02009R1099 — IT — 14.12.2019 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 303 dell'18.11.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018

  L 122

11

17.5.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 137, 24.5.2017, pag.  40 (2017/625)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.

Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1.

2.  Il capo II salvo l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, il capo III e il capo IV salvo l’articolo 19 non si applicano in caso di abbattimenti di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l’osservanza di tali disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone.

3.  Il presente regolamento non si applica:

a) qualora gli animali siano abbattuti:

i) durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un’autorità competente;

ii) durante attività venatorie o di pesca ricreativa;

iii) durante eventi culturali o sportivi;

b) ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«abbattimento» : qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;

b)

«operazioni correlate» : operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l’immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell’abbattimento;

c)

«animale» : qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;

d)

«abbattimento d’emergenza» : l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e)

«stabulazione» : la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;

f)

«stordimento» : qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

g)

«macellazione rituale» : una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;

h)

«eventi culturali o sportivi» : eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa;

i)

«procedure operative standard» : un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un’uniformità di esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica;

j)

«macellazione» : l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana;

k)

«macello» : qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;

l)

«operatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un’impresa che effettui l’abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal presente regolamento;

m)

«animali da pelliccia» : animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;

n)

«spopolamento» : il processo di abbattimento degli animali per ragioni di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ragioni ambientali svolto sotto il controllo dell’autorità competente;

o)

«volatili da cortile» : volatili d’allevamento, compresi i volatili che non sono considerati domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;

p)

«immobilizzazione» : qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci;

▼M1

q)

«autorità competente» : autorità competente come definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 )

▼B

r)

«enervazione» : lacerazione del tessuto nervoso centrale e del midollo spinale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.



CAPO II

PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 3

Prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate

1.  Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli operatori prendono in particolare i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:

a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;

b) siano protetti da ferite;

c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;

d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;

e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;

f) non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

3.  Le strutture utilizzate per l’abbattimento e le operazioni correlate sono progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, nelle condizioni di attività previste per l’impianto nel corso dell’anno.

Articolo 4

Metodi di stordimento

1.  Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.

2.  L’allegato I può essere modificato sulla scorta di un parere dell’EFSA e secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici.

Qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore.

3.  Orientamenti comunitari riguardanti i metodi di cui all’allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

4.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

Articolo 5

Controlli sui metodi di stordimento

1.  Gli operatori assicurano che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.

Tali controlli sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali e la loro frequenza è stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di qualsiasi fattore che possa incidere sull’efficacia del processo di stordimento.

Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile dello stordimento prende immediatamente le misure opportune, come precisato nelle procedure operative standard elaborate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

2.  Qualora, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.

4.  Se del caso, per tener conto dell’alto livello di affidabilità di determinati metodi di stordimento e sulla base di un parere dell’EFSA, possono essere adottate deroghe alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedure operative standard

1.  Gli operatori pianificano in anticipo l’abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.

2.  Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l’abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1.

Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard:

a) tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante;

b) in base ai dati scientifici disponibili, definiscono per ciascun metodo utilizzato i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I, che garantiscono l’efficace stordimento degli animali;

c) precisano le misure da prendere quando i controlli di cui all’articolo 5 indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, che l’animale presenta ancora segni di vita.

3.  Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure operative standard descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.

4.  Su richiesta, le procedure operative standard sono messe a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1.  L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2.  Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento:

a) il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;

b) l’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento;

c) lo stordimento degli animali;

d) la valutazione dell’efficacia dello stordimento;

e) la sospensione o il sollevamento di animali vivi;

f) il dissanguamento degli animali vivi;

g) la macellazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;

3.  Fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’abbattimento degli animali da pelliccia è effettuato in presenza e sotto la supervisione diretta di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all’articolo 21 rilasciato per tutte le operazioni svolte sotto la sua supervisione. Gli operatori del settore degli animali da pelliccia notificano preventivamente all’autorità competente quando sono abbattuti gli animali.

Articolo 8

Istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento

I prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi per l’immobilizzazione o lo stordimento sono venduti soltanto se corredati di adeguate istruzioni relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. I fabbricanti mettono tali istruzioni anche a disposizione del pubblico attraverso Internet.

Tali istruzioni specificano in particolare quanto segue:

a) le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato l’uso del dispositivo;

b) i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali di cui all’allegato I, capo I;

c) per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell’efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento;

d) le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento.

Articolo 9

Utilizzazione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento

1.  Gli operatori provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l’immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.

Gli operatori tengono un registro di manutenzione. Essi conservano i registri per almeno un anno e li mettono a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

2.  Gli operatori provvedono affinché durante le operazioni di stordimento un adeguato dispositivo di riserva sia immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Il metodo di riserva può essere diverso da quello utilizzato per primo.

3.  Gli operatori provvedono affinché gli animali siano collocati in dispositivi di immobilizzazione, tra cui quelli di immobilizzazione della testa, soltanto quando la persona preposta allo stordimento o al dissanguamento è pronta a stordirli o a dissanguarli quanto più rapidamente possibile.

Articolo 10

Consumo domestico privato

Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.

