02010D0231 — IT — 23.12.2017 — 011.001


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►B

DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC

(GU L 105 dell'27.4.2010, pag. 17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE 2011/635/PESC DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2011

  L 249

12

27.9.2011

►M2

DECISIONE 2012/388/PESC DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012

  L 187

38

17.7.2012

 M3

DECISIONE 2012/633/PESC DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012

  L 282

47

16.10.2012

►M4

DECISIONE 2013/201/PESC DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2013

  L 116

10

26.4.2013

►M5

DECISIONE 2013/659/PESC DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2013

  L 306

15

16.11.2013

►M6

DECISIONE 2014/270/PESC DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2014

  L 138

106

13.5.2014

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/729/PESC DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

  L 301

34

21.10.2014

►M8

DECISIONE (PESC) 2015/335 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

  L 58

77

3.3.2015

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/337 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2015

  L 58

81

3.3.2015

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2053 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2015

  L 300

27

17.11.2015

►M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/398 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

  L 60

34

8.3.2017

►M12

DECISIONE (PESC) 2017/2427 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2017

  L 343

78

22.12.2017




▼B

DECISIONE 2010/231/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC



Articolo 1

1.  Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2.  È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

▼M5

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate da personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM);

c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dai partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o successivi concetti strategici dell’UA), e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM;

d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dalla missione di formazione dell’Unione europea (EUTM) in Somalia;

e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere destinati unicamente a essere utilizzati dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che adottano misure per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata al segretario generale e a condizione che qualsiasi misura adottata sia conforme alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell’uomo;

▼M6

f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell'allegato II, se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4;

g) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento al governo federale della Somalia di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II preventivamente autorizzati caso per caso dal Comitato delle sanzioni, come stabilito nel presente articolo, paragrafo 4 bis;

▼M5

h) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

i) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo, notificati al Comitato delle sanzioni con cinque giorni di anticipo, e soltanto per sua informazione, da parte del fornitore, sia esso uno Stato o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;

j) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza, purché il Comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di tale assistenza dal fornitore, sia esso uno Stato o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale.

▼M6

4.  Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al Comitato delle sanzioni prima di qualsiasi fornitura di armamenti, munizioni o equipaggiamenti militari o di consulenza, assistenza o formazione alle sue forze di sicurezza, ai sensi del paragrafo 3, lettera f). In alternativa, gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al Comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni di anticipo, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al Comitato delle sanzioni, tale notifica contiene gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi e delle munizioni, una descrizione delle armi e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto. Uno Stato membro che fornisce armi o munizioni può, in cooperazione con il governo federale della Somalia, entro 30 giorni dalla fornitura di tali articoli, presentare al Comitato delle sanzioni una conferma scritta del completamento della fornitura, inclusi i numeri di matricola delle armi e delle munizioni fornite, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.

▼M6

4 bis.  Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni per qualsiasi fornitura di articoli di cui all'allegato II, come figura al paragrafo 3, lettera g). In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l'approvazione preventiva da parte del Comitato delle sanzioni, in consultazione con il governo federale della Somalia, ai sensi del paragrafo 3 dell'UNSCR 2142 (2014).

▼M4

5.  È vietata la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti unicamente per lo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia a qualsiasi persona o entità che prestino servizio presso le suddette forze di sicurezza.

▼M2

Articolo 1 bis

1.  È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.

2.  È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.

▼M4

Articolo 1 ter

Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all’articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.

▼M4

Articolo 2

Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal Comitato delle sanzioni:

 che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano il processo di pace e riconciliazione in Somalia, o minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’AMISOM,

 che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1,

 che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,

 che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile,

 che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire, alle persone o entità di cui all’articolo 2, la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti e indiretti, di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la vendita, il trasferimento, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armamenti e attrezzature militari.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità nazionali e in conformità della propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

2.  Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in, o esportati da, uno Stato membro.

3.  Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell’articolo 3.

