02009R0810 — IT — 11.06.2024 — 008.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 977/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2011 |
L 258 |
9 |
4.10.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 154/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2012 |
L 58 |
3 |
29.2.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 |
L 182 |
1 |
29.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 |
L 77 |
1 |
23.3.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 188 |
25 |
12.7.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1415 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2024 |
L 1415 |
1 |
22.5.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
che istituisce un codice comunitario dei visti
(codice dei visti)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo e ambito d’applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 1 ), fermi restando:
i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;
i diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
«visto uniforme»: visto valido per l’intero territorio degli Stati membri;
«visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri;
«visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
«visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ( 2 );
«documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«foglio separato per l’apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio ( 4 );
«consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;
«domanda»: domanda di visto;
«intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori);
«marittimo»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;
«firma elettronica»: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
TITOLO II
VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE
Articolo 3
Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale
Sono esentate dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti categorie di persone:
i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;
i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
i titolari di passaporti diplomatici;
i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.
TITOLO III
PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI
CAPO I
Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande
Articolo 4
Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande
Articolo 5
Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure
qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:
in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure
in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:
in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure
in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.
Articolo 6
Competenza territoriale consolare
Articolo 7
Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro
I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2.
Articolo 8
Accordi di rappresentanza
▼M5 —————
Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:
specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;
può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato.
CAPO II
Domanda di visto
Articolo 9
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:
dal richiedente;
da un intermediario commerciale accreditato;
da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.
Articolo 10
Norme generali per la presentazione delle domande
▼M5 —————
Nel presentare la domanda, il richiedente:
presenta un modulo di domanda ai sensi dell’articolo 11;
presenta un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 12;
presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’articolo 48 del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento;
consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’articolo 13, ove applicabile;
paga i diritti di visto ai sensi dell’articolo 16;
fornisce documenti giustificativi, conformemente all’articolo 14 e all’allegato II;
ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’articolo 15.
Articolo 11
Moduli di domanda
I moduli sono disponibili come minimo:
nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e
nelle lingue ufficiali del paese ospitante.
Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
Articolo 12
Documento di viaggio
Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:
la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
contiene almeno due pagine bianche;
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
Articolo 13
Identificatori biometrici
Il richiedente che introduce la prima domanda deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:
Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.
Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.
I requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a edizione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).
Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
bambini di età inferiore a dodici anni;
le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero massimo di impronte. Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;
capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.
Articolo 14
Documenti giustificativi
All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:
documenti che indichino la finalità del viaggio;
documenti relativi all’alloggio, o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l’alloggio;
documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;
informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente presenta:
documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;
informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.
Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o una dichiarazione di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:
se è inteso come dichiarazione di garanzia o dichiarazione di alloggio privato, o entrambe;
se il garante o la persona che invita è una persona fisica, una società o un'organizzazione;
l'identità e gli estremi del garante o della persona che invita;
i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza) del richiedente o dei richiedenti;
l'indirizzo dell'alloggio;
la durata e la finalità del soggiorno;
gli eventuali legami di parentela con il garante o la persona che invita;
le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS.
Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.
Articolo 15
Assicurazione sanitaria di viaggio
Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.
Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati.
Se un’altra persona contrae un’assicurazione a nome del richiedente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 16
Diritti per i visti
▼M5 —————
I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
minori di età inferiore ai sei anni;
alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
ricercatori, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;
rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:
i minori tra i sei e i diciotto anni;
i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni.
Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.
Articolo 17
Diritti per servizi prestati
▼M5 —————
CAPO III
Esame della domanda e decisione sul merito
Articolo 18
Accertamento della competenza consolare
Articolo 19
Ricevibilità
Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:
Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:
I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, punti 5) e 6), del regolamento VIS.
Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:
Articolo 20
Timbro indicante la ricevibilità di una domanda
Articolo 21
Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio
Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali verificano:
che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;
la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS);
che il richiedente non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, punto 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;
che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.