Tuttavia, anche le prescrizioni stabilite all’articolo 15, paragrafo 3, e ai punti da 1.8 a 1.11 bis, 3.1 e, nella misura in cui esso concerne il semplice stordimento, al punto 3.2 dell’allegato III si applicano alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, suini, ovini e caprini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato.

Articolo 11

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri

1.  Solo le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, si applicano alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri effettuata nell’azienda agricola ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell’azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

2.  Le prescrizioni stabilite ai capi II e III del presente regolamento si applicano alla macellazione di siffatti animali quando il loro numero supera il numero massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Importazioni da paesi terzi

Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento si applicano ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 854/2004.

Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da paesi terzi è corredato di un attestato che comprovi l’osservanza di prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del presente regolamento.

Articolo 13

Sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche

1.  Gli Stati membri promuovono lo sviluppo e la diffusione di guide di buone pratiche per agevolare l’attuazione del presente regolamento.

2.  Una volta elaborate, tali guide di buone pratiche sono sviluppate e diffuse alle organizzazioni di operatori:

a) in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, le autorità competenti ed altre parti interessate;

b) tenendo conto dei pareri scientifici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c).

3.  L’autorità competente valuta le guide di buone pratiche per garantire che siano state sviluppate conformemente al paragrafo 2 e che siano conformi agli orientamenti comunitari esistenti.

4.  Qualora le organizzazioni di operatori non presentino guide di buone pratiche, l’autorità competente può elaborarne e pubblicarne di proprie.

5.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le guide di buone pratiche convalidate dall’autorità competente. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali guide e lo mette a disposizione degli Stati membri.



CAPO III

ALTRE PRESCRIZIONI APPLICABILI AI MACELLI

Articolo 14

Configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli

1.  Gli operatori provvedono affinché la configurazione e la costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura siano conformi alle disposizioni dell’allegato II.

2.  Ai fini del presente regolamento gli operatori sottopongono, su richiesta, all’autorità competente di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per ciascun macello almeno i seguenti dati:

a) il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;

b) le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;

c) la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.

L’autorità competente valuta l’informazione trasmessa dall’operatore conformemente al primo comma al momento dell’approvazione del macello.

3.  In conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, possono essere adottate:

a) deroghe alle disposizioni di cui all’allegato II in relazione alle unità mobili di macellazione;

b) le modifiche necessarie per adeguare l’allegato II in modo da tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

In attesa dell’adozione delle deroghe di cui alla lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono stabilire o mantenere le norme nazionali in materia di unità mobili di macellazione.

4.  Orientamenti comunitari per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato II possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 15

Maneggiamento e operazioni di immobilizzazione nei macelli

1.  Gli operatori garantiscono la conformità alle norme operative relative ai macelli di cui all’allegato III.

2.  Gli operatori garantiscono che tutti gli animali che sono abbattuti conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente.

Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale e siano adattabili alle dimensioni dell’animale.

3.  Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:

a) sospendere o sollevare gli animali coscienti;

b) stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale;

c) recidere il midollo spinale, per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga;

d) utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.

4.  L’allegato III può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici, incluso un parere dell’EFSA.

5.  Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni di cui all’allegato III possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 16

Procedure di controllo nei macelli

1.  Ai fini dell’articolo 5, gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo nei macelli.

2.  Le procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrivono il modo in cui si devono svolgere i controlli di cui all’articolo 5 e includono almeno i seguenti elementi:

a) il nome della persona responsabile della procedura di controllo;

b) gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali; gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati conformemente all’articolo 4, paragrafo 4;

c) i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori di cui alla lettera b) siano soddisfacenti;

d) le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli;

e) il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli;

f) le procedure opportune al fine di garantire che nell’eventualità di mancato rispetto dei criteri di cui alla lettera c) vi sia una revisione delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di individuare le cause all’origine delle carenze e le modifiche che è necessario apportare a tali operazioni.

3.  Gli operatori istituiscono una specifica procedura di controllo per ciascuna linea di macellazione.

4.  La frequenza dei controlli tiene conto dei principali fattori di rischio, quali le modifiche riguardanti i tipi o le dimensioni di animali macellati o l’organizzazione lavorativa del personale, ed è determinata in modo da garantire risultati altamente affidabili.

5.  Ai fini dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli operatori possono utilizzare le procedure di controllo descritte nelle guide di buone pratiche di cui all’articolo 13.

6.  Gli orientamenti comunitari riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 17

Responsabile della tutela del benessere animale

1.  Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di aiutarli a garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento.

2.  Il responsabile della tutela del benessere animale dipende direttamente dall’operatore e rende conto direttamente all’operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali. Egli può esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

3.  Le competenze del responsabile della tutela del benessere animale sono specificate nelle procedure operative standard del macello e sono debitamente portate all’attenzione del personale interessato.

4.  Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un certificato di idoneità di cui all’articolo 21, rilasciato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile.

5.  Il responsabile della tutela del benessere animale tiene un registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale nel macello in cui assolve le sue funzioni. Il registro è conservato per almeno un anno ed è messo a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

6.  I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000  unità di bestiame (mammiferi) o di 150 000 volatili o conigli.

