02010D0638 — IT — 29.11.2023 — 017.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10) |
Modificata da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
L 76 |
59 |
22.3.2011 |
||
|
L 281 |
28 |
28.10.2011 |
||
|
L 74 |
8 |
14.3.2012 |
||
|
L 299 |
45 |
27.10.2012 |
||
|
L 280 |
25 |
22.10.2013 |
||
|
L 111 |
83 |
15.4.2014 |
||
|
L 301 |
33 |
21.10.2014 |
||
|
DECISIONE (PESC) 2015/1923 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015 |
L 281 |
9 |
27.10.2015 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2016/1839 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2016 |
L 280 |
32 |
18.10.2016 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2017/1934 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2017 |
L 273 |
10 |
24.10.2017 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2018/1611 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2018 |
L 268 |
47 |
26.10.2018 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2019/1790 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2019 |
L 272 |
152 |
25.10.2019 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2020/1556 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2020 |
L 355 |
3 |
26.10.2020 |
|
|
L 283 |
18 |
6.8.2021 |
||
|
DECISIONE (PESC) 2021/1867 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2021 |
L 377 |
34 |
25.10.2021 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2022/2052 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2022 |
L 275 |
74 |
25.10.2022 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2023/2227 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2023 |
L |
1 |
24.10.2023 |
|
|
DECISIONE (PESC) 2023/2686 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2023 |
L |
1 |
28.11.2023 |
|
DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2010
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea
▼M6 —————
Articolo 3
Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
Articolo 4
Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati inseriti nell'allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla posizione comune 2009/788/PESC,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
Articolo 5
Articolo 5 bis
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato;
per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato.
Articolo 6
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 7
La posizione comune 2009/788/PESC è abrogata.
Articolo 8
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
|
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
|
1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
Data di nascita: 1.1.1964 o 29.12.1968 N. di passaporto: R0001318 Sesso: maschile Indirizzo: Ouagadougou (Burkina Faso) Funzione o professione: ex militare e capo della giunta militare del CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement) |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
|
2. |
Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA Pseudonimo: Moussa Thiegboro CAMARA |
Data di nascita: 1.1.1968 N. di passaporto: 7190 Sesso: maschile Funzione o professione: segretario generale, presidenza della Repubblica di Guinea |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
|
3. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Data di nascita: 26.2.1957 N. di passaporto: 13683 Sesso: maschile Funzione o professione: medico militare |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
|
4. |
Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sesso: maschile Indirizzo: Conakry (Repubblica di Guinea) Funzione o professione: ex militare Altre informazioni: in stato di detenzione |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
|
5. |
Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Data di nascita: 1.1.1960 Sesso: maschile Funzione o professione: ministro incaricato della sicurezza del presidente |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).