02009R1217 — IT — 01.01.2018 — 004.001
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►M3
REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea ◄ (GU L 328 dell'15.12.2009, pag. 27) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2011 |
L 195 |
42 |
27.7.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 |
L 340 |
1 |
17.12.2013 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2278 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2017 |
L 328 |
1 |
12.12.2017 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea
◄
(versione codificata)
CAPO I
ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL’UNIONE
Articolo 1
1. Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d’informazione contabile agricola dell’Unione («RICA» o «rete d’informazione») per la raccolta di informazioni contabili agricole.
2. La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare:
a) per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d’osservazione definito all’articolo 5;
b) per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole.
3. I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell’Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
►M3 «agricoltore» ◄ : la persona fisica che provvede alla gestione corrente e quotidiana dell’azienda agricola; |
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-b) |
«azienda» : un’unità tecnico-economica, in conformità dell’uso generale nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione; |
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b) |
«classe di aziende» : un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole; |
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c) |
«azienda contabile» : qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d’informazione; |
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d) |
«circoscrizione della rete d’informazione contabile agricola» o «circoscrizione RICA» : il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili (un elenco di tali circoscrizioni figura nell’allegato I); |
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e) |
«dati contabili» : qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l’esercizio contabile; |
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f) |
«produzione standard» : il valore normale della produzione lorda. |
Articolo 3
Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro.
CAPO II
DATI PER LA RILEVAZIONE DEI REDDITI E PER L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE
Articolo 4
Il presente capo si applica alla raccolta di dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi e a un’analisi della situazione economica delle aziende agricole.
Tali dati sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.
Articolo 5
1. Il campo d’osservazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a una soglia espressa in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all’articolo 5 ter.
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.
La Commissione adotta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:
a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare a norma del paragrafo 1;
b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità o sono disposti e preparati a tenere una contabilità aziendale, e che accertano che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;
c) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RICA, rappresentative del campo d’osservazione.
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Articolo 5 bis
1. Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo d’osservazione.
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:
— siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti,
— siano presentati secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, e
— precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.
2. In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
3. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RICA può discostarsi dal numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2 del 20 % al massimo in più o in meno, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 5 ter
1. Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole («tipologia»), in funzione del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell’importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse.
La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RICA.
2. L’orientamento tecnico-economico di un’azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell’azienda rispetto alla sua produzione standard totale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.
3. Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.
È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.
4. La dimensione economica dell’azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale.
5. L’importanza delle attività lucrative direttamente collegate all’azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell’azienda.
6. Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall’organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 7 o dall’organo a cui tale funzione è stata delegata.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
— i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l’azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale,
— il metodo per il calcolo della dimensione economica dell’azienda,
— le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1,
— i metodi per il calcolo della produzione dell’azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5,
— il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la rete d’informazione («comitato nazionale»). ►M2 La Croazia istituisce tale comitato entro sei mesi dalla data di adesione. ◄
2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.
3. Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.
Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.
4. Gli Stati membri con più circoscrizioni RICA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni, un comitato regionale per la rete d’informazione («comitato regionale»).
Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 7
1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:
a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;
b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;
c) elaborare:
i) l’elenco delle aziende contabili;
ii) se del caso, l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo;
d) riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili;
e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate;
f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;
g) trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili e inoltrare alla Commissione le relative risposte.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 8
1. Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.
2. Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni contabili che permettono di:
— caratterizzare l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,
— valutare il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti,
— procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda agricola e a un singolo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono ad attività extra-aziendali dell’agricoltore o della sua famiglia, a pensioni, eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda agricola, imposte personali o assicurazioni private.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.
Per assicurare la comparabilità dei dati contabili raccolti mediante le schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda aziendale, i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16
1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all’articolo 1.
2. Le persone che partecipano o hanno partecipato alla rete d’informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.
Articolo 17
1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nel quadro del presente regolamento.
Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili, nonché le relative risposte, vengono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.
2. Se le informazioni fornite sono insufficienti o se non giungono per tempo, la Commissione, con il concorso dell’organo di collegamento, può inviare degli esperti sul posto.
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Articolo 19
1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea, sezione Commissione, riguardano:
a) le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2. Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari all’80 % della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RICA o Stato membro interessato.
b) tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per la raccolta, la verifica, l’elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.
Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.
2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative alla retribuzione forfetaria di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.
Articolo 19 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 19 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della rete d’informazione contabile agricola». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 1 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 20
Il regolamento n. 79/65/CEE è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle circoscrizioni RICA di cui all’articolo 2, lettera d)
Belgio
1. Vlaanderen
2. Bruxelles-Brussel
3. Wallonie
Bulgaria
1. Северозападен (Severozapaden)
2. Северен централен (Severen tsentralen)
3. Североизточен (Severoiztochen)
4. Югозападен (Yugozapaden)
5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен (Yugoiztochen)
La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione fino al 31 dicembre 2009.
