2010R0206 — IT — 25.09.2013 — 013.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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▼C1

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

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(GU L 073, 20.3.2010, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 810/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2010

  L 243

16

16.9.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 144/2011 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2011

  L 44

7

18.2.2011

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011

  L 96

10

9.4.2011

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 801/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

  L 205

27

10.8.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2011

  L 287

32

4.11.2011

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2012

  L 152

1

13.6.2012

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2012

  L 165

25

26.6.2012

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2012

  L 187

18

17.7.2012

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

  L 308

13

8.11.2012

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

9

8.12.2012

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 71/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2013

  L 26

7

26.1.2013

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2013

  L 34

4

5.2.2013

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2013

  L 62

22

6.3.2013

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2013

  L 65

13

8.3.2013

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 482/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2013

  L 139

6

25.5.2013

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 556/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 780/2013 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2013

  L 219

1

15.8.2013

►M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013

  L 237

1

5.9.2013


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 146, 11.6.2010, pag. 1  (206/2010)

 C2

Rettifica, GU L 049, 24.2.2011, pag. 53  (144/2011)




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▼C1

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo comma, l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, e l'articolo 19,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 3 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 4 ), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 5 ), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 6 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 7 ), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ( 8 ) prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali.

(2)

Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ( 9 ). Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione europea di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.

(3)

Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti dell'Unione che hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore. Inoltre la direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.

(4)

L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione in materia di importazione, stabilite nelle decisioni – quali la decisione 79/542/CEE – adottate a norma della direttiva 72/462/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico.

(5)

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio ( 10 ), le modalità di applicazione adottate a norma della direttiva 72/462/CEE cessano di applicarsi una volta adottate le disposizioni necessarie a norma dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 o della direttiva 2002/99/CE.

(6)

La decisione 79/542/CEE è stata più volte modificata e vi sono state inserite le disposizioni in materia di importazione basate sul nuovo quadro normativo. A fini di chiarezza e trasparenza è opportuno che sia un nuovo atto giuridico a contemplare le misure contenute nella decisione 79/542/CEE. Il presente regolamento comprende tutte le disposizioni della decisione 79/542/CEE. Di conseguenza all'entrata in vigore del presente regolamento la decisione 79/542/CEE decade e non è più applicabile in attesa di formale abrogazione.

(7)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione di cui all'allegato F della medesima direttiva. Essa prevede che animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni possono essere importati solo da un paese terzo che figuri in un elenco redatto nel rispetto della procedura da essa contemplata. Inoltre detti animali vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.

(8)

La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ( 11 ) stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. Occorre assicurare che i veterinari o ispettori ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi perlomeno equivalenti a quelli stabiliti dalla suddetta direttiva. Alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del presente regolamento, hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla sussistenza e all'applicazione di tali regole e principi. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di determinati animali vivi da quei paesi terzi, purché la loro specifica situazione epidemiologica non imponga altre restrizioni.

(9)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. La direttiva prevede che vengano istituiti elenchi di paesi terzi o di regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale e stabilisce che tali importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria.

(10)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di determinati ungulati vivi. L'importazione e il transito nell'Unione di tali ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza dai paesi terzi e dai territori che figurano nell'elenco o negli elenchi stilati secondo la procedura prevista dalla direttiva e dette importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria.

(11)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/65/CEE, gli animali vivi e i prodotti di origine animale cui si applicano le direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE possono essere importati e transitare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato veterinario e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.

(12)

Ai fini dell'applicazione delle direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE è di conseguenza opportuno che il presente regolamento istituisca elenchi di paesi terzi, territori e loro parti e definisca le condizioni di importazione specifiche, compresi i modelli dei certificati veterinari per determinati animali vivi e le carni fresche di determinati animali.

(13)

Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle norme di sanità pubblica previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare dai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 che stabiliscono norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale e per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché di quanto disposto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ( 12 ), e dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 13 ).

(14)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei settori riguardanti i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. L'articolo 48 del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati nell'Unione prodotti specifici. Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, compresa l'istituzione di elenchi di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale. Queste norme prevedono che gli elenchi possano essere combinati con altri elenchi compilati a fini di salute pubblica e salute degli animali.

(15)

È opportuno quindi che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento contengano attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di salute pubblica di cui alla direttiva 96/23/CE e ai regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

(16)

Occorre che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento comprendano anche attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ( 14 ) e al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ( 15 ).

(17)

Per garantire che la salute degli animali vivi introdotti nell'Unione non sia compromessa durante il trasporto dal paese terzo di origine all'Unione, è opportuno stabilire determinati requisiti per il trasporto degli animali vivi, anche per quanto concerne i centri di raccolta.

(18)

Onde assicurare la protezione della salute degli animali nell'Unione, è opportuno che gli animali vivi vengano trasferiti direttamente al luogo di destinazione nell'Unione.

(19)

Le carni fresche introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo rappresentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. È necessario però che tali carni soddisfino tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria. Vanno pertanto dettate norme specifiche sul transito delle carni fresche e sul loro magazzinaggio prima del transito.

(20)

Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nell'Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.

(21)

È opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche, escluse frattaglie e carne macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili ottenute da animali catturati in libertà. Per escludere ogni rischio zoosanitario che tale introduzione potrebbe rappresentare, è opportuno che tali animali vengano tenuti separati dagli animali selvatici per un periodo di tre mesi prima dell'introduzione delle suddette partite nell'Unione. Il modello di certificato veterinario relativo a tali partite (RUF) ne deve di conseguenza tener conto.

(22)

La decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi ( 16 ) stabilisce le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api da determinati paesi terzi. Ai fini della semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno inserire nel presente regolamento le misure previste dalla decisione 2003/881/CE che va pertanto abrogata.

(23)

È opportuno stabilire un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori di prendere le misure necessarie per conformarsi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite contenenti gli animali vivi o le carni fresche che seguono:

a) gli ungulati;

b) gli animali elencati nell'allegato IV, parte 2;

c) le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le preparazioni di carni, di ungulati e di equidi.

2.  Il presente regolamento istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di cui al paragrafo 1.

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▼C1

4.  Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «ungulati»: gli ungulati quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/68/CE;

b) «carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c) «equidi»: gli equidi quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 90/426/CEE ( 17 );

d) «azienda»: un'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi gli zoo, i parchi di attrazione e le riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.



CAPO II

CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE

Articolo 3

Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione

Le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

b) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato I, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

c) soddisfano le prescrizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:

i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I, parte 1;

ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.

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Articolo 3bis

Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

1.  In deroga all'articolo 3 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, se tali partite di ungulati sono destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari per l'Unione eventualmente rappresentati da ogni partita;

b) che le partite provengano da un paese terzo, territorio o sua parte, iscritto in uno degli elenchi di cui:

i) all'allegato I, parte 1, o allegato II, parte 1, del presente regolamento,

ii) alla decisione 2004/211/CE ( 18 ), alla decisione 2007/777/CE ( 19 ), al regolamento (CE) n. 798/2008 ( 20 ), al regolamento (CE) n. 119/2009 ( 21 ), al regolamento (UE) n. 605/2010 ( 22 );

c) che gli ungulati provengano da un organismo, istituto o centro in un paese terzo, territorio o sua parte, di cui alla lettera a), iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 quater;

d) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro di cui alla lettera c) per il periodo disposto dai pertinenti certificati;

e) che gli ungulati vengano trasferiti direttamente presso l'organismo, istituto o centro nello Stato membro di destinazione;

f) che gli ungulati siano accompagnati da idoneo certificato veterinario, redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2, 3 nonché parte 2;

g) che gli ungulati soddisfino le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f).

Prima dell'introduzione di tali ungulati nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro di destinazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il rilascio di un'autorizzazione a norma del primo comma.

2.  Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile rispettare il paragrafo 1, lettere c) e d), l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di ungulati delle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, provenienti da altre aziende che non sono conformi a quanto prescritto nei riferimenti citati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), e nel rispetto delle seguenti condizioni aggiuntive:

a) che il proprietario o una persona fisica in rappresentanza del proprietario in questione abbia preventivamente richiesto un permesso in tal senso e che lo Stato membro di destinazione abbia concesso tale permesso dopo aver effettuato una valutazione del rischio, dalla quale risulti che l'introduzione degli ungulati in questione nel suo territorio non comporta un rischio zoosanitario per l'Unione;

b) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena nel paese terzo, territorio o sua parte, di origine, sotto supervisione ufficiale, per il periodo di tempo necessario a soddisfare le prescrizioni di polizia sanitaria esposte nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f):

i) in luogo approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali;

ii) in conformità a quanto disposto dal permesso, documento che deve fornire garanzie almeno equivalenti a quanto esposto al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g).

Se determinati ungulati vengono introdotti nell'Unione a norma del primo comma, essi vanno sottoposti a quarantena presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione, per almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione; durante tale periodo le autorità competenti possono applicare quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.

Lo Stato membro che autorizza l'introduzione di ungulati a norma del primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima dell'introduzione degli ungulati nel suo territorio.

Articolo 3 ter

Condizioni relative all'ingresso e al transito di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione

Il transito degli ungulati di cui all'articolo 3 bis attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione è permesso solo se autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito. Tale autorizzazione può essere concessa solo sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla stessa autorità competente, considerate le informazioni presentatele dallo Stato membro di destinazione.

Qualora autorizzi l'introduzione di animali alle condizioni di cui all'articolo 3 bis, lo Stato membro di destinazione informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima del transito.

Articolo 3 quater

Elenco di organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in paesi terzi, territori o loro parti

1.  Previa valutazione della conformità a quanto prescritto dal paragrafo 2, ogni Stato membro può istituire un elenco di organismi, istituti e centri dai quali possono provenire ungulati la cui introduzione nel territorio di tale Stato può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1.

2.  L'iscrizione di un organismo, istituto o centro sito in un paese terzo, territorio o sua parte, nell'elenco di cui al paragrafo 1 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che tale organismo, istituto o centro sia conforme a quanto prescritto dall'allegato VI, parte 3;

b) che tale organismo, istituto o centro risulti approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, ove il suddetto organismo, istituto o centro è situato;

c) che l'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, fornisca sufficienti garanzie di conformità alle condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti e centri di cui all'allegato VI, parte 4.

3.  Nell'elenco di cui al paragrafo 1 ogni Stato membro può iscrivere organismi, istituti e centri di paesi terzi che risultano già presenti in analogo elenco istituito da un altro Stato membro, senza effettuare una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri tengono aggiornati gli elenchi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione ai casi di sospensione o revoca di un riconoscimento rilasciato dall'autorità competente di un paese terzo, territorio o sua parte, a organismi, istituti e centri ivi situati e iscritti in tali elenchi.

5.  Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico, a mezzo di pagine informative presenti su Internet, gli elenchi di cui al paragrafo 1, e tengono aggiornate tali pagine.

6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle proprie pagine informative.

▼M18

Articolo 4

Condizioni relative ai centri di raccolta per determinate partite di ungulati

1.  Le partite di ungulati costituite da animali vivi provenienti da più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali, conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5.

2.  Le partite di ungulati introdotte nell'Unione ai sensi dell'articolo 3 bis o dell'articolo 6 non devono provenire da più di un'azienda e non vanno raccolte in centri di raccolta.

▼C1

Articolo 5

Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulati

Se, per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, i certificati veterinari elencati nella colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, prevedono il prelievo di campioni e l'esecuzione di analisi per le malattie elencate nella parte 6 dello stesso allegato, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi avvengono sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo di origine nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 del già citato allegato.

Articolo 6

Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon

Le partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nella tabella dell'allegato I, parte 7, introdotte a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della spedizione da Saint Pierre e Miquelon nell'Unione, possono essere introdotte nell'Unione solo se:

a) soddisfano le condizioni di soggiorno e quarantena enunciate al capo 1 della suddetta parte;

b) sono state sottoposte ad analisi conformemente alle prescrizioni sui test zoosanitari di cui al capo 2 della suddetta parte.

Articolo 7

Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api

1.  Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, possono essere introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori:

a) elencati nell'allegato II, parte 1;

b) in cui la presenza della peste americana, del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato.

2.  In deroga all'articolo 1, lettera a), le partite di api possono essere introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio di cui all'allegato II, parte 1, ove tale parte:

a) costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio;

b) sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.

Quando si applica tale deroga, è vietata l'introduzione nell'Unione di partite di api provenienti da tutte le altre parti del paese terzo o del territorio interessato che non siano elencate nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.

3.  Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, sono costituite da:

a) gabbiette di api regine (Apis mellifera e Bombus spp.) contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 api accompagnatrici, oppure

b) contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.

4.  Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2:

a) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato e firmato da un ispettore ufficiale del paese terzo esportatore;

b) soddisfano le condizioni veterinarie enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera a).

Articolo 8

Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione

Nel periodo successivo al carico nel paese terzo di origine e prima dell'arrivo al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione, le partite di animali vivi non sono:

a) trasportate insieme ad animali vivi:

i) non destinati a essere introdotti nell'Unione, oppure

ii) di qualifica sanitaria inferiore;

▼M18

b) scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi attraverso un paese terzo, territorio o sua parte, da cui non sia autorizzata l'importazione nell'Unione degli animali in questione.

▼C1

Articolo 9

Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione

Le partite di animali vivi possono essere introdotte nell'Unione solo se giungono al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione entro dieci giorni dalla data del rilascio dell'idoneo certificato veterinario.

In caso di trasporto via mare, il termine di dieci giorni è prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio via mare, certificata da una dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave, redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 3 ed allegata in originale al certificato veterinario.

Articolo 10

Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione

Nel caso in cui il trasporto di partite di animali vivi, escluse le partite di api, avvenga per via aerea, la cassa o il contenitore in cui avviene il trasporto e l'area adiacente vengono irrorate con un insetticida adatto.

L'operazione è effettuata dopo il carico immediatamente prima della chiusura delle porte dell'aeromobile e poi ad ogni successiva apertura delle porte in un paese terzo fino all'arrivo dell'aeromobile alla destinazione finale.

Il capitano dell'aeromobile certifica l'avvenuta irrorazione con insetticida sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 4, ed allegata in originale al certificato veterinario.

Articolo 11

Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati

▼M18

1.  Dopo la loro introduzione nell'Unione le partite di ungulati, salvo quelle di cui all'articolo 3 bis, vanno trasferite quanto prima all'azienda di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione.

Tali ungulati restano nell'azienda in questione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello.

▼C1

2.  Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate alla macellazione immediata sono trasferite senza indugio al macello di destinazione, dove sono macellate entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo al macello stesso.

Articolo 12

Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi

Per consentire alle partite di ungulati cui si applica la condizione specifica I dell'allegato I, parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro, il transito in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali però la colonna 4 della tabella non prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alle partite di tali ungulati, si applicano le seguenti condizioni:

a) nel caso di bovini da ingrasso:

i) le aziende di destinazione finale devono essere designate preventivamente dall'autorità competente del luogo di destinazione finale;

ii) gli animali vivi compresi nella partita non devono lasciare l'azienda di destinazione finale salvo per la macellazione immediata;

iii) per tutta la durata della permanenza nell'azienda degli animali compresi nella partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dall'azienda di destinazione finale devono essere effettuati sotto il controllo dell'autorità competente;

b) nel caso di ungulati destinati alla macellazione immediata si applica l'articolo 11, paragrafo 2.

▼M8

Articolo 12bis

Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania

1.  Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:

a) gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;

b) gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;

c) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario «BOV-X-TRANSIT-RU» di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA», apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

d) i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;

e) l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 ( 23 ) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

f) gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.

2.  La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.

Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.

3.  In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE ( 24 ).

4.  L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.

▼C1

Articolo 13

Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7

1.  Le partite di api regine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono trasferite senza indugio nel luogo designato di destinazione finale in cui gli alveari sono posti sotto il controllo dell'autorità competente e le api regine sono trasferite in altre gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali.

2.  Le gabbiette, le api accompagnatrici e altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine sono inviati a un laboratorio designato dall'autorità competente dove si procede agli esami per la ricerca:

a) del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), delle sue uova o delle sue larve;

b) di segni dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

Le gabbiette, le api accompagnatrici e tutto il materiale sono distrutti dopo gli esami di laboratorio.

3.  Le partite di bombi (Bombus spp.) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sono trasferite senza indugio al luogo di destinazione designato.

I bombi possono rimanere nel contenitore nel quale sono stati introdotti nell'Unione fino alla fine della vita della colonia.

Il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengono distrutti, al più tardi, alla fine della vita della colonia.

▼M18

Articolo 13 bis

Condizioni da applicare successivamente all'introduzione di partite di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto

1.  Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto vanno trasportate quanto prima all'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

2.  Gli animali sono tenuti in quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto dello Stato membro di destinazione per almeno 30 giorni. Dopo il periodo di quarantena di 30 giorni gli animali possono essere trasferiti ad un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

3.  Gli animali introdotti presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto possono essere trasferiti a destinazione diversa da un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto purché:

a) siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione e

b) tale spostamento avvenga conformemente alle disposizioni dell'allegato C, paragrafo 4 della direttiva 92/65/CEE.

4.  In deroga al paragrafo 3 è consentito che gli animali siano trasferiti fuori da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto prima della fine del periodo di sei mesi di cui al paragrafo citato unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che gli animali vengano esportati verso un paese terzo o territorio o sua parte;

b) che per l'esportazione di cui alla lettera a) gli animali vengano trasferiti mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto."

▼C1



CAPO III

CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI CARNI FRESCHE NELL'UNIONE

Articolo 14

Condizioni generali per l'importazione di carni fresche

Le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

b) sono presentate al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

c) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:

i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato II, parte 1;

ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.

Articolo 15

Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 25 ), le partite di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinate al consumo umano dopo un'ulteriore trasformazione sono trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Articolo 16

Transito e magazzinaggio di carni fresche

L'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche non destinate a essere importate nell'Unione, ma destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito oppure dopo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, è autorizzata solo se le partite soddisfano le seguenti condizioni:

a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;

b) soddisfano le condizioni specifiche di polizia sanitaria previste per la partita interessata, illustrate nel pertinente modello di certificato veterinario di cui alla lettera a);

c) sono corredate di un certificato veterinario redatto secondo il modello di certificato veterinario di cui all'allegato III, compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;

d) la loro ammissione al transito, e se del caso al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 26 ), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

Articolo 17

Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.  In deroga all'articolo 16, è autorizzato il transito nell'Unione, su strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione ( 27 ), di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la partita viene sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente;

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione;

c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.

2.  Le partite di cui sopra non possono essere oggetto sul territorio dell'Unione di operazioni di scarico o di magazzinaggio, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.  L'autorità competente effettua regolari controlli volti a verificare che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata.

▼M17

Articolo 17 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1.  In deroga all’articolo 16, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.