In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare:
che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;
i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsti;
il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.
Articolo 22
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri
▼M5 —————
Articolo 23
Decisione sulla domanda
▼M5 —————
Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di:
rilasciare un visto uniforme a norma dell’articolo 24;
rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25;
rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o
rifiutare un visto in conformità dell'articolo 32.
▼M5 —————
L’impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.
CAPO IV
Rilascio del visto
Articolo 24
Rilascio di un visto uniforme
Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.
▼M5 —————
Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una «franchigia» di 15 giorni di calendario.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:
un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;
due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;
cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.
Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.
Articolo 25
Rilascio di un visto con validità territoriale limitata
I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:
quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:
derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure
rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22;
ovvero
quando, per motivi ritenuti giustificati dal consolato, è rilasciato un nuovo visto per un soggiorno durante lo stesso periodo di 180 giorni a un richiedente che, al di là di questo periodo di 180 giorni, ha già utilizzato un visto uniforme o un visto con validità territoriale limitata per un soggiorno di 90 giorni;
Articolo 25 bis
Cooperazione in materia di riammissione
La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;
il numero di rimpatri forzati effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul territorio del paese terzo in questione;
il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di tali richieste presentate a tale paese;
il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, quali:
l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;
l'accettazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o del lasciapassare europeo;
l'accettazione della riammissione di persone che per legge devono essere rimpatriate nel loro paese;
l'accettazione di voli e operazioni di rimpatrio.
Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.
Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:
una decisione di esecuzione che sospenda temporaneamente l'applicazione di uno o più dei seguenti articoli, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, o l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini;
una decisione di esecuzione che applichi, in maniera graduale, uno dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, laddove, in seguito a una valutazione della Commissione, le misure applicate conformemente alla decisione di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano ritenute inefficaci.
Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:
la riduzione a 60 EUR dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 1;
la riduzione a 10 giorni del termine entro il quale vanno prese le decisioni su una domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
l'allungamento del periodo di validità dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.
Articolo 26
Rilascio di un visto di transito aeroportuale
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri:
la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e
l’integrità e l’affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d’origine e l’effettiva intenzione di proseguire il viaggio.
Articolo 27
Modalità di compilazione del visto adesivo
Articolo 28
Annullamento di un visto adesivo già compilato
Articolo 29
Apposizione di un visto adesivo
Articolo 30
Diritti derivati dal rilascio di un visto
Il possesso di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata non conferisce un diritto automatico di ingresso.
Articolo 31
Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
▼M5 —————
Articolo 32
Rifiuto di un visto
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:
quando il richiedente:
presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;
non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
abbia già soggiornato per 90 giorni nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; oppure
non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
oppure
qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
▼M5 —————
CAPO V
Modifica di un visto già rilasciato
Articolo 33
Proroga
Articolo 34
Annullamento e revoca
CAPO VI
Visti rilasciati alle frontiere esterne
Articolo 35
Visti chiesti alle frontiere esterne
In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:
il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso, e
il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro.
Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 36
Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1; e
attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.
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TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE
Articolo 37
Organizzazione del servizio visti
Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all’adozione delle decisioni finali relative alle domande. L’accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a tali banche dati.
I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.
Articolo 38
Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto
Gli Stati membri provvedono a istituire una procedura che consenta ai richiedenti di presentare reclami per quanto concerne:
la condotta del personale presso i consolati e, se del caso, dei fornitori esterni di servizi; o
la procedura di domanda.
I consolati o le autorità centrali tengono un registro dei reclami e del seguito loro riservato.
Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura di cui al presente paragrafo.
Articolo 39
Condotta del personale
Articolo 40
Organizzazione e cooperazione consolare
Gli Stati membri:
dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;
cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.
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Articolo 42
Ricorso ai consoli onorari
Articolo 43
Cooperazione con fornitori esterni di servizi
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Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:
fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda;
informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;
raccogliere dati e domande (compresi gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;
riscuotere i diritti per i visti;
gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o i locali del fornitore esterno di servizi;
ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente.
