’appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o il contratto che designa una piattaforma a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo richiedendo agli Stati membri che hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, la loro decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, ma che utilizzeranno successivamente la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, di versare lla piattaforma d’asta interessata i costi dei servizi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, all’articolo 28, paragrafo 1, inclusi sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a essa collegati, in relazione alle parti di quote messe all’asta dal relativo Stato membro dalla data in cui quest’ultimo inizia la messa all’asta tramite la piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma stessa.

Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all’azione comune a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 e 2, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’appalto congiunto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, primo comma.

Il primo comma non si applica se lo Stato membro aderisce all’azione comune a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o se fa uso della piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, per mettere all’asta la sua parte di quote in assenza della registrazione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata a norma dell’articolo 30, paragrafo 6.

▼B

Le spese a carico dagli offerenti ai sensi del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del presente paragrafo.

▼M1

3.  La parte delle spese del sorvegliante d’asta che varia in funzione del numero delle aste, qual è indicata nel contratto di designazione del sorvegliante, è distribuita in parti uguali tra tutte le aste. Tutte le altre spese del sorvegliante, quali sono indicate nel contratto di designazione del medesimo, a esclusione delle spese relative ai servizi appaltati dalla Commissione e di quelle relative alle relazioni presentate a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, sono distribuite in parti uguali su ciascuna piattaforma, salvo che sia diversamente disposto nel contratto di designazione.

▼B

Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti le piattaforme designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato membro designante.

Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa.

Le spese del sorvegliante d'asta sostenute da ciascuno Stato membro sono detratte dai proventi delle aste che il responsabile del collocamento deve versare a norma dell'articolo 23, lettera c), allo Stato membro designante.



CAPO XV

VIGILANZA DELLE ASTE, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Articolo 53

Cooperazione con il sorvegliante d'asta

1.  I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza forniscono su richiesta al sorvegliante d'asta tutte le informazioni sulle aste di cui essi dispongano e che siano ragionevolmente necessarie per lo svolgimento delle funzioni del sorvegliante.

2.  Il sorvegliante d'asta è legittimato a seguire lo svolgimento delle aste.

3.  I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nei limiti della loro competenza.

4.  Le autorità nazionali competenti per la vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per di vigilanza sui soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nel limiti della loro competenza

5.  Nell'adempimento degli obblighi prescritti dai paragrafi 1, 3 e 4, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono soggette in applicazione del diritto dell'Unione.

▼M1

Articolo 54

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

1.  Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, vigila sul rapporto con gli offerenti ammessi all’asta per tutta la durata di quest’ultima, provvedendo a:

a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;

b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull’adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all’asta ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3;

c) vigilare sulle transazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 20, paragrafo 6, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti indicanti l’esistenza di abusi di mercato.

Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d’essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.

2.  Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede all’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine essa può:

a) chiedere informazioni all’offerente, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 20, paragrafi 5, 6 e 7, al fine di vigilare sul rapporto intercorrente con esso a decorrere dall’ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto stesso e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;

b) chiedere ai soggetti ammessi all’asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;

c) chiedere ai soggetti ammessi all’asta di comunicare prontamente alla piattaforma eventuali modifiche dei dati comunicati ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 20, paragrafi da 5, 6 e 7.

3.  Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, registra:

a) la domanda di ammissione all’asta presentata a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche;

b) le verifiche effettuate:

i) durante il trattamento della domanda di ammissione all’asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;

ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con il richiedente di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell’ammissione all’asta;

c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall’offerente in un’asta, compresi l’eventuale ritiro o l’eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 6, paragrafo 4;

d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l’offerente ha partecipato.

4.  Una piattaforma asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l’intero periodo in cui l’offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l’offerente.

▼B

Articolo 55

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'attività criminosa

▼M1

1.  Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE vigilano e provvedono affinché le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, adempiano gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19 e all’articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento, gli obblighi in materia di vigilanza e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma hanno i poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE.

Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione dell’articolo 19, dell’articolo 20, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 54 del presente regolamento e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 39 della direttiva 2005/60/CE.

2.  Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, e i suoi amministratori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a:

a) informare le UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che, nel corso delle aste, si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;

b) fornire all’UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

▼B

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla UIF dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

▼M1

4.  Lo Stato membro in cui è situata una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma stessa si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 26 a 29, dell’articolo 32, dell’articolo 34, paragrafo 1, e dell’articolo 35, della direttiva 2005/60/CE.

▼B

Articolo 56

Notifiche relative ad abusi di mercato

▼M1

1.  Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, notificano alle autorità competenti nazionali designate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e incaricate di vigilare sulla piattaforma interessata o di indagare e perseguire gli abusi di mercato compiuti nei sistemi della piattaforma interessata o tramite tali sistemi, qualsiasi indizio di abusi di mercato imputabili a soggetti ammessi alle aste o a soggetti che agiscono per conto di essi.

A tal fine si applicano le misure nazionali adottate in attuazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE.

▼B

2.  La piattaforma interessata comunica al sorvegliante d'asta e alla Commissione la notifica trasmessa a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.

Articolo 57

Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive

1.  Al fine di attenuare il rischio effettivo o potenziale di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, le piattaforme possono prescrivere la dimensione massima dell'offerta o altre misure correttive necessarie, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima per l'offerta o delle altre misure correttive riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati e il sorvegliante d'asta, che esprimono il loro parere sulla proposta della piattaforma interessata. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

2.  La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato individuato a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.

3.  Ai fini del presente articolo, per «dimensione massima dell'offerta» s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;

b) uno stesso raggruppamento di imprese;

c) un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.

▼M1

Articolo 58

Norme di condotta commerciale e altre disposizionicontrattuali

Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l’applicazione degli stessi.

▼B

Articolo 59

Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2

1.  Il presente articolo si applica:

a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;

b) alle imprese di investimento e agli enti creditizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), che sono ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.

2.  I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:

a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;

b) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 24 e 28 della direttiva 2005/60/CE;

c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi che il cliente steso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;

d) concludono accordi scritti con i clienti. Tali accordi non devono imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;

e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;

f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;

g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell'articolo 18, paragrafo 2;

h) prestano debita attenzione agli interessi dei clienti che li incaricano di presentare offerte per loro conto;

i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;

j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione delle garanzie e dei pagamenti forniti dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti per i quali operano;

k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti ai settori aziendali incaricati di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricati di operare per proprio conto nel mercato secondario;

l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti durante cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.

L'importo del deposito di cui alla lettera e) è calcolato in modo equo e ragionevole.

Il metodo di determinazione del deposito di cui alla lettera e) è stabilito negli accordi conclusi a norma della lettera d).

Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al pagatore entro un congruo termine indicato negli accordi conclusi a norma della lettera d).

3.  I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:

a) forniscono tutte le informazioni richieste dalla piattaforma sulla quale sono ammessi a presentare offerte o dal sorvegliante d'asta, ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti ai medesimi in forza del presente regolamento;

b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza;

4.  Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.

5.  Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;

c) osservano le norme nazionali adottate in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.

6.  Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a far osservare le condizioni di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:

a) le sue autorità nazionali competenti dispongano dei poteri di indagine necessari e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;

b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;

c) le sue autorità nazionali possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti di cui al paragrafo 1 che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

▼M2

7.  I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.

▼B

8.  I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi a presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e 20 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a).



CAPO XVI

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Articolo 60

Pubblicazione

▼M6

1.  La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.

▼B

Le informazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso lo stesso sito web dedicato alle aste.

2.  Le versioni non riservate delle relazioni che il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nel sito web della Commissione.

Le relazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso il sito web della Commissione.

▼M1

3.  L’elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numero di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.

▼B

Articolo 61

Annuncio e notifica dei risultati delle aste

1.  La piattaforma annuncia i risultati di tutte le aste che conduce non appena sia ragionevolmente possibile e comunque non oltre 15 minuti dalla chiusura del periodo d'offerta.