2.  Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

3.  L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

▼C1



CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Certificazione

I certificati veterinari prescritti dal presente regolamento sono compilati secondo le note esplicative dell'allegato V.

Ciò non osta, tuttavia, al ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, armonizzati a livello dell'Unione.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

▼M1

Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.

▼C1

Articolo 20

Abrogazione

La decisione 2003/881/CE è abrogata.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

UNGULATI

▼M8

PARTE 1



Elenco di paesi terzi, territori o loro parti (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Intero paese

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

— a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine;

— in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine;

— in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine;

— in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Svizzera

CH-0

Intero paese

 (3)

 
 

CL – Cile

Cl-0

Intero paese

BOV-X,OVI-X, RUM

 
 

POR-X, SUI

B

GL – Groenlandia

GL-0

Intero paese

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Islanda

IS-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 
 

POR-X, POR-Y

B

ME — Montenegro

ME-0

Intero paese

 
 

I

MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Intero paese

 
 

I

NZ – Nuova Zelanda

NZ-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 
 

RS – Serbia (5)

RS-0

Intero paese

 
 

I

RU – Russia

RU-0

Intero paese

 
 
 

RU-1

Tutto il paese tranne la regione di Kaliningrad

 
 
 

RU-2

Regione di Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

USA — Stati Uniti

USA-0

Intero paese

POR-X

D

 

▼M8

(1)   Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi.

(2)   Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi.

(3)   Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

«I»

:

per il transito attraverso il territorio di un paese terzo – su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente – di animali vivi destinati alla macellazione immediata o di bovini vivi da ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro.

Il numero di sigillo deve essere indicato sul certificato sanitario rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE ( 28 ) per quanto concerne i bovini vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso e in conformità al modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE ( 29 ) per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione.

Inoltre il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliero designato, attraverso il quale avviene l'introduzione nell'Unione, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES).

Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA ( 30 ) ( 31 )».

I bovini da ingrasso devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda, salvo per la macellazione immediata.

«II»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

«III»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

«IVa»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

«IVb»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

«V»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato OVI-X.

«VI»

:

limitazioni geografiche.

«VII»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

«VIII»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

«IX»

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato POR-X.

«X»

:

Solo per transito attraverso la Lituania di bovini da allevamento e/o da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

«BOV-X»

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

«BOV-Y»

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

«BOV-X-TRANSIT-RU»

:

Modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

«OVI-X»

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

«OVI-Y»

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

▼M12

«POR-X»

:

modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione ovvero che transitano nell’UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.

▼M8

«POR-Y»

:

modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

«RUM»

:

modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

«SUI»

:

modello di certificato veterinario per i suidi, i taiassuidi e i tapiridi non domestici.

«CAM»

:

Modello di attestato specifico per gli animali importati da Saint Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 7.

GS (garanzie supplementari):

«A»

:

garanzie relative ai test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari BOV-X (punto II.2.8 B), OVI-X (punto II.2.6 D) e RUM (punto II.2.6).

«B»

:

garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 D) e SUI (punto II.2.6).

«C»

:

garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 C) e SUI (punto II.2.4 C).

▼M12

«D»

:

garanzie relative al test per la stomatite vescicolosa su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)].

▼M6

Modello BOV-XParte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.02I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoIngrassoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello BOV-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Informazioni sanitarieIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(1) (2) [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;](1) (3) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;](1) (4) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1. provengono da un territorio con il codice: … (5) che, alla data di rilascio del presente certificato:(1) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica](1) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;](1) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;](1) (9) o [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]

PAESEModello BOV-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(1) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (12) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11., e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);II.2.5. provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;II.2.6. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (6);e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (6);](1) o [sono stati sottoposti a intradermotubercolinizzazione (8) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;](1) o [hanno un'età inferiore alle sei settimane;]II.2.7. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (6);e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (6);](1) o [sono stati sottoposti ad almeno un esame per la brucellosi bovina (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;](1) o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;](1) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;](1) [II.2.8. provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;](1) o [II.2.8. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6) (6a),]e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (6);](1) o [sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;](1) o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]II.2.9. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:(1) [direttamente nell'Unione;](1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]

PAESEModello BOV-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.e, fino al momento della spedizione nell'Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (10) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto..II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(1) (11) [II.4. Prescrizioni specificheII.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11.;II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova;c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]NoteIl presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.

PAESEModello BOV-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.Specie: scegliere tra “Bos”, “Bison” e “Bubalus” a seconda dei casi.Età: data di nascita (gg/mm/aa).Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Razza: selezionare razza pura, incrocio.Parte II:(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(5) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.(6a) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X dal territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con “IVb” per la leucosi bovina enzootica.(7) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con “II”, per la tubercolosi, “III”, per la brucellosi e/o “IVa” per la leucosi bovina enzootica.(8) Test effettuati secondo i protocolli che, per la malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(9) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 “SG” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera “A”.Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(10) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(11) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).(12) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

Modello BOV-YParte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.02I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Merce certificata perMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello BOV-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(1) (2) [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;](1) (3) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;](1) (4) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1. provengono da un territorio con il codice (5) che, alla data di rilascio del presente certificato:(1) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica](1) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);]b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;(1) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]

PAESEModello BOV-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(1) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (9) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.:a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; eb) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);II.2.5. provengono da allevamenti:a) inclusi in un sistema ufficiale di controllo della leucosi bovina enzootica; eb) non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; ec) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi; (6)II.2.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:(1) [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;] (6)(1) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]II.2.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata; (7)II.2.8. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:(1) [direttamente nell'Unione;](1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]e, fino al momento della spedizione nell'Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;II.2.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (8) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

PAESEModello BOV-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.NoteIl presente certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.Specie: scegliere tra “Bos”, “Bison” e “Bubalus” a seconda dei casi.Età: data di nascita (gg/mm/aa).Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Parte II:(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.(5) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.(7) Il marchio deve essere a forma di “L”, con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm ed entrambe le linee di 1 cm di spessore e deve essere applicato con la tecnica della “marcatura a freddo”.

PAESEModello BOV-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(8) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(9) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

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Modello BOV-X-TRANSIT-RU

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESECertificato veterinario per l’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6. Persona responsabile della partita nell’UENomeIndirizzoCodice postaleTel.I.7. Paese di origineRussiaCodice ISOI.8. Regione di origineKaliningradCodiceI.9. Paese di destinazioneRussiaCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeIndirizzoCodice postaleI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEStrada di Kybartai, LituaniaI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.02I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata per:AllevamentoIngrassoI.26. Per il transito attraverso l’UE verso un paese terzoPaese terzo: Federazione russaCodice ISO: RUI.27.I.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello BOV-X-TRANSIT-RUII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nella parte I del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.1.1. provengono dal territorio con il codice: RU-2 (2) che, alla data del rilascio del presente certificato:(1) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica](1) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare tali animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/…della Commissione, del … (gg/mm/aaaa)]b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;c) in cui negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;(1) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;](1) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di movimentazione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (inserire il o i sierotipi), vale a dire tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (4) in un’area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;](1) [II.1.2. sono originari dell’Unione europea e sono stati introdotti dall’Unione europea nel territorio con il codice RU-2 il …(gg/mm/aaaa) e a partire da tale data sono stati tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell’Unione europea;](1) o [II.1.2. sono rimasti nel territorio con il codice RU-2 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data della spedizione attraverso l’Unione europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;]II.1.3. sono rimasti [dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione] (5) nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;II.1.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.1.1., lettere a) e b) ea) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.1.1.;II.1.5. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.1.6. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.1.7. sono stati caricati ai fini della spedizione in Russia attraverso l’Unione europea il … (gg/mm/aaaa)( (3) sui mezzi di trasporto indicati nella casella I.15, precedentemente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.II.1.8. La partita deve lasciare il territorio dell’Unione europea attraverso il posto di ispezione frontaliero designato di Medininkai in Lituania.

PAESEModello BOV-X-TRANSIT-RUII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.2. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali descritti nella parte I, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.NoteIl presente certificato riguarda il transito attraverso l’Unione europea di animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all’allevamento e/o alla produzione, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti in altre parti della Russia.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio che figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.Casella I.13.: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione dell’autocarro. In caso di emergenza, lo speditore deve immediatamente informare il posto di ispezione frontaliero di entrata nell’Unione.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.Casella I.28.: specie: scegliere tra “Bos”, “Bison” e “Bubalus” a seconda dei casi.Casella I.28.: età: data di nascita (gg/mm/aa).Casella I.28.: sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Casella I.28.: razza: selezionare razza pura, incrocio.Parte II:(1) Cancellare la dicitura non pertinente.(2) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.(3) Data del carico. Il transito di tali animali non è consentito qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o parte dei medesimi – di cui alla casella I.7 – fossero autorizzati a esportare gli animali verso la Russia facendoli transitare attraverso l’Unione europea, o durante un periodo nel corso del quale l’Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti del transito di tali animali provenienti da detto paese terzo, territorio o parte dei medesimi, attraverso Unione europea.(4) Programma di sorveglianza epidemiologica stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione.(5) Sopprimere le parole tra parentesi quadre se viene soppressa la seconda opzione relativa al punto II.1.2.Veterinario ufficiale/Ispettore ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

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Modello OVI-X

Parte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreDenominazioneIndirizzoTel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioDenominazioneIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioVeicolo stradaleAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice della merce (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Prodotto certificato per:AllevamentoIngrassoI.26.I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con stilbeni o tireostatici, estrogeni, androgeni, gestageni o ß-agonisti a fini diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le seguenti prescrizioni:II.2.1. provengono dal territorio con il codice: … (1), che, alla data di rilascio del presente certificato:(2) [a) è indenne da afta epizootica da 24 mesi,](2) oppure [a) è considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza che siano stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed è autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa),]b) è indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare,c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;](2) [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;](2)(7) oppure [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuato in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;](2) oppure [d) non è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i tutti i sierotipi della febbre catarrale: … (insert serotype/s) prescritti nella popolazione di origine, come dimostrato da un programma di sorveglianza (9) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e non sono entrati in contatto, negli ultimi 30 giorni, con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.:a) nella quale e nel raggio di 150 km dalla quale non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; eb) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;II.2.4. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:a) non provengono da aziende, né sono entrati in contatto con gli animali di aziende in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:i) agalassia contagiosa della pecora o della capra (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides “large colony”), negli ultimi sei mesi,ii) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,iii) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; eiv) Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:(2) [negli ultimi tre anni,](2) oppure [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli animali restanti sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo,]

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; ec) non hanno presentato sintomi clinici o altro tipo di tubercolosi e di brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;II.2.5. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);II.2.6. provengono:(2)(3) [dal territorio di cui alla casella I.8., che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;](2) oppure [dall'azienda di cui alla casella I.11. dove, con riguardo alla brucellosi (Brucella melitensis):a) nessuno degli animali ricettive ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi,b) un numero rappresentativo di ovini e caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad un test sierologico, (4)(2)(5) [c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1;d) gli ultimi due test (6), effettuati a un intervallo di almeno sei mesi, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi hanno dato esito negativo, e](2) oppure [c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;d) gli ultimi due test (6), effettuati a un intervallo di almeno sei mesi, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi hanno dato esito negativo, e]e) sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano le condizioni e i requisiti sopraindicati;](2) [II.2.7. gli arieti non castrati sono rimasti ininterrottamente negli ultimi 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (Brucella ovis) negli ultimi 12 mesi e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml;]II.2.8. sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:(a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;(b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;(c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;(d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e(2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;](2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:(2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]](2) oppure si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:(2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]](2) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]II.2.9. sono/sono stati (2) spediti dall'azienda di origine senza passare per alcun mercato,(2) [direttamente nell'Unione,](2) oppure [al centro di raccolta ufficialmente autorizzato di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.,]e, fino al momento della spedizione nell'Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili non conformi alle condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, eb) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie di cui al punto II.2.1.;II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non hanno presentato segni clinici di malattia;II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (8) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che feci, urina, strame o foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e mangime, e che gli animali sono idonei al trasporto previsto.NoteIl presente certificato riguarda gli ovini domestici (Ovis aries) e i caprini domestici (Capra hircus) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove rimarranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno dell'azienda, salvo nel caso di spedizione a un macello.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero di volo (aerei) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Casella I.28.: sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es. marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine;specie: scegliere tra “Ovis aries” e “Capra hircus”, a seconda dei casi;età: (mesi);sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Parte II:(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura non pertinente.(3) Unicamente per un territorio contrassegnato con “V” nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a un test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, eil 25% delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.(5) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di uno Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.(6) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda.(7) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 “GS” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera “A”. Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(8) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7. e I.8., fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(9) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

▼M6

Modello OVI-YParte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Merce certificata perMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello OVI-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1. provengono da un territorio con il codice: … (1) che, alla data di rilascio del presente certificato:(2) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica](2) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);]b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare ec) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;(2) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;](2) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (insert serotype/s) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (5) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11.:a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; eb) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);II.2.5. sono/sono stati (2) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,(2) [direttamente nell'Unione]

PAESEModello OVI-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(2) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]e, fino al momento della spedizione nell'Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;II.2.6. per quanto riguarda la scrapie:(2) (3) [II.2.6.1. gli animali, qualora destinati a uno Stato membro al cui territorio o a parte del cui territorio si applicano le disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A.I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle suddette lettere, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006; e](2) [II.2.6.2. sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende in cui non è mai stato diagnosticato un caso di scrapie;](2) o [II.2.6.2. si tratta di ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi 6 mesi;]II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (4) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.NoteIl presente certificato riguarda gli ovini domestici (Ovis aries) e i caprini domestici (Capra hircus) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.04.10 oppure 01.04.20.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

PAESEModello OVI-YII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.Specie: scegliere tra “Ovis aries” e “Capra hircus” a seconda dei casi.Età: mesi.Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Parte II:(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura che non interessa.(3) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.(4) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(5) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

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Modello POR-X

Parte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESE:Certificato veterinario per l’esportazione nell’UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarrAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.03I.20. Numero di animali/Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata per:AllevamentoI.26.I.27. Per l’importazione o l’ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello POR-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le seguenti prescrizioni:II.2.1. provengono dal territorio con il codice: … (1) che, alla data di rilascio del presente certificato:(2) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolosa dei suini ed esantema vescicolosa dei suini; e](2) o [a) i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica] (2), da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolosa dei suini, [peste suina classica] (2) e [malattia vescicolosa dei suini] (2) e da 6 mesi da stomatite vescicolosa; eii) era considerato indenne da [afta epizootica] (2), [peste suina classica] (2) e [malattia vescicolosa dei suini] (2), dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa); e](2) [b) era indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa; e](2) (9) o [b) prima di entrare nella stazione di quarantena pre-esportazione gli animali sono rimasti per 21 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 21 giorni, in un’azienda nella quale in quel periodo non si è registrato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolosa dei suini; durante la quarantena pre-esportazione di almeno 30 giorni, sono rimasti, prima della spedizione, in un centro di quarantena protetto da insetti vettori dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione alla diluizione 1:32 per stomatite vescicolosa effettuata secondo il protocollo di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l’inizio della quarantena; e]c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell’Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti nella o nelle aziende di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1;II.2.4. A non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;(2) (3) II.2.4. B negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, a una prova per la ricerca di anticorpi contro la malattia vescicolosa dei suini e a una prova per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica];(2) (4) II.2.4. C negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica];II.2.5 provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza del programma nazionale sull’eradicazione della brucellosi;II.2.6 sono/sono stati (2) spediti dall’azienda di origine senza passare per un mercato,(2) [direttamente nell’Unione;](2) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1]

PAESEModello POR-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.e, fino al momento della spedizione nell’Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1; ec) nel caso il paese non sia stato indenne da 6 mesi da stomatite vescicolosa, essi sono stati trasportati al luogo di carico protetto da insetti vettori;II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il … (gg/mm/aaaa) (5) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(2) (6) [II.4. Prescrizioni specificheII.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km;II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28:a) prima della spedizione ai fini dell’esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 oppure sono rimasti in tali aziende negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;b) sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell’esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suini;c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig (7) eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l’entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono poi risultati negativi al test; ed) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e l’allevamento di origine non è stato vaccinato nei 12 mesi precedenti.](2) (8) [II.4.4. … (ulteriori requisiti e/o test) …]OsservazioniIl certificato riguarda suini domestici vivi (Sus scrofa) destinati all’allevamento o alla produzione.Dopo l’importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell’azienda di destinazione e restarvi per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti altrove, salvo nel caso di trasferimento diretto a un macello o di transito nell’Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.Parte I:Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.

