2010R0206 — IT — 25.09.2013 — 013.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 073, 20.3.2010, p.1) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2010
che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo comma, l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino, e l'articolo 19,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 3 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ( 4 ), in particolare l'articolo 12,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 5 ), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 6 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 7 ), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ( 8 ) prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali. |
(2) |
Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ( 9 ). Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione europea di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nell'Unione di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari. |
(3) |
Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti dell'Unione che hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore. Inoltre la direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE. |
(4) |
L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione in materia di importazione, stabilite nelle decisioni – quali la decisione 79/542/CEE – adottate a norma della direttiva 72/462/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico. |
(5) |
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio ( 10 ), le modalità di applicazione adottate a norma della direttiva 72/462/CEE cessano di applicarsi una volta adottate le disposizioni necessarie a norma dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 o della direttiva 2002/99/CE. |
(6) |
La decisione 79/542/CEE è stata più volte modificata e vi sono state inserite le disposizioni in materia di importazione basate sul nuovo quadro normativo. A fini di chiarezza e trasparenza è opportuno che sia un nuovo atto giuridico a contemplare le misure contenute nella decisione 79/542/CEE. Il presente regolamento comprende tutte le disposizioni della decisione 79/542/CEE. Di conseguenza all'entrata in vigore del presente regolamento la decisione 79/542/CEE decade e non è più applicabile in attesa di formale abrogazione. |
(7) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche dell'Unione di cui all'allegato F della medesima direttiva. Essa prevede che animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni possono essere importati solo da un paese terzo che figuri in un elenco redatto nel rispetto della procedura da essa contemplata. Inoltre detti animali vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva. |
(8) |
La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ( 11 ) stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. Occorre assicurare che i veterinari o ispettori ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi perlomeno equivalenti a quelli stabiliti dalla suddetta direttiva. Alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del presente regolamento, hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla sussistenza e all'applicazione di tali regole e principi. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di determinati animali vivi da quei paesi terzi, purché la loro specifica situazione epidemiologica non imponga altre restrizioni. |
(9) |
La direttiva 2002/99/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano. La direttiva prevede che vengano istituiti elenchi di paesi terzi o di regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale e stabilisce che tali importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria. |
(10) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell'Unione di determinati ungulati vivi. L'importazione e il transito nell'Unione di tali ungulati vivi sono autorizzati unicamente in provenienza dai paesi terzi e dai territori che figurano nell'elenco o negli elenchi stilati secondo la procedura prevista dalla direttiva e dette importazioni devono rispettare determinate condizioni di certificazione veterinaria. |
(11) |
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/65/CEE, gli animali vivi e i prodotti di origine animale cui si applicano le direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE possono essere importati e transitare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato veterinario e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione. |
(12) |
Ai fini dell'applicazione delle direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE è di conseguenza opportuno che il presente regolamento istituisca elenchi di paesi terzi, territori e loro parti e definisca le condizioni di importazione specifiche, compresi i modelli dei certificati veterinari per determinati animali vivi e le carni fresche di determinati animali. |
(13) |
Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle norme di sanità pubblica previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare dai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 che stabiliscono norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale e per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché di quanto disposto dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ( 12 ), e dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 13 ). |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali nei settori riguardanti i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. L'articolo 48 del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati nell'Unione prodotti specifici. Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, compresa l'istituzione di elenchi di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale. Queste norme prevedono che gli elenchi possano essere combinati con altri elenchi compilati a fini di salute pubblica e salute degli animali. |
(15) |
È opportuno quindi che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento contengano attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di salute pubblica di cui alla direttiva 96/23/CE e ai regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. |
(16) |
Occorre che i modelli dei certificati contenuti negli allegati del presente regolamento comprendano anche attestazioni che certifichino il rispetto delle condizioni di benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ( 14 ) e al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ( 15 ). |
(17) |
Per garantire che la salute degli animali vivi introdotti nell'Unione non sia compromessa durante il trasporto dal paese terzo di origine all'Unione, è opportuno stabilire determinati requisiti per il trasporto degli animali vivi, anche per quanto concerne i centri di raccolta. |
(18) |
Onde assicurare la protezione della salute degli animali nell'Unione, è opportuno che gli animali vivi vengano trasferiti direttamente al luogo di destinazione nell'Unione. |
(19) |
Le carni fresche introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo rappresentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. È necessario però che tali carni soddisfino tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria. Vanno pertanto dettate norme specifiche sul transito delle carni fresche e sul loro magazzinaggio prima del transito. |
(20) |
Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nell'Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti. |
(21) |
È opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche, escluse frattaglie e carne macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili ottenute da animali catturati in libertà. Per escludere ogni rischio zoosanitario che tale introduzione potrebbe rappresentare, è opportuno che tali animali vengano tenuti separati dagli animali selvatici per un periodo di tre mesi prima dell'introduzione delle suddette partite nell'Unione. Il modello di certificato veterinario relativo a tali partite (RUF) ne deve di conseguenza tener conto. |
(22) |
La decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi ( 16 ) stabilisce le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api da determinati paesi terzi. Ai fini della semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno inserire nel presente regolamento le misure previste dalla decisione 2003/881/CE che va pertanto abrogata. |
(23) |
È opportuno stabilire un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori di prendere le misure necessarie per conformarsi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite contenenti gli animali vivi o le carni fresche che seguono:
a) gli ungulati;
b) gli animali elencati nell'allegato IV, parte 2;
c) le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le preparazioni di carni, di ungulati e di equidi.
2. Il presente regolamento istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di cui al paragrafo 1.
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4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ungulati»: gli ungulati quali definiti all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/68/CE;
b) «carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) «equidi»: gli equidi quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 90/426/CEE ( 17 );
d) «azienda»: un'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi gli zoo, i parchi di attrazione e le riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.
CAPO II
CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE
Articolo 3
Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione
Le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;
b) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato I, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;
c) soddisfano le prescrizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:
i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I, parte 1;
ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.
Articolo 3bis
Condizioni relative all'introduzione di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto
1. In deroga all'articolo 3 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, se tali partite di ungulati sono destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi zoosanitari per l'Unione eventualmente rappresentati da ogni partita;
b) che le partite provengano da un paese terzo, territorio o sua parte, iscritto in uno degli elenchi di cui:
i) all'allegato I, parte 1, o allegato II, parte 1, del presente regolamento,
c) che gli ungulati provengano da un organismo, istituto o centro in un paese terzo, territorio o sua parte, di cui alla lettera a), iscritto nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 quater;
d) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro di cui alla lettera c) per il periodo disposto dai pertinenti certificati;
e) che gli ungulati vengano trasferiti direttamente presso l'organismo, istituto o centro nello Stato membro di destinazione;
f) che gli ungulati siano accompagnati da idoneo certificato veterinario, redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2, 3 nonché parte 2;
g) che gli ungulati soddisfino le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f).
Prima dell'introduzione di tali ungulati nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro di destinazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il rilascio di un'autorizzazione a norma del primo comma.
2. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile rispettare il paragrafo 1, lettere c) e d), l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l'introduzione nel suo territorio di ungulati delle specie elencate nell'allegato VI, parte 1, tabelle 1, 2 e 3, provenienti da altre aziende che non sono conformi a quanto prescritto nei riferimenti citati, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), e nel rispetto delle seguenti condizioni aggiuntive:
a) che il proprietario o una persona fisica in rappresentanza del proprietario in questione abbia preventivamente richiesto un permesso in tal senso e che lo Stato membro di destinazione abbia concesso tale permesso dopo aver effettuato una valutazione del rischio, dalla quale risulti che l'introduzione degli ungulati in questione nel suo territorio non comporta un rischio zoosanitario per l'Unione;
b) che gli ungulati siano stati sottoposti a quarantena nel paese terzo, territorio o sua parte, di origine, sotto supervisione ufficiale, per il periodo di tempo necessario a soddisfare le prescrizioni di polizia sanitaria esposte nel modello di certificato veterinario di cui alla lettera f):
i) in luogo approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali;
ii) in conformità a quanto disposto dal permesso, documento che deve fornire garanzie almeno equivalenti a quanto esposto al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g).
Se determinati ungulati vengono introdotti nell'Unione a norma del primo comma, essi vanno sottoposti a quarantena presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione, per almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione; durante tale periodo le autorità competenti possono applicare quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.
Lo Stato membro che autorizza l'introduzione di ungulati a norma del primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima dell'introduzione degli ungulati nel suo territorio.
Articolo 3 ter
Condizioni relative all'ingresso e al transito di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione
Il transito degli ungulati di cui all'articolo 3 bis attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione è permesso solo se autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito. Tale autorizzazione può essere concessa solo sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla stessa autorità competente, considerate le informazioni presentatele dallo Stato membro di destinazione.
Qualora autorizzi l'introduzione di animali alle condizioni di cui all'articolo 3 bis, lo Stato membro di destinazione informa la Commissione e gli altri Stati membri rappresentati nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima del transito.
Articolo 3 quater
Elenco di organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti in paesi terzi, territori o loro parti
1. Previa valutazione della conformità a quanto prescritto dal paragrafo 2, ogni Stato membro può istituire un elenco di organismi, istituti e centri dai quali possono provenire ungulati la cui introduzione nel territorio di tale Stato può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1.
2. L'iscrizione di un organismo, istituto o centro sito in un paese terzo, territorio o sua parte, nell'elenco di cui al paragrafo 1 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che tale organismo, istituto o centro sia conforme a quanto prescritto dall'allegato VI, parte 3;
b) che tale organismo, istituto o centro risulti approvato dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, ove il suddetto organismo, istituto o centro è situato;
c) che l'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, fornisca sufficienti garanzie di conformità alle condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti e centri di cui all'allegato VI, parte 4.
3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 ogni Stato membro può iscrivere organismi, istituti e centri di paesi terzi che risultano già presenti in analogo elenco istituito da un altro Stato membro, senza effettuare una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri tengono aggiornati gli elenchi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione ai casi di sospensione o revoca di un riconoscimento rilasciato dall'autorità competente di un paese terzo, territorio o sua parte, a organismi, istituti e centri ivi situati e iscritti in tali elenchi.
5. Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico, a mezzo di pagine informative presenti su Internet, gli elenchi di cui al paragrafo 1, e tengono aggiornate tali pagine.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet delle proprie pagine informative.
Articolo 4
Condizioni relative ai centri di raccolta per determinate partite di ungulati
1. Le partite di ungulati costituite da animali vivi provenienti da più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, di origine degli animali, conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5.
2. Le partite di ungulati introdotte nell'Unione ai sensi dell'articolo 3 bis o dell'articolo 6 non devono provenire da più di un'azienda e non vanno raccolte in centri di raccolta.
Articolo 5
Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulati
Se, per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, i certificati veterinari elencati nella colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, prevedono il prelievo di campioni e l'esecuzione di analisi per le malattie elencate nella parte 6 dello stesso allegato, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi avvengono sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo di origine nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 del già citato allegato.
Articolo 6
Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon
Le partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nella tabella dell'allegato I, parte 7, introdotte a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della spedizione da Saint Pierre e Miquelon nell'Unione, possono essere introdotte nell'Unione solo se:
a) soddisfano le condizioni di soggiorno e quarantena enunciate al capo 1 della suddetta parte;
b) sono state sottoposte ad analisi conformemente alle prescrizioni sui test zoosanitari di cui al capo 2 della suddetta parte.
Articolo 7
Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api
1. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, possono essere introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori:
a) elencati nell'allegato II, parte 1;
b) in cui la presenza della peste americana, del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato.
2. In deroga all'articolo 1, lettera a), le partite di api possono essere introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio di cui all'allegato II, parte 1, ove tale parte:
a) costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio;
b) sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.
Quando si applica tale deroga, è vietata l'introduzione nell'Unione di partite di api provenienti da tutte le altre parti del paese terzo o del territorio interessato che non siano elencate nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.
3. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, sono costituite da:
a) gabbiette di api regine (Apis mellifera e Bombus spp.) contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 api accompagnatrici, oppure
b) contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.
4. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2:
a) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato e firmato da un ispettore ufficiale del paese terzo esportatore;
b) soddisfano le condizioni veterinarie enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera a).
Articolo 8
Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione
Nel periodo successivo al carico nel paese terzo di origine e prima dell'arrivo al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione, le partite di animali vivi non sono:
a) trasportate insieme ad animali vivi:
i) non destinati a essere introdotti nell'Unione, oppure
ii) di qualifica sanitaria inferiore;
b) scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi attraverso un paese terzo, territorio o sua parte, da cui non sia autorizzata l'importazione nell'Unione degli animali in questione.
Articolo 9
Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione
Le partite di animali vivi possono essere introdotte nell'Unione solo se giungono al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione entro dieci giorni dalla data del rilascio dell'idoneo certificato veterinario.
In caso di trasporto via mare, il termine di dieci giorni è prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio via mare, certificata da una dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave, redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 3 ed allegata in originale al certificato veterinario.
Articolo 10
Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione
Nel caso in cui il trasporto di partite di animali vivi, escluse le partite di api, avvenga per via aerea, la cassa o il contenitore in cui avviene il trasporto e l'area adiacente vengono irrorate con un insetticida adatto.
L'operazione è effettuata dopo il carico immediatamente prima della chiusura delle porte dell'aeromobile e poi ad ogni successiva apertura delle porte in un paese terzo fino all'arrivo dell'aeromobile alla destinazione finale.
Il capitano dell'aeromobile certifica l'avvenuta irrorazione con insetticida sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 4, ed allegata in originale al certificato veterinario.
Articolo 11
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati
1. Dopo la loro introduzione nell'Unione le partite di ungulati, salvo quelle di cui all'articolo 3 bis, vanno trasferite quanto prima all'azienda di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione.
Tali ungulati restano nell'azienda in questione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello.
2. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate alla macellazione immediata sono trasferite senza indugio al macello di destinazione, dove sono macellate entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo al macello stesso.
Articolo 12
Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi
Per consentire alle partite di ungulati cui si applica la condizione specifica I dell'allegato I, parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro, il transito in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali però la colonna 4 della tabella non prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alle partite di tali ungulati, si applicano le seguenti condizioni:
a) nel caso di bovini da ingrasso:
i) le aziende di destinazione finale devono essere designate preventivamente dall'autorità competente del luogo di destinazione finale;
ii) gli animali vivi compresi nella partita non devono lasciare l'azienda di destinazione finale salvo per la macellazione immediata;
iii) per tutta la durata della permanenza nell'azienda degli animali compresi nella partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dall'azienda di destinazione finale devono essere effettuati sotto il controllo dell'autorità competente;
b) nel caso di ungulati destinati alla macellazione immediata si applica l'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 12bis
Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania
1. Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:
a) gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;
b) gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;
c) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario «BOV-X-TRANSIT-RU» di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA», apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;
d) i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;
e) l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 ( 23 ) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;
f) gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.
2. La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.
Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.
3. In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE ( 24 ).
4. L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.
Articolo 13
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7
1. Le partite di api regine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono trasferite senza indugio nel luogo designato di destinazione finale in cui gli alveari sono posti sotto il controllo dell'autorità competente e le api regine sono trasferite in altre gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali.
2. Le gabbiette, le api accompagnatrici e altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine sono inviati a un laboratorio designato dall'autorità competente dove si procede agli esami per la ricerca:
a) del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), delle sue uova o delle sue larve;
b) di segni dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).
Le gabbiette, le api accompagnatrici e tutto il materiale sono distrutti dopo gli esami di laboratorio.
3. Le partite di bombi (Bombus spp.) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sono trasferite senza indugio al luogo di destinazione designato.
I bombi possono rimanere nel contenitore nel quale sono stati introdotti nell'Unione fino alla fine della vita della colonia.
Il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengono distrutti, al più tardi, alla fine della vita della colonia.
Articolo 13 bis
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione di partite di ungulati destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto
1. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto vanno trasportate quanto prima all'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di destinazione mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.
2. Gli animali sono tenuti in quarantena in una struttura protetta dai vettori di infezione presso l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto dello Stato membro di destinazione per almeno 30 giorni. Dopo il periodo di quarantena di 30 giorni gli animali possono essere trasferiti ad un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.
3. Gli animali introdotti presso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto possono essere trasferiti a destinazione diversa da un altro organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto purché:
a) siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della loro introduzione nell'Unione e
b) tale spostamento avvenga conformemente alle disposizioni dell'allegato C, paragrafo 4 della direttiva 92/65/CEE.
4. In deroga al paragrafo 3 è consentito che gli animali siano trasferiti fuori da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto prima della fine del periodo di sei mesi di cui al paragrafo citato unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che gli animali vengano esportati verso un paese terzo o territorio o sua parte;
b) che per l'esportazione di cui alla lettera a) gli animali vengano trasferiti mediante mezzo di trasporto protetto dai vettori di infezione, nonché costruito in modo tale che gli animali non possano sfuggire e che le feci, l'urina, lo strame, il foraggio, i rifiuti o qualsiasi altro materiale non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto."
CAPO III
CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI CARNI FRESCHE NELL'UNIONE
Articolo 14
Condizioni generali per l'importazione di carni fresche
Le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;
b) sono presentate al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;
c) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:
i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato II, parte 1;
ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.
Articolo 15
Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici
Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 25 ), le partite di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinate al consumo umano dopo un'ulteriore trasformazione sono trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.
Articolo 16
Transito e magazzinaggio di carni fresche
L'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche non destinate a essere importate nell'Unione, ma destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito oppure dopo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, è autorizzata solo se le partite soddisfano le seguenti condizioni:
a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;
b) soddisfano le condizioni specifiche di polizia sanitaria previste per la partita interessata, illustrate nel pertinente modello di certificato veterinario di cui alla lettera a);
c) sono corredate di un certificato veterinario redatto secondo il modello di certificato veterinario di cui all'allegato III, compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;
d) la loro ammissione al transito, e se del caso al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 26 ), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.
Articolo 17
Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
1. In deroga all'articolo 16, è autorizzato il transito nell'Unione, su strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione ( 27 ), di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la partita viene sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente;
b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione;
c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.
2. Le partite di cui sopra non possono essere oggetto sul territorio dell'Unione di operazioni di scarico o di magazzinaggio, quali definite all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L'autorità competente effettua regolari controlli volti a verificare che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata.
Articolo 17 bis
Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi
1. In deroga all’articolo 16, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, è autorizzato se sono rispettate le condizioni seguenti:
a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata con un sigillo numerato progressivamente;
b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;
c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004.
2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Certificazione
I certificati veterinari prescritti dal presente regolamento sono compilati secondo le note esplicative dell'allegato V.
Ciò non osta, tuttavia, al ricorso alla certificazione elettronica o ad altri sistemi concordati, armonizzati a livello dell'Unione.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
Fatta eccezione delle api provenienti dallo Stato delle Hawaii, per un periodo transitorio che termina il 31 maggio 2011 possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano certificate entro il 30 novembre 2010 a norma delle decisioni 79/542/CEE e 2003/881/CE.