2.  L'annuncio ai sensi del paragrafo 1 contiene almeno i seguenti elementi:

a) volume delle quote messe all'asta;

b) prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;

c) volume totale delle offerte presentate;

d) numero totale di offerenti e numero degli aggiudicatari;

e) in caso di annullamento dell'asta, aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;

f) proventi complessivi della vendita all'asta;

g) ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

3.  Contemporaneamente all'annuncio di cui al paragrafo 1, la piattaforma comunica a ogni aggiudicatario, attraverso i propri sistemi:

a) la quantità complessiva di quote da assegnare all'offerente in questione;

b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;

c) il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;

d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.

4.  Se la valuta scelta dall'aggiudicatario non è l'euro, la piattaforma interessata comunica all’aggiudicatario il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dall'offerente medesimo.

Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

5.  La piattaforma comunica al sistema di compensazione o al sistema di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a ciascun aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 62

Tutela delle informazioni riservate

1.  Sono considerate riservate le seguenti informazioni:

a) contenuto dell'offerta;

b) contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;

c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:

i) numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;

ii) prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;

d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:

i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;

ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;

e) informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54;

f) relazioni che il sorvegliante d'asta presenta a norma dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 6, ad esclusione delle parti contenute nelle versioni non riservate di tali relazioni, pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

g) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano ad una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma o la designazione del sorvegliante d'asta;

h) informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

i) informazioni sui metodi applicati per la definizione del prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario prima e durante l'asta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6.

2.  I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.

3.  Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:

a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;

b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;

c) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;

d) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;

e) le informazioni ►M1  sono rivelate o richieste ◄ a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;

f) la piattaforma rivela le informazioni al sorvegliante d'asta per consentirgli di svolgere le sue funzioni o di adempiere ai suoi obblighi in relazione alle aste o per assisterlo a tali fini;

g) le informazioni sono compendiate o riformulate prima della rivelazione in modo tale che sia improbabile il discernimento di dati riguardanti:

i) singole offerte o istruzioni a presentare offerte;

ii) singole aste;

iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;

iv) singole domande di ammissione alle aste;

v) singole relazioni nell'ambito delle aste;

h) si tratta di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 1, lettera f), se sono divulgate in maniera non discriminatoria e ordinata da parte delle autorità competenti nazionali degli Stati membri, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e da parte della Commissione, per quanto riguarda le altre informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

i) si tratta di informazioni riservate a norma del paragrafo 1, lettera g), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al paragrafo 1, lettera g), e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto di impiego;

j) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:

i) data d'inizio del periodo d'offerta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);

ii) data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera e);

iii) data della relazione del sorvegliante d'asta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera f);

iv) data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera g).

4.  Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma o del sorvegliante d'asta nonché dei loro impiegati sono indicate nei contratti di designazione della piattaforma e di designazione del sorvegliante.

5.  La piattaforma o il sorvegliante d'asta nonché i loro impiegati utilizzano le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro obblighi o per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle aste.

6.  I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma e il sorvegliante d'asta, né tra uno di questi soggetti e:

a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;

b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;

c) la Commissione.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti contemplati dalle lettere a), b) e c), in deroga al paragrafo 2.

7.  I soggetti che lavorano o hanno lavorato per una piattaforma o per il sorvegliante d'asta sono vincolati al segreto d'ufficio o professionale e provvedono affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.

Articolo 63

Regime linguistico

1.  Le informazioni scritte fornite dalle piattaforme d'asta ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o dal sorvegliante d'asta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, o in esecuzione del contratto che designa di tali soggetti, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

2.  Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.

Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, forniscono parimenti a loro spese la traduzione nella stessa lingua o nelle stesse lingue di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma da essi designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.

3.  I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti atti nella lingua ufficiale dell'Unione che hanno scelto a norma del paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua ai sensi del paragrafo 2:

a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;

b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;

c) eventuali richieste connesse al punto a) o b).

Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.