Repubblica ceca
Forma un'unica circoscrizione
Danimarca
Forma un'unica circoscrizione
Germania
1. Schleswig-Holstein/Amburgo.
2. Bassa Sassonia
3. Brema
4. Renania settentrionale — Vestfalia
5. Assia
6. Renania Palatinato
7. Baden-Württemberg
8. Baviera
9. Saar
10. Berlino
11. Brandeburgo
12. Meclemburgo-Pomerania
13. Sassonia
14. Sassonia-Anhalt
15. Turingia
Estonia
Forma un'unica circoscrizione
Irlanda
Forma un'unica circoscrizione
Grecia
1. Μακεδονία - Θράκη
2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη
Spagna
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
Francia
1. Île de France
2. Champagne-Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord-Pas-de-Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence-Alpes-Côte d'Azur
22. Corse
23. Guadeloupe
24. Martinique
25. La Réunion
Croazia
1. Kontinentalna Hrvatska
2. Jadranska Hrvatska
La Croazia può tuttavia formare un’unica circoscrizione per i tre anni successivi all’adesione.
Italia
1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli-Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia-Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna
Cipro
Forma un'unica circoscrizione
Lettonia
Forma un'unica circoscrizione
Lituania
Forma un'unica circoscrizione
Lussemburgo
Forma un'unica circoscrizione
Ungheria
1. Észak-Magyarország
2. Dunántúl
3. Alföld
Malta
Forma un'unica circoscrizione
Paesi Bassi
Forma un'unica circoscrizione
Austria
Forma un'unica circoscrizione
Polonia
1. Pomorze e Mazury
2. Wielkopolska e Śląsk
3. Mazowsze e Podlasie
4. Małopolska e Pogórze
Portogallo
1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira
Romania
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
Slovenia
Forma un'unica circoscrizione
Slovacchia
Forma un'unica circoscrizione
Finlandia
1. Etelä-Suomi
2. Sisä-Suomi
3. Pohjanmaa
4. Pohjois-Suomi
Svezia
1. Pianure della Svezia centrale e meridionale
2. Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale
3. Zone della Svezia settentrionale
Regno Unito
1. England - North Region
2. England - West - Region
3. England - East Region
4. Wales
5. Scotland
6. Northern Ireland
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
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Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio (GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65) |
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Atto di adesione del 1972, Allegato I, punto II.A.4 e Allegato II, punto II.D.1 (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59 e pag. 125) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio (GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio (GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1) |
|
|
Atto di adesione del 1979, Allegato I, punti II.A e II.G. (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64 e pag. 87) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio (GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio (GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4) |
|
|
Atto di adesione del 1985, Allegato I, punto XIV.(i) (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 235) |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8) |
limitatamente al punto 2 dell’allegato |
|
Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23) |
limitatamente all’allegato XVI |
|
Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.A.I (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 117) |
|
|
Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3) |
|
|
Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7) |
|
|
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1) |
limitatamente al punto 1 dell’allegato II |
|
Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.A.1 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346) |
|
|
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1) |
|
|
Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97) |
|
|
Regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) |
limitatamente all'allegato, capitolo 5, sezione A, punto 1 |
|
Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 5) |
|
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento n. 79/65/CEE |
Presente regolamento |
|
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
|
Articolo 2 bis |
Articolo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 4 |
Articolo 5 |
|
Articolo 5 |
Articolo 6 |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (i) |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (ii) |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (i) |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (ii) |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere e), f) e g) |
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Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 7 |
Articolo 8 |
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Articolo 8 |
Articolo 9 |
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Articolo 9 |
Articolo 10 |
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Articolo 10 |
Articolo 11 |
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Articolo 11 |
Articolo 12 |
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Articolo 12 |
Articolo 13 |
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Articolo 13 |
Articolo 14 |
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Articolo 14 |
Articolo 15 |
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Articolo 15 |
Articolo 16 |
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Articolo 16 |
Articolo 17 |
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Articolo 17 |
— |
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Articolo 18 |
— |
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Articolo 19 |
Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18, paragrafi 4 e 5 |
|
Articolo 21, primo e secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 6 |
|
Articolo 21, terzo comma |
— |
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Articolo 22 |
Articolo 19 |
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Articolo 23 |
— |
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— |
Articolo 20 |
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— |
Articolo 21 |
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Allegato |
Allegato I |
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— |
Allegato II |
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— |
Allegato III |
( 1 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.