Ai fini del primo comma si intende per «unità di bestiame» un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi.

Nell’applicare le disposizioni del primo comma, gli Stati membri adottano i seguenti tassi di conversione:

a) bovini adulti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ) ed equini: 1 unità di bestiame adulto;

b) altri bovini: 0,50 unità di bestiame adulto;

c) suini di peso vivo superiore a 100 kg: 0,20 unità di bestiame adulto;

d) altri suini: 0,15 unità di bestiame adulto;

e) ovini e caprini: 0,10 unità di bestiame adulto;

f) agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 kg: 0,05 unità di bestiame adulto.



CAPO IV

SPOPOLAMENTO E ABBATTIMENTO DI EMERGENZA

Articolo 18

Spopolamento

1.  Prima dell’inizio dell’operazione l’autorità competente responsabile di un’operazione di spopolamento elabora un piano d’azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

In particolare, i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.

2.  L’autorità competente:

a) garantisce che tali operazioni siano eseguite in conformità del piano d’azione di cui al paragrafo 1;

b) intraprende ogni azione adeguata per la tutela del benessere degli animali nelle migliori condizioni possibili.

3.  Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali, l’autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

4.  Entro il 30 giugno di ogni anno l’autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate nell’anno precedente e la rende accessibile al pubblico attraverso Internet.

Per ciascuna operazione di spopolamento la relazione contiene in particolare:

a) i motivi dello spopolamento;

b) il numero e le specie di animali abbattuti;

c) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;

d) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;

e) qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3.

5.  Orientamenti comunitari per l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione per lo spopolamento possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

6.  Se del caso, per tener conto delle informazioni raccolte dal sistema dall’ADNS, può essere adottata una deroga all’obbligo di relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.



CAPO V

AUTORITÀ COMPETENTE

Articolo 20

Sostegno scientifico

1.  Ciascuno Stato membro assicura che un sufficiente sostegno scientifico indipendente sia a disposizione per assistere le autorità competenti, su loro richiesta, fornendo:

a) assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento;

b) pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull’uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento;

c) pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del presente regolamento;

d) raccomandazioni ai fini del presente regolamento, in particolare relativamente alle ispezioni e audit;

e) pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.  Il sostegno scientifico può essere fornito tramite una rete a condizione che siano svolti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.

A tal fine ciascuno Stato membro individua un unico punto di contatto e lo mette a disposizione del pubblico, attraverso Internet. Tale punto di contatto è responsabile per la condivisione, con i suoi omologhi e la Commissione, delle informazioni tecniche e scientifiche e delle migliori pratiche in relazione all’attuazione del presente regolamento.

Articolo 21

Certificato di idoneità

1.  Ai fini dell’articolo 7 gli Stati membri designano l’autorità competente responsabile:

a) di assicurare la messa a disposizione di corsi di formazione destinati al personale addetto agli abbattimenti e alle operazioni correlate;

b) del rilascio di certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d’esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e agli argomenti di cui all’allegato IV;

c) dell’approvazione dei programmi di formazione dei corsi di cui alla lettera a) e del contenuto e delle modalità dell’esame di cui alla lettera b).

2.  L’autorità competente può delegare l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità ad un’entità o organismo distinto che:

a) disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;

b) sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità.

L’autorità competente può altresì delegare l’organizzazione dei corsi di formazione ad un’entità o organismo distinto che disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo.

I dati relativi alle entità e organismi a cui sono stati delegati tali compiti sono messi a disposizione del pubblico dall’autorità competente attraverso Internet.

3.  I certificati di idoneità riportano le categorie di animali, il tipo di dispositivi e le operazioni elencati all’articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.

4.  Gli Stati membri riconoscono i certificati di idoneità rilasciati da un altro Stato membro.

5.  L’autorità competente può rilasciare certificati temporanei di idoneità a condizione che:

a) il richiedente sia iscritto a uno dei corsi di formazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) il richiedente debba prestare la sua opera in presenza e sotto la supervisione diretta di un’altra persona titolare di un certificato d’idoneità rilasciato per la specifica attività da effettuare;

c) la validità del certificato temporaneo non superi tre mesi; e

d) il richiedente presenti una dichiarazione scritta secondo cui non gli è stato rilasciato in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa portata o dimostri all’autorità competente di non aver potuto sostenere l’esame finale.

6.  Fatta salva una decisione di un’autorità giudiziaria o di una autorità competente che proibisca il maneggiamento degli animali i certificati di idoneità, incluso un certificato temporaneo di idoneità, sono rilasciati soltanto se il richiedente fornisce una dichiarazione scritta secondo cui non ha commesso infrazioni gravi alla normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della domanda.

7.  Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri scopi come equivalenti a certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L’autorità competente mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato, attraverso Internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato d’idoneità.