4.  I richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 61, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai richiedenti l'ammissione alle aste, agli ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione in tale lingua a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, anche qualora lo Stato membro abbia deciso, ai sensi del paragrafo 2, di fornire la traduzione nella lingua scelta a norma del primo comma del presente paragrafo, i richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

5.  Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.

I soggetti che presentano documenti tradotti a norma del paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti ai sensi del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.



CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

▼M1

Articolo 64

Diritto di ricorso

1.  Le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, dispongono di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione.

2.  Gli Stati membri in cui si svolge la vigilanza sul mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, o sul suo gestore, provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale per l’esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.

▼B

Articolo 65

Rettifica degli errori

1.  Gli eventuali errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.

2.  Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, di cui vengano a conoscenza con qualsiasi mezzo.

3.  Chiunque tragga beneficio da un errore ai sensi del paragrafo 1, che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che sia a conoscenza o debba essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.

Articolo 66

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I



Quote messe all’asta nel 2012 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1

Stato membro

Volumi

Belgio

2 979 000

Bulgaria

3 277 000

Repubblica ceca

5 503 000

Danimarca

1 472 000

Germania

23 531 000

Estonia

1 068 000

Irlanda

1 100 000

Grecia

4 077 000

Spagna

10 145 000

Francia

6 434 000

Italia

11 324 000

Cipro

307 000

Lettonia

315 000

Lituania

637 000

Lussemburgo

141 000

Ungheria

1 761 000

Malta

120 000

Paesi Bassi

3 938 000

Austria

1 636 000

Polonia

14 698 000

Portogallo

2 065 000

Romania

5 878 000

Slovenia

520 000

Slovacchia

1 805 000

Finlandia

1 965 000

Svezia

1 046 000

Regno Unito

12 258 000

Totale

120 000 000

▼B




ALLEGATO II

Elenco degli elementi di cui all'articolo 20, paragrafo 3

1.

Prova della legittimazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2.

2.

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del richiedente.

3.

Codice identificativo del conto di deposito designato del richiedente.

4.

Dati completi del conto bancario designato del richiedente.

5.

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di uno o più rappresentanti dell'offerente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma.

6.

Per le persone giuridiche, prova:

a) della loro costituzione indicante: la forma giuridica del richiedente; il diritto applicabile; se il richiedente è una società quotata in una o più borse riconosciute;

b) se del caso, il numero di registrazione del richiedente nel registro pertinente; in mancanza di tale numero, il richiedente fornisce i protocolli, gli statuti o altri documenti che ne attestano la costituzione in società.

7.

Per le persone giuridiche e/o strutture legali, le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo e per comprendere la struttura della proprietà e del controllo.

8.

Per le persone fisiche, prova della loro identità tramite carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento analogo rilasciato da un paese e contenente il nome e il cognome completi, la fotografia, la data di nascita e l'indirizzo di residenza permanente nell'Unione del richiedente interessato che, ove necessario, possono essere supportati da altri documenti giustificativi appropriati.

9.

Per i gestori d'impianti, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.

10.

Per gli operatori aerei, prova dell'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o piano di monitoraggio presentato e approvato ai sensi dell'articolo 3 octies della medesima direttiva.

11.

Le informazioni richieste per le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e).

12.

L'ultima relazione annuale e gli ultimi conti sottoposti a revisione del richiedente, compresi il conto profitti e perdite e il bilancio o, se non fosse disponibile, la dichiarazione IVA o altre informazioni analoghe che devono essere presentate per dimostrare la solvibilità e l'affidabilità creditizia del richiedente.

13.

Il numero di partita IVA e, se il richiedente non è iscritto al registro IVA, qualsiasi altro mezzo utile di identificazione del richiedente da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro in cui ha il domicilio fiscale, o altre informazioni analoghe necessarie a dimostrare la posizione fiscale del richiedente all'interno dell'Unione.

14.

Una dichiarazione attestante che, a sua conoscenza, il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f).

15.

Prova della conformità ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera g).

16.

Prova che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

17.

