02010R0605 — IT — 01.11.2019 — 009.001


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►B

►M6  REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2011 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2011

  L 237

1

14.9.2011

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 957/2012 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013

  L 90

71

28.3.2013

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2014

  L 66

11

6.3.2014

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/83 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2018

  L 16

6

20.1.2018

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1120 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018

  L 204

31

13.8.2018

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/366 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2019

  L 65

1

6.3.2019

►M10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019

  L 321

73

12.12.2019


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag.  47 (605/2010)




▼B

▼M6

REGOLAMENTO (UE) N. 605/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2010

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

▼M6

a) 

le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro;

▼B

b) 

l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di tali partite.

▼M1

Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.

▼M6

Articolo 2

Importazioni di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui all’allegato I, colonna A.

▼B

Articolo 3

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna B dell'allegato I

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna B dell'allegato I, che non sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a pastorizzazione con un unico trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a pastorizzazione con un unico trattamento termico:

a) 

con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi;

b) 

se del caso, sufficiente a garantire una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

Articolo 4

Importazioni di taluni prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell'allegato I

►M3

 

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

 ◄

a) 

un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre;

b) 

un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;

c) 
(i) 

un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento; oppure

(ii) 

un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione di cui al punto (i) sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina applicato immediatamente dopo il trattamento termico.

d) 

un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0; oppure

e) 

un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:

(i) 

ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure

(ii) 

ad un ulteriore trattamento termico pari o superiore a 72 °C, combinato all'essicazione.

2.  Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di animali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:

a) 

un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F0 pari o superiore a tre; oppure

b) 

un trattamento a «ultra-alta temperatura» (UHT) di almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.

Articolo 5

Certificati

Le partite autorizzate per l'importazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui alla parte 2 dell'allegato II per la merce in questione e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato.

Tuttavia le prescrizioni di cui al presente articolo non precludono l'impiego della certificazione elettronica o di altri sistemi approvati e armonizzati a livello dell'Unione europea.

▼M6

Articolo 6

Condizioni di transito e magazzinaggio

L’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinate all’importazione nell’Unione europea ma ad un paese terzo mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, conformemente agli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a) 

le partite provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo autorizzato ad introdurre nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro e soddisfano gli appropriati requisiti di trattamento termico per tali partite di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) 

le partite soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro o prodotti a base di colostro, conformemente all’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II.1 del pertinente modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 2;

c) 

le partite sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello appropriato di cui all’allegato II, parte 3, per la partita in questione e compilato conformemente alle note esplicative figuranti in tale allegato, parte 1;

d) 

l’idoneità delle partite al transito e, se del caso, al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, firmato dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.

▼B

Articolo 7

Deroghe in materia di transito e magazzinaggio

1.  In deroga all'articolo 6, per le partite provenienti da e destinati alla Russia, direttamente o via un paese terzo, il transito per strada o ferrovia nell'Unione europea tra i posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE ( 1 ) della Commissione, è autorizzato a condizione che:

a) 

presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillino la partita con un sigillo numerato in serie.

▼M10 —————

▼M5

Articolo 7 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.  In deroga all’articolo 6, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) 

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b) 

i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c) 

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) 

l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

▼M10 —————

▼M6

Articolo 8

Trattamenti specifici

Le partite di prodotti a base di latte e di prodotti a base di colostro autorizzate ad entrare nell’Unione europea conformemente agli articoli 2, 3, 4, 6 o 7 provenienti da paesi terzi o da parti dei medesimi in cui si è verificato un focolaio di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data del certificato sanitario o che hanno eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante quel periodo, possono essere autorizzate ad entrare nell’Unione europea solo se tali prodotti sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’articolo 4.