Articolo 20
Abrogazione
La decisione 2003/881/CE è abrogata.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
UNGULATI
PARTE 1
Elenco di paesi terzi, territori o loro parti (1)
Codice ISO e nome del paese terzo |
Codice del territorio |
Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
|
Modelli |
SG |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
CA – Canada |
CA-0 |
Intero paese |
POR-X |
IVb IX V |
|
CA-1 |
Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine; — in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine; — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine; — in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine |
BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2) |
A |
||
CH – Svizzera |
CH-0 |
Intero paese |
|||
CL – Cile |
Cl-0 |
Intero paese |
BOV-X,OVI-X, RUM |
||
POR-X, SUI |
B |
||||
GL – Groenlandia |
GL-0 |
Intero paese |
OVI-X, RUM |
V |
|
▼M16 ————— |
|||||
IS – Islanda |
IS-0 |
Intero paese |
BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y |
||
POR-X, POR-Y |
B |
||||
ME — Montenegro |
ME-0 |
Intero paese |
I |
||
MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
MK-0 |
Intero paese |
I |
||
NZ – Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Intero paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y |
III V |
|
PM – Saint Pierre e Miquelon |
PM-0 |
Intero paese |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM |
||
RS – Serbia (5) |
RS-0 |
Intero paese |
I |
||
RU – Russia |
RU-0 |
Intero paese |
|||
RU-1 |
Tutto il paese tranne la regione di Kaliningrad |
||||
RU-2 |
Regione di Kaliningrad |
BOV-X-TRANSIT-RU |
X |
||
USA — Stati Uniti |
USA-0 |
Intero paese |
POR-X |
D |
|
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi. (2) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi. (3) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). (4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite. (5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)
«I» |
: |
per il transito attraverso il territorio di un paese terzo – su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente – di animali vivi destinati alla macellazione immediata o di bovini vivi da ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato sul certificato sanitario rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE ( 28 ) per quanto concerne i bovini vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso e in conformità al modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE ( 29 ) per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione. Inoltre il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliero designato, attraverso il quale avviene l'introduzione nell'Unione, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES). Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA ( 30 ) ( 31 )». I bovini da ingrasso devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda, salvo per la macellazione immediata. |
«II» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«III» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«IVa» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«IVb» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X. |
«V» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato OVI-X. |
«VI» |
: |
limitazioni geografiche. |
«VII» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM. |
«VIII» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM. |
«IX» |
: |
territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato POR-X. |
«X» |
: |
Solo per transito attraverso la Lituania di bovini da allevamento e/o da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia. |
PARTE 2
Modelli di certificati veterinari
Modelli:
«BOV-X» |
: |
modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione. |
«BOV-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione. |
«BOV-X-TRANSIT-RU» |
: |
Modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia. |
«OVI-X» |
: |
modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione. |
«OVI-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione. |
«POR-X» |
: |
modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione ovvero che transitano nell’UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo. |
«POR-Y» |
: |
modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione. |
«RUM» |
: |
modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. |
«SUI» |
: |
modello di certificato veterinario per i suidi, i taiassuidi e i tapiridi non domestici. |
«CAM» |
: |
Modello di attestato specifico per gli animali importati da Saint Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 7. |
GS (garanzie supplementari):
«A» |
: |
garanzie relative ai test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari BOV-X (punto II.2.8 B), OVI-X (punto II.2.6 D) e RUM (punto II.2.6). |
«B» |
: |
garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 D) e SUI (punto II.2.6). |
«C» |
: |
garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 C) e SUI (punto II.2.4 C). |
«D» |
: |
garanzie relative al test per la stomatite vescicolosa su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)]. |
Modello BOV-X-TRANSIT-RU
Modello OVI-X
Modello POR-X
PARTE 3
Addendum relativo al trasporto marittimo di animali
(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto via nave)
Dichiarazione del comandante della nave |
|
Il sottoscritto, comandante della nave (nome …), dichiara che gli animali di cui al certificato veterinario allegato n. … sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da … in … (paese esportatore) a … nell'Unione e che la nave non ha fatto scalo in alcun luogo al di fuori di … (paese esportatore) durante il viaggio verso l'Unione salvo che a: … (porti di scalo lungo la rotta). Inoltre, nel corso del viaggio gli animali non sono stati in contatto con altri animali di qualifica sanitaria inferiore presenti a bordo. Fatto a … il … |
|
(Porto di arrivo) |
(Data di arrivo) |
(Timbro) |
(Firma del comandante) |
(Cognome e nome, qualifica – in stampatello) |
PARTE 4
Addendum relativo al trasporto aereo di animali
(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino alla frontiera dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto aereo)
Dichiarazione del capitano dell'aeromobile |
|
Il sottoscritto, capitano dell'aeromobile (nome …), dichiara che la cassa o il contenitore e l'area adiacente la cassa o il contenitore che ospitano gli animali di cui all'allegato certificato veterinario n.… sono stati irrorati con insetticida prima della partenza. Fatto …a …, il |
|
(Aeroporto di partenza) |
(Data di partenza) |
(Timbro) |
(Firma del capitano) |
(Cognome e nome, qualifica – in stampatello) |
PARTE 5
Condizioni relative al riconoscimento dei centri di raccolta (di cui all'articolo 4)
Ai fini del riconoscimento i centri di raccolta devono soddisfare le condizioni seguenti.
I. Devono essere sottoposti alla supervisione di un veterinario ufficiale.
II. Devono essere situati al centro di un'area del diametro di almeno 20 km all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non sia stato riscontrato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti il loro utilizzo come centri di raccolta riconosciuti.
III. Prima di ciascun utilizzo come centri di raccolta riconosciuti, devono essere puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta all'afta epizootica.
IV. Tenuto conto del numero di animali che possono accogliere, devono disporre:
a) di un impianto destinato esclusivamente a essere utilizzato come centro di raccolta;
b) di impianti adeguati, facili da pulire e da disinfettare, che consentano di caricare, scaricare e ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, nutrirli e sottoporli ai trattamenti eventualmente necessari;
c) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento;
d) di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei locali e degli autocarri;
e) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
f) di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue;
g) di un ufficio per il veterinario ufficiale.
V. Quando in attività, i centri devono disporre di un numero di veterinari sufficiente allo svolgimento di tutti i compiti descritti nella parte 5.
VI. Devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantire la tracciabilità. A tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile del centro deve verificare che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai documenti o certificati sanitari previsti per le specie o categorie in questione.
Il proprietario o il responsabile del centro deve inoltre inserire in un registro o in una banca dati i seguenti dati, da conservare per un minimo di tre anni: il nome del proprietario, l'origine degli animali, la data di ingresso e di uscita, il numero di identificazione degli animali o il numero di registrazione dell'allevamento di origine e dell'azienda di destinazione, il numero di registrazione del vettore e il numero di targa dell'autocarro con cui è effettuata la consegna o la raccolta degli animali presso il centro.
VII. Tutti gli animali che transitano per un centro di raccolta riconosciuto devono soddisfare le condizioni sanitarie stabilite per l'introduzione nell'Unione della categoria di animali interessata.
VIII. Gli animali destinati a essere introdotti nell'Unione che transitano per un centro di raccolta devono, entro sei giorni dall'arrivo presso il centro medesimo, essere caricati e spediti direttamente alla frontiera del paese esportatore:
a) senza venire a contatto con artiodattili non rispondenti alle condizioni sanitarie previste per l'introduzione nell'Unione della categoria di animali interessata;
b) separati in partite, in modo tale che gli animali da allevamento o da produzione non si trovino insieme, in una stessa partita, agli animali destinati alla macellazione immediata;
c) in veicoli o contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel paese esportatore, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro l'afta epizootica, e costruiti in modo tale che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
IX. Qualora le condizioni per l'esportazione di animali nell'Unione prescrivano l'espletamento di un esame entro un determinato periodo di tempo prima del carico, tale periodo deve includere la sosta degli animali successiva al loro arrivo nel centro riconosciuto, fino a un massimo di sei giorni.
X. Il paese esportatore deve designare i centri riconosciuti per gli animali da allevamento e da produzione e quelli riconosciuti per gli animali da macello e deve notificare alla Commissione e alle autorità centrali competenti degli Stati membri i nomi e gli indirizzi di tali centri. Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate.
XI. Il paese terzo esportatore determina le modalità del controllo ufficiale sui centri di raccolta riconosciuti e garantisce l'effettività di tale controllo.
XII. I centri di raccolta riconosciuti devono essere ispezionati regolarmente dall'autorità competente del paese terzo in modo da verificare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti da I a XI che ne hanno consentito il riconoscimento.
Se le ispezioni dimostrano che le condizioni non sono più soddisfatte, il riconoscimento del centro deve essere sospeso. Il riconoscimento può essere ripristinato solo ove l'autorità competente del paese terzo abbia la certezza che il centro soddisfa appieno le condizioni di cui ai punti da I a XI.
PARTE 6
Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi
(di cui all'articolo 5)
Tubercolosi (TBL)
L'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina bovina deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE. Nel caso dei suidi, l'intradermotubercolinizzazione unica con tubercolina aviaria deve essere effettuata conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, salvo il fatto che l'inoculazione va praticata nella pelle floscia alla base dell'orecchio.
I test di sieroagglutinazione e di fissazione del complemento, la prova all’antigene di brucella tamponato, il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) devono essere effettuati conformemente all’allegato C della direttiva 64/432/CEE.
Brucellosi (Brucella melitensis) (BRL)
Gli esami devono essere effettuati conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.
Leucosi bovina enzootica (EBL)
L'immunodiffusione in gel di agar e il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) devono essere effettuati conformemente all'allegato D, capitolo II, paragrafi A e C, della direttiva 64/432/CEE.
