02009R1217 — IT — 01.01.2024 — 006.001
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►M7 REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole ◄ (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2011 |
L 195 |
42 |
27.7.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 |
L 340 |
1 |
17.12.2013 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2017 |
L 328 |
1 |
12.12.2017 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2497 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2022 |
L 325 |
13 |
20.12.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2514 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2023 |
L |
1 |
15.11.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2023 |
L |
1 |
29.11.2023 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole
(versione codificata)
CAPO I
ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA
Articolo 1
I dati RISA coprono gli ambiti stabiliti nell’allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di modificare l’allegato -I per modificare tali ambiti o aggiungerne di nuovi. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:
garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;
effettua analisi della pertinenza, della fattibilità e della proporzionalità di tale modifica, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati appropriate, in particolare le fonti amministrative pertinenti, e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi;
garantisce che i nuovi ambiti inseriti siano collegati agli obiettivi della PAC;
non aggiunge nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028;
adotta tali atti delegati, qualora siano aggiunti nuovi ambiti, almeno un anno prima della data di applicazione del relativo atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
“agricoltore”: la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione;
“azienda”: una singola unità, dal punto di vista sia tecnico sia economico, che dispone di una gestione unitaria e che svolge attività economiche in agricoltura in conformità dell’uso generale di tali termini nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione;
“classe di aziende”: un insieme di aziende appartenenti alla stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter;
“azienda contabile”: qualsiasi azienda per cui è compilata una scheda aziendale nel quadro della RISA;
“scheda aziendale”: la scheda, da compilare o già compilata, con i dati relativi all’azienda contabile, esclusi i collegamenti e i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;
“circoscrizione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” o “circoscrizione RISA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco di tali circoscrizioni figura all’allegato I;
“rilevatore di dati”: un organo di collegamento o un’entità da esso incaricata di raccogliere i dati RISA;
“produzione standard”: il valore normale della produzione lorda;
“dati individuali”: i dati riferiti a un’azienda contabile che consentono di identificare l’azienda o l’agricoltore, direttamente o indirettamente, e che possono essere dati personali o dati riguardanti persone giuridiche;
“dati anonimizzati”: i dati in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
“dati pseudonimizzati”: i dati individuali che non possono più essere attribuiti a una specifica persona fisica o giuridica senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati individuali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
“dati aggregati”: i dati ottenuti da combinazioni o calcoli basati su dati relativi a più aziende contabili.
Articolo 3
Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RISA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RISA per Stato membro.
CAPO II
DATI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AZIENDALI E IL COLLEGAMENTO DI DATI
Articolo 4
Gli organi di collegamento hanno il diritto di accedere alle seguenti fonti di dati e di utilizzarle gratuitamente:
il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
lo schedario viticolo realizzato in conformità all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
i dati degli Stati membri per l’esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
se del caso, i dati raccolti a livello di azienda agricola per la fissazione di programmi d’azione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( 11 );
qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri.
Articolo 4 bis
Oltre alla scheda aziendale, gli Stati membri determinano i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori relativi a tale azienda nelle serie di dati seguenti:
DMV;
SIGC.
Gli Stati membri trasmettono tali collegamenti alla Commissione o inviano direttamente i dati relativi all’azienda contabile che figurano nelle serie di dati di cui al primo comma, ad eccezione degli identificatori. Gli Stati membri che inviano direttamente i dati forniscono il numero RISA dell’azienda contabile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare l’elenco delle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiungere nuove serie di dati adeguate e pertinenti. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:
garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;
effettua analisi della pertinenza, della fattibilità, della proporzionalità e della qualità di tali serie di dati e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi.
Articolo 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali norme garantiscono che le aziende agricole di dimensioni economiche minori siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione delle aziende contabili stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 bis.
La Commissione adotta, sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Sono considerate aziende contabili le aziende che:
sono comprese nel campo d’osservazione di cui al paragrafo 1;
sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RISA, rappresentative del campo d’osservazione.
In casi eccezionali, gli Stati membri possono anche adottare norme per affrontare eventuali casi in cui è probabile che il numero di aziende contabili stabilito nel piano di selezione delle aziende contabili non possa essere raggiunto. Tali norme, tuttavia, non contemplano sanzioni per gli agricoltori.
Articolo 5 bis
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:
Articolo 5 ter
La tipologia relativa alle aziende è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RISA.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.