8.  Orientamenti comunitari per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.



CAPO VI

VIOLAZIONI, SANZIONI E COMPETENZE DI ESECUZIONE

▼M1 —————

▼B

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio 2013, le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 24

Modalità di attuazione

Le modalità particolari di attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Disposizioni nazionali più rigorose

1.  Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori:

a) l’abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate;

b) la macellazione di selvaggina d’allevamento di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, incluse le renne, e le operazioni correlate;

c) la macellazione di animali conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

3.  Qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda i metodi di stordimento di cui all’allegato I, esso notifica alla Commissione le misure previste. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

Entro un mese dalla notifica la Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e, in base ad un parere EFSA e conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, approva o respinge le misure nazionali in questione.

Ove lo ritenga opportuno, la Commissione, in base alle misure nazionali approvate, può proporre modifiche dell’allegato I in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2.

4.  Uno Stato membro non proibisce o ostacola la messa in circolazione all’interno del suo territorio di prodotti di origine animale derivati da animali che sono stati abbattuti in un altro Stato membro adducendo a motivo che gli animali interessati non sono stati abbattuti in conformità delle sue disposizioni nazionali miranti ad una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento.

Articolo 27

Relazione

1.  Entro l’8 dicembre 2014, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali e l’impatto socioeconomico ed ambientale. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento includendovi disposizioni specifiche riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento.

In attesa dell’adozione di queste misure, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali riguardanti la protezione dei pesci durante la macellazione o l’abbattimento e ne informano la Commissione.

2.  Entro l’8 dicembre 2012, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. Questa relazione si basa sui risultati di uno studio scientifico di comparazione di questi sistemi con i sistemi che mantengono i bovini in posizione eretta e tiene conto degli aspetti legati al benessere degli animali nonché delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l’accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

3.  Entro l’8 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli di stordimento dei volatili con bagni d’acqua, tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali, nonché l’impatto socioeconomico ed ambientale.

Articolo 28

Abrogazione

1.  La direttiva 93/119/CE è abrogata.

Tuttavia, ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni della direttiva 93/119/CE:

a) allegato A:

i) parte I, paragrafo 1;

ii) parte II, paragrafo 1, paragrafo 3, seconda frase, parte II, paragrafi 6, 7 e 8, e parte II, paragrafo 9, prima frase;

b) allegato C, parte II, paragrafo 3.A.2, allegato C, parte II, paragrafo 3.B.1, primo comma, e allegato C, parte II, paragrafi 3.B.2, 3.B.4, 4.2 e 4.3.

2.  I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

1.  Fino all’8 dicembre 2019, l’articolo 14, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura disciplinata dalle disposizioni dell’allegato II che non siano entrati in funzione prima del 1o gennaio 2013.

2.  Fino all’8 dicembre 2015, gli Stati membri possono rilasciare mediante procedura semplificata i certificati di idoneità di cui all’articolo 21 a persone che dimostrino di aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tre anni.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

(di cui all’articolo 4)

CAPO I

Metodi



Tabella 1 —  Metodi meccanici

N.

Denominazione

Descrizione

Condizioni d’uso

Parametri fondamentali

Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato

1

Dispositivo a proiettile captivo penetrante

Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall’impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo

Semplice stordimento

Tutte le specie

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Posizione e direzione dello sparo

Velocità appropriata, lunghezza d’uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell’animale e della specie

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)

Non applicabile

2

Dispositivo a proiettile captivo non penetrante

Danni gravi al cervello provocati dall’impatto di un proiettile captivo senza penetrazione

Semplice stordimento

Ruminanti, volatili da cortile, conigli e lepri

Macellazione soltanto per i ruminanti

Macellazione, spopolamento e altre situazioni per volatili da cortile, conigli e lepri

Posizione e direzione dello sparo

Velocità appropriata, diametro e forma del proiettile in funzione delle dimensioni dell’animale e della specie

Forza della cartuccia utilizzata

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)

Punto 1

3

Arma a proiettile libero

Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall’impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili

Tutte le specie

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Posizione dello sparo

Potenza e calibro della cartuccia.

Tipo di proiettile

Non applicabile

4

Macerazione

Schiacciamento istantaneo dell’intero animale

Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate.

Tutte le situazioni diverse dalla macellazione

Dimensione massima della partita da introdurre.

Distanza tra le lame e velocità di rotazione

Misure per impedire il sovraccarico

Punto 2

5

Dislocazione cervicale

Distensione e torsione manuale o meccanica del collo che provocano un’ischemia cerebrale

Volatili da cortile fino a cinque kg di peso vivo

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Non applicabile

Punto 3

6

Colpo da percussione alla testa

Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello

Suinetti, agnelli, capretti, conigli, lepri, animali da pelliccia e volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Forza e localizzazione del colpo

Punto 3



Tabella 2 —  Metodi elettrici

N.

Denominazione

Descrizione

Condizioni d’uso

Parametri fondamentali

Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato

1

Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa

Esposizione del cervello a una corrente che genera un’attività epilettiforme generalizzata sull’elettroencefalogramma (EEG)

Semplice stordimento

Tutte le specie.