Febbre catarrale degli ovini (BTG)
A) |
Il saggio ELISA blocking o competitivo deve essere effettuato secondo il metodo descritto qui di seguito. Il saggio ELISA competitivo con l'anticorpo monoclonale 3-17-A3 serve a individuare gli anticorpi nei confronti di tutti i sierotipi noti del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV). Il principio su cui si basa il saggio consiste nell'interruzione della reazione tra l'antigene del virus della febbre catarrale degli ovini (antigene BTV) e un anticorpo monoclonale gruppo-specifico (3-17-A3) mediante aggiunta del siero da esaminare. Gli anticorpi anti-BTV presenti nel siero da esaminare bloccano la reattività dell'anticorpo monoclonale (Mab) e determinano una riduzione della colorazione prevista dopo l'aggiunta di anticorpi anti-topo marcati da enzima e di cromogeno/substrato. I sieri possono essere saggiati con una sola diluizione di 1:5 (saggio puntuale - appendice 1) o essere titolati (titolazione del siero - appendice 2) con diluizioni in serie fino al punto finale. Possono essere considerati positivi i campioni con valori di inibizione superiori al 50 %. Materiali e reagenti 1. Piastre da microtitolazione ELISA adeguate. 2. Antigene: fornito sotto forma di estratto di cellule concentrato, preparato secondo il metodo descritto di seguito e conservato a una temperatura di – 20 °C o – 70 °C. 3. Tampone bloccante: tampone fosfato salino (PBS) contenente 0,3 % di siero bovino adulto BTV-negativo e 0,1 % (v/v) di Tween-20 (fornito come sciroppo di poliossietilen-sorbitan-monolaurato) in PBS. 4. Anticorpo monoclonale: 3-17-A3 (sotto forma di supernatante di coltura tissutale di ibridoma) diretto contro il polipeptide VP7 gruppo-specifico, conservato a – 20 °C o liofilizzato e diluito a una diluzione di 1:100 con tampone bloccante prima dell'uso. 5. Coniugato: globulina di coniglio anti-topo (adsorbita ed eluita), coniugata con perossidasi di rafano e conservata al buio a 4 °C. 6. Cromogeno e substrato: ortofenilendiammina (cromogeno OPD) a una concentrazione finale di 0,4 mg/ml in acqua distillata sterile. Perossido di idrogeno (substrato al 30 % p/v), allo 0,05 % v/v aggiunto immediatamente prima dell'uso (5 μl H2 O2 per 10 ml OPD). (Maneggiare l'OPD con cautela, indossare guanti di gomma, sospetto mutageno). 7. Acido solforico 1 molare: 26,6 ml di acido aggiunti a 473,4 ml di acqua distillata. (Attenzione: aggiungere sempre l'acido all'acqua, mai l'acqua all'acido). 8. Agitatore orbitale. 9. Lettore di piastre ELISA (il test può essere letto visivamente). Struttura del test Cc: controllo del coniugato (assenza di siero e di anticorpo monoclonale); C++: controllo del siero fortemente positivo; C+: controllo del siero debolmente positivo; C-: controllo del siero negativo; Cm: controllo dell'anticorpo monoclonale (assenza di siero).
APPENDICE 1 Struttura del test con una sola diluizione di 1:5 (40 sieri/piastra)
APPENDICE 2 Struttura del test con titolazione del siero (10 sieri/piastra)
Protocollo di riferimento
Procedimento 1. Diluire l'antigene BTV alla concentrazione pretitolata in PBS, sottoporre a breve sonicazione per disperdere il virus aggregato (in assenza di sonicatore, pipettare vigorosamente) e aggiungere 50 μl in tutti i pozzetti della piastra ELISA. Dare leggeri colpi ai bordi della piastra per disperdere l'antigene. 2. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare le piastre tre volte, immergendole e vuotando i pozzetti con PBS non sterile e asciugare su carta assorbente. 3. Pozzetti di controllo: aggiungere 100 μl di tampone bloccante ai pozzetti Cc. Aggiungere 50 μl di siero di controllo positivo e negativo, a una diluizione di 1:5 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante), rispettivamente ai pozzetti C-, C+ e C++. Aggiungere 50 μl di tampone bloccante ai pozzetti di controllo del Mab. Metodo della titolazione puntuale: aggiungere una diluizione 1:5 di ogni campione di siero a un tampone bloccante nei pozzetti in duplicato delle colonne da 3 a 12 (10 μl di siero + 40 μl di tampone bloccante), oppure metodo della titolazione del siero: preparare una serie di diluizioni doppie di ogni campione di siero (da 1:5 a 1:640) in tampone bloccante per otto pozzetti delle colonne singole da 3 a 12. 4. Immediatamente dopo l'aggiunta dei sieri da esaminare, diluire il Mab in tampone bloccante alla diluizione di 1:100 e aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra, eccettuato il controllo (bianco). 5. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare con carta assorbente. 6. Diluire il concentrato di coniglio anti-topo a 1:5 000 in tampone bloccante e aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra. 7. Incubare a 37 °C per 60 minuti su agitatore orbitale. Lavare tre volte con PBS e asciugare con carta assorbente. 8. Scongelare il dicloridrato di ortofenilendiammina (OPD) e, immediatamente prima dell'uso, aggiungere 5 μl di perossido di idrogeno al 30 % a ogni aliquota di 10 ml di OPD. Aggiungere 50 μl a tutti i pozzetti della piastra. Lasciar sviluppare il colore per circa 10 minuti e arrestare la reazione con acido solforico 1 M (50 μl per pozzetto). Il colore dovrebbe svilupparsi nei pozzetti di controllo del Mab e nei pozzetti contenenti siero senza anticorpi anti-BTV. 9. Esaminare e leggere le piastre visivamente oppure facendo uso di un lettore spettrofotometrico. Analisi dei risultati Usando un programma informatico, stampare i valori di densità ottica (DO) e di inibizione percentuale (IP) dei sieri da esaminare e dei sieri di controllo a partire dal valore medio registrato nei pozzetti di controllo dell'antigene. I dati espressi in valori DO e IP servono a stabilire se il test si colloca entro limiti accettabili. I limiti di controllo superiori (UCL – upper control limits) e inferiori (LCL – lower control limits) del controllo del Mab (antigene più Mab in assenza di siero da esaminare) si situano tra i valori di densità ottica 1,4 e 0,4. Devono essere escluse le piastre che non rispettano i suddetti criteri. Se non si dispone di un programma informatico, stampare i valori DO usando la stampante ELISA. Calcolare il valore medio DO per i pozzetti di controllo dell'antigene, che equivale al valore al 100 %. Determinare il valore DO al 50 % e calcolare manualmente la positività e negatività di ciascun campione. Valore di inibizione percentuale (IP) = 100 – (DO di ciascun campione di controllo/DO media del Cm) × 100. I pozzetti di siero di controllo negativo in duplicato e i pozzetti del bianco in duplicato devono registrare valori IP compresi rispettivamente tra + 25 % e – 25 % e tra + 95 % e + 105 %. Il fatto che i valori non si situino entro questi limiti non significa che la piastra debba essere scartata, ma che si sta sviluppando un colore di fondo. I sieri di controllo fortemente e debolmente positivi devono registrare valori IP compresi rispettivamente tra + 81 % e + 100 % e tra + 51 % e + 80 %. La soglia diagnostica per i sieri da esaminare è del 50 % (IP 50 % o DO 50 %). I campioni che registrano valori IP > 50 % sono interpretati come negativi. I campioni che registrano valori IP al di sopra e al di sotto della soglia per i pozzetti in duplicato sono da considerare dubbi e possono essere nuovamente analizzati con il metodo puntuale e/o mediante titolazione. Anche i campioni positivi possono essere titolati per valutare il grado di positività. Lettura visiva: i campioni positivi e negativi sono facilmente distinguibili a occhio nudo; i campioni debolmente positivi o fortemente negativi possono essere di più difficile interpretazione a occhio nudo. Preparazione dell'antigene BTV per il saggio ELISA 1. Lavare tre volte 40-60 «Roux» di cellule confluenti BHK-21 con terreno di Eagle senza siero e infettare con sierotipo 1 del virus della febbre catarrale degli ovini in terreno di Eagle senza siero. 2. Incubare a 37 °C e verificare quotidianamente l'effetto citopatico (CPE). 3. Quando il CPE è osservato nel 90-100 % dello strato cellulare di ciascuna Roux, raccogliere il virus scuotendo dalle pareti eventuali cellule ancora adese. 4. Centrifugare a 2 000-3 000 giri al minuto per ottenere un pellet di cellule. 5. Eliminare il supernatante e risospendere le cellule in circa 30 ml di PBS contenente l'1 % di «Sarkosyl» e 2 ml di fenil-metil-sulfonil-fluoruro (tampone di lisi). Se le cellule formano un gel, è possibile aggiungere un'ulteriore aliquota di tampone di lisi per ridurre questo effetto. (Attenzione: il fenil-metil-sulfonil-fluoruro è pericoloso: maneggiare con estrema cautela.) 6. Disgregare le cellule per 60 secondi con una sonda a ultrasuoni a una ampiezza di 30 micron. 7. Centrifugare a 10 000 giri al minuto per 10 minuti. 8. Conservare il supernatante a + 4 °C e risospendere il pellet di cellule residuo in 10-20 ml di tampone di lisi. 9. Sottoporre a sonicazione e chiarificazione per tre volte, conservando ogni volta il supernatante. 10. Raccogliere i supernatanti e centrifugare a 24 000 giri al minuto (100,000 g) per 120 minuti a + 4 °C su un cuscinetto di 5 ml di saccarosio al 40 % (p/v in PBS) usando centrifughe Beckman da 30 ml e un rotore SW 28. 11. Eliminare il supernatante, asciugare le provette e risospendere il pellet in PBS mediante sonicazione. Conservare l'antigene in aliquote a – 20 °C. Titolazione dell'antigene BTV per il saggio ELISA L'antigene BTV per il saggio ELISA viene titolato mediante ELISA indiretto. Diluizioni doppie di antigene vengono titolate rispetto a una diluizione costante (1:100) di anticorpo monoclonale 3-17-A3. Il protocollo è il seguente: 1. Titolare una diluizione 1:20 dell'antigene BTV in PBS su tutta la piastra da microtitolazione in una serie di diluizioni doppie (50 μl/pozzetto) usando una pipetta multicanale. 2. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale. 3. Lavare le piastre tre volte con PBS. 4. Aggiungere 50 μl di anticorpo monoclonale 3-17-A3 (diluito a 1:100) in ciascun pozzetto della piastra da microtitolazione. 5. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale. 6. Lavare le piastre tre volte con PBS. 7. Aggiungere in ciascun pozzetto della piastra di micro titolazione 50 μl di globulina di coniglio anti-topo coniugata con perossidasi di rafano, diluita a una concentrazione ottimale pretitolata. 8. Incubare per un'ora alla temperatura di 37 °C su agitatore orbitale. 9. Aggiungere substrato e cromogeno come precedentemente descritto. Arrestare la reazione dopo 10 minuti aggiungendo acido solforico 1 M (50 μl/pozzetto). Nel saggio competitivo l'anticorpo monoclonale deve essere in eccesso; per questo viene scelta una diluizione di antigene compresa nella curva di titolazione (non nella zona piatta) tale da dare approssimativamente una densità ottica di 0,8 dopo 10 minuti. |
B) |
L'immunodiffusione in gel di agar deve essere effettuata secondo il seguente protocollo: Antigene L'antigene precipitante viene preparato in un qualsiasi sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida di un ceppo di riferimento del virus della febbre catarrale degli ovini. Si raccomandano le cellule BHK oppure VERO. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato mediante aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v). Siero di controllo a positività nota Impiegando l'antigene e il siero di riferimento internazionale si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato in misura ottimale rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascun test come siero di controllo positivo. Siero da esaminare
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Malattia emorragica epizootica (EHD)
L'immunodiffusione in gel di agar deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.
