2009R0669 — IT — 01.04.2015 — 020.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 194, 25.7.2009, p.11) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( 1 ), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5 e l’articolo 63, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 2 ), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l’organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all’allegato I («l’elenco»). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall’altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio. |
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(2) |
Nella redazione dell’elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale. |
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(3) |
In attesa dell’adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell’elenco, ai fini della stesura e dell’aggiornamento dell’elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell’efficacia dei controlli. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l’arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l’immissione in libera pratica. |
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(6) |
Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all’interno della Comunità nell’ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d’identità e controlli fisici. |
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(7) |
Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004. |
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(8) |
La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all’olio di palma ( 3 ) stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118-97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. È pertanto opportuno eliminare l’obbligo di fornire il rapporto d’analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata. |
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(9) |
La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti ( 4 ) stabilisce l’aumento della frequenza dei controlli (50 % di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. È pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(10) |
L’applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l’istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d’identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Aggiornamenti dell’allegato I
Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:
a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;
b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;
c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;
d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.
L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;
b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;
c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.
Articolo 4
Requisiti minimi per i punti di entrata designati
Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:
a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;
b) strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;
c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);
d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;
e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;
f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;
g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.
Articolo 5
Elenco dei punti di entrata designati
Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.
La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.
Articolo 6
Notifica previa delle partite
Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.
A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.
Articolo 7
Lingua dei documenti comuni di entrata
I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.
Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.
Articolo 8
Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati
1. L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:
a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;
b) controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.
2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;
b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.
L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.
L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.
Articolo 9
Circostanze particolari
1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;
b) i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;
c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:
a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;
b) le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:
i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;
ii) i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti.
Articolo 10
Immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.
Articolo 11
Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti
Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:
a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;
b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.
Articolo 12
Frazionamento delle partite
Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.
In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.
Articolo 13
Non conformità
Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 14
Tasse
1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Presentazione di una relazione alla Commissione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.
La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.
2. La relazione comprende le seguenti informazioni:
a) i dettagli di ogni partita, tra cui:
i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;
ii) il paese di origine di ogni partita;
b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;
c) i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.
Articolo 16
Modifica della decisione 2006/504/CE
La decisione 2006/504/CE è così modificata:
1) all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,
2) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»
3) all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 17
Abrogazione della decisione 2005/402/CE
La decisione 2005/402/CE è abrogata.
Articolo 18
Applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.
Articolo 19
Misure transitorie
1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
|
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%) |
|
Uve secche |
0806 20 |
Afghanistan (AF) |
Ocratossina A |
50 |
|
|
(Alimenti) |
|||||
|
— Mandorle, con guscio |
— 0802 11 |
Australia (AU) |
Aflatossine |
20 |
|
|
— Mandorle, sgusciate |
— 0802 12 |
||||
|
(Alimenti) |
|||||
|
— Arachidi con guscio |
— 1202 41 00 |
Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
|
|
— Arachidi sgusciate |
— 1202 42 00 |
||||
|
— Burro di arachidi |
— 2008 11 10 |
||||
|
— Arachidi altrimenti preparate o conservate |
— 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
||||
|
(Mangimi e alimenti) |
|||||
|
— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) |
— ex 0708 20 00 ex 0710 22 00 |
10 10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|
|
— Melanzane |
— 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 |
72 |
|||
|
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|||||
|
Sedano da taglio (Apium graveolens) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|
|
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|||||
|
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (5) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari (2) |
50 |
|
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|||||
|
Tè, anche aromatizzato |
0902 |
Cina (CN) |
10 |
||
|
(Alimenti) |
|||||
|
— Melanzane |
— 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 |
72 |
Repubblica dominicana (DO) |
10 |
|
|
— Melone amaro (Momordica charantia) |
— ex 0709 99 90 ex 0710 80 95 |
70 70 |
|||
|
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|||||
|
— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) |
— ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00 |
10 10 |
Repubblica dominicana (DO) |
20 |
|
|
— Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) |
— 0709 60 10 ; ex 0709 60 99 |
20 |
|||
|
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
— 0710 80 51 ; ex 0710 80 59 |
20 |
|||
|
Fragole fresche |
0810 10 00 |
Egitto (EG) |
10 |
||
|
(Alimenti) |
|||||
|
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ex 0709 60 99 |
20 |
Egitto (EG) |
10 |
|
|
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
0710 80 51 ; ex 0710 80 59 |
20 |
|||
|
Foglie di betel (Piper betle L.) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (10) |
50 |
|
(Alimenti) |
|||||
|
Semi di sesamo |
1207 40 90 |
India (IN) |
Salmonella (10) |
20 |
|
|
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|||||
|
— Capsicum annuum, interi |
— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 |
10 |
India (IN) |
Aflatossine |
20 |
|
— Capsicum annuum, tritati o polverizzati |
— 0904 21 90 |
||||
|
— Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum) — Noci moscate — (Myristica fragrans) |
— 0908 11 00 ; 0908 12 00 |
||||
|
(Alimenti — spezie essiccate) |
|||||
|
Enzimi; enzimi preparati |
3507 |
India (IN) |
Cloramfenicolo |
50 |
|
|
(Mangimi e alimenti) |
|||||
|
— Noci moscate (Myristica fragrans) |
— 0908 11 00 ; 0908 12 00 |
Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
|
|
(Alimenti — spezie essiccate) |
|||||
|
— Piselli non sgranati |
— ex 0708 10 00 — ex 0708 20 00 |
40 40 |
Kenya (KE) |
10 |
|
|
— Fagioli non sgranati |
|||||
|
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|||||
|
Menta |
ex 1211 90 86 |
30 |
Marocco (MA) |
10 |
|
|
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
ex 2008 99 99 |
70 |
|||
|
Fagioli secchi |
0713 39 00 |
Nigeria (GN) |
Residui di antiparassitari (2) |
50 |
|
|
(Alimenti) |
|||||
|
Uve da tavola |
0806 10 10 |
Perù (PE) |
10 |
||
|
(Alimenti — freschi) |
|||||
|
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati |
ex 1207 70 00 ex 1106 30 90 ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
|
(Alimenti) |
|||||
|
— Arachidi con guscio |
— 1202 41 00 |
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
|
|
— Arachidi sgusciate |
— 1202 42 00 |
||||
|
— Burro di arachidi |
— 2008 11 10 |
||||
|
— Arachidi altrimenti preparate o conservate |
— 2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98 |
||||
|
(Mangimi e alimenti) |
|||||
|
Peperoni (diversi dai peperoni dolci)(Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thailandia (TH) |
10 |
|
|
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|||||
|
Foglie di betel (Piper betle L.) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thailandia (TH) |
Salmonella (10) |
50 |
|
(Alimenti) |
|||||
|
— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) |
— ex 0708 20 00 ex 0710 22 00 |
10 10 |
Thailandia (TH) |
20 |
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— Melanzane |
— 0709 30 00 ; ex 0710 80 95 |
72 |
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(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
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— Albicocche secche |
— 0813 10 00 |
Turchia (TR) |
Solfiti (16) |
10 |
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— Albicocche, altrimenti preparate o conservate |
— 2008 50 61 |
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(Alimenti) |
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— Peperoni dolci (Capsicum annuum) |
— 0709 60 10 ; 0710 80 51 |
Turchia (TR) |
10 |
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(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
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|
Foglie di vite |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
20 |
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(Alimenti) |
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— Pistacchi con guscio |
— 0802 51 00 |
Stati Uniti US |
Aflatossine |
20 |
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— Pistacchi sgusciati |
— 0802 52 00 |
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(Alimenti) |
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— Albicocche secche |
— 0813 10 00 |
Uzbekistan(UZ) |
Solfiti (16) |
50 |
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— Albicocche, altrimenti preparate o conservate |
— 2008 50 61 |
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(Alimenti) |
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Uve secche |
0806 20 |
Uzbekistan(UZ) |
Ocratossina A |
50 |
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(Alimenti) |
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— Foglie di coriandolo |
— ex 0709 99 90 |
72 |
Vietnam (VN) |
20 |
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— Basilico |
— ex 1211 90 86 ex 2008 99 99 |
20 75 |
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— Menta |
— ex 1211 90 86 ; ex 2008 99 99 |
30 70 |
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— Prezzemolo |
— ex 0709 99 90 |
40 |
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(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
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— Pitahaya (frutto del dragone) |
— ex 0810 90 20 |
10 |
Vietnam (VN) |
20 |
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— Okra |
— ex 0709 99 90 |
20 |
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— Peperoni (diversi dai peperoni dolci)(Capsicum spp.) |
— ex 0709 60 99 |
20 |
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(Alimenti — freschi o refrigerati) |
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(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex». (2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale). (3) Residui di clorbufam. (4) Residui di fentoato. (5) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese bare Jielan». (6) Residui di trifluralin. (7) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb). (8) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), fentoato, tiofanato-metile. (9) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina. (10) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1). (11) Residui di acefato e di diafentiuron. (12) Residui di flubendiammide. (13) Residui di etefon. (14) Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, protiofos e triforine. (15) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforine. (16) Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981. (17) Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato. (18) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone. (19) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos. |
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ALLEGATO II
DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)
Note orientative per la compilazione del DCE
Generale: compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.
Parte I Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.
Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.
Casella I.2. Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L’operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.
Casella I.3. Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.
Casella I.4. Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.
Casella I.5. Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.
Casella I.6. Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.
Casella I.7. Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.
Casella I.8. Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.
Casella I.9. Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.
Casella I.10. Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.
Casella I.11. Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.
Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).
Casella I.13. Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).
Casella I.14. Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.
Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.
Casella I.15. Numero di colli.
Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.
Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo d’imballaggio del prodotto.
Casella I.18. Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, «trasformazione ulteriore» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.
Casella I.19. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
Casella I.20. Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo.
Casella I.21. Non pertinente.
Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione (articolo 8).
Casella I.23. Non pertinente.
Casella I.24. Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.
Parte II Questa parte va compilata dall'autorità competente.
Casella II.1. Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.
Casella II.2. Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.
Casella II.3. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.
Casella II.4. L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.
Casella II.5. In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d’identità.
L’autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.
Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.
Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».
Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.
Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.
Casella II.10. Non pertinente.
Casella II.11. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.
Casella II.12. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.
Casella II.13. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.
Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione.
Casella II.15. Non pertinente.
Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».
Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.
Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».
Casella II.19. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
Casella II.20. Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.
Casella II.21. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.
Parte III Questa parte va compilata dall'autorità competente.
Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.
Casella III.2. Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
Casella III.3. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di «rispedizione». Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini».
( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
( 2 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
( 3 ) GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.
( 4 ) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.