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Corrente minima (A o mA)

Tensione minima (V)

Frequenza massima (Hz)

Tempo minimo di esposizione

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)

Frequenza della calibratura del dispositivo

Ottimizzazione del flusso di corrente

Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento

Posizione e superficie di contatto degli elettrodi

Punto 4

2

Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo

Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un’attività epilettiforme generalizzata sull’EEG e la fibrillazione o l’arresto cardiaco

Semplice stordimento in caso di macellazione

Tutte le specie

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Corrente minima (A o mA)

Tensione minima (V)

Frequenza massima (Hz)

Tempo minimo di esposizione

Frequenza della calibratura del dispositivo

Ottimizzazione del flusso di corrente

Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento

Posizione e superficie di contatto degli elettrodi

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti

Punto 5

3

Bagni d’acqua

Esposizione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un’attività epilettiforme generalizzata sull’EEG ed eventualmente la fibrillazione o l’arresto cardiaco tramite immersione.

Semplice stordimento eccetto quando la frequenza è uguale a o minore di 50 Hz

Volatili da cortile

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Corrente minima (A o mA)

Tensione minima (V)

Frequenza massima (Hz)

Frequenza della calibratura del dispositivo

Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento

Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione

Ottimizzazione del flusso di corrente

Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d’acqua

Tempo minimo di esposizione per ciascun animale

Immersione dei volatili fino alla base delle ali

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) per una frequenza superiore a 50 Hz

Punto 6



Tabella 3 —  Metodo in atmosfera controllata

N.

Denominazione

Descrizione

Condizioni d’uso

Parametri fondamentali

Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato

1

Biossido di carbonio ad alta concentrazione

Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 40 % di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati

Semplice stordimento in caso di macellazione di suini

Suini, mustelidi, cincillà, volatili da cortile eccetto anatre e oche

Macellazione soltanto per i suini

Situazioni diverse dalla macellazione per i volatili da cortile, mustelidi, cincillà, suini

Concentrazione di biossido di carbonio

Durata dell’esposizione

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento

Qualità del gas

Temperatura del gas

Punto 7

Punto 8

2

Biossido di carbonio in due fasi

Esposizione successiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio, seguita, quando gli animali hanno perso conoscenza, da una più elevata concentrazione di biossido di carbonio

Volatili da cortile

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Concentrazione di biossido di carbonio

Durata dell’esposizione

Qualità del gas

Temperatura del gas

Non applicabile

3

Biossido di carbonio associato a gas inerti

Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio associato a gas inerti fino all’anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati

Il semplice stordimento per i suini se la durata dell’esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 7 minuti

Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata complessiva dell’esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 3 minuti

Suini e volatili da cortile

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Concentrazione di biossido di carbonio

Durata dell’esposizione

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento

Qualità del gas

Temperatura del gas

Concentrazione di ossigeno

Punto 8

4

Gas inerti

Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto fino all’anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati

Semplice stordimento in caso di macellazione di suini

Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata dell’esposizione all’anossia è inferiore a 3 minuti

Suini e volatili da cortile

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Concentrazione di ossigeno

Durata dell’esposizione

Qualità del gas

Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento

Temperatura del gas

Punto 8

5

Monossido di carbonio (in forma pura)

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio

Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti

Situazioni diverse dalla macellazione

Qualità del gas

Concentrazione di monossido di carbonio

Durata dell’esposizione

Temperatura del gas

Punti da 9.1, 9.2 e 9.3

6

Monossido di carbonio associato ad altri gas

Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell’1 % di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici

Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti

Situazioni diverse dalla macellazione

Concentrazione di monossido di carbonio

Durata dell’esposizione

Temperatura del gas

Filtrazione del gas prodotto dal motore

Punto 9

▼M2

7

Stordimento a bassa pressione atmosferica

Esposizione di animali coscienti a una decompressione progressiva con riduzione dell'ossigeno disponibile al di sotto del 5 %

Polli da carne di peso vivo non superiore a 4 kg.

Macellazione, spopolamento e altre situazioni

Velocità di decompressione

Durata dell'esposizione

Temperatura e umidità dell'ambiente

Punti da 10.1 a 10.5

▼B



Tabella 4 —  Altri metodi

N.

Denominazione

Descrizione

Condizioni d’uso

Parametri fondamentali

Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato

1

Iniezione letale

Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall’iniezione somministrata da un medico veterinario

Tutte le specie

Situazioni diverse dalla macellazione

Tipo di iniezione

Uso di farmaci approvati

Non applicabile

CAPO II

Prescrizioni specifiche relative ad alcuni metodi

1.    Dispositivo a proiettile captivo non penetrante

Nell’utilizzazione di questo metodo gli operatori hanno cura di evitare la frattura del cranio.

Questo metodo è utilizzato unicamente per i ruminanti di peso vivo inferiore a 10 kg.

2.    Macerazione

Questo metodo deve procurare la macerazione e la morte istantanea degli animali. Il dispositivo deve essere munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna. La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano istantaneamente uccisi.

3.    Dislocazione cervicale e percussione alla testa

Questi metodi non devono essere usati come metodi di routine ma soltanto dove non ci sono a disposizione altri metodi per lo stordimento.

Questi metodi non devono essere usati nei macelli eccetto che come metodo di riserva per lo stordimento.

Nessuno può uccidere tramite dislocazione cervicale manuale o percussione alla testa più di settanta animali al giorno.

La dislocazione cervicale manuale non deve essere usata su animali di peso vivo superiore a 3 kg.

