02009R1284 — IT — 13.04.2022 — 011.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26) |
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 279/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2010 |
L 86 |
20 |
1.4.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 269/2011 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2011 |
L 76 |
1 |
22.3.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2011 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 |
L 330 |
1 |
14.12.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013 |
L 20 |
25 |
23.1.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 380/2014 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2014 |
L 111 |
29 |
15.4.2014 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2018 |
L 268 |
16 |
26.10.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1778 del Consiglio del 24 ottobre 2019 |
L 272 |
3 |
25.10.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1301 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 2021 |
L 283 |
7 |
6.8.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2009
che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
▼M6 —————
«fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;
interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;
crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
«territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
▼M6 —————
Articolo 6
Articolo 7
Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 8
In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione.
Articolo 9
In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 6 sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Articolo 10
L’articolo 6, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell'allegato II,
purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 11
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
Articolo 12
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e
collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
Articolo 13
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente in merito alle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 14
L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.
Tali informazioni possono riguardare:
cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
data e luogo di nascita;
cittadinanza;
numero del passaporto e della carta d'identità;
codice fiscale e numero di previdenza sociale;
sesso;
indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;
funzione o professione;
data di designazione.
L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.
L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.
Articolo 15
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 15 bis
Articolo 16
Articolo 16 bis
Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I;
per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), la preparazione di modifiche dell'allegato I;
per quanto riguarda la Commissione:
l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 17
Articolo 18
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.
Articolo 19
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
▼M6 —————
ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
Data di nascita: 1.1.64 o 29.12.1968 N. di passaporto: R0001318 Sesso: maschile Indirizzo: Ouagadougou (Burkina Faso) Funzione o professione: ex militare e capo della giunta militare del CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement) |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
2. |
Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA Pseudonimo: Moussa Thiegboro CAMARA |
Data di nascita: 1.1.68 N. di passaporto: 7190 Sesso: maschile Funzione o professione: segretario generale, presidenza della Repubblica di Guinea |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
3. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Data di nascita: 26.2.1957 N. di passaporto: 13683 Sesso: maschile Funzione o professione: medico militare |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
4. |
Capitano Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sesso: maschile Indirizzo: Conakry (Repubblica di Guinea) Funzione o professione: ex militare. Altre informazioni: in stato di detenzione |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
5. |
Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Data di nascita: 1.1.1960 Sesso: maschile Funzione o professione: ministro incaricato della sicurezza del presidente |
Persona identificata dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
ALLEGATO III
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
( 1 ) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.