▼M8

Articolo 4 bis

1.  Conformemente ai punti da 15 a 21 dell'UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le «Forze marittime congiunte», in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:

i) trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;

ii) trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

iii) trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal Comitato delle sanzioni.

2.  Prima di effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano in buona fede per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

3.  Nell'effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a tutte le misure necessarie commisurate alle circostanze, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili in materia, e adoperandosi quanto più possibile per evitare indebiti ritardi o indebite interferenze nell'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo o della libertà di navigazione.

4.  Qualora vengano scoperti prodotti la cui consegna, importazione o esportazione siano vietate dall'embargo sulle armi nei confronti della Somalia o dal divieto concernente il carbone di legna, gli Stati membri possono sequestrare e smaltire tali prodotti (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento). Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri possono acquisire prove direttamente connesse al trasporto di tali prodotti. Gli Stati membri possono smaltire il carbone di legna sequestrato mediante rivendita soggetta al controllo del gruppo di monitoraggio per la Somalia e l'Eritrea (SEMG). Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato in maniera responsabile dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri possono autorizzare le navi e i loro equipaggi a deviare verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo. Gli Stati membri che cooperano nello smaltimento di tali prodotti trasmettono al Comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dall'ingresso di detti prodotti nel loro territorio, una relazione scritta sulle misure intraprese ai fini del loro smaltimento o della loro distruzione.

5.  Gli Stati membri notificano tempestivamente al Comitato delle sanzioni qualsiasi ispezione di cui al paragrafo 1, anche presentando una relazione sull'ispezione che contenga tutti gli elementi pertinenti, tra cui la spiegazione dei motivi e dei risultati dell'ispezione e, ove possibile, lo Stato di bandiera della nave, il nome della nave, il nome e le informazioni per l'identificazione del comandante della nave, del proprietario della nave e del venditore originario del carico, nonché gli sforzi compiuti per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

6.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

▼B

Articolo 5

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.

2.  Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.  Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

a) stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b) determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione.

4.  Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è stata concessa e alle persone destinatarie dell’autorizzazione stessa.

Articolo 6

1.  Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, indicate dal comitato delle sanzioni. Le persone e le entità in questione sono indicate ►M4  nell’allegato I ◄ .

2.  Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.  Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.  Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, ove opportuno, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

5.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M12

6.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano al versamento di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell'ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria dell'ONU per la Somalia.

▼B

Articolo 7

Il Consiglio redige l’elenco contenuto ►M4  nell’allegato I ◄ e lo modifica sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 8

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce ►M4  nell’allegato I ◄ la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni.

2.  Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.

Articolo 9

►M4  L’allegato I ◄ contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. ►M4  Nell’allegato I ◄ è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 10

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, ove opportuno, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 11

La posizione comune 2009/138/PESC è abrogata.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

▼M1




►M4  ALLEGATO I ◄

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2

▼M11

I.    Persone

1. Yasin Ali Baynah [alias: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax]

Data di nascita: 24 dicembre 1965. Cittadinanza: somala. Altra cittadinanza: svedese. Ubicazione: Rinkeby, Stoccolma, Svezia; Mogadiscio, Somalia.

Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774673.

Yasin Ali Baynah ha fomentato attacchi contro il governo federale di transizione e la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Ha inoltre mobilitato sostegno e raccolto fondi per conto dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia e Hizbul Islam, che hanno partecipato entrambi direttamente ad atti che minacciano la pace e la sicurezza della Somalia, compresi il rifiuto dell'accordo di Gibuti e attacchi al governo federale di transizione e all'AMISOM a Mogadiscio.

2. Hassan Dahir Aweys [alias: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»]

Data di nascita: 1935. Cittadino somalo. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682.