PAESEModello POR-XII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder),un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.Casella I.28.: Età: mesi.Casella I.28.: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Parte II:(1) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura non pertinente.(3) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera “B” figuri nella colonna 5 “GS” dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera “C” figuri nella colonna 5 “GS” dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte — di cui alle caselle I.7. e I.8. — fossero autorizzati a esportare verso l’Unione, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(6) Ove prescritto dallo Stato membro dell’UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2008/185/CE e dall’accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), salvo per i paesi contrassegnati con “IX” nella colonna 6 (“Condizioni specifiche”) dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(7) Da effettuare secondo gli standard definiti nell’allegato III della decisione 2008/185/CE. Nel caso di suini di età superiore a 4 mesi, il test usato deve essere il saggio ELISA per virus intero.(8) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.(9) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 “SG” dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera “D”.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

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Modello POR-YPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNomeIndirizzoNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data della partenzaora della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)01.03I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello POR-YII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1 provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2 non sono stati trattati con:— stilbeni o tireostatici,— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1 provengono dal territorio con il codice: … (1) che, alla data del rilascio del presente certificato:(2) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare, e](2) o [a) i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica] (2), da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica] (2) e [malattia vescicolare dei suini] (2) e da 6 mesi da stomatite vescicolare; eii) era considerato indenne da [afta epizootica] (2), [peste suina classica] (2) e [malattia vescicolare dei suini] (2), dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa); e]b) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;II.2.2 sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell’Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;II.2.3 sono rimasti nella o nelle aziende di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1;II.2.4 non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;II.2.5 sono/sono stati (2) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,(2) [direttamente nell’Unione](2) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1]e, fino al momento della spedizione nell’Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;

PAESEModello POR-YII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.6 tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.7 gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.8 sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il … (gg/mm/aaaa) (3) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(2) (4) [II.4. Requisiti specificiII.4.1 Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;II.4.2 secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 3 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11;II.4.3 gli animali di cui alla casella I.28:a) sono rimasti nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la spedizione ai fini dell’esportazione; eb) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky.]OsservazioniIl presente certificato riguarda i suini domestici vivi (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l’importazione.Dopo l’importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.13: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Sistema di identificazione: gli animali devono recare:— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale;— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.— Casella I.28. Età: mesi.— Casella I.28: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

PAESEModello POR-YII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte II(1) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura che non interessa.(3) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a esportare verso l’Unione, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(4) Ove prescritto dallo Stato membro dell’UE di destinazione, a norma della decisione 2008/185/CE.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

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Modello RUMParte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoIngrassoMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello RUMII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con:stilbeni o tireostatici,estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1. provengono da un territorio con il codice: … (1) che, alla data di rilascio del presente certificato:a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica e febbre catarrale degli ovini, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; eb) in cui da 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica, da 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;II.2.2. sono rimasti:(2) [nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;](2) o [nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso se gli animali appartengono alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati importati direttamente, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna specie nell'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010, da un paese terzo meno di sei mesi prima dell'imbarco verso l'Unione, e in ogni caso sono stati tenuti separati da altri animali di qualifica sanitaria non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese esportatore e prima di essere esportati verso l'Unione (3);]II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda/nello stabilimento (2) di cui alle caselle I.11. e I.13.:a) nei quali e nel raggio di 150 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; eb) nei quali e nel raggio di 10 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1. nei 40 giorni precedenti;II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., e:(2) (4) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;](2) (5) o [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolinizzazione con esito negativo, e]non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:(2) (4) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;](2) (5) o [la sieroagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per ml;](2) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]

PAESEModello RUMII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.2.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:a) non provengono da aziende/stabilimenti (2) né sono stati in contatto con gli animali di aziende/stabilimenti in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var subsp. mycoides “large colony”), negli ultimi sei mesi,ii) la paratubercolosi e la linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni, eiv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina(2) [negli ultimi tre anni;](2) o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; ec) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;(2) (6) [II.2.6. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]II.2.7. sono spediti dalla o dalle aziende/stabilimento di cui alle caselle I.11. e I.13. direttamente nell'Unione e, fino al momento della spedizione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;II.2.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.9. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.10. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione … (gg/mm/aaaa) (7) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(2) (8) [II.4. Requisiti specificiII.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nell'azienda/nello stabilimento (2) di origine di cui alle caselle I.11. e I.13.;II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; eb) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e

PAESEModello RUMII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;(2) [II.4.3. … (ulteriori disposizioni e/o test) …]]NoteIl presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci —, Ovis aries, Capra hircus, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae. Utilizzare un certificato per specie.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28.: Sistema di identificazione: specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.Età: mesi.Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Specie: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:antilocapridi: Antilocapra spp.;bovidi: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (eccetto Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (incluso Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (inclusi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (eccetto Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (incluso Boocerus).camelidi: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.cervidi: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.giraffidi: Giraffa spp., Okapia spp.ippopotamidi: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.,moschidi: Moschus spp.tragulidi: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.,rinocerontidi: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.elefantidi: Elephas spp., Loxodonta spp., a seconda dei casi.

PAESEModello RUMII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.Parte II:(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura che non interessa.(3) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello “CAM”).(4) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con “VII” per la tubercolosi e con “VIII” per la brucellosi.(5) Test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotubercolinizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2mm.(6) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 “SG” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera “A”. Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(7) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(8) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

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Modello SUIPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNomeIndirizzoNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data della partenzaora della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoIngrassoMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello SUIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1 provengono da un’azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2 non sono stati trattati con:— stilbeni o tireostatici,— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:II.2.1 provengono dal territorio con il codice: … (1) che, alla data del rilascio del presente certificato:a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare, eb) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;II.2.2 sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell’Unione, e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;II.2.3 sono rimasti nell’azienda di cui alle caselle I.11 e I.13 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nella o nelle aziende e in un raggio di 10 km da esse non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1;II.2.4 A non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, e sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, a una prova all’antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;(2) (3) [II.2.4 B negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, in entrambi i casi con esito negativo, a una prova per la ricerca di anticorpi contro la malattia vescicolare dei suini e a una prova per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica;](2) (4) [II.2.4 C negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova all’antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;]II.2.5 provengono da aziende:a) non sottoposte a restrizioni nell’ambito di un programma nazionale di controllo e di eradicazione della brucellosi e dell’encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen), eb) incluse in un sistema ufficiale per la denuncia di queste malattie;II.2.6 sono spediti dall’azienda di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nell’Unione e, fino al momento della spedizione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; eb) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;

PAESEModello SUIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.7 tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.8 gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;II.2.9 sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il … (gg/mm/aaaa) (5) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.(2) (6) [II.4. Requisiti specificiII.4.1 Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;II.4.2 secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky nella o nelle aziende di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 e nel raggio di 5 km dalle stesse;II.4.3 gli animali di cui alla casella I.28:a) prima della spedizione ai fini dell’esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nell’azienda di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 oppure sono rimasti in tale azienda negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente,b) sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell’esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suidi;c) sono stati sottoposti con esito negativo a un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi gI (7) eseguito su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l’entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi a questo test; ed) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e l’allevamento di origine non è stato vaccinato nei 12 mesi precedenti.(2) (8) [II.4.4 … (ulteriori requisiti e/o test) …]]OsservazioniIl presente certificato riguarda i suidi (Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., e Sus spp.), i taiassuidi (Catagonus spp.,Pecari spp., Tayassu spp.) e i tapiridi (Tapirus spp.) non domestici vivi.Dopo l’importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell’azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all’esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.

PAESEModello SUIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.13: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.03 o 01.06.19.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Sistema di identificazione: gli animali devono recare:— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale;— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.— Casella I.28. Età: mesi.— Casella I.28: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).— Casella I.28: Specie.Parte II(1) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura che non interessa.(3) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «B» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «C» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a esportare verso l’Unione, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di suidi da detto paese terzo, territorio o loro parte.(6) Ove prescritto dallo Stato membro dell’UE di destinazione, a norma della decisione 2008/185/CE.(7) Da effettuare secondo gli standard definiti nell’allegato III della decisione 2008/185/CE. Nel caso di animali di età superiore a 4 mesi il test usato deve essere il saggio ELISA per virus intero.(8) Ulteriori requisiti richiesti dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

Modello CAMAttestato specifico di polizia sanitaria per gli animali tenuti in quarantena a Saint Pierre e Miquelon prima della loro introduzione nell’UnionePAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNomeIndirizzoNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data della partenzaora della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)01.06.19I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoIngrassoMacellazioneI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello CAMII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato relativo alle condizioni di quarantenaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel certificato di polizia sanitaria (1) numero … rilasciato il … (gg/mm/aaaa) sono stati ospitati a partire dal … [data di ingresso espressa in gg/mm/aaaa (2)] presso la stazione di quarantena di Saint Pierre e Miquelon, alle condizioni di cui all’allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 per un periodo di: … giorni prima di essere svincolati per l’esportazione nell’Unione e che, durante il periodo in parola, sono stati sottoposti ai seguenti test (3)eseguiti, con esito negativo (4), presso un laboratorio riconosciuto dell’Unione.II.1.1. Brucellosi:a) B. abortus: test di sieroagglutinazione (SAT) e test del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;b) B. ovis: test di fissazione del complemento (CFT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni;c) B. melitensis: test di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.2. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica:(5) [due test con saggio ELISA competitivo per la febbre catarrale degli ovini entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 21 giorni](5) o [quarantena per oltre 60 giorni e durante lo stesso periodo nella stazione di quarantena non sono state riscontrate la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (culicoidi), né evidenze della malattia clinica].II.1.3. TubercolosiDue prove d’intradermotubercolinizzazione conformemente all’allegato B della direttiva 64/432/CE con tubercolina bovina e aviaria, eseguite la prima entro due giorni dall’arrivo e la seconda a distanza di almeno 42 giorni dalla prima.II.1.4. Afta epizootica: saggio ELISA per la ricerca di anticorpi e un test di neutralizzazione virale entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.5. Peste bovina: saggio ELISA competitivo entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.6. Stomatite vescicolosa: saggio ELISA o test di neutralizzazione virale entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.7. Febbre della Rift Valley: saggio ELISA o test di neutralizzazione virale entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.8. Dermatite nodulare contagiosa: saggio ELISA o test di neutralizzazione virale entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo: saggio ELISA o test di neutralizzazione virale entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.10. Surra: esame microscopico del sangue entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.1.11. Febbre catarrale maligna: test di immunofluorescenza entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni.II.2. Garanzie supplementariII.2.1 Leucosi bovina enzootica: immunodiffusione in gel di agar (AGID) o saggio ELISA entro due giorni dall’arrivo e a distanza di almeno 42 giorni (ove prescritto dallo Stato membro dell’UE di destinazione.) (5).

PAESEModello CAMII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.3. TrattamentiGli animali sono stati sottoposti:II.3.1. a un trattamento antiparassitario interno ed esterno durante la quarantena;II.3.2.(5) [a un trattamento con streptomicina 25 mg/kg];(5) o [a un trattamento antibiotico efficace contro la Leptospira spp. (precisare … mg/kg …];(5)[II.3.3. a una vaccinazione contro la rabbia (ove richiesta) effettuata il … (gg/mm/aaaa) con il vaccino … (tipo, produttore e partita), con esito del test …].OsservazioniIl presente certificato riguarda gli animali vivi della famiglia dei camelidi.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.13: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Sistema di identificazione: gli animali devono recare:— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale;— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.— Casella I.28. Età: mesi.— Casella I.28: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).— Casella I.28. Specie: scegliere tra «Camelus spp.», «Lama spp.», «Vicugna spp.», a seconda dei casi.Parte II(1) Certificato di polizia sanitaria per gli animali non domestici diversi dai suidi spediti nell’Unione (modello «RUM»), di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Data di ingresso dell’ultimo animale di un gruppo nell’impianto di quarantena.(3) Test eseguiti conformemente alle metodiche descritte nell’allegato I, parte 7, capo 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) I risultati dei test devono essere allegati, in originale, al presente attestato sanitario.(5) Cancellare la dicitura che non interessa.NB Le procedure di campionamento e di analisi devono essere quanto più possibile raggruppate, nel rispetto degli intervalli di tempo minimi, onde evitare che gli animali vengano maneggiati e manipolati in modo eccessivo.

PAESEModello CAMII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

PARTE 3

Addendum relativo al trasporto marittimo di animali

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto via nave)



Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome …), dichiara che gli animali di cui al certificato veterinario allegato n. … sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da … in … (paese esportatore) a … nell'Unione e che la nave non ha fatto scalo in alcun luogo al di fuori di … (paese esportatore) durante il viaggio verso l'Unione salvo che a: … (porti di scalo lungo la rotta). Inoltre, nel corso del viaggio gli animali non sono stati in contatto con altri animali di qualifica sanitaria inferiore presenti a bordo.

Fatto a … il …

(Porto di arrivo)

(Data di arrivo)

(Timbro)

(Firma del comandante)

(Cognome e nome, qualifica – in stampatello)

PARTE 4

Addendum relativo al trasporto aereo di animali

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto aereo)



Dichiarazione del capitano dell'aeromobile

Il sottoscritto, capitano dell'aeromobile (nome …), dichiara che la cassa o il contenitore e l'area adiacente la cassa o il contenitore che ospitano gli animali di cui all'allegato certificato veterinario n.… sono stati irrorati con insetticida prima della partenza.

Fatto …a …, il

(Aeroporto di partenza)

(Data di partenza)

(Timbro)

(Firma del capitano)

(Cognome e nome, qualifica – in stampatello)

PARTE 5

Condizioni relative al riconoscimento dei centri di raccolta (di cui all'articolo 4)

Ai fini del riconoscimento i centri di raccolta devono soddisfare le condizioni seguenti.

I. Devono essere sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale.

II. Devono essere situati al centro di un'area del diametro di almeno 20 km all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non sia stato riscontrato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti il loro utilizzo come centri di raccolta riconosciuti.

III. Prima di ciascun utilizzo come centri di raccolta riconosciuti, devono essere puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta all'afta epizootica.

IV. Tenuto conto del numero di animali che possono accogliere, devono disporre:

a) di un impianto destinato esclusivamente a essere utilizzato come centro di raccolta;

b) di impianti adeguati, facili da pulire e da disinfettare, che consentano di caricare, scaricare e ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, nutrirli e sottoporli ai trattamenti eventualmente necessari;

c) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento;

d) di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei locali e degli autocarri;

e) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;

f) di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue;

g) di un ufficio per il veterinario ufficiale.

V. Quando in attività, i centri devono disporre di un numero di veterinari sufficiente allo svolgimento di tutti i compiti descritti nella parte 5.

VI. Devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantire la tracciabilità. A tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile del centro deve verificare che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai documenti o certificati sanitari previsti per le specie o categorie in questione.

Il proprietario o il responsabile del centro deve inoltre inserire in un registro o in una banca dati i seguenti dati, da conservare per un minimo di tre anni: il nome del proprietario, l'origine degli animali, la data di ingresso e di uscita, il numero di identificazione degli animali o il numero di registrazione dell'allevamento di origine e dell'azienda di destinazione, il numero di registrazione del vettore e il numero di targa dell'autocarro con cui è effettuata la consegna o la raccolta degli animali presso il centro.

VII. Tutti gli animali che transitano per un centro di raccolta riconosciuto devono soddisfare le condizioni sanitarie stabilite per l'introduzione nell'Unione della categoria di animali interessata.

VIII. Gli animali destinati a essere introdotti nell'Unione che transitano per un centro di raccolta devono, entro sei giorni dall'arrivo presso il centro medesimo, essere caricati e spediti direttamente alla frontiera del paese esportatore:

a) senza venire a contatto con artiodattili non rispondenti alle condizioni sanitarie previste per l'introduzione nell'Unione della categoria di animali interessata;

b) separati in partite, in modo tale che gli animali da allevamento o da produzione non si trovino insieme, in una stessa partita, agli animali destinati alla macellazione immediata;

c) in veicoli o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro l'afta epizootica, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

IX. Qualora le condizioni per l'esportazione di animali nell'Unione prescrivano l'espletamento di un esame entro un determinato periodo di tempo prima del carico, tale periodo deve includere la sosta degli animali successiva al loro arrivo nel centro riconosciuto, fino a un massimo di sei giorni.

X. Il paese esportatore deve designare i centri riconosciuti per gli animali da allevamento e da produzione e quelli riconosciuti per gli animali da macello e deve notificare alla Commissione e alle autorità centrali competenti degli Stati membri i nomi e gli indirizzi di tali centri. Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate.

XI. Il paese terzo esportatore determina le modalità del controllo ufficiale sui centri di raccolta riconosciuti e garantisce l'effettività di tale controllo.

XII. I centri di raccolta riconosciuti devono essere ispezionati regolarmente dall'autorità competente del paese terzo in modo da verificare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti da I a XI che ne hanno consentito il riconoscimento.

Se le ispezioni dimostrano che le condizioni non sono più soddisfatte, il riconoscimento del centro deve essere sospeso. Il riconoscimento può essere ripristinato solo ove l'autorità competente del paese terzo abbia la certezza che il centro soddisfa appieno le condizioni di cui ai punti da I a XI.

PARTE 6

Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi

(di cui all'articolo 5)

Tubercolosi (TBL)

L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE. Nel caso dei suidi, l'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviaria deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.

▼M2

Brucellosi (Brucella abortus) (BRL)

I test di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all’antigene di brucella tamponato, il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) devono essere effettuati conformemente all’allegato C della direttiva 64/432/CEE.

▼C1

Brucellosi (Brucella melitensis) (BRL)

Gli esami devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

Leucosi bovina enzootica (EBL)

L'immunodiffusione in gel di agar e il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuati conformemente all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.

Febbre catarrale degli ovini (BTG)

A)

Il saggio ELISA blocking o competitivo deve essere effettuato secondo il metodo descritto qui di seguito.

Il saggio ELISA competitivo con l'anticorpo monoclonale 3-17-A3 serve a individuare gli anticorpi nei confronti di tutti i sierotipi noti del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV).

Il principio su cui si basa il saggio consiste nell'interruzione della reazione tra l'antigene del virus della febbre catarrale degli ovini (antigene BTV) e un anticorpo monoclonale gruppo-specifico (3-17-A3) mediante aggiunta del siero da esaminare. Gli anticorpi anti-BTV presenti nel siero da esaminare bloccano la reattività dell'anticorpo monoclonale (Mab) e determinano una riduzione della colorazione prevista dopo l'aggiunta di anticorpi anti-topo marcati da enzima e di cromogeno/substrato. I sieri possono essere saggiati con una sola diluizione di 1:5 (saggio puntuale - appendice 1) o essere titolati (titolazione del siero - appendice 2) con diluizioni in serie fino al punto finale. Possono essere considerati positivi i campioni con valori di inibizione superiori al 50 %.

Materiali e reagenti

1. Piastre da microtitolazione ELISA adeguate.

2. Antigene: fornito sotto forma di estratto di cellule concentrato, preparato secondo il metodo descritto di seguito e conservato a una temperatura di – 20 °C o – 70 °C.

3. Tampone bloccante: tampone fosfato salino (PBS) contenente 0,3 % di siero bovino adulto BTV-negativo e 0,1 % (v/v) di Tween-20 (fornito come sciroppo di poliossietilen-sorbitan-monolaurato) in PBS.

4. Anticorpo monoclonale: 3-17-A3 (sotto forma di supernatante di coltura tissutale di ibridoma) diretto contro il polipeptide VP7 gruppo-specifico, conservato a – 20 °C o liofilizzato e diluito a una diluzione di 1:100 con tampone bloccante prima dell'uso.

5. Coniugato: globulina di coniglio anti-topo (adsorbita ed eluita), coniugata con perossidasi di rafano e conservata al buio a 4 °C.

6. Cromogeno e substrato: ortofenilendiammina (cromogeno OPD) a una concentrazione finale di 0,4 mg/ml in acqua distillata sterile. Perossido di idrogeno (substrato al 30 % p/v), allo 0,05 % v/v aggiunto immediatamente prima dell'uso (5 μl H2 O2 per 10 ml OPD). (Maneggiare l'OPD con cautela, indossare guanti di gomma, sospetto mutageno).

7. Acido solforico 1 molare: 26,6 ml di acido aggiunti a 473,4 ml di acqua distillata. (Attenzione: aggiungere sempre l'acido all'acqua, mai l'acqua all'acido).

8. Agitatore orbitale.

9. Lettore di piastre ELISA (il test può essere letto visivamente).

Struttura del test

Cc: controllo del coniugato (assenza di siero e di anticorpo monoclonale); C++: controllo del siero fortemente positivo; C+: controllo del siero debolmente positivo; C-: controllo del siero negativo; Cm: controllo dell'anticorpo monoclonale (assenza di siero).



