2010D0279 — IT — 21.11.2016 — 007.001


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►B

DECISIONE 2010/279/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2010

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(GU L 123 dell'19.5.2010, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE 2011/298/PESC DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2011

  L 136

64

24.5.2011

 M2

DECISIONE 2011/473/PESC DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2011

  L 195

72

27.7.2011

 M3

DECISIONE 2012/391/PESC DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

  L 187

47

17.7.2012

►M4

DECISIONE 2013/240/PESC DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2013

  L 141

44

28.5.2013

►M5

DECISIONE 2014/922/PESC DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2014

  L 363

152

18.12.2014

 M6

DECISIONE (PESC) 2015/2336 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2015

  L 329

16

15.12.2015

►M7

DECISIONE (PESC) 2016/2040 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2016

  L 314

20

22.11.2016




▼B

DECISIONE 2010/279/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2010

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)



▼M7

Articolo 1

Missione

1.  La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN» o «missione»), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 15 settembre 2017.

2.  Fino al 31 dicembre 2016 l'EUPOL AFGHANISTAN opera conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2 e svolge i compiti di cui all'articolo 3.

3.  A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'EUPOL AFGHANISTAN provvede alla liquidazione della missione.

▼M5

Articolo 2

Obiettivi

L'EUPOL AFGHANISTAN sostiene le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne. L'EUPOL AFGHANISTAN opera a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.

▼B

Articolo 3

Compiti

▼M4

1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUPOL AFGHANISTAN:

▼M5

a) assiste il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

b) assiste il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;

▼M4

c) sostiene le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicura l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;

▼M5

d) migliora la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, inclusa la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO e altri contributori.

▼M4

Questi compiti saranno ulteriormente sviluppati nel piano operativo (OPLAN). La missione svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.

▼B

2.  L’EUPOL AFGHANISTAN è una missione senza compiti esecutivi.

▼M5 —————

▼M5

Articolo 4

Struttura della missione

1.  L'EUPOL AFGHANISTAN si comporrà di un comando avente sede a Kabul.

2.  L'EUPOL AFGHANISTAN è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

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Articolo 5

Comandante dell’operazione civile

1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2.  Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUPOL AFGHANISTAN.

3.  Il comandante dell’operazione civile assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l’altro le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.

5.  Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

6.  Se necessario, il comandante dell’operazione civile e rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1.  Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro.

▼M5

1 bis.  Il capomissione rappresenta l'EUPOL AFGHANISTAN per quanto di sua competenza. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUPOL AFGHANISTAN, sotto la sua responsabilità generale.

▼B

2.  Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell’operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.  Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell’operazione civile.

▼M5 —————

▼B

5.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’Unione interessata.

6.  Il capomissione rappresenta l’EUPOL AFGHANISTAN nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità della missione.

7.  Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

▼M5

8.  Il capomissione assicura che l'EUPOL AFGHANISTAN lavori a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan.

▼B

Articolo 7

Personale

▼M7

1.  Fino al 31 dicembre 2016, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura della missione di cui all'articolo 4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza all'obiettivo di procedere alla liquidazione della missione in modo rapido e ordinato.

▼B

2.  L’EUPOL AFGHANISTAN è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell’UE.

3.  Ciascuno Stato membro o istituzione dell’UE sostiene i costi connessi con ogni membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, diverse da quelle giornaliere, le indennità di sede disagiata e di rischio.

4.  L’EUPOL AFGHANISTAN può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

▼M5

5.  Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

▼B

Articolo 8

Status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN

1.  Lo status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 37 del trattato.

2.  Lo Stato o l’istituzione dell’UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

▼M5

3.  Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUPOL AFGHANISTAN e i membri del personale interessati.

▼B

Articolo 9

Catena di comando

1.  L’EUPOL AFGHANISTAN dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUPOL AFGHANISTAN.

3.  Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.  Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUPOL AFGHANISTAN a livello di teatro e risponde direttamente al comandante dell’operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il CONOPS e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell’operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

▼M4

Articolo 11

Sicurezza

1.  Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL AFGHANISTAN a norma dell'articolo 5.

2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna.

4.  Il capomissione nomina funzionari della sicurezza nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'SMSO, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della missione.

5.  Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza.

▼M5

6.  Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio.

▼B

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.  Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPOL AFGHANISTAN purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall’Afghanistan, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2.  Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti.

3.  I paesi terzi che forniscono un contributo all’EUPOL AFGHANISTAN hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE che partecipano all’operazione.

4.  Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all’eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura dei paesi terzi.

5.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l’Unione e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’operazione di cui trattasi.

▼M5

Articolo 12 ter

Disposizioni giuridiche

L'EUPOL AFGHANISTAN ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

▼M5

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 31 maggio 2010 al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o giugno 2013 al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è di 57 750 000 EUR.

▼M7

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 15 settembre 2017 è di 11 600 000 EUR.

▼M5

2.  Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUPOL AFGHANISTAN è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUPOL AFGHANISTAN. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL AFGHANISTAN.

3.  L'EUPOL AFGHANISTAN è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione.

4.  Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUPOL AFGHANISTAN e del suo personale, l'EUPOL AFGHANISTAN è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

5.  L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUPOL AFGHANISTAN, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

6.  Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.

▼M5

Articolo 13 bis

Cellula di progetto

1.  L'EUPOL AFGHANISTAN dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUPOL AFGHANISTAN agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL AFGHANISTAN e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL AFGHANISTAN, se i progetti sono:

 previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; o

 integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

L'EUPOL AFGHANISTAN conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL AFGHANISTAN nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3.  I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.

▼M4

Articolo 14

Comunicazione di informazioni

▼M5

1.  L'AR è autorizzato a comunicare alla NATO, o alla missione di sostegno risoluto condotta dalla NATO, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.

3.  L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni a livello locale.

4.  Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

▼M4

5.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ( 2 ).

6.  L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 4 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

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Articolo 15

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per EUPOL AFGHANISTAN.

Articolo 16

Revisione

1.  La presente decisione è sottoposta a una revisione semestrale al fine di apportare, se necessario, adeguamenti alle dimensioni e all’ambito d’applicazione della missione.

2.  La presente decisione è sottoposta a revisione almeno tre mesi prima della sua scadenza, al fine di valutare se la missione debba essere proseguita.

▼M7

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 31 maggio 2010 al 15 settembre 2017.



( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1)

( 2 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).