02009R0924 — IT — 18.04.2019 — 002.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 266 dell'9.10.2009, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012

  L 94

22

30.3.2012

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2019/518 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019

  L 91

36

29.3.2019




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa valuta effettuati all’interno di uno Stato membro.

2.  Il presente regolamento si applica, in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, ai pagamenti transfrontalieri denominati in euro o nelle monete nazionali degli Stati membri che hanno notificato la decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla loro moneta nazionale conformemente all’articolo 14.

3.  Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per proprio conto o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.

4.  Gli articoli 6, 7 e 8 stabiliscono le norme relative alle operazioni di addebito diretto denominate in euro tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;

2) «pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;

3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

5) «prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 26 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ), che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

6) «utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

7) «operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

8) «ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

9) «commissione», una commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all’utilizzatore di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un’operazione di pagamento;

▼M1

10) «fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( 2 );

▼B

11) «consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12) «microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 3 );

13) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;

14) «addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

15) «sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

▼M1

1.  Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.

▼B

2.  Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

Le autorità competenti definiscono linee guida intese a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti cooperano attivamente nell’ambito del comitato dei pagamenti istituito in conformità dell’articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza delle linee guida relative ai pagamenti nazionali corrispondenti.

3.  Quando uno Stato membro ha notificato la sua decisione di estendere l’applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell’articolo 14, un pagamento nazionale denominato nella valuta di tale Stato membro può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.

4.  Il presente regolamento non si applica alle commissioni di conversione valutaria.

Articolo 4

Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti

1.  Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.

Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.

Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.

▼M1 —————

▼M1

3.  Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ( 4 ), il relativo BIC del conto di pagamento nell’altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

▼B

4.  Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 5

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

▼M1

1.  A decorrere dal 1o febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.

▼B

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta non incida sul trattamento diretto dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 6

Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto

In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012, salvo che una commissione interbancaria multilaterale inferiore sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati.

Articolo 7

Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto

1.  Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un’operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del ►M1  1o febbraio 2017 ◄ .

2.  Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del ►M1  1o febbraio 2017 ◄ , tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data.

3.  Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un’operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del ►M1  1o febbraio 2017 ◄ .

▼M1 —————

▼B

Articolo 9

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali autorità.

Gli Stati membri possono incaricare gli organismi già esistenti di agire come autorità competenti.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 10

Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento

1.  Gli Stati membri istituiscono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.

2.  Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali istituite conformemente all’articolo 11.

Articolo 11

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

1.  Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi.

3.  Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.

Articolo 12

Cooperazione transfrontaliera

Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 9 e 11, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.

Articolo 13

Sanzioni

Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri stabiliscono, entro il 1o giugno 2010, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 29 ottobre 2010 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

Articolo 14

Applicazione alle valute diverse dall’euro

1.  Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, alla propria valuta nazionale, ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

2.  Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 o di una qualsiasi combinazione di detti articoli alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione degli articoli 6, 7 o 8 ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

3.  Gli Stati membri che, il 29 ottobre 2009, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼M2

Articolo 15

Riesame

1.  Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:

a) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )

b) una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/518;

c) una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518, sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;

d) una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire tutte le valute degli Stati membri;

e) una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;

f) una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;

g) un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 bis; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;

h) un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze al riguardo;

i) un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Essa tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.

Nella preparazione della sua relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato a decorrere dal 1o novembre 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 2 ) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

( 3 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 4 ) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

( 5 ) Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).