2010R0007 — IT — 01.01.2011 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009 (GU L 003, 7.1.2010, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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REGOLAMENTO (UE) N. 565/2010 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2010 |
L 163 |
2 |
30.6.2010 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2010 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2010 |
L 347 |
1 |
31.12.2010 |
REGOLAMENTO (UE) N. 7/2010 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La produzione nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione. L’approvvigionamento dell'Unione dei prodotti in questione dipende pertanto in misura non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari dell'Unione a dazi preferenziali per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né di impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione dell'Unione. |
(2) |
Occorre garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione a detti contingenti, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 ), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote e segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema. |
(4) |
I volumi dei contingenti sono generalmente espressi in tonnellate. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente tariffario autonomo il volume contingentale è fissato in un’altra unità di misura. Ove la nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 ), non preveda un’unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si indichi il quantitativo esatto dei prodotti importati nella dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l’unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell’allegato del presente regolamento. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2505/96, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali ( 3 ), è stato modificato più volte. A fini di trasparenza è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo interamente. |
(6) |
Le misure necessarie all’adozione delle modifiche del presente regolamento derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ). |
(7) |
Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell’ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica in riferimento ad un prodotto indicato nel presente regolamento il cui volume contingentale sia espresso in un’unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e diverso dal valore, per i prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio non prevede un’unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella «Casella n. 41: Unità supplementari» di detta dichiarazione, utilizzando l’unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Le modifiche e gli adattamenti tecnici derivanti dalle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC sono adottati conformemente alla procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 6
Il regolamento (CE) n. 2505/96 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2849 |
ex071080 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
09.2913 |
ex240110 35 |
91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
ex240110 70 |
10 |
|||||
ex240110 95 |
11 |
|||||
ex240110 95 |
21 |
|||||
ex240110 95 |
91 |
|||||
ex240120 35 |
91 |
|||||
ex240120 70 |
10 |
|||||
ex240120 95 |
11 |
|||||
ex240120 95 |
21 |
|||||
ex240120 95 |
91 |
|||||
09.2841 |
ex271290 99 |
10 |
Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
09.2703 |
ex282530 00 |
10 |
Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) |
1.1.-31.12. |
13 000 tonnellate |
0 % |
09.2806 |
ex282590 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
09.2837 |
ex290349 80 |
10 |
Bromoclorometano |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
09.2933 |
ex290369 90 |
30 |
1,3-Diclorobenzene |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
09.2950 |
ex290559 98 |
10 |
2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
09.2851 |
ex290712 00 |
10 |
o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
09.2767 |
ex291090 00 |
80 |
Ossido di allile e glicidile |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
09.2624 |
2912 42 00 |
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
|
(3)09.2638 |
2915 21 00 |
10 |
Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più |
1.1.-31.12. |
500 000 tonnellate |
0 % |
09.2972 |
2915 24 00 |
Anidride acetica |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
|
09.2769 |
ex291713 90 |
10 |
Sebacato di dimetile |
1.1.-31.12. |
1 300 tonnellate |
0 % |
09.2634 |
ex291719 90 |
40 |
Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.1.-31.12. |
4 600 tonnellate |
0 % |
09.2808 |
ex291822 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
09.2975 |
ex291830 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
09.2632 |
ex292122 00 |
10 |
Esametilendiammina |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
09.2602 |
ex292151 19 |
10 |
o-Fenilendiammina |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
09.2977 |
2926 10 00 |
Acrilonitrile |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnellate |
0 % |
|
09.2917 |
ex293090 13 |
90 |
Cistina |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
09.2603 |
ex293090 99 |
79 |
Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
09.2810 |
2932 11 00 |
Tetraidrofurano |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
|
09.2955 |
ex293219 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
09.2812 |
ex293229 85 |
77 |
Esan-6-olide |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
09.2615 |
ex293499 90 |
70 |
Acido ribonucleico |
1.1.-31.12. |
110 tonnellate |
0 % |
09.2945 |
ex294000 00 |
20 |
D-Xilosio |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
09.2908 |
ex380400 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
09.2889 |
3805 10 90 |
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
|
09.2935 |
ex380610 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
09.2814 |
ex381590 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
2 200 tonnellate |
0 % |
09.2829 |
ex382490 97 |
19 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — e — punto di fusione non inferiore a 100 °C |
1.1.-31.12. |
1 600 tonnellate |
0 % |
09.2986 |
ex382490 97 |
76 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) |
1.1.-31.12. |
14 315 tonnellate |
0 % |
09.2907 |
ex382490 97 |
86 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
09.2140 |
ex382490 97 |
98 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine |
1.1.-31.12. |
4 500 tonnellate |
0 % |
09.2992 |
ex390230 00 |
93 |
Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
(3)09.2947 |
ex390469 80 |
95 |
Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1) |
1.1.-31.12. |
1 300 tonnellate |
0 % |
(3)09.2639 |
3905 30 00 |
Poli(alcole vinilico) |
1.1.-31.12. |
18 000 tonnellate |
0 % |
|
(3)09.2640 |
ex390599 90 |
91 |
Butirrale di polivinile |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnellate |
0 % |
09.2616 |
ex391000 00 |
30 |
Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) |
1.1.-31.12. |
1 300 tonnellate |
0 % |
(3)09.2816 |
ex391211 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
58 500 tonnellate |
0 % |
(3)09.2641 |
ex391390 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000 |
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 % |
09.2813 |
ex392091 00 |
94 |
Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante |
1.1.-31.12. |
2 000 000 m2 |
0 % |
09.2818 |
ex690290 00 |
10 |
Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e — che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C, |
1.1.-31.12. |
75 tonnellate |
0 % |
09.2815 |
ex690919 00 |
70 |
Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm2 della sezione trasversale |
1.1.-31.12. |
380 000 unità |
0 % |
09.2628 |
ex701952 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso |
1.1.-31.12. |
350 000 m2 |
0 % |
09.2799 |
ex720249 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
09.2629 |
ex761699 90 |
85 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
240 000 unità |
0 % |
(3)09.2636 |
ex841182 80 |
20 |
Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 % |
1.1.-31.12. |
10 unità |
0 % |
09.2763 |
ex850140 80 |
30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 unità |
0 % |
(3)09.2642 |
ex850140 80 |
40 |
Unità costitutita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1) |
1.1.-31.12. |
120 000 unità |
0 % |
(3)09.2633 |
ex850440 82 |
20 |
Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) |
1.1.-31.12. |
4 500 000 unità |
0 % |
(3)09.2643 |
ex850440 82 |
30 |
Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci e 8521 e 8528 (1) |
1.1.-31.12. |
1 038 000 unità |
0 % |
09.2620 |
ex852691 20 |
20 |
Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione |
1.1.-31.12. |
3 000 000 unità |
0 % |
09.2003 |
ex854370 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 × 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 unità |
0 % |
(3)09.2635 |
ex900110 90 |
20 |
Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) |
1.1.-31.12. |
2 600 000 km |
0 % |
09.2631 |
ex900190 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 unità |
0 % |
(1) L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione degli stessi sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni UE in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)] (2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. (3) Posizione nuova o modificata. |
( 1 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 2 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
( 3 ) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.
( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.