APPENDICE 1

Struttura del test con una sola diluizione di 1:5 (40 sieri/piastra)

 

Controlli

Sieri da esaminare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

C++

C++

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

C+

C+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40

H

Cm

Cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40



APPENDICE 2

Struttura del test con titolazione del siero (10 sieri/piastra)

 

Controlli

Sieri da esaminare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 
 
 
 
 
 
 
 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 
 
 
 
 
 
 
 

1:10

C

C++

C++

1:20

 
 
 
 
 
 
 
 

1:20

D

C++

C++

1:40

 
 
 
 
 
 
 
 

1:40

E

C+

C+

1:80

 
 
 
 
 
 
 
 

1:80

F

C+

C+

1:160

 
 
 
 
 
 
 
 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 
 
 
 
 
 
 
 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 
 
 
 
 
 
 
 

1:640

Protocollo di riferimento

Controllo del coniugato (Cc)

:

i pozzetti 1A e 1B rappresentano un controllo (bianco) costituito da antigene BTV e coniugato. Essi possono essere usati come bianco per il lettore ELISA.

Controllo del Mab (Cm)

:

le colonne 1 e 2 e le righe G e H rappresentano il controllo dell'anticorpo monoclonale e contengono l'antigene BTV, l'anticorpo monoclonale e il coniugato. Questi pozzetti rappresentano la massima intensità di colore. La media delle letture di densità ottica effettuate su questa serie di controllo rappresenta il valore di inibizione pari allo 0 %.

Controllo positivo (C++, C+)

:

colonne 1 e 2, righe C-D-E-F. Questi pozzetti contengono l'antigene BTV, l'antisiero BTV (rispettivamente) fortemente e debolmente positivo, il Mab e il coniugato.

Controllo negativo (C-)

:

i pozzetti 2A e 2B rappresentano il controllo negativo e contengono l'antigene BTV, l'antisiero BTV negativo, il Mab e il coniugato.

Sieri da esaminare

:

per indagini sierologiche su vasta scala e lo screening rapido, i sieri possono essere analizzati a una sola diluizione di 1:5 (appendice 1). In alternativa si possono analizzare 10 sieri nell'intervallo di diluizione compreso tra 1:5 e 1:640 (appendice 2): ciò fornisce una qualche indicazione sul titolo dell'anticorpo nei sieri da esaminare.

Procedimento

1. Diluire l'antigene BTV alla concentrazione pretitolata in PBS, sottoporre a breve sonicazione per disperdere il virus aggregato (in assenza di sonicatore, pipettare vigorosamente) e aggiungere 50 μl in tutti i pozzetti della piastra ELISA. Dare leggeri colpi ai bordi della piastra per disperdere l'antigene.

2. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare le piastre tre volte, immergendole e vuotando i pozzetti con PBS non sterile e asciugare su carta assorbente.

3. Pozzetti di controllo: aggiungere 100 μl di tampone bloccante ai pozzetti Cc. Aggiungere 50 μl di siero di controllo positivo e negativo, a una diluizione di 1:5 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante), rispettivamente ai pozzetti C-, C+ e C++. Aggiungere 50 μl di tampone bloccante ai pozzetti di controllo del Mab.

Metodo della titolazione puntuale: aggiungere una diluizione 1:5 di ogni campione di siero a un tampone bloccante nei pozzetti in duplicato delle colonne da 3 a 12 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante),

oppure

metodo della titolazione del siero: preparare una serie di diluizioni doppie di ogni campione di siero (da 1:5 a 1:640) in tampone bloccante per otto pozzetti delle colonne singole da 3 a 12.

4. Immediatamente dopo l'aggiunta dei sieri da esaminare, diluire il Mab in tampone bloccante alla diluizione di 1:100 e aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra, eccettuato il controllo (bianco).

5. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare con carta assorbente.

6. Diluire il concentrato di coniglio anti-topo a 1:5 000 in tampone bloccante e aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra.

7. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare con carta assorbente.

8. Scongelare il dicloridrato di ortofenilendiammina (OPD) e, immediatamente prima dell'uso, aggiungere 5 μl di perossido di idrogeno al 30 % a ogni aliquota di 10 ml di OPD. Aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra. Lasciar sviluppare il colore per circa 10 minuti e arrestare la reazione con acido solforico 1 M (50 μl per pozzetto). Il colore dovrebbe svilupparsi nei pozzetti di controllo del Mab e nei pozzetti contenenti siero senza anticorpi anti-BTV.

9. Esaminare e leggere le piastre visivamente oppure facendo uso di un lettore spettrofotometrico.

Analisi dei risultati

Usando un programma informatico, stampare i valori di densità ottica (DO) e di inibizione percentuale (IP) dei sieri da esaminare e dei sieri di controllo a partire dal valore medio registrato nei pozzetti di controllo dell'antigene. I dati espressi in valori DO e IP servono a stabilire se il test si colloca entro limiti accettabili. I limiti di controllo superiori (UCL – upper control limits) e inferiori (LCL – lower control limits) del controllo del Mab (antigene più Mab in assenza di siero da esaminare) si situano tra i valori di densità ottica 1,4 e 0,4. Devono essere escluse le piastre che non rispettano i suddetti criteri.

Se non si dispone di un programma informatico, stampare i valori DO usando la stampante ELISA. Calcolare il valore medio DO per i pozzetti di controllo dell'antigene, che equivale al valore al 100 %. Determinare il valore DO al 50 % e calcolare manualmente la positività e negatività di ciascun campione.

Valore di inibizione percentuale (IP) = 100 – (DO di ciascun campione di controllo/DO media del Cm) × 100.

I pozzetti di siero di controllo negativo in duplicato e i pozzetti del bianco in duplicato devono registrare valori IP compresi rispettivamente tra + 25 % e – 25 % e tra + 95 % e + 105 %. Il fatto che i valori non si situino entro questi limiti non significa che la piastra debba essere scartata, ma che si sta sviluppando un colore di fondo. I sieri di controllo fortemente e debolmente positivi devono registrare valori IP compresi rispettivamente tra + 81 % e + 100 % e tra + 51 % e + 80 %.

La soglia diagnostica per i sieri da esaminare è del 50 % (IP 50 % o DO 50 %). I campioni che registrano valori IP > 50 % sono interpretati come negativi. I campioni che registrano valori IP al di sopra e al di sotto della soglia per i pozzetti in duplicato sono da considerare dubbi e possono essere nuovamente analizzati con il metodo puntuale e/o mediante titolazione. Anche i campioni positivi possono essere titolati per valutare il grado di positività.

Lettura visiva: i campioni positivi e negativi sono facilmente distinguibili a occhio nudo; i campioni debolmente positivi o fortemente negativi possono essere di più difficile interpretazione a occhio nudo.

Preparazione dell'antigene BTV per il saggio ELISA

1. Lavare tre volte 40-60 «Roux» di cellule confluenti BHK-21 con terreno di Eagle senza siero e infettare con sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini in terreno di Eagle senza siero.

2. Incubare a 37 °C e verificare quotidianamente l'effetto citopatico (CPE).

3. Quando il CPE è osservato nel 90-100 % dello strato cellulare di ciascuna Roux, raccogliere il virus scuotendo dalle pareti eventuali cellule ancora adese.

4. Centrifugare a 2 000-3 000 giri al minuto per ottenere un pellet di cellule.

5. Eliminare il supernatante e risospendere le cellule in circa 30 ml di PBS contenente l'1 % di «Sarkosyl» e 2 ml di fenil-metil-sulfonil-fluoruro (tampone di lisi). Se le cellule formano un gel, è possibile aggiungere un'ulteriore aliquota di tampone di lisi per ridurre questo effetto. (Attenzione: il fenil-metil-sulfonil-fluoruro è pericoloso: maneggiare con estrema cautela.)

6. Disgregare le cellule per 60 secondi con una sonda a ultrasuoni a una ampiezza di 30 micron.

7. Centrifugare a 10 000 giri al minuto per 10 minuti.

8. Conservare il supernatante a + 4 °C e risospendere il pellet di cellule residuo in 10-20 ml di tampone di lisi.

9. Sottoporre a sonicazione e chiarificazione per tre volte, conservando ogni volta il supernatante.

10. Raccogliere i supernatanti e centrifugare a 24 000 giri al minuto (100,000 g) per 120 minuti a + 4 °C su un cuscinetto di 5 ml di saccarosio al 40 % (p/v in PBS) usando centrifughe Beckman da 30 ml e un rotore SW 28.

11. Eliminare il supernatante, asciugare le provette e risospendere il pellet in PBS mediante sonicazione. Conservare l'antigene in aliquote a – 20 °C.

Titolazione dell'antigene BTV per il saggio ELISA

L'antigene BTV per il saggio ELISA viene titolato mediante ELISA indiretto. Diluizioni doppie di antigene vengono titolate rispetto a una diluizione costante (1:100) di anticorpo monoclonale 3-17-A3. Il protocollo è il seguente:

1. Titolare una diluizione 1:20 dell'antigene BTV in PBS su tutta la piastra da microtitolazione in una serie di diluizioni doppie (50 μl/pozzetto) usando una pipetta multicanale.

2. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale.

3. Lavare le piastre tre volte con PBS.

4. Aggiungere 50 μl di anticorpo monoclonale 3-17-A3 (diluito a 1:100) in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione.

5. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale.

6. Lavare le piastre tre volte con PBS.

7. Aggiungere in ciascun pozzetto della piastra di micro titolazione 50 μl di globulina di coniglio anti-topo coniugata con perossidasi di rafano, diluita a una concentrazione ottimale pretitolata.

8. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale.

9. Aggiungere substrato e cromogeno come precedentemente descritto. Arrestare la reazione dopo 10 minuti aggiungendo acido solforico 1 M (50 μl/pozzetto).

Nel saggio competitivo l'anticorpo monoclonale deve essere in eccesso; per questo viene scelta una diluizione di antigene compresa nella curva di titolazione (non nella zona piatta) tale da dare approssimativamente una densità ottica di 0,8 dopo 10 minuti.

B)

L'immunodiffusione in gel di agar deve essere effettuata secondo il seguente protocollo:

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un qualsiasi sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale degli ovini. Si raccomandano le cellule BHK oppure VERO. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato mediante aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero di controllo a positività nota

Impiegando l'antigene e il siero di riferimento internazionale si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato in misura ottimale rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascun test come siero di controllo positivo.

Siero da esaminare

Procedimento

:

Versare agarosio all'1 %, preparato in tampone borato o barbital sodico, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno del diametro di 5,0 mm., secondo il seguente schema: un pozzetto centrale e sei pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso, a una distanza di 3 cm dal centro. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con il siero a positività nota, e i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera umida chiusa.

Interpretazione

:

Il campione di siero è positivo se forma una linea di precipitazione specifica con l'antigene e una linea identica a quella del siero di controllo. Un campione di siero è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non modifica il raggio di curvatura della linea del siero di controllo. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Malattia emorragica epizootica (EHD)

L'immunodiffusione in gel di agar deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.

Antigene

L'antigene precipitante viene preparato in un qualsiasi sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del o dei sierotipi opportuni del virus della malattia emorragica epizootica. Si raccomandano le cellule BHK oppure VERO. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato mediante aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).

Siero di controllo a positività nota

Impiegando l'antigene e il siero di riferimento internazionale si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato in misura ottimale rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascun test come siero di controllo positivo.

Siero da esaminare

Procedimento

:

Versare agarosio all'1 %, preparato in tampone borato o barbital sodico, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno del diametro di 5,0 mm., secondo il seguente schema: un pozzetto centrale e sei pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso, a una distanza di 3 cm dal centro. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con il siero a positività nota, e i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera umida chiusa.

Interpretazione

:

Il campione di siero è positivo se forma una linea di precipitazione specifica con l'antigene e una linea identica a quella del siero di controllo. Un campione di siero è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non modifica il raggio di curvatura della linea del siero di controllo. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro.

Rinotracheite bovina infettiva (IBR)/vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV)

A)

La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.

Siero

:

Prima dell'uso tutti i sieri vengono inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

la neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione impiega cellule MDBK o altre cellule recettive. Va utilizzato il ceppo di riferimento del virus (Colorado, Oxford od altro) a 100 TCID50/0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito sono miscelati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione virale. Prima di aggiungere le cellule MDBK, incubare le miscele virus/siero per 24 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Impiegare le cellule a una concentrazione in grado di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Controlli

:

i) Saggio di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture cellulari non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Interpretazione

:

I risultati del test neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nel test devono essere registrati dopo 3-6 giorni di incubazione a 37 °C. I titoli del siero sono considerati negativi in assenza di neutralizzazione alla diluizione 1:2 (siero non diluito).

B)

Qualsiasi altro test riconosciuto a norma della decisione 2004/558/CE ( 32 ).

Afta epizootica (FMD)

A)

Il prelievo dei campioni esofagei/faringei e le analisi devono essere effettuati secondo il seguente protocollo.

Reagenti

:

Prima del campionamento preparare il terreno di trasporto. Versare un volume di 2 ml in un numero di contenitori corrispondente a quello degli animali su cui va effettuato il prelievo del campione. I contenitori utilizzati debbono resistere al congelamento in CO2 solida o in azoto liquido. I campioni vengono ottenuti usando un apposito raccoglitore (a coppa) di espettorato o «probang». Per prelevare il campione, il probang viene fatto passare attraverso la bocca sul dorso della lingua fino alla parte prossimale dell'esofago. Si cerca di raschiare l'epitelio superficiale della parte alta dell'esofago e del faringe facendo movimenti in direzione laterale e dorsale. Il probang va quindi retratto, preferibilmente dopo che l'animale ha deglutito. La tazza dovrà essere piena e contenere una miscela di muco, saliva, liquido esofageo e detriti cellulari. È necessario assicurarsi che ciascun campione contenga materiale cellulare visibile. Devono essere evitate manovre brusche che provochino sanguinamento. I campioni prelevati da alcuni animali potrebbero essere gravemente contaminati da contenuto ruminale. Questi campioni devono essere scartati e si deve sciacquare la bocca dell'animale con acqua o preferibilmente con soluzione fisiologica prima di ripetere il prelievo.

Trattamento dei campioni

:

Ciascun campione raccolto nel probang subisce un esame qualitativo e 2 ml di questo materiale vengono aggiunti a un volume equivalente di terreno di trasporto in un contenitore resistente al congelamento. I contenitori vengono chiusi ermeticamente, sigillati, disinfettati ed etichettati. I campioni vengono tenuti al fresco (+ 4 °C) ed esaminati entro 3-4 ore oppure conservati in ghiaccio secco (– 69 °C) o azoto liquido e mantenuti congelati fino al momento dell'esame. Tra un animale e l'altro il probang viene disinfettato e lavato per tre volte con acqua pulita.

Ricerca del virus FMD

:

I campioni vengono inoculati in colture di cellule primarie di tiroide bovina usando almeno 3 provette per campione. È possibile usare altre cellule recettive, ad esempio cellule primarie renali di suini e bovini, ma è necessario tener presente che per alcuni ceppi di virus FMD esse sono meno sensibili. Le provette vengono incubate a 37 °C in un apparecchio rotante ed esaminate quotidianamente per 48 ore per individuare l'eventuale presenza di un effetto citopatico (CPE). In assenza di effetto citopatico, viene eseguito un passaggio cieco in nuove colture e si ripete nuovamente l'esame per 48 ore. La specificità di qualsiasi CPE deve essere confermata.

Terreni di trasporto consigliati

1. Tampone fosfato 0,08 M a pH 7,2, contenente lo 0,01 % di sieroalbumina bovina, lo 0,002 % di rosso fenolo e antibiotici.

2. Terreno di coltura tissutale (ad esempio MEM di Eagle) contenente tampone HEPES 0,04 M, lo 0,01 % di sieroalbumina bovina e antibiotici, a pH 7,2.

3. Gli antibiotici da aggiungere al terreno di trasporto (per ml finale) possono essere i seguenti: penicillina 1 000 UI, solfato di neomicina 100 UI, solfato di polimixina B 50 UI, micostatina 100 UI.

B)

Il test di neutralizzazione virale deve essere eseguito secondo il seguente protocollo.

Reagenti

:

Preparare l'antigene del virus dell'FMD in colture cellulari oppure su lingua di bovino e conservarlo a una temperatura non superiore a – 70 °C oppure a – 20 °C previa aggiunta di glicerolo al 50 %. Questo è l'antigene di riserva. In queste condizioni l'FMDV è stabile e il titolo varia di poco per alcuni mesi.

Procedimento

:

Il test viene eseguito in piastre da microtitolazione a fondo piatto per colture tissutali utilizzando cellule recettive quali le IB-RS-2, le BHK-21 o cellule renali di vitello. I sieri da sottoporre al test vengono posti in un terreno di coltura cellulare senza siero a una diluizione di 1:4 con l'aggiunta di 100 UI/ml di neomicina o altro antibiotico idoneo. I sieri vengono inattivati a 56 °C per 30 minuti e vengono utilizzate aliquote di 0,05 ml per preparare una doppia serie di piastre da microtitolazione facendo uso di anse di diluizione da 0,05 ml. A ciascun pozzetto viene quindi aggiunto virus pretitolato diluito anch'esso in terreno di coltura senza siero e contenente 100 TCID50/0,05 ml. Dopo l'incubazione a 37 °C per un'ora per consentire la neutralizzazione, vengono aggiunti in ciascun pozzetto 0,05 ml di sospensione cellulare (0,5-1,0 × 106 cellule per ml) in terreno di coltura cellulare contenente siero senza anticorpi anti-FMD e le piastre vengono sigillate. Le piastre vengono incubate a 37 °C. I monostrati sono, di norma, confluenti entro 24 ore. Di solito il CPE è sufficientemente avanzato a 48 ore per una lettura del test al microscopio. A questo punto è possibile eseguire una lettura finale al microscopio, oppure le piastre possono essere fissate e colorate per la lettura macroscopica, ad esempio facendo uso di soluzione fisiologica di formolo al 10 % e blu di metilene allo 0,05 %.

Controlli

:

In ciascun test i controlli comprendono antisiero omologo a titolo noto, un controllo cellulare, un controllo di sierotossicità, un controllo del terreno e una titolazione del virus da cui si calcola il quantitativo virale effettivo nel test.

Interpretazione

:

I pozzetti con evidenze di effetto citopatico vengono considerati infetti e i titoli di neutralizzazione vengono espressi come il reciproco della diluizione finale del siero presente nelle miscele siero/virus con punto finale al 50 % calcolato con il metodo di Spearman-Karber. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie 162, pag. 480). I test vengono considerati validi se il quantitativo virale effettivo usato per pozzetto nel test è compreso tra 101,5 e 102,5 TCID50 e se il titolo del siero di riferimento non supera il doppio di quello atteso, desunto dalle titolazioni precedenti. Se i controlli sono al di fuori di questi limiti, gli esami vengono ripetuti. Un titolo al punto finale pari o inferiore a 1:11 è interpretato come negativo.

C)

La ricerca e quantificazione dell'anticorpo con il saggio ELISA devono essere effettuate secondo il seguente protocollo.