Antigene
L'antigene precipitante viene preparato in un qualsiasi sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del o dei sierotipi opportuni del virus della malattia emorragica epizootica. Si raccomandano le cellule BHK oppure VERO. L'antigene è presente nel fluido supernatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace deve essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere ottenuta con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene può essere inattivato mediante aggiunta di beta-propiolattone allo 0,3 % (v/v).
Siero di controllo a positività nota
Impiegando l'antigene e il siero di riferimento internazionale si produce un siero standard nazionale. Questo viene standardizzato in misura ottimale rispetto al siero di riferimento internazionale, liofilizzato e usato in ciascun test come siero di controllo positivo.
Siero da esaminare
Procedimento |
: |
Versare agarosio all'1 %, preparato in tampone borato o barbital sodico, a pH 8,5-9,0, in una scatola di Petri in modo da ottenere uno spessore minimo di 3,0 mm di agarosio. Praticare nell'agar 7 pozzetti esenti da umidità, ciascuno del diametro di 5,0 mm., secondo il seguente schema: un pozzetto centrale e sei pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso, a una distanza di 3 cm dal centro. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 2, 4 e 6 con il siero a positività nota, e i pozzetti 1, 3 e 5 con i sieri da esaminare. Porre in incubazione per 72 ore a temperatura ambiente in camera umida chiusa. |
Interpretazione |
: |
Il campione di siero è positivo se forma una linea di precipitazione specifica con l'antigene e una linea identica a quella del siero di controllo. Un campione di siero è negativo se non forma una linea specifica con l'antigene e se non modifica il raggio di curvatura della linea del siero di controllo. La scatole di Petri devono essere esaminate in illuminazione indiretta contro sfondo scuro. |
Rinotracheite bovina infettiva (IBR)/vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV)
A) |
La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.
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B) |
Qualsiasi altro test riconosciuto a norma della decisione 2004/558/CE ( 32 ). |
Afta epizootica (FMD)
A) |
Il prelievo dei campioni esofagei/faringei e le analisi devono essere effettuati secondo il seguente protocollo.
Terreni di trasporto consigliati 1. Tampone fosfato 0,08 M a pH 7,2, contenente lo 0,01 % di sieroalbumina bovina, lo 0,002 % di rosso fenolo e antibiotici. 2. Terreno di coltura tissutale (ad esempio MEM di Eagle) contenente tampone HEPES 0,04 M, lo 0,01 % di sieroalbumina bovina e antibiotici, a pH 7,2. 3. Gli antibiotici da aggiungere al terreno di trasporto (per ml finale) possono essere i seguenti: penicillina 1 000 UI, solfato di neomicina 100 UI, solfato di polimixina B 50 UI, micostatina 100 UI. |
B) |
Il test di neutralizzazione virale deve essere eseguito secondo il seguente protocollo.
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C) |
La ricerca e quantificazione dell'anticorpo con il saggio ELISA devono essere effettuate secondo il seguente protocollo.
Procedimento 1. Le piastre ELISA vengono coperte con 50 μl di sieri antivirali di coniglio, per una notte, in una camera umida, a temperatura ambiente. 2. In piastre a pozzetti multipli con fondo a U (piastre portanti) vengono preparati 50 microlitri di una doppia serie, in duplicato, di ciascun siero da analizzare cominciando da una diluizione 1:4. In ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 microlitri di una dose costante di antigene e le miscele vengono lasciate per tutta la notte a 4 °C. L'aggiunta di antigene riduce la diluizione del siero iniziale a 1:8. 3. Le piastre ELISA vengono lavate 5 volte con PBST. 4. 50 microlitri di miscele siero/antigene vengono quindi trasferiti dalle piastre portanti alle piastre ELISA coperte di siero di coniglio e incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante. 5. Dopo il lavaggio, 50 μl di antisiero di porcellino d'India per l'antigene usato al punto 4 vengono aggiunti a ciascun pozzetto. Le piastre vengono incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante. 6. Le piastre vengono lavate e in ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di immunoglobulina di coniglio anti-porcellino d'India coniugata con perossidasi di rafano. Le piastre vengono incubate a 37 °C per un'ora su agitatore rotante. 7. Le piastre vengono lavate e a ciascun pozzetto vengono aggiunti 50 μl di ortofenilendiammina contenente H2O2 allo 0,05 % (30 %) p/v. 8. La reazione viene arrestata dopo 15 minuti con H2SO4 1,25 M. Le piastre vengono lette spettrofotometricamente a 492 nm su un lettore ELISA collegato a un microcomputer.
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Malattia di Aujeszky (AJD)
A) |
La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.
|
B) |
Qualsiasi altro test riconosciuto a norma della decisione 2008/185/CE ( 33 ). |
Gastroenterite trasmissibile (TGE)
La sieroneutralizzazione deve essere effettuata secondo il seguente protocollo.
Siero |
: |
Prima dell'uso tutti i sieri vengono inattivati termicamente a 56 °C per 30 minuti. |
Procedimento |
: |
La neutralizzazione a virus costante e siero variabile su piastre da microtitolazione impiega cellule A72 (tumore del cane) o altri sistemi cellulari sensibili. Il virus della TGE deve essere impiegato a 100 TCID50/0,025 ml; i campioni di siero inattivato non diluito sono miscelati con un volume uguale (0,025 ml) di sospensione virale. Le miscele virus/siero sono incubate per 30-60 minuti a 37 °C nelle piastre da microtitolazione prima dell'aggiunta delle cellule opportune. Le cellule sono impiegate a una concentrazione in grado di formare un monostrato completo dopo 24 ore. Ogni cellula riceve 0,1 ml di sospensione cellulare. |
Controlli |
: |
i) Saggio di infettività del virus; ii) controlli di tossicità del siero; iii) controlli su colture cellulari non inoculate; iv) antisieri di riferimento. |
Interpretazione |
: |
I risultati del test di neutralizzazione e il titolo del virus impiegato nel test sono registrati dopo 3-5 giorni di incubazione a 37 °C. I sieri con titoli inferiori a 1:2 (diluizione finale) sono da considerarsi negativi. Se i campioni di siero non diluiti sono tossici per le colture tissutali, essi possono essere diluiti a 1:2 prima di essere usati nel test. Ciò equivale a una diluizione finale del siero di 1:4. In questo caso, i sieri con titoli inferiori a 1:4 (diluizione finale) sono da considerarsi negativi. |
Malattia vescicolare dei suini (SVD)
Gli esami per la malattia vescicolare dei suini (SVD) vengono effettuati conformemente alla decisione 2000/428/CE ( 34 ).
Peste suina classica (CSF)
Gli esami per la peste suina classica (CSF) vengono effettuati conformemente alla decisione 2002/106/CE ( 35 ).
Gli esami per la CSF devono essere eseguiti seguendo gli orientamenti di cui al capitolo pertinente del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE.
La sensibilità e la specificità della prova sierologica per la CSF devono essere valutate presso un laboratorio nazionale che applica un sistema di garanzia della qualità. Gli esami utilizzati devono essere in grado di riconoscere una serie di sieri di riferimento debolmente e fortemente positivi e consentire l'identificazione di anticorpi nella fase iniziale della malattia e nella fase di convalescenza.
Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.
I sieri che prevengono l’effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolosa.