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l’esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:
le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;
tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;
le misure adottate per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
A tal fine, il consolato o i consolati o le autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni nove mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.
Articolo 44
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.
Articolo 45
Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali
Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L’accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti:
situazione attuale dell’intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un viaggio combinato;
contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso.
Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini sull'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui stabiliscono una cooperazione, se del caso.
Articolo 46
Compilazione di statistiche
Gli Stati membri compilano statistiche annuali sui visti, conformemente alla tabella che figura nell’allegato XII. Queste statistiche sono presentate entro il 1o marzo di ogni anno per l’anno civile precedente.
Articolo 47
Informazioni al pubblico
Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare:
i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
i criteri in base ai quali una domanda può essere considerata ricevibile di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
il fatto che i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta;
le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);
gli intermediari commerciali accreditati;
il fatto che il timbro di cui all’articolo 20 non ha effetti giuridici;
i termini per l’esame delle domande di cui all’articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3;
paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare o informazione;
che eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso, compresa l’autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo;
che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen;
informazioni sulla procedura di reclamo di cui all'articolo 38, paragrafo 5.
TITOLO V
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN
Articolo 48
Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri
A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio ( 10 ), la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti dal presente articolo.
Qualora le domande presentate nella giurisdizione interessata siano esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tali autorità centrali nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande nella giurisdizione interessata.
Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:
compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;
preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;
provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;
stilare una scheda informativa comune contenente le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1;
controllare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6.
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Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:
statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;
informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza, in particolare concernenti:
la struttura socioeconomica del paese ospitante;
le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;
l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
le rotte dell'immigrazione irregolare;
le tendenze in materia di condotta fraudolenta;
le tendenze relative ai rifiuti di visto;
informazioni sulla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto;
informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.
Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi.
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici
Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all’allegato XI.
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Articolo 51
Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 51 bis
Esercizio della delega
Articolo 52
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 53
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
gli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 8;
i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul loro territorio, di cui all’articolo 3;
il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all’articolo 14, paragrafo 4, se del caso;
l’elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22, paragrafo 1;
l’elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1;
le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all’articolo 27, paragrafo 2;
le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all’articolo 33, paragrafo 5;
le forme di cooperazione di cui all’articolo 40;
le statistiche compilate ai sensi dell’articolo 46 e l’allegato XII.
Articolo 54
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
all’articolo 4, il punto 1 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“visto uniforme” come definito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( *1 );
la lettera b) è soppressa;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“visto di transito aeroportuale” come definito all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;»
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“visto con validità territoriale limitata”, come definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;»
la lettera e) è soppressa;
all’articolo 8, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la domanda» sono sostituiti dai seguenti:
«Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009»;
l’articolo 9 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;
il punto 4 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;»
la lettera e) è soppressa;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;»
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
scopo/i principale/i del viaggio;»
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;»
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
Stato membro del primo ingresso;»
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
indirizzo del domicilio del richiedente;»
alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai termini: «dell’istituto di insegnamento»;
alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale»;
all’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.»;
all’articolo 11, l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:
«Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;
l’articolo 12 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:
il richiedente:
presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;
non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;
l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;
non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;»
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto
Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato;
autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;
luogo e data della decisione;
Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca:
uno o più dei motivi elencati all’articolo 12, paragrafo 2;
la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;
l’articolo 14 è così modificato:
il paragrafo 1 è così modificato:
l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
numero di vignetta visto del visto prorogato;»
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;»
al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
all’articolo 15, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»;
l’articolo 17 è così modificato:
il punto 4 è sostituito dal seguente:
Stato membro del primo ingresso;»
il punto 6 è sostituito dal seguente:
tipo di visto rilasciato;»
il punto 11 è sostituito dal seguente:
scopo/i principale/i del viaggio;»
all’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), all’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi;
all’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è soppresso.