▼B

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2004/438/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2004/438/CE si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio fino al 30 novembre 2010 le partite di latte crudo e di prodotti a base di latte come definiti nella decisione 2004/438/CE per cui sono stati rilasciati gli appropriati certificati sanitari a norma della decisione 2004/438/CE possono continuare ad essere introdotte nell'Unione europea.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6




ALLEGATO I



Elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro (*1) e prodotti a base di colostro (*1), indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti

Codice ISO del paese terzo

Paese terzo o parte del medesimo

Colonna A

Colonna B

Colonna C

▼M7

AE

Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai degli Emirati arabi uniti (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

+

+

+

BR

Brasile

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorussia

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosnia-Erzegovina

+

+

+

▼M6

CA

Canada

+

+

+

CH

Svizzera (*2)

+

+

+

CL

Cile

0

+

+

CN

Cina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

DZ

Algeria

0

0

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlandia

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israele

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

▼M9

JP

Giappone

+

+

+

▼M6

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocco

0

0

+

▼M7

ME

Montenegro

+

+

+

▼M6

MG

Madagascar

0

0

+

MK (*3)

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MU

Maurizio

0

0

+

MX

Messico

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nuova Zelanda

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (*4)

Serbia

0

+

+

RU

Russia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailandia

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turchia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Stati Uniti

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sud Africa

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Il colostro e i prodotti a base di colostro possono essere introdotti nell'Unione europea solo in provenienza dai paesi autorizzati indicati nella colonna A.

(*2)   Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(*3)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la nomenclatura definitiva per questo paese sarà concordata in seguito alla conclusione degli attuali negoziati a livello ONU.

(*4)   Escluso il Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1)   Solo i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.

(2)   Sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.

▼B




ALLEGATO II

▼M6

PARTE 1

Modelli di certificati sanitari

«Milk-RM»

:

certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima dell'utilizzo per il consumo umano.

«Milk-RMP»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTB»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna B, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Milk-HTC»

:

certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nell'allegato I, colonna C, e destinati all'importazione nell'Unione europea.

«Colostrum-C/CPB»

:

certificato sanitario relativo al colostro di vacche, pecore, capre e bufale e ai prodotti a base di colostro delle stesse specie, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, indicati nell'allegato I, colonna A, e destinati all'importazione nell'Unione europea per il consumo umano.

«Milk/ Colostrum-T/S»

:

certificato di polizia sanitaria relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro destinati al consumo umano e al transito o al magazzinaggio nell'Unione europea.

Note esplicative

a) I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo di origine, in conformità al modello appropriato riportato nella parte 2 del presente allegato, secondo il formato del modello relativo al latte crudo, al colostro e ai prodotti a base di latte o di colostro in questione. Essi contengono, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore in questione.

b) L'originale del certificato sanitario è composto da un unico foglio stampato su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c) Un unico certificato sanitario distinto va presentato per ciascuna partita del prodotto in questione, esportata verso la stessa destinazione da un paese terzo indicato nella tabella dell'allegato I e trasportata nello stesso vagone ferroviario, automezzo, aereo o nella stessa nave.

d) L'originale del certificato sanitario e le etichette previste nel modello di certificato sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e) Qualora al certificato sanitario siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei prodotti che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante del certificato originale, purché su ciascuna di esse siano apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

f) Se il certificato sanitario si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo «–x(numero di pagina) di y(numero totale di pagine)–» e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità responsabile della verifica e della certificazione della conformità del latte crudo, del colostro o dei prodotti a base di latte o colostro ai requisiti sanitari di cui all'allegato III, capitolo I, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE.

h) Le autorità competenti del paese terzo esportatore accertano la conformità a criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 2 ).

i) Il colore della firma del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

j) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell' Unione europea.

k) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse del tutto dal certificato.

▼M1

PARTE 2

Modello Milk-RM

Certificato sanitario relativo al latte crudo proveniente dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, e destinato all'ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima di essere destinato al consumo umano

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Modello Milk-RMP

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna A dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

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Modello Milk-HTB

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre o bufale, destinati al consumo umano, provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna B dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nell'Unione europea

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►(1) M3  

▼M3

Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea

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▼M6

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▼M6

PARTE 3

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( 1 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

( 2 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.