4.    Elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa

4.1. Quando viene impiegata l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa, gli elettrodi vanno posti intorno al cervello dell’animale e devono essere adeguati alla sua dimensione.

4.2. L’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa è effettuata in conformità dei livelli minimi di corrente elettrica di cui alla tabella 1.



Tabella 1 —  Livelli minimi di corrente elettrica per l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitatamente alla testa

Categoria di animali

Bovini di età pari o superiore a 6 mesi

Bovini di età inferiore a 6 mesi

Ovini e caprini

Suini

Polli

Tacchini

Corrente minima

1,28  A

1,25  A

1,00  A

1,30  A

240 mA

400 mA

5.    Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo

5.1.

Animali delle specie ovina, caprina e suina

Il livello minimo di corrente per l’elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo è di 1 ampere per gli ovini e i caprini e di 1,30 ampere per i suini.

5.2.

Volpi

Gli elettrodi vanno applicati in bocca e nel retto e deve essere applicata una corrente di intensità minima pari a 0,3 ampere e con una tensione minima di 110 volt per almeno 3 secondi.

5.3.

Cincillà

Gli elettrodi vanno applicati all’orecchio e alla coda e va applicata una corrente di intensità minima pari a 0,57 ampere per almeno 60 secondi.

6.    Bagni d’acqua per lo stordimento elettrico dei volatili da cortile

6.1. Gli animali non devono essere sospesi ai ganci se le loro dimensioni sono troppo piccole per il dispositivo con bagni d’acqua o se la sospensione può procurare dolore o accentuarlo (nel caso per esempio di animali visibilmente feriti). In tal caso deve essere utilizzato un metodo alternativo di abbattimento.

6.2. I ganci di sospensione devono essere umidificati prima che i volatili siano sospesi e siano esposti alla corrente. I volatili vanno appesi per entrambe le zampe.

6.3. Per gli animali di cui alla tabella 2 lo stordimento per mezzo di bagni d’acqua è effettuato applicando una corrente dell’intensità minima indicata nella stessa e gli animali devono essere esposti alla corrente per almeno quattro secondi.



Tabella 2 —  Requisiti elettrici per dispositivi di stordimento con bagni d’acqua

(valori medi per animale)

Frequenza (Hz)

Polli

Tacchini

Anatre e oche

Quaglie

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

da 200 a 400 Hz

150 mA

400 mA

Non consentito

Non consentito

da 400 a 1 500  Hz

200 mA

400 mA

Non consentito

Non consentito

7.    Biossido di carbonio ad alta concentrazione

Nel caso di suini, mustelidi e cincillà deve essere usata la concentrazione minima dell’80 % di biossido di carbonio.

8.    Biossido di carbonio, uso di gas inerti o di una combinazione di tali miscele di gas

In nessun caso il gas viene introdotto nella cella o nel locale in cui si deve procedere allo stordimento e all’abbattimento degli animali in modo da procurare ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità.

9.    Monossido di carbonio (in forma pura o associato ad altri gas)

9.1. Gli animali devono essere mantenuti sotto sorveglianza in ogni momento.

9.2. Essi vengono introdotti uno alla volta e prima che sia introdotto l’animale successivo occorre assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto.

9.3. Gli animali devono restare nella cella fino alla morte.

9.4. Il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo dell’abbattimento degli animali può essere utilizzato purché la persona responsabile dell’abbattimento abbia verificato in precedenza che il gas utilizzato:

a) è stato adeguatamente raffreddato;

b) è stato sufficientemente filtrato;

c) è esente da qualsiasi componente o gas irritante.

Il motore deve essere provato ogni anno prima dell’abbattimento degli animali.

9.5. Gli animali sono introdotti nella cella soltanto quando la concentrazione minima di monossido di carbonio è stata raggiunta.

▼M2

10.    Stordimento a bassa pressione atmosferica

10.1. Durante la prima fase la velocità di decompressione non può essere superiore a quella equivalente a una riduzione della pressione atmosferica normale a livello del mare da 760 Torr a 250 Torr per un tempo non inferiore a 50 secondi.

10.2. Durante la seconda fase è raggiunta una pressione atmosferica normale a livello del mare minima di 160 Torr entro i successivi 210 secondi.

10.3. La curva pressione-tempo deve essere regolata per garantire che tutti i volatili siano storditi irreversibilmente entro il tempo stabilito.

10.4. La camera deve essere sottoposta a prova di tenuta e i manometri devono essere calibrati prima di ogni sessione operativa e almeno una volta al giorno.

10.5. I dati della pressione del vuoto assoluto, del tempo di esposizione, della temperatura e dell'umidità devono essere conservati per almeno un anno.

▼B




ALLEGATO II

CONFIGURAZIONE, COSTRUZIONE E ATTREZZATURE DEI MACELLI

(di cui all’articolo 14)

1.    Tutte le strutture per la stabulazione

1.1. La progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione devono garantire costantemente il benessere degli animali, tenendo conto delle variazioni meteorologiche previste.

1.2. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di allarme e di emergenza per far fronte a eventuali guasti.