▼M4 —————
Articolo 56
Abrogazioni
Sono abrogati:
la decisione del comitato esecutivo Schengen del 28 aprile 1999 riguardante le versioni definitive del manuale comune e dell’istruzione consolare comune [SCH/Com-ex (99)13 — Istruzione consolare comune, compresi gli allegati];
le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993 riguardanti la proroga del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 21] e le procedure comuni relative all’annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 22 dicembre 1994 riguardante lo scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi [SCH/Com-ex (94) 25], la decisione del comitato esecutivo Schengen del 21 aprile 1998 riguardante lo scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti [SCH/Com-ex (98) 12], e la decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa all’introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l’impegno a fornire ospitalità [SCH/Com-ex (98) 57];
l’azione comune 96/197/GAI, del 4 marzo 1996, sul regime di transito aeroportuale ( 13 );
il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto ( 14 );
il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata ( 15 );
il regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito ( 16 );
l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all’introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull’organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto ( 17 ).
Articolo 57
Monitoraggio e valutazione
Articolo 58
Entrata in vigore
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO I
Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto
DOMANDA DI VISTO PER GLI STATI SCHENGEN
Modulo gratuito
(
18
)
I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 [indicati con l'asterisco (*)].
I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.
1. Cognome: |
SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE Data della domanda: Numero della domanda: |
|||
2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i): |
||||
3. Nome/i: |
||||
4. Data di nascita (giorno-mese-anno): |
5. Luogo di nascita: 6. Stato di nascita: |
7. Cittadinanza attuale: Cittadinanza alla nascita, se diversa: Altre cittadinanze: |
Domanda presentata presso: □ Ambasciata/Consolato □ Fornitore di servizi □ Intermediario commerciale |
|
8. Sesso: □Maschile □Femminile |
9. Stato civile: □Non coniugato/a □Coniugato/a □Unione registrata □Separato/a □Divorziato/a □Vedovo/a □Altro (precisare): |
□ Frontiera (Nome): … … □ Altro: |
||
10. Titolare della responsabilità genitoriale (in caso di minori) /Tutore legale: Cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza: |
Responsabile del fascicolo: |
|||
11. Numero di identità nazionale, ove applicabile: |
Documenti giustificativi: □ Documento di viaggio □ Mezzi di sussistenza □ Invito |
|||
12. Tipo di documento di viaggio: □Passaporto ordinario □Passaporto diplomatico □Passaporto di servizio □Passaporto ufficiale □Passaporto speciale □Altro documento di viaggio (precisare): |
||||
13. Numero del documento di viaggio: |
14. Data di rilascio: |
15. Valido fino al: |
16. Rilasciato da (paese): |
□ Assicurazione sanitaria di viaggio □ Mezzi di trasporto □ Altro: Decisione relativa al visto: □ Rifiutato □ Rilasciato: □ A □ C □ VTL □ Valido: dal: al: |
17. Dati personali del familiare che è cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile |
||||
Cognome (nome di famiglia) |
Nome/i |
|||
Data di nascita (giorno-mese-anno) |
Cittadinanza |
Numero del documento di viaggio o della carta d'identità |
||
18. Vincolo familiare con il cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile □coniuge □figlio/a □nipote (di nonno/a) □ascendente a carico □unione registrata □altro |
||||
19. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente: |
Numero/i di telefono: |
|||
20. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale: □No □Sì. Titolo di soggiorno o equivalente … n. … Valido fino al … |
||||
*21. Occupazione attuale: |
Numero di ingressi: □1 □2 □Multipli Numero di giorni: |
|||
* 22. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento: |
||||
23. Finalità del viaggio: □Turismo □Affari □Visita a familiari o amici □Cultura □Sport □Visita ufficiale □Motivi sanitari □Studio □Transito aeroportuale □Altro (precisare): |
||||
24. Informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno: |
||||
25. Stato membro di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile): |
26. Stato membro del primo ingresso: |
|||
27. Numero di ingressi richiesti: □Uno □Due □Multipli Data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen: Data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto: |
||||
28. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen: □No □Sì. Data, se nota … Numero del visto adesivo, se noto … |
||||
29. Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile Rilasciata da … Valida dal … al … |
||||
* 30. Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dello o degli alberghi o alloggi provvisori nello o negli Stati membri: |
||||
Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori: |
Numero di telefono: |
|||
*31. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita: |
||||
Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione: |
Numero di telefono dell'impresa/organizzazione: |
|||
*32. Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico: |
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□ del richiedente stesso Mezzi di sussistenza: □ Contanti □ Traveller's cheques □ Carta di credito □ Alloggio prepagato □ Trasporto prepagato □ Altro (precisare): |
