02009R1217 — IT — 01.01.2024 — 006.001


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►B

►M7   REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole ◄

(versione codificata)

(GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2010 DELLA COMMISSIONE  del 26 luglio 2011

  L 195

42

27.7.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO  del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 22 ottobre 2013

  L 340

1

17.12.2013

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE  del 4 settembre 2017

  L 328

1

12.12.2017

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2497 DELLA COMMISSIONE  del 12 ottobre 2022

  L 325

13

20.12.2022

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2514 DELLA COMMISSIONE  del 7 settembre 2023

  L 

1

15.11.2023

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2023/2674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 22 novembre 2023

  L 

1

29.11.2023




▼B

▼M7

REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole

▼B

(versione codificata)



CAPO I

▼M7

ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA

Articolo 1

1.  
Al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo, è istituita una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (“RISA”) per la raccolta e l’analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola che coprano la dimensione economica, ambientale e sociale (“dati RISA”). I dati RISA possono essere utilizzati per contribuire alla valutazione di aspetti aggiuntivi connessi alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione e per rispondere alle sfide cui essa deve far fronte.
2.  

I dati RISA coprono gli ambiti stabiliti nell’allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di modificare l’allegato -I per modificare tali ambiti o aggiungerne di nuovi. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

a) 

garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

b) 

effettua analisi della pertinenza, della fattibilità e della proporzionalità di tale modifica, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati appropriate, in particolare le fonti amministrative pertinenti, e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi;

c) 

garantisce che i nuovi ambiti inseriti siano collegati agli obiettivi della PAC;

d) 

non aggiunge nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028;

e) 

adotta tali atti delegati, qualora siano aggiunti nuovi ambiti, almeno un anno prima della data di applicazione del relativo atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

3.  
I dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis sono utilizzati per effettuare analisi sullo stato di sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, anche in un formato che consenta l’analisi comparativa. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati di tali analisi sotto forma di dati RISA aggregati e anonimizzati. Tali dati possono essere utilizzati come informazioni che consentano l’analisi comparativa o per fornire consulenza agli agricoltori, allo scopo di facilitare la gestione delle aziende agricole e migliorarne la sostenibilità. La pubblicazione dei risultati e l’utilizzo dei dati a fini di analisi comparativa o consulenza sono conformi all’articolo 16.
4.  
Gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati RISA come fonte di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), all’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o ad altri atti adottati a norma dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

1) 

“agricoltore”: la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione;

2) 

“azienda”: una singola unità, dal punto di vista sia tecnico sia economico, che dispone di una gestione unitaria e che svolge attività economiche in agricoltura in conformità dell’uso generale di tali termini nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione;

3) 

“classe di aziende”: un insieme di aziende appartenenti alla stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter;

4) 

“azienda contabile”: qualsiasi azienda per cui è compilata una scheda aziendale nel quadro della RISA;

5) 

“scheda aziendale”: la scheda, da compilare o già compilata, con i dati relativi all’azienda contabile, esclusi i collegamenti e i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

6) 

“circoscrizione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” o “circoscrizione RISA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco di tali circoscrizioni figura all’allegato I;

7) 

“rilevatore di dati”: un organo di collegamento o un’entità da esso incaricata di raccogliere i dati RISA;

8) 

“produzione standard”: il valore normale della produzione lorda;

9) 

“dati personali”: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e dell’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

10) 

“dati individuali”: i dati riferiti a un’azienda contabile che consentono di identificare l’azienda o l’agricoltore, direttamente o indirettamente, e che possono essere dati personali o dati riguardanti persone giuridiche;

11) 

“dati anonimizzati”: i dati in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

12) 

“dati pseudonimizzati”: i dati individuali che non possono più essere attribuiti a una specifica persona fisica o giuridica senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati individuali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

13) 

“dati aggregati”: i dati ottenuti da combinazioni o calcoli basati su dati relativi a più aziende contabili.

Articolo 3

Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RISA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RISA per Stato membro.

▼B

CAPO II

▼M7

DATI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AZIENDALI E IL COLLEGAMENTO DI DATI

Articolo 4

1.  
Le schede aziendali sono compilate mediante indagini per le quali gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, dati provenienti dalle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e da altre fonti di dati pertinenti, nonché metodi di compilazione dei dati o approcci innovativi per la condivisione e la compilazione dei dati.
2.  