Dichiarazione attestante che il richiedente ha la capacità giuridica e il potere di rappresentanza necessari per presentare un'offerta per conto proprio o per conto di terzi nelle aste.

18.

Dichiarazione attestante che, a conoscenza del richiedente, non esistono impedimenti di natura giuridica, regolamentare, contrattuale o di altra natura che ostino all'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente regolamento.

19.

Dichiarazione attestante l'intenzione del richiedente di effettuare i pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente all'eurozona, con indicazione della valuta scelta.




ALLEGATO III

Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, relativo Stato membro designante ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7

▼M2



Piattaforme d’asta designate dalla Germania

1

Piattaforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 1o settembre 2012 fino almeno al 31 marzo 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da un terzo qualsiasi.

 

Obblighi

Entro due mesi dal 1o settembre 2012 EEX presenta la propria strategia di uscita alla Germania per consultazione del sorvegliante d’asta.

Entro due mesi dalla ricezione del parere del sorvegliante d’asta EEX rivede la propria strategia di uscita, tenendo il massimo conto di detto parere.

La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale ai pertinenti rapporti contrattuali con EEX.

▼M4

 

Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 2

▼M3

Piattaforme d’asta designate dal Regno Unito

2

Piattaforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 10 novembre 2012 fino al più tardi al 9 novembre 2017, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Definizioni

Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si applicano le seguenti definizioni:

a)  «norme di scambio ICE», i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all’«ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT» e all’«ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT»;

b)  «membro di scambio», un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio di ICE;

c)  «cliente», un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l’ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.

 

Obblighi

1.  ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all’ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:

a)  su base individuale senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;

b)  su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.

ICE garantisce che tali decisioni siano esaminate in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d’asta ai sensi del presente regolamento e che i membri di scambio o i loro clienti si conformino ai risultati di tali disamine da parte di ICE. Tra queste ultime si possono annoverare tra l’altro il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l’ammissione alle aste.

2.  Sulla propria pagina web ICE redige e cura un elenco esaustivo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l’accesso delle PMI e degli emettitori di entità ridotta alle aste su ICE nel Regno Unito, congiuntamente a orientamenti pratici di immediata comprensione mirati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle fasi necessarie per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.

3.  Entro sei mesi dall’inizio delle aste o due mesi dalla designazione del sorvegliante d’asta, a seconda di quale evento si verifichi prima, ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d’asta in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica ottenuta, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante a tal fine, in modo da garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento.

4.  Tutte le tariffe e le condizioni praticate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web aggiornate di ICE.

ICE dispone che, qualora siano applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente per l’ammissione alle aste, tali tariffe e condizioni siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE.

5.  Fatte salve le altre disposizioni giuridiche, ICE garantisce la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ai reclami che eventualmente insorgono in relazione a decisioni di ammissione, di revoca o di sospensione, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti.

6.  ICE modifica le proprie norme di scambio per garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato. Nella fattispecie, le norme di scambio ICE modificate stabiliscono gli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5.

7.  Entro due mesi dal 10 novembre 2012, ICE presenta la propria strategia particolareggiata di uscita al Regno Unito per consultazione del sorvegliante d’asta. Entro due mesi dal ricevimento del parere del sorvegliante d’asta ICE rivede la propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione detto parere.

8.  Il Regno Unito notifica alla Commissione le eventuali modifiche agli accordi contrattuali con ICE notificati alla Commissione il 30 aprile, il 4 maggio e il 14 giugno 2012 e comunicati al comitato sui cambiamenti climatici il 15 maggio e il 3 luglio 2012.

▼M4

 

Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1

Piattaforme d’asta designate dalla Germania

3

Piattaforma d’asta

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Basi giuridiche

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Dal 15 novembre 2013 fino almeno al 14 novembre 2018 al più tardi, fatto salvo l’articolo 30, paragrafo 5, comma 2.

 

Condizioni

L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.