□ del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare: … □ di cui ai campi 30 o 31 … □ altro (precisare): Mezzi di sussistenza: □ Contanti □ Alloggio fornito □ Tutte le spese coperte durante il soggiorno □ Trasporto prepagato □ Altro (precisare) |
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Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti. |
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Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli: Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri. |
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Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l'esame della domanda, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda. Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)]. Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi del diritto dello Stato membro che tratta la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto a indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell''ingresso nel territorio europeo degli Stati membri. |
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Luogo e data |
Firma: (firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile) |
ALLEGATO II
Elenco non esaustivo di documenti giustificativi
I giustificativi di cui all’articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:
DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO
Per viaggi d’affari:
l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
altre pezze d’appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d’affari o di servizio;
biglietti d’ingresso per fiere e congressi, se del caso;
documenti che attestino le attività dell’impresa;
documenti che attestino lo status del richiedente nell’impresa.
In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:
il certificato d’iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.
In caso di viaggi turistici o privati:
documenti relativi all’alloggio:
documenti relativi all’itinerario:
Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:
Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
In caso di viaggi per motivi di salute:
DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L’INTENZIONE DEL RICHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI
Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione;
prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;
attestazione di impiego: estratti bancari;
prova della proprietà di beni immobiliari;
prova dell’integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
Consenso dell’autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi);
prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita.
ALLEGATO III
FORMATO UNIFORME E USO DEL TIMBRO INDICANTE LA RICEVIBILITÀ DI UNA DOMANDA DI VISTO
… visto … (1) |
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xx/xx/xxxx (2) |
… (3) |
Esempio: |
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C visa FR |
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22.4.2009 |
Consulat de France |
Djibouti |
|
(1)
Codice dello Stato membro che esamina la domanda. Sono utilizzati i codici quali illustrati all’allegato VII, punto 1.1.
(2)
Data della domanda (otto cifre: xx giorno, xx mese, xxxx anno).
(3)
Autorità che esamina la domanda di visto. |
Il timbro è apposto sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri.
ALLEGATO IV
Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri
ALLEGATO V
ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI
ANDORRA:
CANADA:
GIAPPONE:
SAN MARINO:
STATI UNITI D'AMERICA:
ALLEGATO VI
(
19
)
MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO
RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO
Sig.ra/Sig. …,
□ la/il … Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a … [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)];
□ [altra autorità competente] di …;
□ l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a …
ha/hanno
□ esaminato la Sua domanda;
□ esaminato il Suo visto, numero: …, rilasciato il: …[giorno/mese/anno].
□ Il visto è stato rifiutato |
□ Il visto è stato annullato |
□ Il visto è stato revocato |
La decisione si fonda sui seguenti motivi:
Lei ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato
Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto
Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita
Lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita
Lei ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, nel territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata
è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini del rifiuto di ingresso da … (indicazione dello Stato membro)
la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna
la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen)
la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per le loro relazioni internazionali
le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili
vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito a … (precisare)
vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto
vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto
Lei non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera
Lei non ha fornito la giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del transito aeroportuale previsto
Lei non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio
la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso ( 20 ).