Gli organi di collegamento hanno il diritto di accedere alle seguenti fonti di dati e di utilizzarle gratuitamente:

a) 

il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

b) 

il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

c) 

lo schedario viticolo realizzato in conformità all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

d) 

i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

e) 

i dati degli Stati membri per l’esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );

f) 

se del caso, i dati raccolti a livello di azienda agricola per la fissazione di programmi d’azione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( 11 );

g) 

qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri.

3.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di collegamento abbiano il diritto di accedere alle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e di utilizzarle. Gli Stati membri possono istituire a tal fine i necessari meccanismi di cooperazione che facilitino l’accesso effettivo a tali fonti di dati e il loro utilizzo. Il diritto di accesso e di utilizzo è concesso anche nel caso in cui l’organo di collegamento deleghi a persone fisiche o giuridiche compiti da svolgere per suo conto.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo nuove fonti di dati adeguate stabilite dal diritto dell’Unione.

▼M7

Articolo 4 bis

1.  

Oltre alla scheda aziendale, gli Stati membri determinano i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori relativi a tale azienda nelle serie di dati seguenti:

a) 

DMV;

b) 

SIGC.

Gli Stati membri trasmettono tali collegamenti alla Commissione o inviano direttamente i dati relativi all’azienda contabile che figurano nelle serie di dati di cui al primo comma, ad eccezione degli identificatori. Gli Stati membri che inviano direttamente i dati forniscono il numero RISA dell’azienda contabile.

2.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare l’elenco delle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiungere nuove serie di dati adeguate e pertinenti. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

a) 

garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

b) 

effettua analisi della pertinenza, della fattibilità, della proporzionalità e della qualità di tali serie di dati e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi.

3.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che elencano i dati da estrarre dalle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché norme dettagliate sulle specifiche tecniche e sui termini per la trasmissione di tali dati tra gli Stati membri e la Commissione. Tali dati sono collegati alla finalità del presente regolamento di cui all’articolo 1 e a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I. Nell’adottare i suddetti atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della pertinenza di tali dati e della fattibilità dell’estrazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
4.  
La Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sulla metodologia per l’estrazione dei dati pertinenti.

▼M7

Articolo 5

1.  
Il campo d’osservazione comprende le aziende di dimensione economica uguale o superiore a una soglia pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali norme garantiscono che le aziende agricole di dimensioni economiche minori siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione delle aziende contabili stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 bis.

La Commissione adotta, sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

2.  

Sono considerate aziende contabili le aziende che:

a) 

sono comprese nel campo d’osservazione di cui al paragrafo 1;

b) 

sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RISA, rappresentative del campo d’osservazione.

3.  
Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per incoraggiare la partecipazione alle indagini.

In casi eccezionali, gli Stati membri possono anche adottare norme per affrontare eventuali casi in cui è probabile che il numero di aziende contabili stabilito nel piano di selezione delle aziende contabili non possa essere raggiunto. Tali norme, tuttavia, non contemplano sanzioni per gli agricoltori.

▼M3

Articolo 5 bis

1.  
►M7  Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione rappresentativo del campo d’osservazione. ◄

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:

— 
siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti,

▼M7

— 
siano presentati secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende, e

▼M3

— 
precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.

▼M7

2.  
In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RISA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
3.  
Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RISA può essere fino al 20 % inferiore o superiore al numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.

▼M3

4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Articolo 5 ter

▼M7

1.  
Le aziende sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende.

La tipologia relativa alle aziende è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RISA.

▼M3

2.  
L’orientamento tecnico-economico di un’azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell’azienda rispetto alla sua produzione standard totale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.

3.  
Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.

4.  
La dimensione economica dell’azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale.
5.  
L’importanza delle attività lucrative direttamente collegate all’azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell’azienda.
6.  
Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall’organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 7 o dall’organo a cui tale funzione è stata delegata.
7.  

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

— 
i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l’azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale,
— 
il metodo per il calcolo della dimensione economica dell’azienda,
— 
le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1,
— 
i metodi per il calcolo della produzione dell’azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5,
— 
il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

▼B

Articolo 6

▼M7

1.  
Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la RISA («comitato nazionale»).

▼M3

2.  
Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.

▼B

3.  
Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

▼M7

4.  
Gli Stati membri con più circoscrizioni RISA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni sottoposte alla loro giurisdizione, un comitato regionale per la RISA (comitato regionale).

▼B

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.

▼M3

5.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Articolo 7

▼M7

1.  

Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a) 

informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;

b) 

redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;

c) 

elaborare:

i) 

l’elenco delle aziende contabili;

ii) 

se del caso, l’elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali;

d) 

produrre le schede aziendali;

e) 

verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate e, se necessario, correggere eventuali errori o imprecisioni rilevati;

f) 

inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

g) 

inviare i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

h) 

trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati, e inoltrare alla Commissione le relative risposte;

i) 

offrire alle aziende contabili la possibilità di ottenere i propri risultati dall’organo di collegamento o da un’organizzazione da esso designata, quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dalla conferma, da parte della Commissione, che la scheda aziendale è debitamente compilata; ove possibile, tali risultati includono informazioni comparative che confrontano tali risultati con le medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali;

j) 

definire un piano per incentivare la partecipazione degli agricoltori alla RISA e presentarlo alla Commissione unitamente al piano di selezione delle aziende contabili;

k) 

mettere a disposizione, direttamente o tramite un’organizzazione da esso designata, i risultati ottenuti sotto forma di dati aggregati e anonimizzati, ad esempio a livello regionale, nazionale, dell’Unione o settoriale.

▼M3

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

▼M7

Articolo 8

1.  
Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale ed è identificata nella RISA con un numero RISA nazionale unico.
2.  

Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di:

a) 

descrivere l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;

b) 

descrivere il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti;

c) 

descrivere la situazione economica, ambientale e sociale dell’azienda;

d) 

verificare le informazioni fornite con mezzi adeguati quali controlli in loco e controlli a distanza.

3.  
I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda e a un singolo esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono a eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda, imposte personali o assicurazioni private.
4.  

Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative a quanto segue:

a) 

le variabili e le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I;

b) 

l’inizio e la fine dell’anno di riferimento;

c) 

il modello di scheda aziendale;

d) 

i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro su richiesta motivata;

e) 

la frequenza di trasmissione dei dati, che è annuale o meno frequente a seconda della natura delle variabili.

Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione si avvale, per quanto possibile, delle variabili disponibili dalle fonti di dati esistenti per l’aggiunta, la modifica o la sostituzione di variabili e tiene conto della necessità di non creare oneri supplementari significativi per gli Stati membri o le aziende contabili. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione analizza la fattibilità delle variabili proposte sulla base, tra l’altro, dei contributi degli Stati membri, tra cui la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l’eventuale applicazione di nuovi metodi e l’onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili. I risultati di tale analisi sono discussi in seno al comitato di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

▼M7

Articolo 8 bis

1.  
Le schede aziendali e i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento mediante un sistema informatizzato istituito dalla Commissione. I dati sono trasmessi per via elettronica sulla base di moduli messi a disposizione dell’organo di collegamento tramite tale sistema.
2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate in materia di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in seno alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

▼M3 —————

▼B

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

▼M7

Articolo 16

1.  
I dati individuali ottenuti durante l’attuazione del presente regolamento sono utilizzati unicamente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1 del presente regolamento. In ogni caso, la Commissione non utilizza tali dati individuali per altri scopi, in particolare per i controlli a norma del regolamento (UE) 2021/2116 o a fini fiscali.
2.  
I dati RISA e, ai fini del presente regolamento, i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis possono essere resi pubblici a condizione che siano aggregati e resi anonimi.
3.  
La Commissione può concedere l’accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di integrare il presente regolamento con le norme e le condizioni per tale accesso a livello dell’Unione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di protezione dei dati individuali e, in particolare, delle norme per i trasferimenti di dati a destinatari situati al di fuori del territorio dell’Unione di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione chiede il parere del garante europeo della protezione dei dati anteriormente all’adozione tali atti delegati.

▼M7

Articolo 16 bis

1.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano e attuano misure tecniche e organizzative adeguate, anche per quanto riguarda il sistema informatizzato di dati di cui all’articolo 8 bis, per garantire ed essere in grado di dimostrare che la raccolta, il trattamento, la compilazione e la trasmissione di dati individuali sono limitati alle finalità del presente regolamento.
2.  
I dati individuali devono essere conservati per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle analisi delle serie temporali.
3.  
I dati individuali non sono messi a disposizione di persone diverse da quelle le cui funzioni richiedono l’accesso a tali dati ai fini del presente regolamento.
4.  
Le persone che partecipano o hanno partecipato alla RISA sono tenute a non divulgare i dati individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.