È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 6
Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.
Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.
Articolo 7
Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:
informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;
redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;
elaborare:
l’elenco delle aziende contabili;
se del caso, l’elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali;
produrre le schede aziendali;
verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate e, se necessario, correggere eventuali errori o imprecisioni rilevati;
inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;
inviare i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;
trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati, e inoltrare alla Commissione le relative risposte;
offrire alle aziende contabili la possibilità di ottenere i propri risultati dall’organo di collegamento o da un’organizzazione da esso designata, quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dalla conferma, da parte della Commissione, che la scheda aziendale è debitamente compilata; ove possibile, tali risultati includono informazioni comparative che confrontano tali risultati con le medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali;
definire un piano per incentivare la partecipazione degli agricoltori alla RISA e presentarlo alla Commissione unitamente al piano di selezione delle aziende contabili;
mettere a disposizione, direttamente o tramite un’organizzazione da esso designata, i risultati ottenuti sotto forma di dati aggregati e anonimizzati, ad esempio a livello regionale, nazionale, dell’Unione o settoriale.
Articolo 8
Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di:
descrivere l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;
descrivere il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti;
descrivere la situazione economica, ambientale e sociale dell’azienda;
verificare le informazioni fornite con mezzi adeguati quali controlli in loco e controlli a distanza.
Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative a quanto segue:
le variabili e le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I;
l’inizio e la fine dell’anno di riferimento;
il modello di scheda aziendale;
i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro su richiesta motivata;
la frequenza di trasmissione dei dati, che è annuale o meno frequente a seconda della natura delle variabili.
Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione si avvale, per quanto possibile, delle variabili disponibili dalle fonti di dati esistenti per l’aggiunta, la modifica o la sostituzione di variabili e tiene conto della necessità di non creare oneri supplementari significativi per gli Stati membri o le aziende contabili. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione analizza la fattibilità delle variabili proposte sulla base, tra l’altro, dei contributi degli Stati membri, tra cui la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l’eventuale applicazione di nuovi metodi e l’onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili. I risultati di tale analisi sono discussi in seno al comitato di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 8 bis
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CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16
Articolo 16 bis
Articolo 16 ter
Articolo 17
Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure ai rilevatori di dati, nonché le relative risposte, sono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.
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Articolo 19
Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia le spese volte a coprire:
una somma dovuta agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2; se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite a norma dell’articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, per la circoscrizione RISA o per lo Stato membro interessato, l’importo applicato per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RISA o Stato membro interessato è ridotto del 20 %; se tale riduzione è stata già applicata per i due anni consecutivi precedenti in relazione a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro, la riduzione è del 25 %;
tutte le spese concernenti i sistemi di dati informatizzati di cui la Commissione si avvale per l’esercizio e lo sviluppo della RISA e per la raccolta, la verifica, l’elaborazione, l’interoperabilità e l’analisi dei dati forniti dagli Stati membri. Tali spese includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della RISA.
Articolo 19 bis
Articolo 19 ter
Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 19 ter
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 dicembre 2028 una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), corredata, se del caso, di una proposta di atto legislativo che modifica l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 20
Il regolamento n. 79/65/CEE è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO - I
Elenco di ambiti
Ambito economico
Informazioni generali sull’azienda
Forma di conduzione
Beni e investimenti
Quote e altri diritti
Debiti e crediti
Imposta sul valore aggiunto
Fattori di produzione
Uso del suolo e colture
Produzione animale
Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate
Integrazione del mercato
Prodotti di qualità – indicazioni geografiche
Appartenenza a organizzazioni di produttori
Gestione del rischio
Innovazione e digitalizzazione
Altre attività lucrative connesse all’azienda
Contributi
Quota indicativa del reddito proveniente da attività svolte al di fuori dell’azienda
Ambiente
Pratiche agronomiche
Gestione del suolo
Utilizzo e gestione di nutrienti
Sequestro del carbonio nei suoli agricoli
Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra
Inquinamento atmosferico
Utilizzo e gestione dell’acqua
Uso di prodotti fitosanitari
Uso di antimicrobici
Benessere degli animali
Biodiversità
Agricoltura biologica
Sistemi di certificazione
Consumo e produzione di energia
Perdite alimentari a livello di produzione primaria
Gestione dei rifiuti
Ambito sociale
Manodopera
Istruzione
Equilibrio di genere
Condizioni di lavoro
Inclusione sociale
Sicurezza sociale
Infrastrutture e servizi essenziali
Ricambio generazionale
ALLEGATO I
Elenco di circoscrizioni RISA
Belgio
1. Vlaanderen
2. Bruxelles-Brussel
3. Wallonie
Bulgaria
1. Северозападен (Severozapaden)
2. Северен централен (Severen tsentralen)
3. Североизточен (Severoiztochen)
4. Югозападен (Yugozapaden)
5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен (Yugoiztochen)
La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione fino al 31 dicembre 2009.