Ulteriori osservazioni:
…
…
…
…
…
Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.
Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (riferimenti al diritto nazionale):
…
Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (dati di contatto):
…
Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: (dati di contatto):
…
Un ricorso può essere avviato entro: (indicazione del termine):
…
Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:
Firma dell'interessato ( 21 ): …
▼M5 —————
ALLEGATO X
ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI
Lo strumento giuridico:
elenca i compiti che deve svolgere il fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento;
indica i luoghi in cui deve operare il fornitore esterno di servizi e il consolato cui afferisce il singolo centro per la presentazione delle domande di visto;
elenca i servizi contemplati dai diritti obbligatori per i servizi prestati;
indica che il fornitore esterno di servizi deve informare chiaramente i cittadini del fatto che per i servizi opzionali vengono imputate altre spese.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:
impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione al consolato dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:
trasmette i dati il più presto possibile:
garantisce mezzi adeguati di tracciamento dei fascicoli individuali nel percorso da e verso il consolato;
cancella i dati al massimo sette giorni dopo la loro trasmissione. Gli unici dati conservati fino alla restituzione del passaporto al richiedente – e cancellati cinque giorni dopo tale restituzione – sono il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto;
mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di fascicoli e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:
provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;
garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:
fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;
dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.
Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:
consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;
garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;
garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio richiedenti fittizi, webcam);
garantisce la possibilità, per l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;
comunica per iscritto, senza indugio, allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.
Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:
si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;
adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);
rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.
ALLEGATO XI
PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI
CAPO I
Scopo e definizioni
Articolo 1
Scopo
Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte di seguito è facilitare le domande e il rilascio di visti ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro.
Sono inoltre d’applicazione le disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«organizzazioni responsabili», con riferimento alle misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;
«membro della famiglia olimpica»: qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali, come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l’autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici del [anno];
«tessere olimpiche di accreditamento», rilasciate dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici a norma della legislazione nazionale: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l’identità del membro della famiglia olimpica e consentono l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;
«periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici»: il periodo durante il quale si svolgono i Giochi olimpici e il periodo durante il quale si svolgono i Giochi paraolimpici;
«Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici»: il comitato costituito dallo Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni nazionali per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici, che decide l’accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
«servizi competenti per il rilascio dei visti»: i servizi preposti dallo Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici all’esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.
CAPO II
Rilascio del visto
Articolo 3
Condizioni
Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:
è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici come partecipante ai Giochi olimpici e paraolimpici;
è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell’articolo 5 del codice frontiere Schengen;
non è segnalata ai fini della non ammissione;
non è considerata pericolosa per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.
Articolo 4
Presentazione della domanda
Articolo 5
Esame della domanda collettiva e tipologia del visto
Articolo 6
Forma del visto
Articolo 7
Concessione gratuita del visto
I servizi competenti per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per l’esame della domanda e il rilascio del visto.
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Articolo 8
Annullamento del visto
Se l’elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici è modificato prima dell’inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dello Stato membro che ospita i Giochi olimpici e paraolimpici affinché sia ritirata la tessera olimpica di accreditamento delle persone eliminate dall’elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.
I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall’elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l’informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 9
Controlli alle frontiere esterne
Nel periodo dei Giochi olimpici e paraolimpici:
i timbri d’ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del documento di viaggio dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.
ALLEGATO XII
STATISTICHE ANNUALI SU VISTI UNIFORMI, VISTI CON VALIDITÀ TERRITORIALE LIMITATA E VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE
Dati da presentare alla Commissione entro il termine di cui all’articolo 46 per ogni località in cui singoli Stati membri rilasciano visti:
Norme generali per la presentazione dei dati:
Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano lo spazio vuoto [senza indicare «0» (zero), «N.A.» (non applicabile), né qualsiasi altro valore].