Reagenti

:

Antisieri di coniglio per l'antigene 146S di 7 tipi di virus dell'afta epizootica (FMDV) usati a una concentrazione ottimale predeterminata in tampone carbonato/bicarbonato, a pH 9,6. Gli antigeni vengono preparati da ceppi selezionati di virus coltivati su monostrati di cellule BHK-21. I supernatanti non purificati vengono usati e pretitolati secondo il protocollo, ma senza siero, in modo da ottenere una diluizione che, dopo l'aggiunta di un volume eguale di PBST (tampone fosfato salino contenente lo 0,05 % di Tween-20 e indicatore rosso fenolo), darebbe una lettura di densità ottica compresa tra 1,2 e 1,5. I virus possono essere usati inattivati. Il PBST viene usato come diluente. Gli antisieri di porcellini d'India vengono preparati inoculando a porcellini d'India l'antigene 146S di ciascun sierotipo. Una concentrazione ottimale predeterminata viene preparata nel PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. L'immunoglobulina di coniglio anti-porcellino d'India coniugata con perossidasi di rafano viene usata a una concentrazione ottimale predeterminata in PBST contenente siero bovino normale al 10 % e siero di coniglio normale al 5 %. I sieri da esaminare vengono diluiti in PBST.

Procedimento

1. Le piastre ELISA vengono coperte con 50 μl di sieri antivirali di coniglio, per una notte, in una camera umida, a temperatura ambiente.

2. In piastre a pozzetti multipli con fondo a U (piastre portanti) vengono preparati 50 microlitri di una doppia serie, in duplicato, di ciascun siero da analizzare cominciando da una diluizione 1:4. In ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 microlitri di una dose costante di antigene e le miscele vengono lasciate per tutta la notte a 4 °C. L'aggiunta di antigene riduce la diluizione del siero iniziale a 1:8.

3. Le piastre ELISA vengono lavate 5 volte con PBST.

4. 50 microlitri di miscele siero/antigene vengono quindi trasferiti dalle piastre portanti alle piastre ELISA coperte di siero di coniglio e incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante.

5. Dopo il lavaggio, 50 μl di antisiero di porcellino d'India per l'antigene usato al punto 4 vengono aggiunti a ciascun pozzetto. Le piastre vengono incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante.

6. Le piastre vengono lavate e in ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di immunoglobulina di coniglio anti-porcellino d'India coniugata con perossidasi di rafano. Le piastre vengono incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante.

7. Le piastre vengono lavate e a ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di ortofenilendiammina contenente H2O2 allo 0,05 % (30 %) p/v.

8. La reazione viene arrestata dopo 15 minuti con H2SO4 1,25 M.

Le piastre vengono lette spettrofotometricamente a 492 nm su un lettore ELISA collegato a un microcomputer.

Controlli

:

Per ciascun antigene usato, 40 pozzetti non contengono siero, bensì antigene diluito in PBST. Una doppia serie, in duplicato, di diluizioni di antisiero bovino omologo di riferimento. Una doppia serie, in duplicato, di diluizioni di siero bovino, negativo.

Interpretazione

:

I titoli anticorpali vengono espressi come la diluizione finale del campione di siero che dà il 50 % del valore medio della densità ottica registrata nei pozzetti di controllo del virus nei quali il siero da analizzare è assente. I titoli superiori a 1:40 vengono considerati positivi.

Riferimenti

:

Hamblin C, Barnett ITR and Hedger RS (1986) «A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.»Journal of Immunological Methods, 93, pagg. 115-121.11.

Malattia di Aujeszky (AJD)

A)

La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.

Siero

:

Prima dell'uso tutti i sieri vengono inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

La neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione impiega sistemi cellulari VERO o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della malattia di Aujeszky è impiegato a 100 TCID50/0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito sono miscelati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione virale. Prima di aggiungere le opportune cellule, le miscele virus/siero sono incubate per 2 ore a 37 °C nelle piastre da microtitolazione. Le cellule sono impiegate a una concentrazione in grado di formare un monostrato completo dopo 24 ore.

Controlli

:

i) Saggio di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture cellulari non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Interpretazione

:

I risultati del test di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nell'esame sono registrati dopo 3-7 giorni di incubazione a 37 °C. I sieri con titolo inferiore a 1:2 (siero non diluito) vengono considerati negativi.

B)

Qualsiasi altro test riconosciuto a norma della decisione 2008/185/CE ( 33 ).

Gastroenterite trasmissibile (TGE)

La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.

Siero

:

Prima dell'uso tutti i sieri vengono inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti.

Procedimento

:

La neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione impiega cellule A72 (tumore del cane) o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della TGE deve essere impiegato a 100 TCID50/0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito sono miscelati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione virale. Le miscele virus/siero sono incubate per 30-60 minuti a 37 °C nelle piastre da microtitolazione prima dell'aggiunta delle cellule opportune. Le cellule sono impiegate a una concentrazione in grado di formare un monostrato completo dopo 24 ore. Ogni cellula riceve 0,1 ml di sospensione cellulare.

Controlli

:

i) Saggio di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture cellulari non inoculate; iv) antisieri di riferimento.

Interpretazione

:

I risultati del test di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nel test sono registrati dopo 3-5 giorni di incubazione a 37 °C. I sieri con titoli inferiori a 1:2 (diluizione finale) sono da considerarsi negativi. Se i campioni di siero non diluiti sono tossici per le colture tissutali, essi possono essere diluiti a 1:2 prima di essere usati nel test. Ciò equivale a una diluizione finale del siero di 1:4. In questo caso, i sieri con titoli inferiori a 1:4 (diluizione finale) sono da considerarsi negativi.

Malattia vescicolare dei suini (SVD)

Gli esami per la malattia vescicolare dei suini (SVD) vengono effettuati conformemente alla decisione 2000/428/CE ( 34 ).

Peste suina classica (CSF)

Gli esami per la peste suina classica (CSF) vengono effettuati conformemente alla decisione 2002/106/CE ( 35 ).

Gli esami per la CSF devono essere eseguiti seguendo gli orientamenti di cui al capitolo pertinente del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE.

La sensibilità e la specificità della prova sierologica per la CSF devono essere valutate presso un laboratorio nazionale che applica un sistema di garanzia della qualità. Gli esami utilizzati devono essere in grado di riconoscere una serie di sieri di riferimento debolmente e fortemente positivi e consentire l'identificazione di anticorpi nella fase iniziale della malattia e nella fase di convalescenza.

▼M12

Stomatite vescicolosa

Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

I sieri che prevengono l’effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolosa.

▼C1

PARTE 7

Condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della loro introduzione nell'Unione

(di cui all'articolo 6)

Specie animali interessate



Unità tassonomica

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE E SPECIE

Artiodattili

Camelidi

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

CAPO 1

Soggiorno e quarantena

1.

Gli animali importati a Saint Pierre e Miquelon devono soggiornare in una stazione di quarantena autorizzata per almeno 60 giorni prima di essere spediti ai fini della loro introduzione nell'Unione. Gli esami prescritti per le singole specie possono richiedere un'estensione di questo periodo. Gli animali devono soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

a) sebbene nella stazione di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti nella stazione di quarantena tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo ed essere individuati come tali. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nell'impianto di quarantena;

b) all'interno della stazione di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti.

Ogni partita deve essere tenuta nella stazione di quarantena riconosciuta ed essere al riparo da insetti vettori;

c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e un gruppo di animali entra in contatto con altri animali, deve iniziare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nella stazione di quarantena;

d) gli animali destinati a essere introdotti nell'Unione che transitano per la stazione di quarantena devono essere caricati e spediti direttamente nell'Unione:

i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano le condizioni sanitarie stabilite per l'introduzione della pertinente categoria di animali nell'Unione;

ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali di cui non è ammessa l'importazione nell'Unione;

iii) in veicoli o contenitori per il trasporto previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capo II, e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

2.

Le strutture di quarantena devono soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE ( 36 ), nonché le seguenti condizioni:

a) devono essere sottoposte alla supervisione di un veterinario ufficiale;

b) devono essere situate al centro di un'area di almeno 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non sia stato riscontrato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti il loro utilizzo come stazione di quarantena;

c) prima di essere adibite a stazione di quarantena, devono essere pulite e disinfettate con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capo II;

d) tenuto conto del numero di animali che possono accogliere, devono disporre:

i) di un impianto destinato esclusivamente alla quarantena degli animali, che possa anche assicurare agli animali una sistemazione di livello adeguato;

ii) di impianti adeguati:

 facili da pulire e disinfettare a fondo,

 che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi,

 che rispettino tutti i requisiti in materia di abbeveraggio e alimentazione degli animali,

 che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie;

iii) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento;

iv) di adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto;

v) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;

vi) di un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue;

vii) di un ufficio per il veterinario ufficiale;

e) quando in attività, devono disporre di un numero di veterinari sufficiente allo svolgimento di tutti i compiti;

f) devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantire la tracciabilità. A tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile della stazione di quarantena deve verificare che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai certificati sanitari previsti per le specie e categorie in questione. Il proprietario o il responsabile della stazione di quarantena deve inoltre inserire in un registro o in una banca dati i seguenti dati, da conservare per un minimo di tre anni: il nome del proprietario, l'origine degli animali che compongono la partita, la data di ingresso e di uscita di tali animali, il numero di identificazione degli animali che compongono la partita e il luogo di destinazione;

g) l'autorità competente deve stabilire la procedura di controllo ufficiale della stazione di quarantena e garantirne l'effettività del controllo. Nell'ambito della supervisione, sono previste ispezioni regolari volte a determinare il perdurare delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento. In caso di inadempienze e di sospensione del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo ove l'autorità competente abbia la certezza che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a g).

CAPO 2

Test zoosanitari

1.   REQUISITI GENERALI

Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test da effettuare su campioni ematici prelevati, salvo diversa indicazione, non prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento.

Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti in un laboratorio riconosciuto nell'Unione e al certificato sanitario devono essere allegati i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e i trattamenti praticati.

Al fine di ridurre al minimo gli interventi sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere nella misura del possibile raggruppati nel rispetto degli intervalli di tempo minimi imposti dai protocolli di cui alla parte 2 del presente capo.

2.   REQUISITI SPECIFICI

2.1   CAMELIDI

2.1.1   Tubercolosi

a)  Test da impiegare: test comparativo di intradermoreazione con PPD (derivato proteico purificato) bovina e aviaria ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviarie di cui all'allegato B, punto 2.1.2, della direttiva 64/432/CEE.

Il test deve essere eseguito nella regione ascellare (dietro la spalla) secondo la tecnica di cui all'allegato B, punto 2.2.4, della direttiva 64/432/CEE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: il test deve essere eseguito entro due giorni dall'arrivo degli animali nella stazione di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c)  Interpretazione dei test

La reazione è da considerarsi:

 negativa se l'ispessimento cutaneo è inferiore a 2 mm;

 positiva se l'ispessimento cutaneo è superiore a 4 mm;

 dubbia se l'ispessimento cutaneo alla PPD bovina è compreso tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla PPD aviaria.

d)  Misure successive ai test

Se il test di intradermoreazione alla PPD bovina dà esito positivo in un animale, tale animale deve essere allontanato dal gruppo e gli altri animali devono essere nuovamente sottoposti al test a distanza di almeno 42 giorni dall'esecuzione del primo test risultato positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

Se il test dà esito positivo in più di un animale, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione nell'Unione.

Se il test dà esito dubbio in uno o più animali dello stesso gruppo, l'intero gruppo deve essere nuovamente sottoposto al test a distanza di 42 giorni dall'esecuzione del primo test risultato positivo e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).

2.1.2   Brucellosi

a)  Test da impiegare

i)  Brucella abortus: test del rosa bengala (RBT) e test di sieroagglutinazione (SAT) quali descritti rispettivamente ai punti 2.5 e 2.6 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire per conferma un test di fissazione del complemento, quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.

ii)  Brucella melitensis: test del rosa bengala (RBT) e test di sieroagglutinazione (SAT) quali descritti rispettivamente ai punti 2.5 e 2.6 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire per conferma un test di fissazione del complemento, secondo il metodo descritto nell'allegato C della direttiva 91/68/CEE.

iii)  Brucella ovis: test di fissazione del complemento quale descritto nell'allegato D della direttiva 91/68/CEE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: il test deve essere eseguito una prima volta entro due giorni dall'arrivo degli animali nella stazione di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.

c)  Interpretazione dei test

La reazione ai test è da considerarsi positiva se corrisponde alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.

d)  Misure successive ai test

Gli animali risultati positivi a uno dei test devono essere allontanati dal gruppo e il resto degli animali deve essere nuovamente sottoposto al test a distanza di almeno 42 giorni dall'esecuzione del primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

È consentita l'introduzione nell'Unione unicamente degli animali risultati negativi a due test consecutivi eseguiti secondo quanto descritto alla lettera b).

2.1.3   Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)

a)  Test da impiegare: immunodiffusione in gel di agar quale descritta nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.

In caso di reazione positiva, gli animali devono essere sottoposti a saggio ELISA competitivo quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 per distinguere le due malattie.

b)  Calendario di esecuzione dei test

Gli animali devono risultare negativi a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test

i) Febbre catarrale degli ovini

Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo e questi ultimi devono essere tenuti in quarantena per 100 giorni a decorrere dalla data del prelievo dei campioni per il test risultato positivo. Il gruppo può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini unicamente se i controlli regolari eseguiti da veterinari ufficiali durante tutto il periodo di quarantena non evidenziano sintomi clinici di malattia e nella stazione di quarantena non è evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (culicoidi).

Nel caso in cui un altro animale presenti sintomi clinici della febbre catarrale degli ovini durante il periodo di quarantena di cui al paragrafo precedente, non è ammessa l'introduzione nell'Unione di nessuno degli animali del gruppo.

ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)

Nel caso in cui il saggio ELISA di conferma dimostri la presenza di anticorpi al virus EHD in uno o più animali risultati positivi al test, detti animali sono considerati positivi e devono essere allontanati dal gruppo. I test devono essere ripetuti su tutto il gruppo, inizialmente a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dalla ripetizione del test, e risultare negativi in entrambi i casi.

Se altri animali risultano positivi a uno o entrambi i test eseguiti nel quadro della ripetizione dei test, non è ammessa l'introduzione nell'Unione di nessuno degli animali del gruppo.

2.1.4   Afta epizootica (FMD)

a)  Test da impiegare: test diagnostici (probang e sierologici) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus eseguiti secondo i protocolli di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono risultare negativi a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus FMD, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

Nota: l'eventuale presenza di anticorpi nei confronti delle proteine strutturali e non strutturali del virus FMD è considerata come l'indicazione di una pregressa infezione da FMD, indipendentemente dallo stato vaccinale degli animali.

2.1.5   Peste bovina

a)  Test da impiegare: il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nell'ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, trattandosi del test prescritto per gli scambi internazionali. È inoltre consentito l'impiego della sieroneutralizzazione o di altri test riconosciuti, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.6   Stomatite vescicolosa

a)  Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.7   Febbre della Rift Valley

a)  Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto all'agente causale della febbre della Rift Valley, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.8   Dermatite nodulare contagiosa

a)  Test da impiegare: il test sierologico ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto alla dermatite nodulare contagiosa, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.9   Febbre emorragica di Crimea-Congo

a)  Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale, test di immunofluorescenza o altro test ammesso.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto all'agente causale della febbre emorragica di Crimea-Congo, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.10   Surra [Trypanosoma evansi (T. evansi)]

a)  Test da impiegare: la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: non è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione ogni animale di una partita nel quale sia evidenziata la presenza del Trypanosoma evansi. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti a trattamento antiparassitario interno ed esterno con agenti di comprovata efficacia nei confronti del Trypanosoma evansi.

2.1.11   Febbre catarrale maligna

a)  Test da impiegare: ricerca del DNA virale con identificazione mediante immunofluorescenza o immunocitochimica, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto alla febbre catarrale maligna, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.

2.1.12   Rabbia

Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata ove richiesta dallo Stato membro di destinazione. L'animale deve essere quindi sottoposto a un prelievo ematico e a una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.

2.1.13

Leucosi bovina enzootica [solo nel caso di animali destinati a uno Stato membro o una regione ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 64/432/CEE].

a)  Test da impiegare: immunodiffusione in gel di Agar (AGID) o saggio ELISA blocking, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti dell'ultima edizione del manuale dell'OIE.

b)  Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.

c)  Misure successive ai test: gli animali risultati positivi al test di cui alla lettera a) devono essere allontanati dal gruppo di animali nella stazione di quarantena e gli altri animali devono essere nuovamente sottoposti a test a distanza di almeno 21 giorni dall'esecuzione del primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).

Sono considerati idonei a essere introdotti nell'Unione unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi eseguiti secondo quanto descritto alla lettera b).




ALLEGATO II

CARNI FRESCHE

▼M2

PARTE 1



Elenco di paesi terzi, territori e loro parti (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale (2)

Termine iniziale (3)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albania

AL-0

Tutto il paese

 
 
 
 

AR – Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

AR-1

Le province di:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar)

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4),

parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

RUW

A

1

 

1o agosto 2010

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2)

Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 
 
 

1o agosto 2008

AU – Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

BA – Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

-

 
 
 
 

BH – Bahrein

BH-0

Tutto il paese

-

 
 
 
 

BR – Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

BR-1

Stato di Minas Gerais

Stato di Espírito Santo

Stato di Goiás

Stato di Mato Grosso

Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol,Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário).

BOV

A and H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A and H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BOV

A and H

1

 

1o agosto 2008

▼M15

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 
 
 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

26 giugno 2012

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV

F

1

28 maggio 2013

18 febbraio 2011

BW-5

La zona veterinaria di sorveglianza 6, tranne la zona di sorveglianza intensiva nella zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 maggio 2013

26 giugno 2012

▼M2

BY – Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

-

 
 
 
 

BZ – Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

CA – Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 
 
 

CH – Svizzera

CH-0

Tutto il paese

*

 
 
 
 

CL – Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 
 
 
 

CN – Cina

CN-0

Tutto il paese

 
 
 
 

CO – Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

CR – Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

CU – Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

DZ – Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 
 
 
 

ET – Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 
 
 
 

FK – Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

GL – Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

GT – Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

HK – Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 
 
 
 

HN – Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M16 —————

▼M2

IL – Israele

IL-0

Tutto il paese

 
 
 
 

IN – India

IN-0

Tutto il paese

 
 
 
 

IS – Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 
 
 
 

▼M14

JP — Giappone

JP

Tutto il paese

BOV

 
 
 

28 marzo 2013

▼M2

KE – Kenya

KE-0

Tutto il paese

 
 
 
 

MA – Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

ME – Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

MG – Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 
 
 
 

MK – ex Repubblica iugoslava di Macedonia(4) (4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 
 
 
 

MU – Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 
 
 
 

MX – Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

NA – Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 
 
 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F e J

1

 
 

NC – Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 
 
 
 

NI – Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 
 
 
 

PA – Panama

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 
 
 
 

PA – Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 
 
 
 

▼M5

PY – Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

18 settembre 2011

1o agosto 2008

▼M2

RS – Serbia (5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 
 
 
 

RU – Russia

RU-0

Tutto il paese

 
 
 
 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

RUF

 
 
 
 

SV – El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 
 
 
 

SZ – Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 
 
 

SZ-1

Zona situata ad ovest della cosiddetta «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 
 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH – Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 
 
 
 

TN – Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 
 
 
 

TR – Turchia

TR-0

Tutto il paese

 
 
 
 

TR-1

Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 
 
 
 

UA – Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 
 
 
 

US – Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 
 
 

▼M11

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 
 
 
 

BOV

A e J

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 
 

▼M3

ZA — Sud Africa

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 
 
 
 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

— la parte della zona di lotta all’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e del Nord, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e

— il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 febbraio 2011

 

▼M2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 
 
 
 

(1)   Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell’Unione con paesi terzi.