1.3. La progettazione e la costruzione delle strutture per la stabulazione devono minimizzare il rischio che gli animali possano ferirsi e il verificarsi di rumori improvvisi.

1.4. La progettazione e la costruzione delle strutture per la stabulazione devono facilitare l’ispezione degli animali. Deve essere prevista un’adeguata illuminazione fissa o portatile per permettere l’ispezione degli animali in qualunque momento.

2.    Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori

2.1. I recinti, i corridoi e le corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire:

a) agli animali di muoversi liberamente nell’opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali e senza distrazioni;

b) a suini e ovini di procedere uno accanto all’altro, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione.

2.2. Le rampe e le passerelle sono munite di protezioni laterali per assicurare che gli animali non cadano.

2.3. Il sistema di abbeveraggio nei recinti è progettato, costruito e conservato in modo da consentire in ogni momento all’animale di accedere ad acqua pulita senza ferirsi o essere limitato nei movimenti.

2.4. Quando viene usato un recinto di attesa, questo è costruito con base piana e chiuso da pareti, tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento e progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

2.5. Il pavimento è costruito e conservato in modo da ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe.

2.6. Quando i macelli hanno aree di stabulazione aperta non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un’adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche avverse. In assenza di tale protezione queste aree di stabulazione non sono usate in condizioni meteorologiche avverse. In assenza di una fonte naturale di acqua sono previsti abbeveratoi.

3.    Dispositivi e strutture di immobilizzazione

3.1. I dispositivi e le strutture di immobilizzazione sono progettati, costruiti e conservati per:

a) ottimizzare l’applicazione del metodo di stordimento o abbattimento;

b) evitare ferite o contusioni agli animali;

c) ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati;

d) ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione.

3.2. Per gli animali della specie bovina, le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo pneumatico a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale.

4.    Dispositivi elettrici di stordimento (eccetto i dispositivi di stordimento con bagni d’acqua)

4.1. I dispositivi elettrici di stordimento sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito. Il dispositivo è posizionato in maniera da essere chiaramente visibile per il personale e deve emettere un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la durata dell’esposizione scende al di sotto del livello richiesto. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno.

4.2. I dispositivi elettrici automatici di stordimento associati ad un dispositivo di immobilizzazione applicano un’intensità di corrente costante.

5.    Dispositivi di stordimento con bagni d’acqua

5.1. Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate e collocate in modo tale che gli animali sospesi non incontrino alcun ostacolo e il disagio procurato agli animali sia ridotto al minimo.

5.2. Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate in modo tale che gli animali sospesi non saranno coscienti per più di un minuto. Tuttavia, anatre, oche e tacchini sospesi non saranno coscienti per più di due minuti.

5.3. La guidovia deve essere facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d’ingresso nella vasca nel caso in cui gli animali debbano essere rimossi dalla linea di macellazione.

5.4. Le dimensioni e la forma dei ganci metallici di sospensione devono essere adeguate alle dimensioni delle zampe del volatile da macellare in modo tale da garantire il contatto elettrico senza causare dolore.

5.5. I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua sono provvisti di rampe d’accesso isolate elettricamente e la loro progettazione e manutenzione impediscono all’acqua di traboccare al momento dell’entrata.

5.6. I bagni d’acqua sono progettati in modo tale che il livello di immersione degli animali possa essere facilmente adeguato.

5.7. Nei dispositivi di stordimento con bagni d’acqua gli elettrodi vanno applicati lungo tutta la lunghezza della vasca. La progettazione e la manutenzione dei bagni d’acqua sono effettuate in modo tale che quando i ganci di sospensione passano sopra all’acqua sono in contatto continuo con la barra di messa a terra per sfregamento.

5.8. L’apparecchiatura è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all’ingresso nella vasca, con lo scopo di calmare gli animali.

5.9. I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua dispongono di un accesso per consentire il dissanguamento dei volatili che, una volta storditi, sono rimasti nella vasca in seguito a un guasto o a un ritardo nella linea.

5.10. I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali usati. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno.

6.    Dispositivi di stordimento a gas per suini e volatili da cortile

6.1. I dispositivi di stordimento a gas, inclusi i nastri trasportatori, sono concepiti e costruiti in modo da:

a) ottimizzare lo stordimento mediante esposizione a gas;

b) evitare ferite o contusioni agli animali;

c) ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati.

6.2. Il dispositivo di stordimento a gas è munito di meccanismi di misurazione continua, visualizzazione e registrazione della concentrazione del gas nonché del tempo di esposizione. Essi emettono un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto. Il dispositivo deve essere posizionato in maniera da essere chiaramente visibile per il personale. Tali registrazioni sono conservate almeno per un anno.

6.3. Il dispositivo di stordimento a gas deve essere progettato in modo che anche alla capacità produttiva massima gli animali siano in grado di coricarsi senza finire accatastati.

▼M2

7.    Stordimento a bassa pressione atmosferica

7.1. Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione.

7.2. Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.

▼B




ALLEGATO III

NORME OPERATIVE RELATIVE AI MACELLI

(di cui all’articolo 15)

1.    Arrivo, movimentazione e maneggiamento degli animali

1.1. Le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita devono essere valutate sistematicamente al momento dell’arrivo dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che renda conto direttamente al responsabile della tutela del benessere animale, al fine di individuare le priorità definendo in particolare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare.

