02010Q0423(01) — IT — 14.12.2020 — 001.001
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA (GU L 103 del 23.4.2010, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE n. 19-2020 DELLA CORTE DEI CONTI del 14 dicembre 2020 |
L 434 |
66 |
23.12.2020 |
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA
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INDICE |
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ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE |
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CAPITOLO I |
LA CORTE |
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Articolo 1 |
Collegialità |
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SEZIONE 1 |
I MEMBRI |
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Articolo 2 |
Decorrenza del mandato |
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Articolo 3 |
Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri |
|
Articolo 4 |
Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi |
|
Articolo 5 |
Ordine di precedenza |
|
Articolo 6 |
Interim dei membri |
|
SEZIONE 2 |
IL PRESIDENTE |
|
Articolo 7 |
Elezione del presidente |
|
Articolo 8 |
Interim del presidente |
|
Articolo 9 |
Funzioni del presidente |
|
SEZIONE 3 |
SEZIONI E COMITATI |
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Articolo 10 |
Istituzione delle sezioni |
|
Articolo 11 |
Competenze delle sezioni |
|
Articolo 12 |
Comitati |
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SEZIONE 4 |
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Articolo 13 |
Il Segretario generale |
|
CAPITOLO II |
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA CORTE |
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Articolo 14 |
Deleghe |
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Articolo 15 |
Funzioni di ordinatore |
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Articolo 16 |
Struttura organizzativa della Corte |
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FUNZIONAMENTO DELLA CORTE |
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CAPITOLO I |
RIUNIONI DELLA CORTE E DELLE SEZIONI |
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SEZIONE 1 |
LA CORTE |
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Articolo 17 |
Calendario delle sedute |
|
Articolo 18 |
Fissazione dell’ordine del giorno |
|
Articolo 19 |
Deliberazioni |
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Articolo 20 |
Presidenza delle sedute |
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Articolo 21 |
Quorum |
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Articolo 22 |
Carattere pubblico delle sedute |
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Articolo 23 |
Verbali delle sedute |
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SEZIONE 2 |
LE SEZIONI |
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Articolo 24 |
Sedute delle sezioni |
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CAPITOLO II |
DECISIONI DELLA CORTE, DELLE SEZIONI E DEI COMITATI |
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Articolo 25 |
Decisioni della Corte |
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Articolo 26 |
Decisioni delle sezioni |
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Articolo 27 |
Decisioni dei comitati |
|
Articolo 28 |
Regime linguistico e autenticazione |
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Articolo 29 |
Trasmissione e pubblicazione |
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CAPITOLO III |
CONTROLLI E PREPARAZIONE DI RELAZIONI, PARERI, OSSERVAZIONI E DICHIARAZIONI DI AFFIDABILITÀ |
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Articolo 30 |
Modalità di svolgimento dei controlli |
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Articolo 31 |
Membro relatore |
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DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI |
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Articolo 32 |
Elementi espressi in frazioni |
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Articolo 33 |
Espressione specifica del genere |
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Articolo 34 |
Modalità di applicazione |
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Articolo 35 |
Accesso ai documenti |
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Articolo 36 |
Entrata in vigore |
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Articolo 37 |
Pubblicazione |
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
CAPITOLO I
La corte
Articolo 1
Collegialità
La Corte è un organo collegiale e agisce come tale in conformità delle disposizioni dei trattati e del regolamento finanziario e secondo le modalità del presente regolamento interno.
Articolo 2
Decorrenza del mandato
La durata del mandato dei membri della Corte decorre dalla data a tale effetto stabilita nell’atto di nomina o, qualora non sia precisata, dalla data di adozione dell’atto stesso.