Articolo 16 ter

1.  
Il trattamento, la gestione e l’utilizzo dei dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
2.  
La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali dal momento in cui tali dati le pervengono. Gli Stati membri determinano il responsabile del trattamento e, se del caso, l’incaricato del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali riguardanti le aziende situate nel loro territorio.

▼B

Articolo 17

▼M7

1.  
Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e i rilevatori di dati sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione pertinente che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nell’ambito del presente regolamento.

Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure ai rilevatori di dati, nonché le relative risposte, sono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.

▼B

2.  
Se le informazioni fornite sono insufficienti o se non giungono per tempo, la Commissione, con il concorso dell’organo di collegamento, può inviare degli esperti sul posto.

▼M3 —————

▼M7

Articolo 19

1.  

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia le spese volte a coprire:

a) 

una somma dovuta agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2; se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite a norma dell’articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, per la circoscrizione RISA o per lo Stato membro interessato, l’importo applicato per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RISA o Stato membro interessato è ridotto del 20 %; se tale riduzione è stata già applicata per i due anni consecutivi precedenti in relazione a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro, la riduzione è del 25 %;

b) 

tutte le spese concernenti i sistemi di dati informatizzati di cui la Commissione si avvale per l’esercizio e lo sviluppo della RISA e per la raccolta, la verifica, l’elaborazione, l’interoperabilità e l’analisi dei dati forniti dagli Stati membri. Tali spese includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della RISA.

2.  
Il FEAGA eroga altresì agli Stati membri contributi finanziari per contribuire ai costi di attuazione da essi sostenuti qualora la creazione del sistema di raccolta delle variabili ambientali e sociali a norma del presente regolamento, comprese la formazione e l’interoperabilità tra i sistemi di raccolta dei dati, richieda adeguamenti significativi del sistema di raccolta dei dati RICA di uno Stato membro. Tali contributi sono forniti agli Stati membri entro il 31 dicembre 2027.
3.  
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere versato in tutto o in parte agli agricoltori per la loro partecipazione alle indagini RISA conformemente a criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri.
4.  
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative all’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e ai contributi di cui al paragrafo 2. Negli atti di esecuzione relativi ai contributi, la Commissione chiarisce sulla base di quali criteri tali contributi debbano essere assegnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

▼M3

Articolo 19 bis

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M7

2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 decembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M3

4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M7

5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19 ter

1.  
La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M7

Articolo 19 ter

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 dicembre 2028 una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), corredata, se del caso, di una proposta di atto legislativo che modifica l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a).

▼B

Articolo 20

Il regolamento n. 79/65/CEE è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7




ALLEGATO - I

Elenco di ambiti

Ambito economico

Informazioni generali sull’azienda

Forma di conduzione

Beni e investimenti

Quote e altri diritti

Debiti e crediti

Imposta sul valore aggiunto

Fattori di produzione

Uso del suolo e colture

Produzione animale

Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate

Integrazione del mercato

Prodotti di qualità – indicazioni geografiche

Appartenenza a organizzazioni di produttori

Gestione del rischio

Innovazione e digitalizzazione

Altre attività lucrative connesse all’azienda

Contributi

Quota indicativa del reddito proveniente da attività svolte al di fuori dell’azienda

Ambiente

Pratiche agronomiche

Gestione del suolo

Utilizzo e gestione di nutrienti

Sequestro del carbonio nei suoli agricoli

Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

Inquinamento atmosferico

Utilizzo e gestione dell’acqua

Uso di prodotti fitosanitari

Uso di antimicrobici

Benessere degli animali

Biodiversità

Agricoltura biologica

Sistemi di certificazione

Consumo e produzione di energia

Perdite alimentari a livello di produzione primaria

Gestione dei rifiuti

Ambito sociale

Manodopera

Istruzione

Equilibrio di genere

Condizioni di lavoro

Inclusione sociale

Sicurezza sociale

Infrastrutture e servizi essenziali

Ricambio generazionale

▼B




ALLEGATO I

▼M7

Elenco di circoscrizioni RISA

▼B

Belgio

1. Vlaanderen

2. Bruxelles-Brussel

3. Wallonie

Bulgaria

1. Северозападен (Severozapaden)

2. Северен централен (Severen tsentralen)

3. Североизточен (Severoiztochen)

4. Югозападен (Yugozapaden)

5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен (Yugoiztochen)

La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione fino al 31 dicembre 2009.