Hassan Dahir Aweys è stato e continua a essere un importante leader politico e ideologico di una serie di gruppi armati di opposizione responsabili di ripetute violazioni dell'embargo generale e totale sulle armi e/o di atti che minacciano l'accordo di pace di Gibuti, il governo federale di transizione e le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Tra giugno 2006 e settembre 2007 AWEYS ha svolto la funzione di presidente del comitato centrale dell'Unione delle corti islamiche; nel luglio 2008 si è autodichiarato presidente dell'Alleanza per la riliberazione della Somalia — ala di Asmara e nel maggio 2009 è stato nominato presidente di Hizbul Islam, un'alleanza di gruppi che si oppongono al governo federale di transizione. In ciascuna di tali funzioni, le dichiarazioni e le azioni di AWEYS hanno mostrato l'intenzione chiara e determinata di smantellare il governo federale transitorio e di espellere con la forza AMISOM dalla Somalia.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle]

Data di nascita: 1944 circa. Luogo di nascita: regione di Ogaden, Etiopia. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Somalia.

Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774683.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki è un importante leader di un gruppo di miliziani armati dalla metà degli anni 1990 e ha violato in molte occasioni l'embargo sulle armi. Nel 2006 Al-Turki ha contribuito con forze armate alla presa di Mogadiscio da parte dell'Unione delle corti islamiche ed è emerso quale capo militare all'interno del gruppo, allineato con Al-Shabaab. Dal 2006 Al-Turki mette il territorio sotto il suo controllo a disposizione per le esercitazioni di vari gruppi armati di opposizione, ivi compresa Al-Shabaab. Nel settembre 2007, Al-Turki è apparso in un filmato del telegiornale di al-Jazeera che mostrava esercitazioni dei miliziani sotto il suo comando.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed [alias: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»]

Data di nascita: 10 luglio 1977. Luogo di nascita: Hargeysa, Somalia. Cittadinanza: somala.

Data di designazione dell'ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774684.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed è un importante leader di Al-Shabaab ed è stato pubblicamente nominato emiro dell'organizzazione nel dicembre 2007. Esercita responsabilità di comando per le operazioni di Al-Shabaab in tutta la Somalia. Aw-Mohamed ha denunciato il processo di pace di Gibuti quale cospirazione straniera e nel maggio 2009, in una registrazione audio inviata ai media somali, ha ammesso che le sue forze erano state coinvolte nei recenti combattimenti a Mogadiscio.

▼M1

5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia. Altra ubicazione: Somalia. Data di designazione dell’ONU: 12 aprile 2010.

Fuad Mohamed Khalaf ha fornito sostegno finanziario ad al-Shabaab; a maggio 2008 ha organizzato due raccolte di fondi per al-Shabaab nelle moschee di Kismaayo, in Somalia. Ad aprile 2008, Khalaf e diversi altri individui hanno guidato attacchi con vetture esplosive contro basi etiopi e membri del governo federale di transizione somalo a Mogadiscio, Somalia. A maggio 2008 Khalaf e un gruppo di combattenti hanno attaccato e catturato una stazione di polizia a Mogadiscio, uccidendo e ferendo diversi soldati.

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6. Bashir Mohamed Mahamoud [alias: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»]

Data di nascita: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982. Cittadinanza: somala. Ubicazione: Mogadiscio, Somalia.

Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774965.

Bashir Mohamed Mahamoud è un comandante militare di Al-Shabaab. Era anche uno dei circa dieci membri del consiglio supremo di Al-Shabaab alla fine del 2008. Con un complice ha organizzato l'attacco a colpi di mortaio del 10 giugno 2009 contro il governo federale di transizione somalo a Mogadiscio.

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▼M11

8. Fares Mohammed Manàa [alias: a) Faris Manàa, b) Fares Mohammed Manaa]

Data di nascita: 8 febbraio 1965. Luogo di nascita: Sadah, Yemen. Numero di passaporto: 00514146; luogo di rilascio: Sanaa, Yemen. Carta d'identità numero: 1417576; luogo di rilascio: Al-Amana, Yemen; data di rilascio: 7 gennaio 1996.

Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774972.