1.2. Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.

I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che al momento dell’arrivo non sono condotti nel luogo di macellazione, devono essere condotti nei locali di stabulazione.

Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve garantire un drenaggio efficace o assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci.

1.3. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere tenuti in buone condizioni, maneggiati con cura, in particolare se hanno un fondo flessibile o perforato, e:

a) non devono essere in particolare gettati, lasciati cadere, o rovesciati;

b) se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.

Quando possibile gli animali devono essere scaricati individualmente.

1.4. Qualora i contenitori siano impilati, vengono prese le precauzioni necessarie:

a) per limitare la caduta di urina e feci sugli animali posti al livello inferiore;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

1.5. Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:

a) mungendo gli animali da latte a intervalli non superiori a 12 ore;

b) prevedendo condizioni adeguate all’allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;

c) abbeverando gli animali consegnati in contenitori.

1.6. I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che dopo essere stati scaricati non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono poter disporre sempre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati.

1.7. Deve essere assicurata un’affluenza costante di animali per lo stordimento e l’abbattimento per evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta.

1.8. È vietato:

a) percuotere o dare calci agli animali;

b) comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili;

c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze.

Comunque il divieto di sollevare gli animali per le zampe non si applica ai volatili da cortile, ai conigli e alle lepri;

d) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;

e) torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale.

1.9. Deve essere evitato, nella misura del possibile, l’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l’animale non reagisce.

1.10. Gli animali non sono legati per le corna, i palchi o gli anelli nasali, e le loro zampe non sono legate assieme. Qualora sia necessario legare gli animali, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione e anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

1.11. Gli animali che non sono in grado di camminare non sono trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto.

2.    Norme supplementari per i mammiferi nei locali di stabulazione (esclusi i conigli e le lepri)

2.1. Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e, esclusi i bovini tenuti individualmente, girarsi.

2.2. Agli animali deve essere assicurata la custodia nei locali di stabulazione, impedendo loro di fuggire e proteggendoli dai predatori.

2.3. Per ogni recinto deve essere indicato con un segno visibile la data e l’ora di arrivo e, esclusi i bovini tenuti individualmente, il numero massimo di contenimento di animali.

2.4. Ogni giorno in cui il macello è funzionante, prima dell’arrivo di qualsiasi animale devono essere preparati e tenuti pronti per uso immediato recinti per l’isolamento degli animali che richiedono cure specifiche.

2.5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali nei locali di stabulazione viene ispezionato regolarmente dal responsabile della tutela del benessere animale o da una persona che disponga delle competenze adeguate.

3.    Dissanguamento degli animali

3.1. Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell’agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

3.2. In caso di semplice stordimento o di macellazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. La stimolazione elettrica è eseguita soltanto dopo aver verificato l’incoscienza dell’animale. L’ulteriore preparazione o scottatura è eseguita soltanto dopo aver verificato l’assenza di segni di vita nell’animale.

3.3. I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l’effettiva recisione di entrambi i vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente.




ALLEGATO IV

CORRISPONDENZA TRA ATTIVITÀ E REQUISITI PER L’ESAME DI IDONEITÀ

(di cui all’articolo 21)



Operazioni di macellazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2

Materie per l’esame di idoneità

Tutte le operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a g)

Comportamento animale, sofferenza animale, coscienza e sensibilità, stress negli animali

a)  Il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione

Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali

Conoscenza delle istruzioni dei produttori sul tipo di dispositivi di immobilizzazione utilizzati in caso di immobilizzazione meccanica

b)  L’immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell’abbattimento

c)  Lo stordimento degli animali

Aspetti pratici delle tecniche di stordimento e conoscenza delle istruzioni dei produttori sul tipo di dispositivi di stordimento utilizzati

Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento

Manutenzione di base e pulizia dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento

d)  La valutazione dell’efficacia dello stordimento

Controllo dell’efficacia dello stordimento

Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento

e)  La sospensione o il sollevamento di animali vivi

Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali

Controllo dell’efficacia dello stordimento

f)  Il dissanguamento di animali vivi

Controllo dell’efficacia dello stordimento e dell’assenza di segni di vita

Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento

Uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il dissanguamento

g)  La macellazione conformemente all’articolo 4, paragrafo 4

Uso e manutenzione adeguati dei coltelli per il dissanguamento

Controllo dell’assenza di segni di vita



Operazioni di abbattimento di cui all'articolo 7, paragrafo 3

Materie per l'esame di idoneità

L’abbattimento degli animali da pelliccia

Aspetti pratici del maneggiamento e dell’immobilizzazione degli animali

Aspetti pratici delle tecniche di stordimento e conoscenza delle istruzioni dei produttori in materia di dispositivi di stordimento

Metodi di riserva per lo stordimento e/o abbattimento

Controllo dell’efficacia dello stordimento e conferma della morte

Manutenzione di base e pulizia dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento



( *1 ) Regolamento ►C1  (UE) 2017/625 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( ►C1  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ◄ );

( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.