02010R0642 — IT — 21.09.2017 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 642/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

(codificazione)

(GU L 187 dell'21.7.2010, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) N. 259/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2011

  L 70

31

17.3.2011

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 2011

  L 175

1

2.7.2011

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2014

  L 76

26

15.3.2014

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1328 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2017

  L 185

24

18.7.2017

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1587 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2017

  L 241

15

20.9.2017




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 642/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2010

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

(codificazione)



▼M3

Articolo 1

1.  Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.  Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

▼M4

3.  Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

▼B

Articolo 2

▼M3

1.  Il dazio all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, viene calcolato quotidianamente dalla Commissione.

Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR/t.

Il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2.  Il dazio all’importazione stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all’importazione calcolati durante i dieci giorni lavorativi precedenti.

La Commissione fissa il dazio all’importazione quando la media dei dazi all’importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR/t il dazio fissato o se la media torna a essere pari a zero.

Dopo ogni fissazione, i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ).

Il dazio all’importazione fisso si applica a partire dal giorno della pubblicazione.

I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

▼M3 —————

▼B

4.  Se il porto di sbarco nell’Unione:

a) si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t;

b) si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t.

▼M4

Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento basato sul modello di cui all'allegato I che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio di cui al primo comma, questo documento deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

▼M5

5.  Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00 , il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.

▼B

Articolo 3

1.  I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato II.

2.  Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10 , 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica.

▼M4

3.  Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4.  Fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, l'importatore costituisce presso l'organismo competente interessato una cauzione specifica pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando la dichiarazione di ammissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR/t per il granturco, l'importo della cauzione specifica è pari all'importo del dazio in causa.

▼B

Articolo 4

I criteri qualitativi da rispettare all’importazione nell’Unione e le tolleranze ammesse sono fissati nell’allegato II.

Articolo 5

▼M3

1.  Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:

a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;

b) i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno della quotazione;

c) il nolo marittimo e i costi relativi tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

▼B

2.  Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

a) l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell’allegato III;

b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

▼M3

3.  Per calcolare l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione fob corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di alta qualità.

4.  I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero di alta qualità e il granturco diverso da quello da seme corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il prezzo rappresentativo cif per il frumento duro di alta qualità, per il frumento duro da seme e per il frumento tenero da seme è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità.

Il prezzo rappresentativo per l’importazione cif per il frumento duro di qualità media e per il frumento duro di bassa qualità è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media e di 30 EUR/t per il frumento duro di bassa qualità.

Il prezzo rappresentativo all’importazione cif per il sorgo diverso da quello da seme, il sorgo da seme di cui al codice NC 1007 10 90 , la segala diversa da quella da seme, la segala da seme e il granturco da seme di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco diverso da quello da seme.

▼M3 —————

▼M4

Articolo 6

1.  Per il frumento tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), la cauzione specifica non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

2.  Per il frumento duro, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

L'importo della cauzione specifica è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione specifica non è richiesta.

▼B

Articolo 7

1.  Per ogni partita di frumento tenero di qualità alta, di frumento duro e di mais vitreo, l’ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ( 4 ). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all’importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

▼M4

2.  I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ):

a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;

b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;

c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

▼B

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell’allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell’Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell’allegato V.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l’esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell’allegato VI.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo di cui all’allegato II, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d’entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all’allegato II.

3.  I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nel regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ( 6 ).

Il mais vitreo è il granturco della specie «Zea mays indurata» i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

a) la loro corona non presenta fenditure; e

b) se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest’ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono ai criteri di cui al terzo comma.

Il metodo di riferimento per determinare l’indice di flottazione è definito nell’allegato VII.

▼M4

4.  Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è incamerata.

▼B

5.  I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall’autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO I

Modello di cui all'articolo 2, paragrafo 4

Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 5): …

Quantità sbarcata (in chilogrammi): …

▼M5




ALLEGATO I bis

Percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 5



Anno

Percentuale

2017

87,5

2018

75

2019

62,5

2020

50

2021

37,5

2022

25

2023

12,5

2024 e ogni anno successivo

0 (esenzione dal dazio)

▼M3




ALLEGATO II

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)



Prodotto

Frumento tenero e spelta (1), escluso il frumento segalato

Frumento duro

Mais vitreo

Codice NC

ex 1001 91 20

e

ex 1001 99 00

1001 11 00

e

1001 19 00

ex 1005 90 00

Qualità (2)

Alta

MEDIA

Bassa

Alta

MEDIA

Bassa

 

1.  Percentuale minima del contenuto proteico

14,0

11,5

2.  Peso specifico minimo in kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.  Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.  Percentuale minima di grani vitrei

75,0

62,0

95,0

5.  Indice massimo di flottazione

25,0

(1)   I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

(2)   Si applicano i metodi di analisi di cui all’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009.