PARTE 7
Condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione e alla quarantena degli animali importati a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della loro introduzione nell'Unione
(di cui all'articolo 6)
Specie animali interessate
Unità tassonomica |
||
ORDINE |
FAMIGLIA |
GENERE E SPECIE |
Artiodattili |
Camelidi |
Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. |
CAPO 1
Soggiorno e quarantena
1. |
Gli animali importati a Saint Pierre e Miquelon devono soggiornare in una stazione di quarantena autorizzata per almeno 60 giorni prima di essere spediti ai fini della loro introduzione nell'Unione. Gli esami prescritti per le singole specie possono richiedere un'estensione di questo periodo. Gli animali devono soddisfare inoltre le seguenti condizioni: a) sebbene nella stazione di quarantena possano essere ammesse partite separate, una volta accolti nella stazione di quarantena tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere considerati come un unico gruppo ed essere individuati come tali. Per l'intero gruppo il periodo di quarantena decorre dal momento dell'ingresso dell'ultimo animale nell'impianto di quarantena; b) all'interno della stazione di quarantena, ogni specifico gruppo di animali deve essere tenuto in isolamento e non deve avere contatti diretti o indiretti con altri animali, compresi quelli di altre partite eventualmente presenti. Ogni partita deve essere tenuta nella stazione di quarantena riconosciuta ed essere al riparo da insetti vettori; c) se, durante il periodo di quarantena, l'isolamento viene interrotto e un gruppo di animali entra in contatto con altri animali, deve iniziare un nuovo periodo di quarantena della stessa durata di quello inizialmente contemplato all'entrata nella stazione di quarantena; d) gli animali destinati a essere introdotti nell'Unione che transitano per la stazione di quarantena devono essere caricati e spediti direttamente nell'Unione: i) senza entrare in contatto con animali diversi da quelli che soddisfano le condizioni sanitarie stabilite per l'introduzione della pertinente categoria di animali nell'Unione; ii) separati in partite, in modo che nessuna partita possa entrare in contatto con animali di cui non è ammessa l'importazione nell'Unione; iii) in veicoli o contenitori per il trasporto previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al successivo capo II, e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto. |
2. |
Le strutture di quarantena devono soddisfare almeno i requisiti minimi di cui all'allegato B della direttiva 91/496/CEE ( 36 ), nonché le seguenti condizioni: a) devono essere sottoposte alla supervisione di un veterinario ufficiale; b) devono essere situate al centro di un'area di almeno 20 km di diametro all'interno della quale, stando alle risultanze ufficiali, non sia stato riscontrato alcun caso di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti il loro utilizzo come stazione di quarantena; c) prima di essere adibite a stazione di quarantena, devono essere pulite e disinfettate con un disinfettante ufficialmente autorizzato a Saint Pierre e Miquelon, di comprovata efficacia ai fini della lotta contro le malattie di cui al capo II; d) tenuto conto del numero di animali che possono accogliere, devono disporre: i) di un impianto destinato esclusivamente alla quarantena degli animali, che possa anche assicurare agli animali una sistemazione di livello adeguato; ii) di impianti adeguati: — facili da pulire e disinfettare a fondo, — che consentano di caricare e scaricare gli animali senza rischi, — che rispettino tutti i requisiti in materia di abbeveraggio e alimentazione degli animali, — che consentano di somministrare agevolmente tutte le cure eventualmente necessarie; iii) di impianti adeguati per l'ispezione e l'isolamento; iv) di adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali e dei veicoli per il trasporto; v) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame; vi) di un adeguato sistema di raccolta delle acque reflue; vii) di un ufficio per il veterinario ufficiale; e) quando in attività, devono disporre di un numero di veterinari sufficiente allo svolgimento di tutti i compiti; f) devono ammettere solo animali identificati individualmente in modo da garantire la tracciabilità. A tal fine, all'arrivo degli animali, il proprietario o il responsabile della stazione di quarantena deve verificare che essi siano adeguatamente identificati e accompagnati dai certificati sanitari previsti per le specie e categorie in questione. Il proprietario o il responsabile della stazione di quarantena deve inoltre inserire in un registro o in una banca dati i seguenti dati, da conservare per un minimo di tre anni: il nome del proprietario, l'origine degli animali che compongono la partita, la data di ingresso e di uscita di tali animali, il numero di identificazione degli animali che compongono la partita e il luogo di destinazione; g) l'autorità competente deve stabilire la procedura di controllo ufficiale della stazione di quarantena e garantirne l'effettività del controllo. Nell'ambito della supervisione, sono previste ispezioni regolari volte a determinare il perdurare delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento. In caso di inadempienze e di sospensione del riconoscimento, quest'ultimo può essere ripristinato solo ove l'autorità competente abbia la certezza che la struttura di quarantena soddisfa pienamente tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a g). |
CAPO 2
Test zoosanitari
1. REQUISITI GENERALI
Gli animali devono essere sottoposti ai seguenti test da effettuare su campioni ematici prelevati, salvo diversa indicazione, non prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento.
Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti in un laboratorio riconosciuto nell'Unione e al certificato sanitario devono essere allegati i documenti attestanti gli esami di laboratorio e i relativi risultati, le vaccinazioni e i trattamenti praticati.
Al fine di ridurre al minimo gli interventi sugli animali, i prelievi, i test e le eventuali vaccinazioni devono essere nella misura del possibile raggruppati nel rispetto degli intervalli di tempo minimi imposti dai protocolli di cui alla parte 2 del presente capo.
2. REQUISITI SPECIFICI
2.1 CAMELIDI
2.1.1 Tubercolosi
a) Test da impiegare: test comparativo di intradermoreazione con PPD (derivato proteico purificato) bovina e aviaria ottenuta secondo le norme per la produzione delle tubercoline bovine e aviarie di cui all'allegato B, punto 2.1.2, della direttiva 64/432/CEE.
Il test deve essere eseguito nella regione ascellare (dietro la spalla) secondo la tecnica di cui all'allegato B, punto 2.2.4, della direttiva 64/432/CEE.
b) Calendario di esecuzione dei test: il test deve essere eseguito entro due giorni dall'arrivo degli animali nella stazione di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.
c) Interpretazione dei test
La reazione è da considerarsi:
— negativa se l'ispessimento cutaneo è inferiore a 2 mm;
— positiva se l'ispessimento cutaneo è superiore a 4 mm;
— dubbia se l'ispessimento cutaneo alla PPD bovina è compreso tra 2 mm e 4 mm, oppure superiore a 4 mm ma inferiore alla reazione alla PPD aviaria.
d) Misure successive ai test
Se il test di intradermoreazione alla PPD bovina dà esito positivo in un animale, tale animale deve essere allontanato dal gruppo e gli altri animali devono essere nuovamente sottoposti al test a distanza di almeno 42 giorni dall'esecuzione del primo test risultato positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).
Se il test dà esito positivo in più di un animale, l'intero gruppo non è ammesso all'esportazione nell'Unione.
Se il test dà esito dubbio in uno o più animali dello stesso gruppo, l'intero gruppo deve essere nuovamente sottoposto al test a distanza di 42 giorni dall'esecuzione del primo test risultato positivo e il nuovo test va considerato il primo dei due di cui alla lettera b).
2.1.2 Brucellosi
a) Test da impiegare
i) Brucella abortus: test del rosa bengala (RBT) e test di sieroagglutinazione (SAT) quali descritti rispettivamente ai punti 2.5 e 2.6 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire per conferma un test di fissazione del complemento, quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
ii) Brucella melitensis: test del rosa bengala (RBT) e test di sieroagglutinazione (SAT) quali descritti rispettivamente ai punti 2.5 e 2.6 dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE. In caso di esito positivo, occorre eseguire per conferma un test di fissazione del complemento, secondo il metodo descritto nell'allegato C della direttiva 91/68/CEE.
iii) Brucella ovis: test di fissazione del complemento quale descritto nell'allegato D della direttiva 91/68/CEE.
b) Calendario di esecuzione dei test: il test deve essere eseguito una prima volta entro due giorni dall'arrivo degli animali nella stazione di quarantena e a distanza di 42 giorni dal primo test.
c) Interpretazione dei test
La reazione ai test è da considerarsi positiva se corrisponde alla definizione di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.
d) Misure successive ai test
Gli animali risultati positivi a uno dei test devono essere allontanati dal gruppo e il resto degli animali deve essere nuovamente sottoposto al test a distanza di almeno 42 giorni dall'esecuzione del primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b).
È consentita l'introduzione nell'Unione unicamente degli animali risultati negativi a due test consecutivi eseguiti secondo quanto descritto alla lettera b).
2.1.3 Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica (EHD)
a) Test da impiegare: immunodiffusione in gel di agar quale descritta nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
In caso di reazione positiva, gli animali devono essere sottoposti a saggio ELISA competitivo quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 per distinguere le due malattie.
b) Calendario di esecuzione dei test
Gli animali devono risultare negativi a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 21 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test
i) Febbre catarrale degli ovini
Nel caso in cui uno o più animali risultino positivi al saggio ELISA quale descritto nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, essi devono essere allontanati dagli altri animali del gruppo e questi ultimi devono essere tenuti in quarantena per 100 giorni a decorrere dalla data del prelievo dei campioni per il test risultato positivo. Il gruppo può essere considerato indenne dalla febbre catarrale degli ovini unicamente se i controlli regolari eseguiti da veterinari ufficiali durante tutto il periodo di quarantena non evidenziano sintomi clinici di malattia e nella stazione di quarantena non è evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (culicoidi).
Nel caso in cui un altro animale presenti sintomi clinici della febbre catarrale degli ovini durante il periodo di quarantena di cui al paragrafo precedente, non è ammessa l'introduzione nell'Unione di nessuno degli animali del gruppo.
ii) Malattia emorragica epizootica (EHD)
Nel caso in cui il saggio ELISA di conferma dimostri la presenza di anticorpi al virus EHD in uno o più animali risultati positivi al test, detti animali sono considerati positivi e devono essere allontanati dal gruppo. I test devono essere ripetuti su tutto il gruppo, inizialmente a distanza di almeno 21 giorni dalla prima diagnosi positiva e di nuovo a distanza di almeno 21 giorni dalla ripetizione del test, e risultare negativi in entrambi i casi.
Se altri animali risultano positivi a uno o entrambi i test eseguiti nel quadro della ripetizione dei test, non è ammessa l'introduzione nell'Unione di nessuno degli animali del gruppo.
2.1.4 Afta epizootica (FMD)
a) Test da impiegare: test diagnostici (probang e sierologici) con le tecniche ELISA e di neutralizzazione del virus eseguiti secondo i protocolli di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono risultare negativi a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus FMD, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
Nota: l'eventuale presenza di anticorpi nei confronti delle proteine strutturali e non strutturali del virus FMD è considerata come l'indicazione di una pregressa infezione da FMD, indipendentemente dallo stato vaccinale degli animali.
2.1.5 Peste bovina
a) Test da impiegare: il test prescelto è il saggio ELISA competitivo, quale descritto nell'ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, trattandosi del test prescritto per gli scambi internazionali. È inoltre consentito l'impiego della sieroneutralizzazione o di altri test riconosciuti, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della peste bovina, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.6 Stomatite vescicolosa
a) Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta positivo al virus della stomatite vescicolosa, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.7 Febbre della Rift Valley
a) Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto all'agente causale della febbre della Rift Valley, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.8 Dermatite nodulare contagiosa
a) Test da impiegare: il test sierologico ELISA, test di neutralizzazione virale o altro test riconosciuto, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto alla dermatite nodulare contagiosa, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.9 Febbre emorragica di Crimea-Congo
a) Test da impiegare: saggio ELISA, test di neutralizzazione virale, test di immunofluorescenza o altro test ammesso.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto all'agente causale della febbre emorragica di Crimea-Congo, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.10 Surra [Trypanosoma evansi (T. evansi)]
a) Test da impiegare: la presenza dell'agente parassitario può essere evidenziata in campioni ematici concentrati, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: non è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione ogni animale di una partita nel quale sia evidenziata la presenza del Trypanosoma evansi. Gli altri animali del gruppo devono essere sottoposti a trattamento antiparassitario interno ed esterno con agenti di comprovata efficacia nei confronti del Trypanosoma evansi.
2.1.11 Febbre catarrale maligna
a) Test da impiegare: ricerca del DNA virale con identificazione mediante immunofluorescenza o immunocitochimica, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti del manuale dell'OIE.
b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo.
c) Misure successive ai test: se un solo animale risulta essere stato esposto alla febbre catarrale maligna, nessuno degli animali presenti nella stazione di quarantena è considerato idoneo a essere introdotto nell'Unione.