Fares Mohammed Manàa ha fornito, venduto o trasferito in Somalia, direttamente o indirettamente, armamenti o materiale connesso in violazione dell'embargo sulle armi. Manàa è un noto trafficante di armi. Nell'ottobre 2009, nell'ambito di uno sforzo inteso ad arginare il flusso di armi nel paese, dove sarebbero presenti più armi che persone, il governo dello Yemen ha pubblicato una lista nera di commercianti di armi, in cui Manàa è al primo posto. «Faris Manàa è un importante trafficante di armi e la cosa è risaputa», ha riferito nel giugno 2009 un giornalista USA, commentatore di questioni yemenite, che redige una relazione semestrale sul paese e contribuisce ai lavori del Jane's Intelligence Group. In un articolo del dicembre 2007 dello Yemen Times, viene citato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, commerciante di armi». In un articolo del dicembre 2008 dello Yemen Times, è indicato come «Sceicco Fares Mohammed Manàa, che commercia in armi».

A metà del 2008 lo Yemen continuava a fungere da centro per la spedizione illegale di armamenti nel Corno d'Africa, in particolare spedizioni di armamenti via mare verso la Somalia. Secondo notizie non confermate, Faris Manàa avrebbe partecipato alle spedizioni verso la Somalia in numerose occasioni. Nel 2004 è stato coinvolto in contratti per la fornitura di armi dall'Europa orientale riguardanti armi che sarebbero state vendute ai combattenti somali. Nonostante l'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Somalia dal 1992, si può far risalire l'interesse di Manàa nel traffico di armi in Somalia almeno al 2003. In quell'anno, Manàa ha presentato un'offerta per l'acquisto di migliaia di armi dall'Europa orientale, precisando di volerne vendere una parte in Somalia.

9. Hassan Mahat Omar [alias: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein].

Data di nascita: 10 aprile 1979. Luogo di nascita: Garissa, Kenya. Cittadinanza: probabilmente etiope. Numero di passaporto: A 1180173 Kenya, scadenza 20 agosto 2017. Carta d'identità numero: 23446085. Ubicazione: Nairobi, Kenya. Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774975.

Hassan Mahat Omar è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un imam e uno dei leader di Masjid-ul-Axmar, un centro informale affiliato ad Al-Shabaab a Nairobi. È inoltre coinvolto nel reclutamento di nuovi membri e nel reperimento di fondi per Al-Shabaab, anche online sul sito web alqimmah.NET, affiliato ad Al-Shabaab.

Inoltre, ha pronunciato varie fatwa su una chat room online di Al-Shabaab, sollecitando attacchi contro il governo federale di transizione.

10. Omar Hammami [alias: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki].

Data di nascita: 6 maggio 1984. Luogo di nascita: Alabama, Stati Uniti. Cittadinanza: statunitense. Si ritiene abbia anche la cittadinanza siriana. Numero di passaporto: 403062567 (USA). Numero di previdenza sociale: 423-31-3021 (USA). Ubicazione: Somalia.

Altre informazioni: sposato con una donna somala. Ha vissuto in Egitto nel 2005 e si è trasferito in Somalia nel 2009. link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774980.

Data della designazione ONU: 28 luglio 2011.

Omar Hammami è impegnato in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia. È un membro di rilievo di Al-Shabaab. È coinvolto nel reclutamento, nel finanziamento e nella retribuzione dei combattenti stranieri in Somalia. È descritto come un esperto di esplosivi e di tecniche di guerra in generale. Dall'ottobre 2007 compare in servizi televisivi e in video propagandistici di Al-Shabaab. È stato anche visto in un video di addestramento dei combattenti di Al-Shabaab. È apparso inoltre in video e su siti web in cui incita nuovi combattenti ad aderire ad Al-Shabaab.

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12. Aboud Rogo Mohammed [alias: a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed]

Data di nascita: 11 novembre 1960. Date di nascita alternative: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1o gennaio 1969. Luogo di nascita: Lamu Island, Kenya.

Data della designazione ONU: 25 luglio 2012.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775562.