(2)   Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(3)   Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).

(4)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)   Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

* = Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

— = Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1:  Restrizioni per la categoria

Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).

▼M1

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

«BOV»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).

«OVI»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus).

«POR»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (Sus scrofa).

«EQU»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).

«RUF»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

«RUW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

«SUF»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

«SUW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

«EQW»

:

modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra).

GS (garanzie supplementari)

«A»

:

garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.7.) e RUW (punto II.2.4.).

«C»

:

garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario SUW (punto II.2.3 B).

«D»

:

garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario POR (punto II.2.3 d).

«E»

:

garanzie relative al test per la tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario BOV (punto II.2.4 d).

«F»

:

garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.6.) e RUW (punto II.2.7.).

«G»

:

garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla malattia del dimagrimento cronico di cui ai modelli dei certificati veterinari RUF (punto II.1.7.) e RUW (punto II.1.8.).

«H»

:

garanzie supplementari prescritte per il Brasile. Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, dato che lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni ottenute da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

«J»

:

garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dalle aziende ai macelli e atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta (compresi i mercati) prima del loro trasporto al macello.

Modello BOV

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. TemperaturaAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umanoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frigoriferoNumero di colliPeso netto Parte II: CertificazionePAESEModello BOVII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni dei bovini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1. le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;(1) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a –18 °C;]II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi I e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5. (1) [[la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6. le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;II.1.8. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(1) [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine sono nati, sono stati allevati ininterrottamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE (13);(1) [c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:(1) [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;](1) o [le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini.]]](1) o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; PAESEModello BOVII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;(1) [c) le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;](1) o [c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (3)]](1) o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE;b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;(1) [d) le carni/carni macinate bovine non sono derivate da:i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;](1) o [d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000. (3)]](4) [II.1.10. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato:a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n…/…della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);] PAESEModello BOVII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(1) (5) o [b) applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;](1) (6) o [b) applicano un programma di vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica, e le carni provengono da allevamenti in cui l'efficacia di tale programma è verificata dall'autorità veterinaria competente attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati e dimostra anche l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;](1) (6) o [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, ma l'autorità veterinaria competente ha svolto una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza dell'afta epizootica;]II.2.2. sono state ottenute da animali:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (2) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE: …;].II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (7) la peste bovina e(1) [b) nelle quali nei 30 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né ciò si è verificato nelle aziende situate in un raggio di 10 km da esse;](1) (8) o [b) nelle quali non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 60 giorni precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende, né in quelle situate in un raggio di 25 km da esse; ec) nelle quali gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;](1) (14) o [c) nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;](1) (9) o [b) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria, e nei 12 mesi precedenti non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina in tali aziende né in quelle situate in un raggio di 10 km da esse, ec) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;](1) (6) [d) nelle quali negli ultimi 3 mesi non sono stati introdotti animali da zone non riconosciute dall'UE; ee) nelle quali gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;f) che sono incluse, sulla base di un'ispezione favorevole e di una relazione ufficiale delle autorità competenti, nell'elenco delle aziende autorizzate inserite nel sistema TRACES (10) e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento (UE) n. 206/2010;]II.2.4. sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; PAESEModello BOVII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;c) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (11);(1) (12) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo a un test ufficiale di intradermotubercolinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;](1) (6) [e) che nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;]II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.6.(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.](1) (8) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1) ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](1) (9) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]II.3. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Parte ICasella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da “A” o “F” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.

►(1) M13  

PAESEModello BOVII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28: Natura della merce: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “tagli”,o “carne macinata”.Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.Casella I.28: Tipo di trattamento: se del caso, indicare “disossate”,“non disossate”, “frollate” e/o “macinate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 deve essere aggiunto sia il numero delle carcasse o delle parti di carcasse bovine per le quali è prescritta la rimozione della colonna vertebrale sia il numero di quelle per le quali non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.(4) Barrare se la partita non è destinata a essere introdotta in Svezia o in Finlandia.(5) Esclusivamente per le carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota (8).(6) Garanzie supplementari relative all'importazione di carni disossate frollate da fornire ove la lettera “H” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(7) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono consentite le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (8).(8) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera A figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(9) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera F figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è consentita l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione degli animali.(10) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che questo elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico, a fini informativi, mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).(11) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte.(12) Garanzie supplementari relative al test per la tubercolosi da fornire ove la lettera E figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Intradermotubercolinizzazione da eseguire conformemente alle disposizioni dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE.(13) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE.(14) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera “J”nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

►(1) M13  

Modello OVI

Parte I: Informazioni relative alla partitaPAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveTrenoAutomezzoAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21. TemperaturaAmbienteDi refrigerazioneDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umanoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frigoriferoNumero di colliPeso netto Parte II: CertificazionePAESEModello OVIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni degli ovini e dei caprini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1. le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;(1) II.1.2. [le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;](1) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a – 18 °C;]II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi II e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6. le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;II.1.8. le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):(1) [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio trascurabile di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE; (2)(1) [c) se nel paese o nella regione sono stati registrati casi indigeni di BSE:(1) [gli animali sono nati successivamente alla data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.](1) o [le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.]]](1) o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un rischio controllato di BSE e che figura come tale nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; PAESEModello OVIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b(1) [c) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.](1) o [c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]](1) o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che sono stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE:a) il paese o la regione non sono stati classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sono stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE;b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;(1) [d) le carni/carni macinate non sono derivate da:i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini domestici.](1) o [d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.]]II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1. sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (3) che, alla data del rilascio del presente certificato:a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);]](1) (4) o [b) applicano ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]II.2.2. sono state ottenute da animali:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE … ;]. PAESEModello OVIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.3. sono state ottenute da animali di aziende:a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure] (5) la peste bovina;b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di un focolaio di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti; e(1) [c) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;](1) (4) o [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali e nel raggio di 50 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; ed) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;](1) (8) o [d) nelle quali gli animali, prima di essere trasferiti direttamente a un macello, sono rimasti per almeno 40 giorni prima di transitare per un centro di raccolta riconosciuto dall'autorità veterinaria competente senza entrare in contatto con animali di diversa qualifica sanitaria;]II.2.4. sono state ottenute da animali:a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;b) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;c) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (6);II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso/focolaio di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.6.(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.](1) (4) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](1) (7) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate] (1), ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili e che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]II.3. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione.

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PAESEModello OVIII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, degli ovini domestici (Ovis aries) e dei caprini domestici (Capra hircus).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Parte ICasella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06 o 05.04. Inoltre, per i territori di origine non contrassegnati da “A” o “F” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è possibile utilizzare, se del caso, il codice SA 15.02.Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).Casella I.28: Natura della merce: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “tagli” o “carne macinata”. Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.Casella I.28: Tipo di trattamento: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” “frollate” e/o “macinate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Elenco dei paesi di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE.(3) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera “A” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(5) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono autorizzate le importazioni verso l'Unione di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (4).(6) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o sua parte.(7) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera “F” figuri nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.(8) Possono essere fornite garanzie alternative se consentito dalla lettera “J” nella colonna 5 “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Titolo e qualifica:Data:Firma:Timbro:

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Modello PORPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello PORII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni dei suini domestici descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1 le [carni] [carni macinate] (1) provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare:(1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;](1) o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;](1) o [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all’ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un’azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2075/2005;](1) II.1.4 [le carni macinate sono state prodotte in conformità all’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;]II.1.5 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi IV e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.6 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] (1) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.7 le [carni] [carni macinate] (1) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.8 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;II.1.9 le [carni] [carni macinate] (1) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;(2) [II.1.10 soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (3) che, alla data del rilascio del presente certificato:(1) [a) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e](1) o [a) i) erano indenni da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), e

PAESEModello PORII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.ii) erano considerati indenni da [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), dal … (gg/mm/aaaa), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (CE) n. …/… della Commissione, del… (gg/mm/aaaa); e]b) non hanno effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consentono l’importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;II.2.2 sono state ottenute da animali:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell’Unione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell’UE:…;]II.2.3 sono state ottenute da animali di aziende:a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.2.1;b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;c) alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;(1) (4) [d) che si sono impegnate a non somministrare ai suini rifiuti di cucina, sono soggette a controlli ufficiali e figurano nell’elenco compilato dalle autorità competenti ai fini delle importazioni di carni suine nell’Unione;]II.2.4 sono state ottenute da animali:a) che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici,b) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;c) che sono stati sottoposti a un’ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;ed) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (5);II.2.5 sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.6 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.II.3. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell’UE.

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PAESEModello PORII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di domestici suini (Sus scrofa).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata».Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» «frollate» e/o «macinate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Barrare se la partita non è destinata a essere importata in Svezia o in Finlandia.(3) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «D» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Con «rifiuti di cucina» si intendono i rifiuti di cibi destinati al consumo umano provenienti da ristorazione, catering o cucine, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell’allevatore o delle persone addette alla cura dei suini.(5) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

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Modello EQUPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello EQUII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni dei solipedi domestici descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi III e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (2);II.2.2 sono state ottenute da solipedi domestici:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal territorio contrassegnato dal codice: … (2) che a quella data era autorizzato a esportare queste carni fresche nell’Unione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell’UE:…;]II.2.3 sono state ottenute da animali che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o nel periodo dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa) (3) in un macello nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai di peste equina o di morva oppure, qualora si sia verificato un caso di tali malattie, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

PAESEModello EQUII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.4 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.II.3. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nel presente certificato derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.05, 02.06 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Date: le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

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Modello RUFPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello RUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni degli animali di allevamento dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.3 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi VII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.4 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.5 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.6 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;(1) (2) [II.1.7 con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease - CWD):il presente prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi di allevamento che sono risultati negativi all’esame per la ricerca della malattia del dimagrimento cronico mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali appartenenti a mandrie nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (3) che, alla data del rilascio del presente certificato:a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;](1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa);](1) (4) o [b) applicano ufficialmente e con controlli programmi di vaccinazione contro l’afta epizootica nei bovini domestici;]

PAESEModello RUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.2 sono state ottenute da animali:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;](1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (3) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell’Unione;]II.2.3 sono state ottenute da animali di aziende:a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l’afta epizootica oppure] (5) la peste bovina;b) in cui vengono regolarmente condotte ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di uno focolaio di brucellosi nelle sei settimane precedenti; e(1) [c) all’interno delle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti,](1) (4) o [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all’interno delle quali, e nel raggio di 50 km dalle quali, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti, ed) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]II.2.4 sono state ottenute da animali:(1) [a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti a un’ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;ec) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (6);](1) o [a) che sono stati macellati nell’azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell’azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:— a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti alla loro movimentazione,— l’azienda è stata sottoposta a ispezione e l’autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,— gli animali sono stati sottoposti a un’ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,— gli animali sono stati macellati tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), (6)— gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e— gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; eb) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un’ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all’arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;](1) (7) II.2.5 [sono state ottenute da animali che fin dalla nascita o negli ultimi 3 mesi sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici;]

PAESEModello RUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.6 sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.7(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopradescritte.](1) (4) o [contengono carni disossate ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all’interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell’ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](1) (8) o [contengono carni disossate ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell’ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali selvatici dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi, tenuti come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita o perlomeno negli ultimi tre mesi.Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.06, 02.08.90 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «disossate», «non disossate» e/o «frollate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

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PAESEModello RUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Garanzie supplementari relative alle carni fresche di cervidi da fornire ove la lettera «G» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera «A» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(5) Barrare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l’afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se da questo paese sono consentite le importazione nell’Unione di carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari di cui alla nota (4).(6) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.(7) Non necessario per la selvaggina di allevamento allevata ininterrottamente nelle regioni artiche.(8) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera «F» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è autorizzata l’importazione nell’Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

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Modello RUWPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello RUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni fresche degli animali selvatici dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all’allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;eii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all’ispezione finale di cui al punto II.1.4;(1) II.1.3 [nel caso di specie recettive, le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;]II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione post mortem condotta conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5 (1) [nel caso di selvaggina di grossa taglia, la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;(1) (2) [II.1.8 con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease - CWD):il presente prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame per la ricerca della malattia del dimagrimento cronico mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]II.1.9 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (3) che, alla data del rilascio del presente certificato:a) erano indenni da 12 mesi dalla peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e(1) [b) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

PAESEModello RUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(1) o [b) erano considerati indenni da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed erano autorizzati a esportare questi animali in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa)](1) (4) o [b) applicano ufficialmente e con controlli programmi di vaccinazione contro l’afta epizootica nei bovini domestici;]II.2.2 sono state ottenute da animali selvatici abbattuti tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (5) all’interno del territorio indicato al punto II.2.1 e l’abbattimento ha avuto luogo:a) a una distanza superiore a 20 km dai confini di un paese o di una sua parte, che in tale periodo non erano autorizzati a importare queste carni fresche nell’Unione;b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano restrizioni connesse alle malattie indicate al punto II.2.1;II.2.3 sono state ottenute da animali che dopo l’abbattimento sono stati trasportati il prima possibile per la refrigerazione a un centro di lavorazione della selvaggina nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.4(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopradescritte.](1) (4) o [contengono carni disossate ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, e il cui valore del pH misurato elettronicamente all’interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0 esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell’ulteriore magazzinaggio in appositi locali.](1) (6) o [contengono carni disossate ottenute esclusivamente da carni disossate diverse dalle frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, esono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti di cui al presente certificato durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni in vista dell’ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali selvatici dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi, abbattuti o cacciati in libertà.Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Dopo l’importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

PAESEModello RUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).— Casella I.28. Macello: qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina.Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Garanzie supplementari relative alle carni fresche di cervidi da fornire ove la lettera «G» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera «A» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Per le carni disossate frollate non è autorizzata l’importazione nell’Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dall’abbattimento degli animali.(5) Date: Le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima che il paese terzo, il territorio o loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.(6) Garanzie supplementari relative alle carni ottenute da carni disossate frollate da fornire ove la lettera «F» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. Per le carni disossate frollate non è consentita l’importazione nell’Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione degli animali.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

Modello SUFPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello SUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni degli animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi VII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato:(1) [a) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e](1) o [a) i) erano indenni da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), eii) erano considerati indenni da [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), dal … (gg/mm/aaaa), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del … (gg/mm/aaaa); e]b) non hanno effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consentono l’importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;II.2.2 sono state ottenute da animali:(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]

PAESEModello SUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(1) o [che sono stati introdotti il … (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice … (2) dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell’Unione;]II.2.3 sono state ottenute da animali di aziende:a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.2.1;b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;c) in cui vengono regolarmente condotte ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;II.2.4 sono state ottenute da animali:(1) [a) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui sopra;b) che sono stati sottoposti a un’ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1;ec) che sono stati macellati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (3);](1) o [a) che sono stati macellati nell’azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell’azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:— a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti alla loro movimentazione,— l’azienda è stata sottoposta a ispezione e l’autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,— gli animali sono stati sottoposti a un’ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,— gli animali sono stati macellati tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), (3)— gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e— gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; eb) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un’ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4°C all’arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]II.2.5 sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici;II.2.6 sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.7 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni non conformi ai requisiti previsti dal presente certificato.

PAESEModello SUFII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.3. Attestato relativo al benessere degli animaliIl sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le carni fresche descritte nella parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali selvatici appartenenti alle famiglie dei suidi, taiassuidi e tapiridi, tenuti come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.Carni fresche si intendono tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, idonee al consumo umano.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.08.90 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

►(2) M13  

►(2) M13  

Modello SUWPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello SUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di animali selvatici delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a requisiti e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute conformemente all’allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;eii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all’ispezione finale di cui al punto II.1.4;II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione post mortem condotta conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice: … (2) che, alla data del rilascio del presente certificato:(1) [a) erano indenni da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e](1) o [a) i) erano indenni da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), eii) erano considerati indenni da [afta epizootica] (1), [peste suina classica] (1) e [malattia vescicolare dei suini] (1), dal … (gg/mm/aaaa), senza aver successivamente registrato casi/focolai, ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza del regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del …(gg/mm/aaaa); e]b) non hanno effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consentono l’importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

PAESEModello SUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.2.2 sono state ottenute da animali selvatici abbattuti tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (3) all’interno del territorio indicato al punto II.2.1 e l’abbattimento ha avuto luogo:a) a una distanza superiore a 20 km dai confini di un paese o di una sua parte, che in tale periodo non erano autorizzati a importare queste carni fresche nell’Unione;b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano restrizioni connesse alle malattie indicate al punto II.2.1;II.2.3.A sono state ottenute da animali che, dopo l’abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [a un centro di raccolta e subito dopo] (1) a un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere importate nell’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;(1) (4) [II.2.3.B sono state ottenute da carcasse sulle quali è stato eseguito, con esito negativo, il seguente test diagnostico per la peste suina classica:(1) [isolamento del virus nel sangue (EDTA);](1) o [isolamento del virus in campioni di …;](1) o [ricerca dell’antigene virale (immunofluorescenza) su campioni di…;]]II.2.4 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali selvatici appartenenti alle famiglie dei suidi, taiassuidi e tapiridi, abbattuti o cacciati in libertà.Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Dopo l’importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.08.90 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).— Casella I.28. Macello: qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina.