2.1.12 Rabbia
Vaccinazione: la vaccinazione contro la rabbia può essere praticata ove richiesta dallo Stato membro di destinazione. L'animale deve essere quindi sottoposto a un prelievo ematico e a una prova di sieroneutralizzazione per la ricerca di anticorpi.
2.1.13 |
Leucosi bovina enzootica [solo nel caso di animali destinati a uno Stato membro o una regione ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 64/432/CEE]. a) Test da impiegare: immunodiffusione in gel di Agar (AGID) o saggio ELISA blocking, secondo i protocolli descritti nelle sezioni pertinenti dell'ultima edizione del manuale dell'OIE. b) Calendario di esecuzione dei test: gli animali devono essere sottoposti a due test, eseguiti il primo entro due giorni dall'arrivo nella stazione di quarantena e il secondo a distanza di almeno 42 giorni dal primo. c) Misure successive ai test: gli animali risultati positivi al test di cui alla lettera a) devono essere allontanati dal gruppo di animali nella stazione di quarantena e gli altri animali devono essere nuovamente sottoposti a test a distanza di almeno 21 giorni dall'esecuzione del primo test positivo; il nuovo test va considerato come il primo dei due di cui alla lettera b). Sono considerati idonei a essere introdotti nell'Unione unicamente gli animali risultati negativi a due test consecutivi eseguiti secondo quanto descritto alla lettera b). |
ALLEGATO II
CARNI FRESCHE
PARTE 1
Elenco di paesi terzi, territori e loro parti (1)
Codice ISO e nome del paese terzo |
Codice del territorio |
Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Termine finale (2) |
Termine iniziale (3) |
|
Modelli |
GS |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
AL – Albania |
AL-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
AR – Argentina |
AR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
AR-1 |
Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar) Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4), parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa |
BOV |
A |
1 |
18 marzo 2005 |
||
RUF |
A |
1 |
1o dicembre 2007 |
||||
RUW |
A |
1 |
1o agosto 2010 |
||||
AR-2 |
Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego |
BOV, OVI, RUW, RUF |
1o marzo 2002 |
||||
AR-3 |
Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar |
BOV RUF |
A |
1 |
1o dicembre 2007 |
||
AR-4 |
Parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2) Parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17) |
BOV, OVI, RUW, RUF |
1o agosto 2008 |
||||
AU – Australia |
AU-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||||
BA – Bosnia-Erzegovina |
BA-0 |
Tutto il paese |
- |
||||
BH – Bahrein |
BH-0 |
Tutto il paese |
- |
||||
BR – Brasile |
BR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
BR-1 |
Stato di Minas Gerais Stato di Espírito Santo Stato di Goiás Stato di Mato Grosso Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol,Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário). |
BOV |
A and H |
1 |
1o dicembre 2008 |
||
BR-2 |
Stato di Santa Catarina |
BOV |
A and H |
1 |
31 gennaio 2008 |
||
BR-3 |
Stati di Paraná e São Paulo |
BOV |
A and H |
1 |
1o agosto 2008 |
||
BW — Botswana |
BW-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
BW-1 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
11 maggio 2011 |
26 giugno 2012 |
|
BW-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
7 marzo 2002 |
||
BW-3 |
La zona veterinaria di sorveglianza 12 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
20 ottobre 2008 |
20 gennaio 2009 |
|
BW-4 |
La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l’afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica |
BOV |
F |
1 |
28 maggio 2013 |
18 febbraio 2011 |
|
BW-5 |
La zona veterinaria di sorveglianza 6, tranne la zona di sorveglianza intensiva nella zona 6 tra la frontiera con lo Zimbabwe e l’autostrada A1 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
28 maggio 2013 |
26 giugno 2012 |
|
BY – Bielorussia |
BY-0 |
Tutto il paese |
- |
||||
BZ – Belize |
BZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
CA – Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW, |
G |
|||
CH – Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
* |
||||
CL – Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
||||
CN – Cina |
CN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
CO – Colombia |
CO-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
CR – Costa Rica |
CR-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
CU – Cuba |
CU-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
DZ – Algeria |
DZ-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
ET – Etiopia |
ET-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
FK – Isole Falkland |
FK-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
GL – Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||||
GT – Guatemala |
GT-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
HK – Hong Kong |
HK-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
HN – Honduras |
HN-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
▼M16 ————— |
|||||||
IL – Israele |
IL-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
IN – India |
IN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
IS – Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
||||
JP — Giappone |
JP |
Tutto il paese |
BOV |
28 marzo 2013 |
|||
KE – Kenya |
KE-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MA – Marocco |
MA-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
ME – Montenegro |
ME-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
MG – Madagascar |
MG-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MK – ex Repubblica iugoslava di Macedonia(4) (4) |
MK-0 |
Tutto il paese |
OVI, EQU |
||||
MU – Maurizio |
MU-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
MX – Messico |
MX-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
NA – Namibia |
NA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
NA-1 |
Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F e J |
1 |
|||
NC – Nuova Caledonia |
NC-0 |
Tutto il paese |
BOV, RUF, RUW |
||||
NI – Nicaragua |
NI-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
PA – Panama |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
||||
PA – Panama |
PA-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
||||
PY – Paraguay |
PY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
PY-1 |
Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne |
BOV |
A |
1 |
18 settembre 2011 |
1o agosto 2008 |
|
RS – Serbia (5) |
RS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
||||
RU – Russia |
RU-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
RU-1 |
Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets |
RUF |
|||||
SV – El Salvador |
SV-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
SZ – Swaziland |
SZ-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
SZ-1 |
Zona situata ad ovest della cosiddetta «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
|||
SZ-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica di cui all’atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
4 agosto 2003 |
||
TH – Thailandia |
TH-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TN – Tunisia |
TN-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TR – Turchia |
TR-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
TR-1 |
Province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale |
EQU |
|||||
UA – Ucraina |
UA-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
US – Stati Uniti |
US-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|||
UY — Uruguay |
UY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
||||
BOV |
A e J |
1 |
1o novembre 2001 |
||||
OVI |
A |
1 |
|||||
ZA — Sud Africa |
ZA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
||||
ZA-1 |
Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di lotta all’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e del Nord, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
11 febbraio 2011 |
||
ZW – Zimbabwe |
ZW-0 |
Tutto il paese |
— |
||||
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell’Unione con paesi terzi. (2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali). (3) Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali). (4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite. (5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. * = Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). — = Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese). 1: Restrizioni per la categoria Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine). |
PARTE 2
Modelli di certificati veterinari
Modelli
«BOV» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci). |
«OVI» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus). |
«POR» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di suini domestici (Sus scrofa). |
«EQU» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci). |
«RUF» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. |
«RUW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. |
«SUF» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi. |
«SUW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi. |
«EQW» |
: |
modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra). |
GS (garanzie supplementari)
«A» |
: |
garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.7.) e RUW (punto II.2.4.). |
«C» |
: |
garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario SUW (punto II.2.3 B). |
«D» |
: |
garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario POR (punto II.2.3 d). |
«E» |
: |
garanzie relative al test per la tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato veterinario BOV (punto II.2.4 d). |
«F» |
: |
garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati veterinari BOV (punto II.2.6.), OVI (punto II.2.6.), RUF (punto II.2.6.) e RUW (punto II.2.7.). |
«G» |
: |
garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla malattia del dimagrimento cronico di cui ai modelli dei certificati veterinari RUF (punto II.1.7.) e RUW (punto II.1.8.). |
«H» |
: |
garanzie supplementari prescritte per il Brasile. Per quanto riguarda i programmi di vaccinazione, dato che lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni ottenute da animali originari di tale Stato e ivi macellati. |
«J» |
: |
garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dalle aziende ai macelli e atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta (compresi i mercati) prima del loro trasporto al macello. |
Modello BOV
Modello OVI
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
PARTE 1
Elenchi di paesi terzi, territori o loro parti
SEZIONE 1
Parti di paesi terzi o territori di cui all'articolo 7, paragrafo 2
Paese/territorio |
Codice della parte del paese/territorio |
Descrizione della parte del paese/territorio |
US – Stati Uniti |
US-A |
Stato delle Hawaii (1) |
(1) Sospeso a decorrere dal 5 maggio 2010. |
PARTE 2
Tabelle degli animali e corrispondenti modelli dei certificati veterinari
Tabella 1 |
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«QUE» Modello di certificato veterinario per partite di api regine e bombi regine (Apis mellifera e Bombus spp.); «BEE» Modello di certificato veterinario per partite di colonie di bombi (Bombus spp.). |
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Ordine |
Famiglia |
Genere/specie |
Imenotteri |
Apidi |
Apis mellifera, Bombus spp. |
ALLEGATO V
Note esplicative per la compilazione dei certificati veterinari
(di cui all'articolo 18)
a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati I, II e IV, parte 2, e nell'allegato III, secondo lo schema corrispondente agli animali vivi/alle carni fresche in questione.
Essi devono contenere, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.
Se lo Stato membro di destinazione impone per gli animali vivi/le carni fresche in questione eventuali ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato veterinario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.
b) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.
c) Per gli animali vivi/le carni fresche esportati da un territorio o dai territori dello stesso paese esportatore di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1 degli allegati I, II o IV, spediti verso la stessa destinazione e trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, deve essere presentato un unico e distinto certificato.
d) L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
e) Il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
f) Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato veterinario), si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.
g) Se il certificato, compresi gli elenchi supplementari di cui alla lettera f), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine in basso e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato veterinario. Quando si tratta di animali vivi, il certificato deve essere compilato e firmato nelle 24 ore precedenti il carico della partita destinata a essere introdotta nell'Unione. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE ( 37 ).
La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.