L'estremista Aboud Rogo Mohammed con base in Kenya ha minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, fornendo sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Aboud Rogo Mohammed è un religioso islamico estremista con base in Kenya. Continua d esercitare influenza su gruppi estremistici dell'Africa orientale nell'ambito della sua campagna volta a fomentare la violenza in tutta l'Africa orientale. Le attività di Aboud Rogo includono la raccolta di fondi per Al-Shabaab.

In quanto principale leader ideologico di Al Hijra, gruppo precedentemente noto come Centro giovanile musulmano, Aboud Rogo Mohammed ha utilizzato il gruppo estremistico come strumento per la radicalizzazione e il reclutamento di africani, principalmente di lingua swahili, al fine di condurre attività militanti violente in Somalia. In una serie di conferenze incendiarie svoltesi tra febbraio 2009 e febbraio 2012, Aboud ha ripetutamente istigato al rifiuto violento del processo di pace somalo. Nel corso di tali conferenze, ha ripetutamente esortato a ricorrere alla violenza sia contro il personale delle Nazioni Unite che contro le forze della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ha incitato l'uditorio a recarsi in Somalia per unirsi alla lotta di Al-Shabaab contro il governo kenyota.

Aboud Rogo Mohammed offre anche orientamenti alle reclute kenyote che aderiscono ad Al-Shabaab per sfuggire all'identificazione da parte delle autorità kenyote e sui percorsi da seguire durante il viaggio da Mombasa e/o Lamu fino alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, in particolare Kismayo. Ha agevolato il trasferimento in Somalia di numerose reclute kenyote destinate ad Al-Shabaab.

Nel settembre 2011 Rogo reclutava individui a Mombasa, Kenya, da inviare in Somalia, presumibilmente per condurre operazioni terroristiche. Nel settembre 2008 Rogo ha tenuto a Mombasa una riunione per la raccolta di fondi destinati a contribuire al finanziamento delle attività di Al-Shabaab in Somalia.

13. Abubaker Shariff Ahmed [alias: a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed]

Data di nascita: 1962. Data di nascita alternativa: 1967. Luogo di nascita: Kenya. Ubicazione: zona di Majengo, Mombasa, Kenya. Data della designazione ONU: 23 agosto 2012.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5775564.

Abubaker Shariff Ahmed è un facilitatore e reclutatore di spicco di giovani musulmani kenyoti destinati per attività militanti violente in Somalia e uno stretto collaboratore di Aboud Rogo. Fornisce supporto materiale a gruppi estremistici in Kenya (e altrove nell'Africa orientale). Grazie a frequenti viaggi alle roccheforti di Al-Shabaab in Somalia, tra cui Kismayo, ha potuto mantenere forti legami con i membri di spicco di Al-Shabaab.

Abubaker Shariff Ahmed è inoltre impegnato nella mobilitazione e gestione di fondi per Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) concernente la Somalia e della risoluzione 1907 (2009) concernente l'Eritrea per il suo coinvolgimento in atti che direttamente o indirettamente minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia.

Abubaker Shariff Ahmed ha incitato, durante le prediche nella moschea di Mombasa, giovani uomini a recarsi in Somalia, commettere atti estremistici, combattere per AlQaeda e uccidere cittadini statunitensi.

Abubaker Shariff Ahmed à stato arrestato alla fine del dicembre 2010 dalle autorità kenyote perché sospettato di coinvolgimento nell'attentato dinamitardo contro una stazione di autobus di Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed è anche un leader di un'organizzazione giovanile con sede in Kenya, a Mombasa, con legami con Al-Shabaab.

Dal 2010 Abubaker Shariff Ahmed opera come reclutatore e facilitatore per Al-Shabaab nella zona di Majengo a Mombasa, Kenya.

14. Maalim Salman [alias: a) Mùalim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Màalim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Màalim Selman, h) Màalin Sulayman]

Data di nascita: 1979 circa. Luogo di nascita: Nairobi, Kenya. Ubicazione: Somalia.