Repubblica ceca
Forma un'unica circoscrizione
Danimarca
Forma un'unica circoscrizione
Germania
Schleswig-Holstein/Amburgo.
Bassa Sassonia
Brema
Renania settentrionale — Vestfalia
Assia
Renania Palatinato
Baden-Württemberg
Baviera
Saar
Berlino
Brandeburgo
Meclemburgo-Pomerania
Sassonia
Sassonia-Anhalt
Turingia
Estonia
Forma un'unica circoscrizione
Irlanda
Forma un'unica circoscrizione
Grecia
1. Μακεδονία - Θράκη
2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη
Spagna
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
Francia
Île-de-France
Champagne Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas de Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Antilles françaises
La Réunion
Croazia
Kontinentalna Hrvatska
Jadranska Hrvatska
La Croazia può tuttavia formare un’unica circoscrizione per i tre anni successivi all’adesione.
Italia
1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli-Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia-Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna
Cipro
Forma un'unica circoscrizione
Lettonia
Forma un'unica circoscrizione
Lituania
Forma un'unica circoscrizione
Lussemburgo
Forma un'unica circoscrizione
Ungheria
1. Észak-Magyarország
2. Dunántúl
3. Alföld
Malta
Forma un'unica circoscrizione
Paesi Bassi
Forma un'unica circoscrizione
Austria
Forma un'unica circoscrizione
Polonia
1. Pomorze e Mazury
2. Wielkopolska e Śląsk
3. Mazowsze e Podlasie
4. Małopolska e Pogórze
Portogallo
1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira
Romania
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
Slovenia
Forma un'unica circoscrizione
Slovacchia
Forma un'unica circoscrizione
Finlandia
1. Etelä-Suomi
2. Pohjanmaa, Sisä- e Pohjois-Suomi
Svezia
1. Pianure della Svezia centrale e meridionale
2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale
3. Zone della Svezia settentrionale
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ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
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Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio (GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65) |
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|
Atto di adesione del 1972, Allegato I, punto II.A.4 e Allegato II, punto II.D.1 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59 e pag. 125) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio (GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio (GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1) |
|
|
Atto di adesione del 1979, Allegato I, punti II.A e II.G. (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64 e pag. 87) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio (GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio (GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4) |
|
|
Atto di adesione del 1985, Allegato I, punto XIV.(i) (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 235) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8) |
limitatamente al punto 2 dell’allegato |
|
Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23) |
limitatamente all’allegato XVI |
|
Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.A.I (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 117) |
|
|
Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3) |
|
|
Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7) |
|
|
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
limitatamente al punto 1 dell’allegato II |
|
Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.A.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346) |
|
|
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1) |
|
|
Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97) |
|
|
Regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) |
limitatamente all'allegato, capitolo 5, sezione A, punto 1 |
|
Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 5) |
|
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento n. 79/65/CEE |
Presente regolamento |
|
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
|
Articolo 2 bis |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (i) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (ii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (i) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (ii) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere e), f) e g) |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
Articolo 7 |
Articolo 8 |
|
Articolo 8 |
Articolo 9 |
|
Articolo 9 |
Articolo 10 |
|
Articolo 10 |
Articolo 11 |
|
Articolo 11 |
Articolo 12 |
|
Articolo 12 |
Articolo 13 |
|
Articolo 13 |
Articolo 14 |
|
Articolo 14 |
Articolo 15 |
|
Articolo 15 |
Articolo 16 |
|
Articolo 16 |
Articolo 17 |
|
Articolo 17 |
— |
|
Articolo 18 |
— |
|
Articolo 19 |
Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 21, primo e secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 6 |
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Articolo 21, terzo comma |
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Articolo 22 |
Articolo 19 |
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Articolo 23 |
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Articolo 20 |
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Articolo 21 |
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Allegato |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |
( 1 ) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 6 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 9 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).