ALLEGATO VI
PARTE 1
Tabella 1 |
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"RUM-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. |
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Ordine |
Famiglia |
Genere/specie |
Artiodattili |
Antilocapridi |
Antilocapra sp. |
Bovidi |
Addax sp., Aepyceros sp., Alcelaphus sp., Ammodorcas sp., Ammotragus sp., Antidorcas sp., Antilope sp., Bison sp., Bos sp. (compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus sp., Bubalus sp. (compreso Anoa), Budorcas sp., Capra sp., Cephalophus sp., Connochaetes sp., Damaliscus sp. (compreso Beatragus), Dorcatragus sp., Gazella sp., Hemitragus sp., Hippotragus sp., Kobus sp., Litocranius sp., Madoqua sp., Naemorhedus sp. (compreso Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus sp., Oreamnos sp., Oreotragus sp., Oryx sp., Ourebia sp., Ovibos sp., Ovis sp., Patholops sp., Pelea sp., Procapra sp., Pseudois sp., Pseudoryx sp., Raphicerus sp., Redunca sp., Rupicapra sp., Saiga sp., Sigmoceros-Alecelaphus sp., Sylvicapra sp., Syncerus sp., Taurotragus sp., Tetracerus sp., Tragelaphus sp. (compreso Boocerus). |
|
Camelidi |
Camelus spp., Lama sp., Vicugna sp. |
|
Cervidi |
Alces sp., Axis-Hyelaphus sp., Blastocerus sp., Capreolus sp., Cervus-Rucervus sp., Dama sp., Elaphurus sp., Hippocamelus sp., Hydropotes sp., Mazama sp., Megamuntiacus sp., Muntiacus sp., Odocoileus sp., Ozotoceros sp., Pudu sp., Rangifer sp. |
|
Giraffidi |
Giraffa sp., Okapia sp. |
|
Moschidi |
Moschus sp. |
|
Tragulidi |
Hyemoschus sp., Tragulus-Moschiola sp. |
Tabella 2 |
||
"SUI-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. |
||
Ordine |
Famiglia |
Genere/specie |
Artiodattili |
Suidi |
Babyrousa sp., Hylochoerus sp., Phacochoerus sp., Potamochoerus sp., Sus sp. |
Taiassuidi |
Catagonus sp., Pecari-Tayassu sp. |
|
Ippopotamidi |
Hexaprotodon-Choeropsis sp., Hippopotamus sp. |
Tabella 3 |
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"TRE-A": Modello di certificato veterinario per animali delle specie qui di seguito menzionate, provenienti da un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto o destinati a tali organismi, istituti o centri. |
||
Ordine |
Famiglia |
Genere/specie |
Perissodattili |
Tapiridi |
Tapirus sp. |
Rinocerontidi |
Ceratotherium sp., Dicerorhinus sp., Diceros sp., Rhinoceros sp. |
|
Proboscidati |
Elefantidi |
Elephas sp., Loxodonta sp. |
PARTE 2
PARTE 3
Prescrizioni relative a organismi, istituti o centri di paesi terzi
L'organismo, istituto o centro in un paese terzo deve:
a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;
b) possedere mezzi adeguati a catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché strutture adeguate di quarantena e disporre di procedure operative standardizzate riconosciute per gestire gli animali di origine ignota;
c) possedere una struttura protetta dai vettori di infezione conforme a quanto di seguito elencato:
i) è dotata di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;
ii) le aperture della struttura protetta dai vettori di infezione sono schermate con maglie di calibro opportuno, impregnate con un insetticida omologato a intervalli regolari, secondo le istruzioni del produttore;
iii) la lotta ai vettori e la relativa vigilanza vanno effettuati all'interno e nei pressi della struttura protetta dai vettori di infezione;
iv) si adottano misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori di infezione in prossimità della struttura;
v) sono in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di riserva e di allarme, da seguire nella gestione della struttura protetta dai vettori e per il trasporto degli animali da tale struttura al luogo di carico;
d) custodire per almeno dieci anni la documentazione aggiornata, che riporta:
i) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi di ogni specie presenti;
ii) il numero e l'identità (età, sesso, specie e identificazione individuale, se pertinente) dei capi in ingresso e in uscita, unitamente a informazioni sulla loro origine e destinazione, sui mezzi di trasporto e sulla situazione sanitaria di tali capi;
iii) i risultati delle analisi eseguiti su campioni di sangue e qualsiasi altra indagine diagnostica eseguita sugli animali in loco;
iv) i casi di malattia e l'eventuale terapia praticata;
v) i risultati degli esami post mortem degli animali deceduti in loco, compresi gli animali nati morti;
vi) le osservazioni registrate durante tutti i periodi di isolamento o di quarantena;
e) almeno per i tre anni immediatamente precedenti, essere stato indenne dalle malattie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o indicate nei certificati veterinari previsti per le specie in questione contenuti nell'allegato VI, parte 2, del presente regolamento, come dimostrato dalla documentazione conservata a norma della lettera d) e dai risultati delle indagini cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in loco;
f) avere accordi con un laboratorio ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente per lo svolgimento degli esami post mortem o disporre di locali atti all'uopo dove questi esami possano essere effettuati sotto l'autorità del veterinario riconosciuto;
g) garantire lo smaltimento delle carcasse degli animali morti di malattia o soppressi per eutanasia;
h) assicurarsi per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di quest'ultima, il quale deve eseguire almeno i compiti di seguito elencati:
i) garantire l'attuazione nell'organismo, istituto o centro in questione di adeguate misure di sorveglianza sulle malattie e di lotta alle stesse. Tali misure devono essere approvate dall'autorità competente del paese terzo, territorio o sua parte, dove è sito l'organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto, tenuto debito conto della situazione epidemiologica e devono comprendere almeno quanto segue:
— un piano annuale di sorveglianza delle malattie, comprensivo di adeguate misure di lotta contro le zoonosi degli animali presenti in loco;
— esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili e zoonosi;
— vaccinazione contro malattie infettive e zoonosi degli animali che vi sono soggetti;
ii) garantire che eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo tale da far supporre che gli animali abbiano contratto una o più tra le malattie di cui agli allegati A e B della direttiva 92/65/CEE, o tra quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, siano notificate quanto prima all'autorità competente se la malattia in questione è soggetta a obbligo di denuncia nel paese terzo, territorio o sua parte, in questione;
iii) garantire che gli animali in arrivo siano stati sottoposti alla necessaria quarantena in applicazione delle istruzioni emesse dall'autorità competente;
iv) garantire l'osservanza delle prescrizioni di polizia sanitaria a cui gli animali sono soggetti ai fini dell'introduzione nell'Unione.
PARTE 4
Condizioni relative al riconoscimento di organismi, istituti o centri di paesi terzi
1. Il riconoscimento deve essere concesso solo agli organismi, istituti o centri conformi a quanto prescritto nella parte 3.
2. Ogni qualvolta è prescritta la protezione da vettori d'infezione, una struttura ottiene il riconoscimento come struttura protetta dai vettori solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3, lettera c). Ai fini del riconoscimento l'autorità competente verifica almeno 3 volte, durante il periodo di protezione prescritto (all'inizio, durante e alla fine del periodo), l'efficacia delle misure di protezione attuate mediante una trappola per vettori posta all'interno della struttura.
3. Ad ogni organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto deve essere attribuito un numero di riconoscimento.
4. Il riconoscimento resta in vigore solo fino a quando continuano ad essere soddisfatte le condizioni seguenti:
i locali sono soggetti al controllo di un veterinario ufficiale, che deve eseguire almeno i compiti di seguito indicati:
i) ispezionare i locali dell'organismo, istituto o centro almeno una volta all'anno;
ii) sottoporre a verifica l'attività esperita dal veterinario di cui alla parte 3, lettera h), e l'attuazione del piano annuale di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera h), punto i), primo trattino;
iii) garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle parti 3 e 4;
iv) verificare:
— la conformità ai requisiti di polizia sanitaria obbligatori per gli animali ai fini dell'introduzione nell'Unione;
— che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali non abbiano rilevato alcun caso delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento.
5. Il riconoscimento deve essere revocato se l'autorità competente rileva che non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla parte 3.
6. Quando viene notificata la sospetta presenza di una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 92/65/CEE, o di quelle indicate nei certificati veterinari previsti per la specie pertinente, di cui all'allegato VI, parte 2 del presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento dell'organismo, istituto o centro fino a che il sospetto venga ufficialmente dissipato. In funzione della malattia sospettata e del rischio di trasmissione, la sospensione può applicarsi all'intero organismo, istituto o centro, o solo a determinate categorie di animali soggetti a tale malattia. L'autorità competente deve garantire l'adozione dei provvedimenti necessari per confermare o eliminare tale sospetto e per prevenire qualsiasi diffusione della malattia.
7. Se il sospetto di una malattia tra quelle di cui al punto 6 viene confermato è obbligatoria la revoca del riconoscimento ufficiale dell'organismo, istituto o centro.
8. In caso di revoca del riconoscimento ufficiale di un organismo, istituto o centro, tale riconoscimento può essere ripristinato solo alle condizioni seguenti:
a) che la malattia e la fonte d'infezione siano stati eradicati nei locali dell'organismo, istituto o centro in questione;
b) che i locali dell'organismo, istituto o centro in questione siano stati adeguatamente puliti e disinfettati;
c) che l'organismo, istituto o centro in questione si conformi a quanto prescritto dalla parte 3, lettere da a) a d), f), g) e h).
9. L'autorità competente che aveva concesso il riconoscimento ufficiale all'organismo, istituto o centro informa della sospensione, revoca o ripristino del riconoscimento gli Stati membri che hanno iscritto l'organismo, istituto o centro in questione negli elenchi di organismi ufficialmente riconosciuti.
( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
( 2 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
( 3 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
( 4 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
( 7 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
( 8 ) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
( 9 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
( 10 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.
( 11 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
( 12 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
( 13 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
( 14 ) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.
( 15 ) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
( 16 ) GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26.
( 17 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
( 18 ) GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1.
( 19 ) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
( 20 ) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
( 21 ) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.
( 22 ) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.
( 23 ) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.
( 24 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
( 25 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
( 26 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
( 27 ) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
( 28 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
( 29 ) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
( 30 ) Cancellare il paese non pertinente.
( 31 ) Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
( 32 ) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.
( 33 ) GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.
( 34 ) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 22.
( 35 ) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.
( 36 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
( 37 ) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.