ALLEGATO XIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Disposizioni del presente regolamento |
Disposizioni sostituite della convenzione Schengen (CAS), dell’istruzione consolare comune (ICC) o del comitato esecutivo Schengen (SCH/Com-ex) |
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Articolo 1 Obiettivo e ambito d’applicazione |
ICC, parte I.1. Ambito di applicazione (CAS articoli 9 e 10) |
Articolo 2 Definizioni 1-4) |
ICC: parte I. 2. Definizioni e tipi di visti ICC: parte IV, Base normativa CAS: articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, articolo 16 |
TITOLO II |
|
VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE |
|
Articolo 3 Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale |
Azione comune 96/197/GAI, ICC, parte I. 2.1.1 |
TITOLO III |
|
PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI |
|
CAPO I |
|
Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande |
|
Articolo 4 Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande |
ICC parte II 4. CAS, articolo 12, paragrafo 1, regolamento 415/2003 |
Articolo 5 Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni in merito |
ICC, parte II 1.1, lettere a) e b), CAS articolo12, paragrafo 2 |
Articolo 6 Competenza territoriale consolare |
ICC, parte II, 1.1 e 3 |
Articolo 7 Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro |
— |
Articolo 8 Accordi di rappresentanza |
ICC, parte II, 1.2 |
CAPO II |
|
Domanda di visto |
|
Articolo 9 Modalità pratiche per la presentazione delle domande |
ICC, allegato 13, nota (articolo 10, paragrafo 1) |
Articolo 10 Norme generali per la presentazione delle domande |
— |
Articolo 11 Moduli di domanda |
ICC, parte III 1.1. |
Articolo 12 Documento di viaggio |
ICC, parte III 2, lettera a), CAS, articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 13 Identificatori biometrici |
ICC, parte III 1.2, lettere a) e b) |
Articolo 14 Documenti giustificativi |
ICC, parte III.2, lettera b), e V.1.4, Com-ex (98) 57 |
Articolo 15 Assicurazione sanitaria di viaggio |
ICC, parte V, 1.4 |
Articolo 16 Diritti per i visti |
ICC, parte VII, 4 e allegato 12 |
Articolo 17 Diritti per servizi prestati |
ICC, parte VII, 1.7 |
CAPO III |
|
Esame della domanda e decisione in merito |
|
Articolo 18 Accertamento della competenza consolare |
— |
Articolo 19 Ricevibilità |
— |
Articolo 20 Timbro indicante la ricevibilità di una domanda |
ICC, parte VIII, 2 |
Articolo 21 Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio |
ICC, parte III.4 e parte V.1. |
Articolo 22 Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri |
ICC, parte II, 2.3 e parte V, 2.3, lettere da a) a d) |
Articolo 23 Decisione sulla domanda |
ICC, parte V 2.1 (secondo trattino), 2.2, ICC |
CAPO IV |
|
Rilascio del visto |
|
Articolo 24 Rilascio di un visto uniforme |
ICC, parte V, 2,1 |
Articolo 25 Rilascio di un visto con validità territoriale limitata |
ICC, parte V, 3, allegato 14, CAS, articolo 11, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 16 |
Articolo 26 Rilascio di un visto di transito aeroportuale |
ICC, parte I, 2.1.1 — Azione comune 96/197/GAI |
Articolo 27 Modalità di compilazione del visto adesivo |
ICC, parte VI, 1-2-3-4 |
Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato |
ICC, parte VI, 5.2 |
Articolo 29 Apposizione di un visto adesivo |
ICC, parte VI, 5.3 |
Articolo 30 Diritti derivati dal rilascio di un visto |
ICC, parte I, 2.1, ultima frase |
Articolo 31 Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri |
— |
Articolo 32 Rifiuto di un visto |
— |
CAPO V |
|
Modifica di un visto già rilasciato |
|
Articolo 33 Proroga |
Com-ex (93) 21 |
Articolo 34 Annullamento e revoca |
Com-ex (93) 24 e allegato 14 dell’ICC |
CAPO VI |
|
Visti rilasciati alle frontiere esterne |
|
Articolo 35 Visti chiesti alle frontiere esterne |
Regolamento (CE) n. 415/2003 |
Articolo 36 Visti rilasciati alle frontiere esterne a marittimi in transito |
|
TITOLO IV |
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE |
|
Articolo 37 Organizzazione del servizio visti |
ICC, parte VII, 1-2-3 |
Articolo 38 Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati |
— |
|
ICC, parte VII, 1A |