 

Obblighi

1.  Entro due mesi dal 15 novembre 2013 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita ai fini della consultazione del sorvegliante d’asta. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX ai sensi del contratto con la Commissione e gli Stati membri concluso ai sensi dell’articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto.

2.  EEX redige e aggiorna sul suo sito web un elenco completo e aggiornato dei membri ammessi all’asta autorizzati a presentare offerte per conto di PMI ed emettitori di entità ridotta; inoltre pubblica degli orientamenti pratici facilmente comprensibili per informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle misure che devono prendere per accedere alle aste per il tramite di questi membri.

3.  Entro sei mesi dall’inizio delle aste o entro due mesi dalla designazione del sorvegliante d’asta, a seconda di quale delle due sia la più recente, EEX riferisce al sorvegliante d’asta sulla copertura ottenuta, compreso il grado di copertura geografica, e tiene nella massima considerazione le sue raccomandazioni a tale riguardo in modo da assicurare l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b).

4.  La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificata alla Commissione il 15 marzo 2013 e comunicata al comitato sui cambiamenti climatici il 20 marzo 2013.

▼M6

Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito

4

Piattaforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Base giuridica

Articolo 30, paragrafo 1

 

Periodo di vigenza della designazione

Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.

 

Definizioni

Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni:

a)  «norme di scambio ICE», i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT e all'ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  «membro di scambio», un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio ICE;

c)  «cliente», un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste.

 

Condizioni

L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi.

 

Obblighi

1.  ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione — indipendentemente dal fatto che la decisione sia adottata con riguardo alla sola ammissione all'asta, oppure all'ammissione all'asta e anche al diventare un membro o un partecipante al mercato secondario — siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità:

a)  su base individuale e senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste;

b)  su richiesta, in caso di decisioni di altra natura.

ICE si riserva la facoltà di esaminare tali decisioni in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e garantisce che i membri di scambio ICE o i loro clienti si conformino ai risultati di tale esame. Ciò può annoverare, tra l'altro, il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste.

2.  Sulla propria pagina web ICE redige e mantiene un elenco completo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso alle aste su ICE nel Regno Unito; tale elenco comprende coloro che forniscono accesso unicamente alle aste, come indicato nelle norme di scambio ICE, e i membri di scambio o i loro clienti che forniscono accesso alle aste a soggetti che possono anche essere membri o partecipanti del mercato secondario.

Inoltre, sulla propria pagina web ICE redige e mantiene degli orientamenti pratici di immediata comprensione destinati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta dei passi da compiere per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti.

3.  Tutte le tariffe e le condizioni applicate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulla pagina web aggiornata di ICE.

ICE dispone che, nei casi in cui per l'ammissione alle aste sono applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente, tali tariffe e condizioni sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di coloro che offrono i servizi, assicurando che i riferimenti diretti a tali pagine web siano disponibili sulla pagina web di ICE, distinguendo tra le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti solo ammessi alle aste, qualora disponibili, e le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti ammessi alle aste che sono anche membri o partecipanti al mercato secondario.

4.  Fatti salvi altri mezzi di ricorso, ICE garantisce sia la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ad eventuali reclami insorti in relazione a decisioni di ammissione, revoca o sospensione, di cui più in dettaglio al punto 1, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti, sia che tali reclami siano ritenuti ammissibili ai fini delle sue procedure di risoluzione dei reclami.

5.  Entro sei mesi dall'inizio delle aste, ICE riferisce al sorvegliante d'asta in merito alla copertura ottenuta nell'ambito del modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, anche riguardo al livello di copertura geografica. ICE tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante d'asta in questo ambito, in modo da garantire l'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1031/2010.

6.  ICE garantisce la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato.

7.  Il Regno Unito comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale agli accordi contrattuali convenuti con ICE che sono stati notificati alla Commissione.

▼M6




ALLEGATO IV

Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, di cui all'articolo 10, paragrafo 2



Anno

Volume della riduzione

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 



( 1 ) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 3 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 4 ) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

( 5 ) GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.

( 6 ) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

( 7 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 8 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).