Repubblica ceca

Forma un'unica circoscrizione

Danimarca

Forma un'unica circoscrizione

▼M4

Germania

1. 

Schleswig-Holstein/Amburgo.

2. 

Bassa Sassonia

3. 

Brema

4. 

Renania settentrionale — Vestfalia

5. 

Assia

6. 

Renania Palatinato

7. 

Baden-Württemberg

8. 

Baviera

9. 

Saar

10. 

Berlino

11. 

Brandeburgo

12. 

Meclemburgo-Pomerania

13. 

Sassonia

14. 

Sassonia-Anhalt

15. 

Turingia

▼B

Estonia

Forma un'unica circoscrizione

Irlanda

Forma un'unica circoscrizione

Grecia

1. Μακεδονία - Θράκη

2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου

3. Θεσσαλία

4. Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη

Spagna

1. Galicia

2. Asturias

3. Cantabria

4. País Vasco

5. Navarra

6. La Rioja

7. Aragón

8. Cataluña

9. Baleares

10. Castilla-León

11. Madrid

12. Castilla-La Mancha

13. Comunidad Valenciana

14. Murcia

15. Extremadura

16. Andalucía

17. Canarias

▼M5

Francia

1. 

Île-de-France

2. 

Champagne Ardenne

3. 

Picardie

4. 

Haute-Normandie

5. 

Centre

6. 

Basse-Normandie

7. 

Bourgogne

8. 

Nord-Pas de Calais

9. 

Lorraine

10. 

Alsace

11. 

Franche-Comté

12. 

Pays de la Loire

13. 

Bretagne

14. 

Poitou-Charentes

15. 

Aquitaine

16. 

Midi-Pyrénées

17. 

Limousin

18. 

Rhône-Alpes

19. 

Auvergne

20. 

Languedoc-Roussillon

21. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

22. 

Corse

23. 

Antilles françaises

24. 

La Réunion

▼M2

Croazia

1. 

Kontinentalna Hrvatska

2. 

Jadranska Hrvatska

La Croazia può tuttavia formare un’unica circoscrizione per i tre anni successivi all’adesione.

▼B

Italia

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli-Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia-Romagna

10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Cipro

Forma un'unica circoscrizione

Lettonia

Forma un'unica circoscrizione

Lituania

Forma un'unica circoscrizione

Lussemburgo

Forma un'unica circoscrizione

▼M1

Ungheria

1. Észak-Magyarország

2. Dunántúl

3. Alföld

▼B

Malta

Forma un'unica circoscrizione

Paesi Bassi

Forma un'unica circoscrizione

Austria

Forma un'unica circoscrizione

Polonia

1. Pomorze e Mazury

2. Wielkopolska e Śląsk

3. Mazowsze e Podlasie

4. Małopolska e Pogórze

Portogallo

1. Norte e Centro

2. Ribatejo-Oeste

3. Alentejo e Algarve

4. Açores e Madeira

Romania

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov

Slovenia

Forma un'unica circoscrizione

Slovacchia

Forma un'unica circoscrizione

▼M6

Finlandia

1. Etelä-Suomi

2. Pohjanmaa, Sisä- e Pohjois-Suomi

▼B

Svezia

1. Pianure della Svezia centrale e meridionale

2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale

3. Zone della Svezia settentrionale

▼M5 —————

▼B




ALLEGATO II



Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio

(GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65)

 

Atto di adesione del 1972, Allegato I, punto II.A.4 e Allegato II, punto II.D.1

(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59 e pag. 125)

 

Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio

(GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47)

 

Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio

(GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1)

 

Atto di adesione del 1979, Allegato I, punti II.A e II.G.

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64 e pag. 87)

 

Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio

(GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio

(GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4)

 

Atto di adesione del 1985, Allegato I, punto XIV.(i)

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 235)

 

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio

(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

limitatamente al punto 2 dell’allegato

Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio

(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

limitatamente all’allegato XVI

Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.A.I

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 117)

 

Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio

(GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 1 dell’allegato II

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.A.1

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346)

 

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio

(GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione

(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'allegato, capitolo 5, sezione A, punto 1

Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione

(GU L 329 del 14.12.2007, pag. 5)

 




ALLEGATO III



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento n. 79/65/CEE

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafi 4 e 5

Articolo 21, primo e secondo comma

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 21, terzo comma

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 21

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III



( 1 ) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 6 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

( 7 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 9 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).