2010D0565 — IT — 01.07.2015 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE 2010/565/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2010

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

(GU L 248 dell'22.9.2010, pag. 59)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

DECISIONE 2011/538/PESC DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2011

  L 236

10

13.9.2011

►M2

DECISIONE 2012/515/PESC DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2012

  L 257

18

25.9.2012

►M3

DECISIONE 2013/468/PESC DEL CONSIGLIO del 23 settembre 2013

  L 252

29

24.9.2013

►M4

DECISIONE 2014/674/PESC DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2014

  L 282

24

26.9.2014

►M5

DECISIONE (PESC) 2015/883 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2015

  L 143

14

9.6.2015




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DECISIONE 2010/565/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2010

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'azione comune 2005/355/PESC ( 1 ), dal 2 maggio 2005 l'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Il mandato attuale della missione è definito dall’azione comune 2007/406/PESC ( 2 ) e scade il 30 settembre 2010.

(2)

Il segretario generale/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha indirizzato al presidente della RDC una lettera in data 27 luglio 2009 in cui manifesta il rinnovato impegno dell'UE. A seguito di tale lettera, il mandato della missione è stato adattato a decorrere dal 1o ottobre 2009. Detta lettera è stata trasposta dalle autorità congolesi in un programma d'azione che è stato firmato il 21 gennaio 2010 dal ministro della difesa e degli ex combattenti e dal capo della missione EUSEC RD Congo.

(3)

In seguito alla ratifica nel 2005 della Costituzione della terza Repubblica congolese, le elezioni del 2006 nella RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza, l'elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia. L'elaborazione di un piano di riforma delle forze armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC) scaglionato in tre fasi dal 2009 al 2025, approvato dal presidente della Repubblica alla fine del maggio 2009 e presentato ai rappresentanti della comunità internazionale il 26 gennaio 2010, nonché l'assunzione del ruolo di coordinamento delle azioni dei diversi attori a sostegno della riforma del settore della sicurezza (SSR) testimoniano l'interesse delle autorità congolesi per l'attuazione a livello operativo del processo di SSR nella RDC.

(4)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno al processo di transizione e alla SSR in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nella RDC la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) focalizzata sul mantenimento della pace nell'est del paese e sul consolidamento della pace nell'intero paese. Il 28 maggio 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1925 (2010) che proroga il mandato della MONUC sino al 30 giugno 2010, la quale diventa a decorrere dal 1o luglio 2010 la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella RDC (MONUSCO), e consente il proprio sostegno, in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali, all'azione svolta dalle autorità congolesi per rafforzare e riformare le istituzioni di sicurezza.

(5)

L'UE ha apportato un sostegno costante alla SSR nella RDC, uno degli elementi di un impegno più generale dell'UE inteso a sostenere lo sviluppo e la democrazia nella regione dei Grandi Laghi in Africa, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.

(6)

Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/329/PESC, che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della SSR e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) ( 3 ) per un periodo aggiuntivo tre mesi.

(7)

Per rafforzare il coordinamento, la coerenza e la complementarità delle attività dell'UE nella RDC traendo il massimo beneficio dal nuovo paesaggio istituzionale europeo, occorrerebbe potenziare il coordinamento dell'impegno dell'UE tra le due missioni, tra gli attori europei nella RDC nonché tra Bruxelles e Kinshasa.

(8)

L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/440/PESC ( 4 ), che proroga il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa.

(9)

Il 29 luglio 2010 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione delle crisi relativamente all'impegno delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella RDC.

(10)

Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipassero al progetto, conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(11)

L'attuale situazione della sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza a livello internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a rinsaldare la stabilità nella regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Missione

1.  L'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (in prosieguo: l'«EUSEC RD Congo»o la «missione»), al fine di assistere le autorità congolesi nell'istituzione di un apparato di difesa in grado di garantire la sicurezza dei congolesi rispettando le norme democratiche, i diritti umani e lo Stato di diritto, i principi di buona gestione degli affari pubblici e di trasparenza.

2.  La missione opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

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Articolo 2

Mandato

Al fine di consolidare i risultati conseguiti dall'EUSEC RD Congo e predisporre la transizione verso le FARDC una volta portato a termine l'impegno della politica di sicurezza e di difesa comune, l'EUSEC RD Congo:

 continua ad attuare e a monitorare la riforma delle FARDC mantenendo la fornitura della consulenza strategica, anche presso l'ispettorato generale, tenendo conto dei diritti umani e dell'integrazione di genere, assicurando nel contempo uno stretto coordinamento con gli attori pertinenti per il processo di transizione e il passaggio delle consegne;

 lavora con le autorità militari verso la sostenibilità del sistema di formazione militare, concentrandosi sulle scuole per ufficiali e sottufficiali, preparando nel contempo il processo di transizione e il passaggio delle consegne.

Per conseguire i suoi obiettivi l'EUSEC RD Congo opera conformemente ai parametri definiti nel concetto di gestione della crisi e nel piano della missione.

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Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

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1.  L'EUSEC RD Congo è strutturata in base ai suoi documenti di pianificazione.

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2.  L'area di schieramento principale è Kinshasa. Distacchi di consiglieri potrebbero altresì essere effettuati nelle regioni militari dell'est della RDC. Potrebbero risultare necessari spostamenti di esperti e la loro presenza temporanea nelle regioni militari, su istruzione del capomissione.

