02010D0221 — IT — 01.01.2021 — 012.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)

(GU L 098 del 20.4.2010, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2010

  L 322

47

8.12.2010

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2011

  L 80

15

26.3.2011

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2011

  L 180

47

8.7.2011

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2011

  L 328

53

10.12.2011

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2012

  L 347

36

15.12.2012

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2013

  L 120

16

1.5.2013

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2014

  L 11

6

16.1.2014

►M8

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2014

  L 132

79

3.5.2014

►M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/278 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2015

  L 47

22

20.2.2015

►M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/169 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2016

  L 32

158

9.2.2016

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/998 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018

  L 178

9

16.7.2018

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2018

  L 322

55

18.12.2018

►M13

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2111 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020

  L 427

14

17.12.2020




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)



▼M2

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l’impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

▼B

Articolo 2

Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1.  
Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).
2.  

Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:

a) 

gli animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:

i) 

condizioni per l’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis, del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii) 

condizioni d’importazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

iii) 

condizioni di transito di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b) 

gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:

i) 

condizioni d’importazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii) 

condizioni di transito e stoccaggio di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

Articolo 3

Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE

1.  
Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).
2.  
Fino al ►M10  1o luglio 2021 ◄ , gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato II possono esigere che le partite di animali d’acquacoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.

▼M2

Articolo 3 bis

Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.  
Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell’allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella («programmi di sorveglianza»).
2.  

Fino al ►M8  30 aprile 2016 ◄ , gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:

a) 

le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b) 

le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato, di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall’autorità competente, che:

i) 

rende inattivi i virus con involucro; oppure

ii) 

riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

▼M2

Articolo 4

Relazioni

1.  
Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.
2.  
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell’allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all’articolo 3 bis.
3.  

Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:

a) 

i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;

b) 

le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione ( 1 );

c) 

l’evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.

▼B

Articolo 5

Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni

1.  
Qualora uno Stato membro indicato nell’allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2.  
Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

▼M2

Articolo 5 bis

Sospetto e individuazione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) nelle zone con programmi di sorveglianza

1.  
Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell’allegato III sospetti la presenza dell’OsHV-1 μνar in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2.  
Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione dell’OsHV-1 μνar nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.

▼B

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2004/453/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d’acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M13




ALLEGATO I

Stati membri ( *1 ) e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di tali malattie in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE



Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)

Viremia primaverile della carpa (SVC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Compartimento 1: Sheephaven Bay

Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Compartimento 4: Streamstown Bay

Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Il territorio dell’Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

▼M9




ALLEGATO II

Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali di acquacoltura e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE



Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Nefrobatteriosi (BKD)

Svezia

SE

Parti continentali del territorio

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Svezia

SE

Le zone costiere del territorio

▼M10




ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1 μVar) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE



Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)

 

 

 

 



( 1 ) GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

( *1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»