Articolo 3
Obblighi ed esercizio delle funzioni dei membri
I membri esercitano le loro funzioni conformemente all’articolo 286, paragrafi 1, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 4
Dimissioni d’ufficio e decadenza dal diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi
Articolo 5
Ordine di precedenza
Articolo 6
Interim dei membri
Articolo 7
Elezione del presidente
Articolo 8
Interim del presidente
Articolo 9
Funzioni del presidente
Il presidente:
convoca e presiede le riunioni del Collegio e assicura il regolare svolgimento dei dibattiti;
vigila sull’esecuzione delle decisioni della Corte;
sovrintende al buon funzionamento dei servizi ed alla buona gestione delle varie attività della Corte;
designa l’agente incaricato di rappresentare la Corte in tutte le procedure di contenzioso in cui sia implicata la Corte;
rappresenta la Corte nelle relazioni con l’esterno e, in particolare, nelle relazioni con l’autorità competente per il discarico, con le altre istituzioni dell'Unione e con gli organi di controllo degli Stati membri.
Articolo 10
Istituzione delle sezioni
Articolo 11
Competenze delle sezioni
Articolo 12
Comitati
Articolo 13
Il Segretario generale
CAPITOLO II
Esercizio delle funzioni della corte
Articolo 14
Deleghe
Articolo 15
Funzioni di ordinatore
Articolo 16
La struttura organizzativa della Corte
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
CAPITOLO I
Riunioni della corte e delle sezioni
Articolo 17
Calendario delle sedute
Articolo 18
Fissazione dell’ordine del giorno
I termini per la comunicazione dell’ordine del giorno e dei documenti ad esso relativi sono stabiliti nelle modalità di applicazione.
Articolo 19
Deliberazioni
Articolo 20
Presidenza delle sedute
Le sedute della Corte sono presiedute dal presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente, sono presiedute dal membro che sostituisce ad interim il presidente ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 21
Quorum
Il quorum dei membri presenti necessario per deliberare è fissato a due terzi dei membri.
Articolo 22
Carattere pubblico delle sedute
Le sedute della Corte non sono pubbliche, salvo decisione diversa della Corte.
Articolo 23
Verbali delle sedute
Per ciascuna seduta della Corte viene redatto un verbale.
Articolo 24
Sedute delle sezioni
Salvo altrimenti indicato nelle modalità di applicazione, alle sedute delle sezioni si applicano le disposizioni della sezione 1.
CAPITOLO II
Decisioni della corte, delle sezioni e dei comitati
Articolo 25
Decisioni della Corte
Articolo 26
Decisioni delle sezioni
Articolo 27
Decisioni dei comitati
Salvo indicazione diversa nelle modalità di applicazione, le disposizioni dell’articolo 26 si applicano alla procedura per l’adozione delle decisioni da parte dei comitati.
Articolo 28
Regime linguistico e autenticazione
Articolo 29
Trasmissione e pubblicazione
Conformemente ai trattati e, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 287, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatte salve le disposizioni applicabili del regolamento finanziario, le norme relative alla trasmissione e alla pubblicazione delle relazioni della Corte, nonché dei pareri, delle osservazioni, delle dichiarazioni di affidabilità e di altre decisioni, sono stabilite nelle modalità di applicazione.
CAPITOLO III
Controlli e preparazione di relazioni, pareri, osservazioni e dichiarazioni di affidabilità
Articolo 30
Modalità di svolgimento dei controlli
Articolo 31
Membro relatore
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 32
Elementi espressi in frazioni
Ai fini del presente regolamento interno, la determinazione di un numero espresso mediante frazione si ottiene mediante arrotondamento all’unità superiore.
Articolo 33
Espressione specifica del genere
L’indicazione specifica del genere nel testo del presente regolamento interno va intesa come applicabile sia al genere femminile che maschile.
Articolo 34
Modalità di applicazione
Articolo 35
Accesso ai documenti
Conformemente ai principi di trasparenza e di buona amministrazione e fatti salvi l’articolo 143, paragrafo 2, e l’articolo 144, paragrafo 1 del regolamento finanziario, ogni cittadino dell’Unione e ogni persona fisica o giuridica residente o avente sede in uno Stato membro ha diritto di accesso ai documenti della Corte alle condizioni di cui alla decisione recante la regolamentazione interna sul trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la Corte.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento interno abroga e sostituisce quello adottato dalla Corte l'8 dicembre 2004.
Esso entra in vigore il 1o giugno 2010.
Articolo 37
Pubblicazione
Il presente regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.