PAESEModello SUWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(3) Date: Le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera «C» figuri nella colonna 5 «GS» dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. A tal fine, nei test diversi dal prelievo ematico (EDTA), i campioni da utilizzare sono un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di rene e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici. Indicare i campioni utilizzati.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

Modello EQWPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello EQWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra) descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;II.1.2 le carni sono state ottenute conformemente all’allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione post mortem condotta conformemente all’allegato I, sezione I, capo II, e all’allegato I, sezione IV, capi VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;II.1.5 (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;](1) o [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d’identificazione conforme a quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29 della medesima;II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell’allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.2.1 sono state ottenute da animali selvatici abbattuti nel periodo tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/ gg/mm/aaaa) (2) nel o nei territori contrassegnati dal codice … (3);II.2.2 sono state ottenute da animali selvatici che, dopo l’abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [a un centro di raccolta e subito dopo] (1) a un centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai di peste equina o di morva oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate a essere esportate verso l’Unione è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;II.2.3 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni non conformi ai requisiti previsti dal presente certificato.OsservazioniIl presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.Dopo l’importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

PAESEModello EQWII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.08.90 o 05.04.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa»o «tagli».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare «frollate» oppure «non scuoiate». Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).— Casella I.28. Macello: qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina.Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Date. Le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.(3) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:




ALLEGATO III

Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIOPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6. Persona responsabile della partita nell’UENomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origine/Luogo di pescaNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoI.12. Luogo di destinazioneDeposito doganaleRifornitore di naviNomeIndirizzoCodice postaleNumero di riconoscimentoI.13. Luogo di caricoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21. TemperaturaAmbienteDi frigoriferoDi congelazioneI.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24. Tipo di imballaggioI.25. Merce certificata perConsumo umano:I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzoPaese terzoCodice ISOI.27.I.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Natura della merceTipo di trattamentoNumero di riconoscimento degli stabilimentiNumero di colliPeso nettoMacelloLaboratorio di sezionamentoDeposito frogorifero

Parte II: CertificazionePAESEModello TRANSITO/MAGAZZINAGGIOII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1 Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:II.1.1 provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, a importare nell’Unione secondo quanto disposto dall’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010; eII.1.2 soddisfano i pertinenti requisiti di polizia sanitaria di cui all’attestato di polizia sanitaria del modello di certificato [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] (1) che figura nell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010; eII.1.3 sono ottenute da animali che sono stati macellati e trasformati il … (gg/mm/aaaa) o tra il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) (2).OsservazioniIl presente certificato riguarda il transito e il magazzinaggio, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, di:— carni fresche, incluse le carni macinate, di:1) bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) (Modello «BOV»);2) ovini domestici (Ovis aries) o caprini domestici (Capra hircus) (modello «OVI»);3) suini domestici (Sus scrofa) (Modello «POR»);— carni fresche, escluse le carni macinate, di:4) solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci) (modello «EQU»);— carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di:5) animali non domestici di allevamento dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (modello «RUF»);6) animali non domestici in libertà dell’ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l’Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (modello «RUW»);7) animali non domestici di allevamento appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi (Modello «SUF»);8) animali non domestici in libertà appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi (Modello «SUW»);9) solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra) (Modello «EQW»).Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.

PAESEModello TRANSITO/MAGAZZINAGGIOII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Parte I— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.— Casella I.12: indicare l’indirizzo (e il numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell’impresa di approvvigionamento navi.— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 o 15.02.— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.— Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).— Casella I.28. Natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata».— Casella I.28. Tipo di trattamento: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).Parte II(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono autorizzate qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a esportare nell’Unione o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.Veterinario ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:




ALLEGATO IV

ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PARTE 1

Elenchi di paesi terzi, territori o loro parti

SEZIONE 1

Parti di paesi terzi o territori di cui all'articolo 7, paragrafo 2

▼M1



Paese/territorio

Codice della parte del paese/territorio

Descrizione della parte del paese/territorio

US – Stati Uniti

US-A

Stato delle Hawaii (1)

(1)   Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010.

▼C1

PARTE 2

Tabelle degli animali e corrispondenti modelli dei certificati veterinari



Tabella 1

 

«QUE» Modello di certificato veterinario per partite di api regine e bombi regine (Apis mellifera e Bombus spp.);

«BEE» Modello di certificato veterinario per partite di colonie di bombi (Bombus spp.).

Ordine

Famiglia

Genere/specie

Imenotteri

Apidi

Apis mellifera, Bombus spp.

Modello QUEPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeIndirizzoNomeIndirizzoNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data della partenzaora della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)01.06.90I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazione

Parte II: CertificazionePAESEModello QUEII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto certifica che gli animali di cui alla parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:II.1.1 provengono dal territorio con il codice: … (1) in cui la peste americana e il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) e l’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sono malattie/parassiti soggetti a denuncia;II.1.2 essi:a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell’autorità competente;b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni a seguito dell’insorgenza di focolai di peste americana e dove non si sono registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato; in caso di precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dall’autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati, e giudicati soddisfacenti dalle suddette autorità, entro 30 giorni dall’ultimo caso registrato;c) fanno parte di alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi sottoposti, con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo il Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell’OIE;d) provengono da una zona avente un raggio di almeno 100 km non soggetta a restrizioni associate alla presenza del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) o del Tropilaelaps spp. e indenne da queste infestazioni;e) fanno parte di alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni che colpiscono le api;f) hanno subito esami approfonditi volti ad accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida), né le sue uova o le sue larve, e non presentano altre infestazioni, in particolare da Tropilaelaps spp., che colpiscono le api;II.1.3 il materiale da imballaggio, le gabbie delle regine, gli alimenti e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.OsservazioniParte I— Casella I.20. Numero di api regine (Apis mellifera e Bombus spp.). Ciascuna ape regina può essere accompagnata da un massimo di 20 api accompagnatrici.Parte II(1) Codice del territorio quale figura nell’allegato II, parte 1, o nell’allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Veterinario ufficiale/Ispettore ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:

Modello BEEPAESECertificato veterinario per l’esportazione nell’UEParte I: Informazioni sulla partita speditaI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.N°I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.N°I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeIndirizzoNomeIndirizzoNomeIndirizzoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoNumero di riconoscimentoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data della partenzaora della partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell’UEI.17. Numero/i CITESI.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice NC)01.06.90I.20. Numero di animali/ Peso lordoI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata perAllevamentoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie (Nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazione

Parte II: CertificazionePAESEModello BEEII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto certifica che:II.1.1a) i bombi (Bombus spp.) di cui alla parte I del presente certificato sono stati allevati e tenuti in un ambiente controllato presso uno stabilimento riconosciuto, sorvegliato e controllato dall’autorità competente;b) lo stabilimento di cui alla parte I del presente certificato è stato ispezionato subito prima della spedizione e né i bombi né i riproduttori presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni delle api;c) tutte le colonie destinate a essere importate nell’Unione sono state accuratamente esaminate per accertarsi che i bombi, i riproduttori e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida), le sue uova o le sue larve e che non presentino altre infestazioni, in particolare da Tropilaelaps spp., che colpiscono le api;II.1.2 il materiale da imballaggio, i contenitori, i prodotti di accompagnamento e gli alimenti sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni delle api.OsservazioniParte I— Casella I.20. Numero dei contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.Veterinario ufficiale/Ispettore ufficialeCognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:Data: Firma:Timbro:




ALLEGATO V

Note esplicative per la compilazione dei certificati veterinari

(di cui all'articolo 18)

a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati I, II e IV, parte 2, e nell'allegato III, secondo lo schema corrispondente agli animali vivi/alle carni fresche in questione.

Essi devono contenere, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.

Se lo Stato membro di destinazione impone per gli animali vivi/le carni fresche in questione eventuali ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato veterinario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

c) Per gli animali vivi/le carni fresche esportati da un territorio o dai territori dello stesso paese esportatore di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1 degli allegati I, II o IV, spediti verso la stessa destinazione e trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, deve essere presentato un unico e distinto certificato.

d) L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

e) Il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

f) Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato veterinario), si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.

g) Se il certificato, compresi gli elenchi supplementari di cui alla lettera f), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine in basso e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato veterinario. Quando si tratta di animali vivi, il certificato deve essere compilato e firmato nelle 24 ore precedenti il carico della partita destinata a essere introdotta nell'Unione. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE ( 37 ).

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.

▼M18




ALLEGATO VI

PARTE 1



Tabella 1

 

"RUM-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

Ordine

Famiglia

Genere/specie

Artiodattili

Antilocapridi

Antilocapra sp.

Bovidi

Addax sp., Aepyceros sp., Alcelaphus sp., Ammodorcas sp., Ammotragus sp., Antidorcas sp., Antilope sp., Bison sp., Bos sp. (compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus sp., Bubalus sp. (compreso Anoa), Budorcas sp., Capra sp., Cephalophus sp., Connochaetes sp., Damaliscus sp. (compreso Beatragus), Dorcatragus sp., Gazella sp., Hemitragus sp., Hippotragus sp., Kobus sp., Litocranius sp., Madoqua sp., Naemorhedus sp. (compreso Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus sp., Oreamnos sp., Oreotragus sp., Oryx sp., Ourebia sp., Ovibos sp., Ovis sp., Patholops sp., Pelea sp., Procapra sp., Pseudois sp., Pseudoryx sp., Raphicerus sp., Redunca sp., Rupicapra sp., Saiga sp., Sigmoceros-Alecelaphus sp., Sylvicapra sp., Syncerus sp., Taurotragus sp., Tetracerus sp., Tragelaphus sp. (compreso Boocerus).

Camelidi

Camelus spp., Lama sp., Vicugna sp.

Cervidi

Alces sp., Axis-Hyelaphus sp., Blastocerus sp., Capreolus sp., Cervus-Rucervus sp., Dama sp., Elaphurus sp., Hippocamelus sp., Hydropotes sp., Mazama sp., Megamuntiacus sp., Muntiacus sp., Odocoileus sp., Ozotoceros sp., Pudu sp., Rangifer sp.

Giraffidi

Giraffa sp., Okapia sp.

Moschidi

Moschus sp.

Tragulidi

Hyemoschus sp., Tragulus-Moschiola sp.



Tabella 2

 

"SUI-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

Ordine

Famiglia

Genere/specie

Artiodattili

Suidi

Babyrousa sp., Hylochoerus sp., Phacochoerus sp., Potamochoerus sp., Sus sp.

Taiassuidi

Catagonus sp., Pecari-Tayassu sp.

 

Ippopotamidi

Hexaprotodon-Choeropsis sp., Hippopotamus sp.



Tabella 3

 

"TRE-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a tali organismi, istituti o centri.

Ordine

Famiglia

Genere/specie

Perissodattili

Tapiridi

Tapirus sp.

 

Rinocerontidi

Ceratotherium sp., Dicerorhinus sp., Diceros sp., Rhinoceros sp.

Proboscidati

Elefantidi

Elephas sp., Loxodonta sp.

PARTE 2

Parte I: Informazioni relative alla partitaModello RUM-APAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. del riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. del riconoscimentoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasporto.AereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata per:Organismo riconosciutoI.26.I.27. Per importazione o ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II CertificazionePAESEModello RUM-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale, responsabile dell'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto di origine, certifica che gli animali descritti nella parte I soddisfano i seguenti requisiti:II.1.1. Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte di cui alla casella I.7.:a) dove le malattie di cui al presente certificato sono soggette a denuncia,b) che alla data di emissione del presente certificato risulta indenne da peste bovina da 12 mesi.II.1.2. Gli animali provengono dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) di cui alla casella I.11.,a) che è riconosciuto a norma dei requisiti e delle condizioni di cui all'allegato VI, parti 3 e 4 del regolamento (UE) n. 206/2010;b) che non è soggetto a nessuna restrizione in rapporto ad un programma nazionale di contrasto alle malattie infettive alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.;c) dove non si sono verificati casi clinici delle seguenti malattie alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.:carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, stomatite vescicolosa, rabbia, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini negli ultimi 6 mesi;d) dove non si sono verificati casi clinici o di altro tipo di tubercolosi e di brucellosi negli ultimi 6 mesi;e) nelle vicinanze del quale, in un'area circostante dal raggio di 10 km, negli ultimi 30 giorni non si è registrato nessun caso di una delle seguenti malattie alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.: afta epizootica, stomatite vescicolosa, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini;f) nelle vicinanze del quale, in un'area circostante dal raggio di 150 km, negli ultimi 30 giorni non si è verificato nessun caso di una delle seguenti malattie alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.: febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, febbre della Rift Valley, dermatite nodulare contagiosa;g) dove gli animali hanno soggiornato dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi prima di essere spediti nell'Unione.II.1.3. Gli animali:a) non sono venuti a contatto con altri animali che non fossero conformi a prescrizioni sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato, negli ultimi 30 giorni e durante il trasporto dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto al luogo di spedizione;b) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia e sono atti al trasporto previsto;c) non sono destinati all'eliminazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie.II.1.4. Afta epizootica(1) [(a) Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da afta epizootica, con o senza vaccinazione, e]o (1) [(a) Gli animali sono stati sono stati sottoposti alle seguenti indagini:una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro l'afta epizootica, effettuata, con esito negativo, come indicato per una delle prove prescritte per gli scambi internazionali, quali descritte nel Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, di seguito “Manuale dell'OIE per gli animali terrestri”), eseguita su un campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione,(1)(2) [probang test per la ricerca di anticorpi contro l'afta epizootica, effettuato, con esito negativo, osservando le procedure descritte nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, (1)(3) [eseguito su un campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione,] (1)(4) [eseguito con due diversi prelievi di campioni a distanza di 15 giorni, con il secondo prelievo nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione, e](1) b) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

PAESEModello RUM-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1.5. Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 24 mesi è risultato indenne dalla febbre catarrale degli ovini e dall'EHD secondo le prescrizioni del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, di seguito “Codice per gli animali terrestri dell'OIE”.]o (1) [Gli animali sono stati custoditi in una struttura protetta dai vettori di infezione presso un organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto almeno negli ultimi 30 giorni prima della spedizione e sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica secondo quanto esposto nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri eseguita almeno 28 giorni dopo l'introduzione degli animali presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.]o (1) [Gli animali sono stati custoditi in una struttura protetta dai vettori di infezione presso un organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto almeno negli ultimi 30 giorni prima della spedizione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a saggio PCR secondo quanto esposto nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguito almeno 14 giorni dopo l'introduzione degli animali presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.]o (1) [Gli animali provengono da una zona stagionalmente indenne e durante il periodo di riferimento sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica secondo quanto esposto nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguita almeno 28 giorni dopo l'introduzione degli animali presso l'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto.]o (1) [Gli animali provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti durante il periodo di riferimento, con esito negativo, ad un saggio PCR secondo quanto esposto nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguito almeno 14 giorni dopo l'introduzione degli animali presso l'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto.]II.1.6. Febbre della Rift Valley(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 48 mesi è risultato indenne da febbre della Rift Valley e non sono stati vaccinati contro tale malattia.]o (1) [Gli animali sono stati custoditi in una struttura protetta dai vettori di infezione presso un organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto almeno negli ultimi 30 giorni prima della spedizione, periodo nel quale gli animali non hanno presentato segni clinici di febbre della Rift Valley e sono stati protetti dai vettori di infezione nel tragitto dalla struttura protetta dai vettori fino al luogo di spedizione nell'Unione, come anche nel luogo di spedizione.]o (1) [Gli animali sono stati sono stati sottoposti, con esito negativo, a test di neutralizzazione virale (1) per individuare un'eventuale esposizione alla febbre della Rift Valley, come prescritto per il commercio internazionale dal Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguito su un campione prelevato all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e con prelievo ripetuto almeno 42 giorni dopo, purché il secondo prelievo del campione sia avvenuto nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]II.1.7. Brucellosi(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da brucellosi e non sono stati vaccinati contro tale malattia.]o (1) [Gli animali sono stati sottoposti a un test specifico, come prescritto per il commercio internazionale dal manuale dell'OIE per gli animali terrestri, con campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]o (1) [Si tratta di maschi castrati di ogni età].II.1.8. Altre vaccinazionia) Gli animali non sono stati vaccinati contro la stomatite vescicolosa,(5) b) Sono stati sottoposti a vaccinazione contro:(1) [carbonchio ematico in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con l'impiego dei vaccini seguenti … (nome dei vaccini impiegati)],(1) [rabbia in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con l'impiego dei vaccini seguenti … (nome dei vaccini impiegati) e ad un'analisi eseguita su sangue prelevato in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) risulta una risposta immunitaria protettiva].II.1.9. Trattamenti antiparassitariGli animali sono stati trattati non meno di due volte nei 40 giorni precedenti la spedizione nell'Unione contro parassiti interni ed esterni con l'impiego dei seguenti prodotti antiparassitari … Specificare gli ingredienti attivi e le dosi dei prodotti impiegati: …II.1.10. Carico sui mezzi di trasportoGli animali sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il … (gg/mm/aaaa) (6) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.

PAESEModello RUM-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Note:Il presente certificato va utilizzato per gli animali vivi elencati nella nota della casella I.28. provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in un paese terzo, territorio o sua parte, e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in uno Stato membro. Utilizzare un certificato per ogni specie.Parte I:Casella I.15.: Indicare il numero identificativo nel caso di carri ferroviari, container e autocarri, il numero di volo nel caso di aeromobili o il nome della nave. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore informa il PIF di entrata nell'UE.Casella I.19.: Utilizzare il codice SA appropriato: 010613 o 010619.Casella I.28.: Sistema di identificazione: specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). L'elemento identificativo deve contenere il codice ISO del paese esportatore e permettere di rintracciare il luogo fisico di origine.Età: in mesiSesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato)Specie: selezionare le specie tra quelle elencate di seguito:OrdineFamigliaGenere/specieArtiodattiliAntilocapridiAntilocapraBovidiAddax sp., Aepyceros sp., Alcelaphus sp., Ammodorcas sp., Ammotragus sp., Antidorcas sp., Antilope sp., Bison sp., Bos sp.(compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus sp., Bubalus sp. (compreso Anoa), Budorcas sp., Capra sp., Cephalophus sp., Connochaetes sp., Damaliscus sp.(compreso Beatragus), Dorcatragus sp., Gazella sp., Hemitragus sp., Hippotragus sp., Kobus sp., Litocranius sp., Madoqua sp., Naemorhedus sp. (compreso Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus sp., Oreamnos sp., Oreotragus sp., Oryx sp., Ourebia sp., Ovibos sp., Ovis sp., Patholops sp., Pelea sp., Procapra sp., Pseudois sp., Pseudoryx sp., Raphicerus sp., Redunca sp., Rupicapra sp., Saiga sp., Sigmoceros-Alecelaphus sp., Sylvicapra sp., Syncerus sp., Taurotragus sp., Tetracerus sp., Tragelaphus sp. (compreso Boocerus).CamelidiCamelus spp., Lama spp., Vicugna spp.CervidiAlces sp., Axis-Hyelaphus sp., Blastocerus sp., Capreolus sp., Cervus-Rucervus sp., Dama sp., Elaphurus sp., Hippocamelus sp., Hydropotes sp., Mazama sp., Megamuntiacus sp., Muntiacus sp., Odocoileus sp., Ozotoceros sp., Pudu sp., Rangifer sp.GiraffidiGiraffa sp., Okapia sp.MoschidiMoschus sp.TragulidiHyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.,Parte II:(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Tale attestazione è applicabile solo a bovidi e cervidi.(3) Tale attestazione è applicabile solo a bovidi e cervidi ad esclusione del bufalo africano (Syncerus caffer).(4) Tale attestazione è applicabile solo al bufalo africano (Syncerus caffer).(5) La vaccinazione non è obbligatoria ma se gli animali sono stati vaccinati è obbligatorio riportare le informazioni sui vaccini usati e sulla data della vaccinazione.(6) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico degli animali sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fosse autorizzato a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o sua parte.

