2009R1215 — IT — 01.07.2013 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)

(GU L 328, 15.12.2009, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011

  L 347

1

30.12.2011

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

(versione codificata)



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ( 1 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 2 ). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(3)

Proseguire la politica di apertura del mercato comunitario alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

(4)

È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità, abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e agevolare maggiormente l’accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

(5)

Le misure in questione sono proposte nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, data la situazione specifica dei Balcani occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(6)

In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’UE e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all’impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)

Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale autonoma.

(8)

La Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU (1999) e sottoposto a un’amministrazione civile internazionale affidata alla missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), soddisfano le suddette condizioni. Per evitare discriminazioni nella regione, sarebbe pertanto opportuno concedere a tutti questi paesi preferenze commerciali analoghe.

(9)

Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo costituiscono ciascuno territori doganali distinti.

(10)

La Comunità ha concluso con la Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili ( 3 ).

(11)

L’Albania, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro dovrebbero continuare a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento solo nella misura in cui esso preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità e tali paesi.

(12)

Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 4 ).

(13)

A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l’applicazione dello stesso.

(14)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 5 ).

(15)

I regimi di importazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell’esperienza acquisita nel concederli ai sensi del presente regolamento. È opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M1

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.  I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, ►M2  ————— ◄ dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.

▼B

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1.  L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

▼M1

a) osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;

▼B

b) impegno, da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000; e

c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

2.  Fatte salve le condizioni previste dal paragrafo 1, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità dei paesi beneficiari ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

In caso di inadempienza, il Consiglio può prendere misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

▼M1

3.  In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼B

Articolo 3

Prodotti agricoli — contingenti tariffari

1.  Per i prodotti della pesca e i vini elencati nell’allegato I e originari dei paesi e territori di cui all’articolo 1, i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.

▼M1

2.  I dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti di «baby-beef» definiti nell’allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Tale certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼M1 —————

▼M1

4.  Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di «baby-beef»

Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di «baby-beef» sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼B

Articolo 5

Gestione dei contingenti tariffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 6

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

▼M1

Articolo 7

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis riguardo a:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b) gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui all’articolo 1.

▼M1

Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione fino alla data di cessazione degli effetti del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data.

3.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 può essere revocato in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M1

Articolo 8

Procedura di comitato

1.  Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( 6 ).

2.  Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 8 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 9

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

1.  Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nella Comunità, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte dei paesi e territori di cui all’articolo 1, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

▼M1

a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;

▼B

b) invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o i paesi e territori beneficiari a osservare l’articolo 2, paragrafo 1;

c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito alla corretta applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento da parte di un paese o territorio beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

▼M1

Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

▼M1 —————

▼M1

3.  Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

▼B

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M1

Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite da una deroga concessa dall’OMC. Tale cessazione si applica dal giorno in cui la deroga cessa di applicarsi. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex030419 18

ex030419 91

0304 29 15

0304 29 17

ex030429 18

ex030499 21

ex030510 00

ex030530 90

0305 49 45

ex030559 80

ex030569 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

15 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex030419 18

ex030419 91

ex030429 18

ex030499 21

ex030510 00

ex050530 90

ex030549 80

ex030559 80

ex030569 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1575

ex030199 80

0302 69 61

0303 79 71

ex030419 39

ex030419 99

ex030429 99

ex030499 99

ex030510 00

ex030530 90

ex030549 80

ex030559 80

ex030569 80

Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

45 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1577

ex030199 80

0302 69 94

ex030377 00

ex030419 39

ex030419 99

ex030429 99

ex030499 99

ex030510 00

ex030530 90

ex030549 80

ex030559 80

ex030569 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1515

ex220421 93

ex220421 94

ex220421 95

ex220421 96

ex220421 97

ex220421 98

ex220429 93

ex220429 94

ex220429 95

ex220429 96

ex220429 97

ex220429 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

50 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina (4), ►M2  Croazia,  ◄ ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro (6), Serbia (7) o territorio doganale del Kosovo

Esenzione

(1)   Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)   Il volume di questo contingente tariffario globale è ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine n. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)   L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(4)   L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(5)   L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(6)   L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514.

(7)   L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.

▼B




ALLEGATO II

Definizione dei prodotti di «baby-beef» di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

 
 

Animali vivi della specie bovina:

 
 

– altri:

 
 

– – delle specie domestiche:

 
 

– – – di peso superiore a 300 kg:

 
 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex010290 51

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex010290 59

 

– – – – – altri:

 

11

21

31

91

– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 
 

– – – – altri:

ex010290 71

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

10

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex010290 79

 

– – – – – altri:

 

21

91

– Tori e buoi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg ma inferiore o uguale a 500 kg (1)

 
 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex020110 00

 

– in carcasse o mezzene:

 

91

– Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

 
 

– altri pezzi non disossati:

ex020120 20

 

– – Quarti detti «compensati»:

 

91

– Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex020120 30

 

– – Busti e quarti anteriori:

 

91

– Quarti anteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

ex020120 50

 

– – Selle e quarti posteriori:

 

91

– Quarti posteriori separati, di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)

(1)   L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.




ALLEGATO III



Regolamento abrogato

ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio

(GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

(GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione

(GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione

(GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

unicamente l’articolo 1

Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio

(GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione

(GU L 203 del 4.8.2005, pag. 6).

 

Regolamento (CE) n. 1946/2005 del Consiglio

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio

(GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione

(GU L 122 dell’8.5.2008, pag. 7).

 




ALLEGATO IV



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2007/2000

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV



( 1 ) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

( 2 ) Cfr. allegato III.

( 3 ) GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.

( 4 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 5 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 6 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

( 7 ) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

( 8 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.