Tolleranze

Tolleranza prevista

Frumento duro e frumento tenero

Mais vitreo

Sulla percentuale del tenore proteico

– 0,7

Sul peso specifico minimo

– 0,5

– 0,5

Sulla percentuale massima di impurità

+ 0,5

Sulla percentuale di grani vitrei

– 2,0

– 3,0

Sull’indice di flottazione

+ 1,0

«—»: non applicabile.




ALLEGATO III



Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto

Frumento tenero

Granturco

Qualità standard

Alta

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

Hard Red Spring n. 2

Yellow Corn n. 3

Borsa di quotazione

Minneapolis Grain Exchange

Chicago Mercantile Exchange

▼B




ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITÀ DEL «SENASA» AUTORIZZATO DAL GOVERNO ARGENTINO DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

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ALLEGATO V

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

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MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

image




ALLEGATO VI

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L’ESPORTAZIONE

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Specifiche di qualità per l’esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

FRUMENTO TENERO



Canada Western Red Spring

(CWRS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRS

(Min.) 79,0 kg/hl

(Mass.) 0,4 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRS

(Min.) 77,5 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWRS

(Min.) 76,5 kg/hl

(Mass.) 1,25 %, compreso 0,2 % di altri semi



Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWES

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWES

(Min.) 76,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi



Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSR

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSR

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi



Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CPSW

(Min.) 77,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CPSW

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi



Canada Western Red Winter

(CWRW)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWRW

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWRW

(Min.) 74,0 kg/hl

(Mass.) 2,0 %, compreso 0,2 % di altri semi



Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWSWS

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 0,75 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWSWS

(Min.) 75,5 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWSWS

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 1,5 %, compreso 0,2 % di altri semi



FRUMENTO DURO

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Peso specifico

Tenore totale di impurità compresi altri semi di cereali

N. 1 CWAD

(Min.) 80,0 kg/hl

(Mass.) 0,5 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 2 CWAD

(Min.) 79,5 kg/hl

(Mass.) 0,8 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 3 CWAD

(Min.) 78,0 kg/hl

(Mass.) 1,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

N. 4 CWAD

(Min.) 75,0 kg/hl

(Mass.) 3,0 %, compreso 0,2 % di altri semi

Note:

Altri semi di cereali: in queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.

Frumento tenero: per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

Frumento duro: per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.




ALLEGATO VII

METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L’INDICE DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C.

Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5 %.

Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d’aria.

Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli.

L’indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

Indice di flottazione della prova = (numero dei grani galleggianti)/(numero dei grani immersi) × 100

Ripetere la prova cinque volte.

L’indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.




ALLEGATO VIII



Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione

(GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125)

 

Regolamento (CE) n. 641/97 della Commissione

(GU L 98 del 15.4.1997, pag. 2)

 

Regolamento (CE) n. 2092/97 della Commissione

(GU L 292 del 25.10.1997, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2519/98 della Commissione

(GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione (1)

(GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 2104/2001 della Commissione

(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8)

 

Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione

(GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9)

 

Regolamento (CE) n. 1900/2002 della Commissione

(GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15)

 

Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione

(GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 5

Regolamento (CE) n. 1074/2008 della Commissione

(GU L 294 dell’1.11.2008, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 459/2009 della Commissione

(GU L 139 del 5.6.2009, pag. 3)

 

Regolamento (UE) n. 170/2010 della Commissione

(GU L 51 del 2.3.2010, pag. 8)

 

(1)   Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 2015/2001 (GU L 272 del 13.10.2001, pag. 31).




ALLEGATO IX



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1249/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, terza frase

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, secondo e terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima frase

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5, primo comma, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 bis, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, dal secondo al sesto comma

Articolo 7, paragrafo 2, dal secondo al sesto comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 6, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Allegati I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato IV bis

Allegato V

Allegato IV ter

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato I

Allegato VIII

Allegato IX



( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Tra due fissazioni, gli elementi presi in considerazione per il calcolo sono disponibili sul sito Internet della Commissione.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 4 ) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

( 6 ) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.