PAESEModello RUM-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

Parte I: Informazioni relative alla partitaModello SUI-APAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. del riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. del riconoscimentoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasporto.AereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.06.19I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata per:Organismo riconosciutoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II CertificazionePAESEModello SUI-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale, responsabile dell'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto di origine, certifica che gli animali descritti nella parte I soddisfano i seguenti requisiti:II.1.1. Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7.a) dove le malattie di cui al presente certificato sono soggette a denuncia,b) che alla data di emissione del presente certificato risulta indenne da peste bovina da 12 mesi.II.1.2. Gli animali provengono dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) di cui alla casella I.11.a) che è riconosciuto a norma dei requisiti e delle condizioni di cui all'allegato VI, parti 3 e 4 del regolamento (UE) n. 206/2010;b) che non è soggetto a nessuna restrizione in rapporto ad un programma nazionale di contrasto alle malattie infettive alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.;c) dove non si sono verificati casi clinici delle seguenti malattie alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.:carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;afta epizootica, stomatite vescicolosa, rabbia, peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare dei suini negli ultimi 6 mesi;d) dove non si sono verificati casi clinici o di altro tipo di tubercolosi e di brucellosi negli ultimi 6 mesi;e) nelle vicinanze del quale, in un'area circostante dal raggio di 10 km, negli ultimi 30 giorni non si è verificato nessun caso né riscontrato alcun focolaio di peste suina africana, peste suina classica e malattia vescicolare dei suini;f) nelle vicinanze del quale, in un'area circostante dal raggio di 10 km, negli ultimi 30 giorni non si è verificato nessun caso né riscontrato alcun focolaio di afta epizootica o stomatite vescicolosa,g) dove gli animali hanno soggiornato dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi prima di essere spediti nell'Unione.II.1.3. Gli animali:a) non sono venuti a contatto con altri animali che non fossero conformi a prescrizioni sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato negli ultimi 30 giorni e durante il trasporto dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto al luogo di spedizione;b) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia e sono atti al trasporto previsto;c) non sono destinati all'eliminazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie.II.1.4. Afta epizootica(1) [(a) Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte di cui alla casella I.7, il quale alla data di emissione del presente certificato è risultato indenne da afta epizootica negli ultimi 12 mesi e;]o (1) [(a) Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova virologica e prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro l'afta epizootica, effettuata come indicato per una delle prove prescritte per gli scambi internazionali, quali descritte nel Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals dell'OIE (Manuale dell'OIE per gli animali terrestri), eseguita su un campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione; e]b) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.II.1.5. Brucellosi(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da brucellosi e non sono stati vaccinati contro tale malattia](1)(3) o [Gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina, eseguita su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]

PAESEModello SUI-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1.6. Malattia vescicolare dei suini(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da malattia vescicolare dei suini, con o senza vaccinazione, e](1) o [Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova virologica e prova sierologica per la ricerca della malattia vescicolare dei suini così come prescritto per il commercio internazionale dal Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguita su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]II.1.7. Stomatite vescicolosa(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 6 mesi è risultato indenne da stomatite vescicolosa.](1) o [Gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a prova virologica e prova sierologica per la ricerca della malattia vescicolosa dei suini così come prescritto per il commercio internazionale dal Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguita su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]II.1.8. Peste suina classica(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da peste suina classica, con o senza vaccinazione.](1) o [Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova virologica e prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la peste suina classica, effettuata come indicato per una delle prove prescritte per gli scambi internazionali, quali descritte nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, con risultato negativo della prova, eseguita su campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]II.1.9. Peste suina africana(1) [Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne da peste suina africana.](1) o [Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova virologica e prova sierologica per la ricerca della peste suina africana, come prescritto per il commercio internazionale dal manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguita su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.]II.1.10. Malattia di AujeszkySecondo le informazioni ufficiali negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate evidenze cliniche, patologiche o sierologiche della malattia di Aujeszky presso l'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto, né in un'area dal raggio di 5 km circostante tale organismo, istituto o centro/azienda, egli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a prova virologica e prova sierologica per la ricerca della malattia di Aujeszky come prescritto per il commercio internazionale dal Manuale dell'OIE per gli animali terrestri, eseguita su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione, egli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono stati in contatto con animali vaccinati.II.1.11. Altre vaccinazionia) Gli animali non sono stati vaccinati contro peste bovina, stomatite vescicolare, peste suina classica o malattia vescicolare dei suini,(2) b) Sono stati sottoposti a vaccinazione contro:(1) [carbonchio ematico in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con l'impiego dei seguenti vaccini … (nome dei vaccini impiegati)],(1) [rabbia in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con con l'impiego dei seguenti vaccini … (nome dei vaccini impiegati)].II.1.12. Trattamenti antiparassitariGli animali sono stati trattati non meno di due volte nei 40 giorni precedenti la spedizione nell'Unione contro parassiti interni ed esterni con l'impiego dei seguenti prodotti antiparassitari … Specificare gli ingredienti attivi e le dosi dei prodotti impiegati: …

PAESEModello SUI-AII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1.13. Carico sui mezzi di trasportoGli animali sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il …(gg/mm/aaaa) (4) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.Note:Il presente certificato va utilizzato per gli animali delle specie elencate nella nota della casella I.28. provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in un paese terzo, territorio o sua parte, destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in uno Stato membro.Parte I:Casella I.15.: Indicare il numero identificativo nel caso di carri ferroviari, container e autocarri, il numero di volo nel caso di aeromobili o il nome della nave. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore informa il PIF di entrata nell'UE.Casella I.28.: Sistema di identificazione: specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). L'elemento identificativo deve contenere il codice ISO del paese esportatore e permettere di rintracciare il luogo fisico di origine.Età: in mesiSesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato)Specie: selezionare le specie tra quelle elencate di seguitoOrdineFamigliaGenere/specieArtiodattiliSuidiBabyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.TaiassuidiCatagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.IppopotamidiHexaprotodon-Choeropsis, Hippopotamus ssp.Parte II:(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) La vaccinazione non è obbligatoria ma se gli animali sono stati vaccinati è obbligatorio riportare le informazioni sui vaccini usati e sulla data della vaccinazione.(3) Prove e test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6 del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico degli animali sia stato effettuato prima che il paese terzo, territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fosse autorizzato a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o sua parte.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

Parte I: Informazioni relative alla partitaModello TRE-APAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreNomeIndirizzoTel.I.2. N. di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioNomeIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeN. di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoN. di riconoscimentoI.14. Data della partenzaI.15. Mezzo di trasporto.AereoNaveVagoneAutocarroAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice del prodotto (codice SA)01.06.19I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo e numero del containerI.24.I.25. Merce certificata per:Organismo riconosciutoI.26.I.27. Per importazione/ammissione nell’UEI.28. Identificazione della merce:Specie(nome scientifico)Sistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello TRE-AII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto veterinario ufficiale, responsabile dell'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto di origine, certifica che gli animali descritti nella parte I soddisfano i seguenti requisiti:II.1.1. Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7.a) dove le malattie di cui al presente certificato sono soggette a denuncia,b) che alla data di emissione del presente certificato risulta indenne da peste bovina da 12 mesi.II.1.2. Gli animali provengono dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) di cui alla casella I.11.,a) che è riconosciuto a norma dei requisiti e delle condizioni di cui all'allegato VI, parti 3 e 4 del regolamento (UE) n. 206/2010;b) che non è soggetto a nessuna restrizione in rapporto ad un programma nazionale di lotta alle malattie infettive alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.;c) dove non si sono verificati casi clinici delle seguenti malattie alle quali sono soggetti gli animali di cui alla casella I.28.:di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;afta epizootica, rabbia, (1)(2) [peste equina] negli ultimi 6 mesi,d) dove non si sono verificati casi clinici o di altro tipo di tubercolosi negli ultimi 6 mesi;e) nelle vicinanze del quale, in un'area circostante dal raggio di 10 km, negli ultimi 30 giorni non si è verificato nessun caso né riscontrato alcun focolaio di afta epizootica,f) dove gli animali hanno soggiornato dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi prima di essere spediti nell'Unione.(1)(2) [(g) nelle vicinanze del quale, né nell'area circostante dal raggio di 150 km, negli ultimi 60 giorni non si è verificato nessun caso né riscontrato alcun focolaio di peste equina].II.1.3. Gli animali:a) non sono venuti a contatto con altri animali che non fossero conformi a prescrizioni sanitarie almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato negli ultimi 30 giorni e durante il trasporto dall'organismo, istituto o centro/azienda (1) ufficialmente riconosciuto al luogo di spedizione;b) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia e sono atti al trasporto previsto;c) non sono destinati all'eliminazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie.(1)(3)[II.1.4. Afta epizootica(1): [(a) Gli animali provengono dal paese, territorio o sua parte, di cui alla casella I.7, che negli ultimi 12 mesi è risultato indenne dall'afta epizootica, con o senza vaccinazione, e]o (1) [(a) Gli animali sono stati sono stati sottoposti alle seguenti indagini:una prova sierologica, con esito negativo, per la ricerca di anticorpi contro l'afta epizootica, effettuata come indicato per una delle prove prescritte per gli scambi internazionali, quali descritte nel Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale per gli animali terrestri dell'OIE), ed eseguita su un campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione, e[probang test per la ricerca di anticorpi contro l'afta epizootica, effettuato, con esito negativo, osservando le procedure descritte nel Manuale dell'OIE per gli animali terrestri con risultati negativi, eseguito su un campione prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione e ]b) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.II.1.5. Altre vaccinazionia) Gli animali non sono stati vaccinati contro la peste bovina,

PAESEModello TRE-AII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.(4) b) sono stati sottoposti a vaccinazione contro:(1) [carbonchio ematico in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con l'impiego dei seguenti vaccini … (nome dei vaccini impiegati)],(1) [rabbia in data … (gg/mm/aaaa)(data/e) con l'impiego dei seguenti vaccini … (nome dei vaccini impiegati)].II.1.6. Trattamenti antiparassitariGli animali sono stati trattati non meno di due volte nei 40 giorni precedenti la spedizione nell'Unione contro parassiti interni ed esterni con l'impiego dei seguenti prodotti antiparassitari … Specificare gli ingredienti attivi e le dosi dei prodotti impiegati …II.1.7. Carico sui mezzi di trasportoGli animali sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (5) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.Note:Il presente certificato va utilizzato per gli animali vivi elencati alla nota della casella I.28. provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in un paese terzo, territorio o sua parte, e destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto sito in uno Stato membro. Utilizzare un certificato per ogni specie.Parte I:Casella I.15.: Indicare il numero identificativo nel caso di carri ferroviari, container e autocarri, il numero di volo nel caso di aeromobili o il nome della nave. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore informa il PIF d'ingresso nell'UE.Casella I.28.: Sistema di identificazione: Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). L'elemento identificativo deve contenere il codice ISO del paese esportatore e permettere di rintracciare il luogo fisico di origine.Età: in mesiSesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato)Specie: selezionare le specie tra quelle elencate di seguitoOrdineFamigliaGenere/speciePerissodattiliTapiridiTapirus ssp.RinocerotidiCeratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.ProboscidatiElefantidiElephas ssp., Loxodonta ssp.Parte II:(1) Cancellare la dicitura che non interessa.(2) Tale attestazione è applicabile solo ai rinocerontidi.(3) Tale attestazione è applicabile solo a Elephas. ssp.(4) La vaccinazione non è obbligatoria ma se gli animali sono stati vaccinati è obbligatorio riportare le informazioni sui vaccini usati e sulla data della vaccinazione.(5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico degli animali sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o sua parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fosse autorizzato a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o sua parte.

PAESEModello TRE-AII. Informazioni sanitarieII.a. N. di riferimento del certificatoII.b.Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:

PARTE 3

Prescrizioni relative a organismi, istituti o centri di paesi terzi

L'organismo, istituto o centro in un paese terzo deve:

a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

b) possedere mezzi adeguati a catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché strutture adeguate di quarantena e disporre di procedure operative standardizzate riconosciute per gestire gli animali di origine ignota;

c) possedere una struttura protetta dai vettori di infezione conforme a quanto di seguito elencato:

i) è dotata di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;

ii) le aperture della struttura protetta dai vettori di infezione sono schermate con maglie di calibro opportuno, impregnate con un insetticida omologato a intervalli regolari, secondo le istruzioni del produttore;

iii) la lotta ai vettori e la relativa vigilanza vanno effettuati all'interno e nei pressi della struttura protetta dai vettori di infezione;

iv) si adottano misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori di infezione in prossimità della struttura;

v) sono in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di riserva e di allarme, da seguire nella gestione della struttura protetta dai vettori e per il trasporto degli animali da tale struttura al luogo di carico;

d) custodire per almeno dieci anni la documentazione aggiornata, che riporta:

i) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi di ogni specie presenti;

ii) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi in ingresso e in uscita, unitamente a informazioni sulla loro origine e destinazione, sui mezzi di trasporto e sulla situazione sanitaria di tali capi;

iii) i risultati delle analisi eseguiti su campioni di sangue e qualsiasi altra indagine diagnostica eseguita sugli animali in loco;

iv) i casi di malattia e l'eventuale terapia praticata;

v) i risultati degli esami post mortem degli animali deceduti in loco, compresi gli animali nati morti;

vi) le osservazioni registrate durante tutti i periodi di isolamento o di quarantena;

e) almeno per i tre anni immediatamente precedenti, essere stato indenne dalle malattie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o indicate nei certificati veterinari previsti per le specie in questione contenuti nell'allegato VI, parte 2, del presente regolamento, come dimostrato dalla documentazione conservata a norma della lettera d) e dai risultati delle indagini cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in loco;

f) avere accordi con un laboratorio ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente per lo svolgimento degli esami post mortem o disporre di locali atti all'uopo dove questi esami possano essere effettuati sotto l'autorità del veterinario riconosciuto;

g) garantire lo smaltimento delle carcasse degli animali morti di malattia o soppressi per eutanasia;

h) assicurarsi per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima, il quale deve eseguire almeno i compiti di seguito elencati:

i) garantire l'attuazione nell'organismo, istituto o centro in questione di adeguate misure di sorveglianza sulle malattie e di lotta alle stesse. Tali misure devono essere approvate dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, dove è sito l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, tenuto debito conto della situazione epidemiologica e devono comprendere almeno quanto segue:

 un piano annuale di sorveglianza delle malattie, comprensivo di adeguate misure di lotta contro le zoonosi degli animali presenti in loco;

 esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili e zoonosi;

 vaccinazione contro malattie infettive e zoonosi degli animali che vi sono soggetti;

ii) garantire che eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo tale da far supporre che gli animali abbiano contratto una o più tra le malattie di cui agli allegati A e B della direttiva 92/65/CEE, o tra quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, siano notificate quanto prima all'autorità competente se la malattia in questione è soggetta a obbligo di denuncia nel paese terzo, territorio o sua parte, in questione;

iii) garantire che gli animali in arrivo siano stati sottoposti alla necessaria quarantena in applicazione delle istruzioni emesse dall'autorità competente;

iv) garantire l'osservanza delle prescrizioni di polizia sanitaria a cui gli animali sono soggetti ai fini dell'introduzione nell'Unione.

PARTE 4

Condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti o centri di paesi terzi

1. Il riconoscimento deve essere concesso solo agli organismi, istituti o centri conformi a quanto prescritto nella parte 3.

2. Ogni qualvolta è prescritta la protezione da vettori d'infezione, una struttura ottiene il riconoscimento come struttura protetta dai vettori solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3, lettera c). Ai fini del riconoscimento l'autorità competente verifica almeno 3 volte, durante il periodo di protezione prescritto (all'inizio, durante e alla fine del periodo), l'efficacia delle misure di protezione attuate mediante una trappola per vettori posta all'interno della struttura.

3. Ad ogni organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto deve essere attribuito un numero di riconoscimento.

4. Il riconoscimento resta in vigore solo fino a quando continuano ad essere soddisfatte le condizioni seguenti:

i locali sono soggetti al controllo di un veterinario ufficiale, che deve eseguire almeno i compiti di seguito indicati:

i) ispezionare i locali dell'organismo, istituto o centro almeno una volta all'anno;

ii) sottoporre a verifica l'attività esperita dal veterinario di cui alla parte 3, lettera h), e l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera h), punto i), primo trattino;

iii) garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle parti 3 e 4;

iv) verificare:

 la conformità ai requisiti di polizia sanitaria obbligatori per gli animali ai fini dell'introduzione nell'Unione;

 che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali non abbiano rilevato alcun caso delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento.

5. Il riconoscimento deve essere revocato se l'autorità competente rileva che non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3.

6. Quando viene notificata la sospetta presenza di una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a che il sospetto venga ufficialmente dissipato. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi all'intero organismo, istituto o centro, o solo a determinate categorie di animali soggetti a tale malattia. L'autorità competente deve garantire l'adozione dei provvedimenti necessari per confermare o eliminare tale sospetto e per prevenire qualsiasi diffusione della malattia.

7. Se il sospetto di una malattia tra quelle di cui al punto 6 viene confermato è obbligatoria la revoca del riconoscimento ufficiale dell'organismo, istituto o centro.

8. In caso di revoca del riconoscimento ufficiale di un organismo, istituto o centro, tale riconoscimento può essere ripristinato solo alle condizioni seguenti:

a) che la malattia e la fonte d'infezione siano stati eradicati nei locali dell'organismo, istituto o centro in questione;

b) che i locali dell'organismo, istituto o centro in questione siano stati adeguatamente puliti e disinfettati;

c) che l'organismo, istituto o centro in questione si conformi a quanto prescritto dalla parte 3, lettere da a) a d), f), g) e h).

9. L'autorità competente che aveva concesso il riconoscimento ufficiale all'organismo, istituto o centro informa della sospensione, revoca o ripristino del riconoscimento gli Stati membri che hanno iscritto l'organismo, istituto o centro in questione negli elenchi di organismi ufficialmente riconosciuti.



( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

( 2 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

( 7 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

( 8 ) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

( 9 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

( 10 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

( 11 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

( 12 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

( 13 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

( 14 ) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

( 15 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

( 16 ) GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26.

( 17 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

( 18 ) GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1.

( 19 ) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

( 20 ) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

( 21 ) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.

( 22 ) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

( 23 ) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

( 24 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

( 25 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

( 26 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

( 27 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

( 28 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

( 29 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

( 30 ) Cancellare il paese non pertinente.

( 31 ) Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

( 32 ) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

( 33 ) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

( 34 ) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 22.

( 35 ) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

( 36 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

( 37 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.