Articolo 39 Condotta del personale |
ICC, parte III.5 |
Articolo 40 Forme di cooperazione |
ICC, parte VII, 1AA |
Articolo 41 Cooperazione tra Stati membri |
|
Articolo 42 Ricorso ai consoli onorari |
ICC, parte VII, AB |
Articolo 43 Cooperazione con fornitori esterni di servizi |
ICC, parte VII, 1B |
Articolo 44 Cifratura e trasferimento sicuro di dati |
ICC, parte II, 1.2., parte VII, 1.6, commi 6, 7, 8 e 9 |
Articolo 45 Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali |
ICC, parte VIII, 5.2 |
Articolo 46 Compilazione di statistiche |
SCH Com-ex (94) 25 e (98) 12 |
Articolo 47 Informazioni al pubblico |
— |
TITOLO V |
|
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN |
|
Articolo 48 Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri |
ICC, parte VIII, 1-3-4 |
TITOLO VI |
|
DISPOSIZIONI FINALI |
|
Articolo 49 Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici |
— |
Articolo 50 Modifiche degli allegati |
— |
Articolo 51 Istruzioni relative all’applicazione pratica del codice dei visti |
— |
Articolo 52 Procedura di comitato |
— |
Articolo 53 Comunicazioni |
— |
Articolo 54 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 |
— |
Articolo 55 Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006 |
— |
Articolo 56 Abrogazioni |
— |
Articolo 57 Monitoraggio e valutazione |
— |
Articolo 58 Entrata in vigore |
— |
ALLEGATI
Allegato I Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto |
ICC, allegato 16 |
Allegato II Elenco non esaustivo di documenti giustificativi |
Parzialmente ICC, parte V, 1.4 |
Allegato III Formato uniforme e uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto |
ICC, parte VIII, 2 |
Allegato IV Elenco comune dei paesi terzi di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale al passaggio dalla zona internazionale di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri |
ICC, allegato 3, parte I |
Allegato V Elenco dei titoli di soggiorno che esentano i detentori dall’obbligo del visto di transito aeroportuale per il transito dagli aeroporti degli Stati membri |
ICC, allegato 3, parte III |
Allegato VI Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell’annullamento o della revoca di un visto |
— |
Allegato VII Modalità di compilazione del visto adesivo |
ICC, parte VI, 1-4, allegato 10 |
Allegato VIII Apposizione del visto adesivo |
ICC, parte VI, 5.3 |
Allegato IX Norme per il rilascio di visti alla frontiera ai marittimi in transito soggetti all’obbligo del visto |
Regolamento (CE) n. 415/2003, allegati I e II |
Allegato X Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi |
ICC, allegato 19 |
Allegato XI Procedure e condizioni specifiche per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e paraolimpici |
— |
Allegato XII Statistiche annuali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale |
— |
( 1 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
( 2 ) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
( 3 ) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).
( 4 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag.4.
( 5 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
( 6 ) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41.
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
( 8 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
( 9 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 10 ) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
( 11 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( *1 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1 »;
( 13 ) GU L 63 del 13.3.1996, pag. 8.
( 14 ) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
( 15 ) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.
( 16 ) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.
( 17 ) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 1.
( 18 ) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.
( 19 ) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.
( 20 ) La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.
( 21 ) Se previsto dalla legge nazionale.
( 22 ) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
( 23 ) Riferimento al codice ISO dello Stato membro organizzatore.