Data della designazione ONU: 23 settembre 2014.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818613.

Maalim Salman è stato scelto dal leader di Al-Shabaab Ahmed Abdi aw-Mohamed alias Godane come capo dei combattenti stranieri africani per Al-Shabaab. Ha addestrato cittadini stranieri che volevano unirsi ad Al-Shabaab come combattenti stranieri africani ed è stato coinvolto in operazioni in Africa contro turisti, centri di intrattenimento e chiese.

Sebbene prevalentemente dedito a operazioni condotte al di fuori della Somalia, è noto che Salman risiede in Somalia, dove addestra combattenti stranieri prima di inviarli altrove. Anche alcuni dei combattenti stranieri di Al-Shabaab sono presenti in Somalia. A titolo di esempio, Salman ha inviato combattenti stranieri di Al-Shabaab in Somalia meridionale in risposta a un'offensiva della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM).

Oltre ad altri attentati terroristici, Al-Shabaab si è resa responsabile dell'attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, del settembre 2013, nel quale hanno perso la vita almeno 67 persone. Più di recente, Al-Shabaab ha rivendicato l'attacco del 31 agosto 2014 al carcere dell'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza di Mogadiscio, nel quale sono stati uccisi tre guardie di sicurezza e due civili e ferite altre 15 persone.

15. Ahmed Diriye [alias: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye]

Data di nascita: 1972 circa. Luogo di nascita: Somalia. Ubicazione: Somalia.

Data della designazione ONU: 24 settembre 2014.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818614

Ahmed Diriye è stato nominato nuovo emiro di Al-Shabaab dopo la morte del precedente leader Ahmed Abdi aw-Mohamed, persona inserita nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza a norma delle risoluzioni 751 (1992) e 1907 (2009). La nomina è stata pubblicamente annunciata in una dichiarazione del portavoce di Al-Shabaab, Sheikh Ali Dheere, resa il 6 settembre 2014. Diriye è stato un membro di spicco di Al-Shabaab e, come emiro, esercita responsabilità di comando per operazioni di Al-Shabaab. Sarà direttamente responsabile delle attività di Al-Shabaab che continuano a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità della Somalia. Diriye ha da allora adottato il nome arabo Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

II.    Entità

Al-Shabaab [alias: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb'ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement]

Ubicazione: Somalia. Data della designazione ONU: 12 aprile 2010.

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5775567.

Al-Shabaab è stata impegnata in atti che, direttamente o indirettamente, minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, che comprendono ma non si limitano ad atti che minacciano l'accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico e atti che minacciano le istituzioni federali di transizione, la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) o altre operazioni internazionali di mantenimento della pace relative alla Somalia.

Al-Shabaab ha inoltre impedito l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia o l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

Secondo la dichiarazione riguardante la Somalia rilasciata al Consiglio di sicurezza dal presidente del comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi della risoluzione 751 (1992) il 29 luglio 2009, sia Al-Shabaab sia Hizbul Islam hanno rivendicato pubblicamente e ripetutamente la responsabilità degli attacchi perpetrati contro il governo federale di transizione e l'AMISOM. Al-Shabaab aveva inoltre rivendicato la responsabilità dell'uccisione di funzionari del governo federale di transizione, e il 19 luglio 2009 aveva fatto irruzione negli uffici locali dell'UNOPS, dell'UNDSS e dell'UNDP, situati nelle regioni di Bay e Bakool, chiudendoli, in violazione del punto c) della risoluzione 1844 (2008). Al-Shabaab ha altresì ostacolato ripetutamente l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia.