Articolo 4

Pianificazione

Il capomissione redige un piano di attuazione della missione (OPLAN), per sottoporlo all’approvazione del Consiglio. È assistito in questo compito dai servizi posti sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 5

Capomissione

1.  Il capomissione assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

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1 bis.  Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

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2.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al capomissione il controllo operativo (OPCON) del proprio personale.

3.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali o dall'istituzione dell'UE interessata.

▼M4 —————

▼M3 —————

▼M1

6.  Il capomissione collabora strettamente, nella sua sfera di competenza, con il capodelegazione dell'UE e i capimissione degli Stati membri presenti a Kinshasa.

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Articolo 6

Personale

1.  Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.  La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.  Gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro competente o dell'istituzione dell'UE competente, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.  La missione dispone di una catena di comando unificata.

2.  Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

3.  Il capomissione riferisce all'AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.  Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'AR.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente, tramite l'AR, relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

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Articolo 8 bis

Disposizioni giuridiche

L’EUSEC RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.

▼M4

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

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1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 2 700 000 EUR.

▼M4

2.  Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUSEC RD Congo è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUSEC RD Congo. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUSEC RD Congo.

3.  L'EUSEC RD Congo è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione.

4.  Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUSEC RD Congo e del suo personale, l'EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

5.  L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell'EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

6.  Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

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Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.  Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi a proporre un contributo alla missione, a condizione che questi sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.  Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.  Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.  Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, se necessario, delle disposizioni tecniche aggiuntive. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 11

Attuazione e coerenza della risposta dell'UE

1.  L'AR assicura l'attuazione della presente decisione e vigila altresì sulla sua coerenza con l'azione esterna dell'UE nel suo insieme, nonché con i programmi di sviluppo dell'UE.

2.  Il capomissione assiste l'AR nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 12

Coordinamento

1.  Meccanismi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nella RDC sono posti in essere sia a Kinshasa sia a Bruxelles.

2.  Fatta salva la catena di comando, il capomissione dell'EUSEC RD Congo e il capomissione dell'EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni e stimolano le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della SSR nella RDC, come pure nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni, in particolare nei settori delle attività trasversali.

3.  Il capomissione garantisce che l'EUSEC RD Congo coordini strettamente l’azione a sostegno della riforma delle FARDC con il governo della RDC, le Nazioni Unite tramite la missione MONUSCO e gli Stati terzi impegnati nel settore della difesa del processo della SSR nella RDC.

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4.  Il capodelegazione dell'UE a Kinshasa fornisce, nel quadro generale definito dai documenti di pianificazione, orientamenti politici locali alla missione EUSEC RD Congo.

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5.  Il capodelegazione dell'UE e il capomissione dell'EUSEC RD Congo instaurano appropriati meccanismi d'informazione o di consultazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti politici che possono incidere sullo svolgimento della missione. Nello stesso spirito il capomissione dell'EUSEC RD Congo informa il capodelegazione dell'UE di qualsiasi contatto al suo livello che può avere un'incidenza di natura politica.

6.  Il capomissione dell'EUSEC RD Congo (o il suo rappresentante) opera altresì in veste di consigliere del capodelegazione in materia di difesa, fatte salve le catene di comando esistenti di ciascuno degli attori. In questo contesto è assicurato un collegamento permanente tra la missione e la delegazione dell'UE.

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Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

▼M4

1.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 5 )

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2.  L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite.

3.  Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE / EU RESTRICTED» prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 6 ).

▼M4

5.  L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità e/o al capomissione.

▼B

Articolo 14

Status del personale della missione

1.  Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

2.  Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

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3.  Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l’EUSEC RD Congo e i membri del personale interessati.

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Articolo 15

Sicurezza

1.  Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione EUSEC RD Congo.

2.  Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell'UE in materia di sicurezza del personale dell'UE schierato al di fuori del territorio dell'UE nel quadro di una missione operativa decisa in applicazione delle disposizioni del titolo V, capo 2, TUE e ai relativi documenti.

▼M2

3.  Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene altresì un rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

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4.  Una formazione conforme alle misure di sicurezza è effettuata per tutto il personale secondo l'OPLAN. Il responsabile della sicurezza della missione distribuisce periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 16

Revisione della missione

Sulla base di una relazione di valutazione elaborata a metà mandato dai servizi posti sotto l'autorità dell'AR e presentata al più tardi nel giugno 2011, il CPS rivolge raccomandazioni al Consiglio al fine di fare il punto sull'evoluzione della riforma delle FARDC e di valutare gli effetti della missione sull'attuazione di misure concrete a sostegno del piano di riforma delle FARDC. Tale valutazione si basa, tra l'altro, su indicatori relativi ai progressi compiuti e su indicatori operativi specifici definiti nell' OPLAN.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.

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Essa si applica fino al 30 giugno 2016.



( 1 ) Azione comune 2005/355/PESC del Consiglio, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20).

( 2 ) GU L 246 del 18.9.2009, pag. 33.

( 3 ) GU L 149 del 15.6.2010, pag. 11.

( 4 ) GU L 211 del 12.8.2010, pag. 20.

( 5 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

( 6 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).