La relazione del segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Somalia, del 20 luglio 2009, contiene i seguenti capoversi che riguardano le attività di Al-Shabaab in Somalia:

Si ritiene che gruppi di rivoltosi, come Al-Shabaab, estorcano denaro a società private e reclutino giovani, compresi bambini soldato, per partecipare alla lotta contro il governo di Mogadiscio. Al-Shabaab ha confermato la presenza di combattenti stranieri tra le sue file e ha dichiarato apertamente di collaborare con AlQaeda a Mogadiscio per rovesciare il governo della Somalia. I combattenti stranieri, molti dei quali sarebbero originari del Pakistan e dell'Afghanistan, risultano essere ben addestrati e già collaudati in battaglia. Sono stati visti mentre, incappucciati, sferravano offensive contro le forze governative a Mogadiscio e nelle regioni limitrofe.

Al-Shabaab ha intensificato la sua strategia volta a esercitare coercizioni e intimidazioni nei confronti della popolazione somala, come evidenziano gli assassinii eccellenti attentamente selezionati e gli arresti di capi clan, numerosi dei quali sono stati assassinati. Il 19 giugno 2009 Omar Hashi Aden, ministro della sicurezza nazionale, è stato ucciso in un attentato suicida di vasta portata con autobomba a Beletwyne. Oltre 30 persone sono rimaste uccise nell'attentato, che è stato fortemente condannato dalla comunità internazionale e da un'ampia porzione trasversale della società somala.

Secondo la relazione del gruppo di monitoraggio della Somalia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2008/769) del dicembre 2008, Al-Shabaab è responsabile di una serie di attentati perpetrati in Somalia negli ultimi anni, tra i quali:

 la presunta uccisione e decapitazione di un autista somalo che lavorava per il Programma alimentare mondiale, nel settembre 2008,

 il bombardamento di un mercato nel Puntland, che ha causato la morte di 20 persone e il ferimento di oltre 100, il 6 febbraio 2008,

 una campagna di bombardamenti e omicidi mirati nel Somaliland, intesi a intralciare le elezioni parlamentari del 2006,

 l'uccisione di diversi operatori umanitari stranieri nel 2003 e nel 2004.

Secondo le notizie ricevute, Al-Shabaab ha fatto irruzione in presidi delle Nazioni Unite in Somalia il 20 luglio 2009 e ha emanato un'ordinanza che bandiva tre agenzie delle Nazioni Unite dalle zone della Somalia sotto il suo controllo. Inoltre, le forze del governo federale di transizione somalo hanno combattuto contro gli insorti di Al-Shabaab e di Hizbul Islam l'11 e il 12 luglio 2009, provocando la morte di oltre 60 persone. Negli scontri dell'11 luglio 2009, Al-Shabaab ha lanciato quattro colpi di mortaio all'interno di Villa Somalia, provocando la morte di tre soldati della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e ferendone altri otto.

Secondo un articolo pubblicato dalla British Broadcasting Corporation il 22 febbraio 2009, Al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attentato suicida con autobomba contro una base militare dell'Unione africana a Mogadiscio. Secondo l'articolo, l'Unione africana ha confermato la morte di 11 membri della forza di pace dell'Unione africana e il ferimento di altri 15.

Secondo un articolo pubblicato da Reuters il 14 luglio 2009, nel 2009 i militanti di Al-Shabaab hanno registrato successi in azioni di guerriglia contro le forze somale e dell'Unione africana azioni di guerriglia.

Un articolo pubblicato da Voice of America il 10 luglio 2009 riporta che Al-Shabaab è stata coinvolta in un attentato contro le forze governative somale nel maggio 2009.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web del Consiglio per le relazioni estere e datato 27 febbraio 2009, Al-Shabaab porta avanti dal 2006 un'insurrezione contro il governo di transizione somalo e i suoi sostenitori etiopi. Al-Shabaab ha ucciso undici soldati del Burundi nell'attacco più sanguinoso contro i membri della forza di pace dell'UA dal suo schieramento e ha preso parte a violenti combattimenti che hanno fatto almeno quindici vittime a Mogadiscio.

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ALLEGATO II

▼M5

Lista degli articoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e g)

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1) Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);

2) fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe);

3) mortai di calibro superiore a 82 mm;

4) armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli;

5) cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso;

6) congegni di mira con capacità di visione notturna.